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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/01/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Emma Manzionna Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di II Grado iscritte ai n.ri r.g. 1482 e 1516/2023 tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COSTANZA MANZI, elettivamente domiciliato in CORSO M. R. IMBRIANI n. 33/A a TRANI, presso il difensore,
Appellante - appellato contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. GIOVANNA REGANO, elettivamente domiciliata in VIA F. FERRUCCI N. 94 ad ANDRIA, presso il difensore,
Appellata appellante anche in via incidentale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 1591/2023, il Tribunale di Trani definitivamente pronunziandosi sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 15.09.2021, nei confronti di Controparte_1 Parte_1 : 1) condannava all'immediata restituzione, in favore della
[...] Parte_1 società dell'immobile posto al primo piano dello stabilimento commerciale sito in Controparte_1 Trani alla Via Papa Giovanni XXIII n. 77, distinto con l'interno “E”, censito in catasto al foglio 13, particella 851, sub 2, essendo l'occupazione priva di titolo;
2) rigettava la domanda di condanna di al pagamento delle spese per le utenze idriche ed elettriche;
3) rigettava la Parte_1 domanda di condanna di al risarcimento del danno da occupazione senza Parte_1 titolo dell'immobile di cui è causa;
4) compensava integralmente tra le parti le spese legali relative al sub procedimento cautelare;
5) compensava tra le parti, nella misura del 50%, le spese legali relative al presente procedimento;
6) condannava al pagamento, in favore della società Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 Controparte_2 della restante parte non compensata delle spese di lite che si liquidano in € 125,00 per spese borsuali e in € 1.489,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP;
7) disponeva la trasmissione degli atti del presente procedimento alla competente delle Entrate Riscossione per l'adozione CP_3 dei provvedimenti opportuni.
Con ricorso depositato il 28.11.2023, iscritto a ruolo con il n. 1482/2023 R.G. proponeva appello
, chiedendo che in riforma dell'impugnata sentenza la Corte, 1) in via
Parte_1 preliminare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., in relazione all'art. 351 c.p.c., disponesse la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata;
2) in accoglimento dell'appello proposto riformasse e ponesse nel nulla la sentenza impugnata in relazione ai capi oggetto di appello e specificatamente nella parte in cui il Tribunale di Trani ha: a) condannato all'immediata restituzione, in
Parte_1 favore della società dell'immobile oggetto di causa (capo 1 del dispositivo della Controparte_1 sentenza); b) compensato integralmente tra le parti le spese legali relative al sub procedimento cautelare (capo 4 del dispositivo della sentenza); c) compensato tra le parti, nella misura del 50%, le spese legali relative al procedimento di primo grado (capo 5 del dispositivo della sentenza); d) condannato al pagamento del 50% delle spese di lite determinate in € 125,00
Parte_1 per esborsi ed € 1.489,00 per compensi, oltre oneri accessori (capo 6 del dispositivo della sentenza); e) dichiarato inammissibile ed irrilevante la prova testimoniale come articolata e dedotta dal
Parte_1 nella memoria difensiva del 7/1/2022; 3) accogliesse le conclusioni rese nella memoria di costituzione del 7/1/2022 depositata nel giudizio di primo grado e specificatamente: - rigettare il ricorso come proposto dalla società ricorrente, accertando e dichiarando che il termine di durata del contratto di comodato sottoscritto dalla società ricorrente e era correlato alla persistenza
Parte_1 in capo al resistente della qualità di socio della 4) revocasse l'ordinanza del Controparte_1
23/12/2022 con la quale era stata dichiarata inammissibile e irrilevante la prova testimoniale come articolata e dedotta dall'appellante nella memoria di costituzione del 7/1/2022 e per l'effetto chiedeva ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto: 1) “Vero che ha sempre svolto, sin dal momento della costituzione della Parte_1 società (15/2/2011), le mansioni di responsabile tecnico per la realizzazione dei prodotti da lui stesso creati.”; 2) “Vero che ha occupato l'appartamento, sito al primo piano Parte_1 dell'edificio adibito a sede operativa della società, sito in Trani alla Via Papa Giovanni XXII n. 77, in pagina 2 di 7 quanto socio e responsabile tecnico delle lavorazioni dei prodotti da lui creati, sin dal mese di agosto 2020.”; 3) “Vero che il comodato era stato concesso con il termine di durata Parte_1 fino a quando persisteva la qualità di socio della società in capo allo stesso resistente.”. Indicava a teste il Dott. , residente in [...]. Testimone_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con atto di citazione del 27.11.2023, iscritto a ruolo il 6.12.2023 con il n. 1516/2023, proponeva appello la chiedendo in parziale riforma della sentenza n. 1591/2023, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Trani, sez. civile - dott.ssa Silvia Sammarco, nell'ambito del giudizio avente r.g. n.
