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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2024, n. 3751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3751 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: dott.ssa Katia Pinto Presidente dott.ssa Alessandra Cesi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Saracino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 12031/2014 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: impugnazione di testamento e divisione ereditaria;
TRA in proprio ed in rappresentanza di in virtù di Parte_1 Controparte_1
procura speciale resa con scrittura privata autenticata dal notaio di Persona_1
Paese (TV) in data 22/10/2014 e nonché e Parte_2 Parte_3
, in qualità di eredi e in rappresentanza di , tutti Parte_4 Persona_2
elettivamente domiciliati in Castrignano de' Greci alla via G. Galilei n. 44, presso lo studio legale degli Avv.ti Valentino Aventaggiato e Raffaele Plenteda, che li rappresentano e difendono in virtù di mandato alle liti in atti;
ATTORI
E
, elettivamente domiciliata in Lecce in Viale De Pietro Controparte_2
n. 11, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Bolognese, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
1 CONVENUTA
NONCHÉ
; CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 20 gennaio 2015, e Parte_1 Controparte_1
nonché e , questi ultimi in qualità di eredi e Parte_2 Parte_3 Parte_4
in rappresentanza di premesso di essere, rispettivamente, germani e Persona_2
nipoti ex sorore di deceduto, senza lasciare figli, a Martano il Persona_3
27/04/2014, e di essere venuti a conoscenza dell'esistenza di un testamento olografo, pubblicato il 28/05/2014 per atto del notaio con cui il de cuius aveva Persona_4
nominato erede universale di tutti i suoi beni la coniuge Controparte_2
adducendo che la scheda testamentaria sia apocrifa nella firma, difetti del requisito dell'autografia, in quanto la parola aggiunta “universale” avrebbe una grafia differente dal resto del testo, così come la lettera “i” della parola “beni”, la quale sarebbe stata sovrapposta in sostituzione della originaria lettera “e”, nonché sia priva di data, agivano in giudizio nei confronti della suddetta, chiedendo 1) la dichiarazione di nullità del testamento per difetto di autografia del testo del documento e della sottoscrizione o, in subordine, 2) l'annullamento dello stesso per mancanza della data, 3) l'apertura della successione legittima di 4) l'esclusione dalla successione per Persona_3
indegnità della convenuta, 5) l'accertamento della propria qualità di eredi, 6) la fissazione del termine ex art. 481 c.c. nei confronti del convenuto , 7) il CP_3
rendiconto della gestione dei beni ereditari, 8) lo scioglimento della comunione e la divisione della massa ereditaria;
proponevano, inoltre, istanza di sequestro giudiziario ex art. 670 c.c..
costituitasi in giudizio, sollevava, innanzitutto, eccezione di Controparte_2
carenza di interesse ad agire degli attori, non essendo legittimari ex art. 536 c.c.; contestava, poi, la fondatezza della domanda di annullamento del testamento,
2 chiedendone il rigetto, in quanto il vizio di mancanza di data non sarebbe, a suo dire, di gravità tale da incidere sulla validità del testamento.
In corso di causa veniva emessa il 23/02/2015 ordinanza di sequestro giudiziario dei seguenti beni: “1) arredi ubicati nell'abitazione sita in Martano alla via Chiriatti n. 5;
2) buono postale online del 20/04/2010 con numero identificativo 12851029; 3) buono/certificato/libretto online del 6/07/2006 con numero identificativo 25314626; 4) eventuali altri buoni postali/certificati di deposito/libretti di deposito risparmio intestati
o cointestati al de cuius”.
rimaneva contumace. CP_3
Durante la fase istruttoria si procedeva all'interrogatorio formale della convenuta e all'espletamento di c.t.u. grafologica (indicando le seguenti scritture di comparazione: firma in calce alla carta di identità; firma in calce al documento C1 della perizia di parte convenuta allegata alla seconda memoria istruttoria;
firma in calce al verbale di rinuncia all'eredità dinanzi alla Sezione Distaccata del Tribunale di Maglie del 21/6/2011 e relativa ricevuta), conferendo incarico al dott. il quale depositava Persona_5
apposita relazione.
