CA
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/06/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 332 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Francesco Parte_1
Ferrari);
appellante
e
(avv.ti Silvia Parisi e Carlo Costantino De Pompeis); CP_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. La cooperativa indicata in epigrafe interpone appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Cosenza ne ha rigettato il ricorso finalizzato ad ottenere l'annullamento del verbale ispettivo indicato in atti e del conseguenziale avviso di addebito emesso dal convenuto
[...] per il pagamento dei pretesi crediti contributivi scaturenti dal CP_2
detto verbale.
L'appellante lamenta un'erronea lettura degli atti di causa, in particolare quanto alle dichiarazioni rese in sede di accertamento dalla propria presidente ed a quelle dei lavoratori e delle lavoratrici assunte ad informazioni e testimonianza, nonché l'obliterazione della circostanza relativa all'effettivo versamento dei contributi oggetto di contestazione. Di cui, peraltro, deduce anche essere stati computati in violazione dei parametri di legge.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente integrale accoglimento del ricorso proposto.
2. Resiste l' che chiede il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
3. Disposta la trattazione scritta del giudizio e pervenute regolarmente le note di trattazione delle parti, la causa è decisa nell'odierna camera di consiglio
4. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
5. Con ricorso del 29\11\2019, l'odierna appellante ha contestato gli esiti del verbale ispettivo congiunto e ITL in atto indicato e l'avviso di CP_1 CP_3
addebito che ne è conseguito e con il quale l' chiedeva il pagamento della CP_1
somma di € 39.905,89, a titolo di contributi previdenziali ed oneri di riscossione.
Nello specifico, alla cooperativa con verbale ispettivo Parte_1
congiunto del 27\2\2018, erano contestate le seguenti violazioni riferite al periodo 1\2\2013-31\12\2017:
violazione degli artt.3, 4, 5 DPLCS 708/47, relativamente al lavoratore con riferimento alla fattura da questi emessa nei confronti Persona_1
della coop n.5 del 12\11\2016, la presidente della cooperativa attenzionata avendo dichiarato che la suddetta fattura era riferita alla messa a disposizione di un impianto audio presso il “Parco Natura avventura Archeo” del comune di
Tortora con cui vi era un rapporto di “partenariato”. Salvo poi aggiungere che il predetto veva prestato servizio come “una sorta di animatore” in Per_1
favore dei visitatori ed, in un secondo verbale di dichiarazioni, che “ha
provveduto a condurre anche la manifestazione, unitamente all'allestimento dell'area
dove la prestazione artistica di tecnico – audio presentatore è stata resa”;
i verbalizzanti hanno poi esaminato la regolarità della posizione contributiva dei lavoratori in relazione ad attività svolte dalla cooperativa per diversi comuni, in particolare per il comune di Tortora e riferite alla gestione del museo archeologico, a manifestazioni turistico culturali, alla gestione dei servizi museali e bibliotecari, ecc.. Sono ben 57 le fatture emesse negli anni in questione. Nell'ambito della prestazione di questi servizi, risultano lettere di assunzione a tempo determinato e part time, per periodi che vanno poche giornate a quattro mesi, dei seguenti lavoratori: , Persona_2 Per_3
[...] Persona_4 Persona_5 Per_6
e . I verbalizzanti si limitano a rilevare che dal
[...] Persona_7
controllo degli archivi dell' non risultava versato un solo euro a titolo di CP_1
contributi per tali rapporti lavorativi (a pg. 9 e segg. sono indicati i dettagli dei singoli rapporti di lavoro);
ci sono poi le collaboratrici , (co.co.co. la CP_4 CP_5
prima e co.co.pro. la seconda), nonché le socie della cooperativa
[...]
, per tutte quante le quali è stata CP_6 Controparte_7
ipotizzata, sulla base delle risultanze ispettive, l'esistenza di altrettanti rapporti lavorativi subordinati e calcolati i contributi dovuti.
Le contribuzioni omesse essendo state quantificate in € 37.44713, comprensive di sanzioni aggiuntive.
I verbalizzanti hanno fondato le loro conclusioni, oltre che sulle dichiarazioni dei lavoratori e della stessa presidente della cooperativa, sugli obblighi contrattuali assunti dalla cooperativa con le amministrazioni comunali indicate in atto ovverosia sugli impegni di garantire l'apertura ed accessibilità
di musei e luoghi pubblici in orari prestabiliti. Il credito contributivo accertato è stato poi riversato ed attualizzato nell'A.V.A.
per complessivi € 39.905,89 riferiti al periodo 02/2013 - 12/2017.
La ricorrente contesta tute le risultanze dell'accertamento ispettivo, in particolare quanto alla pretesa qualifica di lavoratore dello spettacolo del citato ed all'esistenza degli ipotizzati rapporti di lavoro Persona_1
subordinato. Quanto a quelli a termine, affermando di avere sempre versato le dovute contribuzioni.
6. Nella resistenza il Tribunale di Cosenza accoglie il ricorso solo in CP_1
minima parte.
Per il lavoratore rileva che “la stessa Presidente della società Persona_1
ricorrente ha affermato, come può evincersi dal verbale impugnato, che il Sig. Per_1
aveva svolto attività artistica tra il 24 e il 25 marzo 2017, provvedendo non solo a
svolgere attività come tecnico audio, ma anche ad allestire l'area, a condurre la
manifestazione e a presentare l'area ai visitatori come una sorta di animatore,
svolgendo dunque attività pienamente inquadrabile tra quelle indicate nell'art. 3 D.
Lgs. C.P.S. 708/1947, mentre non rileva, si aggiunge, la natura dell'impresa per la
quale viene svolta la prestazione lavorativa (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav.
12548/2003; Cass. Sez. Lav. 13643/2007)”.
Aggiungendo che, vista la fatturazione in favore della cooperativa, si “supera
ogni dubbio sul rapporto tra le parti, che non è intercorso tra il Sig. d il Per_1
Comune di Tortora”.
Per , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 [...]
e , assume che sarebbe Persona_5 Persona_6 Persona_7
stato l'opponente a dover provare il pagamento delle contribuzioni e non lo ha fatto. Ritiene infondati anche i rilievi concernenti un presunto calcolo in eccesso dei contributi dovuti, attesa la fede privilegiata di cui godono i verbali di accertamento. Per e , la prima formalmente co.co.pro. e CP_5 Controparte_6
la seconda socia, rileva che la prova testimoniale delle due lavoratrici ha pienamente confermato la natura subordinata dei rispettivi rapporti.
Per formalmente co.co.co. e , CP_4 Controparte_7
formalmente co.co.pro., assume, al contrario, che la prova testimoniale abbia escluso la natura subordinata dei rispettivi rapporti.
Accoglie dunque il ricorso solo relativamente alla posizione contributiva di queste ultime due lavoratrici e condanna la ricorrente al pagamento delle somme portate nell'AVA, detratte quelle ad esse riferite.
7. Questi i motivi d'appello proposti dalla cooperativa Parte_1
[...]
A - Quanto al sig. l'appellante assume che dalle dichiarazioni Persona_1
rese ai verbalizzanti dalla Presidente, , si desumerebbe che Persona_7
non abbia fatto niente di diverso da “mansioni di tecnico-audio”, con conseguente impossibilità di collocarlo nelle categorie di cui al DPLCS 708/47.
B - Lamenta che l'erroneo computo dell'aliquota contributiva, che assume essere stata applicata dai verbalizzanti nella misura del 38,17%. Questo perché
“Secondo i chiarimenti resi dall' con la Circolare n. 11/2016, l'art. 2 comma 18 CP_1
L. 335/1995 stabilisce che per i lavoratori dello spettacolo “nuovi iscritti” (post 31-12-
1995) il contributo base è pari al 33%”.
C - Per i lavoratori , Persona_2 Per_3 Per_3 Persona_4
, e ,
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7
assume di avere provato i regolari versamenti dei contributivi previdenziali dovuti, a mezzo di buste paga ed “estratti contributivi”.
D - Formulando, con riguardo agli stessi lavoratori, questo ulteriore motivo di impugnazione: “l'accertamento della presunta evasione contributiva è
manifestamente errato in quanto non calcolato sulla esatta retribuzione imponibile
(…) l'Ufficio ha erroneamente ed indebitamente maggiorato la retribuzione
imponibile; ove, invece, avesse tenuto conto delle retribuzioni imponibili indicate nelle buste paga (…), avrebbe determinato la contribuzione dovuta esattamente nelle misure
effettivamente versate dalla ricorrente (e riportate nella suestesa tabella) per tutto il
periodo lavorativo”.
E - Quanto, infine, alle lavoratrici e CP_5 Controparte_6
contesta che dalle loro deposizioni testimoniali sia emersa, come ritenuto dal
Tribunale, la conferma dell'ipotizzata natura subordinata dei rapporti lavorativi.
8. Analizzando le singole censure, seppure con alterazione dell'ordine per ragioni di comodità espositiva, valga quanto segue.
A - Quanto al sig. è sufficiente ricordare che alla Cassa Persona_1
nazionale di assistenza per i lavoratori nello spettacolo sono obbligatoriamente iscritti anche i tecnici del suono, per come espressamente sancito dall'art.3, 1° comma n.11, del DLCPS.
Peraltro, le dichiarazioni rese dalla presidente della cooperativa,
[...]
e sopra riportate al paragrafo 5 - il riferimento delle quali è al “Parco Per_7
Natura Avventura Archeo” gestito dalla cooperativa per conto del comune di
Tortora- sono assolutamente chiare nel delineare un'attività avente connotati di rappresentazione artistico-musicale.
C - Quanto ai lavoratori , Persona_2 Persona_3
e Persona_4 Persona_5 Persona_6
, le buste paga prodotte ovviamente non valgono a provare Persona_7
i versamenti contributivi, al pari di quelli che l'appellante chiama estratti contributivi e che sono, in realtà, delle schede riassuntive, anch'esse, come le prime, redatte e provenienti dallo stesso datore di lavoro e quindi privi di valore probatorio.
E - Quanto, invece, alle lavoratrici e , le CP_5 Controparte_6
due lavoratrici, tanto nelle dichiarazioni rese ai verbalizzanti che nelle successive testimonianze, hanno riferito orari e mansioni predeterminate che erano tenute a rispettare, della sottoposizione a direttive datoriali e dell'obbligo di comunicare eventuali assenze dal lavoro. Elementi che notoriamente valgono a fare ritenere la natura subordinata del rapporto.
D - Quanto alle censure formulate in ordine al computo della retribuzione imponibile, il relativo capo d'appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Con riferimento alla nozione di retribuzione imponibile a fini contributivi,
desumibile dall'art. 12, l. n. 153/1969, si è condivisibilmente affermato in dottrina che
una nozione omnicomprensiva di retribuzione che, diversa e più ampia, rispetto a
quella operante sul piano del rapporto di lavoro, si allarga sino a comprendere
emolumenti e benefici che neppure costituiscono, a rigore, il corrispettivo dell'attività
lavorativa>>, individuandone le peculiarità rispetto alla nozione di reddito da lavoro dipendente contenuta dal testo unico delle imposte sui redditi. Non
solo per l'esclusione degli accantonamenti del T.F.R. e delle altre “voci” che,
elencate nel comma 4 della norma, il d.p.r. n. 917/1986 assoggetta invece a tassazione, ma anche per il fatto <<che mentre l colpisce solo il reddito>
effettivamente percepito (cd. principio di cassa), l'obbligo contributivo sorge invece a
prescindere dall'effettivo pagamento al lavoratore: cosicché si può affermare – ma solo
in prima approssimazione e salvo quanto subito si preciserà – che questo opera secondo
un principio di competenza, giacché i contributi si calcolano sulla «retribuzione
dovuta», e facendo riferimento alla data nella quale questa va pagata>>, la retribuzione, dunque, comunque dovuta, ancorché non corrisposta.
legislatore e il “diritto vivente” giurisprudenziale>> essendosi spinti
individuare, in non pochi casi, fattispecie nelle quali la contribuzione va calcolata non
su quanto giuridicamente dovuto, bensì su una retribuzione meramente virtuale>>.
I funzionari verbalizzanti si sono limitati a constatare che la cooperativa aveva denunciato all' solo alcuni lavoratori dipendenti e solo per l'anno 2013 CP_2
ed, esaminata la documentazione aziendale da cui risultavano i rapporti di lavoro subordinato di cui a pg. 9 del verbale, hanno quantificato la contribuzione dovuta a termini di legge per quei rapporti.
