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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE
prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Patrizia Evangelista consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in fase di reclamo iscritto al n° 615 del ruolo generale V.G. dell'anno
2021, riservato per la decisione in data 27.1.22 essendone stata disposta la trattazione scritta
TRA
(P.I. e C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante e liquidatore, sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpiero Parte_2
Centonze, come da mandato in atti;
RECLAMANTE
contro
, in persona del curatore fallimentare Avv. Parte_3
Piccolo Lucia,
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello
Fatto e motivi della decisione
Con sentenza n. 50/21 depositata il 28.10.2021 il Tribunale di Lecce ha dichiarato il fallimento di “ , su ricorso proposto da . Parte_1 Controparte_1
Avverso la sentenza, notificata il 17.11.2021, la fallita ha proposto reclamo ex art.18 l. fall. con atto depositato tempestivamente il 13.12.2021.
Fissata udienza di comparizione delle parti per il 27.01.2022 ed instaurato ritualmente il contraddittorio, nessuno dei reclamati si è costituito.
Acquisito il parere del p.g., che ha concluso per l'accoglimento del reclamo, tenutasi l'udienza fissata per la comparizione delle parti, la Corte, sciogliendo la riserva assunta all'esito di tale udienza, osserva che il reclamo proposto da “ è fondato. Parte_1
La reclamante espone di aver appreso solo con la notifica della sentenza reclamata, in data
17.11.2021, della proposizione di un ricorso per dichiarazione di fallimento nei propri confronti e dichiara di non aver potuto, pertanto, produrre nella fase pre-fallimentare, i bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, da cui risulta che difettano i requisiti di fallibilità previsti dall'art. 1 co. 2 L.F.
Si rileva preliminarmente che l'istituto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
– in coerenza con la natura camerale dell'intero procedimento - è caratterizzato, nella sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema d'appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso, svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata (cfr. ex plurimis : Cass. 8226/2015; Cass. 22546/2010). Ne consegue che il debitore, benchè non costituito avanti al Tribunale, può indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. l co. 2 L.F. (cfr. Cass. 8226/2015).
Tanto premesso, si rileva che dalla documentazione prodotta dalla reclamante nella presente fase, consistente nei bilanci degli anni 2018, 2019 e 2020 emerge l'insussistenza dei limiti dimensionali richiesti dall'art. 1 co.2 L.F. per la dichiarazione di fallimento. Non risultando acquisiti agli atti del presente procedimento, dati contrastanti con quelli emergenti dai tre bilanci prodotti dalla reclamante e relativi agli ultimi tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, alla stregua di detti bilanci – che non si ha motivo di ritenere inattendibili - non rimane che concludere per l'accoglimento del reclamo, così come, del resto, richiesto dallo stesso P.G.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
la corte accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca il fallimento di “ in liquidazione Parte_1 dichiarato con sentenza del Tribunale di Lecce n° 50/21 depositata il 28.10.2021
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Lecce, 14.01. 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
dr. Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Patrizia Evangelista consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in fase di reclamo iscritto al n° 615 del ruolo generale V.G. dell'anno
2021, riservato per la decisione in data 27.1.22 essendone stata disposta la trattazione scritta
TRA
(P.I. e C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante e liquidatore, sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpiero Parte_2
Centonze, come da mandato in atti;
RECLAMANTE
contro
, in persona del curatore fallimentare Avv. Parte_3
Piccolo Lucia,
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello
Fatto e motivi della decisione
Con sentenza n. 50/21 depositata il 28.10.2021 il Tribunale di Lecce ha dichiarato il fallimento di “ , su ricorso proposto da . Parte_1 Controparte_1
Avverso la sentenza, notificata il 17.11.2021, la fallita ha proposto reclamo ex art.18 l. fall. con atto depositato tempestivamente il 13.12.2021.
Fissata udienza di comparizione delle parti per il 27.01.2022 ed instaurato ritualmente il contraddittorio, nessuno dei reclamati si è costituito.
Acquisito il parere del p.g., che ha concluso per l'accoglimento del reclamo, tenutasi l'udienza fissata per la comparizione delle parti, la Corte, sciogliendo la riserva assunta all'esito di tale udienza, osserva che il reclamo proposto da “ è fondato. Parte_1
La reclamante espone di aver appreso solo con la notifica della sentenza reclamata, in data
17.11.2021, della proposizione di un ricorso per dichiarazione di fallimento nei propri confronti e dichiara di non aver potuto, pertanto, produrre nella fase pre-fallimentare, i bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, da cui risulta che difettano i requisiti di fallibilità previsti dall'art. 1 co. 2 L.F.
Si rileva preliminarmente che l'istituto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
– in coerenza con la natura camerale dell'intero procedimento - è caratterizzato, nella sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema d'appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso, svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata (cfr. ex plurimis : Cass. 8226/2015; Cass. 22546/2010). Ne consegue che il debitore, benchè non costituito avanti al Tribunale, può indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. l co. 2 L.F. (cfr. Cass. 8226/2015).
Tanto premesso, si rileva che dalla documentazione prodotta dalla reclamante nella presente fase, consistente nei bilanci degli anni 2018, 2019 e 2020 emerge l'insussistenza dei limiti dimensionali richiesti dall'art. 1 co.2 L.F. per la dichiarazione di fallimento. Non risultando acquisiti agli atti del presente procedimento, dati contrastanti con quelli emergenti dai tre bilanci prodotti dalla reclamante e relativi agli ultimi tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, alla stregua di detti bilanci – che non si ha motivo di ritenere inattendibili - non rimane che concludere per l'accoglimento del reclamo, così come, del resto, richiesto dallo stesso P.G.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
la corte accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca il fallimento di “ in liquidazione Parte_1 dichiarato con sentenza del Tribunale di Lecce n° 50/21 depositata il 28.10.2021
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Lecce, 14.01. 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
dr. Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele