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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3594/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3594/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 27 maggio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. SIMONI SARA per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente , l'avv. PISPERO Controparte_1
LORENZO in sost. avv. SERAFINO CRISTINA.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3594/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SIMONI SARA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SERAFINO CRISTINA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto solamente in parte per le seguenti considerazioni:
A) parte ricorrente, già dipendente della società resistente con mansioni impiegatizie, ha agito in giudizio al fine di «Previa declaratoria di illegittimità e/o invalidità e/o pagina 2 di 13 nullità dei contratti di lavoro sottoscritti dalla ricorrente nella parte in cui non prevedono la collocazione della prestazione della ricorrente con riferimento al giorno, settimana, mese, all'anno tra la ricorrente e la società convenuta per i motivi di cui in narrativa, condanni la convenuta al risarcimento del danno per i motivi esposti pari ad
€ 100,00 giornaliere per ogni giorno di lavoro prestato dalla data di assunzione in poi o la diversa decorrenza e somma ritenuta di giustizia;
Dichiari, ove ritenuto necessario, la nullità/illegittimità/inefficacia/insussistenza della clausola flessibile/elastica allegata al contratto/i di assunzione della ricorrente e per l'effetto condanni la convenuta al risarcimento del danno ex art. 10 D.Lgs 81/2015 pari al 20 per cento della retribuzione per ogni mese lavorato dal mese di luglio 2019 in poi. O la diversa decorrenza e somma ritenuta di giustizia;
Accerti e dichiari, per i motivi esposti, il diritto della ricorrente al riconoscimento del IV livello di inquadramento del ccnl applicato e per l'effetto, accertato l'orario di lavoro espletato dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro come indicato in ricorso, condanni la società convenuta al pagamento in suo favore dell'importo di euro 37.814,48 a titolo di differenze retributive maturate sin dall'inizio del rapporto di lavoro. O la diversa decorrenza, somma e orario ritenuti di giustizia».
In particolare, secondo la ricostruzione della sig.ra la stessa sarebbe Pt_1
stata assunta con un part time di 30 ore settimanali, senza che nel contratto fosse inserita la collocazione oraria della prestazione;
che fin dall'inizio del rapporto di lavoro avrebbe costantemente e continuativamente lavorato per molte più ore rispetto a quanto pattuito;
che, inoltre, avrebbe sempre svolto mansioni riferibili all'inquadramento superiore rispetto a quello contrattualmente stabilito.
Costituendosi tardivamente la parte resistente ha, in via preliminare, eccepito la nullità del ricorso per carenza di causa petendi e, nel merito, eccepito di aver sempre rispettato la normativa di settore per i contratti a termini, nonché la corrispondenza della prestazione lavorativa della ricorrente con quanto pattuito tra le parti.
B) In via preliminare, non risulta fondata l'eccezione di nullità del ricorso per difetto della causa petendi, considerando che, come anticipato, parte ricorrente ha chiesto il pagina 3 di 13 risarcimento del danno per ragioni collegate al testo del contratto individuale di lavoro
(in atti, cfr., doc. 1, 2 e 3, fasc. ricorrente), nonché le differenze retributive derivanti dall'effettuazione di ore superiori a quanto pattuito, nonché dallo svolgimento di mansioni superiori a quelle dedotte in contratto.
In altri termini, il ricorso, sotto questi profili (causa petendi, petitum e corrispondenza tra i due) risulta completo.
Nel merito, per quanto concerne l'orario di lavoro, i rapporti a tempo pieno e i rapporti a tempo parziale, la normativa di settore ha avuto un determinato iter evolutivo, che nasce con una visione di disvalore dell'istituto, fino ad una rimessione completa all'autonomia collettiva da parte del legislatore.
Così, ad esempio, con la disciplina di cui all'art. 5 del D.L. n. 726/1984 era stato previsto che «2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro.
3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire: a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno;
b) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale;
c) le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale. […].
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma 3, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, è vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2. […]. 14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13. Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel precedente comma 2 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L.
300.000», con ciò rimandando alla contrattazione collettiva la possibilità di disciplinare ipotesi di carattere eccezionale, a fronte di un divieto generale di svolgimento di orario supplementare per i lavoratori part time.
pagina 4 di 13 Già nel 2000 si assiste ad un temperamento normativo, considerando che l'art
3 co. 2 e seguenti del D.Lgs. 61/2000, nella sua originaria formulazione, ha previsto che «2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell'art. 1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce: a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno;
ove la determinazione è effettuata in sede di contratto collettivo territoriale o aziendale è comunque rispettato il limite stabilito dal contratto collettivo nazionale;
b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa;
c) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare. […].
