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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/10/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 226/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 226/2019 tra
( ), nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Siracusa, via F. Juvara n. 67, presso lo studio dell'avv. BUSCEMI David, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- ricorrente contro
( ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10.01.1973, elettivamente domiciliato in Siracusa, viale Santa Panagia n. 81, presso lo studio dell'avv. RUSSO Giuseppa, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
-resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Processo
Con ricorso depositato in data 23.01.2019 deduceva di aver lavorato, dal Parte_1
02.12.2008, alle dipendenze di presso il negozio di alimentari di proprietà Controparte_1 dello stesso sito in Priolo Gargallo (SR) dapprima in forza di contratto part-time di apprendista commesso di vendita, inquadrato al VI liv. del CCNL “Commercio”, poi trasformato in data
1.12.2010 in contratto di lavoro subordinato part time . Deduceva che in data 12.01.2015 gli veniva intimato il licenziamento, solo fittizio, per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 l. 604/66, avendo continuato a lavorare alle dipendenze del resistente, senza regolare ingaggio, con le medesime mansioni ed orari, sino al 30.06.2018, data in cui veniva licenziato oralmente. Evidenziava di aver provveduto ad impugnare, in data 23.07.2018, il suddetto licenziamento privo di giustificazione, nonché inefficace in quanto intimato oralmente, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro, la corresponsione delle differenze retributive dovute e il risarcimento dei danni subiti.
Quanto all'orario di lavoro, il rappresentava di aver prestato servizio alle dipendenze Pt_1 del , sin dal giorno dell'assunzione, dal lunedì al sabato, dalle ore 5.30 alle ore 13:30; CP_1 deduceva, altresì, di avere percepito brevi manu settimanalmente, nell'anno 2008 la somma di €
150,00, nell'anno 2009 la somma di € 170,00, nell'anno 2010 la somma di € 190,00 e, dall'01.01.2011 al 30.06.2018, la somma di € 220,00 e di non avere mai ricevuto alcun compenso per tredicesima e quattordicesima mensilità e lavoro straordinario.
Sulla base di tali circostanze, tenuto conto delle mansioni svolte e dell'orario di lavoro effettivamente osservato dal 02.12.2008 al 30.06.2018, il ricorrente deduceva di avere maturato delle differenze retributive pari a complessivi € 119.769,92, comprensivi del TFR per il periodo di lavoro senza ingaggio, oltre al diritto al risarcimento del danno per il mancato versamento dei contributi per il periodo dal 12.01.2015 (data del licenziamento fittizio) al 30.06.2018, data dell'effettivo licenziamento.
Alla luce di tali premesse, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) Ritenere e dichiarare la illegittimità, inefficacia e/o invalidità del licenziamento intimato in data 30.06.2018 al ricorrente o in subordine la nullità del licenziamento per essere stato intimato senza giusta causa o giustificato motivo oggettivo”; b) conseguentemente condannare il sig.
al risarcimento del danno patito dal ricorrente per il licenziamento illegittimo Controparte_1 stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura massima di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ed al versamento dei contributi previdenziali;
c)condannare la parte resistente alla corresponsione di tutte le retribuzioni per il periodo dal giorno del licenziamento fino alla effettiva riammissione del dipendente nel posto di lavoro, da calcolarsi nella somma transitoria di € 9.612,00 al momento del deposito del ricorso;
d) condannare il resistente al pagamento di tutte le differenze retributive maturate a titolo di differenza sulla retribuzione mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto, pari alla somma complessiva di € 119.769,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi con ordinanza provvisoriamente esecutiva”.
Con memoria depositata in data 28.06.2019 si costituiva in giudizio che, in Controparte_1 via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui impugnava il licenziamento intimato, a dire del ricorrente, in forma verbale in data 30.06.2018, essendo stato il ricorso depositato in data 23.01.2019, quindi oltre il termine di 180 giorni dall'impugnativa stragiudiziale del
23.07.2018.
Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, con riferimento alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo dal 14.02.2015 al 30.06.2018 deduceva che nessuna prova era stata data circa la sottoposizione del ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro , precisando che l'unico rapporto tra le parti era iniziato in data 02.12.2008 si era interrotto in data 14.02.2015 a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo notificato al in data 12.02.2015 e mai impugnato dallo Pt_1 stesso. Precisava, poi, che dopo il licenziamento il ricorrente aveva percepito dall' l'indennità CP_2 di disoccupazione.
Contestava, quindi, le allegazioni del ricorrente in ordine al licenziamento verbale deducendo che il rapporto tra le parti si era interrotto in data 14.2.2025 e che, in ogni caso, non era stata fornita la prova dell'ascrivibilità della risoluzione del rapporto alla volontà del datore di lavoro .
In merito alle pretese differenze retributive, rappresentava che il ricorrente aveva sempre osservato l'orario di lavoro contrattualmente stabilito, pari a 36 ore settimanali sulla base del contratto di assunzione del 02.12.2008 (dal lunedì al sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13.30) e, successivamente alla trasformazione del rapporto di lavoro con riduzione dell'orario, pari a 15 ore settimanali, a decorrere dall'01.11.2011, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, percependo sempre le retribuzioni dovute per l'attività lavorativa espletata, comprensive della tredicesima, quattordicesima mensilità e dell'indennità di ferie non godute, come risultanti dalle buste paga, nonché dai modelli
CUD sottoscritti dal dipendente (con accettazione, quindi, del contenuto della dichiarazione fiscale e conferma dell'esattezza dei dati ivi riportati). Deduceva, altresì, che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 14.02.2015, il datore di lavoro aveva corrisposto al ricorrente la somma di € 4.252,00 a titolo di TFR, nonché la retribuzione ordinaria del mese di febbraio 2015, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e l'indennità per ferie non godute.
Sulla base di tali considerazioni chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e acquisizione di informazioni presso l' CP_2 in ordine alla percezione dell'indennità di disoccupazione ad opera di parte ricorrente e, concesso un termine per il deposito di note difensive, all'udienza del 10.04.2025- la prima innanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante la presente sentenza.
2. L'eccezione di inammissibilità del ricorso
Preliminarmente ritiene il giudicante che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall'impugnazione del licenziamento verbale sia infondata. Sul punto, sia sufficiente richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata all'impugnazione stragiudiziale, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza” (Cassazione civile sez. VI, 12/10/2018, n.25561, nonché Tribunale Napoli sez. lav., 31/03/2023, n.2205 secondo cui “Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 604 del 1966 il datore di lavoro è tenuto a rispettare la forma scritta per la comunicazione del licenziamento. La mancata osservanza del requisito formale incide non solo sulla validità del recesso (che è inefficace per espressa previsione della citata norma), ma altresì sui termini decadenziali, che si espandono dai 60 giorni a 5 anni”).
Ebbene, nel caso di specie, mancando l'atto scritto da cui fare decorrere il termine di decadenza non si può che ritenere, sulla base della giurisprudenza appena citata, che il termine decadenziale sia quello di 5 anni con la conseguenza che nessuna decadenza è intervenuta in relazione all'azione di inefficacia del licenziamento proposta dal ricorrente.
3. La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 14.02.2015 al
30.06.2018 e il licenziamento verbale
In punto di diritto, deve evidenziarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato, il lavoratore è rigorosamente gravato dell'onere di provare l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Invero, il vincolo di subordinazione si contraddistingue per gli ordini specifici impartiti dal datore di lavoro, diretti ad orientare l'attività del lavoratore attraverso la determinazione del contenuto delle mansioni assegnate e delle modalità di esercizio delle stesse, in funzione del soddisfacimento delle proprie esigenze, garantite anche dalla vigilanza e dal controllo sul corretto adempimento della prestazione lavorativa, in osservanza delle direttive impartitegli (Cfr. Cass. Civ. n. 7796 del 1993).
Per giurisprudenza costante, è, quindi, il soggetto che agisce per l'accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive ad essere gravato dell'onere di fornire prova puntuale della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, non regolarizzato, della continuità della prestazione lavorativa e delle ore di lavoro quotidianamente svolte. Tale onere probatorio investe, in particolare, la prova dell'articolazione oraria della prestazione lavorativa, con riferimento ad eventuali pause godute e dei giorni lavorati, al fine di potere puntualmente ricostruire la prestazione resa. La giurisprudenza è ferma nell'escludere, in tale caso, che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. 1389/2013), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici. Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già, genericamente, la prova dell'an, di avere cioè svolto un'attività lavorativa in favore del convenuto, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni rese e dei giorni lavorati (Cass. 5411/1981, 57/1984, 4508/1987, 5620/1988, 1389/2003).
Una volta che sia stata fornita tale prova, graverà sul convenuto l'onere di contraddire quanto dedotto dal lavoratore, provando il proprio assunto difensivo;
ciò potrà avvenire o negando l'esistenza del rapporto o affermando che lo stesso si è svolto con differenti modalità rispetto a quelle indicate.
Applicando tali principi al caso di specie ritiene il giudicante che l'istruttoria svolta non ha fornito elementi sufficienti a suffragare la domanda del ricorrente.
In particolare, il teste si è limitato a riferire di aver “sempre visto il Testimone_1 Pt_1 lavorare nella bottega alimentare del dove mi recavo abitualmente per acquistare il panino
CP_1 da portare al lavoro, per me e per gli operai. Io ho iniziato a lavorare a Priolo dagli anni 2008/2009, in quanto prima lavoravo in Toscana. Ricordo di aver visto il da sempre, da quando ho Pt_1 iniziato a recarmi presso il per i panini. Ora ho smesso di lavorare da un paio d'anni e
CP_1 non mi reco più dal ” precisando di non poter “indicare esattamente la data di cessazione
CP_1 del rapporto di lavoro del . Ad un certo punto non l'ho più visto al lavoro e, incontrandolo Pt_1 in piazza, mi ha detto che non lavorava più dal . Non so collocare nel tempo la cessazione
CP_1 del rapporto, forse era inizio estate, all'incirca è avvenuto due anni”.
La teste a riferito esclusivamente di aver “constatato che il rapporto di lavoro Testimone_2 del proseguiva nel negozio di alimentari del , in quanto mia SO lavorava nel Pt_1 CP_1 piazzale davanti alla bottega, arrostendo peperoni. Quello di mia SO era un lavoro autonomo e lo svolgeva da sola, in quanto aveva perso il lavoro”.
Le dichiarazioni dei testi, in quanto del tutto generiche, sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo contenutistico (nulla viene dedotto circa la continuità della prestazione e la sua precisa durata e la sua articolazione oraria), non consentono di ritenere provato lo svolgimento di attività lavorativa subordinata nel periodo in questione, non essendo emersi – in maniera puntuale e rigorosa, come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata - gli indici della subordinazione.
Precise appaiono, invece, le dichiarazioni del teste che ha riferito circostanze Testimone_3 dettagliate e coerenti in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro tra le parti in causa, premettendo che nello svolgimento dell'attività il era aiutato nel periodo 2008-2015 dalla moglie e CP_1 dalla madre e che il ricorrente “nel 2016 sicuramente lui non lavorava più per mio fratello. Lo affermo con certezza in quanto quell'anno, il 29/7 è morta mia madre in un incidente stradale”.
Ne deriva che, alla luce delle dichiarazioni testimoniali, la domanda del ricorrente di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo in questione non può trovare accoglimento. Conseguentemente, non può trovare neppure accoglimento – in mancanza della prova del rapporto di lavoro subordinato sino al 30.6.2018 – la domanda di inefficacia del licenziamento verbale intimato, a dire del ricorrente, in data 30.6.2018.
4. Le differenze retributive maturate nel periodo di lavoro regolarizzato.
Parte ricorrente assume di aver percepito una retribuzione non adeguata alla quantità del lavoro prestato nell'ambito del rapporto regolarizzato alle dipendenze del e chiede di CP_1 condannare il resistente al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR.
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Parte resistente ha prodotto i CUD 2009-2015, tutti sottoscritti dal lavoratore con la conseguenza che deve ritenersi, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che tale sottoscrizione abbia il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell'esattezza dei dati ivi riportati (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/01/2024, n.272:
“La sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato (CUD e modello 101) costituisce quietanza degli importi ivi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, ed ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell'esattezza dei dati ivi riportati”; nello stesso senso Cassazione civile sez. lav., 11/01/2006, n.245).
A ciò si aggiunga, per completezza, che gli esiti dell'istruttoria orale non consentono di affermare lo svolgimento di attività lavorativa per un numero di ore maggiori rispetto a quelle pattuite (6 ore giornaliere, dal lunedì al sabato, per il periodo 2.12.2008 – 31.10.2011 e tre ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, per il periodo 1.11.2011 – 14.2.2015), essendosi i testi ammessi per parte ricorrente limitati a riferire di aver visto il ricorrente sul luogo di lavoro ad una determinata ora, senza specificare l'orario di inizio e di fine della prestazione lavorativa e senza chiarire la collocazione temporale (se prima o dopo l'1.11.2011) della permanenza del ricorrente sul luogo di lavoro nella giornata di sabato.
In particolare, il teste ha dichiarato “Io posso solo dire che lo vedevo al lavoro Testimone_1 quando andavo a comprare i panini verso le 6,30 del mattino (il mio iniziava alle 7,00, facevo intonaci, ero artigiano) e che quando il sabato andavo in bottega verso le 10,30 lo trovavo lì al lavoro” e la teste ha confermato genericamente le circostanze dedotte nel Testimone_2 capitolo di prova. L'articolazione oraria dedotta in contratto risulta, invece, confermata dalle dichiarazioni di che ha dichiarato “ ho constatato personalmente la presenza del Testimone_3
al lavoro nel negozio di alimentari di mio fratello, già prima delle 8:00, in quanto mi recavo Pt_1 lì per preparare il panino che mia figlia portava a scuola (ed entrava alle 8:00). Confermo anche che alcune volte, dopo aver chiuso il mio negozio, che si trova nelle vicinanze, sono passata da mio fratello dopo le 13:00 e ho trovato il al lavoro (a volte era fuori a fumare), a volte ero in Pt_1 compagnia della mia amica non so rispondere alla domanda relativa allo Persona_1 svolgimento dell'attività lavorativa del anche il sabato. Posso solo dire che a volte non lo Pt_1 trovavo in negozio, ma non posso affermare se ciò avvenisse il sabato. Comunque io di solito il sabato non andavo in negozio da mio fratello… Il negozio apriva prima delle 7,30, ma non mi risulta che il
prestasse la sua attività a quell'ora. Anzi aggiungo che mi è capitato un paio di volte di Pt_1 andare da mio fratello per preparare il panino al mio ex marito (mi sono separata nel 2013/2014) verso le 6:30 e non ho trovato, in quelle due occasioni, nessuno oltre mio fratello”.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.
5. Le spese di lite
Ritiene il giudicante che sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, avuto riguardo alla complessità degli accertamenti di fatto e alla condizione soggettiva delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 226/2019 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
- Rigetta il ricorso.
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Siracusa, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Vetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 226/2019 tra
( ), nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Siracusa, via F. Juvara n. 67, presso lo studio dell'avv. BUSCEMI David, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- ricorrente contro
( ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10.01.1973, elettivamente domiciliato in Siracusa, viale Santa Panagia n. 81, presso lo studio dell'avv. RUSSO Giuseppa, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
-resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Processo
Con ricorso depositato in data 23.01.2019 deduceva di aver lavorato, dal Parte_1
02.12.2008, alle dipendenze di presso il negozio di alimentari di proprietà Controparte_1 dello stesso sito in Priolo Gargallo (SR) dapprima in forza di contratto part-time di apprendista commesso di vendita, inquadrato al VI liv. del CCNL “Commercio”, poi trasformato in data
1.12.2010 in contratto di lavoro subordinato part time . Deduceva che in data 12.01.2015 gli veniva intimato il licenziamento, solo fittizio, per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 l. 604/66, avendo continuato a lavorare alle dipendenze del resistente, senza regolare ingaggio, con le medesime mansioni ed orari, sino al 30.06.2018, data in cui veniva licenziato oralmente. Evidenziava di aver provveduto ad impugnare, in data 23.07.2018, il suddetto licenziamento privo di giustificazione, nonché inefficace in quanto intimato oralmente, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro, la corresponsione delle differenze retributive dovute e il risarcimento dei danni subiti.
Quanto all'orario di lavoro, il rappresentava di aver prestato servizio alle dipendenze Pt_1 del , sin dal giorno dell'assunzione, dal lunedì al sabato, dalle ore 5.30 alle ore 13:30; CP_1 deduceva, altresì, di avere percepito brevi manu settimanalmente, nell'anno 2008 la somma di €
150,00, nell'anno 2009 la somma di € 170,00, nell'anno 2010 la somma di € 190,00 e, dall'01.01.2011 al 30.06.2018, la somma di € 220,00 e di non avere mai ricevuto alcun compenso per tredicesima e quattordicesima mensilità e lavoro straordinario.
Sulla base di tali circostanze, tenuto conto delle mansioni svolte e dell'orario di lavoro effettivamente osservato dal 02.12.2008 al 30.06.2018, il ricorrente deduceva di avere maturato delle differenze retributive pari a complessivi € 119.769,92, comprensivi del TFR per il periodo di lavoro senza ingaggio, oltre al diritto al risarcimento del danno per il mancato versamento dei contributi per il periodo dal 12.01.2015 (data del licenziamento fittizio) al 30.06.2018, data dell'effettivo licenziamento.
Alla luce di tali premesse, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) Ritenere e dichiarare la illegittimità, inefficacia e/o invalidità del licenziamento intimato in data 30.06.2018 al ricorrente o in subordine la nullità del licenziamento per essere stato intimato senza giusta causa o giustificato motivo oggettivo”; b) conseguentemente condannare il sig.
al risarcimento del danno patito dal ricorrente per il licenziamento illegittimo Controparte_1 stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura massima di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ed al versamento dei contributi previdenziali;
c)condannare la parte resistente alla corresponsione di tutte le retribuzioni per il periodo dal giorno del licenziamento fino alla effettiva riammissione del dipendente nel posto di lavoro, da calcolarsi nella somma transitoria di € 9.612,00 al momento del deposito del ricorso;
d) condannare il resistente al pagamento di tutte le differenze retributive maturate a titolo di differenza sulla retribuzione mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto, pari alla somma complessiva di € 119.769,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi con ordinanza provvisoriamente esecutiva”.
Con memoria depositata in data 28.06.2019 si costituiva in giudizio che, in Controparte_1 via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui impugnava il licenziamento intimato, a dire del ricorrente, in forma verbale in data 30.06.2018, essendo stato il ricorso depositato in data 23.01.2019, quindi oltre il termine di 180 giorni dall'impugnativa stragiudiziale del
23.07.2018.
Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, con riferimento alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo dal 14.02.2015 al 30.06.2018 deduceva che nessuna prova era stata data circa la sottoposizione del ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro , precisando che l'unico rapporto tra le parti era iniziato in data 02.12.2008 si era interrotto in data 14.02.2015 a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo notificato al in data 12.02.2015 e mai impugnato dallo Pt_1 stesso. Precisava, poi, che dopo il licenziamento il ricorrente aveva percepito dall' l'indennità CP_2 di disoccupazione.
Contestava, quindi, le allegazioni del ricorrente in ordine al licenziamento verbale deducendo che il rapporto tra le parti si era interrotto in data 14.2.2025 e che, in ogni caso, non era stata fornita la prova dell'ascrivibilità della risoluzione del rapporto alla volontà del datore di lavoro .
In merito alle pretese differenze retributive, rappresentava che il ricorrente aveva sempre osservato l'orario di lavoro contrattualmente stabilito, pari a 36 ore settimanali sulla base del contratto di assunzione del 02.12.2008 (dal lunedì al sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13.30) e, successivamente alla trasformazione del rapporto di lavoro con riduzione dell'orario, pari a 15 ore settimanali, a decorrere dall'01.11.2011, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, percependo sempre le retribuzioni dovute per l'attività lavorativa espletata, comprensive della tredicesima, quattordicesima mensilità e dell'indennità di ferie non godute, come risultanti dalle buste paga, nonché dai modelli
CUD sottoscritti dal dipendente (con accettazione, quindi, del contenuto della dichiarazione fiscale e conferma dell'esattezza dei dati ivi riportati). Deduceva, altresì, che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 14.02.2015, il datore di lavoro aveva corrisposto al ricorrente la somma di € 4.252,00 a titolo di TFR, nonché la retribuzione ordinaria del mese di febbraio 2015, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e l'indennità per ferie non godute.
Sulla base di tali considerazioni chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e acquisizione di informazioni presso l' CP_2 in ordine alla percezione dell'indennità di disoccupazione ad opera di parte ricorrente e, concesso un termine per il deposito di note difensive, all'udienza del 10.04.2025- la prima innanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante la presente sentenza.
2. L'eccezione di inammissibilità del ricorso
Preliminarmente ritiene il giudicante che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall'impugnazione del licenziamento verbale sia infondata. Sul punto, sia sufficiente richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata all'impugnazione stragiudiziale, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza” (Cassazione civile sez. VI, 12/10/2018, n.25561, nonché Tribunale Napoli sez. lav., 31/03/2023, n.2205 secondo cui “Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 604 del 1966 il datore di lavoro è tenuto a rispettare la forma scritta per la comunicazione del licenziamento. La mancata osservanza del requisito formale incide non solo sulla validità del recesso (che è inefficace per espressa previsione della citata norma), ma altresì sui termini decadenziali, che si espandono dai 60 giorni a 5 anni”).
