Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01877/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02234/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2234 del 2024, proposto da TI ZA, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di NI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di NI del 24 maggio 2024, n. 2902.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato via PEC alla PA il 30 novembre 2024, e depositato il giorno 6 dicembre 2024, parte ricorrente chiede l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, passata in giudicato, giusta attestazione della Cancelleria del Tribunale di NI del 10 dicembre 2024, in atti, e notificata all’Amministrazione via PEC il 1 luglio 2024.
L’Amministrazione intimata si è costituita in data 8 gennaio 2025 con comparsa di mera forma; quindi ha depositato documentazione, fra cui nota dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia,
Ufficio VI - Ambito territoriale di NI n. prot. 33501 del 10 dicembre 2024, indirizzata all’Avvocatura distrettuale dello Stato di NI, in cui si legge «…In riferimento al contenzioso in oggetto, si comunica che le spese legali non sono state pagate per la mancata collaborazione dell’Avvocato…» .
All’udienza camerale del giorno 22 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
Parte ricorrente afferma che il Ministero resistente si sia finora sottratto agli obblighi derivanti dalla sentenza in epigrafe, in relazione al pagamento di quanto portato in sentenza a titolo di carta elettronica del docente (non avendo il presente giudizio ad oggetto quanto liquidato nella sentenza cui si chiede ottemperare in favore dei difensori distrattari); il Collegio, atteso peraltro il silenzio del Ministero resistente in ordine all’eventuale adempimento, ritiene provato l’assunto (in tema di prova del fatto non specificamente contestato, CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703), non potendo il contenuto della citata nota 33501/2024 indurre a diversa decisione, atteso che le spese legali non sono oggetto del presente giudizio.
Risultando osservate le formalità procedurali vigenti, ed in particolare il decorso – alla data della spedizione in decisione dell’odierno ricorso – del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del DL 669/1996, e risultando provato che non risulta essere stato dato esatto adempimento al disposto della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, il ricorso va accolto e va, conseguentemente, ordinato al Ministero resistente di adottare i provvedimenti finalizzati a dare esatto adempimento alla sentenza in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, o notifica di parte se antecedente.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina Commissario ad acta , anche al fine di prevenire ulteriori esborsi, che potrebbero costituire ipotesi di danno erariale, il Dirigente dell’USR – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale struttura in possesso delle competenze professionali idonee all’espletamento dell’incarico, perché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza.
Le spese, delle quali i procuratori costituiti hanno chiesto la distrazione in proprio favore, seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di NI (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto: a) dichiara l’obbligo del Ministero resistente di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa – o notificazione di parte se antecedente – della presente decisione; b) per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Dirigente dell’USR per la Sicilia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale struttura in possesso delle competenze professionali idonee all’espletamento dell’incarico, perché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza; c) condanna il Ministero resistente al pagamento, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO