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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/08/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott. Massimiliano Sturiale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3310/2024 promossa da:
, (C.F. , con l'Avv. FEDERICI ELENA e presso lo studio Parte_1 C.F._1 della stessa elettivamente domiciliata in Mortara (PV), via XX Settembre n. 28;
RICORRENTE
contro
, (C.F. ), con l'Avv. FLORE MARCO con Studio in Controparte_1 C.F._2
Mortara, Via Bianchi 4 presso il quale elegge domicilio;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Si dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“ premesso che l'affido della minore sarà condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
quando il padre fa il turno al mattino dalle 6 alle 14, lunedì martedì e giovedì il padre recupera la bambina a scuola alle 16,30; il mercoledì e venerdi la bambina esce alle 12,30 e viene recuperata o dalla madre o dai nonni materni;
in questi due pomeriggi in cui la bambina esce alle 12,30 il padre la prende dai nonni materni o in alternativa a Vigevano dalla mamma al
Conad ( alle 14,30 se va a prenderla dai nonni materni e alle 15 se va a prenderla al Conad, con impegno in tal caso da parte della madre di avvertire il padre la sera prima); sempre in questa settimana si tiene però conto del fatto che la signora possa invece tenera la figlia al pomeriggio perché il suo turno finisce la mattina ( caso del tutto sporadico e che le parti avranno modo di comunicarsi con il necessario anticipo) e in tal caso la bambina starà con la mamma;
in questa settimana la bimba dorme tutte le sere con la mamma, che porta la bambina a scuola la mattina dopo;
il padre porta la bambina alla mamma tre sere tra le 21 e le 21 e 30 alla Conad;
le altre due sere va la mamma a prendere la figlia dal padre, quando termina il turno di lavoro, avvertendo il padre la sera prima sull'orario; nel fine settimana del turno mattutino del padre la bambina starà con la mamma da venerdì pomeriggio ( se la madre non è di turno) o dalla sera ( con recupero concordato la sera precedente) se la madre è di turno, fino al lunedì mattina ( la mamma accompagna a scuola la bambina). nelle settimane in cui il turno è dalle 22 alle 6 del mattino ogni giorno il padre recupera la figlia a scuola sia che siano le 12,30 sia che siano le 16,30, per tre sere la riporta alla mamma e per due sere va la madre a prenderla;
il padre la porta alla Conad alle 21,00, la madre la recupera dal padre alle 21,00; il fine settimana della settimana del turno notturno il padre prende la bambina a Vigevano il sabato dopo pranzo o se la bambina è dai nonni materni perché la madre sta lavorando la recupera dai nonni materni, (il recupero avvien in ogni caso intorno alle
14,00); il padre la porta a scuola il lunedì mattina, perché poi inizia il turno pomeridiano.
Quando il padre fa il turno 14 -22, un giorno a settimana la madre porta la figlia la sera alla fine del turno dal padre ( luogo di lavoro) e il padre porta la figlia a scuola la mattina;
un altro giorno di questa settimana il padre recupera la figlia a Vigevano terminato il turno di lavoro e il giorno successivo la porta a scuola;
Nel fine settimana il padre recupera la figlia il venerdì sera al Conad finito il lavoro e la riporta alla madre la domenica sera tra le 21 e le 21 e 30.
Vacanze natalizie e pasquali, salvo diverso accordo, divise a metà e trascorse da ciascun genitore con la figlia secondo il criterio dell'alternanza; in estato ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia almeno de settimane anche non consecutive di vacanza da concordare entro la fine di maggio.
Ciascun genitore quando ha la figlia con sé potrà avvalersi della collaborazione dei propri parenti o del compagno/a con cui convive.
Le parti si accordano per il mantenimento diretto della minore , prevedendo però che la madre percepisca l'intero assegno unico .
Pag. 2 di 4 Le spese extra assegno verranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, con previsione ulteriore della divisione a metà tra le parti dei costi della mensa scolastica.
Le parti concordano in ordine al fatto che il sig. continuerà a farsi carico delle rate del CP_1
finanziamento in essere che sta pagando autonomamente, mentre per il secondo finanziamento le parti continueranno a pagarlo metà ciascuna, e si impegnano a definire la questione relativa alla vendita della casa coniugale come da verbale del 26 febbraio 2025 (“ il resistente propone di riscattare la quota della sig.. corrispondendo la metà delle rate Pt_1 sino a oggi versate solo dal sig. . Sono circa € 4.200,00 che il sig. verserebbe CP_1 CP_1
alla sig. . Occorre verificare se vi è la possibilità di un accollo totale del mutuo. La Pt_1
ricorrente è d'accordo. Altrimenti si procederà con la vendita a terzi e il tal caso il sig. CP_1
riconoscerà alla sig. esclusivamente la somma relativa alle spese che la stessa dovrà Pt_1
sostenere per aver venduto la casa prima dei cinque anni”).
Spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, all'udienza del 21/05/2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che le parti vivono ormai separate, risiedono in luoghi diversi e non vi è mai stata alcuna riconciliazione. Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabile dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse dei figli minori.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti si ritiene di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
sposatisi in Mortara il 08/06/2019, con rito civile, atto iscritto nei registri di Stato Civile del suddetto Comune al n. 10 parte I Anno 2019 Atti di Matrimonio;
Pag. 3 di 4 - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
- -compensa le spese
Pavia, camera di consiglio del 21.7.2025
La Presidente
dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott. Massimiliano Sturiale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3310/2024 promossa da:
, (C.F. , con l'Avv. FEDERICI ELENA e presso lo studio Parte_1 C.F._1 della stessa elettivamente domiciliata in Mortara (PV), via XX Settembre n. 28;
RICORRENTE
contro
, (C.F. ), con l'Avv. FLORE MARCO con Studio in Controparte_1 C.F._2
Mortara, Via Bianchi 4 presso il quale elegge domicilio;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Si dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“ premesso che l'affido della minore sarà condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
quando il padre fa il turno al mattino dalle 6 alle 14, lunedì martedì e giovedì il padre recupera la bambina a scuola alle 16,30; il mercoledì e venerdi la bambina esce alle 12,30 e viene recuperata o dalla madre o dai nonni materni;
in questi due pomeriggi in cui la bambina esce alle 12,30 il padre la prende dai nonni materni o in alternativa a Vigevano dalla mamma al
Conad ( alle 14,30 se va a prenderla dai nonni materni e alle 15 se va a prenderla al Conad, con impegno in tal caso da parte della madre di avvertire il padre la sera prima); sempre in questa settimana si tiene però conto del fatto che la signora possa invece tenera la figlia al pomeriggio perché il suo turno finisce la mattina ( caso del tutto sporadico e che le parti avranno modo di comunicarsi con il necessario anticipo) e in tal caso la bambina starà con la mamma;
in questa settimana la bimba dorme tutte le sere con la mamma, che porta la bambina a scuola la mattina dopo;
il padre porta la bambina alla mamma tre sere tra le 21 e le 21 e 30 alla Conad;
le altre due sere va la mamma a prendere la figlia dal padre, quando termina il turno di lavoro, avvertendo il padre la sera prima sull'orario; nel fine settimana del turno mattutino del padre la bambina starà con la mamma da venerdì pomeriggio ( se la madre non è di turno) o dalla sera ( con recupero concordato la sera precedente) se la madre è di turno, fino al lunedì mattina ( la mamma accompagna a scuola la bambina). nelle settimane in cui il turno è dalle 22 alle 6 del mattino ogni giorno il padre recupera la figlia a scuola sia che siano le 12,30 sia che siano le 16,30, per tre sere la riporta alla mamma e per due sere va la madre a prenderla;
il padre la porta alla Conad alle 21,00, la madre la recupera dal padre alle 21,00; il fine settimana della settimana del turno notturno il padre prende la bambina a Vigevano il sabato dopo pranzo o se la bambina è dai nonni materni perché la madre sta lavorando la recupera dai nonni materni, (il recupero avvien in ogni caso intorno alle
14,00); il padre la porta a scuola il lunedì mattina, perché poi inizia il turno pomeridiano.
Quando il padre fa il turno 14 -22, un giorno a settimana la madre porta la figlia la sera alla fine del turno dal padre ( luogo di lavoro) e il padre porta la figlia a scuola la mattina;
un altro giorno di questa settimana il padre recupera la figlia a Vigevano terminato il turno di lavoro e il giorno successivo la porta a scuola;
Nel fine settimana il padre recupera la figlia il venerdì sera al Conad finito il lavoro e la riporta alla madre la domenica sera tra le 21 e le 21 e 30.
Vacanze natalizie e pasquali, salvo diverso accordo, divise a metà e trascorse da ciascun genitore con la figlia secondo il criterio dell'alternanza; in estato ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia almeno de settimane anche non consecutive di vacanza da concordare entro la fine di maggio.
Ciascun genitore quando ha la figlia con sé potrà avvalersi della collaborazione dei propri parenti o del compagno/a con cui convive.
Le parti si accordano per il mantenimento diretto della minore , prevedendo però che la madre percepisca l'intero assegno unico .
Pag. 2 di 4 Le spese extra assegno verranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, con previsione ulteriore della divisione a metà tra le parti dei costi della mensa scolastica.
Le parti concordano in ordine al fatto che il sig. continuerà a farsi carico delle rate del CP_1
finanziamento in essere che sta pagando autonomamente, mentre per il secondo finanziamento le parti continueranno a pagarlo metà ciascuna, e si impegnano a definire la questione relativa alla vendita della casa coniugale come da verbale del 26 febbraio 2025 (“ il resistente propone di riscattare la quota della sig.. corrispondendo la metà delle rate Pt_1 sino a oggi versate solo dal sig. . Sono circa € 4.200,00 che il sig. verserebbe CP_1 CP_1
alla sig. . Occorre verificare se vi è la possibilità di un accollo totale del mutuo. La Pt_1
ricorrente è d'accordo. Altrimenti si procederà con la vendita a terzi e il tal caso il sig. CP_1
riconoscerà alla sig. esclusivamente la somma relativa alle spese che la stessa dovrà Pt_1
sostenere per aver venduto la casa prima dei cinque anni”).
Spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, all'udienza del 21/05/2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che le parti vivono ormai separate, risiedono in luoghi diversi e non vi è mai stata alcuna riconciliazione. Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabile dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse dei figli minori.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti si ritiene di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
sposatisi in Mortara il 08/06/2019, con rito civile, atto iscritto nei registri di Stato Civile del suddetto Comune al n. 10 parte I Anno 2019 Atti di Matrimonio;
Pag. 3 di 4 - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
- -compensa le spese
Pavia, camera di consiglio del 21.7.2025
La Presidente
dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4