Ebbene, nel caso di specie, mancando l'atto scritto da cui fare decorrere il termine di decadenza non si può che ritenere, sulla base della giurisprudenza appena citata, che il termine decadenziale sia quello di 5 anni con la conseguenza che nessuna decadenza è intervenuta in relazione all'azione di inefficacia del licenziamento proposta dal ricorrente.
3. La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 14.02.2015 al
30.06.2018 e il licenziamento verbale
In punto di diritto, deve evidenziarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato, il lavoratore è rigorosamente gravato dell'onere di provare l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Invero, il vincolo di subordinazione si contraddistingue per gli ordini specifici impartiti dal datore di lavoro, diretti ad orientare l'attività del lavoratore attraverso la determinazione del contenuto delle mansioni assegnate e delle modalità di esercizio delle stesse, in funzione del soddisfacimento delle proprie esigenze, garantite anche dalla vigilanza e dal controllo sul corretto adempimento della prestazione lavorativa, in osservanza delle direttive impartitegli (Cfr. Cass. Civ. n. 7796 del 1993).
Per giurisprudenza costante, è, quindi, il soggetto che agisce per l'accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive ad essere gravato dell'onere di fornire prova puntuale della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, non regolarizzato, della continuità della prestazione lavorativa e delle ore di lavoro quotidianamente svolte. Tale onere probatorio investe, in particolare, la prova dell'articolazione oraria della prestazione lavorativa, con riferimento ad eventuali pause godute e dei giorni lavorati, al fine di potere puntualmente ricostruire la prestazione resa. La giurisprudenza è ferma nell'escludere, in tale caso, che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. 1389/2013), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici. Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già, genericamente, la prova dell'an, di avere cioè svolto un'attività lavorativa in favore del convenuto, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni rese e dei giorni lavorati (Cass. 5411/1981, 57/1984, 4508/1987, 5620/1988, 1389/2003).
Una volta che sia stata fornita tale prova, graverà sul convenuto l'onere di contraddire quanto dedotto dal lavoratore, provando il proprio assunto difensivo;
ciò potrà avvenire o negando l'esistenza del rapporto o affermando che lo stesso si è svolto con differenti modalità rispetto a quelle indicate.
Applicando tali principi al caso di specie ritiene il giudicante che l'istruttoria svolta non ha fornito elementi sufficienti a suffragare la domanda del ricorrente.
In particolare, il teste si è limitato a riferire di aver “sempre visto il Testimone_1 Pt_1 lavorare nella bottega alimentare del dove mi recavo abitualmente per acquistare il panino
CP_1 da portare al lavoro, per me e per gli operai. Io ho iniziato a lavorare a Priolo dagli anni 2008/2009, in quanto prima lavoravo in Toscana. Ricordo di aver visto il da sempre, da quando ho Pt_1 iniziato a recarmi presso il per i panini. Ora ho smesso di lavorare da un paio d'anni e
CP_1 non mi reco più dal ” precisando di non poter “indicare esattamente la data di cessazione
CP_1 del rapporto di lavoro del . Ad un certo punto non l'ho più visto al lavoro e, incontrandolo Pt_1 in piazza, mi ha detto che non lavorava più dal . Non so collocare nel tempo la cessazione
CP_1 del rapporto, forse era inizio estate, all'incirca è avvenuto due anni”.
La teste a riferito esclusivamente di aver “constatato che il rapporto di lavoro Testimone_2 del proseguiva nel negozio di alimentari del , in quanto mia SO lavorava nel Pt_1 CP_1 piazzale davanti alla bottega, arrostendo peperoni. Quello di mia SO era un lavoro autonomo e lo svolgeva da sola, in quanto aveva perso il lavoro”.
Le dichiarazioni dei testi, in quanto del tutto generiche, sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo contenutistico (nulla viene dedotto circa la continuità della prestazione e la sua precisa durata e la sua articolazione oraria), non consentono di ritenere provato lo svolgimento di attività lavorativa subordinata nel periodo in questione, non essendo emersi – in maniera puntuale e rigorosa, come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata - gli indici della subordinazione.
