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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 751/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to DI SEVO SAVERIO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dall'Avv.to MARINELLI VINCENZA CP_1 P.IVA_1
MARINA, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 07/06/2021 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.350/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di
“accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare il sig. invalido civile nella misura Parte_1 del 100%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 21.11.1988 n. 508, con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, confermare che il sig. è portatore di handicap in situazione di gravità ex Pt_1 art. 3 comma 3 L. 104/92 con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale, a decorrere dalla data di presentazione delle domande amministrative (4.10.2019) o, in subordine, dalla diversa data che risulterà, all'esito, accertata “. Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo CP_1 fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CTU (dott. ) all'odierna udienza la causa è Persona_1 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 18/06/2024, che:” il morbo di Parkinson cui è effetto il ricorrente è una malattia evolutiva degenerativa Parte_1 che peggiora nel tempo con riduzione della autonomia e della capacità di autogestione”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico ha determinato in parte ricorrente i presupposti sanitari propri dell'indennità d'accompagnamento a far data da giugno 2022.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_1 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità di accompagnamento).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
3.2 Le spese relative alle CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da CP_1 dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato Parte_1
a Casal Velino il 09/06/1937], si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento a decorrere da giugno 2022;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
Pag. 2 di 3 3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO e nella presente fase a carico dell' in quanto parte maggiormente soccombente, spese liquidate in euro 270,00= per CP_1 onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 01/04/2025
Il Giudice Dr. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 751/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to DI SEVO SAVERIO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dall'Avv.to MARINELLI VINCENZA CP_1 P.IVA_1
MARINA, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 07/06/2021 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.350/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di
“accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare il sig. invalido civile nella misura Parte_1 del 100%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 21.11.1988 n. 508, con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, confermare che il sig. è portatore di handicap in situazione di gravità ex Pt_1 art. 3 comma 3 L. 104/92 con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale, a decorrere dalla data di presentazione delle domande amministrative (4.10.2019) o, in subordine, dalla diversa data che risulterà, all'esito, accertata “. Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo CP_1 fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'integrazione della CTU (dott. ) all'odierna udienza la causa è Persona_1 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 18/06/2024, che:” il morbo di Parkinson cui è effetto il ricorrente è una malattia evolutiva degenerativa Parte_1 che peggiora nel tempo con riduzione della autonomia e della capacità di autogestione”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico ha determinato in parte ricorrente i presupposti sanitari propri dell'indennità d'accompagnamento a far data da giugno 2022.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_1 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità di accompagnamento).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
3.2 Le spese relative alle CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da CP_1 dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato Parte_1
a Casal Velino il 09/06/1937], si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento a decorrere da giugno 2022;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
Pag. 2 di 3 3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO e nella presente fase a carico dell' in quanto parte maggiormente soccombente, spese liquidate in euro 270,00= per CP_1 onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 01/04/2025
Il Giudice Dr. Mario Miele
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