All'udienza del 2 maggio 2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di annullamento del testamento olografo è fondata.
Nel testamento olografo, la data deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno, in lettere o in cifre, o in parte in lettere e in parte in cifre (ma si ammettono comunemente anche locuzioni che facciano diretto ed inequivoco riferimento a determinati avvenimenti o solennità), può essere inserita all'inizio o alla fine del testo e deve essere autografa (art. 602 c.c.); ove ne sia accertata l'apocrifia il testamento è nullo
(art. 606 c.c.).
L'omessa o incompleta indicazione della data comporta, invece, ai sensi del combinato disposto degli artt. 602 e 606 c.c., l'annullabilità del testamento (v. Cass., sez. II, 10 novembre 2023 n. 31322, conf. Cass., sez. II, 19 marzo 2021 n. 7863).
3 Nel caso in esame, il tenore letterale del testamento, che inizia con “ Persona_6
e termina con la sottoscrizione “in fede è il seguente:
[...] Persona_3
“nato a [...] il [...]-1952 nomino mia erede di tutti i miei beni a mia moglie
”, al terzo rigo tra “erede” e “di tutti” risulta aggiunto, come Controparte_2 inserto, la parola “universale”.
Pertanto, stante la evidente mancata indicazione del giorno, del mese e dell'anno di redazione (attestata anche dal notaio nel verbale di pubblicazione del testamento del 28 maggio 2014), non altrimenti desumibile, il testamento è, certamente, invalido e deve essere annullato.
Nonostante la domanda di nullità sia rimasta assorbita, essendo stata proposta nei confronti di anche domanda di dichiarazione di indegnità a Controparte_2 succedere nell'eredità del de cuius ai sensi dell'art. 463 n. 6 c.c., in Persona_3 virtù del quale è escluso dalla successione come indegno “chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso”, si è, comunque, reso necessario valutare la genuinità o meno della scheda testamentaria.
Ebbene, il c.t.u. dott. all'esito di indagini tecniche, effettuate mediante ausilio Per_5
di idonee strumentazioni, che, preliminarmente, consentono di constatare l'assenza di alterazioni, tracce o solchi latenti congruenti con il tracciato inchiostrato (p.39), e, quindi, ad escludere un artefatto, è giunto, innanzitutto, ad affermare che la mano redattrice del testo è la medesima che ha vergato la firma in calce dello stesso.
Il confronto esterno tra testamento e scritture di comparazione è frutto, poi, di un convincente e motivato studio analitico che, “stante la quantità, la qualità e la particolarità delle corrispondenze, la loro persistenza in forma variata nei diversi esemplari, nonché la pari immediatezza esecutiva”, induce il consulente a concludere che, fatta eccezione per la parola “universale” inserita, come un inserto in aggiunta, al terzo rigo, la scrittura in verifica è riconducibile alla grafoespressività di Per_3
[...]
Pertanto, esclusa la falsità del testamento, la domanda di dichiarazione di indegnità a succedere nei confronti della convenuta deve essere rigettata.
Si dichiara, dunque, aperta la successione legittima, la quale, stante il concorso tra fratelli e coniuge del de cuius, verrà regolata ex art. 582 c.c..
4 Per quanto concerne, poi, la domanda di rendiconto della gestione dei beni ereditari, essa non merita accoglimento.
Con riferimento, infatti, ai terreni agricoli alienati a terzi dalla convenuta con atto rogato dal notaio in data 8/10/2014, i frutti tratti dalla medesima sono Persona_7
materialmente esistenti e rappresentati dalle somme di denaro incassate a titolo di prezzo, di cui si terrà conto in sede di divisione.
Riguardo, invece, alla casa coniugale, trattasi di bene comune che, dall'apertura della successione, non ha prodotto alcun frutto di cui la convenuta debba rendere il conto, in quanto ella vi ha meramente continuato ad abitare in conformità alla destinazione dello stesso. Peraltro, nessuno degli altri aventi diritto ha allegato di aver chiesto di poter parimenti godere direttamente del medesimo e di aver ricevuto un rifiuto (v. Cass., sez.