Precise appaiono, invece, le dichiarazioni del teste che ha riferito circostanze Testimone_3 dettagliate e coerenti in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro tra le parti in causa, premettendo che nello svolgimento dell'attività il era aiutato nel periodo 2008-2015 dalla moglie e CP_1 dalla madre e che il ricorrente “nel 2016 sicuramente lui non lavorava più per mio fratello. Lo affermo con certezza in quanto quell'anno, il 29/7 è morta mia madre in un incidente stradale”.
Ne deriva che, alla luce delle dichiarazioni testimoniali, la domanda del ricorrente di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo in questione non può trovare accoglimento. Conseguentemente, non può trovare neppure accoglimento – in mancanza della prova del rapporto di lavoro subordinato sino al 30.6.2018 – la domanda di inefficacia del licenziamento verbale intimato, a dire del ricorrente, in data 30.6.2018.
4. Le differenze retributive maturate nel periodo di lavoro regolarizzato.
Parte ricorrente assume di aver percepito una retribuzione non adeguata alla quantità del lavoro prestato nell'ambito del rapporto regolarizzato alle dipendenze del e chiede di CP_1 condannare il resistente al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR.
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Parte resistente ha prodotto i CUD 2009-2015, tutti sottoscritti dal lavoratore con la conseguenza che deve ritenersi, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che tale sottoscrizione abbia il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell'esattezza dei dati ivi riportati (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/01/2024, n.272:
“La sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato (CUD e modello 101) costituisce quietanza degli importi ivi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, ed ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell'esattezza dei dati ivi riportati”; nello stesso senso Cassazione civile sez. lav., 11/01/2006, n.245).
A ciò si aggiunga, per completezza, che gli esiti dell'istruttoria orale non consentono di affermare lo svolgimento di attività lavorativa per un numero di ore maggiori rispetto a quelle pattuite (6 ore giornaliere, dal lunedì al sabato, per il periodo 2.12.2008 – 31.10.2011 e tre ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, per il periodo 1.11.2011 – 14.2.2015), essendosi i testi ammessi per parte ricorrente limitati a riferire di aver visto il ricorrente sul luogo di lavoro ad una determinata ora, senza specificare l'orario di inizio e di fine della prestazione lavorativa e senza chiarire la collocazione temporale (se prima o dopo l'1.11.2011) della permanenza del ricorrente sul luogo di lavoro nella giornata di sabato.
In particolare, il teste ha dichiarato “Io posso solo dire che lo vedevo al lavoro Testimone_1 quando andavo a comprare i panini verso le 6,30 del mattino (il mio iniziava alle 7,00, facevo intonaci, ero artigiano) e che quando il sabato andavo in bottega verso le 10,30 lo trovavo lì al lavoro” e la teste ha confermato genericamente le circostanze dedotte nel Testimone_2 capitolo di prova. L'articolazione oraria dedotta in contratto risulta, invece, confermata dalle dichiarazioni di che ha dichiarato “ ho constatato personalmente la presenza del Testimone_3
al lavoro nel negozio di alimentari di mio fratello, già prima delle 8:00, in quanto mi recavo Pt_1 lì per preparare il panino che mia figlia portava a scuola (ed entrava alle 8:00). Confermo anche che alcune volte, dopo aver chiuso il mio negozio, che si trova nelle vicinanze, sono passata da mio fratello dopo le 13:00 e ho trovato il al lavoro (a volte era fuori a fumare), a volte ero in Pt_1 compagnia della mia amica non so rispondere alla domanda relativa allo Persona_1 svolgimento dell'attività lavorativa del anche il sabato. Posso solo dire che a volte non lo Pt_1 trovavo in negozio, ma non posso affermare se ciò avvenisse il sabato. Comunque io di solito il sabato non andavo in negozio da mio fratello… Il negozio apriva prima delle 7,30, ma non mi risulta che il
prestasse la sua attività a quell'ora. Anzi aggiungo che mi è capitato un paio di volte di Pt_1 andare da mio fratello per preparare il panino al mio ex marito (mi sono separata nel 2013/2014) verso le 6:30 e non ho trovato, in quelle due occasioni, nessuno oltre mio fratello”.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.
5. Le spese di lite
Ritiene il giudicante che sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, avuto riguardo alla complessità degli accertamenti di fatto e alla condizione soggettiva delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 226/2019 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
- Rigetta il ricorso.
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Siracusa, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Vetta