4440/2021, pubblicata in data 30.10.2023, notificata in data 31.10.2023, di condannare il sig.
al risarcimento del danno per occupazione abusiva dell'immobile sito in Parte_1 Trani alla via Papa Giovanni XXIII n. 77/E, da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., a far data dalla messa in mora per il rilascio fino all'effettivo rilascio, il tutto con interessi e danno da svalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con atto del 4.3.2024, depositato lo stesso giorno, la rinunziava ai sensi dell'art. 306 Controparte_1 c.p.c. agli atti del giudizio n. 1516/2024 r.g., chiedendo l'estinzione del processo.
Con comparsa di costituzione del 1.3.2024, depositata il 5.3.2024 si costituiva nel giudizio n. 1516/23
R.G. Taderrhalte chiedendo: 1) in via preliminare, ai sensi dell'art. 434, 2° comma, c.p.c., Parte_1 di dichiarare inammissibile, improcedibile in quanto tardivo l'appello proposto dalla CP_1 con atto di citazione notificato il 27/11/2023; 2) di rigettare, nel merito, l'appello proposto dalla
[...] in quanto inammissibile e infondato, con vittoria di spese e competenze del doppio Controparte_1 grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione del 15.3.2024, depositata il 18.3.2024 si costituiva nel giudizio n.
1482/23 R.G. la spiegando appello incidentale e chiedendo: 1) in via preliminare, di Controparte_1 rigettare la richiesta di sospensiva avanzata da parte appellante;
2) nel merito, di rigettare tutti i motivi di appello e, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato, condannare il sig. Parte_1
al pagamento del risarcimento dei danni subiti dalla non solo per il
[...] Controparte_1 maggior esborso eseguito da quest'ultima per le utenze e tributi non resi autonomi dallo stesso come da contratto, ma anche per non aver rilasciato l'immobile alla richiesta avanzata dalla medesima ricorrente con lettera raccomandata del 19 aprile 2021 e di aver continuato a detenere detto cespite senza alcun titolo, da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3) con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 31.01.2024 la Corte dava atto della rinunzia all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata da .e dichiarava il non luogo a Parte_1 procedere sulla stessa.
Con ordinanza del 10.04.2024 la Corte disponeva la riunione del procedimento n. 1516/2023 R.G. a quello n. 1482/2023.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è discussa e decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 13.11.2024.
pagina 3 di 7 L'appello principale è, ad avviso della Corte infondato e deve essere rigettato.
Con un primo motivo di gravame si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 2722 c.c. nella parte in cui ha dichiarato inammissibile e irrilevante la prova testimoniale richiesta dal
(richiesta reiterata in questo grado di giudizio) le cui tre circostanze sono state innanzi Parte_1 riportare. Nell'evidenziare che scontata appare l'irrilevanza della prime due circostanze, l'attenzione va soffermata sulla terza che chiede di provare che l'immobile era stato a lui concesso in comodato “con il termine di durata fino a quando persisteva la qualità di socio della società in capo allo stesso resistente”.
A giudizio dell'appellante tale circostanza non sarebbe contraria a quella contenuta alla clausola n. 4 del contratto scritto prodotto in atti sulla scorta del quale era stato richiesto il rilascio che sempre con riferimento alla durata del comodato prevedeva che sarebbe durato “sino a quando il comodante lo riterrà opportuno”.
La prova sarebbe a suo parere volta a “chiarire” la reale volontà delle parti e ad “accertare la reale portata del negozio giuridico posto in essere dalle parti”.
Fatto sta che la clausola contenuta nel contratto scritto è fin troppo chiara nel prevedere un contratto risolvibile sostanzialmente ad nutum e quindi un tipico comodato precario, non facendo alcun riferimento né ad un uso collegato all'attività svolta dall'appellante, né al rapporto sociale esistente, né ad altro elemento che dovrebbe essere chiarito.
Il capitolo di prova quindi si pone nettamente in contrasto da quanto risulta nell'atto scritto ed è teso a dimostrare una circostanza contraria, cioè una durata predeterminata che invece viene esplicitamente esclusa dalla clausola sottoscritta e, come tale, soggetta al divieto di cui all'art. 2722 c.c..
Patto aggiunto è infatti quell'accordo diretto ad ampliare il contenuto della convenzione documentale, anche mediante l'apposizione di un termine o di una condizione ad un contratto che ne era privo, restandone escluse solo quelle pattuizioni che non risultano in alcun modo previste nel documento.
Con un secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1810 c.c..
Il Tribunale sarebbe incorso in tale violazione non considerando che l'uso abitativo fosse stato regolarizzato solo nel corso del rapporto con l'autorizzazione a destinarlo anche ad abitazione della propria famiglia attestata da messaggi WhatsApp, dall'ottenimento, sempre nel corso della detenzione:
a) del certificato di conformità dell'impianto di climatizzazione da lui installato, dal rilascio e dei pareri igienico-sanitario e medico per l'utilizzo dell'immobile ad abitazione;
Benché la documentazione fosse stata ritualmente acquisita agli atti il primo giudice non l'aveva valutata per dedurne una diversa durata del contratto.
E' scontato invece che far conseguire a detti avvenimenti, automaticamente, una durata minima del contratto rappresenterebbe una illogicità, ponendosi la previsione di una durata prestabilita su di un piano diverso ed indipendente da quanto accaduto nel corso del rapporto che ben poteva essere originato da esigenze contingenti del comodatario che non per questo maturava il diritto, sin dalla stipula del contratto, a restare nella detenzione per un determinato periodo.
Con un terzo motivo si sostiene la presunta errata valutazione delle risultanze documentali.
pagina 4 di 7 Secondo l'assunto dell'appellante dalla documentazione in atti risulterebbe una durata del contratto di comodato di cui si discute collegata alla qualità di socio della ditta che svolgeva attività nell'immobile.
Lo si ricaverebbe, indirettamente, da una serie di circostanze e di fatti che sono emersi nel giudizio: a) il sarebbe stato lasciato nella disponibilità dell'appartamento anche quando non era più Parte_1 dipendente, b) al era stato consentito di mutare destinazione all'immobile e c) al Parte_1
era stata chiesta la disponibilità dell'immobile solo dopo che questi aveva aveva avanzato Parte_1 richieste economiche correlate al suo rapporto di lavoro.
Non c'è chi non vede che l'univocità che si vorrebbe dare a tali fatti non è rinvenibile, nel senso che non perché tutto ciò è accaduto per ciò solo si dimostra una durata diversa da quella prevista del contratto in atti. Altre e insindacabili potevano essere le motivazioni che hanno indotto ad una tolleranza da parte del comodante del protrarsi della detenzione del comodatario, senza che ciò significhi che il contratto avesse una diversa durata.
L'infondatezza dei primi tre motivi comporta la conferma della sentenza nella parte in cui dichiara la mancanza di titolo del comodatario a continuare a detenere l'immobile.
Con un quarto motivo d'appello so prospetta una violazione del principio tra chiesto e pronunziato per aver il tribunale condannato il al rilascio dell'immobile mentre la domanda introdotta con il CP_4 ricorso era di mero accertamento dell'inadempimento del comodatario, peraltro non accolta, atteso il rigetto di alcune delle domande accessorie (risarcimento del danno e pagamento di oneri accessori) pronunziato in sentenza.
La lettura del ricorso e delle sue conclusioni in particolare convince la Corte di tutt'altro.
Nella narrativa si deduce testualmente che il comodatario “si è reso inadempiente alla diffida di rilascio dell'immobile adibito dal medesimo ad abitazione” e, cosa decisiva, nelle conclusioni veniva esplicitamente richiesto di “condannare il sig. all'immediato rilascio Controparte_5 dell'immobile sito in Trani alla via Papa Giovanni XXIII n. 77, - Int. “E” – Primo piano, libero e sgombro da persone e da cose,”.
La domanda di rilascio era quindi stata esplicitamente formulata e collegata alla mancanza di titolo alla prosecuzione della detenzione, per avvenuto legittimo recesso del comodante dal contratto.
La sentenza non merita censura anche nella parte in cui ha disposto e fissato il rilascio dell'immobile.
Con un ultimo motivo l'appellante principale si duole della compensazione integrale delle spese di lite della fase cautelare e della sua condanna, sia pur parziale alle rimanenti, operata dal primo giudice che avrebbe così violato gli artt. 91 e 92 c.p.c..
Anche l'ultimo motivo di censura non ha pregio.
