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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 957/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Altre ipotesi di
ha pronunciato la seguente responsabilità
S E N T E N Z A extracontrattuale non
nella causa civile n. 957/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del ricomprese nelle altre
28/05/2025, promossa materie.
DA
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pagotto, come da mandato allegato in calce all'atto di citazione del 23.09.2020;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 15 (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dagli avv. Alessandro Cainelli del foro di Bergamo e dalla'vv. Sergio Quaranta
del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato in Brescia alla via Solferino n.
53, giusta delega in atti;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 1793/2023 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 13.09.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito:
In accoglimento dei motivi di appello, in riforma della sentenza impugnata,
accertarsi ed affermarsi la corresponsabilità di nella causazione CP_1
dell'infortunio sul lavoro occorso il 30.09.2015 ai danni di Parte_2
e/o la responsabilità contrattuale del convenuto medesimo nei confronti
[...]
della per aver redatto un documento di valutazione dei rischi Parte_3
che è risultato carente ed inadeguato nella valutazione del rischio inerente la fase di lavorazione meglio descritta nella narrativa del presente atto;
conseguentemente condannarsi a pagare ad CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma Parte_1
di € 233.000, somma corrispondente al 50% di quanto l'attrice-appellante, in qualità di assicuratrice di per la R.C.O. (Responsabilità Civile Parte_3
Operai) ha dovuto pagare all'infortunato ed all' . Parte_2 CP_2 pagina 2 di 15 In subordine, condannarsi il convenuto-appellato a pagare a favore dell'attrice-
appellante la minor somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso: condannarsi l'appellato a rifondere le spese e competenze dei due gradi di giudizio a favore dell'appellante in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nonché a restituire la somma di €
14.103,00 oltre accessori (spese forfetarie 15%, i.v.a. 22% e c.p.a 4%) pagata dalla Compagnia medesima in esecuzione della sentenza di primo grado.
In via istruttoria: riproponiamo, per scrupolo, le seguenti istanze istruttorie tempestivamente formulate in primo grado, non ammesse dal Tribunale perché
ritenute relative a circostanze già pacificamente dimostrate, e mai abbandonate dalla scrivente difesa che le ha confermate anche all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.02.2023.
A. Ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli: … omissis …
B) Ammettersi la prova per interrogatorio formale del convenuto sui capitoli 16,
17, 18.
C) Premesso che abbiamo già prodotto sub doc. 17 una certificazione dell' di Bergamo attestante la misura delle prestazioni erogate dall'Istituto CP_2
in dipendenza dell'infortunio de quo, chiediamo che il Giudice, ove ritenuto necessario, disponga ai sensi dell'art. 213 c.p.c. l'acquisizione presso l' - CP_2
Sede di Bergamo di documentazione attestante le prestazioni erogate a favore di per l'infortunio del 30.09.2015 (pratica n. Parte_2 CP_2
4127/2015, caso n. 514502909, n. pratica ISIAVV 2491918).
pagina 3 di 15 D) Disporsi l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale n.
14272/2015 RGNR – mod. 21 Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bergamo.
Per parte appellata:
Nel merito: respingere l'appello proposto da Parte_1
poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza citata e resa dal Tribunale di Bergamo n. 1793/2023;
In via istruttoria: si reiterano le domande istruttorie già svolte in primo grado,
non ammesse dal Tribunale di Bergamo;
il riferimento è, in particolare alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova diretta, tutti da intendersi preceduti dall'espressione “Vero che”: … omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 23.09.2020, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo esponendo: CP_1
- che in data 30.09.2015 dipendente di Parte_2 Parte_3
dal giorno 1.02.2012, assunto a tempo indeterminato con qualifica di tornitore di metalli V livello, stava lavorando nel reparto officina su un tornio parallelo per la lavorazione di alcuni alberi;
- che durante l'ultima fase, ossia quella della lucidatura del pezzo in lavorazione su tela smerigliata, la mano e l'arto sinistro del lavoratore si erano incastrati nel macchinario e, a causa dell'evento, aveva subito un Parte_2
trauma complesso all'avambraccio dal quale era derivata un'inabilità
pagina 4 di 15 temporanea assoluta di 559 giorni e postumi permanenti pari al 37%;
- che in loco erano intervenuti i Carabinieri di Martinengo e di di Tes_1
Lombardia e gli Ispettori dell'ufficio Controparte_3
;
[...]
- che gli ispettori P.S.A.L. avevano ricostruito la dinamica dell'infortunio rilevando l'inosservanza di norme antiinfortunistiche, tra cui la violazione degli artt. 29 comma 1 e 55 comma 1 d.lgs.
9.04.2008 n. 81 “per non aver effettuato
correttamente la valutazione del rischio inerente la fase di lavoro di
smerigliatura manuale con tela smeriglio di pezzi meccanici in acciaio (alberi)
con l'impiego del tornio parallelo”;
- che la propria assicurata aveva affidato ad un consulente Parte_3
esterno, le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione CP_1
e Protezione Aziendale (R.S.P.P.), la cui funzione era proprio quella di individuare in azienda i potenziali pericoli per la salute e per l'incolumità dei lavoratori e di suggerire azioni volte all'eliminazione dei rischi;
- che nel caso concreto ricorrevano tutti i presupposti per affermare la responsabilità del convenuto essendo stati provati i) il conferimento CP_1
dell'incarico di R.S.P.P. da parte di accettato dal convenuto in data Parte_3
1.06.2009, ii) la validità alla data dell'infortunio del documento di valutazione dei rischi del 15.01.2013 elaborato dal professionista e iii) le contestazioni mosse dall' dalle quali si poteva desumere un nesso di causa tra Controparte_4
l'infortunio occorso a e l'inadeguata e non corretta “valutazione del Pt_2
pagina 5 di 15 rischio inerente la lavorazione di smerigliatura di pezzi cilindrici al tornio
parallelo con lo smeriglio”.
Tanto premesso, allegava di aver pagato € Parte_1
301.000 ad ed € 165.000 in favore dell'infortunato a titolo di danno CP_2
differenziale in forza di atti transattivi surrogandosi nei diritti dell'infortunato e di e che, dunque, era suo buon diritto ottenere da CP_2 CP_1
l'importo del 50%.
resisteva ed allegava di aver adempiuto alla sua prestazione, CP_1
tanto da non essere stato coinvolto in alcun procedimento penale. Deduceva che prima dell'infortunio, aveva frequentato diversi corsi di Parte_2
aggiornamento e di addestramento professionale;
che l'attività di smerigliatura che il lavoratore stava svolgendo era assolutamente vietata e il dipendente non avrebbe dovuto avvolgere la c.d. tela smeriglio attorno al pezzo metallico poggiandovi sopra la mano mentre il tornio era in movimento;
che l'infortunato,
addetto esperto all'uso del tornio parallelo, era consapevole che non avrebbe mai dovuto inserire le mani negli organi meccanici della macchina in movimento e che, infine, l'operazione era stata eseguita dal lavoratore poggiando la mano sulla carta vetrata al fine di velocizzare l'operazione di smerigliatura.
Parte convenuta aggiungeva che alle ispezioni di cui sopra era seguita in data
19.10.2015 l'emissione di un verbale di accertamento di illecito penale a carico del solo , legale rappresentante della società Parte_4
datrice di lavoro, mentre nessuna contestazione era stata mossa nei suoi riguardi.
pagina 6 di 15 Istruita la lite con testi, il giudice adito, con la gravata sentenza, rigettava la domanda di parte attrice con condanna al pagamento delle spese processuali a suo carico. A detta del Tribunale, aveva provato il corretto CP_1
adempimento dei doveri posti a suo carico quale titolare della posizione di garanzia e che l'infortunio si era verificato a causa della condotta del lavoratore che aveva violato i basilari canoni comportamentali a tutela della propria persona. Allegava che nel Documento Valutazione Rischi del 15.01.2013,
elaborato dalla datrice di lavoro con la consulenza di Parte_3 [...]
i rischi erano stati evidenziati in modo completo e corretto e che CP_1
l'istruttoria orale aveva confermato la pregressa formazione a cui aveva partecipato l'infortunato in cui era stato ribadito più volte che era Pt_2
assolutamente vietato inserire le mani nelle macchine in movimento, ragion per cui “L'evento dannoso occorso al signor è dunque imputabile ad una sua Pt_2
gravemente negligente decisione di porre in essere una condotta vietata in
quanto pericolosa perché non ha provveduto, come avrebbe invece dovuto fare e
come sono soliti fare gli operai della società secondo quanto Parte_3
emerso in sede testimoniale, a togliere il pezzo dal tornio, poggiarlo su un banco
da lavoro e, quindi, utilizzare la carta vetrata per eliminare le cc.dd. bave di cui
hanno discorso i testimoni, vale a dire – come chiarito dall'ing. Testimone_2
– delle “sporgenze che appaiono come piccole lame”. Il signor ha
[...] Pt_2
invece avvolto la tela smeriglio attorno al pezzo metallico quando era ancora
nel tornio in movimento, operazione questa contraria ad una elementare regola
pagina 7 di 15 di condotta nel settore professionale di riferimento”.
proponeva appello a cui resisteva . Parte_1 CP_1
La causa era rinviata dal consigliere istruttore all'udienza del 28.05.2025 per la spedizione a sentenza ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la Parte_1
sentenza per errata valutazione delle risultanze istruttorie e, muovendo da una ricostruzione dei fatti inesatta, imputa la causazione dell'infortunio alla condotta del lavoratore, ingiustamente ritenuta abnorme. Allega che il lavoratore non ha volontariamente inserito le mani all'interno del tornio, ma che queste sono state trascinate all'interno insieme alla tela smeriglio durante la fase della lucidatura finale del pezzo metallico.
Allega che è inconcepibile che un tornitore esperto come il signor che da Pt_2
circa 30 anni esegue queste mansioni, possa aver inserito volontariamente le mani nel tornio.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza sempre per errata valutazione delle istanze istruttorie e violazione dell'art. 33 d.lgs. 81/2008 nella parte in cui il primo giudice ha sostenuto che ha correttamente CP_1
adempiuto ai doveri di R.S.P.P. ignorando le conclusioni degli ispettori P.S.A.L.
riguardanti la mancata individuazione di misure e cautele nella procedura di pagina 8 di 15 lavorazione alla quale era addetto il lavoratore autonomo.
I due motivi, da valutare in modo unitario in quanto connessi, sono nel loro complesso infondati.
È pacifico che alle ore 10.40 del 30.09.2015 dipendente Parte_2
di si infortunava presso lo stabilimento della propria datrice Pt_3 Parte_3
lavoro sito in Cividate al Piano (BG), mentre stava lavorando al tornio parallelo deputato alla realizzazione di pezzi metallici denominati alberi o steli aventi quali misure finali 135 cm. di lunghezza e diametro di 45 mm., tranne che per un piccolo tratto in cui il diametro è pari a 60 mm.
Circa le modalità dell'infortunio, la ricostruzione della società attrice non è
contestata e l'infortunio si verificava durante la fase di lucidatura in cui il lavoratore avvolgeva la tela smeriglio attorno al pezzo metallico poggiando la mano sul pezzo mentre il tornio era in movimento;
durante tale operazione l'albero del tornio trascinava la tela smeriglio e con essa la mano e l'arto sinistro del lavoratore che restavano incastrati nel macchinario in questione con tutte le gravi conseguenze lesive derivate.
È altrettanto assodato che le modalità operative eseguite dal lavoratore per tale ultima fase di smerigliatura siano state del tutto scorrette in quanto detta operazione era espressamente vietata: il dipendente non avrebbe dovuto avvolgere la c.d. tela smeriglio attorno al pezzo metallico poggiandovi sopra la mano e giammai avrebbe dovuto inserire le mani in una macchina in movimento.
È verosimile asserire, come sostenuto da parte convenuta, che il dipendente pagina 9 di 15 abbia eseguito questa operazione al solo fine di accelerare le operazioni di smerigliatura, mentre in realtà la smerigliatura doveva essere eseguita su un bancone a parte utilizzando un'apposita carta vetrata al fine di togliere le “bave”
di lavorazione.
Di tanto ne contezza la prova orale.
Il teste altro dipendente addetto al tornio, riferiva che Testimone_3
aveva tenuto dei corsi sulla sicurezza e che il convenuto, molto CP_1
puntiglioso sul punto, aveva detto più volte di non mettere le mani negli organi in movimento;
che tutti i torni avevano le protezioni necessarie, c'erano cartelli e la segnaletica di sicurezza;
a specifica domanda, riferiva che, una volta che il pezzo è finito, lo stesso va tolto dal tornio e appoggiato sul banco da lavoro e poi l'operazione di smerigliatura va fatta a mano aggiungendo che era pericoloso usare il tornio per togliere le bave.
Il teste dipendente di responsabile della Testimone_4 Parte_3
qualità, confermava che aveva partecipato a corsi di formazione, Parte_2
evidenziava che durante la lavorazione dei pezzi potevano emergere degli errori di lavorazione, ossia la presenza di bave, consistenti in sporgenze simili a piccole lame e quindi il pezzo, una volta scaricato dalla macchina, va limato con carta vetrata o una lima, ma appoggiato su appositi banconi. Il testi Tes_5
e operai di riferivano che l'infortunato aveva Testimone_6 Parte_3
partecipato ai corsi di formazione e ribadivano che per togliere le bave il pezzo andava tolto dalla macchina e posizionato su un bancone.
pagina 10 di 15 I verbalizzanti, all'esito del sopralluogo, presa visone delle macchine, riferivano che, a loro giudizio, non era stata fatta una corretta valutazione del rischio inerente la lavorazione di smerigliatura di pezzi cilindrici al tornio parallelo con la tela smeriglio, stante l'elevato rischio in caso di avvolgimento attorno al pezzo di lavorazione;
che alcune macchine utensili, torni paralleli ecc. presentavano l'albero di contrasto privo di protezione;
altre macchine presentavano protezioni rimosse o manomesse ed altre ancora non erano dotate da impianto di aspirazione.
In realtà, solo , nella qualità di amministratore Parte_4
delegato, era tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 590 c.p., mentre dagli atti nulla consta a carico di . CP_1
Tanto premesso in fatto, il responsabile del servizio Prevenzione e Protezione
(RSSPP), se nominato dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo del lavoro ed esercita essenzialmente una funzione consultiva e propositiva: rileva i fattori di rischio in seno all'impresa, determina nello specifico i rischi presenti;
elabora un piano contenente le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori e presenta i piani formativi e informativi per l'addestramento del personale.
In giurisprudenza, è ormai consolidato il principio secondo cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha l'obbligo giuridico, collaborando con il datore di lavoro, di individuare i rischi connessi con quella specifica attività
lavorativa e di fornire le opportune indicazioni tecniche per risolverli con la pagina 11 di 15 conseguenza che in relazione al suo compito può essere chiamato a rispondere quale garante solo in relazione a eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri. Il R.S.P.P. è tuttavia un consulente privo di potere decisionale, sicché può rispondere in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non contestate. Inoltre, il responsabile ha l'obbligo di elaborare,
nel documento di valutazione rischi, i sistemi di controllo sull'attuazione delle misure precauzionali richieste dal tipo di attività lavorativa, ma non è tenuto a controllare che il datore di lavoro adempia alle misure indicate nel documento,
sicché il responsabile risponde per eventuali eventi lesivi, ex art 40 comma 2
c.p.c., solo nel caso in cui abbia omesso l'elaborazione delle misure preventive o protettive o dei sistemi di controllo delle stesse (cfr. Cass. penale 15.07.2021 n.
37383).
Orbene, fermo il principio che la relazione ispettiva non fa fede sino a querela di falso in relazione alle valutazioni dei verbalizzanti, il primo e fondamentale rilievo secondo cui non è stata effettuata una corretta valutazione del rischio inerente la lavorazione di smerigliatura di pezzi cilindrici al tornio parallelo con tela smeriglio e del rischio elevato di siffatta operazione non coglie nel segno per l'ovvia considerazione che questa era operazione vietata, come riferito da tutti i testi escussi, e dunque non poteva essere annoverata tra le operazioni pericolose in quanto nessun operaio era abilitato al suo compimento.
pagina 12 di 15 Non a caso non ha subito alcun rinvio a giudizio e, a parere del CP_1
collegio, ha adempiuto correttamente al suo mandato professionale: il responsabile ha organizzato i corsi di formazione, ha ribadito in molteplici occasioni che era vietato inserire le mani nelle macchine funzionanti in modo molto puntiglioso, ha precisato che le operazioni di smerigliatura andavano fatte su un bancone a parte con la carta vetrata o con la lima, di talché non vi sono elementi da cui poter desumere profili di inadempimento nell'esecuzione dei suoi compiti.
Anche nel Documento Valutazione Rischi del 15.01.2013 erano individuate le tipologie del possibile rischio per gli addetti al tornio parallelo, tra cui la possibilità di contatti accidentali con organi in movimento durante l'attività di carteggiatura, telatura con conseguenti possibilità di abrasioni, ferite,
afferramenti, schiacciamenti ecc. ma la probabilità di accadimento del danno era data come poco probabile, proprio per quanto sopra detto, ossia che la smerigliatura doveva essere eseguita a parte, mentre nel Documento Rischi del
28.10.2015, dopo il fatto, per gli stessi fatti la probabilità di accadimento era data come “presumibile”.
Non si comprende come questo aggiornamento del dato, legato solo all'infortunio di , possa essere posto in relazione di causalità con Parte_2
l'evento, posto che la responsabilità del R.S.S.P. può derivare solo dalla mancata individuazione del rischio e/o dalla mancata indicazione delle modalità tecniche per la prevenzione di questi rischi – elementi che di contro sono presenti in pagina 13 di 15 entrambi i documenti di valutazione.
A prescindere dunque dal fatto che la condotta del lavoratore possa essere definita abnorme - e probabilmente detta valutazione non è del tutto condivisibile - resta il dato che il professionista ha svolto con diligenza il suo mandato, individuando correttamente i rischi connessi con l'attività al tornio parallelo, ha formato gli addetti sicché non esiste alcun nesso causale tra l'attività del responsabile del servizio di prevenzione e l'infortunio in esame.
La sentenza gravata va pertanto confermata.
L'appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1793/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 13.09.2023,
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 9.991 per compenso (di cui € 2.977
per la fase di studio della controversia, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
pagina 14 di 15 IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 15 di 15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Altre ipotesi di
ha pronunciato la seguente responsabilità
S E N T E N Z A extracontrattuale non
nella causa civile n. 957/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del ricomprese nelle altre
28/05/2025, promossa materie.
DA
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pagotto, come da mandato allegato in calce all'atto di citazione del 23.09.2020;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 15 (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dagli avv. Alessandro Cainelli del foro di Bergamo e dalla'vv. Sergio Quaranta
del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato in Brescia alla via Solferino n.
53, giusta delega in atti;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 1793/2023 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 13.09.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito:
In accoglimento dei motivi di appello, in riforma della sentenza impugnata,
accertarsi ed affermarsi la corresponsabilità di nella causazione CP_1
dell'infortunio sul lavoro occorso il 30.09.2015 ai danni di Parte_2
e/o la responsabilità contrattuale del convenuto medesimo nei confronti
[...]
della per aver redatto un documento di valutazione dei rischi Parte_3
che è risultato carente ed inadeguato nella valutazione del rischio inerente la fase di lavorazione meglio descritta nella narrativa del presente atto;
conseguentemente condannarsi a pagare ad CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma Parte_1
di € 233.000, somma corrispondente al 50% di quanto l'attrice-appellante, in qualità di assicuratrice di per la R.C.O. (Responsabilità Civile Parte_3
Operai) ha dovuto pagare all'infortunato ed all' . Parte_2 CP_2 pagina 2 di 15 In subordine, condannarsi il convenuto-appellato a pagare a favore dell'attrice-
appellante la minor somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso: condannarsi l'appellato a rifondere le spese e competenze dei due gradi di giudizio a favore dell'appellante in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nonché a restituire la somma di €
14.103,00 oltre accessori (spese forfetarie 15%, i.v.a. 22% e c.p.a 4%) pagata dalla Compagnia medesima in esecuzione della sentenza di primo grado.
In via istruttoria: riproponiamo, per scrupolo, le seguenti istanze istruttorie tempestivamente formulate in primo grado, non ammesse dal Tribunale perché
ritenute relative a circostanze già pacificamente dimostrate, e mai abbandonate dalla scrivente difesa che le ha confermate anche all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.02.2023.
A. Ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli: … omissis …
B) Ammettersi la prova per interrogatorio formale del convenuto sui capitoli 16,
17, 18.
C) Premesso che abbiamo già prodotto sub doc. 17 una certificazione dell' di Bergamo attestante la misura delle prestazioni erogate dall'Istituto CP_2
in dipendenza dell'infortunio de quo, chiediamo che il Giudice, ove ritenuto necessario, disponga ai sensi dell'art. 213 c.p.c. l'acquisizione presso l' - CP_2
Sede di Bergamo di documentazione attestante le prestazioni erogate a favore di per l'infortunio del 30.09.2015 (pratica n. Parte_2 CP_2
4127/2015, caso n. 514502909, n. pratica ISIAVV 2491918).
pagina 3 di 15 D) Disporsi l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale n.
14272/2015 RGNR – mod. 21 Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bergamo.
Per parte appellata:
Nel merito: respingere l'appello proposto da Parte_1
poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza citata e resa dal Tribunale di Bergamo n. 1793/2023;
In via istruttoria: si reiterano le domande istruttorie già svolte in primo grado,
non ammesse dal Tribunale di Bergamo;
il riferimento è, in particolare alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova diretta, tutti da intendersi preceduti dall'espressione “Vero che”: … omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 23.09.2020, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo esponendo: CP_1
- che in data 30.09.2015 dipendente di Parte_2 Parte_3
dal giorno 1.02.2012, assunto a tempo indeterminato con qualifica di tornitore di metalli V livello, stava lavorando nel reparto officina su un tornio parallelo per la lavorazione di alcuni alberi;
- che durante l'ultima fase, ossia quella della lucidatura del pezzo in lavorazione su tela smerigliata, la mano e l'arto sinistro del lavoratore si erano incastrati nel macchinario e, a causa dell'evento, aveva subito un Parte_2
trauma complesso all'avambraccio dal quale era derivata un'inabilità
pagina 4 di 15 temporanea assoluta di 559 giorni e postumi permanenti pari al 37%;
- che in loco erano intervenuti i Carabinieri di Martinengo e di di Tes_1
Lombardia e gli Ispettori dell'ufficio Controparte_3
;
[...]
- che gli ispettori P.S.A.L. avevano ricostruito la dinamica dell'infortunio rilevando l'inosservanza di norme antiinfortunistiche, tra cui la violazione degli artt. 29 comma 1 e 55 comma 1 d.lgs.
9.04.2008 n. 81 “per non aver effettuato
correttamente la valutazione del rischio inerente la fase di lavoro di
smerigliatura manuale con tela smeriglio di pezzi meccanici in acciaio (alberi)
con l'impiego del tornio parallelo”;
- che la propria assicurata aveva affidato ad un consulente Parte_3
esterno, le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione CP_1
e Protezione Aziendale (R.S.P.P.), la cui funzione era proprio quella di individuare in azienda i potenziali pericoli per la salute e per l'incolumità dei lavoratori e di suggerire azioni volte all'eliminazione dei rischi;
- che nel caso concreto ricorrevano tutti i presupposti per affermare la responsabilità del convenuto essendo stati provati i) il conferimento CP_1
dell'incarico di R.S.P.P. da parte di accettato dal convenuto in data Parte_3
1.06.2009, ii) la validità alla data dell'infortunio del documento di valutazione dei rischi del 15.01.2013 elaborato dal professionista e iii) le contestazioni mosse dall' dalle quali si poteva desumere un nesso di causa tra Controparte_4
l'infortunio occorso a e l'inadeguata e non corretta “valutazione del Pt_2
pagina 5 di 15 rischio inerente la lavorazione di smerigliatura di pezzi cilindrici al tornio
parallelo con lo smeriglio”.
Tanto premesso, allegava di aver pagato € Parte_1
301.000 ad ed € 165.000 in favore dell'infortunato a titolo di danno CP_2
differenziale in forza di atti transattivi surrogandosi nei diritti dell'infortunato e di e che, dunque, era suo buon diritto ottenere da CP_2 CP_1
l'importo del 50%.
resisteva ed allegava di aver adempiuto alla sua prestazione, CP_1
tanto da non essere stato coinvolto in alcun procedimento penale. Deduceva che prima dell'infortunio, aveva frequentato diversi corsi di Parte_2
aggiornamento e di addestramento professionale;
che l'attività di smerigliatura che il lavoratore stava svolgendo era assolutamente vietata e il dipendente non avrebbe dovuto avvolgere la c.d. tela smeriglio attorno al pezzo metallico poggiandovi sopra la mano mentre il tornio era in movimento;
che l'infortunato,
addetto esperto all'uso del tornio parallelo, era consapevole che non avrebbe mai dovuto inserire le mani negli organi meccanici della macchina in movimento e che, infine, l'operazione era stata eseguita dal lavoratore poggiando la mano sulla carta vetrata al fine di velocizzare l'operazione di smerigliatura.
Parte convenuta aggiungeva che alle ispezioni di cui sopra era seguita in data
19.10.2015 l'emissione di un verbale di accertamento di illecito penale a carico del solo , legale rappresentante della società Parte_4
datrice di lavoro, mentre nessuna contestazione era stata mossa nei suoi riguardi.
pagina 6 di 15 Istruita la lite con testi, il giudice adito, con la gravata sentenza, rigettava la domanda di parte attrice con condanna al pagamento delle spese processuali a suo carico. A detta del Tribunale, aveva provato il corretto CP_1
adempimento dei doveri posti a suo carico quale titolare della posizione di garanzia e che l'infortunio si era verificato a causa della condotta del lavoratore che aveva violato i basilari canoni comportamentali a tutela della propria persona. Allegava che nel Documento Valutazione Rischi del 15.01.2013,
elaborato dalla datrice di lavoro con la consulenza di Parte_3 [...]
i rischi erano stati evidenziati in modo completo e corretto e che CP_1
l'istruttoria orale aveva confermato la pregressa formazione a cui aveva partecipato l'infortunato in cui era stato ribadito più volte che era Pt_2
assolutamente vietato inserire le mani nelle macchine in movimento, ragion per cui “L'evento dannoso occorso al signor è dunque imputabile ad una sua Pt_2
gravemente negligente decisione di porre in essere una condotta vietata in
quanto pericolosa perché non ha provveduto, come avrebbe invece dovuto fare e
come sono soliti fare gli operai della società secondo quanto Parte_3
emerso in sede testimoniale, a togliere il pezzo dal tornio, poggiarlo su un banco
da lavoro e, quindi, utilizzare la carta vetrata per eliminare le cc.dd. bave di cui
hanno discorso i testimoni, vale a dire – come chiarito dall'ing. Testimone_2
– delle “sporgenze che appaiono come piccole lame”. Il signor ha
[...] Pt_2
invece avvolto la tela smeriglio attorno al pezzo metallico quando era ancora
nel tornio in movimento, operazione questa contraria ad una elementare regola
pagina 7 di 15 di condotta nel settore professionale di riferimento”.
proponeva appello a cui resisteva . Parte_1 CP_1
La causa era rinviata dal consigliere istruttore all'udienza del 28.05.2025 per la spedizione a sentenza ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la Parte_1
sentenza per errata valutazione delle risultanze istruttorie e, muovendo da una ricostruzione dei fatti inesatta, imputa la causazione dell'infortunio alla condotta del lavoratore, ingiustamente ritenuta abnorme. Allega che il lavoratore non ha volontariamente inserito le mani all'interno del tornio, ma che queste sono state trascinate all'interno insieme alla tela smeriglio durante la fase della lucidatura finale del pezzo metallico.
Allega che è inconcepibile che un tornitore esperto come il signor che da Pt_2
circa 30 anni esegue queste mansioni, possa aver inserito volontariamente le mani nel tornio.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza sempre per errata valutazione delle istanze istruttorie e violazione dell'art. 33 d.lgs. 81/2008 nella parte in cui il primo giudice ha sostenuto che ha correttamente CP_1
adempiuto ai doveri di R.S.P.P. ignorando le conclusioni degli ispettori P.S.A.L.
riguardanti la mancata individuazione di misure e cautele nella procedura di pagina 8 di 15 lavorazione alla quale era addetto il lavoratore autonomo.
I due motivi, da valutare in modo unitario in quanto connessi, sono nel loro complesso infondati.
È pacifico che alle ore 10.40 del 30.09.2015 dipendente Parte_2
di si infortunava presso lo stabilimento della propria datrice Pt_3 Parte_3
lavoro sito in Cividate al Piano (BG), mentre stava lavorando al tornio parallelo deputato alla realizzazione di pezzi metallici denominati alberi o steli aventi quali misure finali 135 cm. di lunghezza e diametro di 45 mm., tranne che per un piccolo tratto in cui il diametro è pari a 60 mm.
Circa le modalità dell'infortunio, la ricostruzione della società attrice non è
contestata e l'infortunio si verificava durante la fase di lucidatura in cui il lavoratore avvolgeva la tela smeriglio attorno al pezzo metallico poggiando la mano sul pezzo mentre il tornio era in movimento;
durante tale operazione l'albero del tornio trascinava la tela smeriglio e con essa la mano e l'arto sinistro del lavoratore che restavano incastrati nel macchinario in questione con tutte le gravi conseguenze lesive derivate.
È altrettanto assodato che le modalità operative eseguite dal lavoratore per tale ultima fase di smerigliatura siano state del tutto scorrette in quanto detta operazione era espressamente vietata: il dipendente non avrebbe dovuto avvolgere la c.d. tela smeriglio attorno al pezzo metallico poggiandovi sopra la mano e giammai avrebbe dovuto inserire le mani in una macchina in movimento.
È verosimile asserire, come sostenuto da parte convenuta, che il dipendente pagina 9 di 15 abbia eseguito questa operazione al solo fine di accelerare le operazioni di smerigliatura, mentre in realtà la smerigliatura doveva essere eseguita su un bancone a parte utilizzando un'apposita carta vetrata al fine di togliere le “bave”
di lavorazione.
Di tanto ne contezza la prova orale.
Il teste altro dipendente addetto al tornio, riferiva che Testimone_3
aveva tenuto dei corsi sulla sicurezza e che il convenuto, molto CP_1
puntiglioso sul punto, aveva detto più volte di non mettere le mani negli organi in movimento;
che tutti i torni avevano le protezioni necessarie, c'erano cartelli e la segnaletica di sicurezza;
a specifica domanda, riferiva che, una volta che il pezzo è finito, lo stesso va tolto dal tornio e appoggiato sul banco da lavoro e poi l'operazione di smerigliatura va fatta a mano aggiungendo che era pericoloso usare il tornio per togliere le bave.
Il teste dipendente di responsabile della Testimone_4 Parte_3
qualità, confermava che aveva partecipato a corsi di formazione, Parte_2
evidenziava che durante la lavorazione dei pezzi potevano emergere degli errori di lavorazione, ossia la presenza di bave, consistenti in sporgenze simili a piccole lame e quindi il pezzo, una volta scaricato dalla macchina, va limato con carta vetrata o una lima, ma appoggiato su appositi banconi. Il testi Tes_5
e operai di riferivano che l'infortunato aveva Testimone_6 Parte_3
partecipato ai corsi di formazione e ribadivano che per togliere le bave il pezzo andava tolto dalla macchina e posizionato su un bancone.
pagina 10 di 15 I verbalizzanti, all'esito del sopralluogo, presa visone delle macchine, riferivano che, a loro giudizio, non era stata fatta una corretta valutazione del rischio inerente la lavorazione di smerigliatura di pezzi cilindrici al tornio parallelo con la tela smeriglio, stante l'elevato rischio in caso di avvolgimento attorno al pezzo di lavorazione;
che alcune macchine utensili, torni paralleli ecc. presentavano l'albero di contrasto privo di protezione;
altre macchine presentavano protezioni rimosse o manomesse ed altre ancora non erano dotate da impianto di aspirazione.
