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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/12/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.1972/2023
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 17.12.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1972 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente TRA
con sede in Castellammare del Golfo (TP) Via Parte_1
Mascagni N.4 rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Miria e Mauro Petracca del foro di Palermo
attore
Contro
con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
ET e ON MI tutti del foro di Milano
convenuto
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Oggetto: accertamento negativo del credito
Conclusioni come da verbale
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del giudizio la società attorea al fine di accertare negativamente il credito conveniva la premettendo di aver contratto di mutuo Controparte_1 condizionato (ai sensi della LRS N. 25/93, art. 22 e successive modifiche ed integrazioni) ai rogiti del Notaio da Castellammare del Golfo del 21 Dicembre 2004, Rep. Persona_1
N° 29431 Racc. 8545, il Banco di Sicilia, oggi con il quale concedeva alla Controparte_1 parte attrice un mutuo ipotecario del complessivo importo di €.1.642.850,00; la durata complessiva dell'operazione veniva fissata in anni quindici, di cui due di utilizzo e tre di preammortamento.
Affermava che in base alle condizioni stipulate le somme finanziate venivano erogate in tal modo €.361.136,40, con atto di proroga del termine di utilizzo dal 30.06.2006 al 31.12.2006 e prima somministrazione, giusta atto del 25.07.2006 in OT , Rep. N° Persona_1
31849 Racc. N°9600, al quale veniva allegato nuovo piano di ammortamento in coerenza;
quanto ad €.1.212.715,74, con atto aggiuntivo di proroga del termine di utilizzo dal
31.12.2006 al 30.06.2007 e seconda somministrazione, giusta atto del 23.03.2007 in OT
, Rep. N° 32479 Racc. N°9986, al quale veniva allegato ulteriore piano di Persona_1 ammortamento in coerenza modificato;
quanto ad €.68.997,26, con atto aggiuntivo di riduzione, determinazione del biennio di utilizzo dal 27.06.2006 – data di prima erogazione
– al 26.06.2008 ed erogazione fina-le giusta atto del 15.09.2008, in OT , Persona_1
Rep. N° 34050 Racc. N° 10879, al quale veniva allegato piano di ammortamento definitivo.
Precisava quindi di aver beneficiato della sospensione temporanea dell'ammortamento del mutuo, per il periodo di mesi dodici decorrenti dal 26.07.2012; nonché della sospensione delle rate nel periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 31/01/2021 ai sensi dell'art. 56 del DL
18/2020 e dell'art. 65 DL 104/2020.
Lamentava pertanto che fronte della erogazione di €.1.642.840,00, aveva già versato alla
Banca mutuante il complessivo importo di €.1.606.128,58, rimanendo debitrice della ulteriore complessiva somma di €.931.348,12; oltre tale importo la parte convenuta incassava l'ulteriore somma di €.588.457,07, a titolo di contributo interessi da parte della
Regione Siciliana. Quindi parte convenuta aveva già incamerato la somma di €.2.194.585,65 alla data della domanda, alla quale andrebbe aggiunta, la ulteriore somma di €.931.348,12, con un incasso finale, al 26.01.2027, di €.3.125.933,77.
Eccepiva pertanto la violazione normativa in materia di usura, a causa del superamento del cd. tasso soglia, come definito dalla legge n° 108/1996, alla luce dei dati contabili che
Tribunale di Trapani Sezione Civile
riportava in citazione;
concludeva chiedendo che venisse accertata la nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo sopra indicato ex artt. 1815, 2° comma, e 1418 c.c. per violazione del tasso soglia così come previsto dalle legge 108/96 nel periodo di riferimento, con dichiarazione di illegittima l'applicazione degli interessi nel predetto contratto di mutuo, stante la violazione degli artt. 1283 e 1284 del codice civile e dell'art. 117 del TUB con obbligo di restituzione alla parte convenuta della sola sorte capitale del mutuo, al netto di ogni interesse, spesa e competenza.
Si costituiva la società mutuante che, contestando quanto dedotto in citazione evidenziava la l'azione proposta in realtà era una ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c. e come tale era onere di parte attrice provare sia l'avvenuto pagamento nonché la causa debendi;
evidenziava che la domanda comunque non era sorretta da prove documentali avendo solo prodotto il contratto di mutuo e perizia di parte che di per sé nulla provava essendo una mera allegazione difensiva, evidenziava che il mutuo stipulato non conteneva alcuna violazione del tasso soglia usuraio sia in riferimento al tasso di interesse corrispettivo, nonché alla commissione per l'estinzione anticipata e in relazione al tasso effettivo di mora
(c.d. T.E.MO.). Inoltre, evidenziava che il TEG era l'unico parametro utilizzabile sulla scorta della formula matematica riportata in comparsa e sviluppata dall'Autorità di vigilanza, alla quale il mutuante aveva fatto riferimento al fine di assicurare la correttezza del proprio operato.
Anche in relazione all'assunta usuraria del costo relativo all'estinzione anticipata del mutuo non trovava fondamento in quanto tale voce era riconducibile alla categoria dei c.d. “costi eventuali del finanziamento”, potendo essere al più assimilabile alla clausola penale;
altro, quindi, non era che un costo del tutto potenziale, legato esclusivamente alla discrezionalità della parte debitrice.
Infine, evidenziava in relazione alla lamentata usurarietà del tasso di mora effettivamente applicato dal mutuante, c.d. l'infondatezza dell'assunto stante che nel contratto CP_2 era stato applicato il tasso previsto in contratto senza l'aggiunta della percentuale delle commissioni e delle spese. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Verificata la condizione di procedibilità con l'allegazione del verbale negativo del
08.06.2023, il giudizio, documentalmente istruito e con l'ausilio della CTU disposta, veniva posto in discussione e decisione, ex art.281 sexies cpc con termine per note al 17.12.2025.
Ed invero si osserva, lamenta la società attrice che il contratto di mutuo indicato in atto introduttivo, era nullo a causa del superamento del cd. tasso soglia, come definito dalla legge n° 108/1996, alla luce dei dati contabili riportati in citazione e meglio specificati nella
CTP che aveva depositato a corredo della domanda formulata. Sul punto parte convenuta
Tribunale di Trapani Sezione Civile
contestava i dati riportati se non genericamente, specificando solo che il tasso di interesse corrispettivo era pari al 6,75%, mentre quello di mora era pari al 7,65%, così come indicati nel contratto entrambi, quindi, inferiori al tasso soglia vigente alla data di stipula del mutuo (pari, invece, all'8,20%).
In merito alla domanda di nullità per usurarietà del rapporto di cui è causa, che la Corte di legittimità in un recente arresto ha ribadito che: …” Vale la regola affermata da questa Corte per le ipotesi di nullità per difetto di forma di cui al comma 1 art. 117 TUB (Cass. 22385/2019), della rilevabilità d'ufficio della nullità (…) In generale questa regola fa applicazione di quella affermata da
Cass. Sez. Un. 7924/2017 secondo cui il potere di rilievo officioso della nullità del contratto, spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art.
345 c.p.c.”(Cass sez.III ord 12963 del 13.05.21).
Pertanto, si è proceduto ad una indagine contabile finalizzata all'accertamento della nullità del contratto di finanziamento, oggetto di giudizio, nei termini di cui all'ordinanza del
20.03.2024 che in questa sede si intende interamente riportata. Il CTU incaricato depositava quindi il proprio elaborato nel quale così concludeva : In conclusione, per quanto riguarda il contratto di mutuo condizionato, ai rogiti del Notaio da Castellammare del Golfo Persona_1 del 21 Dicembre 2004, Rep. N° 29431 Racc. 8545: 1) Quanto alla verifica dell'usura originaria, riconducendo il tasso d'interesse complessivo applicato al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto, il T.E.G. in contratto (6,95%) risulta essere inferiore a quello soglia stabilito
(8,14%); 2) Quanto alla verifica dell'usura originaria del tasso di mora, il tasso di mora 7,65% risulta essere inferiore a quello soglia stabilito (8,14%).
Successivamente si disponeva una integrazione di consulenza al fine di ricostruire gli interessi moratori effettivamente addebitate sulle rate pagate in ritardo, accertando il relativo tasso annuo effettivo di mora confrontandolo con il tasso soglia vigente nei singoli trimestri di riferimento e la normativa di riferimento.
Nell'integrazione chiesta il CTU accertava, che al contratto di mutuo già indicato verificava la presenza dell'usura sopravvenuta degli interessi di mora, riconducendo il tasso d'interesse complessivo applicato al tasso soglia vigente nel periodo di pagamento, il tasso applicato risulta essere superiore a quello soglia stabilito in molteplici pagamenti per un totale interessi di € 2.633,47; specificava altresì che ..tenendo in considerazione la Sentenza della Cassazione 19597/2020, il tasso
Tribunale di Trapani Sezione Civile
applicato risulta essere superiore a quello soglia stabilito in molteplici pagamenti per un totale interessi di € 2.552,44.
Orbene la domanda della società attrice mirava al riconoscimento della nullità del dedotto contratto di mutuo stante la violazione della legge n° 108/1996. In relazione all'onere probatorio il giudice di legittimità recentemente ha affermato ..” L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto»” (Cassazione del
18.9.2020 n.19597/2020). Nel caso di specie parte attrice ha fornito la prova chiesta con l'allegazione del contratto di mutuo in tasso monitorio in concreto applicato con l'allegazione della consulenza di parte, mentre controparte non ha assolto all'onere richiesto senza provare eventuali fatti modificativi o estintivi del rapporto dedotto.
Va anche ricordato l'intervento delle sezioni unite del 2017 con l'arresto del 19/10/2017, n.
24675 che ha affermato che “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”
Successivamente nel 2020 sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite con la sentenza n.
19597, affermando che declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento>>
Alla luce dei principi sopra enunciati si può quindi affermare che parte attrice,
[...]
ha dimostrato l'illeceità dei tassi concretamente applicati Parte_1 non conformi ai dettati normativi - L. n. 108 del 1996- ed ai principi di diritto sopra enunciati, ha diritto alla ripetizione dell'importo indebitamente versato. Infatti, se è vero che l'eventuale superamento, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura
Tribunale di Trapani Sezione Civile
non determini la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi così come indicato dalla sentenza delle SS UU del 2017, è altrettanto vero che è illegittima la pretesa della banca in relazione all'importo eccedente la soglia di usura, anche se i saggi di interesse usurario sono sopraggiunti in corso di rapporto.
Con la sentenza n.27545/2023 del 28 settembre 2023, la terza sezione della Corte di
Cassazione ha affermato che <i saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra-legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto>>.
Tale principio consente quindi, di compensare gli importi eccedenti la soglia di usura così come individuati nell'integrazione della CTU in atti versati;
l'importo in compensazione sarà quindi pari a € 2.552,44 importo determinato dal consulente secondo le modalità indicate nella citata sentenza n. 19597 del 2020 resa a SS.UU..
L'attrice, ha quindi diritto alla ripetizione della Parte_1 somma di € 2.552,44; stante il parziale accoglimento della domanda principale le spese di lite vengono compensate tra le parti mentre le spese di CTU vengono poste definitivamente in solido tra le parti.
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando:
in parziale accoglimento della domanda della Parte_1 condanna la convenuta, al pagamento a favore della parte attrice della Controparte_1 somma di € 2.552,44;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente in solido tra loro le spese di consulenza così come quantificate nel provvedimento di liquidazione del 02.10.2024.
Così deciso in Trapani, in data 22/12/2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
RG.1972/2023
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 17.12.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1972 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente TRA
con sede in Castellammare del Golfo (TP) Via Parte_1
Mascagni N.4 rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Miria e Mauro Petracca del foro di Palermo
attore
Contro
con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
ET e ON MI tutti del foro di Milano
convenuto
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Oggetto: accertamento negativo del credito
Conclusioni come da verbale
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del giudizio la società attorea al fine di accertare negativamente il credito conveniva la premettendo di aver contratto di mutuo Controparte_1 condizionato (ai sensi della LRS N. 25/93, art. 22 e successive modifiche ed integrazioni) ai rogiti del Notaio da Castellammare del Golfo del 21 Dicembre 2004, Rep. Persona_1
N° 29431 Racc. 8545, il Banco di Sicilia, oggi con il quale concedeva alla Controparte_1 parte attrice un mutuo ipotecario del complessivo importo di €.1.642.850,00; la durata complessiva dell'operazione veniva fissata in anni quindici, di cui due di utilizzo e tre di preammortamento.
Affermava che in base alle condizioni stipulate le somme finanziate venivano erogate in tal modo €.361.136,40, con atto di proroga del termine di utilizzo dal 30.06.2006 al 31.12.2006 e prima somministrazione, giusta atto del 25.07.2006 in OT , Rep. N° Persona_1
31849 Racc. N°9600, al quale veniva allegato nuovo piano di ammortamento in coerenza;
quanto ad €.1.212.715,74, con atto aggiuntivo di proroga del termine di utilizzo dal
31.12.2006 al 30.06.2007 e seconda somministrazione, giusta atto del 23.03.2007 in OT
, Rep. N° 32479 Racc. N°9986, al quale veniva allegato ulteriore piano di Persona_1 ammortamento in coerenza modificato;
quanto ad €.68.997,26, con atto aggiuntivo di riduzione, determinazione del biennio di utilizzo dal 27.06.2006 – data di prima erogazione
– al 26.06.2008 ed erogazione fina-le giusta atto del 15.09.2008, in OT , Persona_1
Rep. N° 34050 Racc. N° 10879, al quale veniva allegato piano di ammortamento definitivo.
Precisava quindi di aver beneficiato della sospensione temporanea dell'ammortamento del mutuo, per il periodo di mesi dodici decorrenti dal 26.07.2012; nonché della sospensione delle rate nel periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 31/01/2021 ai sensi dell'art. 56 del DL
18/2020 e dell'art. 65 DL 104/2020.
Lamentava pertanto che fronte della erogazione di €.1.642.840,00, aveva già versato alla
Banca mutuante il complessivo importo di €.1.606.128,58, rimanendo debitrice della ulteriore complessiva somma di €.931.348,12; oltre tale importo la parte convenuta incassava l'ulteriore somma di €.588.457,07, a titolo di contributo interessi da parte della
Regione Siciliana. Quindi parte convenuta aveva già incamerato la somma di €.2.194.585,65 alla data della domanda, alla quale andrebbe aggiunta, la ulteriore somma di €.931.348,12, con un incasso finale, al 26.01.2027, di €.3.125.933,77.
Eccepiva pertanto la violazione normativa in materia di usura, a causa del superamento del cd. tasso soglia, come definito dalla legge n° 108/1996, alla luce dei dati contabili che
Tribunale di Trapani Sezione Civile
riportava in citazione;
concludeva chiedendo che venisse accertata la nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo sopra indicato ex artt. 1815, 2° comma, e 1418 c.c. per violazione del tasso soglia così come previsto dalle legge 108/96 nel periodo di riferimento, con dichiarazione di illegittima l'applicazione degli interessi nel predetto contratto di mutuo, stante la violazione degli artt. 1283 e 1284 del codice civile e dell'art. 117 del TUB con obbligo di restituzione alla parte convenuta della sola sorte capitale del mutuo, al netto di ogni interesse, spesa e competenza.
Si costituiva la società mutuante che, contestando quanto dedotto in citazione evidenziava la l'azione proposta in realtà era una ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c. e come tale era onere di parte attrice provare sia l'avvenuto pagamento nonché la causa debendi;
evidenziava che la domanda comunque non era sorretta da prove documentali avendo solo prodotto il contratto di mutuo e perizia di parte che di per sé nulla provava essendo una mera allegazione difensiva, evidenziava che il mutuo stipulato non conteneva alcuna violazione del tasso soglia usuraio sia in riferimento al tasso di interesse corrispettivo, nonché alla commissione per l'estinzione anticipata e in relazione al tasso effettivo di mora
(c.d. T.E.MO.). Inoltre, evidenziava che il TEG era l'unico parametro utilizzabile sulla scorta della formula matematica riportata in comparsa e sviluppata dall'Autorità di vigilanza, alla quale il mutuante aveva fatto riferimento al fine di assicurare la correttezza del proprio operato.
Anche in relazione all'assunta usuraria del costo relativo all'estinzione anticipata del mutuo non trovava fondamento in quanto tale voce era riconducibile alla categoria dei c.d. “costi eventuali del finanziamento”, potendo essere al più assimilabile alla clausola penale;
altro, quindi, non era che un costo del tutto potenziale, legato esclusivamente alla discrezionalità della parte debitrice.
Infine, evidenziava in relazione alla lamentata usurarietà del tasso di mora effettivamente applicato dal mutuante, c.d. l'infondatezza dell'assunto stante che nel contratto CP_2 era stato applicato il tasso previsto in contratto senza l'aggiunta della percentuale delle commissioni e delle spese. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Verificata la condizione di procedibilità con l'allegazione del verbale negativo del
08.06.2023, il giudizio, documentalmente istruito e con l'ausilio della CTU disposta, veniva posto in discussione e decisione, ex art.281 sexies cpc con termine per note al 17.12.2025.
Ed invero si osserva, lamenta la società attrice che il contratto di mutuo indicato in atto introduttivo, era nullo a causa del superamento del cd. tasso soglia, come definito dalla legge n° 108/1996, alla luce dei dati contabili riportati in citazione e meglio specificati nella
CTP che aveva depositato a corredo della domanda formulata. Sul punto parte convenuta
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contestava i dati riportati se non genericamente, specificando solo che il tasso di interesse corrispettivo era pari al 6,75%, mentre quello di mora era pari al 7,65%, così come indicati nel contratto entrambi, quindi, inferiori al tasso soglia vigente alla data di stipula del mutuo (pari, invece, all'8,20%).
In merito alla domanda di nullità per usurarietà del rapporto di cui è causa, che la Corte di legittimità in un recente arresto ha ribadito che: …” Vale la regola affermata da questa Corte per le ipotesi di nullità per difetto di forma di cui al comma 1 art. 117 TUB (Cass. 22385/2019), della rilevabilità d'ufficio della nullità (…) In generale questa regola fa applicazione di quella affermata da
Cass. Sez. Un. 7924/2017 secondo cui il potere di rilievo officioso della nullità del contratto, spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art.
345 c.p.c.”(Cass sez.III ord 12963 del 13.05.21).
Pertanto, si è proceduto ad una indagine contabile finalizzata all'accertamento della nullità del contratto di finanziamento, oggetto di giudizio, nei termini di cui all'ordinanza del
20.03.2024 che in questa sede si intende interamente riportata. Il CTU incaricato depositava quindi il proprio elaborato nel quale così concludeva : In conclusione, per quanto riguarda il contratto di mutuo condizionato, ai rogiti del Notaio da Castellammare del Golfo Persona_1 del 21 Dicembre 2004, Rep. N° 29431 Racc. 8545: 1) Quanto alla verifica dell'usura originaria, riconducendo il tasso d'interesse complessivo applicato al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto, il T.E.G. in contratto (6,95%) risulta essere inferiore a quello soglia stabilito
(8,14%); 2) Quanto alla verifica dell'usura originaria del tasso di mora, il tasso di mora 7,65% risulta essere inferiore a quello soglia stabilito (8,14%).