6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione del 50 per cento sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta. I contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, possono elevare la misura della maggiorazione;
essi possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale», dando maggior spazio alla contrattazione collettiva, ma sempre sottolineando la necessità implicita che il lavoro supplementare rappresenti un'eccezione (considerando la ratio del tempo parziale) e che, come tale, dovesse essere controllata e circoscritta con limiti stringenti anche in termini di conseguenze per il datore di lavoro, conseguenze tra le quali viene espressamente individuato anche il consolidamento.
L'impostazione suddetta è stata sostanzialmente mantenuta nel 2003 con la riformulazione dell'art. 3 citato («I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell' articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi»), con attribuzione di una maggior autonomia per la contrattazione collettiva e una minore invadenza del dettato legislativo.
pagina 5 di 13 Nel 2015, infine, l'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2015 ha completato l'iter di
“ribaltamento” dell'interazione tra norma e contrattazione collettiva, sancendo la definitiva prevalenza di quest'ultima fonte nel disporre che «1. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del
2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.
2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
3. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, così come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del
2003. 4. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della pagina 6 di 13 prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti».
C) Nel caso di specie, il contratto di lavoro part time intercorso tra le parti, inizialmente a tempo determinato (doc. 1, fasc. ricorrente), prorogato (doc. 2, fasc. ricorrente) e poi trasformato in tempo indeterminato (cfr., doc. 3, fasc. ricorrente), effettivamente nulla dice in relazione alla collocazione oraria della prestazione, in violazione del co. 2 dell'art. 5 D.Lgs. 81/2015, secondo cui «Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno».
Il contratto, poi, prevede una sorta di clausola elastica (con doppia sottoscrizione), che in realtà si risolve in un generico potere datoriale di modifica dell'orario (ma sempre rispettando il limite delle 30 ore settimanali), clausola sicuramente nulla, non foss'altro che per assenza di specificità in relazione ai criteri di cui al co. 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 81/2015 (cfr., Cassazione civile sez. lav., 28/03/2019,
n. 8658: «Nella disciplina del rapporto part time, questa corte ha distino nettamente l'ipotesi in cui vengono previste delle cd clausole elastiche che consentono di richiedere
"a comando " e senza preavviso la prestazione lavorativa, statuendo in tal caso l'illegittimità della clausola con conseguente diritto alla sola integrazione del trattamento economico (cfr Cass. n. 13107/, Cass. n. 1721/2009), dall'ipotesi in cui si verifica di fatto l'osservanza di un orario a tempo pieno con una automatica trasformazione del rapporto di lavoro per una sopraggiunta volontà delle parti in tal senso (Cfr cass. n. 25981/2008 Cass. n. 15774/2011). In sostanza il superamento del monte ore massimo previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo parziale, in difetto di previsione legale o contrattuale collettiva, non determina la pagina 7 di 13 trasformazione del rapporto in lavoro a tempo pieno, salva la possibilità che, a causa della continua prestazione di un orario pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, possa ritenersi che la trasformazione si sia verificata per fatti concludenti, trattandosi di una prestazione di un orario maggiore, tale da far venir meno la scelta contrattuale iniziale di un orario parziale, superabile solo in determinate circostanze»).
D) Parte ricorrente, come visto, chiede il riconoscimento del compenso per il lavoro supplementare e straordinario svolto in corso di rapporto e anche il risarcimento del danno subito per la compressione della sua libertà di disporre del tempo residuo rispetto a quello di lavoro.