II, 23 novembre 2018 n. 30451, secondo cui “il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stai impediti”; conf. Cass., sez. II, 9 febbraio 2015 n. 2423).
Ai fini della definizione delle domande residue, il giudizio deve, invece, proseguire come da separata ordinanza, rendendosi necessaria la nomina di un consulente tecnico.
La regolamentazione delle spese processuali è differita all'esito della causa.
Si dispone la notifica a cura della Cancelleria della sentenza al convenuto contumace
(art. 292, ultimo comma c.p.c.). CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in proprio ed in Parte_1
rappresentanza di in virtù di procura speciale resa con scrittura Controparte_1
privata autenticata dal notaio di Paese (TV) in data 22/10/2014 e Persona_1
nonché e , in qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4
eredi e in rappresentanza di , nei confronti di Persona_2 [...]
e (contumace), così provvede: CP_2 CP_3
1. accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, annulla il testamento olografo a firma pubblicato dal notaio dal Verme con verbale del Persona_3 Per_4
5 28 maggio 2014 rep. n. 25139 e racc. 11379, registrato a Lecce il 30/5/2014 al n.
4587 Serie 1T;
2. dichiara aperta la successione legittima di nato a [...] il Persona_3
9/1/1952 e ivi deceduto il 27/4/2014;
3. rigetta la domanda di dichiarazione di indegnità a succedere;
4. rigetta la domanda di rendiconto;
5. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
6. differisce la pronuncia sulle spese all'esito del giudizio;
7. dispone la notifica, a cura della Cancelleria, dell'odierna sentenza al convenuto contumace . CP_3
Così deciso in Lecce, il 29 novembre 2024.
Il Giudice estensore dott.ssa Alessandra Cesi
Il Presidente dott.ssa Katia Pinto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario UPP dott.ssa Roberta Loporchio.
6
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: dott.ssa Katia Pinto Presidente dott.ssa Alessandra Cesi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Saracino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 12031/2014 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: impugnazione di testamento e divisione ereditaria;
TRA in proprio ed in rappresentanza di in virtù di Parte_1 Controparte_1
procura speciale resa con scrittura privata autenticata dal notaio di Persona_1
Paese (TV) in data 22/10/2014 e nonché e Parte_2 Parte_3
, in qualità di eredi e in rappresentanza di , tutti Parte_4 Persona_2
elettivamente domiciliati in Castrignano de' Greci alla via G. Galilei n. 44, presso lo studio legale degli Avv.ti Valentino Aventaggiato e Raffaele Plenteda, che li rappresentano e difendono in virtù di mandato alle liti in atti;
ATTORI
E
, elettivamente domiciliata in Lecce in Viale De Pietro Controparte_2
n. 11, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Bolognese, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
1 CONVENUTA
NONCHÉ
; CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 20 gennaio 2015, e Parte_1 Controparte_1
nonché e , questi ultimi in qualità di eredi e Parte_2 Parte_3 Parte_4
in rappresentanza di premesso di essere, rispettivamente, germani e Persona_2
nipoti ex sorore di deceduto, senza lasciare figli, a Martano il Persona_3
27/04/2014, e di essere venuti a conoscenza dell'esistenza di un testamento olografo, pubblicato il 28/05/2014 per atto del notaio con cui il de cuius aveva Persona_4
nominato erede universale di tutti i suoi beni la coniuge Controparte_2
adducendo che la scheda testamentaria sia apocrifa nella firma, difetti del requisito dell'autografia, in quanto la parola aggiunta “universale” avrebbe una grafia differente dal resto del testo, così come la lettera “i” della parola “beni”, la quale sarebbe stata sovrapposta in sostituzione della originaria lettera “e”, nonché sia priva di data, agivano in giudizio nei confronti della suddetta, chiedendo 1) la dichiarazione di nullità del testamento per difetto di autografia del testo del documento e della sottoscrizione o, in subordine, 2) l'annullamento dello stesso per mancanza della data, 3) l'apertura della successione legittima di 4) l'esclusione dalla successione per Persona_3
indegnità della convenuta, 5) l'accertamento della propria qualità di eredi, 6) la fissazione del termine ex art. 481 c.c. nei confronti del convenuto , 7) il CP_3
rendiconto della gestione dei beni ereditari, 8) lo scioglimento della comunione e la divisione della massa ereditaria;
proponevano, inoltre, istanza di sequestro giudiziario ex art. 670 c.c..
costituitasi in giudizio, sollevava, innanzitutto, eccezione di Controparte_2
carenza di interesse ad agire degli attori, non essendo legittimari ex art. 536 c.c.; contestava, poi, la fondatezza della domanda di annullamento del testamento,
2 chiedendone il rigetto, in quanto il vizio di mancanza di data non sarebbe, a suo dire, di gravità tale da incidere sulla validità del testamento.
In corso di causa veniva emessa il 23/02/2015 ordinanza di sequestro giudiziario dei seguenti beni: “1) arredi ubicati nell'abitazione sita in Martano alla via Chiriatti n. 5;
2) buono postale online del 20/04/2010 con numero identificativo 12851029; 3) buono/certificato/libretto online del 6/07/2006 con numero identificativo 25314626; 4) eventuali altri buoni postali/certificati di deposito/libretti di deposito risparmio intestati
o cointestati al de cuius”.
rimaneva contumace. CP_3
Durante la fase istruttoria si procedeva all'interrogatorio formale della convenuta e all'espletamento di c.t.u. grafologica (indicando le seguenti scritture di comparazione: firma in calce alla carta di identità; firma in calce al documento C1 della perizia di parte convenuta allegata alla seconda memoria istruttoria;
firma in calce al verbale di rinuncia all'eredità dinanzi alla Sezione Distaccata del Tribunale di Maglie del 21/6/2011 e relativa ricevuta), conferendo incarico al dott. il quale depositava Persona_5
apposita relazione.
All'udienza del 2 maggio 2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di annullamento del testamento olografo è fondata.
Nel testamento olografo, la data deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno, in lettere o in cifre, o in parte in lettere e in parte in cifre (ma si ammettono comunemente anche locuzioni che facciano diretto ed inequivoco riferimento a determinati avvenimenti o solennità), può essere inserita all'inizio o alla fine del testo e deve essere autografa (art. 602 c.c.); ove ne sia accertata l'apocrifia il testamento è nullo
(art. 606 c.c.).
L'omessa o incompleta indicazione della data comporta, invece, ai sensi del combinato disposto degli artt. 602 e 606 c.c., l'annullabilità del testamento (v. Cass., sez. II, 10 novembre 2023 n. 31322, conf. Cass., sez. II, 19 marzo 2021 n. 7863).
3 Nel caso in esame, il tenore letterale del testamento, che inizia con “ Persona_6
e termina con la sottoscrizione “in fede è il seguente:
[...] Persona_3
“nato a [...] il [...]-1952 nomino mia erede di tutti i miei beni a mia moglie
”, al terzo rigo tra “erede” e “di tutti” risulta aggiunto, come Controparte_2 inserto, la parola “universale”.
Pertanto, stante la evidente mancata indicazione del giorno, del mese e dell'anno di redazione (attestata anche dal notaio nel verbale di pubblicazione del testamento del 28 maggio 2014), non altrimenti desumibile, il testamento è, certamente, invalido e deve essere annullato.
Nonostante la domanda di nullità sia rimasta assorbita, essendo stata proposta nei confronti di anche domanda di dichiarazione di indegnità a Controparte_2 succedere nell'eredità del de cuius ai sensi dell'art. 463 n. 6 c.c., in Persona_3 virtù del quale è escluso dalla successione come indegno “chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso”, si è, comunque, reso necessario valutare la genuinità o meno della scheda testamentaria.
Ebbene, il c.t.u. dott. all'esito di indagini tecniche, effettuate mediante ausilio Per_5
di idonee strumentazioni, che, preliminarmente, consentono di constatare l'assenza di alterazioni, tracce o solchi latenti congruenti con il tracciato inchiostrato (p.39), e, quindi, ad escludere un artefatto, è giunto, innanzitutto, ad affermare che la mano redattrice del testo è la medesima che ha vergato la firma in calce dello stesso.
Il confronto esterno tra testamento e scritture di comparazione è frutto, poi, di un convincente e motivato studio analitico che, “stante la quantità, la qualità e la particolarità delle corrispondenze, la loro persistenza in forma variata nei diversi esemplari, nonché la pari immediatezza esecutiva”, induce il consulente a concludere che, fatta eccezione per la parola “universale” inserita, come un inserto in aggiunta, al terzo rigo, la scrittura in verifica è riconducibile alla grafoespressività di Per_3
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Pertanto, esclusa la falsità del testamento, la domanda di dichiarazione di indegnità a succedere nei confronti della convenuta deve essere rigettata.
Si dichiara, dunque, aperta la successione legittima, la quale, stante il concorso tra fratelli e coniuge del de cuius, verrà regolata ex art. 582 c.c..
4 Per quanto concerne, poi, la domanda di rendiconto della gestione dei beni ereditari, essa non merita accoglimento.
Con riferimento, infatti, ai terreni agricoli alienati a terzi dalla convenuta con atto rogato dal notaio in data 8/10/2014, i frutti tratti dalla medesima sono Persona_7
materialmente esistenti e rappresentati dalle somme di denaro incassate a titolo di prezzo, di cui si terrà conto in sede di divisione.
Riguardo, invece, alla casa coniugale, trattasi di bene comune che, dall'apertura della successione, non ha prodotto alcun frutto di cui la convenuta debba rendere il conto, in quanto ella vi ha meramente continuato ad abitare in conformità alla destinazione dello stesso. Peraltro, nessuno degli altri aventi diritto ha allegato di aver chiesto di poter parimenti godere direttamente del medesimo e di aver ricevuto un rifiuto (v. Cass., sez.
II, 23 novembre 2018 n. 30451, secondo cui “il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stai impediti”; conf. Cass., sez. II, 9 febbraio 2015 n. 2423).
Ai fini della definizione delle domande residue, il giudizio deve, invece, proseguire come da separata ordinanza, rendendosi necessaria la nomina di un consulente tecnico.
La regolamentazione delle spese processuali è differita all'esito della causa.
Si dispone la notifica a cura della Cancelleria della sentenza al convenuto contumace
(art. 292, ultimo comma c.p.c.). CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in proprio ed in Parte_1
rappresentanza di in virtù di procura speciale resa con scrittura Controparte_1
privata autenticata dal notaio di Paese (TV) in data 22/10/2014 e Persona_1
nonché e , in qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4
eredi e in rappresentanza di , nei confronti di Persona_2 [...]
e (contumace), così provvede: CP_2 CP_3
1. accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, annulla il testamento olografo a firma pubblicato dal notaio dal Verme con verbale del Persona_3 Per_4
5 28 maggio 2014 rep. n. 25139 e racc. 11379, registrato a Lecce il 30/5/2014 al n.
4587 Serie 1T;
2. dichiara aperta la successione legittima di nato a [...] il Persona_3
9/1/1952 e ivi deceduto il 27/4/2014;
3. rigetta la domanda di dichiarazione di indegnità a succedere;
4. rigetta la domanda di rendiconto;
5. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
6. differisce la pronuncia sulle spese all'esito del giudizio;
7. dispone la notifica, a cura della Cancelleria, dell'odierna sentenza al convenuto contumace . CP_3
Così deciso in Lecce, il 29 novembre 2024.
Il Giudice estensore dott.ssa Alessandra Cesi
Il Presidente dott.ssa Katia Pinto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario UPP dott.ssa Roberta Loporchio.
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