L'appellante, da un lato, contesta la <> presa a riferimento dai verbalizzanti senza, però, formulare alcuna censura intelligibile e per tale verso l'impugnazione è inammissibile e, dall'altro,
continua a ritenere il calcolo debba essere fatto sulla base di proprie “tabelle”,
che altro non sono se non quegli schemi prima definiti “estratti contributivi” e costituiti solo da calcoli di mera provenienza datoriale della cui inesistente valenza probatoria si è già detto.
B - Anche di quest'ultima censura si deve affermare l'inammissibilità.
L'invocato art.2, co.18 L.335/1995 non contiene, infatti, alcuna indicazione dell'aliquota contributiva dovuta ai lavoratori dello spettacolo e, per di più,
dalle stesse buste paga prodotte, risulta che i lavoratori di cui si discute erano,
in realtà, inquadrati come operai di cooperativa sociale.
Quanto poi all'invocata circolare n.11 del 2016, in disparte quanto CP_1
appena detto circa le qualifiche di operai di cooperativa sociale dei lavoratori di cui trattasi, questo il suo contenuto ai fini che qui interessano:
“10.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995.
Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 14, del D. Lgs. n. 182/1997 (nella
misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del
lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del
massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, co. 18, L. n.
335/1995, che sulla base dell'indice Istat e delle disposizioni di cui alla L. n. 208/2015,
art. 1, co. 287, è pari, per l'anno 2016, ad € 100.324,00 (cfr. par. 6).
L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art.
3-ter del D.L. n. 384/1992 convertito in L. n.
438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua
eccedente, per l'anno 2016, l'importo di € 46.123,00, che rapportato a dodici mesi è
pari a € 3.844,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad €
100.324,00). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. circolare n. 7/2010, par. 3).
Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto
del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2016, a € 46.123,00,
posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile
effettuare il relativo conguaglio”
Di talché risulta davvero incomprensibile il senso del capo d'appello formulato sul punto.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cosenza del 10\10\2022, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €.
5.000,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 29\4\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 332 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Francesco Parte_1
Ferrari);
appellante
e
(avv.ti Silvia Parisi e Carlo Costantino De Pompeis); CP_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. La cooperativa indicata in epigrafe interpone appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Cosenza ne ha rigettato il ricorso finalizzato ad ottenere l'annullamento del verbale ispettivo indicato in atti e del conseguenziale avviso di addebito emesso dal convenuto
[...] per il pagamento dei pretesi crediti contributivi scaturenti dal CP_2
detto verbale.
L'appellante lamenta un'erronea lettura degli atti di causa, in particolare quanto alle dichiarazioni rese in sede di accertamento dalla propria presidente ed a quelle dei lavoratori e delle lavoratrici assunte ad informazioni e testimonianza, nonché l'obliterazione della circostanza relativa all'effettivo versamento dei contributi oggetto di contestazione. Di cui, peraltro, deduce anche essere stati computati in violazione dei parametri di legge.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente integrale accoglimento del ricorso proposto.
2. Resiste l' che chiede il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
3. Disposta la trattazione scritta del giudizio e pervenute regolarmente le note di trattazione delle parti, la causa è decisa nell'odierna camera di consiglio
4. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
5. Con ricorso del 29\11\2019, l'odierna appellante ha contestato gli esiti del verbale ispettivo congiunto e ITL in atto indicato e l'avviso di CP_1 CP_3
addebito che ne è conseguito e con il quale l' chiedeva il pagamento della CP_1
somma di € 39.905,89, a titolo di contributi previdenziali ed oneri di riscossione.
Nello specifico, alla cooperativa con verbale ispettivo Parte_1
congiunto del 27\2\2018, erano contestate le seguenti violazioni riferite al periodo 1\2\2013-31\12\2017:
violazione degli artt.3, 4, 5 DPLCS 708/47, relativamente al lavoratore con riferimento alla fattura da questi emessa nei confronti Persona_1
della coop n.5 del 12\11\2016, la presidente della cooperativa attenzionata avendo dichiarato che la suddetta fattura era riferita alla messa a disposizione di un impianto audio presso il “Parco Natura avventura Archeo” del comune di
Tortora con cui vi era un rapporto di “partenariato”. Salvo poi aggiungere che il predetto veva prestato servizio come “una sorta di animatore” in Per_1
favore dei visitatori ed, in un secondo verbale di dichiarazioni, che “ha
provveduto a condurre anche la manifestazione, unitamente all'allestimento dell'area
dove la prestazione artistica di tecnico – audio presentatore è stata resa”;
i verbalizzanti hanno poi esaminato la regolarità della posizione contributiva dei lavoratori in relazione ad attività svolte dalla cooperativa per diversi comuni, in particolare per il comune di Tortora e riferite alla gestione del museo archeologico, a manifestazioni turistico culturali, alla gestione dei servizi museali e bibliotecari, ecc.. Sono ben 57 le fatture emesse negli anni in questione. Nell'ambito della prestazione di questi servizi, risultano lettere di assunzione a tempo determinato e part time, per periodi che vanno poche giornate a quattro mesi, dei seguenti lavoratori: , Persona_2 Per_3
[...] Persona_4 Persona_5 Per_6
e . I verbalizzanti si limitano a rilevare che dal
[...] Persona_7
controllo degli archivi dell' non risultava versato un solo euro a titolo di CP_1
contributi per tali rapporti lavorativi (a pg. 9 e segg. sono indicati i dettagli dei singoli rapporti di lavoro);
ci sono poi le collaboratrici , (co.co.co. la CP_4 CP_5
prima e co.co.pro. la seconda), nonché le socie della cooperativa
[...]
, per tutte quante le quali è stata CP_6 Controparte_7
ipotizzata, sulla base delle risultanze ispettive, l'esistenza di altrettanti rapporti lavorativi subordinati e calcolati i contributi dovuti.
Le contribuzioni omesse essendo state quantificate in € 37.44713, comprensive di sanzioni aggiuntive.
I verbalizzanti hanno fondato le loro conclusioni, oltre che sulle dichiarazioni dei lavoratori e della stessa presidente della cooperativa, sugli obblighi contrattuali assunti dalla cooperativa con le amministrazioni comunali indicate in atto ovverosia sugli impegni di garantire l'apertura ed accessibilità
di musei e luoghi pubblici in orari prestabiliti. Il credito contributivo accertato è stato poi riversato ed attualizzato nell'A.V.A.
per complessivi € 39.905,89 riferiti al periodo 02/2013 - 12/2017.
La ricorrente contesta tute le risultanze dell'accertamento ispettivo, in particolare quanto alla pretesa qualifica di lavoratore dello spettacolo del citato ed all'esistenza degli ipotizzati rapporti di lavoro Persona_1
subordinato. Quanto a quelli a termine, affermando di avere sempre versato le dovute contribuzioni.
6. Nella resistenza il Tribunale di Cosenza accoglie il ricorso solo in CP_1
minima parte.
Per il lavoratore rileva che “la stessa Presidente della società Persona_1
ricorrente ha affermato, come può evincersi dal verbale impugnato, che il Sig. Per_1
aveva svolto attività artistica tra il 24 e il 25 marzo 2017, provvedendo non solo a
svolgere attività come tecnico audio, ma anche ad allestire l'area, a condurre la
manifestazione e a presentare l'area ai visitatori come una sorta di animatore,
svolgendo dunque attività pienamente inquadrabile tra quelle indicate nell'art. 3 D.
Lgs. C.P.S. 708/1947, mentre non rileva, si aggiunge, la natura dell'impresa per la
quale viene svolta la prestazione lavorativa (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav.
12548/2003; Cass. Sez. Lav. 13643/2007)”.
Aggiungendo che, vista la fatturazione in favore della cooperativa, si “supera
ogni dubbio sul rapporto tra le parti, che non è intercorso tra il Sig. d il Per_1
Comune di Tortora”.
Per , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 [...]
e , assume che sarebbe Persona_5 Persona_6 Persona_7
stato l'opponente a dover provare il pagamento delle contribuzioni e non lo ha fatto. Ritiene infondati anche i rilievi concernenti un presunto calcolo in eccesso dei contributi dovuti, attesa la fede privilegiata di cui godono i verbali di accertamento. Per e , la prima formalmente co.co.pro. e CP_5 Controparte_6
la seconda socia, rileva che la prova testimoniale delle due lavoratrici ha pienamente confermato la natura subordinata dei rispettivi rapporti.
Per formalmente co.co.co. e , CP_4 Controparte_7
formalmente co.co.pro., assume, al contrario, che la prova testimoniale abbia escluso la natura subordinata dei rispettivi rapporti.
Accoglie dunque il ricorso solo relativamente alla posizione contributiva di queste ultime due lavoratrici e condanna la ricorrente al pagamento delle somme portate nell'AVA, detratte quelle ad esse riferite.
7. Questi i motivi d'appello proposti dalla cooperativa Parte_1
[...]
A - Quanto al sig. l'appellante assume che dalle dichiarazioni Persona_1
rese ai verbalizzanti dalla Presidente, , si desumerebbe che Persona_7
non abbia fatto niente di diverso da “mansioni di tecnico-audio”, con conseguente impossibilità di collocarlo nelle categorie di cui al DPLCS 708/47.
B - Lamenta che l'erroneo computo dell'aliquota contributiva, che assume essere stata applicata dai verbalizzanti nella misura del 38,17%. Questo perché
“Secondo i chiarimenti resi dall' con la Circolare n. 11/2016, l'art. 2 comma 18 CP_1
L. 335/1995 stabilisce che per i lavoratori dello spettacolo “nuovi iscritti” (post 31-12-
1995) il contributo base è pari al 33%”.
C - Per i lavoratori , Persona_2 Per_3 Per_3 Persona_4
, e ,
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7
assume di avere provato i regolari versamenti dei contributivi previdenziali dovuti, a mezzo di buste paga ed “estratti contributivi”.
D - Formulando, con riguardo agli stessi lavoratori, questo ulteriore motivo di impugnazione: “l'accertamento della presunta evasione contributiva è
manifestamente errato in quanto non calcolato sulla esatta retribuzione imponibile
(…) l'Ufficio ha erroneamente ed indebitamente maggiorato la retribuzione
imponibile; ove, invece, avesse tenuto conto delle retribuzioni imponibili indicate nelle buste paga (…), avrebbe determinato la contribuzione dovuta esattamente nelle misure
effettivamente versate dalla ricorrente (e riportate nella suestesa tabella) per tutto il
periodo lavorativo”.
E - Quanto, infine, alle lavoratrici e CP_5 Controparte_6
contesta che dalle loro deposizioni testimoniali sia emersa, come ritenuto dal
Tribunale, la conferma dell'ipotizzata natura subordinata dei rapporti lavorativi.
8. Analizzando le singole censure, seppure con alterazione dell'ordine per ragioni di comodità espositiva, valga quanto segue.
A - Quanto al sig. è sufficiente ricordare che alla Cassa Persona_1
nazionale di assistenza per i lavoratori nello spettacolo sono obbligatoriamente iscritti anche i tecnici del suono, per come espressamente sancito dall'art.3, 1° comma n.11, del DLCPS.
Peraltro, le dichiarazioni rese dalla presidente della cooperativa,
[...]
e sopra riportate al paragrafo 5 - il riferimento delle quali è al “Parco Per_7
Natura Avventura Archeo” gestito dalla cooperativa per conto del comune di
Tortora- sono assolutamente chiare nel delineare un'attività avente connotati di rappresentazione artistico-musicale.
C - Quanto ai lavoratori , Persona_2 Persona_3
e Persona_4 Persona_5 Persona_6
, le buste paga prodotte ovviamente non valgono a provare Persona_7
i versamenti contributivi, al pari di quelli che l'appellante chiama estratti contributivi e che sono, in realtà, delle schede riassuntive, anch'esse, come le prime, redatte e provenienti dallo stesso datore di lavoro e quindi privi di valore probatorio.
E - Quanto, invece, alle lavoratrici e , le CP_5 Controparte_6
due lavoratrici, tanto nelle dichiarazioni rese ai verbalizzanti che nelle successive testimonianze, hanno riferito orari e mansioni predeterminate che erano tenute a rispettare, della sottoposizione a direttive datoriali e dell'obbligo di comunicare eventuali assenze dal lavoro. Elementi che notoriamente valgono a fare ritenere la natura subordinata del rapporto.
D - Quanto alle censure formulate in ordine al computo della retribuzione imponibile, il relativo capo d'appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Con riferimento alla nozione di retribuzione imponibile a fini contributivi,
desumibile dall'art. 12, l. n. 153/1969, si è condivisibilmente affermato in dottrina che
una nozione omnicomprensiva di retribuzione che, diversa e più ampia, rispetto a
quella operante sul piano del rapporto di lavoro, si allarga sino a comprendere
emolumenti e benefici che neppure costituiscono, a rigore, il corrispettivo dell'attività
lavorativa>>, individuandone le peculiarità rispetto alla nozione di reddito da lavoro dipendente contenuta dal testo unico delle imposte sui redditi. Non
solo per l'esclusione degli accantonamenti del T.F.R. e delle altre “voci” che,
elencate nel comma 4 della norma, il d.p.r. n. 917/1986 assoggetta invece a tassazione, ma anche per il fatto <<che mentre l colpisce solo il reddito>
effettivamente percepito (cd. principio di cassa), l'obbligo contributivo sorge invece a
prescindere dall'effettivo pagamento al lavoratore: cosicché si può affermare – ma solo
in prima approssimazione e salvo quanto subito si preciserà – che questo opera secondo
un principio di competenza, giacché i contributi si calcolano sulla «retribuzione
dovuta», e facendo riferimento alla data nella quale questa va pagata>>, la retribuzione, dunque, comunque dovuta, ancorché non corrisposta.
legislatore e il “diritto vivente” giurisprudenziale>> essendosi spinti
individuare, in non pochi casi, fattispecie nelle quali la contribuzione va calcolata non
su quanto giuridicamente dovuto, bensì su una retribuzione meramente virtuale>>.
I funzionari verbalizzanti si sono limitati a constatare che la cooperativa aveva denunciato all' solo alcuni lavoratori dipendenti e solo per l'anno 2013 CP_2
ed, esaminata la documentazione aziendale da cui risultavano i rapporti di lavoro subordinato di cui a pg. 9 del verbale, hanno quantificato la contribuzione dovuta a termini di legge per quei rapporti.
L'appellante, da un lato, contesta la <
continua a ritenere il calcolo debba essere fatto sulla base di proprie “tabelle”,
che altro non sono se non quegli schemi prima definiti “estratti contributivi” e costituiti solo da calcoli di mera provenienza datoriale della cui inesistente valenza probatoria si è già detto.
B - Anche di quest'ultima censura si deve affermare l'inammissibilità.
L'invocato art.2, co.18 L.335/1995 non contiene, infatti, alcuna indicazione dell'aliquota contributiva dovuta ai lavoratori dello spettacolo e, per di più,
dalle stesse buste paga prodotte, risulta che i lavoratori di cui si discute erano,
in realtà, inquadrati come operai di cooperativa sociale.
Quanto poi all'invocata circolare n.11 del 2016, in disparte quanto CP_1
appena detto circa le qualifiche di operai di cooperativa sociale dei lavoratori di cui trattasi, questo il suo contenuto ai fini che qui interessano:
“10.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995.
Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 14, del D. Lgs. n. 182/1997 (nella
misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del
lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del
massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, co. 18, L. n.
335/1995, che sulla base dell'indice Istat e delle disposizioni di cui alla L. n. 208/2015,
art. 1, co. 287, è pari, per l'anno 2016, ad € 100.324,00 (cfr. par. 6).
L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art.
3-ter del D.L. n. 384/1992 convertito in L. n.
438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua
eccedente, per l'anno 2016, l'importo di € 46.123,00, che rapportato a dodici mesi è
pari a € 3.844,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad €
100.324,00). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. circolare n. 7/2010, par. 3).
Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto
del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2016, a € 46.123,00,
posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile
effettuare il relativo conguaglio”
Di talché risulta davvero incomprensibile il senso del capo d'appello formulato sul punto.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cosenza del 10\10\2022, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €.
5.000,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 29\4\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni