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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 427/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 25/06/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
LL RT, LA
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1520/2023 depositato il 20/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190015052673000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva tempestivo ricorso avverso la cartella di pagamento n. 030 2019 0015052673 000, notifica il 3.2.2023 ed emessa per somme dovute a titolo di controllo modello IVA anno 2016. Il ricorrente eccepiva, in via pregiudiziale, l'illegittimità dell'atto per incompetenza territoriale dell'Agente della OS di ZA, evidenziando come, alla data di emissione della cartella, egli risultasse residente nel Comune di Bergamo,
e che pertanto la competenza spettasse all'Ufficio territorialmente competente in base al domicilio fiscale del debitore. Nel merito, il ricorrente sollevava ulteriori censure relative alla nullità della notificazione e all'infondatezza della pretesa creditoria, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate OS, contestando analiticamente le deduzioni di parte avversa. In particolare, l'Ufficio sosteneva la legittimità del proprio operato affermando che la competenza alla riscossione deve essere determinata con riferimento all'Ufficio che ha formato il ruolo, individuato in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione.
Con successive memorie illustrative e documenti integrativi, tra cui il certificato di residenza e l'anagrafica fiscale, il ricorrente ribadiva la propria residenza nel Comune di Bergamo fin dal 17/02/2022, data antecedente alla formazione del titolo esecutivo e alla relativa attività di riscossione.
Il Collegio, all' udienza del 25/06/2025, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione centrale del presente giudizio attiene all'individuazione della competenza territoriale dell'Agente della OS alla luce del domicilio fiscale del contribuente.
Dalla documentazione prodotta in atti, specificamente dal certificato di residenza e dalle visure anagrafiche, emerge in modo inequivocabile che il Sig. Ricorrente_1 ha trasferito la propria residenza anagrafica e il conseguente domicilio fiscale nel Comune di Bergamo (BG) a decorrere dal 17 febbraio 2022.
Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, l'Ufficio impositore forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui operano gli agenti della riscossione, e secondo il successivo art. 24, consegna il ruolo all'agente dell'ambito territoriale cui esso si riferisce in base al domicilio fiscale del debitore.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito ripetutamente che la competenza territoriale in materia di riscossione è inderogabile e deve essere determinata con riferimento alla residenza del contribuente al momento in cui l'attività di riscossione ha inizio (ribadito recentissimamente dalla Cass. con ordinanza n. 21635/2025).
Ne consegue che l'emissione e la notificazione della cartella di pagamento da parte di un Agente della
OS privo di competenza territoriale, poiché relativo a un ambito geografico diverso da quello in cui il contribuente ha stabilito il proprio domicilio fiscale, determina l'insanabile nullità dell'atto. Nel caso di specie,
l'Agenzia delle Entrate OS di ZA ha proceduto all'emissione della cartella n. 030 2019
0015052673 000 nonostante il debitore risultasse già regolarmente iscritto nelle anagrafi della popolazione residente di Bergamo.
L'eccezione dell'Ufficio, secondo cui la competenza rimarrebbe radicata presso l'ente che ha originato il controllo, non trova supporto nel sistema normativo della riscossione coattiva, il quale mira a garantire la prossimità dell'azione amministrativa al domicilio del debitore per facilitare l'esercizio del diritto di difesa e la gestione della pretesa. Tale principio è stato confermato anche da precedenti decisioni di questa medesima
Corte (si veda Cassazione Civile ordinanza n. 23889 del 05/09/2024), che ha dichiarato l'illegittimità di atti adottati da uffici incompetenti per territorio rispetto alla residenza del ricorrente.
L'illegittimità dell'atto per difetto di competenza territoriale ha carattere assorbente rispetto a ogni altra doglianza di merito e di rito sollevata dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ZA, Sezione Terza, definitivamente pronunciando:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 030 2019 0015052673 000.
