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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/10/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 889/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 25.3.2025 e notificato il 22.4.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
1617/2025, pubblicata il 25/02/2025,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINOPOLI GENNARO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARTINO LUIGI ( ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._1
PAOLO DELLA VALLE,4 - 80126 NAPOLI, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
COLLARILE MARIO, elettivamente domiciliata in VIALE FRANCESCO CRISPI, 3 - 20121
MILANO presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1617/2025, pubblicata il
25/02/2025, in materia di “Altri istituti del diritto delle locazioni”.
CONCLUSIONI:
Per come da conclusioni rassegnate nel ricorso in appello, di seguito riportate: Parte_1
“Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria e diversa istanza, ed in primis ed ex art. 283 cpc procedere e inaudita altera parte alla sospensione della
pagina 1 di 8 esecutorietà della sentenza n. 1617/ 2025 del 25.02.2025, pubblicata il 25.02.2025 - RG
23158/24 Repertorio 1774/2025 del 26.02.2025 - cronologico 1919 del 25.02.2025 - emessa dal G.U. del Tribunale di Milano, dr.ssa Caterina Canu non notificata in danno della locataria, in persona del suo Irpt, e con il presente atto appellata ( la sentenza) stante l'evidente Parte_1 discrasia tra i fatti narrati - non accertati e nemmeno complessivamente valutati ( vedasi al riguardo la sentenza S.C. del 28.8. 2024 n. 23287/ 2024), secondo cui v'è l'obbligo da parte del
Giudicante di valutare la gravità dell'inadempimento, pur contemplato nel contratto in una clausola risolutiva espressa, alla luce del criterio della buona fede! (In tema di clausola risolutiva espressa nei contratti di locazione, l'inadempimento contrattualmente previsto come integrativo del potere di provocare in via potestativa la risoluzione del contratto ex art. 1456
c.c. deve essere valutato secondo il criterio generale della buona fede oggettiva, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione. L'inadempimento deve risultare effettivo e non meramente formale, dovendosi verificare la lesione concreta dell'interesse della parte non inadempiente. Nel caso di mancato pagamento dei canoni locatizi, costituente inadempimento di un'obbligazione principale ex art. 1587 c.c., la reiterazione della morosità, il protrarsi dell'inadempimento anche dopo formale sollecito e la mancata prova di giustificati motivi del ritardo integrano gli estremi di un inadempimento effettivo che legittima l'esercizio della clausola risolutiva espressa. Non costituisce comportamento contrario a buona fede l'esercizio del diritto potestativo di risoluzione da parte del locatore quando la condotta del conduttore riveli una consapevole e reiterata violazione degli obblighi contrattuali, manifestando un approfittamento della disponibilità della controparte. Il giudice, nel valutare la legittimità dell'esercizio della clausola risolutiva espressa, deve verificare che l'applicazione del canone della buona fede oggettiva rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto. ma unicamente dati per scontati e sul presupposto di " non essere tenuto il Giudice ad effettuare alcuna indagine sulla esistenza e gravità dell'inadempimento stesso,
e non vi è spazio, dice / sostiene il Giudice, dr. Canu, per un diverso orientamento !, pur alla presenza della prova de gli avvenuti pagamenti, e già abbondantemente e mesi prima della udienza, tanto da esser stato ciò confermato nell'udienza di discussione dal procuratore della
che ha, e come detto, espressamente rinunciato alla proposta domanda di Controparte_1 pagamento di circa 13.000,00€ e quindi al grave inadempimento su cui si è basato e fondato il ricorso, e stante ed in presenza del grave danno derivante dalla esecuzione del rilascio, trattandosi di attività di ristora zione (oramai quasi al 9° anno di attività) ed anche in considerazione del n. di persone impiegate (15) nella conduzione pratica della attività di ristorazione e delle lavorazioni ( cuoco - chef - aiuto chef - direttore di sala - personale di sala, camerieri - cassiere e personale ammnistrativo e quant'altro) e della ristrutturazione del locale di recente eseguita -
2) Nel merito accogliersi l'appello e riformarsi la sentenza, dichiarando l'inesistenza dei requisiti per l'applicazione dell'invocata risoluzione del contratto ex art. 1456, così come
l'inesistenza del grave inadempimento anche alla luce della rinuncia effettuata in udienza alla condanna al pagamento della vantata ma inesistente morosità e dei requisiti previsti e quindi richiesti sia per la dichiarazione ex art. 1456 in ossequio alla clausola risolutiva espressa riportata in contratto e sia di quelli previsti perché si pronunci il grave inadempimento! e
pagina 2 di 8 quindi la risoluzione del contratto per grave inadempimento, non potendosi ritenere la addotta
(ma contestata) presenza di tavolini / sedie / quadro - tappeto ( dell'albergo! ) e stufa, gravi inadempimenti (nemmeno dimostrati nonostante la contestazione del convenuto), e di cui e peraltro e in prime facie ne era stata disconosciuta l'esistenza / presenza e o l'aver utilizzato quegli spazi, per aver e su autorizzazione occupato una area esterna per il dehor, ma su autorizzazione scritta della ex locatrice ( a dimostrazione del buona diligenza! Al riguardo del grave inadempimento e della sua gravità in genere, parte appellante ha sottoposto al
Giudicante del 1° una realtà a conoscenza di tutta Italia (ed anche del Giudice Canu), per averne fatto menzione in atti e non solo, e che ha visto il Governo Italiano, non procedere alla risoluzione del contratto in essere per grave inadempimento (con la , e Controparte_2 avente ad oggetto il tratto autostradale oggetto di caduta del ( Ponte Morandi) ritenendo non esserVi grave inadempimento per inesistente manutenzione, pur alla presenza di 42 morti / vi te spezzate e danni alla popolazione per centinaia di milioni di euro !.
Di qui la discrasia con quanto sussunto dal G.U. dr. Canu che nel caso di specie non ha valutato
/ rectius si è rifiutata di valutare (non v'è spazio ha detto!) la natura e gravità dei presunti inadempimenti e la presunta altera zione del sinallagma contrattuale che di certo non può dirsi esser stato violato, tanto più che come dichiarato e provato, il maggior inadempimento poteva essere rappresentato dal mancato pagamento dei ca noni, che si è dimostrato invece esser infondato e inesistente giacché regolarizzato non appena ricevuto le fatture ( secondo contratto), e quindi mesi prima della notifica del ricorso
e nel quale, forse si era in corsi anche per la mancata emissione / trasmissione delle fatture, circostanza (pagamento) che ha indotto il procuratore della su Controparte_1 sollecitazione di questi procuratori a non dichiararne la " persistenza" sì da tener conto ai fini di un risarcimento danni, e che ha visto invece lo Stesso avv. Collarile, tenuto a dichiararne la
" inesistenza ( della mora) e rinunciare alla domanda di pagamento e quindi al presunto grave inadempimento!.
3) Con vittoria di spese e competenze processuali con attribuzione
In via istruttoria chiede disporsi il libero interrogatorio delle parti.”
Per come da conclusioni rassegnate nella memoria di Controparte_1 costituzione, di seguito riportate:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via pregiudiziale di rito:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per i motivi indicati in narrativa, con
l'adozione di ogni conseguente provvedimento di legge;
in via preliminare:
- rigettare la domanda avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i motivi indicati;
Nel merito:
- rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza del
Tribunale di Milano n. 1617/2025;
- pur nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, accogliere in ogni caso le domande formulate dalla anche in via alternativa e subordinata di Controparte_1 seguito riportate:
pagina 3 di 8 - accertare e dichiarare la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. o in alternativa la risoluzione per grave inadempimento del conduttore ex artt. 1453 e ss. c.c., del contratto di locazione per cui si verte, avente ad oggetto le unità immobiliari site in Milano, Corso di Porta Romana n.
64/66, identificate in catasto al Foglio 438, particella 213, subalterno 703, per i motivi di fatto
e di diritto indicati;
- conseguentemente condannare la al rilascio delle predette unità immobiliari, Parte_1 libere da persone e da cose, in favore della fissando la data di Controparte_1 esecuzione;
- accertare e dichiarare che il contratto di locazione inter partes, ove non preventivamente risolto per inadempimento del conduttore, sarà opponibile alla ricorrente fino al 31/3/2026, restando pertanto successivamente a tale data privo di ogni ulteriore efficacia tra le parti per
i motivi di fatto e di diritto indicati, e condannare conseguentemente la a rilasciare Parte_1 le unità oggetto di locazione per tale data, fissando la data di esecuzione;
- condannare in ogni caso la a rimuovere dall'androne e dalla galleria con accesso Parte_1 da Corso di Porta Romana n. 64 ogni propria cosa, ivi compresi tavoli, sedie, vasi, quadro, leggio, tappeto, stufa, videocamera e da quant'altro ivi collocato, per i motivi di fatto e di diritto indicati;
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare ogni avversa domanda ed eccezione formulate anche in via riconvenzionale nonché in via istruttoria;
In via istruttoria:
- dichiarare inammissibile la produzione documentale effettuata da controparte per la prima volta nel presente grado di giudizio;
- ove ritenuto opportuno, accogliere le istanze istruttorie formulate con il ricorso introduttivo in primo grado, da intendersi qui richiamate e trascritte, nonché ammettere la produzione di ulteriori rilievi fotografici e prova per testi attestanti il protrarsi nelle more del giudizio delle violazioni contestate;
Condannare in ogni caso la controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha chiesto al Tribunale di Controparte_1
Milano di dichiarare la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (o in alternativa la risoluzione per grave inadempimento del conduttore ex art. 1453 c.c.) del contratto di locazione stipulato da Enpam Real Estate S.r.l. con n data 1 aprile 2017 - cui Parte_1 CP_1 era subentrata in seguito all'acquisto dell'immobile. Tale contratto aveva ad oggetto
[...]
l'immobile ad uso negozio, sito in Milano, Corso di Porta Romana n. 66, identificato al Foglio
438, particella 213, subalterno 703, con accesso da Corso di Porta Romana n. 64.
L'immobile era stato concesso in locazione unitamente ad un'area esterna, per la durata di nove anni (dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2026), con previsione di un tacito rinnovo per pari periodo, al canone annuale di € 30.000,00, da versarsi in 4 rate trimestrali, oltre rivalutazione annuale
ISTAT.
La ricorrente ha allegato i numerosi e gravi inadempimenti contrattuali cagionati dalla resistente, e più precisamente: “mancato puntuale pagamento delle rate trimestrali del canone
pagina 4 di 8 annuale, con ritardi tra i 65 e i 69 giorni (doc. 10, 11 e 12), comportante, ai sensi degli art. 4
e 22 del contratto, la risoluzione di diritto del contratto, oltre la condanna della resistente al pagamento della ulteriore somma di euro 12.740,03 a titolo di corrispettivo o dell'importo ritenuto dovuto;
occupazione abusiva, in spregio al disposto dell'art. 17 lettera d) del contratto, della galleria con accesso dal Corso di Porta Romana (non oggetto di contratto) con tavoli, sedie, arredi, vasi, leggio per il menù, pubblicità del ristorante, tappeto con indicazione del nome dello stesso, telecamere e dispositivo per il riscaldamento al fine di utilizzarlo per
l'esercizio della propria attività di ristorazione (doc. 13); mancata stipula, in violazione dell'art. 9 del contratto, nei 30 giorni successivi alla sottoscrizione del contratto, di fideiussione bancaria semplice a prima richiesta per importo non inferiore ad euro 30.000,00 per tutto il periodo di occupazione dell'immobile locato;
omessa stipula, in violazione dell'art.
16 del contratto di locazione, di polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente arrecati nell'uso del bene locato;
allacciamento arbitrario alla caldaia dell'hotel limitrofo di proprietà della medesima ricorrente sino alla fine di dicembre 2023, data di cessazione dell'attività dell'hotel, e senza provvedere ad alcun rimborso dei consumi d'acqua calda (doc. 14), nonché installazione del contatore elettrico nei locali dell'hotel anziché nell'unità oggetto di locazione”.
La ricorrente ha dedotto di aver contestato alla conduttrice, al pari della precedente locatrice, gli inadempimenti sopramenzionati, inoltrandole, in data 4.3.2024, una comunicazione via pec, per avvalersi della clausola risolutiva contrattualmente prevista e risolvere il rapporto locativo, sussistendo i presupposti sia della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., sia della risoluzione di cui all'art. 1453 c.c., stante la non scarsa importanza dell'inadempimento.
Ha poi chiesto, per il caso di rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento,
l'accertamento della durata del contratto di locazione, con indicazione del 31.3.2026 quale data di sua cessazione, stante l'opponibilità del contratto alla ricorrente solo nei limiti del novennio dall'inizio della locazione, ai sensi dell'art. 1599 comma terzo c.c. (trattandosi di contratto di locazione non trascritto).
si è costituita solo in data 1.10.2024, eccependo che la domanda della ricorrente Parte_1 era volta ad ottenere la liberazione degli immobili per procedere alla loro ristrutturazione, senza dover versare l'indennità di avviamento. La convenuta ha poi dedotto di aver versato alla proprietà, dal 1.4.2017 in avanti, la somma di € 45.000,00 circa, a titolo di canoni e di altri oneri;
di aver pagato oltre la data di scadenza i primi tre trimestri di canone, a causa della tardiva ricezione delle fatture e di aver versato tempestivamente il quarto trimestre di canone. In generale, aveva tenuto un comportamento leale e adempiente, seppur Parte_1 effettuando i pagamenti dovuti solo dietro sollecito del locatore.
La convenuta ha inoltre precisato: - di aver ottenuto dalla precedente locatrice Enpam S.r.l., nel
2017, l'autorizzazione alla posa di un dehor nell'area esterna;
- di aver ricevuto, in data
30.9.2024, la disdetta dal contatto di locazione, quale diniego del rinnovo alla prima scadenza, benchè l'art. 3 dello stesso prevedesse una deroga all'art. 28 della L. 392/78, con conseguente automatica scadenza del contratto alla data del 31/03/2035.
All'udienza dell'08.10.2024, la parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione della resistente, oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c., invocando le conseguenti decadenze di legge.
pagina 5 di 8 La causa, avente natura documentale, è stata rinviata all'udienza di discussione e quindi decisa, mediante pubblica lettura della sentenza.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha preliminarmente rilevato la tardiva costituzione della convenuta, oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c. Ha quindi accolto la domanda di risoluzione del contratto, rilevando: - che la ricorrente aveva fornito prova dei fatti costitutivi della domanda;
- che per contro, la resistente, costituitasi tardivamente, non aveva contestato la comunicazione di risoluzione del contratto inoltrata il 4.3.2024, a norma degli artt. 4 e 22 del contratto di locazione, limitandosi a giustificare i ritardi nei pagamenti con la presunta tardiva ricezione delle fatture e con difficoltà legate al periodo post-pandemico; - che le difese della resistente in ordine all'allegata occupazione di spazi non previsti dal contratto, si fondavano su un documento (autorizzazione alla posa di un dehor su suolo non oggetto del contratto) inammissibile (stante la tardiva costituzione) e comunque estraneo all'oggetto della contestazione della ricorrente;
- che la resistente non aveva contestato i restanti inadempimenti allegati da né il contenuto della clausola risolutiva espressa, Controparte_1 posta a base della domanda di risoluzione di diritto;
- che, in particolare, l'art. 4 del contratto prevedeva all'ultimo comma, che “il pagamento del canone, che decorrerà dal 01 aprile 2017, non potrà essere sospeso né ritardato da pretese e/o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni”; al successivo art. 22 che
“tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto. La violazione anche di uno soltanto dei seguenti articoli:
2/4/6/8/15/17/19/23 darà luogo alla risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del presente contratto”; - che, a fronte della clausola risolutiva espressa, da ritenersi pienamente valida, il Tribunale non doveva valutare la gravità dell'inadempimento contestato alla resistente, ma solo verificare la sussistenza dell'inadempimento; - che non aveva eccepito, né Parte_1 dimostrato, di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere alle pattuizioni contrattuali.
Per i motivi esposti, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione di diritto del contratto tra le parti, in forza della clausola risolutiva espressa, e ha intimato alla parte convenuta il rilascio del bene nonché lo sgombero da cose dell'area esterna, occupata senza titolo.
Il primo Giudice non ha emesso pronuncia di condanna della al pagamento di somme Pt_1 di denaro a titolo di corrispettivo contrattuale, in quanto le somme dovute erano state medio tempore versate, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente.
Le altre domande sono state dichiarate assorbite e le spese di giudizio poste a carico della convenuta, secondo il principio di soccombenza.
a proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, chiedendo la sospensione Parte_1 dell'esecutorietà della sentenza di primo grado e la riforma nel merito della sentenza, in ragione della insussistenza degli allegati inadempimenti (presupposto di operatività della clausola risolutiva espressa), della non gravità degli stessi e della strumentalità degli addebiti della ricorrente.
Si è costituita in giudizio chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità o comunque rigettarsi l'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
pagina 6 di 8 L'appellata ha rilevato che il ricorso in appello si pone in contrasto con il disposto di cui all'art. 434 c.p.c., essendo le censure rivolte alla sentenza di primo grado generiche, ripetitive e confuse.
Quanto al merito, ha rilevato come le allegazioni dell'appellante erano state già ampiamente confutate in primo grado e come non era stata mai contestata da la comunicazione di Pt_1 risoluzione, notificata in data 4.3.2024, con conseguente pacifica validità della clausola di risoluzione di cui agli artt. 4 e 22 del contratto di locazione.
All'udienza dell'8.10.2025, le parti hanno discusso la causa e il Collegio ha pronunziato sentenza, dando lettura del dispositivo.
Il ricorso in appello di eve essere dichiarato inammissibile. Parte_1
L'impugnazione non soddisfa minimamente i requisiti di specificità e chiarezza richiesti dall'art. 434 c.p.c., risultando redatta in forma del tutto confusa ed essendo priva di un'adeguata strutturazione logico.
Le parti in fatto e in diritto risultano fuse tra loro in modo poco comprensibile, tanto da rendere difficoltoso estrapolare dal testo i motivi dell'appello. Anche a voler prescindere dalla totale mancanza di punteggiatura e dall'estrema lunghezza dei periodi, che rende estremamente ardua la lettura e la comprensione del testo, i motivi di gravame non sono articolati in paragrafi separati e neppure sono chiaramente enucleati. Non sono evidenziati i punti o i capi della sentenza in contestazione, né il ricorso contiene specifici riferimenti alle eventuali violazioni di legge commesse dal primo Giudice.
La lettura dell'atto non consente l'individuazione delle censure mosse alla sentenza impugnata. Per cercare di comprendere tali censure, è necessario leggere più volte l'atto e darne un'interpretazione. Solo con difficoltà, è possibile desumere dal testo che l'appellante sembra contestare, quanto alla ricostruzione delle circostanze di fatto, la sussistenza di un inadempimento contrattuale e la sua gravità e sembra rappresentare che gli eventuali ritardi nei pagamenti dei canoni non avrebbero avuto carattere significativo o sistematico.
Tali doglianze risultano in ogni caso prive di un'adeguata motivazione e non sono supportate da alcuna puntuale critica alla motivazione della sentenza di primo grado. Manca infatti nel ricorso una parte argomentativa, volta a contrastare il ragionamento del primo giudice e a porre in dubbio il fondamento logico-giuridico della decisione.
L'atto non può pertanto ritenersi conforme ai requisiti di ammissibilità dell'impugnazione. In proposito, la Suprema Corte, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha chiarito che “gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
pagina 7 di 8 a critica vincolata” (cfr. Cass., S.U., Ord. n. 36481/2022, conforme a Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n.
13535/2018 e a Cass. S.U. - Sent. n. 27199/2017).
Le citate norme hanno lo scopo di rendere più efficiente il sistema delle impugnazioni e a tal fine, il legislatore ha inteso favorire la specificità dei motivi di appello, secondo una impostazione chiara e schematica, escludendo un'inutile sovrabbondanza, in modo da consentire alla Corte d'Appello di capire immediatamente e senza sforzi ricostruttivi e interpretativi il problema sollevato, pervenendo a comprendere con chiarezza il nocciolo della doglianza.
Nel caso di specie, stante la tecnica di redazione del ricorso, è richiesta alla Corte un'attività interpretativa, per arrivare a ricostruire (senza margini di certezza) quali siano, secondo la ricorrente, gli errori di valutazione e interpretazione dei fatti e quali gli errori di diritto commessi dal primo giudice, attività interpretativa che l'art. 434 c.p.c. vuole evitare, proprio per rendere il sistema delle impugnazioni efficace e celere.
