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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/04/2025, n. 3403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3403 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18741/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18741/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAGHO' Parte_1 C.F._1
MARGHERITA, elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL CORSO, 1 20122 MILANO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NAPPI MASSIMO e dell'avv.
BALESTRO SILVIA ( ), elettivamente domiciliato in CORSO PORTA C.F._2
ROMANA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. BALESTRO SILVIA
CONVENUTO
contro
(C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FANARA
SALVATORE e dell'avv. elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in
Milano, via Manlio e Gioacchino Savarè, n. 1 MILANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati. pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 15.4.2021 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della errata Controparte_1
compilazione della domanda di pensione n. 2100830100073, presentata il 23.9.2019 dal Patronato.
L'attore ha esposto:
- di avere chiesto all' di Magenta di redigere e presentare all' la domanda di accesso alla CP_1 CP_2
“pensione anticipata quota 100” a far data dal 1.12.2019, con maturazione dei requisiti al 2.8.2019, in base al calcolo elaborato dallo stesso patronato;
- che nel redigere la domanda di pensione on line, l'incaricato aveva erroneamente richiesto CP_1
l'accesso alla pensione di anzianità anticipata (riguardo alla quale non aveva ancora maturato i requisiti) anziché alla pensione anticipata quota 100;
- che, con comunicazione del 16.1.2020, l' comunicava sia all'attore che al patronato il CP_2 CP_1
rigetto della domanda di pensione presentata il 23.9.2019 perché “non sussistono i requisiti previsti dalla vigente normativa”;
- che aveva pertanto contattato l' che gli comunicava che il rigetto della domanda da parte CP_1 dell' era stato causato da un errore di compilazione da parte di un proprio addetto;
per questo CP_2
motivo in data 29.1.2020 l aveva inviato una nuova domanda di pensione avente come oggetto CP_1
“pensione anticipata quota 100” con decorrenza dal 1.12.2019;
- che la predetta domanda veniva accolta e liquidata dall' , ma con decorrenza dal 1.2.2020 CP_2
anziché dal 1.12.2019.
L'attore ha quindi lamentato il danno subito per la mancata percezione di due rate di pensione
(dicembre 2019 e gennaio 2020) e dei ratei di tredicesima, imputando la responsabilità al patronato per la violazione della diligenza professionale ex art. 1176 co. 2 c.c.. CP_1
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_3 delle pretese attoree, nonché l'autorizzazione alla chiamata in giudizio dell' , ritenuto responsabile CP_2
del danno lamentato dall'attore, al fine di essere manlevato.
A seguito di autorizzazione giudiziale alla chiamata in causa, l' Controparte_2
si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di manleva.
[...]
pagina 2 di 5 Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., il Tribunale, con ordinanza del 19.4.2023, ha ritenuto la causa di natura documentale e, su istanza di parte attrice, ha ingiunto ex art. 186 ter c.p.c. all' il pagamento della somma di € 12.486,00, oltre spese di giudizio. CP_1
Il Tribunale ha successivamente trattenuto la causa in decisione, autorizzando le parti al deposito delle comparse conclusionali e repliche.
***
Risulta pacifico – in quanto confermato anche dal convenuto nei propri atti difensivi – e documentalmente dimostrato che l' per il tramite del proprio incaricato, abbia commesso un CP_1 errore nella compilazione della domanda di pensione trasmessa all' il 23.9.2019, facendo CP_2
richiesta di usufruire della “pensione di anzianità anticipata” (per la quale non aveva Parte_1 maturato i requisiti), anziché della “pensione anticipata quota 100” come, invece, richiesto dallo stesso.
È inoltre pacifico e documentalmente dimostrato che a causa di tale errore l' ha respinto la CP_2
domanda di pensione presentata il 23.9.2019 con decorrenza dal 1.12.2019, per poi accogliere la successiva e corretta domanda inviata dal Patronato a far data dal 1.2.2020.
In conseguenza dell'errore commesso dall' l'attore ha quindi ottenuto il riconoscimento della CP_1
“pensione quota 100” dal 1.2.2020 anziché dal 1.12.2019, non percependo, per contro, alcun importo a titolo pensionistico per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020.
Il Patronato pertanto, nel compilare la prima domanda di pensione, è incorso in una violazione CP_1
degli obblighi di diligenza professionale, causando un danno all'attore, che trova origine in un inadempimento di natura contrattuale.
L'art. 1176 comma 2 c.c. esige da parte di chi esercita una attività professionale che sia rispettata la diligenza professionale nell'adempimento delle proprie obbligazioni, la quale “ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
pertanto incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze del caso concreto con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi” (Cass. sez. VI, 24/06/2020 n.
12407).
pagina 3 di 5 La stessa giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato (con ordinanza 34475 dell'11.12.2023) che “la responsabilità degli istituti di patronato, per l'attività di informazione, assistenza e tutela espletata, ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento - con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - del mandato conferito dagli assistiti …, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza”.
Pertanto, alla luce della provata inadempienza, l' è tenuto a risarcire il proprio assistito per il CP_1
danno derivante dalla mancata percezione di due mensilità a titolo pensionistico.
Non sono dirimenti le osservazioni svolte dall'istituto convenuto che, a supporto della invocata responsabilità del terzo chiamato, ha citato la circolare dell' n. 289 del 1991, in base alla quale CP_2
CP_ l' previdenziale provvede nel termine di 60 giorni a liquidare le domande e, nell'ipotesi di domanda “equivoca”, è tenuto a interpellare l'interessato. Si osserva in proposito che:
- la citata circolare non assume forza di legge e consiste in un mero invito agli uffici;
ciò a fronte della previsione di cui all'art. 7 L. 533/1973, che prevede che “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”;
- la domanda di pensione anticipata inoltrata nel caso di specie dal Patronato in nome e per conto dell'attore in data 23.9.2019 (doc. 1 del fascicolo attoreo) non presenta alcuna ambiguità nella formulazione, essendo chiara nel suo contenuto ed essendo stata inoltrata mediante una procedura informatica appositamente predisposta per la tipologia di pensione richiesta;
non ricorre pertanto l'ipotesi di domanda equivoca ipotizzata nella circolare.
Nessuna responsabilità è dunque attribuibile all , con conseguente rigetto della domanda di CP_2
manleva proposta dall' CP_1
In merito alla liquidazione del danno patito dall'attore a titolo di lucro cessante, in assenza di contestazioni sul punto, deve essere confermato il contenuto dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del
19.4.2023 – da ritenersi assorbita in ogni sua statuizione dalla presente decisione - con cui è stato ingiunto al convenuto il pagamento dell'importo di € 12.486,00, correlato al periodo in cui non è CP_1
stata percepita la pensione e così determinato:
- € 5.763,00 (importo pensione del mese di dicembre 2019);
pagina 4 di 5 - € 5.763,00 (importo pensione del mese di gennaio 2020);
- € 960,00 (importo ratei di tredicesima), oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ove tali somme non siano state percepite nelle more del procedimento.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria, in assenza di adeguato supporto probatorio.
Le considerazioni sopra esposte assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
Non ricorrono i presupposti per l'emissione di un provvedimento ex art. 96 c.p.c., trattandosi di procedimento che si è svolto nell'alveo della normale dialettica processuale.
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto:
- dell'accoglimento delle domande dell'attore nei confronti del convenuto;
- del rigetto della domanda formulata da quest'ultimo nei confronti dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_3 della somma di € € 12.486,00, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al Parte_1
saldo.
2) Rigetta la domanda dell nei confronti Controparte_3
dell' . Controparte_2
3) Condanna l' alla rifusione delle spese Controparte_3
processuali in favore di liquidate in € 265,00 per spese, € 5.077,00 per compensi, Parte_1
oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
4) Condanna l' alla rifusione delle spese Controparte_3
processuali in favore dell , liquidate in € 5.077,00 Controparte_5
per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18741/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAGHO' Parte_1 C.F._1
MARGHERITA, elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL CORSO, 1 20122 MILANO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NAPPI MASSIMO e dell'avv.
BALESTRO SILVIA ( ), elettivamente domiciliato in CORSO PORTA C.F._2
ROMANA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. BALESTRO SILVIA
CONVENUTO
contro
(C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FANARA
SALVATORE e dell'avv. elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in
Milano, via Manlio e Gioacchino Savarè, n. 1 MILANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati. pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 15.4.2021 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della errata Controparte_1
compilazione della domanda di pensione n. 2100830100073, presentata il 23.9.2019 dal Patronato.
L'attore ha esposto:
- di avere chiesto all' di Magenta di redigere e presentare all' la domanda di accesso alla CP_1 CP_2
“pensione anticipata quota 100” a far data dal 1.12.2019, con maturazione dei requisiti al 2.8.2019, in base al calcolo elaborato dallo stesso patronato;
- che nel redigere la domanda di pensione on line, l'incaricato aveva erroneamente richiesto CP_1
l'accesso alla pensione di anzianità anticipata (riguardo alla quale non aveva ancora maturato i requisiti) anziché alla pensione anticipata quota 100;
- che, con comunicazione del 16.1.2020, l' comunicava sia all'attore che al patronato il CP_2 CP_1
rigetto della domanda di pensione presentata il 23.9.2019 perché “non sussistono i requisiti previsti dalla vigente normativa”;
- che aveva pertanto contattato l' che gli comunicava che il rigetto della domanda da parte CP_1 dell' era stato causato da un errore di compilazione da parte di un proprio addetto;
per questo CP_2
motivo in data 29.1.2020 l aveva inviato una nuova domanda di pensione avente come oggetto CP_1
“pensione anticipata quota 100” con decorrenza dal 1.12.2019;
- che la predetta domanda veniva accolta e liquidata dall' , ma con decorrenza dal 1.2.2020 CP_2
anziché dal 1.12.2019.
L'attore ha quindi lamentato il danno subito per la mancata percezione di due rate di pensione
(dicembre 2019 e gennaio 2020) e dei ratei di tredicesima, imputando la responsabilità al patronato per la violazione della diligenza professionale ex art. 1176 co. 2 c.c.. CP_1
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_3 delle pretese attoree, nonché l'autorizzazione alla chiamata in giudizio dell' , ritenuto responsabile CP_2
del danno lamentato dall'attore, al fine di essere manlevato.
A seguito di autorizzazione giudiziale alla chiamata in causa, l' Controparte_2
si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di manleva.
[...]
pagina 2 di 5 Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., il Tribunale, con ordinanza del 19.4.2023, ha ritenuto la causa di natura documentale e, su istanza di parte attrice, ha ingiunto ex art. 186 ter c.p.c. all' il pagamento della somma di € 12.486,00, oltre spese di giudizio. CP_1
Il Tribunale ha successivamente trattenuto la causa in decisione, autorizzando le parti al deposito delle comparse conclusionali e repliche.
***
Risulta pacifico – in quanto confermato anche dal convenuto nei propri atti difensivi – e documentalmente dimostrato che l' per il tramite del proprio incaricato, abbia commesso un CP_1 errore nella compilazione della domanda di pensione trasmessa all' il 23.9.2019, facendo CP_2
richiesta di usufruire della “pensione di anzianità anticipata” (per la quale non aveva Parte_1 maturato i requisiti), anziché della “pensione anticipata quota 100” come, invece, richiesto dallo stesso.
È inoltre pacifico e documentalmente dimostrato che a causa di tale errore l' ha respinto la CP_2
domanda di pensione presentata il 23.9.2019 con decorrenza dal 1.12.2019, per poi accogliere la successiva e corretta domanda inviata dal Patronato a far data dal 1.2.2020.
In conseguenza dell'errore commesso dall' l'attore ha quindi ottenuto il riconoscimento della CP_1
“pensione quota 100” dal 1.2.2020 anziché dal 1.12.2019, non percependo, per contro, alcun importo a titolo pensionistico per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020.
Il Patronato pertanto, nel compilare la prima domanda di pensione, è incorso in una violazione CP_1
degli obblighi di diligenza professionale, causando un danno all'attore, che trova origine in un inadempimento di natura contrattuale.
L'art. 1176 comma 2 c.c. esige da parte di chi esercita una attività professionale che sia rispettata la diligenza professionale nell'adempimento delle proprie obbligazioni, la quale “ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
pertanto incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze del caso concreto con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi” (Cass. sez. VI, 24/06/2020 n.
12407).
pagina 3 di 5 La stessa giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato (con ordinanza 34475 dell'11.12.2023) che “la responsabilità degli istituti di patronato, per l'attività di informazione, assistenza e tutela espletata, ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento - con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - del mandato conferito dagli assistiti …, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza”.
Pertanto, alla luce della provata inadempienza, l' è tenuto a risarcire il proprio assistito per il CP_1
danno derivante dalla mancata percezione di due mensilità a titolo pensionistico.
Non sono dirimenti le osservazioni svolte dall'istituto convenuto che, a supporto della invocata responsabilità del terzo chiamato, ha citato la circolare dell' n. 289 del 1991, in base alla quale CP_2
CP_ l' previdenziale provvede nel termine di 60 giorni a liquidare le domande e, nell'ipotesi di domanda “equivoca”, è tenuto a interpellare l'interessato. Si osserva in proposito che:
- la citata circolare non assume forza di legge e consiste in un mero invito agli uffici;
ciò a fronte della previsione di cui all'art. 7 L. 533/1973, che prevede che “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”;
- la domanda di pensione anticipata inoltrata nel caso di specie dal Patronato in nome e per conto dell'attore in data 23.9.2019 (doc. 1 del fascicolo attoreo) non presenta alcuna ambiguità nella formulazione, essendo chiara nel suo contenuto ed essendo stata inoltrata mediante una procedura informatica appositamente predisposta per la tipologia di pensione richiesta;
non ricorre pertanto l'ipotesi di domanda equivoca ipotizzata nella circolare.
Nessuna responsabilità è dunque attribuibile all , con conseguente rigetto della domanda di CP_2
manleva proposta dall' CP_1
In merito alla liquidazione del danno patito dall'attore a titolo di lucro cessante, in assenza di contestazioni sul punto, deve essere confermato il contenuto dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del
19.4.2023 – da ritenersi assorbita in ogni sua statuizione dalla presente decisione - con cui è stato ingiunto al convenuto il pagamento dell'importo di € 12.486,00, correlato al periodo in cui non è CP_1
stata percepita la pensione e così determinato:
- € 5.763,00 (importo pensione del mese di dicembre 2019);
pagina 4 di 5 - € 5.763,00 (importo pensione del mese di gennaio 2020);
- € 960,00 (importo ratei di tredicesima), oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ove tali somme non siano state percepite nelle more del procedimento.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria, in assenza di adeguato supporto probatorio.
Le considerazioni sopra esposte assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
Non ricorrono i presupposti per l'emissione di un provvedimento ex art. 96 c.p.c., trattandosi di procedimento che si è svolto nell'alveo della normale dialettica processuale.
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto:
- dell'accoglimento delle domande dell'attore nei confronti del convenuto;
- del rigetto della domanda formulata da quest'ultimo nei confronti dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_3 della somma di € € 12.486,00, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al Parte_1
saldo.
2) Rigetta la domanda dell nei confronti Controparte_3
dell' . Controparte_2
3) Condanna l' alla rifusione delle spese Controparte_3
processuali in favore di liquidate in € 265,00 per spese, € 5.077,00 per compensi, Parte_1
oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
4) Condanna l' alla rifusione delle spese Controparte_3
processuali in favore dell , liquidate in € 5.077,00 Controparte_5
per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti pagina 5 di 5