Il Tribunale ha motivato sia la compensazione parziale delle spese della fase di merito sia quella integrale della fase cautelare, che invece avrebbero dovuto essere poste a carico della controparte o, almeno, integralmente compensate.
Va preliminarmente riaffermato il principio, insegnamento costante della Suprema Corte secondo cui
“In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagina 5 di 7 pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio (V: Cass. n. 6369 del 13.3.2013) ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (Cass. 19613 del 4.8.2017 e in precedenza conformi Cass. n.406/2008; Cass.
17145 e 25270/2009)
E' proprio fondandosi sull'esito complessivo della lite, che vedeva accolta la domanda principale e rigettate le altre, accessorie, di minore importanza, che il primo giudice ha fondato la propria decisione, che appare immune da vizi logici e congruamente motivata.
Ne consegue l'integrale rigetto dell'appello principale.
Passando all'esame delle impugnazioni proposte dalla va dichiarata l'inammissibilità Controparte_1 di quella proposta in via principale ed iscritta a ruolo con il n. 1516/2023, riunita a quella n. 1482/2023, e nella quale è intervenuta rinunzia agli atti del giudizio.
L'impugnazione, proposta con atto di citazione e non con ricorso, benché il primo grado si fosse svolto e concluso con rito locatizio è stata iscritta a ruolo il 6.12.2023, oltre il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, risultante effettuata il 31.10.2023.
Per costante giurisprudenza “Nelle controversie in materia di locazione, alle quali è applicabile, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., il rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima.” (Cass. n. 9530 del 22.04.2010 e in precedenza, conformi VCass. N. 1396/2001 e Cass. n. 5150/2004).
Improcedibile deve invece essere dichiarato l'appello proposto sempre dalla in via Controparte_6 incidentale e contenuto nella comparsa di costituzione nel giudizio n. 1482/2023, depositata il
18.03.2024.
L'impugnazione è ritenuta dalla Corte ammissibile, dovendo, atteso il suo inequivoco contenuto, attribuirsi valore di rinunzia agli atti del giudizio e non all'azione alla rinunzia depositata il 4.12.2023 nel procedimento n. 1516/23 R.G.. Non veniva così consumato il potere di impugnazione che non si verifica in virtù di proposizione di un'impugnazione sulla quale incida una causa di inammissibilità o, in genere, un fatto estintivo del processo, bensì per effetto della dichiarazione giudiziale di inammissibilità o dell'improcedibilità dell'impugnazione stessa o dell'estinzione (per rinuncia o altra causa) del relativo processo. Ne consegue che, fintanto che la detta dichiarazione non sia intervenuta, la pura e semplice pendenza della precedente impugnazione non preclude, sempre che il relativo termine non sia decorso, la valida rinnovazione dell'impugnazione o la proposizione di altro mezzo di gravame
(V. Cass. n. 9475 del 7.9.1999 e, in precedenza, conformi Cass. n. 2904/1963 e Cass. n. 3493/1974).
Fatto sta che non avendo l'appellante incidentale provveduto, dopo il suo deposito, alla notifica dell'atto alla controparte ai sensi dell'art. 436, 3° comma, c.p.c., l'impugnazione è improcedibile.
pagina 6 di 7 Sulla questione, in un caso del tutto simile al nostro, ha avito modo di pronunziarsi recentemente la Suprema Corte, stabilendo il principio secondo cui “Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato. (Cass. n. 23159 del 27.8.2024 e in precedenza Cass. n. 24742/2017 e Cass. n. 15726/2023).
In considerazione delle pronunzie tutte sfavorevoli per entrambe le parti appellanti, le spese di questo grado di giudizio vengono interamente compensate tra le stesse.
Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte sia dell'appellante che della società appellata, appellante anche in via incidentale, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto.
.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso del 28.11.2023 e su quelli proposti da con atto
[...] Controparte_1 di citazione del 27.11.2023 e, in via incidentale, con comparsa di costituzione del 15.3.2024, avverso la sentenza n. 1591/2023 del Tribunale di Trani, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello proposto da con ricorso del 28.11.2023; Parte_1
2) Dichiara inammissibile l'appello proposto da con atto di citazione del Controparte_1
27.11.2023;
3) Dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto da con comparsa di Controparte_1 costituzione del 15.03.2024;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di questo grado di giudizio;
5) Dà atto che, ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte sia dell'appellante che della società appellata, appellante anche in via incidentale, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 13.11.2024
Il Presidente Dott.ssa Emma MANZIONNA
Il Giudice Ausiliario Relatore
Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Emma Manzionna Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di II Grado iscritte ai n.ri r.g. 1482 e 1516/2023 tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COSTANZA MANZI, elettivamente domiciliato in CORSO M. R. IMBRIANI n. 33/A a TRANI, presso il difensore,
Appellante - appellato contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. GIOVANNA REGANO, elettivamente domiciliata in VIA F. FERRUCCI N. 94 ad ANDRIA, presso il difensore,
Appellata appellante anche in via incidentale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 1591/2023, il Tribunale di Trani definitivamente pronunziandosi sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 15.09.2021, nei confronti di Controparte_1 Parte_1 : 1) condannava all'immediata restituzione, in favore della
[...] Parte_1 società dell'immobile posto al primo piano dello stabilimento commerciale sito in Controparte_1 Trani alla Via Papa Giovanni XXIII n. 77, distinto con l'interno “E”, censito in catasto al foglio 13, particella 851, sub 2, essendo l'occupazione priva di titolo;
2) rigettava la domanda di condanna di al pagamento delle spese per le utenze idriche ed elettriche;
3) rigettava la Parte_1 domanda di condanna di al risarcimento del danno da occupazione senza Parte_1 titolo dell'immobile di cui è causa;
4) compensava integralmente tra le parti le spese legali relative al sub procedimento cautelare;
5) compensava tra le parti, nella misura del 50%, le spese legali relative al presente procedimento;
6) condannava al pagamento, in favore della società Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 Controparte_2 della restante parte non compensata delle spese di lite che si liquidano in € 125,00 per spese borsuali e in € 1.489,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP;
7) disponeva la trasmissione degli atti del presente procedimento alla competente delle Entrate Riscossione per l'adozione CP_3 dei provvedimenti opportuni.
Con ricorso depositato il 28.11.2023, iscritto a ruolo con il n. 1482/2023 R.G. proponeva appello
, chiedendo che in riforma dell'impugnata sentenza la Corte, 1) in via
Parte_1 preliminare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., in relazione all'art. 351 c.p.c., disponesse la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata;
2) in accoglimento dell'appello proposto riformasse e ponesse nel nulla la sentenza impugnata in relazione ai capi oggetto di appello e specificatamente nella parte in cui il Tribunale di Trani ha: a) condannato all'immediata restituzione, in
Parte_1 favore della società dell'immobile oggetto di causa (capo 1 del dispositivo della Controparte_1 sentenza); b) compensato integralmente tra le parti le spese legali relative al sub procedimento cautelare (capo 4 del dispositivo della sentenza); c) compensato tra le parti, nella misura del 50%, le spese legali relative al procedimento di primo grado (capo 5 del dispositivo della sentenza); d) condannato al pagamento del 50% delle spese di lite determinate in € 125,00
Parte_1 per esborsi ed € 1.489,00 per compensi, oltre oneri accessori (capo 6 del dispositivo della sentenza); e) dichiarato inammissibile ed irrilevante la prova testimoniale come articolata e dedotta dal
Parte_1 nella memoria difensiva del 7/1/2022; 3) accogliesse le conclusioni rese nella memoria di costituzione del 7/1/2022 depositata nel giudizio di primo grado e specificatamente: - rigettare il ricorso come proposto dalla società ricorrente, accertando e dichiarando che il termine di durata del contratto di comodato sottoscritto dalla società ricorrente e era correlato alla persistenza
Parte_1 in capo al resistente della qualità di socio della 4) revocasse l'ordinanza del Controparte_1
23/12/2022 con la quale era stata dichiarata inammissibile e irrilevante la prova testimoniale come articolata e dedotta dall'appellante nella memoria di costituzione del 7/1/2022 e per l'effetto chiedeva ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto: 1) “Vero che ha sempre svolto, sin dal momento della costituzione della Parte_1 società (15/2/2011), le mansioni di responsabile tecnico per la realizzazione dei prodotti da lui stesso creati.”; 2) “Vero che ha occupato l'appartamento, sito al primo piano Parte_1 dell'edificio adibito a sede operativa della società, sito in Trani alla Via Papa Giovanni XXII n. 77, in pagina 2 di 7 quanto socio e responsabile tecnico delle lavorazioni dei prodotti da lui creati, sin dal mese di agosto 2020.”; 3) “Vero che il comodato era stato concesso con il termine di durata Parte_1 fino a quando persisteva la qualità di socio della società in capo allo stesso resistente.”. Indicava a teste il Dott. , residente in [...]. Testimone_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con atto di citazione del 27.11.2023, iscritto a ruolo il 6.12.2023 con il n. 1516/2023, proponeva appello la chiedendo in parziale riforma della sentenza n. 1591/2023, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Trani, sez. civile - dott.ssa Silvia Sammarco, nell'ambito del giudizio avente r.g. n.
4440/2021, pubblicata in data 30.10.2023, notificata in data 31.10.2023, di condannare il sig.
al risarcimento del danno per occupazione abusiva dell'immobile sito in Parte_1 Trani alla via Papa Giovanni XXIII n. 77/E, da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., a far data dalla messa in mora per il rilascio fino all'effettivo rilascio, il tutto con interessi e danno da svalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con atto del 4.3.2024, depositato lo stesso giorno, la rinunziava ai sensi dell'art. 306 Controparte_1 c.p.c. agli atti del giudizio n. 1516/2024 r.g., chiedendo l'estinzione del processo.
Con comparsa di costituzione del 1.3.2024, depositata il 5.3.2024 si costituiva nel giudizio n. 1516/23
R.G. Taderrhalte chiedendo: 1) in via preliminare, ai sensi dell'art. 434, 2° comma, c.p.c., Parte_1 di dichiarare inammissibile, improcedibile in quanto tardivo l'appello proposto dalla CP_1 con atto di citazione notificato il 27/11/2023; 2) di rigettare, nel merito, l'appello proposto dalla
[...] in quanto inammissibile e infondato, con vittoria di spese e competenze del doppio Controparte_1 grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione del 15.3.2024, depositata il 18.3.2024 si costituiva nel giudizio n.
1482/23 R.G. la spiegando appello incidentale e chiedendo: 1) in via preliminare, di Controparte_1 rigettare la richiesta di sospensiva avanzata da parte appellante;
2) nel merito, di rigettare tutti i motivi di appello e, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato, condannare il sig. Parte_1
al pagamento del risarcimento dei danni subiti dalla non solo per il
[...] Controparte_1 maggior esborso eseguito da quest'ultima per le utenze e tributi non resi autonomi dallo stesso come da contratto, ma anche per non aver rilasciato l'immobile alla richiesta avanzata dalla medesima ricorrente con lettera raccomandata del 19 aprile 2021 e di aver continuato a detenere detto cespite senza alcun titolo, da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3) con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 31.01.2024 la Corte dava atto della rinunzia all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata da .e dichiarava il non luogo a Parte_1 procedere sulla stessa.
Con ordinanza del 10.04.2024 la Corte disponeva la riunione del procedimento n. 1516/2023 R.G. a quello n. 1482/2023.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è discussa e decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 13.11.2024.
pagina 3 di 7 L'appello principale è, ad avviso della Corte infondato e deve essere rigettato.
Con un primo motivo di gravame si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 2722 c.c. nella parte in cui ha dichiarato inammissibile e irrilevante la prova testimoniale richiesta dal
(richiesta reiterata in questo grado di giudizio) le cui tre circostanze sono state innanzi Parte_1 riportare. Nell'evidenziare che scontata appare l'irrilevanza della prime due circostanze, l'attenzione va soffermata sulla terza che chiede di provare che l'immobile era stato a lui concesso in comodato “con il termine di durata fino a quando persisteva la qualità di socio della società in capo allo stesso resistente”.
A giudizio dell'appellante tale circostanza non sarebbe contraria a quella contenuta alla clausola n. 4 del contratto scritto prodotto in atti sulla scorta del quale era stato richiesto il rilascio che sempre con riferimento alla durata del comodato prevedeva che sarebbe durato “sino a quando il comodante lo riterrà opportuno”.
La prova sarebbe a suo parere volta a “chiarire” la reale volontà delle parti e ad “accertare la reale portata del negozio giuridico posto in essere dalle parti”.
Fatto sta che la clausola contenuta nel contratto scritto è fin troppo chiara nel prevedere un contratto risolvibile sostanzialmente ad nutum e quindi un tipico comodato precario, non facendo alcun riferimento né ad un uso collegato all'attività svolta dall'appellante, né al rapporto sociale esistente, né ad altro elemento che dovrebbe essere chiarito.
Il capitolo di prova quindi si pone nettamente in contrasto da quanto risulta nell'atto scritto ed è teso a dimostrare una circostanza contraria, cioè una durata predeterminata che invece viene esplicitamente esclusa dalla clausola sottoscritta e, come tale, soggetta al divieto di cui all'art. 2722 c.c..
Patto aggiunto è infatti quell'accordo diretto ad ampliare il contenuto della convenzione documentale, anche mediante l'apposizione di un termine o di una condizione ad un contratto che ne era privo, restandone escluse solo quelle pattuizioni che non risultano in alcun modo previste nel documento.
Con un secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1810 c.c..
Il Tribunale sarebbe incorso in tale violazione non considerando che l'uso abitativo fosse stato regolarizzato solo nel corso del rapporto con l'autorizzazione a destinarlo anche ad abitazione della propria famiglia attestata da messaggi WhatsApp, dall'ottenimento, sempre nel corso della detenzione:
a) del certificato di conformità dell'impianto di climatizzazione da lui installato, dal rilascio e dei pareri igienico-sanitario e medico per l'utilizzo dell'immobile ad abitazione;
Benché la documentazione fosse stata ritualmente acquisita agli atti il primo giudice non l'aveva valutata per dedurne una diversa durata del contratto.
E' scontato invece che far conseguire a detti avvenimenti, automaticamente, una durata minima del contratto rappresenterebbe una illogicità, ponendosi la previsione di una durata prestabilita su di un piano diverso ed indipendente da quanto accaduto nel corso del rapporto che ben poteva essere originato da esigenze contingenti del comodatario che non per questo maturava il diritto, sin dalla stipula del contratto, a restare nella detenzione per un determinato periodo.
Con un terzo motivo si sostiene la presunta errata valutazione delle risultanze documentali.
pagina 4 di 7 Secondo l'assunto dell'appellante dalla documentazione in atti risulterebbe una durata del contratto di comodato di cui si discute collegata alla qualità di socio della ditta che svolgeva attività nell'immobile.
Lo si ricaverebbe, indirettamente, da una serie di circostanze e di fatti che sono emersi nel giudizio: a) il sarebbe stato lasciato nella disponibilità dell'appartamento anche quando non era più Parte_1 dipendente, b) al era stato consentito di mutare destinazione all'immobile e c) al Parte_1
era stata chiesta la disponibilità dell'immobile solo dopo che questi aveva aveva avanzato Parte_1 richieste economiche correlate al suo rapporto di lavoro.
Non c'è chi non vede che l'univocità che si vorrebbe dare a tali fatti non è rinvenibile, nel senso che non perché tutto ciò è accaduto per ciò solo si dimostra una durata diversa da quella prevista del contratto in atti. Altre e insindacabili potevano essere le motivazioni che hanno indotto ad una tolleranza da parte del comodante del protrarsi della detenzione del comodatario, senza che ciò significhi che il contratto avesse una diversa durata.
L'infondatezza dei primi tre motivi comporta la conferma della sentenza nella parte in cui dichiara la mancanza di titolo del comodatario a continuare a detenere l'immobile.
Con un quarto motivo d'appello so prospetta una violazione del principio tra chiesto e pronunziato per aver il tribunale condannato il al rilascio dell'immobile mentre la domanda introdotta con il CP_4 ricorso era di mero accertamento dell'inadempimento del comodatario, peraltro non accolta, atteso il rigetto di alcune delle domande accessorie (risarcimento del danno e pagamento di oneri accessori) pronunziato in sentenza.
La lettura del ricorso e delle sue conclusioni in particolare convince la Corte di tutt'altro.
Nella narrativa si deduce testualmente che il comodatario “si è reso inadempiente alla diffida di rilascio dell'immobile adibito dal medesimo ad abitazione” e, cosa decisiva, nelle conclusioni veniva esplicitamente richiesto di “condannare il sig. all'immediato rilascio Controparte_5 dell'immobile sito in Trani alla via Papa Giovanni XXIII n. 77, - Int. “E” – Primo piano, libero e sgombro da persone e da cose,”.
La domanda di rilascio era quindi stata esplicitamente formulata e collegata alla mancanza di titolo alla prosecuzione della detenzione, per avvenuto legittimo recesso del comodante dal contratto.
La sentenza non merita censura anche nella parte in cui ha disposto e fissato il rilascio dell'immobile.
Con un ultimo motivo l'appellante principale si duole della compensazione integrale delle spese di lite della fase cautelare e della sua condanna, sia pur parziale alle rimanenti, operata dal primo giudice che avrebbe così violato gli artt. 91 e 92 c.p.c..
Anche l'ultimo motivo di censura non ha pregio.
Il Tribunale ha motivato sia la compensazione parziale delle spese della fase di merito sia quella integrale della fase cautelare, che invece avrebbero dovuto essere poste a carico della controparte o, almeno, integralmente compensate.
Va preliminarmente riaffermato il principio, insegnamento costante della Suprema Corte secondo cui
“In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagina 5 di 7 pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio (V: Cass. n. 6369 del 13.3.2013) ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (Cass. 19613 del 4.8.2017 e in precedenza conformi Cass. n.406/2008; Cass.
17145 e 25270/2009)
E' proprio fondandosi sull'esito complessivo della lite, che vedeva accolta la domanda principale e rigettate le altre, accessorie, di minore importanza, che il primo giudice ha fondato la propria decisione, che appare immune da vizi logici e congruamente motivata.
Ne consegue l'integrale rigetto dell'appello principale.
Passando all'esame delle impugnazioni proposte dalla va dichiarata l'inammissibilità Controparte_1 di quella proposta in via principale ed iscritta a ruolo con il n. 1516/2023, riunita a quella n. 1482/2023, e nella quale è intervenuta rinunzia agli atti del giudizio.
L'impugnazione, proposta con atto di citazione e non con ricorso, benché il primo grado si fosse svolto e concluso con rito locatizio è stata iscritta a ruolo il 6.12.2023, oltre il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, risultante effettuata il 31.10.2023.
Per costante giurisprudenza “Nelle controversie in materia di locazione, alle quali è applicabile, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., il rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima.” (Cass. n. 9530 del 22.04.2010 e in precedenza, conformi VCass. N. 1396/2001 e Cass. n. 5150/2004).
Improcedibile deve invece essere dichiarato l'appello proposto sempre dalla in via Controparte_6 incidentale e contenuto nella comparsa di costituzione nel giudizio n. 1482/2023, depositata il
18.03.2024.
L'impugnazione è ritenuta dalla Corte ammissibile, dovendo, atteso il suo inequivoco contenuto, attribuirsi valore di rinunzia agli atti del giudizio e non all'azione alla rinunzia depositata il 4.12.2023 nel procedimento n. 1516/23 R.G.. Non veniva così consumato il potere di impugnazione che non si verifica in virtù di proposizione di un'impugnazione sulla quale incida una causa di inammissibilità o, in genere, un fatto estintivo del processo, bensì per effetto della dichiarazione giudiziale di inammissibilità o dell'improcedibilità dell'impugnazione stessa o dell'estinzione (per rinuncia o altra causa) del relativo processo. Ne consegue che, fintanto che la detta dichiarazione non sia intervenuta, la pura e semplice pendenza della precedente impugnazione non preclude, sempre che il relativo termine non sia decorso, la valida rinnovazione dell'impugnazione o la proposizione di altro mezzo di gravame
(V. Cass. n. 9475 del 7.9.1999 e, in precedenza, conformi Cass. n. 2904/1963 e Cass. n. 3493/1974).
Fatto sta che non avendo l'appellante incidentale provveduto, dopo il suo deposito, alla notifica dell'atto alla controparte ai sensi dell'art. 436, 3° comma, c.p.c., l'impugnazione è improcedibile.
pagina 6 di 7 Sulla questione, in un caso del tutto simile al nostro, ha avito modo di pronunziarsi recentemente la Suprema Corte, stabilendo il principio secondo cui “Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato. (Cass. n. 23159 del 27.8.2024 e in precedenza Cass. n. 24742/2017 e Cass. n. 15726/2023).
In considerazione delle pronunzie tutte sfavorevoli per entrambe le parti appellanti, le spese di questo grado di giudizio vengono interamente compensate tra le stesse.
Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte sia dell'appellante che della società appellata, appellante anche in via incidentale, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto.
.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso del 28.11.2023 e su quelli proposti da con atto
[...] Controparte_1 di citazione del 27.11.2023 e, in via incidentale, con comparsa di costituzione del 15.3.2024, avverso la sentenza n. 1591/2023 del Tribunale di Trani, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello proposto da con ricorso del 28.11.2023; Parte_1
2) Dichiara inammissibile l'appello proposto da con atto di citazione del Controparte_1
27.11.2023;
3) Dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto da con comparsa di Controparte_1 costituzione del 15.03.2024;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di questo grado di giudizio;
5) Dà atto che, ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte sia dell'appellante che della società appellata, appellante anche in via incidentale, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 13.11.2024
Il Presidente Dott.ssa Emma MANZIONNA
Il Giudice Ausiliario Relatore
Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
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