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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 13/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i F e r r a r a – S e z i o n e C i v i l e in persona della dottoressa Maria Marta Cristoni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 696 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato NATATI
ANGELA attore contro
e rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2 dall'Avvocato Massimiliano Sitta e dall'Avvocato Cristiana Sitta. convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza in data 5-2-2025
F A T T O E DI R I T T O
Il ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del Signor Parte_2
da parte della coniuge e del figlio ,
[...] CP_1 Controparte_2
ordinando al Conservatore dei Registri immobiliari di Ferrara di procedere alle seguenti trascrizioni, in particolare relativamente alla proprietà superficiaria per la quota di ¼ ciascuno dei seguenti immobili: - Appartamento sito in Ferrara alla
Via Barlaam n. 21 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara al
Foglio 161, Particella 1356, Sub. 19, Categoria A/3, Cl. 2, Vani 5,5, Rendita €
582,31; - Garage sito in Ferrara alla Via Barlaam n. 21 identificato nel Catasto
pagina 1 di 7 Fabbricati del Comune di Ferrara al Foglio 161, Particella 1356, Sub. 85,
Categoria C/6, Cl. 3, Rendita € 79,79 Con vittoria di spese”.
A fondamento delle domande il assume di essere creditore nei Parte_1 confronti della resistente della complessiva somma di € 11.933,74 CP_1
per spese condominiali in forza di decreto ingiuntivo e atto di precetto, scaduto, per la complessiva somma di € 13.749,93 e successivo atto di precetto in rinnovazione per complessivi € 14.130,20 oltre interessi e spese successive, cui seguiva pignoramento immobiliare (n. 170/2023 RGE) nel corso della quale emergeva che la comproprietà dei cespiti esecutati nella misura di ½ appartiene al defunto deceduto in data 24/02/2012. Parte_2
Per tale motivo, il G.E. sospendeva l'esecuzione immobiliare per consentire al creditore procedente di formalizzare l'accettazione tacita dell'eredità Parte_2
da parte del figlio e della coniuge , nel possesso dei
[...] CP_2 CP_1
beni ereditari.
Il ricorrente rileva inoltre che gli odierni resistenti, chiamati all'eredità relitta del defunto , sono da considerarsi eredi puri e semplici ex art. 485 Parte_2
c.c. in quanto, entrambi conviventi con il de cuius nell'immobile pignorato dall'apertura della successione e senza soluzione di continuità sino ad oggi, ne hanno tacitamente accettato l'eredità, non avendo gli eredi adempiuto ad alcuna attività successoria pur rimanendo nel possesso dei beni ereditari costituiti dall'immobile pignorato.
Si sono costituiti e chiedendo il CP_1 Controparte_2
rigetto delle domande proposte da parte ricorrente.
I convenuti non contestano, nel merito, di essere chiamati all'eredità relitta del defunto , di essere stati conviventi con il de cuius Parte_2 nell'immobile pignorato sino all'apertura della successione e, senza soluzione di continuità, di essere rimasti residenti nell'immobile in questione sino ad oggi senza aver rinunciato espressamente all'eredità e senza aver svolto l'inventario.
Eccepiscono, di contro, di non aver accettato l'eredità del defunto, neppure tacitamente, pur continuando a vivere nell'immobile pignorato, in quanto il possesso esercitato dal coniuge superstite ex art. 540, secondo comma, c.c., e pagina 2 di 7 quello del figlio convivente, non rientrerebbe nel possesso qualificante l'accettazione presunta dell'eredità.
***
Nel merito, occorre premettere che, l'art. 470 c.c. richiama due distinte modalità di accettazione dell'eredità: l'accettazione pura e semplice e l'accettazione con beneficio di inventario. L'accettazione pura e semplice dell'eredità può avvenire in maniera espressa o in maniera tacita ai sensi dell'articolo 474 c.c..
Assume nella specie parte attrice che i convenuti hanno tacitamente accettato l'eredità del de cuius.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita si verifica quando “il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
I requisiti richiesti dalla legge, dunque, sono due: un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare e, tale atto deve essere posto in essere dal chiamato con la consapevolezza che l'eredità è a sua disposizione;
nonché un atto che non poteva essere posto in essere se non nella qualità di erede. Occorre dunque verificare se il chiamato ha eseguito atti che eccedono i suoi poteri di chiamato elencati all'articolo 460 c.c..
Il comportamento del chiamato deve essere valutato in modo obiettivo e deve manifestamente esprimere la volontà di accettare. Gli atti compiuti devono essere completamente incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità (la
Cassazione, tra gli atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità annovera, ad esempio, il pagamento di debiti ereditari con denaro prelevato dall'asse, l'esercizio dell'azione di riduzione, la proposizione del ricorso contro l'accertamento fiscale relativo all'imposta di successione, l'impugnazione di disposizioni testamentarie o la domanda giudiziale di divisione ereditaria).
L'articolo 485 c.c. conferma poi tali principi stabilendo che “Il chiamato all'eredita', quando a qualsiasi titolo e' nel possesso di beni ereditari, deve fare
pagina 3 di 7 l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredita'. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non
e' stato in grado di completarlo, puo' ottenere dal tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredita' e' considerato erede puro e semplice.
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredita'.
Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, e' considerato erede puro
e semplice.”.
Il chiamato all'eredità che si trovi dunque nel possesso di alcuni dei beni ereditari
è tenuto ad effettuare l'inventario della massa entro tre mesi dall'apertura della successione (o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza), laddove intenda tenere separato il proprio patrimonio personale da quello ereditato, sì da rispondere degli eventuali crediti del defunto solo nella misura di quanto ricevuto.
Decorso tale termine senza che sia stato redatto l'inventario, il chiamato acquisisce automaticamente la qualità di erede “puro e semplice” (c.d. accettazione tacita – art. 485 c.c.), con la conseguenza che gli eventuali creditori del de cuius avranno la possibilità di aggredire l'intero suo patrimonio senza distinzioni o limiti.
Tuttavia, al coniuge superstite che al momento della morte del de cuius si trovi a vivere nell'immobile di proprietà (per intero o per una quota) di quest'ultimo, già adibito a residenza familiare, l'art. 540, co. II c.c. riserva il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, nonché di uso sul mobilio che la correda, laddove di proprietà del defunto o comuni.
Ebbene, la Cassazione, al fine di conciliare tale ultima disposizione con quella contenuta nell'art. 485 c.c. ha da ultimo affermato che “in tema di successione legittima spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma,
pagina 4 di 7 cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del de cuius” (Cass. S.U. n. 4847 del 27/02/2013).
L'attribuzione dei diritti in esame, dunque, sebbene astrattamente idonei a configurare un possesso giuridicamente rilevante, di per sé, non possono considerarsi indici univoci di una accettazione presunta dell'eredità da parte del coniuge, in quanto acquistati non in forza di una chiamata a titolo di erede, bensì di legato.
Sulla stessa linea anche il condivisibile orientamento giurisprudenziale più recente della Cassazione, richiamato da parte convenuta, la quale rileva che “il solo fatto della permanenza del coniuge superstite nella casa familiare già in proprietà, anche parziale, del de cuius non può ritenersi necessariamente una manifestazione di possesso dei beni ereditari, potendo esso manifestare il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso. In questo senso peraltro, già nel 2008, si era espressa la Sezione Tributaria con la sentenza n. 1920/08, ove si precisava che in favore del coniuge superstite non sorgono in capo a quest'ultimo a titolo successorio – derivativo, bensì a diverso titolo, costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge e prescindente dai diritti successori. Cosicchè il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica che lo attribuisce indipendentemente dalla qualità di erede, con cui del resto il diritto di abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale diritto acquisito, semmai, in forza di legato ex lege” (Cass. n. 1588 del 27/01/2016).
