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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2227/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Nadia Salemme del Foro di Milano ( ) CodiceFiscale_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a IO (VR) il 17.12.1978 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Nadia Salemme del Foro di Milano ( ) CodiceFiscale_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LI (MB)
(anno 2006 atto n. 26 reg. Atti di Matrimonio parte II serie A)
□ x separati consensualmente con verbale del 21.06.2021 omologato con decreto nr.12351/2021 del 30.06.2021
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
CONCLUSIONI
• dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio contratto tra i SIg.ri e Parte_1
in LI in data 28.06.2006 con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune Parte_2 al nr 26 Parte II serie A anno 2006;
• ordinare al Comune di LI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) Nessuna forma di contribuzione reciproca data la rispettiva indipendenza economica
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
1) le parti concordano che il Sig. si impegni a trasferire in favore della SI.ra , entro il Parte_2 Parte_1 30.06.2025, la propria quota di comproprieta' pari al 50% della abitazione coniugale sita in LI Via Trieste 102, di cui sopra i dettagli a fronte di un prezzo di cessione di €.2.600,00 (cosi determinato in virtu' dei rapporti di debito/credito tra i coniugi) da pagarsi entro il medesimo termine con contestuale accollo del residuo del mutuo pari ad €.35.890,53 da parte della SI.ra e con effetto liberatorio immediato in capo al SI. . Il SI. con Parte_1 Parte_2 Parte_2 l'incasso della predetta somma dichiara sin da ora di non avere piu' nulla a pretendere dalla SI.ra in Parte_1 relazione al predetto trasferimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1 Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LI (MB) il
28.06.2006 tra e Parte_1 Parte_2
1 Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2 Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3 Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4 Nulla sulle spese di lite;
5 Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (MB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Nadia Salemme del Foro di Milano ( ) CodiceFiscale_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a IO (VR) il 17.12.1978 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Nadia Salemme del Foro di Milano ( ) CodiceFiscale_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LI (MB)
(anno 2006 atto n. 26 reg. Atti di Matrimonio parte II serie A)
□ x separati consensualmente con verbale del 21.06.2021 omologato con decreto nr.12351/2021 del 30.06.2021
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
CONCLUSIONI
• dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio contratto tra i SIg.ri e Parte_1
in LI in data 28.06.2006 con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune Parte_2 al nr 26 Parte II serie A anno 2006;
• ordinare al Comune di LI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) Nessuna forma di contribuzione reciproca data la rispettiva indipendenza economica
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
1) le parti concordano che il Sig. si impegni a trasferire in favore della SI.ra , entro il Parte_2 Parte_1 30.06.2025, la propria quota di comproprieta' pari al 50% della abitazione coniugale sita in LI Via Trieste 102, di cui sopra i dettagli a fronte di un prezzo di cessione di €.2.600,00 (cosi determinato in virtu' dei rapporti di debito/credito tra i coniugi) da pagarsi entro il medesimo termine con contestuale accollo del residuo del mutuo pari ad €.35.890,53 da parte della SI.ra e con effetto liberatorio immediato in capo al SI. . Il SI. con Parte_1 Parte_2 Parte_2 l'incasso della predetta somma dichiara sin da ora di non avere piu' nulla a pretendere dalla SI.ra in Parte_1 relazione al predetto trasferimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1 Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LI (MB) il
28.06.2006 tra e Parte_1 Parte_2
1 Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2 Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3 Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4 Nulla sulle spese di lite;
5 Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (MB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato