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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/07/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 269/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la Ordinanza rep. 625/2022 emessa dal Tribunale di
Caltanissetta in data 11 luglio 2022
PROPOSTO DA
in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 corrente in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 (c.f. ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Cesare con studio in Napoli,
Piazza G. Rodinò n. 18 e, con poteri disgiunti, dall'Avv. Maria Rosaria
Manselli, presso lo studio dei quali, in Napoli, Piazza G. Rodinò n. 18, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
1 in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante p.t., corrente in nel Corso Vittorio CP_1
Emanuele n. 61 (p.iva ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_2
Barbara Corsaro Boccadifuoco e Giuseppe Magra, ed elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio della prima, nella via Genova n.
49;
Appellata
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'adita Corte accogliere l'appello integralmente con conseguente riforma totale dell'Ordinanza impugnata e rigetto della domanda azionata nel primo grado di giudizio dalla ricorrente con condanna alle spese del doppio grado nonché alla restituzione della somma di €.126.279,20 versata con espressa riserva di gravame all'esito del primo grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata
“Si chiede l'integrale conferma dell'Ordinanza del Tribunale di
Caltanissetta n. 625/2022 del 12 luglio 2022 oggi impugnata con conseguente rigetto dell'appello avversario. Il tutto con liquidazione delle spese legali di entrambe le fasi del giudizio.”
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la Controparte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Caltanissetta, Parte_1 al fine di chiederne la condanna alla restituzione della somma di
[...]
€. 100.331,37 oltre IVA pagata a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica.
2 Rappresentava di avere stipulato con un contratto Parte_1 di somministrazione di energia per gli anni 2011 e 2012 pagando, in tale arco temporale, l'addizionale provinciale per l'importo indicato.
Spiegava che la normativa interna in tema di addizionale provinciale sull'energia elettrica era stata ritenuta contraria al diritto dall'Unione
Europea e, in particolare alla Direttiva 2008/118/CE e che l'Italia, con
Decreto Legislativo 68/2011 aveva abolito detta addizionale con decorrenza 1.1.2012 e, per le Regioni a statuto speciale, un diverso
Decreto Legislativo ne aveva disposto l'abolizione a partire dal mese di aprile 2012.
Rappresentava, ancora, che la Corte Suprema di Cassazione, dal canto suo, aveva dichiarato, con diverse pronunce rese nel corso del 2019, la inapplicabilità delle norme istitutive dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica per contrasto con la normativa europea ancor prima che si pronunziasse l'Unione Europea sul punto.
Alla luce della superiore ricostruzione la , Controparte_1 ritenendo che si fossero verificati i presupposti di un debito oggettivo ex art. 2033 c.c. chiedeva la condanna della resistente alla restituzione della somma indicata.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della Parte_1 domanda eccependo in via preliminare: a) l'incompetenza territoriale del
Giudice adito rispetto al Foro di Roma indicato quale Foro esclusivo competente a decidere di ogni controversia insorta tra le parti per come indicato nelle condizioni generali di contrario;
b)
l'inammissibilità/improcedibilità della domanda attorea in virtù della mancanza della comunicazione all'Ufficio competente per la dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 29 c. IV legge 428/1990; c) la sospensione del processo in attesa della sentenza della Corte costituzionale cui la questione era stata rimessa da parte di un Collegio arbitrale di NZ
3 su questioni simili;
d) l'impossibilità, per il Giudice nazionale, di disapplicare il diritto interno per effetto di contrasto con una norma interna con una Direttiva europea trattandosi di rapporti orizzontali tra privati;
e) la mancanza dei presupposti dell'indebito; f) la prescrizione del diritto.
In prime cure la causa veniva istruita mediante produzione documentale e, all'udienza del 24 gennaio 2022, veniva decisa con l'ordinanza oggi impugnata.
Con detta pronuncia il Tribunale di Caltanissetta ha accolto la domanda della ricorrente condannando al pagamento, nei Parte_1 confronti di della somma €.100.331,37 Controparte_2 oltre IVA e interessi dalla domanda a soddisfo;
ha compensato, per metà, tra le parti, le spese di lite e ha condannato alla Parte_1 refusione, in favore della ricorrente, della rimanente metà liquidata come in dispositivo.
Il Giudice di prime cure ha deciso del modo richiamato dopo avere analiticamente affrontato e risolto tutte le questioni sollevate con le eccezioni preliminari proposte con la costituzione in giudizio dalla Società resistente.
In particolare, il Tribunale di Caltanissetta:
a) ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio rilevando come la clausola contrattuale che indicava quale Foro competente alle risoluzioni delle controversie nascenti da contratto quello di Roma dovesse considerarsi vessatoria ed affetta da nullità in quanto non specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 c. 2 c.c.; da qui la necessità di determinare la competenza secondo i principi generali di cui all'articolo 20 c.p.c.;
b) ha rigettato la questione di inammissibilità dell'azione in virtù della necessità della preventiva comunicazione all'Ufficio competente per la
4 dichiarazione dei redditi rilevando come, sul punto, esisteva un condiviso indirizzo della giurisprudenza di legittimità (veniva richiamata Cass. n. 29980 del 2019) a mente del quale il solo soggetto legittimato ad agire per il rimborso nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria è il fornitore tenuto, quindi, alla prescritta comunicazione, ex art. 14 del Decreto Legislativo 504/95.; che solo in caso di impossibilità del recupero nei confronti del fornitore l'utente finale poteva rivolgersi direttamente all'Amministrazione Finanziaria per chiedere il rimborso;
che nel caso in esame tale impossibilità non sussisteva e pertanto il cliente finale ( ) aveva CP_1 correttamente agito nei confronti del fornitore il quale, a sua volta, una volta accertato l'indebito, era titolato ad agire per il rimborso nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria;
c) ha rigettato la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale investita dalla questione dal
Collegio arbitrale di NZ con ordinanza del 2021 in quanto, tale ipotesi, non rientra tra i casi previsti dall'articolo 295 c.p.c. per la sospensione del giudizio;
d) ha rigettato la questione relativa alla disapplicazione della normativa interna sull'addizionale provinciale per contrasto con la Direttiva
2008/118/CE richiamando, anche in questo caso, varie pronunce della Corte Suprema di Cassazione (Cass. n. 15198 del 2019, Cass
n. 27101 del 2019, Cass. n.22343 del 2020) che hanno statuito come, in tema di accise, le addizionali provinciali devono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dalla Direttiva 2008/118/CE dovendosi evitare che le imposizioni indirette ostacolino gli scambi e, pertanto, essa può disapplicarsi per contrasto col diritto Unionale;
e) ha, infine, rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente rilevando come i pagamenti sono avvenuti nel periodo compreso tra il 2011 ed il 2012 e che la Società ricorrente, con diffida
5 del 22 dicembre 2020, ha tempestivamente interrotto il corso del termine decennale di prescrizione.
Quanto al merito della vicenda il Giudice di prime cure, dopo avere rilevato che alla luce della normativa nazionale erano venuti meno i presupposti per imporre all'utente finale il costo dell'addizionale provinciale dell'energia elettrica, ha ritenuto fondata la domanda condannando l'Ente fornitore alla restituzione della somma sopra indicata.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame l' per i Parte_1 motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 con il deposito di note ex artt. 127
e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della
Ordinanza impugnata con riferimento all'avvenuto rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio.
A sostegno del motivo afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Caltanissetta, dai contratti prodotti si evince che la ricorrente odierna appellata aveva sottoscritto, ex art. 1341 c.c., la clausola relativa al Foro competente come contenuta nelle condizioni generali.
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Con il secondo motivo di gravame si avversa l'ordinanza decisoria con riferimento al punto in cui il primo Giudice non ha dichiarato l'inammissibilità/improcedibilità della domanda ex art. 29 L. 428/1990.
6 Si evidenzia come, sul punto, il Tribunale abbia errato in quanto l'articolo
29 c. 4 della Legge 428/1990 citata prevede, a pena di inammissibilità della domanda del consumatore finale, la preliminare presentazione dell'istanza all'Ufficio tributario di competenza.
Ad illustrazione del motivo l'appellante richiama una pronuncia della
Corte di Cassazione (n. 20818/2020), da cui si trarrebbe il principio di diritto che l'azione di ripetizione delle addizionali provinciali delle accise sull'energia elettrica di cui al Decreto Legislativo n. 511/1988 prevede che quando la spesa ha concorso alla formazione del reddito,
l'istanza di rimborso debba essere comunicata, a pena di inammissibilità, all'Agenzia delle Entrate proprio in ragione dei riflessi sui redditi dichiarati sull'esercizio di competenza. La comunicazione all'Agenzia delle Entrate deve essere coeva alla richiesta di rimborso e deve essere effettuata prima del provvedimento di diniego dell' . Controparte_3
Sostiene l'appellante che il principio di diritto enunciato dalla richiamata decisione non è del tutto nuovo e l'elemento di novità è dato dal riconoscimento dell'operatività della preventiva comunicazione anche con riferimento alle addizionali provinciali. La richiamata decisione fornirebbe, secondo l'appellante, un quadro chiaro della necessità dell'adempimento di cui al già menzionato art. 29 c. 4 dalla Legge
428/1990, prevedendo espressamente che la comunicazione dell'istanza del rimborso di un'accisa incompatibile con la normativa comunitaria o interna deve essere portata a conoscenza all'Amministrazione finanziaria che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi al fine di informare detta
Amministrazione di una situazione di potenziale rischio per l'erario.