Nel caso di specie, il coniuge superstite non può considerarsi dunque come nel possesso di beni ereditari ai fini della accettazione tacita di eredità, in quanto la permanenza nell'abitazione familiare “appare qualificabile come esercizio del
pagina 5 di 7 diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, al coniuge superstite quale legatario ex lege” (Cass. Ord. n. 23406 del 16/11/2015).
Parte attrice, inoltre, non ha allegato ulteriori atti o fatti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità ad opera della coniuge superstite.
Per quanto concerne invece il figlio maggiorenne del de cuius, , Controparte_2
sebbene lo stesso risulti convivente con il genitore superstite, titolare del diritto di abitazione, risulta in possesso del bene ereditario esclusivamente a titolo di erede, non ha infatti rinunciato espressamente all'eredità, né ha redatto l'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.c. e deve pertanto ritenersi erede puro e semplice.
, ad oggi residente nell'immobile pignorato, ha infatti accettato la Controparte_2 notifica a mani dell'avviso di pignoramento di beni indivisi, ex artt. 599 co. 2
c.p.c. e 180 co. 1 e 2 disp att. c.p.c. in qualità di “figlio capace convivente
, per la madre e per sé stesso (doc. 12 attore), confermando di possedere il CP_2
bene ereditario.
Stante l'esito del giudizio le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 696/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. accerta l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del Signor
[...]
da parte del figlio;
Parte_2 Controparte_2
2. ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Ferrara di procedere alle seguenti trascrizioni, in particolare relativamente alla proprietà superficiaria per la quota di ¼ dei seguenti immobili:
- Appartamento sito in Ferrara alla Via Barlaam n. 21 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara al Foglio 161,
Particella 1356, Sub. 19, Categoria A/3, Cl. 2, Vani 5,5, Rendita €
582,31; - Garage sito in Ferrara alla Via Barlaam n. 21 identificato pagina 6 di 7 nel Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara al Foglio 161,
Particella 1356, Sub. 85, Categoria C/6, Cl. 3, Rendita € 79,79;
3. respinge nel resto;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Ferrara in data 13/02/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Marta Cristoni
pagina 7 di 7
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i F e r r a r a – S e z i o n e C i v i l e in persona della dottoressa Maria Marta Cristoni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 696 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato NATATI
ANGELA attore contro
e rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2 dall'Avvocato Massimiliano Sitta e dall'Avvocato Cristiana Sitta. convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza in data 5-2-2025
F A T T O E DI R I T T O
Il ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del Signor Parte_2
da parte della coniuge e del figlio ,
[...] CP_1 Controparte_2
ordinando al Conservatore dei Registri immobiliari di Ferrara di procedere alle seguenti trascrizioni, in particolare relativamente alla proprietà superficiaria per la quota di ¼ ciascuno dei seguenti immobili: - Appartamento sito in Ferrara alla
Via Barlaam n. 21 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara al
Foglio 161, Particella 1356, Sub. 19, Categoria A/3, Cl. 2, Vani 5,5, Rendita €
582,31; - Garage sito in Ferrara alla Via Barlaam n. 21 identificato nel Catasto
pagina 1 di 7 Fabbricati del Comune di Ferrara al Foglio 161, Particella 1356, Sub. 85,
Categoria C/6, Cl. 3, Rendita € 79,79 Con vittoria di spese”.
A fondamento delle domande il assume di essere creditore nei Parte_1 confronti della resistente della complessiva somma di € 11.933,74 CP_1
per spese condominiali in forza di decreto ingiuntivo e atto di precetto, scaduto, per la complessiva somma di € 13.749,93 e successivo atto di precetto in rinnovazione per complessivi € 14.130,20 oltre interessi e spese successive, cui seguiva pignoramento immobiliare (n. 170/2023 RGE) nel corso della quale emergeva che la comproprietà dei cespiti esecutati nella misura di ½ appartiene al defunto deceduto in data 24/02/2012. Parte_2
Per tale motivo, il G.E. sospendeva l'esecuzione immobiliare per consentire al creditore procedente di formalizzare l'accettazione tacita dell'eredità Parte_2
da parte del figlio e della coniuge , nel possesso dei
[...] CP_2 CP_1
beni ereditari.
Il ricorrente rileva inoltre che gli odierni resistenti, chiamati all'eredità relitta del defunto , sono da considerarsi eredi puri e semplici ex art. 485 Parte_2
c.c. in quanto, entrambi conviventi con il de cuius nell'immobile pignorato dall'apertura della successione e senza soluzione di continuità sino ad oggi, ne hanno tacitamente accettato l'eredità, non avendo gli eredi adempiuto ad alcuna attività successoria pur rimanendo nel possesso dei beni ereditari costituiti dall'immobile pignorato.
Si sono costituiti e chiedendo il CP_1 Controparte_2
rigetto delle domande proposte da parte ricorrente.
I convenuti non contestano, nel merito, di essere chiamati all'eredità relitta del defunto , di essere stati conviventi con il de cuius Parte_2 nell'immobile pignorato sino all'apertura della successione e, senza soluzione di continuità, di essere rimasti residenti nell'immobile in questione sino ad oggi senza aver rinunciato espressamente all'eredità e senza aver svolto l'inventario.
Eccepiscono, di contro, di non aver accettato l'eredità del defunto, neppure tacitamente, pur continuando a vivere nell'immobile pignorato, in quanto il possesso esercitato dal coniuge superstite ex art. 540, secondo comma, c.c., e pagina 2 di 7 quello del figlio convivente, non rientrerebbe nel possesso qualificante l'accettazione presunta dell'eredità.
***
Nel merito, occorre premettere che, l'art. 470 c.c. richiama due distinte modalità di accettazione dell'eredità: l'accettazione pura e semplice e l'accettazione con beneficio di inventario. L'accettazione pura e semplice dell'eredità può avvenire in maniera espressa o in maniera tacita ai sensi dell'articolo 474 c.c..
Assume nella specie parte attrice che i convenuti hanno tacitamente accettato l'eredità del de cuius.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita si verifica quando “il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
I requisiti richiesti dalla legge, dunque, sono due: un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare e, tale atto deve essere posto in essere dal chiamato con la consapevolezza che l'eredità è a sua disposizione;
nonché un atto che non poteva essere posto in essere se non nella qualità di erede. Occorre dunque verificare se il chiamato ha eseguito atti che eccedono i suoi poteri di chiamato elencati all'articolo 460 c.c..
Il comportamento del chiamato deve essere valutato in modo obiettivo e deve manifestamente esprimere la volontà di accettare. Gli atti compiuti devono essere completamente incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità (la
Cassazione, tra gli atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità annovera, ad esempio, il pagamento di debiti ereditari con denaro prelevato dall'asse, l'esercizio dell'azione di riduzione, la proposizione del ricorso contro l'accertamento fiscale relativo all'imposta di successione, l'impugnazione di disposizioni testamentarie o la domanda giudiziale di divisione ereditaria).
L'articolo 485 c.c. conferma poi tali principi stabilendo che “Il chiamato all'eredita', quando a qualsiasi titolo e' nel possesso di beni ereditari, deve fare
pagina 3 di 7 l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredita'. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non
e' stato in grado di completarlo, puo' ottenere dal tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredita' e' considerato erede puro e semplice.
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredita'.
Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, e' considerato erede puro
e semplice.”.
Il chiamato all'eredità che si trovi dunque nel possesso di alcuni dei beni ereditari
è tenuto ad effettuare l'inventario della massa entro tre mesi dall'apertura della successione (o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza), laddove intenda tenere separato il proprio patrimonio personale da quello ereditato, sì da rispondere degli eventuali crediti del defunto solo nella misura di quanto ricevuto.
Decorso tale termine senza che sia stato redatto l'inventario, il chiamato acquisisce automaticamente la qualità di erede “puro e semplice” (c.d. accettazione tacita – art. 485 c.c.), con la conseguenza che gli eventuali creditori del de cuius avranno la possibilità di aggredire l'intero suo patrimonio senza distinzioni o limiti.
