Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°789
/2024 R.G.
TRA
, nato/a il 11/01/1947 a CONTROGUERRA (TE), rappresentato e Parte_1
difeso come da procura in atti dagli Avv.ULBAR FRANCESCO
E
, in persona del Controparte_1
Direttore in carica pro tempore, con sede in Teramo, via Francesco Franchi, rappresentato e difeso dall'Avv.Luca Maiorano dell'Avvocatura dell'Ente ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• dichiara che è affetto/a da malattia di origine professionale, Parte_1 alla quale consegue una menomazione della integrità psico-fisica della persona
(c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni»,di cui al D.M. 12.07.2000, nella seguente misura complessiva, in cumulo con preesistenze: 9%, misura già riconosciuta dall' in sede di CP_2 opposizione;
• per l'effetto, rigetta il ricorso;
• condanna il ricorrente a rimborsare all' le spese di lite, che liquida in € CP_2
1.600,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% di tali compensi difensivi, IVA e CAP di legge;
• pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 3
Esperita negativamente la procedura amministrativa, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto a maggiore CP_2
indennizzo ex art.13 comma 2 D.Lgs.23.02.2000 n°38 per malattie professionali (esiti di tendinopatia macro-calcifica dell'inserzione prossimale del svoraspinoso e sottoclaveare spalla dx e sx in assenza di deficit funzionale, altre malattie del distretto mano – braccia, in particolare rizoartrosi) contratte nell'esercizio ed a causa della sua abituale attività lavorativa (coltivatore allevatore di bestiame), vantando postumi invalidanti permanenti di grado superiore rispetto a quello riconosciuto dall' in sede amministrativa. CP_2
Poiché l'opposizione dell'08.04.2022 era stata definitivamente disattesa (rectius, era stata confermata una percentuale di inabilità inferiore a quella indicata dal ricorrente), il/la ricorrente ha chiesto che l'entità dei postumi della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio, nella sua esatta portata invalidante, con conseguente condanna dell' all'erogazione dell'indennizzo in misura corrispondente al grado di CP_2
inabilità, con tutte le conseguenze di legge e vittoria di spese (da distrarsi).
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto ha resistito alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_2
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo.
Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Ciò premesso, nel caso di specie l'origine professionale e l'esposizione del ricorrente a rischio tecnopatico sono incontestati, discutendosi della determinazione dei postumi invalidanti della tendinopatia macrocalcifica dell'inserzione prossimale del
2 di 3 sovraspinoso e del sottoclaveare in concorso con patologie alle mani, in specie rizoartrosi, per cui si assume l'insufficiente riconoscimento da parte dell' . CP_2
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonchè di diretti e specifici accertamenti, è pervenuto alle conclusioni che il complesso invalidante
- di origine professionale - da cui è affetto/a il/la ricorrente, determina una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni»,di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura riconosciuta dall' e che aclun aggravamento è intervenuto nelle condizioni CP_2
di invalidità rispetto alla situazione esistente al momento della quantificazione effettuatane dall'Istituto assicuratore.
Tale giudizio è da condividersi, apparendo privo di evidenti errori, vizi logici e tecnici, basato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, astenutosi dal rendere una dichiarazione di esenzione, e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno di conseguenza anch'esse definitivamente poste a carico del ricorrente.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.Giuseppe Marcheggiani)
3 di 3