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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 12/02/2026, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2081/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente e Relatore
COLOSIMO ANTONELLO, Giudice
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17521/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400135350 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 417/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, proponeva ricorso la Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 15.01.2026 l'Ufficio depositava fuori termine una memoria integrativa e documenti che la Corte non può tenere in considerazione.
All'udienza del 19.01.2026 la Corte della Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma accoglieva il ricorso nel merito per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso impugnato è relativo all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 per il pagamento della TARI e della TEFA per la somma di € 7.018,93 per l'anno 2022.
Dalla documentazione in atti risulta che i rifiuti prodotti dalla ricorrente sono tutti qualificati come speciali e che per il relativo smaltimento la contribuente ha provveduto autonomamente mediante ditte specializzate.
Pertanto sussiste il diritto all'esenzione invocato. Inoltre risulta che la ricorrente, in data 26.09.2014 ha trasmesso all'AMA spa il Modello 602/10 in cui si evidenziava come la superficie di mq. 628 fosse destinata alla produzione di rifiuti speciali e la restante superfice di mq. 32 fosse destinata a servizi igienici e superfici da ufficio.
Pertanto il ricorso merita accoglimento e l'avviso impugnato deve essere considerato privo di giuridici effetti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 1.000,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio costituito alle spese del giudizio nella misura di € 1.000,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
Roma, 19/01/2026
Il Presidente relatore
ID EC
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente e Relatore
COLOSIMO ANTONELLO, Giudice
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17521/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400135350 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 417/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, proponeva ricorso la Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 15.01.2026 l'Ufficio depositava fuori termine una memoria integrativa e documenti che la Corte non può tenere in considerazione.
All'udienza del 19.01.2026 la Corte della Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma accoglieva il ricorso nel merito per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso impugnato è relativo all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 per il pagamento della TARI e della TEFA per la somma di € 7.018,93 per l'anno 2022.
Dalla documentazione in atti risulta che i rifiuti prodotti dalla ricorrente sono tutti qualificati come speciali e che per il relativo smaltimento la contribuente ha provveduto autonomamente mediante ditte specializzate.
Pertanto sussiste il diritto all'esenzione invocato. Inoltre risulta che la ricorrente, in data 26.09.2014 ha trasmesso all'AMA spa il Modello 602/10 in cui si evidenziava come la superficie di mq. 628 fosse destinata alla produzione di rifiuti speciali e la restante superfice di mq. 32 fosse destinata a servizi igienici e superfici da ufficio.
Pertanto il ricorso merita accoglimento e l'avviso impugnato deve essere considerato privo di giuridici effetti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 1.000,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio costituito alle spese del giudizio nella misura di € 1.000,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
Roma, 19/01/2026
Il Presidente relatore
ID EC