Tuttavia, al coniuge superstite che al momento della morte del de cuius si trovi a vivere nell'immobile di proprietà (per intero o per una quota) di quest'ultimo, già adibito a residenza familiare, l'art. 540, co. II c.c. riserva il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, nonché di uso sul mobilio che la correda, laddove di proprietà del defunto o comuni.
Ebbene, la Cassazione, al fine di conciliare tale ultima disposizione con quella contenuta nell'art. 485 c.c. ha da ultimo affermato che “in tema di successione legittima spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma,
pagina 4 di 7 cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del de cuius” (Cass. S.U. n. 4847 del 27/02/2013).
L'attribuzione dei diritti in esame, dunque, sebbene astrattamente idonei a configurare un possesso giuridicamente rilevante, di per sé, non possono considerarsi indici univoci di una accettazione presunta dell'eredità da parte del coniuge, in quanto acquistati non in forza di una chiamata a titolo di erede, bensì di legato.
Sulla stessa linea anche il condivisibile orientamento giurisprudenziale più recente della Cassazione, richiamato da parte convenuta, la quale rileva che “il solo fatto della permanenza del coniuge superstite nella casa familiare già in proprietà, anche parziale, del de cuius non può ritenersi necessariamente una manifestazione di possesso dei beni ereditari, potendo esso manifestare il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso. In questo senso peraltro, già nel 2008, si era espressa la Sezione Tributaria con la sentenza n. 1920/08, ove si precisava che in favore del coniuge superstite non sorgono in capo a quest'ultimo a titolo successorio – derivativo, bensì a diverso titolo, costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge e prescindente dai diritti successori. Cosicchè il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica che lo attribuisce indipendentemente dalla qualità di erede, con cui del resto il diritto di abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale diritto acquisito, semmai, in forza di legato ex lege” (Cass. n. 1588 del 27/01/2016).
Nel caso di specie, il coniuge superstite non può considerarsi dunque come nel possesso di beni ereditari ai fini della accettazione tacita di eredità, in quanto la permanenza nell'abitazione familiare “appare qualificabile come esercizio del
pagina 5 di 7 diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, al coniuge superstite quale legatario ex lege” (Cass. Ord. n. 23406 del 16/11/2015).
Parte attrice, inoltre, non ha allegato ulteriori atti o fatti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità ad opera della coniuge superstite.
Per quanto concerne invece il figlio maggiorenne del de cuius, , Controparte_2
sebbene lo stesso risulti convivente con il genitore superstite, titolare del diritto di abitazione, risulta in possesso del bene ereditario esclusivamente a titolo di erede, non ha infatti rinunciato espressamente all'eredità, né ha redatto l'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.c. e deve pertanto ritenersi erede puro e semplice.
, ad oggi residente nell'immobile pignorato, ha infatti accettato la Controparte_2 notifica a mani dell'avviso di pignoramento di beni indivisi, ex artt. 599 co. 2
c.p.c. e 180 co. 1 e 2 disp att. c.p.c. in qualità di “figlio capace convivente
, per la madre e per sé stesso (doc. 12 attore), confermando di possedere il CP_2
bene ereditario.
Stante l'esito del giudizio le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 696/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. accerta l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del Signor
[...]
da parte del figlio;
Parte_2 Controparte_2
2. ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Ferrara di procedere alle seguenti trascrizioni, in particolare relativamente alla proprietà superficiaria per la quota di ¼ dei seguenti immobili:
- Appartamento sito in Ferrara alla Via Barlaam n. 21 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara al Foglio 161,
Particella 1356, Sub. 19, Categoria A/3, Cl. 2, Vani 5,5, Rendita €
582,31; - Garage sito in Ferrara alla Via Barlaam n. 21 identificato pagina 6 di 7 nel Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara al Foglio 161,
Particella 1356, Sub. 85, Categoria C/6, Cl. 3, Rendita € 79,79;
3. respinge nel resto;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Ferrara in data 13/02/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Marta Cristoni
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