TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 6165/2017 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv.to Parte_1 Parte_2
Bonaventura Manzo, elettivamente domiciliati come in atti;
- CP_1
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
[...]
e difesa dall'avv.to Brigida Marra, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclu- sionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui tra- scritte tutte le istanze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1656/2017 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 20/01/2017, parte opponente conveniva in giudizio la società op- posta, eccependo preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti, del valore probatorio delle fatture, nonché, in ultimo, contestando altresì, i lavori eseguiti, per presunti vizi ed im- perfezioni e per l'effetto l'insussistenza del credito azionato. Esperiva- no altresì domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della socie- tà opposta alla ripetizione della somma di euro 5.300,00 versata in per- fetta buona fede dagli opponenti e pertanto non dovuta.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 11/04/2018, il G.U. assegnava i termini di cui all' art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente e con prova testimoniale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni previo rigetto della ri- chiesta di provvisoria esecuzione.
2 Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 30/04/2024 il G.U. assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta dai sig.ri e è infondata e, pertanto, va rigettata per le motiva- Pt_1 Pt_2
zioni che di seguito si esporranno.
E' opportuno preliminarmente precisare, in termini generali, che con l'atto di opposizione, sia esso un atto di citazione od un ricorso, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel senso che, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposi- zione non consiste in un mero accertamento della validità del decreto ingiuntivo ma è un ordinario processo di cognizione “che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione)”.
Dunque, non consistendo la fase dell'opposizione in “un'actio nullitatis o (in) un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione”, ma essendo, invece, “un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio – nel quale è ammessa l'integrazione delle prove, la modifica della causa petendi, la proposizione di nuove eccezioni – può [...] ritenersi che il giudice dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa del creditore, superando e revo- cando l'originario decreto ingiuntivo. Infatti, riconoscendo il dovuto ri- lievo ai fatti sopravvenuti, sia costitutivi che estintivi, dedotti in giudi- zio e verificatisi prima della decisione, tanto nell'ipotesi di decreto in- giuntivo illegittimo, quanto in quella del decreto legittimamente emes- so, il giudice dell'opposizione accerta l'esistenza o la riduzione (più ra- ramente, l'inesistenza) del credito al momento della sentenza di con-
3 danna, rendendo del tutto incompatibile la coesistenza della sentenza di condanna con una precedente ingiunzione relativa ad un diverso ammontare” (così Cass., Sez. Un. sent. 07.97.1993 n. 7448).
Dunque, con la proposizione del giudizio di opposizione a decreto in- giuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale, ben potendo il creditore opposto produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma le condizioni di fondatez- za (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, co- sicché l'accertamento dell'esistenza del credito nel giudizio di cogni- zione travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontra- bili nella fase monitoria (cfr. Cass., Sez. I, n. 4234/83; Tribunale Bari, sez. IV, 09/03/2016, n.1302). Si rivela così del tutto irrilevante l'eccezione di parte opponente circa la lamenta carenza della prova scritta di cui agli artt. 633 e 634 C.P.C. quale requisito per l'emissione del decreto monitorio opposto.
Risulta necessario effettuare, sempre in linea generale, altra breve premessa in ordine all'anzidetta valutazione nel merito sulla fondatez- za della pretesa creditoria oggetto addotta dall'originario ricorrente in base al compendio probatorio acquisito nell'odierno giudizio.
Nel giudizio di opposizione, come è noto, si verifica un'inversione del- la posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione so- stanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha ri- chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente (cfr., tra le tante, Cass. 528/2000).
Occorre, dunque, porre mente alla regola di ripartizione dell'onere del- la prova, che, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale
4 delle parti, importa che la prova del fatto costitutivo del credito incom- ba al creditore opposto-convenuto, mentre quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetti all'opponente-attore.
In applicazione dei principi generali spetta al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto.
In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'ina- dempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo dirit- to ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debi- tore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, oppure modi- ficativo od impeditivo dello stesso;
parimenti, nel caso in cui sia dedot- to l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Corte di Cassazione
S.U., sentenza n. 13533 del 30/10/2001 ed, ex multis, sentenza n.
15677 del 03/07/2009).
Prova che, nel caso di specie, la società opposta (creditore/attore in senso sostanziale) ha fornito, mediante il deposito della documentazio- ne prodotta in atti (contratto di appalto, fatture e preventivo dei lavori di ammodernamento), dimostrando l'esistenza del rapporto intercorso tra le parti in causa.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente deve darsi atto che la stessa è infondata.
5 L'infondatezza della spiegata opposizione e della domanda riconven- zionale è confermata anche dalle dichiarazioni dei testi escussi. In par- ticolare, il teste , in qualità di ex dipendente della Testimone_1
società opposta, escusso all'udienza del 13/02/2020, dichiarava: “…ho lavorato alle dipendenze della società dal 2014 fino al CP_1
29/01/2020…conosco i sig.ri perché abbiamo fatto dei lavori Pt_1
presso la loro abitazione in Scafati alla Via della Resistenza Traversa
Troisi…preciso che i lavori sono stati eseguiti da aprile a giugno, pre- ciso che ci sono stati chiesti ulteriori lavori. Preciso che si trattava di lavori aggiuntivi rispetto a quelli da contratto…conosco il sig. Pt_1
perché veniva in cantiere e con lui parlavamo dei lavori aggiuntivi che stavamo eseguendo…preciso che le opere aggiuntive venivano richie- ste dal Russo”.
Allo stesso modo, i testi di parte opponente e Parte_3 Tes_2
rispettivamente sorella e collega della sig.ra
[...] Parte_2
escussi alla stessa udienza, dichiaravano: “…gli ambienti sono rimasti uguali, tranne la cucina salone dove è stata abbattuta una parete” ed ancora “non so se sono stati commissionati lavori ulteriori rispetto a quelli da contratto”. Il secondo teste dichiarava “…nel salone è stata abbattuta una parete divisoria”.
Anche l'ultimo teste di parte opposta, il sig. , escusso Testimone_3
all'udienza del 4/05/2023, in qualità di fornitore della e le- CP_1
gale rappresentante della società “Il Punto Ceramiche S.r.l.” dichiara- va: “…riconosco la fattura n. 152 del 29/06/2017 che mi viene esibita.
Preciso che, in merito all'elenco degli ulteriori lavori di cui alla circo- stanza non posso riferire. Preciso di aver fornito i materiali di cui alla fattura n. 152 del 29/06/2017 precisando che il materiale indicato è stato ritirato dalla presso la sede della società. Preciso al- CP_1
6 tresì che mi è stato riferito che questo materiale doveva essere portato per dei lavori in via della Resistenza in Scafati”.
Dalla documentazione prodotta in atti e dall'istruttoria espletata emer- ge quindi la corretta esecuzione dei lavori ad opera della società oppo- sta nonché l'esecuzione di lavori aggiuntivi su richiesta degli opponen- ti.
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione e della spiegata domanda riconvenzionale poi- ché non provate e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto riguarda la domanda di lite temeraria formulata dall'opposta la stessa non risulta meritevole di accoglimento atteso che non è emersa nel corso del giudizio la consapevolezza degli interessati circa l'infondatezza della propria pretesa né è emerso alcun danno con- seguenza a carico dell'opposta nascente dal comportamento processua- le avversario che nella fattispecie in esame è del tutto mancato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia, con attribuzione al procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti;
c) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 2.900,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
7 Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 13/02/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 6165/2017 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv.to Parte_1 Parte_2
Bonaventura Manzo, elettivamente domiciliati come in atti;
- CP_1
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
[...]
e difesa dall'avv.to Brigida Marra, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclu- sionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui tra- scritte tutte le istanze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1656/2017 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 20/01/2017, parte opponente conveniva in giudizio la società op- posta, eccependo preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti, del valore probatorio delle fatture, nonché, in ultimo, contestando altresì, i lavori eseguiti, per presunti vizi ed im- perfezioni e per l'effetto l'insussistenza del credito azionato. Esperiva- no altresì domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della socie- tà opposta alla ripetizione della somma di euro 5.300,00 versata in per- fetta buona fede dagli opponenti e pertanto non dovuta.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 11/04/2018, il G.U. assegnava i termini di cui all' art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente e con prova testimoniale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni previo rigetto della ri- chiesta di provvisoria esecuzione.
2 Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 30/04/2024 il G.U. assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta dai sig.ri e è infondata e, pertanto, va rigettata per le motiva- Pt_1 Pt_2
zioni che di seguito si esporranno.
E' opportuno preliminarmente precisare, in termini generali, che con l'atto di opposizione, sia esso un atto di citazione od un ricorso, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel senso che, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposi- zione non consiste in un mero accertamento della validità del decreto ingiuntivo ma è un ordinario processo di cognizione “che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione)”.
Dunque, non consistendo la fase dell'opposizione in “un'actio nullitatis o (in) un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione”, ma essendo, invece, “un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio – nel quale è ammessa l'integrazione delle prove, la modifica della causa petendi, la proposizione di nuove eccezioni – può [...] ritenersi che il giudice dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa del creditore, superando e revo- cando l'originario decreto ingiuntivo. Infatti, riconoscendo il dovuto ri- lievo ai fatti sopravvenuti, sia costitutivi che estintivi, dedotti in giudi- zio e verificatisi prima della decisione, tanto nell'ipotesi di decreto in- giuntivo illegittimo, quanto in quella del decreto legittimamente emes- so, il giudice dell'opposizione accerta l'esistenza o la riduzione (più ra- ramente, l'inesistenza) del credito al momento della sentenza di con-
3 danna, rendendo del tutto incompatibile la coesistenza della sentenza di condanna con una precedente ingiunzione relativa ad un diverso ammontare” (così Cass., Sez. Un. sent. 07.97.1993 n. 7448).
Dunque, con la proposizione del giudizio di opposizione a decreto in- giuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale, ben potendo il creditore opposto produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma le condizioni di fondatez- za (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, co- sicché l'accertamento dell'esistenza del credito nel giudizio di cogni- zione travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontra- bili nella fase monitoria (cfr. Cass., Sez. I, n. 4234/83; Tribunale Bari, sez. IV, 09/03/2016, n.1302). Si rivela così del tutto irrilevante l'eccezione di parte opponente circa la lamenta carenza della prova scritta di cui agli artt. 633 e 634 C.P.C. quale requisito per l'emissione del decreto monitorio opposto.
Risulta necessario effettuare, sempre in linea generale, altra breve premessa in ordine all'anzidetta valutazione nel merito sulla fondatez- za della pretesa creditoria oggetto addotta dall'originario ricorrente in base al compendio probatorio acquisito nell'odierno giudizio.
Nel giudizio di opposizione, come è noto, si verifica un'inversione del- la posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione so- stanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha ri- chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente (cfr., tra le tante, Cass. 528/2000).
Occorre, dunque, porre mente alla regola di ripartizione dell'onere del- la prova, che, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale
4 delle parti, importa che la prova del fatto costitutivo del credito incom- ba al creditore opposto-convenuto, mentre quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetti all'opponente-attore.
In applicazione dei principi generali spetta al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto.
In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'ina- dempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo dirit- to ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debi- tore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, oppure modi- ficativo od impeditivo dello stesso;
parimenti, nel caso in cui sia dedot- to l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Corte di Cassazione
S.U., sentenza n. 13533 del 30/10/2001 ed, ex multis, sentenza n.
15677 del 03/07/2009).
Prova che, nel caso di specie, la società opposta (creditore/attore in senso sostanziale) ha fornito, mediante il deposito della documentazio- ne prodotta in atti (contratto di appalto, fatture e preventivo dei lavori di ammodernamento), dimostrando l'esistenza del rapporto intercorso tra le parti in causa.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente deve darsi atto che la stessa è infondata.
5 L'infondatezza della spiegata opposizione e della domanda riconven- zionale è confermata anche dalle dichiarazioni dei testi escussi. In par- ticolare, il teste , in qualità di ex dipendente della Testimone_1
società opposta, escusso all'udienza del 13/02/2020, dichiarava: “…ho lavorato alle dipendenze della società dal 2014 fino al CP_1
29/01/2020…conosco i sig.ri perché abbiamo fatto dei lavori Pt_1
presso la loro abitazione in Scafati alla Via della Resistenza Traversa
Troisi…preciso che i lavori sono stati eseguiti da aprile a giugno, pre- ciso che ci sono stati chiesti ulteriori lavori. Preciso che si trattava di lavori aggiuntivi rispetto a quelli da contratto…conosco il sig. Pt_1
perché veniva in cantiere e con lui parlavamo dei lavori aggiuntivi che stavamo eseguendo…preciso che le opere aggiuntive venivano richie- ste dal Russo”.
Allo stesso modo, i testi di parte opponente e Parte_3 Tes_2
rispettivamente sorella e collega della sig.ra
[...] Parte_2
escussi alla stessa udienza, dichiaravano: “…gli ambienti sono rimasti uguali, tranne la cucina salone dove è stata abbattuta una parete” ed ancora “non so se sono stati commissionati lavori ulteriori rispetto a quelli da contratto”. Il secondo teste dichiarava “…nel salone è stata abbattuta una parete divisoria”.
Anche l'ultimo teste di parte opposta, il sig. , escusso Testimone_3
all'udienza del 4/05/2023, in qualità di fornitore della e le- CP_1
gale rappresentante della società “Il Punto Ceramiche S.r.l.” dichiara- va: “…riconosco la fattura n. 152 del 29/06/2017 che mi viene esibita.
Preciso che, in merito all'elenco degli ulteriori lavori di cui alla circo- stanza non posso riferire. Preciso di aver fornito i materiali di cui alla fattura n. 152 del 29/06/2017 precisando che il materiale indicato è stato ritirato dalla presso la sede della società. Preciso al- CP_1
6 tresì che mi è stato riferito che questo materiale doveva essere portato per dei lavori in via della Resistenza in Scafati”.
Dalla documentazione prodotta in atti e dall'istruttoria espletata emer- ge quindi la corretta esecuzione dei lavori ad opera della società oppo- sta nonché l'esecuzione di lavori aggiuntivi su richiesta degli opponen- ti.
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione e della spiegata domanda riconvenzionale poi- ché non provate e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto riguarda la domanda di lite temeraria formulata dall'opposta la stessa non risulta meritevole di accoglimento atteso che non è emersa nel corso del giudizio la consapevolezza degli interessati circa l'infondatezza della propria pretesa né è emerso alcun danno con- seguenza a carico dell'opposta nascente dal comportamento processua- le avversario che nella fattispecie in esame è del tutto mancato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia, con attribuzione al procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti;
c) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 2.900,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
7 Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 13/02/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
8