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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 5064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5064 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 8470/2025
Il Giudice SC M.C. PE, all'udienza del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
C.F. 1 1) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte 1
Avv.ti GORRASI ENNIO
ricorrente contro
Controparte_1 C.F. 2 ),
resistente contumace
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
7.7.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio CP 1
[...] al fine di ottenere la condanna al pagamento delle seguenti somme €
607,81, a titolo di stipendio di aprile 2025; € 317,31, a titolo di 13^ mensilità; € 567,34
a titolo di ferie non godute;
€ 63,53° titolo festività non godute;
€ 119,81 a titolo di
ROL non goduta;
€ 1852,80 a titolo di TFR.
In particolare la parte ricorrente ha esposto: di essere stata assunta alle dipendenze della Controparte_2
[...] in data 6.9.2023 con contratto di apprendistato professionalizzante e mansioni di apprendista meccanico riparatore d'auto, da svolgersi presso la sede di lavoro a
Milano, via Riccardo Pitteri 29/31 (doc. 1); -di aver rassegnato le proprie dimissioni in data 15/04/2025 non avendo ricevuto le retribuzioni(doc.2);
-di essere ancora creditrice della somme sopra indicate;
Nonostante la regolarità della notifica, il datore di lavoro convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
Il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza della quale è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il contenuto, la durata, il livello di inquadramento, la retribuzione, risultano dalle buste paga, prodotte e dal contratto di apprendistato professionalizzante depositato in atti (docc. 1 e 8).
La parte ricorrente rivendica il pagamento delle mensilità arretrate delle spettanze di fine rapporto e del TFR dell'indennità sostitutiva del preavviso.
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi e contributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti.
A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio conteggi analitici elaborati sulla base delle buste paga, conteggi che, in difetto di qualsivoglia contestazione, vengono qui integralmente recepiti a fondamento della decisione e portano a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della società convenuta, delle seguenti somme € 607,81, a titolo di stipendio di aprile 2025; € 317,31, a titolo di 13^ mensilità; € 567,34 a titolo di ferie non godute;
€ 63,53° titolo festività non godute;
€ 119,81 a titolo di ROL non goduta;
€ 1852,80 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria. Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle predette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. SC PE, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così
provvede: condanna il datore di lavoro convenuto Controparte_1 al pagamento in favore della parte ricorrente delle seguenti somme € 607,81, a titolo di stipendio di aprile 2025; € 317,31, a titolo di 13^ mensilità; € 567,34 a titolo di ferie non godute;
€ 63,53° titolo festività non godute;
€ 119,81 a titolo di ROL non goduta;
€ 1852,80 a titolo di TFR, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi ISTAT del costo vita, ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze e sino al saldo;
condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali,
-
liquidate nell'importo di complessivi euro 1.000,00, oltre spese generali CPA e
IVA con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
19/11/2025 Il Giudice
SC MA AU PE
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 8470/2025
Il Giudice SC M.C. PE, all'udienza del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
C.F. 1 1) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte 1
Avv.ti GORRASI ENNIO
ricorrente contro
Controparte_1 C.F. 2 ),
resistente contumace
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
7.7.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio CP 1
[...] al fine di ottenere la condanna al pagamento delle seguenti somme €
607,81, a titolo di stipendio di aprile 2025; € 317,31, a titolo di 13^ mensilità; € 567,34
a titolo di ferie non godute;
€ 63,53° titolo festività non godute;
€ 119,81 a titolo di
ROL non goduta;
€ 1852,80 a titolo di TFR.
In particolare la parte ricorrente ha esposto: di essere stata assunta alle dipendenze della Controparte_2
[...] in data 6.9.2023 con contratto di apprendistato professionalizzante e mansioni di apprendista meccanico riparatore d'auto, da svolgersi presso la sede di lavoro a
Milano, via Riccardo Pitteri 29/31 (doc. 1); -di aver rassegnato le proprie dimissioni in data 15/04/2025 non avendo ricevuto le retribuzioni(doc.2);
-di essere ancora creditrice della somme sopra indicate;
Nonostante la regolarità della notifica, il datore di lavoro convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
Il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza della quale è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il contenuto, la durata, il livello di inquadramento, la retribuzione, risultano dalle buste paga, prodotte e dal contratto di apprendistato professionalizzante depositato in atti (docc. 1 e 8).
La parte ricorrente rivendica il pagamento delle mensilità arretrate delle spettanze di fine rapporto e del TFR dell'indennità sostitutiva del preavviso.
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi e contributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti.
A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio conteggi analitici elaborati sulla base delle buste paga, conteggi che, in difetto di qualsivoglia contestazione, vengono qui integralmente recepiti a fondamento della decisione e portano a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della società convenuta, delle seguenti somme € 607,81, a titolo di stipendio di aprile 2025; € 317,31, a titolo di 13^ mensilità; € 567,34 a titolo di ferie non godute;
€ 63,53° titolo festività non godute;
€ 119,81 a titolo di ROL non goduta;
€ 1852,80 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria. Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle predette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. SC PE, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così
provvede: condanna il datore di lavoro convenuto Controparte_1 al pagamento in favore della parte ricorrente delle seguenti somme € 607,81, a titolo di stipendio di aprile 2025; € 317,31, a titolo di 13^ mensilità; € 567,34 a titolo di ferie non godute;
€ 63,53° titolo festività non godute;
€ 119,81 a titolo di ROL non goduta;
€ 1852,80 a titolo di TFR, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi ISTAT del costo vita, ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze e sino al saldo;
condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali,
-
liquidate nell'importo di complessivi euro 1.000,00, oltre spese generali CPA e
IVA con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
19/11/2025 Il Giudice
SC MA AU PE