-Condanna l'Agenzia delle Entrate OS al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso in ZA, il 25/06/2025
Il Giudice LA (Roberto Garzulli)
Il Presidente (Giuseppe Alcaro)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 25/06/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
LL RT, LA
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1520/2023 depositato il 20/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190015052673000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva tempestivo ricorso avverso la cartella di pagamento n. 030 2019 0015052673 000, notifica il 3.2.2023 ed emessa per somme dovute a titolo di controllo modello IVA anno 2016. Il ricorrente eccepiva, in via pregiudiziale, l'illegittimità dell'atto per incompetenza territoriale dell'Agente della OS di ZA, evidenziando come, alla data di emissione della cartella, egli risultasse residente nel Comune di Bergamo,
e che pertanto la competenza spettasse all'Ufficio territorialmente competente in base al domicilio fiscale del debitore. Nel merito, il ricorrente sollevava ulteriori censure relative alla nullità della notificazione e all'infondatezza della pretesa creditoria, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate OS, contestando analiticamente le deduzioni di parte avversa. In particolare, l'Ufficio sosteneva la legittimità del proprio operato affermando che la competenza alla riscossione deve essere determinata con riferimento all'Ufficio che ha formato il ruolo, individuato in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione.
Con successive memorie illustrative e documenti integrativi, tra cui il certificato di residenza e l'anagrafica fiscale, il ricorrente ribadiva la propria residenza nel Comune di Bergamo fin dal 17/02/2022, data antecedente alla formazione del titolo esecutivo e alla relativa attività di riscossione.
Il Collegio, all' udienza del 25/06/2025, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione centrale del presente giudizio attiene all'individuazione della competenza territoriale dell'Agente della OS alla luce del domicilio fiscale del contribuente.
Dalla documentazione prodotta in atti, specificamente dal certificato di residenza e dalle visure anagrafiche, emerge in modo inequivocabile che il Sig. Ricorrente_1 ha trasferito la propria residenza anagrafica e il conseguente domicilio fiscale nel Comune di Bergamo (BG) a decorrere dal 17 febbraio 2022.
Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, l'Ufficio impositore forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui operano gli agenti della riscossione, e secondo il successivo art. 24, consegna il ruolo all'agente dell'ambito territoriale cui esso si riferisce in base al domicilio fiscale del debitore.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito ripetutamente che la competenza territoriale in materia di riscossione è inderogabile e deve essere determinata con riferimento alla residenza del contribuente al momento in cui l'attività di riscossione ha inizio (ribadito recentissimamente dalla Cass. con ordinanza n. 21635/2025).
Ne consegue che l'emissione e la notificazione della cartella di pagamento da parte di un Agente della
OS privo di competenza territoriale, poiché relativo a un ambito geografico diverso da quello in cui il contribuente ha stabilito il proprio domicilio fiscale, determina l'insanabile nullità dell'atto. Nel caso di specie,
l'Agenzia delle Entrate OS di ZA ha proceduto all'emissione della cartella n. 030 2019
0015052673 000 nonostante il debitore risultasse già regolarmente iscritto nelle anagrafi della popolazione residente di Bergamo.
L'eccezione dell'Ufficio, secondo cui la competenza rimarrebbe radicata presso l'ente che ha originato il controllo, non trova supporto nel sistema normativo della riscossione coattiva, il quale mira a garantire la prossimità dell'azione amministrativa al domicilio del debitore per facilitare l'esercizio del diritto di difesa e la gestione della pretesa. Tale principio è stato confermato anche da precedenti decisioni di questa medesima
Corte (si veda Cassazione Civile ordinanza n. 23889 del 05/09/2024), che ha dichiarato l'illegittimità di atti adottati da uffici incompetenti per territorio rispetto alla residenza del ricorrente.
L'illegittimità dell'atto per difetto di competenza territoriale ha carattere assorbente rispetto a ogni altra doglianza di merito e di rito sollevata dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ZA, Sezione Terza, definitivamente pronunciando:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 030 2019 0015052673 000.
-Condanna l'Agenzia delle Entrate OS al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso in ZA, il 25/06/2025
Il Giudice LA (Roberto Garzulli)
Il Presidente (Giuseppe Alcaro)