Dall'istruttoria svolta in corso di giudizio è emerso come la lavoratrice, dopo un primo periodo (alquanto breve), nel quale ha lavorato per otto ore giornaliere su cinque giornate lavorative, dunque con almeno 10 ore di lavoro supplementare (cfr., teste – ud. 20.3.2025: «La ricorrente in un primo periodo iniziava come me alle Tes_1
4/5:00 del mattino, per uscire verso le 12/13. Ma questo per poco, infatti dopo circa un mese ha iniziato a fare l'orario lungo come il mio»), successivamente ha sempre lavorato per molte più ore (cfr., teste cit.: «io entravo in servizio alle 4:00/5:00 Tes_1
della mattina, per uscire non prima delle 18/19 dipendeva dal rientro dei mezzi, avevo un'ora di pausa (13-14) ma non sempre riuscivo a farla. […]. dopo circa un mese ha iniziato a fare l'orario lungo come il mio. […], da settembre 2019 iniziava a lavorare alle 9:00 per uscire verso le 18»; cfr., teste – ud. 20.3.2025: «La ricorrente Tes_2
aveva un orario 9-18 per quanto riguarda il blocco 38bis»).
Le testimonianze, in definitiva, confermano completamente le allegazioni sull'orario di lavoro contenute in ricorso.
In questo quadro fattuale, però, non trova spazio la richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente, per violazione della disciplina circa la collocazione temporale della prestazione.
Infatti, da un lato un danno in re ipsa potrebbe essere configurato soltanto nel momento in cui sia prevista una clausola (illegittima) circa la possibilità di chiamata pagina 8 di 13 da parte del datore, dall'altro la violazione continua del part time comporta già il riconoscimento della superiore retribuzione, con la conseguenza che eventuali danni ulteriori alla libertà di autodeterminazione della ricorrente avrebbero dovuto essere allegati in modo specifico e circostanziato, per poter poi accedere ad una liquidazione anche in via equitativa.
In altre parole, pur non potendosi mettere in dubbio che la distribuzione dell'orario di lavoro (con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno) costituisca il nucleo fondante del contratto di lavoro part time, volendosi infatti evitare che il datore di lavoro, avvalendosi di una generica pattuizione sull'orario di lavoro, possa modificarlo a proprio piacimento, al tempo stesso, laddove il contratto di lavoro part time non contenga la distribuzione oraria, sorgerà il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per eventuali comportamenti abusivi del datore di lavoro, ovvero al compenso del lavoro supplementare e straordinario, in caso di effettiva prestazione oltre l'orario pattuito.
E) In ordine all'inquadramento, per individuare la qualifica corrispondente alle mansioni esercitate dalla ricorrente è necessario, preliminarmente, verificare quelle che sono le descrizioni contenute nelle declaratorie del Contratto collettivo di Lavoro del settore temporalmente applicabile al rapporto.
Per quanto concerne la qualifica, rispetto alla quale la è stata Pt_1
inquadrata (livello Quinto), la relativa declaratoria recita:
«Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro»
Per gli impiegati, viene poi esemplificato il ruolo di coloro che sono «addetti a mansioni semplici di segreteria».
Invece, per quanto riguarda la diversa qualifica (quella di livello Quarto), di cui asseritamente la ricorrente avrebbe svolto le mansioni, la declaratoria è la seguente:
pagina 9 di 13 «I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia»
Tra i profili professionali, poi, la contrattazione collettiva individua, per gli impiegati, gli «altri compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc., non rientranti nel 3° livello anche con sistemi computerizzati, C.C.N.L. Trasporto Merci».
Come è agevole verificare, tra le due qualifiche vi è stretta correlazione, in quanto si tratta di livelli consecutivi, in cui il superiore esplicitamente coinvolge funzioni d'ordine come quello inferiore, ma alle quali vengono collegate responsabilità
e autonomia di tipo operativo, limitate dalle procedure a monte, mentre per il livello inferiore la responsabilità e l'autonomia sono esclusivamente di tipo esecutivo.
Nello specifico, la distinzione tra le due tipologie di autonomia si deve cogliere nel fatto che quella esecutiva attiene unicamente alla discrezionalità del dipendente in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione, nell'ambito di una linea imprenditoriale predeterminata e all'interno di una organizzazione impostata dalle figure intermedie.
Da ciò ne deriva che anche la responsabilità del dipendente sia limitata alla corretta esecuzione della singola attività a lui demandata.
Invece, l'autonomia operativa coinvolge un profilo maggiore, che si estende anche, non certo alla gestione aziendale, ma, nel perimetro delle scelte operate dall'imprenditore e dai suoi preposti, a discrezionalità sul modo di raggiungere gli obiettivi fissati, con la conseguenza che anche la responsabilità del dipendente cresce, fino a comprendere i risultati e non soltanto l'esecuzione tecnica della prestazione.
La distinzione, peraltro, nel caso di specie, emerge anche dall'esame delle figure esemplificative evidenziate sopra.
Così ricostruita la base dell'indagine, occorrerebbe volgere l'attenzione alle mansioni in concreto svolte dalla Pt_1
pagina 10 di 13 Dall'istruttoria testimoniale, sono emersi i compiti propri della ricorrente, la quale compilava la documentazione necessaria per i trasporti, assisteva i clienti e gli stessi corrieri, interveniva in caso di problematiche relative alle consegne (cfr., teste cit.: «La ricorrente creava i DDT, usando il software aziendale dove si inseriva per Tes_1
singolo autista le consegne. I dati ci venivano forniti dall'ufficio logistico. Dunque, la ricorrente creava i DDT e poi con questi stilava il borderò di ciascun autista e lo consegnava. Usciti gli autisti, la ricorrente svolgeva funzioni di assistenza ai clienti sia per telefono che per mail, nonché di assistenza da remoto agli autisti in casi di necessità. […]. Al rientro dei corrieri, la ricorrente si occupava del controllo del DDT di rientro e della presenza delle sottoscrizioni da parte dei destinatari, poi ritirava, nel caso di pagamenti alla consegna, i contanti, o gli assegni. Aveva una cassetta che consegnavamo all'amministrazione. Poi nel caso in cui una consegna fosse rientrata non evasa, comunicava al cliente l'esito non positivo della consegna e apriva la giacenza, sempre attraverso il terminale. Per i due clienti di cui ho riferito si occupava dell'inventario di magazzino, cosa che faceva ogni giorno. Poi tra i compiti era anche la redazione delle lettere per i colli danneggiati o persi, sul terminale vi erano le maschere apposite. Noi indicavamo anche la priorità delle consegne o le tempistiche, dunque indicavamo ai singoli autisti il percorso da effettuare in linea tendenziale, soprattutto all'inizio»; teste cit.: «Le mansioni di assistenza ai clienti Tes_2
consistono, inizialmente nel controllo delle tassative, le consegne che hanno urgenza e un orario stabilito, questa lista di consegne la mandavamo a tutti i corrispondenti in
Italia e aspettavamo la conferma della consegna effettuata, nel caso non fosse stata effettuata dovevamo provvedere a comprendere le ragioni e poi organizzare una nuova consegna nel mino tempo possibile. Poi nel corso della giornata eravamo l'interfaccia via telefono o mail dei clienti quanto dei corrispondenti (vettori che devono fare le consegne). Poi durante la giornata ci occupavamo anche dei colli che avevano problematiche per smarrimento o danneggiamento, ricercandoli sul sistema per poi creare la lettera di vettura, ovvero si chiedeva al cliente che fine avesse fatto e come procedere. Poi redigevamo le lettere per i colli danneggiati, se fossero arrivate così dal cliente, avrei fatto la foto e la mandavo al cliente per ricevere istruzioni, se invece il danno era causato dai nostri vettori, si comunicava ai clienti e aspettavamo pagina 11 di 13 disposizione, nel caso si mandava la lettera di responsabilità che preparavamo compilandola coi dati e poi facendola firmare alla responsabile dell'ufficio»).
Appare chiaro come la ricorrente, per far fronte a questo tipo di attività, dovesse esercitare un'autonomia non solo esecutiva, ma anche, seguendo le procedure aziendali, i software messi a disposizione e le direttive dei superiori, un'autonomia operativa, nel senso di applicare il comportamento corretto a seconda della concreta situazione che si fosse presentata.
Ne deriva che anche il riconoscimento delle mansioni superiori può dirsi dimostrato compiutamente.
Da quanto detto, parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente dell'importo complessivo di euro 37.814,48, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo effettivo.
I conteggi operati dalla difesa della ricorrente, infatti, possono essere presi come base per la quantificazione delle somme spettanti alla anche perché Pt_1
sono redatti con criteri facilmente verificabili e sulla base di circostanze fattuali pienamente dimostrate in giudizio.
Peraltro, anche l'applicazione della contrattazione collettiva risulta corretta, in quanto indicata e richiamata espressamente nel contratto individuale di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
1) in parziale accoglimento delle domande della ricorrente, condanna parte resistente al pagamento, in favore della sig.ra della somma di euro 37.814,48, oltre Pt_1
interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
pagina 12 di 13 2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
4.100,00 pe compensi, euro 259,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Bologna il 27/05/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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