Successivamente si disponeva una integrazione di consulenza al fine di ricostruire gli interessi moratori effettivamente addebitate sulle rate pagate in ritardo, accertando il relativo tasso annuo effettivo di mora confrontandolo con il tasso soglia vigente nei singoli trimestri di riferimento e la normativa di riferimento.
Nell'integrazione chiesta il CTU accertava, che al contratto di mutuo già indicato verificava la presenza dell'usura sopravvenuta degli interessi di mora, riconducendo il tasso d'interesse complessivo applicato al tasso soglia vigente nel periodo di pagamento, il tasso applicato risulta essere superiore a quello soglia stabilito in molteplici pagamenti per un totale interessi di € 2.633,47; specificava altresì che ..tenendo in considerazione la Sentenza della Cassazione 19597/2020, il tasso
Tribunale di Trapani Sezione Civile
applicato risulta essere superiore a quello soglia stabilito in molteplici pagamenti per un totale interessi di € 2.552,44.
Orbene la domanda della società attrice mirava al riconoscimento della nullità del dedotto contratto di mutuo stante la violazione della legge n° 108/1996. In relazione all'onere probatorio il giudice di legittimità recentemente ha affermato ..” L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto»” (Cassazione del
18.9.2020 n.19597/2020). Nel caso di specie parte attrice ha fornito la prova chiesta con l'allegazione del contratto di mutuo in tasso monitorio in concreto applicato con l'allegazione della consulenza di parte, mentre controparte non ha assolto all'onere richiesto senza provare eventuali fatti modificativi o estintivi del rapporto dedotto.
Va anche ricordato l'intervento delle sezioni unite del 2017 con l'arresto del 19/10/2017, n.
24675 che ha affermato che “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”
Successivamente nel 2020 sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite con la sentenza n.
19597, affermando che declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento>>
Alla luce dei principi sopra enunciati si può quindi affermare che parte attrice,
[...]
ha dimostrato l'illeceità dei tassi concretamente applicati Parte_1 non conformi ai dettati normativi - L. n. 108 del 1996- ed ai principi di diritto sopra enunciati, ha diritto alla ripetizione dell'importo indebitamente versato. Infatti, se è vero che l'eventuale superamento, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura
Tribunale di Trapani Sezione Civile
non determini la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi così come indicato dalla sentenza delle SS UU del 2017, è altrettanto vero che è illegittima la pretesa della banca in relazione all'importo eccedente la soglia di usura, anche se i saggi di interesse usurario sono sopraggiunti in corso di rapporto.
Con la sentenza n.27545/2023 del 28 settembre 2023, la terza sezione della Corte di
Cassazione ha affermato che <i saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra-legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto>>.
Tale principio consente quindi, di compensare gli importi eccedenti la soglia di usura così come individuati nell'integrazione della CTU in atti versati;
l'importo in compensazione sarà quindi pari a € 2.552,44 importo determinato dal consulente secondo le modalità indicate nella citata sentenza n. 19597 del 2020 resa a SS.UU..
L'attrice, ha quindi diritto alla ripetizione della Parte_1 somma di € 2.552,44; stante il parziale accoglimento della domanda principale le spese di lite vengono compensate tra le parti mentre le spese di CTU vengono poste definitivamente in solido tra le parti.
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando:
in parziale accoglimento della domanda della Parte_1 condanna la convenuta, al pagamento a favore della parte attrice della Controparte_1 somma di € 2.552,44;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente in solido tra loro le spese di consulenza così come quantificate nel provvedimento di liquidazione del 02.10.2024.
Così deciso in Trapani, in data 22/12/2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile