Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/01/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
R.G. 464/2024
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
dott.ssa Federica Benvenuti Presidente
dott. Gianluca Brol Giudice relatore dott. Matteo Del Vesco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 19-ter D.Lgs. n. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c. promosso da
(C.F. , n. in MAROCCO il 24/12/1989, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BERGAMINI SIMONE GIUSEPPE e dell'AVV. MANCIOPPI MARIA
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
FATTO E DIRITTO
§ Svolgimento del processo
1
Con decreto dd. 22/01/2024 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo la conferma del provvedimento Controparte_1 impugnato.
Con decreto dd. 22/01/2024 il Giudice ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusionali. La difesa ha depositato note il 30/12/2024.
Il Collegio, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, ha discusso il ricorso alla camera di consiglio del 21/01/2025.
***
Il ricorso è fondato, per i motivi di séguito esposti.
L'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, nella versione ratione temporis vigente, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto “della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”1.
Sulla base di tali principi, il ricorrente ha diritto alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale. Egli, infatti, risulta ormai integrato nel contesto sociale ospitante.
Ha reperito ospitalità presso un cittadino pakistano in un immobile sito in Vicenza, in via
Sebastiano Cabotto n. 34 (cfr. doc. 19 – dichiarazione di ospitalità).
2 Ha, poi, dato prova di essersi iscritto al corso di alfabetizzazione per l'anno 2024/2025 presso il Cpia di Vicenza (cfr. doc. 23 – ricevuta di pagamento).
Ha preso parte a corsi di formazione (cfr. doc. 22 – attestato di formazione al corso di conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo presso Aifos
(Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro) dal 05/07/2024 al
17/07/2024).
Ha dimostrato la volontà di rendersi indipendente dal punto di vista economico, mediante la ricerca di opportunità lavorative. Ha, infatti, lavorato come operaio presso la S.r.l.s., sita in
San Martino (BA), con un contratto a tempo determinato dal 28/07/2022 al 31/08/2022 (cfr. doc. 6 – contratto di lavoro e doc. 8 buste paga luglio e agosto 2022); come carpentiere presso la S.r.l. Metal Car, sita in Soave, con un contratto a tempo determinato dal 24/10/2024 al
23/12/2022, poi prorogato al 30/06/2023 e ancora al 31/12/2023 (cfr. doc. 9, 10, 11 –
; doc. 12 – buste paga e doc. 12 – Cud 2023); come preparatore di Controparte_2
concia presso la srls Naji Pellami, sita in San Giovanni Ilarione, con un contratto a tempo determinato dal 21/09/2023 al 31/01/2024 (cfr. doc. 15 – comunicazione e doc 16 – CP_2 buste paga).
Ad oggi il richiedente risulta occupato come manovale edile presso la Srl Malo Costruzioni, sita in Vigarano Mainarda (FE), con contratto a tempo indeterminato dal 21/11/2023 (cfr. doc.
17 – e doc. 20 – buste paga). Controparte_2
Tali circostanze vanno qualificate alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr. Cass. Civ. n.
8373/2022); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr.
Cass. Civ. n. 10130/2022); la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 23571/2022).
3 Applicando tali principi al caso di specie può, quindi, affermarsi che il rimpatrio inciderebbe in maniera significativa e deteriore sulla qualità di vita del Sig. Pt_1
L'allontanamento dal territorio dello Stato determinerebbe una lesione del diritto alla vita privata non giustificata da motivi di carattere generale. Non consta, infatti, che il richiedente abbia commesso reati, né sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Va, dunque, accolta la domanda di protezione speciale.
§ Spese di lite
Si compensano integralmente le spese di lite, stante la compiuta emersione delle circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento in epoca successiva alla decisione in sede amministrativa ed alla introduzione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
− RICONOSCE a (C.F. n. in Parte_1 C.F._1
MAROCCO il 24/12/1989, il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 19 co.
1.1 del T.U. immigrazione
− COMPENSA integralmente le spese di lite
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 21/01/2025
Il Giudice est.
dr. Gianluca Brol Il Presidente
dr.ssa Federica Benvenuti
[Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Chiara Bivi, Funzionaria
UPP]
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Cassazione, in sede di prima interpretazione, ha chiarito che l'art. 19 co.
1.1. D.Lgs. n. 286/198 individua diversi parametri di radicamento sul territorio del cittadino straniero: 1) la situazione familiare;
2) la dimensione sociale;
3) la durata del soggiorno sul territorio nazionale;
4) le relazioni lavorative ed economiche, “le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (cfr. Cass. Civ. n. 7861 del 2022).