In realtà, solo , nella qualità di amministratore Parte_4
delegato, era tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 590 c.p., mentre dagli atti nulla consta a carico di . CP_1
Tanto premesso in fatto, il responsabile del servizio Prevenzione e Protezione
(RSSPP), se nominato dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo del lavoro ed esercita essenzialmente una funzione consultiva e propositiva: rileva i fattori di rischio in seno all'impresa, determina nello specifico i rischi presenti;
elabora un piano contenente le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori e presenta i piani formativi e informativi per l'addestramento del personale.
In giurisprudenza, è ormai consolidato il principio secondo cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha l'obbligo giuridico, collaborando con il datore di lavoro, di individuare i rischi connessi con quella specifica attività
lavorativa e di fornire le opportune indicazioni tecniche per risolverli con la pagina 11 di 15 conseguenza che in relazione al suo compito può essere chiamato a rispondere quale garante solo in relazione a eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri. Il R.S.P.P. è tuttavia un consulente privo di potere decisionale, sicché può rispondere in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non contestate. Inoltre, il responsabile ha l'obbligo di elaborare,
nel documento di valutazione rischi, i sistemi di controllo sull'attuazione delle misure precauzionali richieste dal tipo di attività lavorativa, ma non è tenuto a controllare che il datore di lavoro adempia alle misure indicate nel documento,
sicché il responsabile risponde per eventuali eventi lesivi, ex art 40 comma 2
c.p.c., solo nel caso in cui abbia omesso l'elaborazione delle misure preventive o protettive o dei sistemi di controllo delle stesse (cfr. Cass. penale 15.07.2021 n.
37383).
Orbene, fermo il principio che la relazione ispettiva non fa fede sino a querela di falso in relazione alle valutazioni dei verbalizzanti, il primo e fondamentale rilievo secondo cui non è stata effettuata una corretta valutazione del rischio inerente la lavorazione di smerigliatura di pezzi cilindrici al tornio parallelo con tela smeriglio e del rischio elevato di siffatta operazione non coglie nel segno per l'ovvia considerazione che questa era operazione vietata, come riferito da tutti i testi escussi, e dunque non poteva essere annoverata tra le operazioni pericolose in quanto nessun operaio era abilitato al suo compimento.
pagina 12 di 15 Non a caso non ha subito alcun rinvio a giudizio e, a parere del CP_1
collegio, ha adempiuto correttamente al suo mandato professionale: il responsabile ha organizzato i corsi di formazione, ha ribadito in molteplici occasioni che era vietato inserire le mani nelle macchine funzionanti in modo molto puntiglioso, ha precisato che le operazioni di smerigliatura andavano fatte su un bancone a parte con la carta vetrata o con la lima, di talché non vi sono elementi da cui poter desumere profili di inadempimento nell'esecuzione dei suoi compiti.
Anche nel Documento Valutazione Rischi del 15.01.2013 erano individuate le tipologie del possibile rischio per gli addetti al tornio parallelo, tra cui la possibilità di contatti accidentali con organi in movimento durante l'attività di carteggiatura, telatura con conseguenti possibilità di abrasioni, ferite,
afferramenti, schiacciamenti ecc. ma la probabilità di accadimento del danno era data come poco probabile, proprio per quanto sopra detto, ossia che la smerigliatura doveva essere eseguita a parte, mentre nel Documento Rischi del
28.10.2015, dopo il fatto, per gli stessi fatti la probabilità di accadimento era data come “presumibile”.
Non si comprende come questo aggiornamento del dato, legato solo all'infortunio di , possa essere posto in relazione di causalità con Parte_2
l'evento, posto che la responsabilità del R.S.S.P. può derivare solo dalla mancata individuazione del rischio e/o dalla mancata indicazione delle modalità tecniche per la prevenzione di questi rischi – elementi che di contro sono presenti in pagina 13 di 15 entrambi i documenti di valutazione.
A prescindere dunque dal fatto che la condotta del lavoratore possa essere definita abnorme - e probabilmente detta valutazione non è del tutto condivisibile - resta il dato che il professionista ha svolto con diligenza il suo mandato, individuando correttamente i rischi connessi con l'attività al tornio parallelo, ha formato gli addetti sicché non esiste alcun nesso causale tra l'attività del responsabile del servizio di prevenzione e l'infortunio in esame.
La sentenza gravata va pertanto confermata.
L'appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1793/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 13.09.2023,
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 9.991 per compenso (di cui € 2.977
per la fase di studio della controversia, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
pagina 14 di 15 IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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