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Con il terzo motivo si deduce la nullità della Ordinanza gravata per non avere, il Tribunale di Caltanissetta, ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione.
7 Si argomenta, in proposito, come il reclamo trasmesso alla Società nel mese di dicembre 2020 fosse generico e privo dei presupposti per poter essere validamente considerato come atto interruttivo, non essendovi né la richiesta di pagamento di un importo preciso né indicate le fatture dalle quali dovrebbero evincersi gli importi poi richiesti in ripetizione.
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Con il quarto motivo di gravame si deduce l'erroneità della Ordinanza gravata nella parte in cui il Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva dell'odierna appellata ed i presupposti dell'indebito.
Si argomenta, a sostegno del motivo, che non sussistono i presupposti dell'indebito oggettivo e della conseguente restituzione ex art. 2033 c.c..
Ciò in quanto il pagamento delle somme era dovuto in base ad un contratto tra utente e fornitore, valido ed efficace, perché conforme al quadro normativo all'epoca vigente.
Si sostiene che l'addizionale Provinciale, in quanto tributo poi dichiarato illegittimo, non poteva essere applicata, ma il consumatore finale di energia non sarebbe stato affatto soggetto passivo del tributo, come le stesse pronunce della Suprema Corte citate dall'originaria ricorrente avrebbero chiarito. In buona sostanza, sostiene l'appellante, difetterebbero i presupposti per l'azione esercitata ex art. 2033 c.c., in quanto l'addizionale provinciale non rappresenterebbe che una componente del prezzo della fornitura di energia elettrica che il fornitore ha effettivamente corrisposto all' Erario senza essere da questi mai rimborsato. Nel contratto stipulato con la controparte, valido ed efficace, nonché liberamente accettato dall'utente finale, non avrebbe fatto Pt_1 altro che uniformarsi alla normativa vigente all'epoca versando le addizionali provinciali all'Erario ed esercitando il diritto di rivalsa nei confronti dei consumatori finali, emettendo regolare fattura per le voce di
8 addebito corrispondente all'addizionale provinciale. Ne consegue che l'azione di ripetizione dell'indebito non sarebbe esperibile richiedendo essa che il pagamento sia avvenuto “sine causa” mentre, nel caso in esame, detto pagamento risultava fondato su un titolo contrattuale conforme alle previsioni di legge.
In via subordinata, sostiene l'appellante, dovrebbe ritenersi oggettivamente insussistente il contrasto tra la normativa interna e la
Direttiva Europea invocata nella parte in cui si prevede che gli Stati membri possono applicare, ai prodotti sottoposti ad accise, altre imposte indirette aventi finalità specifiche purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per IVA e accise.
Sulla base della specifica interpretazione della disposizione richiamata, evidenzia l'appellante, affinché le imposizioni indirette diverse dalle accise siano legittime sarebbe necessario accertare la sussistenza di due requisiti: 1) il rispetto della regola di imposizione dell'Unione applicabile ai Paesi membri;
2) la sussistenza di una finalità specifica.
L'appellante sostiene che il primo requisito sussiste ed è confermato dalla stessa pronuncia della Suprema Corte posta a base della pretesa attorea laddove si specifica che le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità delle accise sull'energia elettrica.
Quanto al secondo presupposto, non esisterebbe alcun dubbio che già dalla norma introduttiva del tributo, ovvero il D.lgs. n. 511/1988, il legislatore aveva individuato alcune finalità specifiche cui dovevano essere indirizzate le somme derivanti dalla riscossione ovvero
“l'illuminazione stradale, l'edilizia scolastica, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, la formazione professionale, e la gestione del ciclo dei rifiuti. Pertanto l'azione di ripetizione promossa dal consumatore finale, che si fonda su un insussistente contrasto tra la normativa interna e
9 quello Unionale, sarebbe infondata perché priva dei necessari presupposti.
In via di estremo subordine, sostiene l'appellante che, ove dovessero ritenersi superate le obiezioni indicate, l'Autorità giudiziaria non potrebbe procedere a disapplicare autonomamente la normativa interna incompatibile ma sarebbe tenuta a disporre il rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia Europea della questione sottoposta al suo vaglio.
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Con il quinto motivo di censura si deduce l'erroneità della Ordinanza gravata per avere, il Tribunale di Caltanissetta, condannato l'appellante senza preventivamente disapplicare la norma contestata.
Sostiene, a sostegno del motivo di gravame, come il fondamento della ripetizione dell'indebito consisterebbe nella contrarietà della addizionale provinciale con l'articolo 1, par. 2 della Direttiva CE 2008/118, Direttiva che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro l'1.1.2010.
E però lo Stato italiano, con il Decreto Legislativo 48/2010, nel recepire la citata Direttiva non è intervenuto sull'articolo 6 del D.L. 511/1988 istitutivo della addizionale provinciale che è stata abrogata solo con il
Decreto Legge 16/2012.
Evidenzia l'appellante che l'unica ragione che consentirebbe di qualificare
“indebito” il pagamento effettuato sarebbe ravvisabile nella contrarietà di una disposizione nazionale ad una sopravvenuta Direttiva dell'Unione europea non essendo discutibile che, in assenza di una norma europea, il pagamento era comunque lecito.
La questione da valutare, secondo l'appellante, è quella se sia consentito al Giudice nazionale, in una controversia tra privati, disapplicare una disposizione interna (ovvero quella istitutiva del dell'addizionale provinciale) in quanto eventualmente in contrasto con una direttiva
10 dell'Unione Europea. Dalla disamina della giurisprudenza, ampiamente citata nei motivi di gravame, sarebbe evidente che il rapporto tra utente finale e fornitore dovrebbe considerarsi di natura privatistica e autonomo rispetto a quello di natura tributaria intercorrente tra fornitore e
Amministrazione Fiscale. L'utente finale (consumatore) potrebbe agire in ripetizione di un indebito contro il fornitore qualora la rivalsa esercitata dal medesimo fornitore nei confronti dell' Erario fosse risultata illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota di parte prezzo relativa all'addizionale.
L'appellante evidenzia, in proposito, come le Direttive, a differenza dei
Regolamenti Comunitari, non hanno un'efficacia diretta ed autonoma all'interno dello Stato membro, con la conseguenza che le Direttive che non sono state recepite dal Legislatore nazionale sono prive di “efficacia orizzontale” nei rapporti tra soggetti privati, ragione per cui una Direttiva non può essere invocata in un contenzioso tra i privati tanto meno ai fini della disapplicazione di una norma interna in quanto essa è solo una fonte normativa priva di efficacia diretta dalla quale non sorgono diritti ed obblighi reciproci rispetto ai singoli.
In conclusione, secondo l'appellante, nel contenzioso tra privati, come quello in esame, l'odierna appellata non potrebbe fondare alcuna pretesa restitutoria invocando la Direttiva 2018/118 CE.
L'azione proposta da sarebbe, dunque, inammissibile nei CP_1 confronti della dell' la quale, in buona fede, avrebbe incassato le Pt_1 somme corrispondenti all'addizionale provinciale prevista dalla legge per poi versarle all'erario ragione per la quale la richiesta risarcitoria avrebbe dovuto essere indirizzata nei confronti dello Stato verso cui far valere il risarcimento del danno per tardivo o mancato recepimento della Direttiva europea. Si discuterebbe, quindi, secondo l'appellante, di un danno che, per costante giurisprudenza, scaturisce dalla responsabilità dello
Stato per la mancata e/o tardiva attuazione di una Direttiva Comunitaria.
11 L'appellante richiama varie pronunce giurisprudenziali le quali, tutte, si porrebbero nello stesso solco ovvero nel ritenere che, ove i Giudici nazionali siano chiamati a dirimere una controversia tra singoli nella quale una normativa nazionale risulti contraria al diritto dell'Unione, devono assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale derivante dalla disposizione interna potendo disapplicare detta disposizione solo ove risulti possibile, sempre attraverso l'applicazione del diritto nazionale, individuare una soluzione alternativa da ritenersi conforme alla Direttiva
Unionale.
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Con il sesto motivo di gravame si deduce la erroneità dell'ordinanza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure avrebbe omesso, senza motivazione, di convertire il rito sommario azionato in quello ordinario di cognizione.
L'appellante sostiene che, nonostante l'eccezione sollevata sul punto in primo grado, il Tribunale di Caltanissetta ha omesso di mutare il rito da sommario ex art. 702 bis c.p.c. in ordinario di cognizione così da consentire lo svolgimento di un'attività istruttoria che era giustificata per la tipologia di controversia.
L'applicabilità del rito speciale, sostiene l'appellante, è limitata a quelle ipotesi che non richiedono un'attività istruttoria articolata e complessa.
Qualora la controversia sottoposta all'esame del Giudice richieda, invece, un'attività da svolgersi in pieno contraddittorio sui punti rilevanti della questione è opportuno che il Giudice disponga il mutamento del rito. Con il motivo si chiede, pertanto, che la Corte, verificata l'assenza di sommarietà, adotti i provvedimenti conseguenti fissando, con Ordinanza non impugnabile un'udienza di trattazione.
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12 Con il settimo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della
Ordinanza gravata per non avere, il primo Giudice, sospeso il giudizio in attesa della sentenza della Corte costituzionale investita della questione.
Si argomenta che il preteso rimborso cui è stata condannata Parte_1 discende dall'applicazione dell'articolo 14 del testo unico sulle Accise norma che ha, pertanto, chiara rilevanza nella presente controversia e che proprio per la sua complessa interpretazione è, allo stato, sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale.
Deduce che la citata norma di cui all'articolo 14 del Testo Unico sulle
Accise (TUA) è gravemente pregiudizievole nei confronti dell'appellante in quanto comporta una serie di vincoli che introducono una disparità di trattamento tra utente e fornitore e tra fornitore e Amministrazione finanziaria in quanto realizza una irragionevole asimmetria tra la fase in cui il fornitore rimborsa l'accisa all'utente e quella in cui, solo molto tempo dopo ed all'esito di un lungo e defatigante iter processuale, potrebbe ottenere, a sua volta, il rimborso dall'Amministrazione. In tal modo si impone al fornitore una sorta di “prestito forzoso” in favore dell'Amministrazione avente ad oggetto somme che il fornitore, di fatto, anticipa agli utenti per conto dell'Amministrazione Finanziaria, operazione che non trova alcuna giustificazione ed integra una prestazione patrimoniale in violazione dell'articolo 23 della Costituzione.
Deduce, ancora, che il meccanismo del citato art. 14 sulle accise si pone in contrasto con il principio di effettività così come definito dalla Corte di
Giustizia Europea nel senso che sono incompatibili con il diritto dell'Unione normative nazionali che rendono impossibile e/o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall' Ordinamento giuridico Comunitario;
che l'onere per il fornitore di anticipare somme, in realtà a carico dell'erario, pone in essere una violazione dell'articolo 41 della Costituzione per l'indubbia limitazione dell'attività economica del fornitore che deve accantonare ingenti somme solo parzialmente
13 recuperabili in caso di contenzioso;
che in attesa della pronuncia della
Corte Costituzionale, si sollecita eventualmente, in caso di non ritenuta sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., il ricorso allo strumento della c.d. sospensione impropria, in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
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Con l'ottavo ed ultimo motivo di gravame l'appellante avversa la gravata
Ordinanza con riferimento al regime delle spese processuali che, a suo avviso, dovevano essere, quantomeno, compensate.
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In via preliminare, l'appello è ammissibile ex art. 342 c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, (“ratione temporis” applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del
16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
14 ******
Nel merito l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di censura che investe il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'appellante si osserva che l'appellante, nell'illustrare il motivo di gravame, ha argomentato sostenendo che ha sottoscritto, ex art. 1341 c.c., la clausola CP_1 relativa alla deroga al Foro competente dettata dalle condizioni generali di contratto che, specificatamente approvata, dovesse ritenersi efficace nei confronti dell'aderente.
La Corte rileva che, dalla lettura della documentazione allegata dalla stessa parte appellante con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, si evince che “le condizioni generali di contratto” (che prevedono, all'art. 16, la competenza esclusiva del Foro di Roma per la risoluzione di ogni controversia tra fornitore e cliente) non risultano sottoscritte, né risulta sottoscritta specificamente la clausola di deroga alla competenza territoriale.
Poiché le clausole che comportano una deroga alle norme sulla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria, fissando un Foro diverso da quello competente per legge o anche limitando la scelta tra i Fori alternativamente previsti dalle norme processuali, sono vessatorie, una clausola, come quella oggetto, deve essere specificamente approvata ex art. 1341 c. 2 c.c.
La mancata specifica sottoscrizione della clausola, alla stregua della documentazione prodotta, nonché la circostanza che la questione insorta tra consumatore e fornitore non attiene né all'interpretazione né all'esecuzione del contratto ma alla ripetizione di un indebito oggettivo, con riferimento all'addizionale provinciale non dovuta in quanto indebitamente pagata, comporta il rigetto dell'eccezione formulata dall'appellante.
15 ******
Quanto al secondo motivo di gravame – che investe la erroneità dell'Ordinanza impugnata nella parte in cui, il Tribunale, non ha dichiarato la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per omessa e preventiva comunicazione della lite all' - la Controparte_4
Corte osserva che la questione assume rilevanza in quanto, le controversie instaurate nei confronti di Società fornitrici di energia elettrica, ovvero quei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa all'Erario, scaturiscono dalla previsione che soltanto a valle del passaggio in giudicato delle sentenze che definiscono i giudizi civili promossi nei loro confronti dagli utenti finali per l'accertamento del diritto a conseguire il rimborso dell'addizionale versata è consentito il recupero di quanto pagato. Ne discende che la normativa prevede che l'inizio dell'azione sia comunicata al soggetto nei cui confronti si intenderà, nel futuro, esercitare la rivalsa, anche in considerazione che i potenziali oneri restitutori potrebbero verificarsi dopo un periodo di tempo assai lungo con nocumento per le esigenze di stabilità è prevedibilità dei bilanci pubblici.
Tuttavia, come correttamente affermato nell'ordinanza gravata, la norma dell'art. 29, comma 4, della legge 428/1990 che prevede che
“la domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza” va interpretata nel senso che il soggetto tenuto a compiere tale comunicazione non è l'utente finale bensì il fornitore.
Infatti il soggetto tenuto al pagamento del tributo è colui che ricopre la qualifica di cui all'art. 53 del D. Leg.vo 504/95 ovvero la Società fornitrice, la sola tenuta alla fatturazione dell'energia elettrica (e dell'accise alla addizionale provinciale) ai consumatori finali.
16 L'art. 53 citato specifica chi sono i soggetti tenuti al versamento dell'imposta all'erario e tra essi non sono ricompresi gli utenti finali, ragione per cui è evidente che i soggetti che possono ottenere il rimborso sono esclusivamente gli stessi che sono tenuti al pagamento del rimborso direttamente all'erario. Condivisibile, pertanto, la decisione del Giudice di primo grado sul punto.
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Infondato è anche il terzo motivo di censura che investe la ritenuta infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Si osserva, in proposito, che con comunicazione a mezzo pec del
20.12.2020 (allegato n. 5 al fascicolo di primo grado) la Controparte_1
inviò ad un atto di diffida – da valere
[...] Parte_1 anche ai fini interruttivi della prescrizione - con il quale, richiamati i principi dettati dalla pronuncia della Corte Suprema di Cassazione in data
3.10.2019, con riferimento al tributo in questione abrogato a far data dall'1.01.2012, veniva richiesta la restituzione delle somme pagate a titolo di addizionale provinciale per il periodo compreso dal gennaio 2011 ai primi mesi del 2012, per un importo complessivo di €.76.909,19 oltre IVA
e interessi maturati e maturandi.
L'atto di diffida, pertanto, contrariamente a quanto dedotto nel motivo di censura in esame, risulta idoneo ad interrompere il corso della prescrizione in quanto indica puntualmente il periodo di riferimento
(da gennaio 2011 ai primi mesi 2012), l'importo richiesto e le ragioni della pretesa restitutoria.
Affinché un atto possa avere efficacia interruttiva esso deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare
17 del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo).
Anche tale motivo deve, pertanto, disattendersi.
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Quanto al quarto motivo di censura che attiene alla dedotta e ritenuta legittimazione attiva dell'appellata e sussistenti i presupposti dell'indebito si osserva che con una recente decisione (Cass. n. 13742 del 2025) la Suprema Corte, in tema di addizionale provinciale sull'energia elettrica e azione di ripetizione di indebito oggettivo, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art.
2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del
1988, come convertito e sostituito”.
Con tale ultima pronuncia è stato chiarito che il fornitore è il solo soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da consentire all'Erario un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più efficiente e controllabile (art. 53 TUA), ferma restando la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art. 56 TUA). Inoltre, l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme.
18 Alla stregua di tale recente arresto della Suprema Corte, dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, risulta dunque corretta, sul punto, l'ordinanza gravata.
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La superiori argomentazioni permettono di escludere altresì la fondatezza del quinto motivo di gravame, con il quale si deduce l'erroneità dell'ordinanza gravata nella parte in cui non ha provveduto alla disapplicazione della norma contestata.
L'articolo 6 del D.L. 511/1988 ha istituito un addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario obbligando, al versamento, i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'articolo 56 del Testo Unico sulle Accise
(TUA).
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa Comunitaria sino a quando la Direttiva 2008/118/CE ha statuito che gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise.
Tale Direttiva, che avrebbe dovuto essere recepita per lo Stato italiano entro l'1.01.2010, è stata recepita in Italia con Decreto Legislativo
48/2010, ma tale Decreto attuativo non è intervenuto sull'articolo 6 del
D.L. 511/988 che è stato poi abrogato soltanto con il Decreto Legislativo
23/2011 con decorrenza 01.01.2012.
Sulla base dell'intervenuta abrogazione dell'art. 6 del D.L. 511/1988
Caltaqua, con riferimento al caso in esame, ha reclamato il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate ad a Parte_1 titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa in relazione ai consumi compresi tra il 2011 e i primi mesi del 2012.
19 Vale ricordare, ai fini di una completa disamina della questione, che la
Corte di Giustizia dell' Unione Europea con due pronunce del 5.03.2015
e del 25.07.2018 ha stabilito la contrarietà al diritto unionale delle norme che, come ha fatto l'articolo 6 c. 2 del D.L. 511/1988 istituiscono un'imposta addizionale in assenza di una finalità specifica.
Il diritto dell'Unione europea riconosce, infatti, per come detto, agli Stati membri la possibilità di prevedere l'imposizione indiretta a condizione che la stessa sia rispondente ad una o più finalità specifiche.
Affinché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono essere rispettate due condizioni applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabile ai fini delle accise dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità, il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio.
La Corte di Giustizia Europea ha poi chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui gravano le imposte in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, in modo che sussista un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (Corte di
Giust. 25 luglio 2018, punti 38 e 39).
Quindi l'art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo 511/198 va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia Europea è immediatamente applicabile nell'Ordinamento interno e impone al Giudice nazionale di disapplicare le
20 disposizioni di tale Ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
Sulla base di tale argomentazioni l'eccezione sollevata con il motivo di grave in esame e relativa all'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una Direttiva Comunitaria non è percorribile in quanto l'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 511/1988 è stato disapplicato non per il contrasto con la Direttiva comunitaria tardivamente recepita dal nostro Stato, bensì per il contrasto della norma con il diritto comunitario come interpretato, con efficacia vincolante, dalla
Corte di Giustizia Europea.
Infatti l'interpretazione del diritto comunitario adottato dalla Corte di
Giustizia ha efficacia ultra partes sicché alle sentenze della stessa rese, sia pregiudiziali sia in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario non nel senso che esso crei ex novo norme comunitarie bensì in quanto ne indica il significato e i limiti di applicazione con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità.
Sulla scorta di tale argomentazione risulta pertanto del tutto irrilevante ed ininfluente qualsiasi eccezione relativa alla diretta applicabilità o meno della Direttiva comunitaria e all'efficacia verticale e/o orizzontale della stessa in quanto la disapplicazione dell'articolo 6 comma 2 del Decreto
Legge 511/88 è avvenuta alla stregua dell'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea e non quale effetto delle immediata esecutività della Direttiva Comunitaria 2008/112/CE.
Né appare apprezzabile il motivo, pure svolto dall'appellante, secondo cui avrebbe dovuto svolgere un'azione di risarcimento del danno CP_1 verso lo Stato Italiano per la ritardata attuazione della Direttiva comunitaria atteso che la possibilità per il creditore di tutelare i propri diritti presuntivamente lesi nell'ambito della stessa vicenda, ricorrendo
21 diverse azioni (proponibili contro diversi soggetti in forza di differenti cause potenti), non preclude la spettanza del diritto azionato una volta che il creditore ha ben esperito uno solo dei rimedi astrattamente ipotizzabili come l'azione di ripetizione per cui è causa.
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Quanto al sesto motivo di censura, a mezzo del quale l'appellante si duole della mancata conversione del rito da sommario in ordinario, si osserva che la verifica della compatibilità tra istruzione sommaria propria del procedimento di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. applicabile ratione temporis e fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all'intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio, tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questioni in discussione.
L'istruttoria semplificata che legittima il ricorso al procedimento sommario di cognizione non necessariamente presuppone che la causa sia matura per la decisione di merito allo stato degli atti, ossia che la lite possa essere definita su esclusiva base documentale e senza bisogno di assunzione di mezzi di prova costituendi in quanto anche nel rito sommario possono essere articolati mezzi di prova costituendi, la cui assunzione possa avvenire senza eccessive difficoltà qualitative, quantitative e temporali.
Solo dopo che dette istanze siano state avanzate è lo stesso Giudice a determinare le modalità attraverso le quali procedere all'istruzione, omettendo ogni formalità non essenziale al contraddittorio.
Ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., il Giudice deve, poi, valutare l'opportunità del mutamento del rito sulla scorta delle difese delle parti, ove da esse si rilevi che la causa necessiti di un'istruttoria non sommaria sicché ove le parti hanno dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze
22 istruttorie ritenute necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art. 2697 c.c. non è necessario procedere al mutamento del rito.
Nel caso in specie parte ricorrente aveva, in seno al ricorso introduttivo, ampiamente spiegato le ragioni della domanda ed allegato i prospetti delle fatture relative agli anni 2011/2012 (con relativa attestazione di pagamento) richiamando i principi di diritto che giustificavano il rimborso dell'addizionale provinciale sicché, il Tribunale nisseno, valutando come sufficiente, ai fini della decisione, quanto prospettato dalle parti, anche con riferimento alle difese svolte dalla resistente Società, ha ritenuto, condivisibilmente, di non mutare il rito.
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Quanto al settimo motivo di gravame, col quale si lamenta la mancata sospensione del giudizio di primo grado in attesa della decisione della
Corte costituzionale in relazione al quesito sollevato dal Collegio Arbitrale di NZ (con ordinanza n. 102 del 2021), l'stanza è stata correttamente rigettata poiché non rientra nei casi previsti dall'art. 295 c.p.c.
In ogni caso, la questione è oggi priva di concreto rilievo in quanto con sentenza n. 43/2025, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale in quanto essa non rispetta il requisito della finalità specifica, dal momento che prevede solo una generica destinazione del gettito in favore delle Province.
La decisione poggia su pronunce della Corte di Giustizia UE (pronuncia
C-316/22) e della Corte di cassazione che hanno precisato come la finalità specifica non possa essere distinta dalla generica finalità di bilancio. Tale decisione legittima il cliente finale ad esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore e quest'ultimo potrà,
a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato.
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23 Infondato è pure l'ottavo ed ultimo motivo di gravame che attiene la asserita erroneità dell'ordinanza gravata con riferimento alla disciplina delle spese processuali. Infatti, in ragione della soccombenza della resistente (oggi appellante , il Tribunale di Parte_2
Caltanissetta, con la sua decisione di compensare tra le parti metà delle spese processuali e di porre a carico della soccombente convenuta la residua metà, ha fatto corretta applicazione dei principi vigenti in materia (artt. 91 e 92 c.p.c.) che impongono unicamente di non condannare al pagamento delle spese processuali la parte che risulti interamente vittoriosa.
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L'ordinanza impugnata deve, pertanto, interamente confermarsi.
Per quanto attiene alle spese di lite, non può sottacersi la complessità del quadro normativo e giurisprudenziale applicabile alla fattispecie in esame, che ben poteva generare dubbi interpretativi ed applicativi al momento della proposizione del gravame.
Sussistono quindi giusti motivi in ragione della complessità e novità delle questioni giuridiche esaminate (cfr. Cort. Cost. 77/2018) per disporre la compensazione di metà delle processuali del giudizio di appello. La residua metà delle spese segue la soccombenza dell'appellante e si liquidano per l'intero, in base agli atti, facendo applicazione dei parametri indicati nel D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, in €
7.500,00 per compensi (fase studio, fase introduttiva, fase decisoria, valori compresi tra minimo e medio), oltre 15% per rimborsi forfettario spese generali, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
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P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma l'Ordinanza Rep. n. 625/2022 resa dal Tribunale di
Caltanissetta in data 11 luglio 2022 ed appellata da Parte_1
Compensa tra le parti metà delle spese del grado di appello e condanna l'appellante al pagamento della residua metà delle spese del grado che liquida, per l'intero, in €. 7.500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Caltanissetta, 9 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Carlo Pietrarossi Emanuele De Gregorio
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