Per i motivi esposti, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 contro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
[...] Controparte_1
1617/2025, pubblicata il 25/02/2025, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 6.734,00 per compensi di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva ed € 1.523,00 per la fase di trattazione e 1.735,00 per la fase decisionale, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 08/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 25.3.2025 e notificato il 22.4.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
1617/2025, pubblicata il 25/02/2025,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINOPOLI GENNARO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARTINO LUIGI ( ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._1
PAOLO DELLA VALLE,4 - 80126 NAPOLI, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
COLLARILE MARIO, elettivamente domiciliata in VIALE FRANCESCO CRISPI, 3 - 20121
MILANO presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1617/2025, pubblicata il
25/02/2025, in materia di “Altri istituti del diritto delle locazioni”.
CONCLUSIONI:
Per come da conclusioni rassegnate nel ricorso in appello, di seguito riportate: Parte_1
“Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria e diversa istanza, ed in primis ed ex art. 283 cpc procedere e inaudita altera parte alla sospensione della
pagina 1 di 8 esecutorietà della sentenza n. 1617/ 2025 del 25.02.2025, pubblicata il 25.02.2025 - RG
23158/24 Repertorio 1774/2025 del 26.02.2025 - cronologico 1919 del 25.02.2025 - emessa dal G.U. del Tribunale di Milano, dr.ssa Caterina Canu non notificata in danno della locataria, in persona del suo Irpt, e con il presente atto appellata ( la sentenza) stante l'evidente Parte_1 discrasia tra i fatti narrati - non accertati e nemmeno complessivamente valutati ( vedasi al riguardo la sentenza S.C. del 28.8. 2024 n. 23287/ 2024), secondo cui v'è l'obbligo da parte del
Giudicante di valutare la gravità dell'inadempimento, pur contemplato nel contratto in una clausola risolutiva espressa, alla luce del criterio della buona fede! (In tema di clausola risolutiva espressa nei contratti di locazione, l'inadempimento contrattualmente previsto come integrativo del potere di provocare in via potestativa la risoluzione del contratto ex art. 1456
c.c. deve essere valutato secondo il criterio generale della buona fede oggettiva, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione. L'inadempimento deve risultare effettivo e non meramente formale, dovendosi verificare la lesione concreta dell'interesse della parte non inadempiente. Nel caso di mancato pagamento dei canoni locatizi, costituente inadempimento di un'obbligazione principale ex art. 1587 c.c., la reiterazione della morosità, il protrarsi dell'inadempimento anche dopo formale sollecito e la mancata prova di giustificati motivi del ritardo integrano gli estremi di un inadempimento effettivo che legittima l'esercizio della clausola risolutiva espressa. Non costituisce comportamento contrario a buona fede l'esercizio del diritto potestativo di risoluzione da parte del locatore quando la condotta del conduttore riveli una consapevole e reiterata violazione degli obblighi contrattuali, manifestando un approfittamento della disponibilità della controparte. Il giudice, nel valutare la legittimità dell'esercizio della clausola risolutiva espressa, deve verificare che l'applicazione del canone della buona fede oggettiva rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto. ma unicamente dati per scontati e sul presupposto di " non essere tenuto il Giudice ad effettuare alcuna indagine sulla esistenza e gravità dell'inadempimento stesso,
e non vi è spazio, dice / sostiene il Giudice, dr. Canu, per un diverso orientamento !, pur alla presenza della prova de gli avvenuti pagamenti, e già abbondantemente e mesi prima della udienza, tanto da esser stato ciò confermato nell'udienza di discussione dal procuratore della
che ha, e come detto, espressamente rinunciato alla proposta domanda di Controparte_1 pagamento di circa 13.000,00€ e quindi al grave inadempimento su cui si è basato e fondato il ricorso, e stante ed in presenza del grave danno derivante dalla esecuzione del rilascio, trattandosi di attività di ristora zione (oramai quasi al 9° anno di attività) ed anche in considerazione del n. di persone impiegate (15) nella conduzione pratica della attività di ristorazione e delle lavorazioni ( cuoco - chef - aiuto chef - direttore di sala - personale di sala, camerieri - cassiere e personale ammnistrativo e quant'altro) e della ristrutturazione del locale di recente eseguita -
2) Nel merito accogliersi l'appello e riformarsi la sentenza, dichiarando l'inesistenza dei requisiti per l'applicazione dell'invocata risoluzione del contratto ex art. 1456, così come
l'inesistenza del grave inadempimento anche alla luce della rinuncia effettuata in udienza alla condanna al pagamento della vantata ma inesistente morosità e dei requisiti previsti e quindi richiesti sia per la dichiarazione ex art. 1456 in ossequio alla clausola risolutiva espressa riportata in contratto e sia di quelli previsti perché si pronunci il grave inadempimento! e
pagina 2 di 8 quindi la risoluzione del contratto per grave inadempimento, non potendosi ritenere la addotta
(ma contestata) presenza di tavolini / sedie / quadro - tappeto ( dell'albergo! ) e stufa, gravi inadempimenti (nemmeno dimostrati nonostante la contestazione del convenuto), e di cui e peraltro e in prime facie ne era stata disconosciuta l'esistenza / presenza e o l'aver utilizzato quegli spazi, per aver e su autorizzazione occupato una area esterna per il dehor, ma su autorizzazione scritta della ex locatrice ( a dimostrazione del buona diligenza! Al riguardo del grave inadempimento e della sua gravità in genere, parte appellante ha sottoposto al
Giudicante del 1° una realtà a conoscenza di tutta Italia (ed anche del Giudice Canu), per averne fatto menzione in atti e non solo, e che ha visto il Governo Italiano, non procedere alla risoluzione del contratto in essere per grave inadempimento (con la , e Controparte_2 avente ad oggetto il tratto autostradale oggetto di caduta del ( Ponte Morandi) ritenendo non esserVi grave inadempimento per inesistente manutenzione, pur alla presenza di 42 morti / vi te spezzate e danni alla popolazione per centinaia di milioni di euro !.
Di qui la discrasia con quanto sussunto dal G.U. dr. Canu che nel caso di specie non ha valutato
/ rectius si è rifiutata di valutare (non v'è spazio ha detto!) la natura e gravità dei presunti inadempimenti e la presunta altera zione del sinallagma contrattuale che di certo non può dirsi esser stato violato, tanto più che come dichiarato e provato, il maggior inadempimento poteva essere rappresentato dal mancato pagamento dei ca noni, che si è dimostrato invece esser infondato e inesistente giacché regolarizzato non appena ricevuto le fatture ( secondo contratto), e quindi mesi prima della notifica del ricorso
e nel quale, forse si era in corsi anche per la mancata emissione / trasmissione delle fatture, circostanza (pagamento) che ha indotto il procuratore della su Controparte_1 sollecitazione di questi procuratori a non dichiararne la " persistenza" sì da tener conto ai fini di un risarcimento danni, e che ha visto invece lo Stesso avv. Collarile, tenuto a dichiararne la
" inesistenza ( della mora) e rinunciare alla domanda di pagamento e quindi al presunto grave inadempimento!.
3) Con vittoria di spese e competenze processuali con attribuzione
In via istruttoria chiede disporsi il libero interrogatorio delle parti.”
Per come da conclusioni rassegnate nella memoria di Controparte_1 costituzione, di seguito riportate:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via pregiudiziale di rito:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per i motivi indicati in narrativa, con
l'adozione di ogni conseguente provvedimento di legge;
in via preliminare:
- rigettare la domanda avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i motivi indicati;
Nel merito:
- rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza del
Tribunale di Milano n. 1617/2025;
- pur nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, accogliere in ogni caso le domande formulate dalla anche in via alternativa e subordinata di Controparte_1 seguito riportate:
pagina 3 di 8 - accertare e dichiarare la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. o in alternativa la risoluzione per grave inadempimento del conduttore ex artt. 1453 e ss. c.c., del contratto di locazione per cui si verte, avente ad oggetto le unità immobiliari site in Milano, Corso di Porta Romana n.
64/66, identificate in catasto al Foglio 438, particella 213, subalterno 703, per i motivi di fatto
e di diritto indicati;
- conseguentemente condannare la al rilascio delle predette unità immobiliari, Parte_1 libere da persone e da cose, in favore della fissando la data di Controparte_1 esecuzione;
- accertare e dichiarare che il contratto di locazione inter partes, ove non preventivamente risolto per inadempimento del conduttore, sarà opponibile alla ricorrente fino al 31/3/2026, restando pertanto successivamente a tale data privo di ogni ulteriore efficacia tra le parti per
i motivi di fatto e di diritto indicati, e condannare conseguentemente la a rilasciare Parte_1 le unità oggetto di locazione per tale data, fissando la data di esecuzione;
- condannare in ogni caso la a rimuovere dall'androne e dalla galleria con accesso Parte_1 da Corso di Porta Romana n. 64 ogni propria cosa, ivi compresi tavoli, sedie, vasi, quadro, leggio, tappeto, stufa, videocamera e da quant'altro ivi collocato, per i motivi di fatto e di diritto indicati;
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare ogni avversa domanda ed eccezione formulate anche in via riconvenzionale nonché in via istruttoria;
In via istruttoria:
- dichiarare inammissibile la produzione documentale effettuata da controparte per la prima volta nel presente grado di giudizio;
- ove ritenuto opportuno, accogliere le istanze istruttorie formulate con il ricorso introduttivo in primo grado, da intendersi qui richiamate e trascritte, nonché ammettere la produzione di ulteriori rilievi fotografici e prova per testi attestanti il protrarsi nelle more del giudizio delle violazioni contestate;
Condannare in ogni caso la controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha chiesto al Tribunale di Controparte_1
Milano di dichiarare la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (o in alternativa la risoluzione per grave inadempimento del conduttore ex art. 1453 c.c.) del contratto di locazione stipulato da Enpam Real Estate S.r.l. con n data 1 aprile 2017 - cui Parte_1 CP_1 era subentrata in seguito all'acquisto dell'immobile. Tale contratto aveva ad oggetto
[...]
l'immobile ad uso negozio, sito in Milano, Corso di Porta Romana n. 66, identificato al Foglio
438, particella 213, subalterno 703, con accesso da Corso di Porta Romana n. 64.
L'immobile era stato concesso in locazione unitamente ad un'area esterna, per la durata di nove anni (dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2026), con previsione di un tacito rinnovo per pari periodo, al canone annuale di € 30.000,00, da versarsi in 4 rate trimestrali, oltre rivalutazione annuale
ISTAT.
La ricorrente ha allegato i numerosi e gravi inadempimenti contrattuali cagionati dalla resistente, e più precisamente: “mancato puntuale pagamento delle rate trimestrali del canone
pagina 4 di 8 annuale, con ritardi tra i 65 e i 69 giorni (doc. 10, 11 e 12), comportante, ai sensi degli art. 4
e 22 del contratto, la risoluzione di diritto del contratto, oltre la condanna della resistente al pagamento della ulteriore somma di euro 12.740,03 a titolo di corrispettivo o dell'importo ritenuto dovuto;
occupazione abusiva, in spregio al disposto dell'art. 17 lettera d) del contratto, della galleria con accesso dal Corso di Porta Romana (non oggetto di contratto) con tavoli, sedie, arredi, vasi, leggio per il menù, pubblicità del ristorante, tappeto con indicazione del nome dello stesso, telecamere e dispositivo per il riscaldamento al fine di utilizzarlo per
l'esercizio della propria attività di ristorazione (doc. 13); mancata stipula, in violazione dell'art. 9 del contratto, nei 30 giorni successivi alla sottoscrizione del contratto, di fideiussione bancaria semplice a prima richiesta per importo non inferiore ad euro 30.000,00 per tutto il periodo di occupazione dell'immobile locato;
omessa stipula, in violazione dell'art.
16 del contratto di locazione, di polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente arrecati nell'uso del bene locato;
allacciamento arbitrario alla caldaia dell'hotel limitrofo di proprietà della medesima ricorrente sino alla fine di dicembre 2023, data di cessazione dell'attività dell'hotel, e senza provvedere ad alcun rimborso dei consumi d'acqua calda (doc. 14), nonché installazione del contatore elettrico nei locali dell'hotel anziché nell'unità oggetto di locazione”.
La ricorrente ha dedotto di aver contestato alla conduttrice, al pari della precedente locatrice, gli inadempimenti sopramenzionati, inoltrandole, in data 4.3.2024, una comunicazione via pec, per avvalersi della clausola risolutiva contrattualmente prevista e risolvere il rapporto locativo, sussistendo i presupposti sia della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., sia della risoluzione di cui all'art. 1453 c.c., stante la non scarsa importanza dell'inadempimento.
Ha poi chiesto, per il caso di rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento,
l'accertamento della durata del contratto di locazione, con indicazione del 31.3.2026 quale data di sua cessazione, stante l'opponibilità del contratto alla ricorrente solo nei limiti del novennio dall'inizio della locazione, ai sensi dell'art. 1599 comma terzo c.c. (trattandosi di contratto di locazione non trascritto).
si è costituita solo in data 1.10.2024, eccependo che la domanda della ricorrente Parte_1 era volta ad ottenere la liberazione degli immobili per procedere alla loro ristrutturazione, senza dover versare l'indennità di avviamento. La convenuta ha poi dedotto di aver versato alla proprietà, dal 1.4.2017 in avanti, la somma di € 45.000,00 circa, a titolo di canoni e di altri oneri;
di aver pagato oltre la data di scadenza i primi tre trimestri di canone, a causa della tardiva ricezione delle fatture e di aver versato tempestivamente il quarto trimestre di canone. In generale, aveva tenuto un comportamento leale e adempiente, seppur Parte_1 effettuando i pagamenti dovuti solo dietro sollecito del locatore.
La convenuta ha inoltre precisato: - di aver ottenuto dalla precedente locatrice Enpam S.r.l., nel
2017, l'autorizzazione alla posa di un dehor nell'area esterna;
- di aver ricevuto, in data
30.9.2024, la disdetta dal contatto di locazione, quale diniego del rinnovo alla prima scadenza, benchè l'art. 3 dello stesso prevedesse una deroga all'art. 28 della L. 392/78, con conseguente automatica scadenza del contratto alla data del 31/03/2035.
All'udienza dell'08.10.2024, la parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione della resistente, oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c., invocando le conseguenti decadenze di legge.
pagina 5 di 8 La causa, avente natura documentale, è stata rinviata all'udienza di discussione e quindi decisa, mediante pubblica lettura della sentenza.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha preliminarmente rilevato la tardiva costituzione della convenuta, oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c. Ha quindi accolto la domanda di risoluzione del contratto, rilevando: - che la ricorrente aveva fornito prova dei fatti costitutivi della domanda;
- che per contro, la resistente, costituitasi tardivamente, non aveva contestato la comunicazione di risoluzione del contratto inoltrata il 4.3.2024, a norma degli artt. 4 e 22 del contratto di locazione, limitandosi a giustificare i ritardi nei pagamenti con la presunta tardiva ricezione delle fatture e con difficoltà legate al periodo post-pandemico; - che le difese della resistente in ordine all'allegata occupazione di spazi non previsti dal contratto, si fondavano su un documento (autorizzazione alla posa di un dehor su suolo non oggetto del contratto) inammissibile (stante la tardiva costituzione) e comunque estraneo all'oggetto della contestazione della ricorrente;
- che la resistente non aveva contestato i restanti inadempimenti allegati da né il contenuto della clausola risolutiva espressa, Controparte_1 posta a base della domanda di risoluzione di diritto;
- che, in particolare, l'art. 4 del contratto prevedeva all'ultimo comma, che “il pagamento del canone, che decorrerà dal 01 aprile 2017, non potrà essere sospeso né ritardato da pretese e/o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni”; al successivo art. 22 che
“tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto. La violazione anche di uno soltanto dei seguenti articoli:
2/4/6/8/15/17/19/23 darà luogo alla risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del presente contratto”; - che, a fronte della clausola risolutiva espressa, da ritenersi pienamente valida, il Tribunale non doveva valutare la gravità dell'inadempimento contestato alla resistente, ma solo verificare la sussistenza dell'inadempimento; - che non aveva eccepito, né Parte_1 dimostrato, di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere alle pattuizioni contrattuali.
Per i motivi esposti, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione di diritto del contratto tra le parti, in forza della clausola risolutiva espressa, e ha intimato alla parte convenuta il rilascio del bene nonché lo sgombero da cose dell'area esterna, occupata senza titolo.
Il primo Giudice non ha emesso pronuncia di condanna della al pagamento di somme Pt_1 di denaro a titolo di corrispettivo contrattuale, in quanto le somme dovute erano state medio tempore versate, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente.
Le altre domande sono state dichiarate assorbite e le spese di giudizio poste a carico della convenuta, secondo il principio di soccombenza.
a proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, chiedendo la sospensione Parte_1 dell'esecutorietà della sentenza di primo grado e la riforma nel merito della sentenza, in ragione della insussistenza degli allegati inadempimenti (presupposto di operatività della clausola risolutiva espressa), della non gravità degli stessi e della strumentalità degli addebiti della ricorrente.
Si è costituita in giudizio chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità o comunque rigettarsi l'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
pagina 6 di 8 L'appellata ha rilevato che il ricorso in appello si pone in contrasto con il disposto di cui all'art. 434 c.p.c., essendo le censure rivolte alla sentenza di primo grado generiche, ripetitive e confuse.
Quanto al merito, ha rilevato come le allegazioni dell'appellante erano state già ampiamente confutate in primo grado e come non era stata mai contestata da la comunicazione di Pt_1 risoluzione, notificata in data 4.3.2024, con conseguente pacifica validità della clausola di risoluzione di cui agli artt. 4 e 22 del contratto di locazione.
All'udienza dell'8.10.2025, le parti hanno discusso la causa e il Collegio ha pronunziato sentenza, dando lettura del dispositivo.
Il ricorso in appello di eve essere dichiarato inammissibile. Parte_1
L'impugnazione non soddisfa minimamente i requisiti di specificità e chiarezza richiesti dall'art. 434 c.p.c., risultando redatta in forma del tutto confusa ed essendo priva di un'adeguata strutturazione logico.
Le parti in fatto e in diritto risultano fuse tra loro in modo poco comprensibile, tanto da rendere difficoltoso estrapolare dal testo i motivi dell'appello. Anche a voler prescindere dalla totale mancanza di punteggiatura e dall'estrema lunghezza dei periodi, che rende estremamente ardua la lettura e la comprensione del testo, i motivi di gravame non sono articolati in paragrafi separati e neppure sono chiaramente enucleati. Non sono evidenziati i punti o i capi della sentenza in contestazione, né il ricorso contiene specifici riferimenti alle eventuali violazioni di legge commesse dal primo Giudice.
La lettura dell'atto non consente l'individuazione delle censure mosse alla sentenza impugnata. Per cercare di comprendere tali censure, è necessario leggere più volte l'atto e darne un'interpretazione. Solo con difficoltà, è possibile desumere dal testo che l'appellante sembra contestare, quanto alla ricostruzione delle circostanze di fatto, la sussistenza di un inadempimento contrattuale e la sua gravità e sembra rappresentare che gli eventuali ritardi nei pagamenti dei canoni non avrebbero avuto carattere significativo o sistematico.
Tali doglianze risultano in ogni caso prive di un'adeguata motivazione e non sono supportate da alcuna puntuale critica alla motivazione della sentenza di primo grado. Manca infatti nel ricorso una parte argomentativa, volta a contrastare il ragionamento del primo giudice e a porre in dubbio il fondamento logico-giuridico della decisione.
L'atto non può pertanto ritenersi conforme ai requisiti di ammissibilità dell'impugnazione. In proposito, la Suprema Corte, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha chiarito che “gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
pagina 7 di 8 a critica vincolata” (cfr. Cass., S.U., Ord. n. 36481/2022, conforme a Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n.
13535/2018 e a Cass. S.U. - Sent. n. 27199/2017).
Le citate norme hanno lo scopo di rendere più efficiente il sistema delle impugnazioni e a tal fine, il legislatore ha inteso favorire la specificità dei motivi di appello, secondo una impostazione chiara e schematica, escludendo un'inutile sovrabbondanza, in modo da consentire alla Corte d'Appello di capire immediatamente e senza sforzi ricostruttivi e interpretativi il problema sollevato, pervenendo a comprendere con chiarezza il nocciolo della doglianza.
Nel caso di specie, stante la tecnica di redazione del ricorso, è richiesta alla Corte un'attività interpretativa, per arrivare a ricostruire (senza margini di certezza) quali siano, secondo la ricorrente, gli errori di valutazione e interpretazione dei fatti e quali gli errori di diritto commessi dal primo giudice, attività interpretativa che l'art. 434 c.p.c. vuole evitare, proprio per rendere il sistema delle impugnazioni efficace e celere.
Per i motivi esposti, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 contro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
[...] Controparte_1
1617/2025, pubblicata il 25/02/2025, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 6.734,00 per compensi di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva ed € 1.523,00 per la fase di trattazione e 1.735,00 per la fase decisionale, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 08/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
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