TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2626/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2626/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
C.F. in proprio ex. art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione compensi patrocinio a spese dello
Stato
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 12/12/2024 la ricorrente ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 dpr 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale di Macerata in data 6.11.2024 depositato e notificato in data 14.11.2024 con il quale le veniva riconosciuto il complessivo importo di euro 200,00 per l'attività professionale espletata nell'ambito del procedimento penale avente n. 2276/2021 R.G.N.R., n. 161/2024 R.G.TRIB., quale difensore di , di fatto irreperibile, essendosi concluso il suddetto Persona_1
procedimento con sentenza n. 677/2024 Reg. Sent. con la quale, visto l'art. 420 quater
c.p.p., si dichiarava di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.
Nel merito, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e
116 D.p.r. 115/2002, l'omessa motivazione in ordine alla liquidazione degli importi in misura difforme alla parcella depositata e comunque inferiore ai minimi dei parametri di cui al D.M. 147/2022, nonché la violazione del divieto di liquidazione in misura inferiore ai minimi dei parametri.
Ha quindi concluso chiedendo “Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Macerata adito riformare il decreto di liquidazione opposto, emesso in data 06.11.2024 dal
Tribunale di Macerata nel procedimento penale n. 2276/2021 R.G.N.R. – n. 161/2024
R.G. TRIB e notificato via pec al difensore d'ufficio in data 14.11.2024 e, conseguentemente, liquidare in favore della ricorrente Avv. Parte_1
applicando i parametri di liquidazione minimi (riduzione del 50% dei valori medi) previsti dal D.M. n. 14//2022 per la Fase di Giudizio del Tribunale Monocratico, il compenso nella misura di € 945,50 ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R.
115/02 ad € 630,33, oltre Rimborso Forfettario al 15% per € 94,55 e CAP 4% per €
29,00 e così complessivamente € 753,88, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 147/2022 comprensivo di tutte le fasi processuali svolte (Fase di Studio e Fase Decisoria).on vittoria di spese e compensi del presente procedimento come da nota che segue € 131,00FASE Parte_2
INTRODUTTIVA € 131,00FASE DECISORIA € 200,00TOTALE COMPENSI €
462,00OLTREContributo unificato € 43,00Diritti cancelleria € 27,00TOTALE
COMPLESSIVO € 532,00Oltre Rimborso Spese Forfettario 15%, CAP ed IVA come per Legge.” Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 8.01.2025), CP_1
è rimasto contumace.
All'udienza del 12.03.2025 il Presidente, al termine della discussione orale, ha rimesso la causa in decisione.
***
Il ricorso, certamente tempestivo perché proposto nei 30 giorni previsti per l'impugnazione, è da ritenersi fondato e va accolto.
Infatti, dall'esame degli atti è emerso che l'avv. ha difeso il citato imputato Parte_1
nel sopra indicato procedimento conclusosi in fase predibattimentale con sentenza ex art. 420 quater c.p.p.
La decisione processuale di non doversi procedere ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. è conseguenza diretta della mancata conoscenza, nel giudizio de quo, della pendenza del giudizio da parte dell'imputato perché irreperibile, e tale circostanza non legittima di per sé una liquidazione del compenso al difensore inferiore ai minimi tabellari che, pertanto, deve ritenersi liquidabile tra i valori minimi e medi tabellari così come disposto dal D.M. n. 55/14., e comunque da ridursi nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/02.
Si richiama a tal proposito l'orientamento espresso più volte dalla Corte di Cassazione,
(Ordinanza n. 12531/2024 del 8.5.2024) che ha riaffermato la vigenza della inderogabilità dei minimi tariffari, statuendo che “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9815 del
13/04/2023, Rv. 667534; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023, Rv.
669200, che esclude la derogabilità dei minimi tariffari anche mediante ricorso ai cd.
Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari). La posizione assunta da parte ricorrente appare pertanto condivisibile ed erroneo risulta il provvedimento impugnato per aver il Giudice liquidato un importo che si pone ben al di sotto dei minimi tariffari.
Alla luce di quanto esposto ed in riforma del provvedimento impugnato, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, dello scaglione di riferimento e dell'attività svolta, seguendo la nota spese del difensore indicata in ricorso, vanno riconosciuti all'avv. gli importi ivi richiesti, cioè per la fase di studio €. 237,00 e per la Parte_1
fase decisoria € 709,00 e quindi complessivi € 946,00, somma da ridurre di 1/3 ex. art. 106 bis ai sensi del D.P.R. 115/2002, e pertanto € 631,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente in ragione della CP_1
soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con valore da prendere in considerazione (quale decisum) compreso nello scaglione fino a 1.100,00 euro e con importi prossimi ai minimi (attesa la limitatezza dell'attività, escludendo l'istruttoria, completamente assente).
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 2626/2024, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. in riforma del decreto impugnato del 6.11.2024, liquida in favore dell'avv.
per l'opera prestata in favore di , di Parte_1 Persona_1
fatto irreperibile, nell'ambito del procedimento penale avente n. 2276/2021
R.G.N.R., n. 161/2024 R.G.TRIB, la somma complessiva di € 631,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge sulla misura dei compensi;
2. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1
lite che liquida in € 70,00 per esborsi documentati ed € 250,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi. Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 25/03/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2626/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
C.F. in proprio ex. art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione compensi patrocinio a spese dello
Stato
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 12/12/2024 la ricorrente ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 dpr 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale di Macerata in data 6.11.2024 depositato e notificato in data 14.11.2024 con il quale le veniva riconosciuto il complessivo importo di euro 200,00 per l'attività professionale espletata nell'ambito del procedimento penale avente n. 2276/2021 R.G.N.R., n. 161/2024 R.G.TRIB., quale difensore di , di fatto irreperibile, essendosi concluso il suddetto Persona_1
procedimento con sentenza n. 677/2024 Reg. Sent. con la quale, visto l'art. 420 quater
c.p.p., si dichiarava di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.
Nel merito, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e
116 D.p.r. 115/2002, l'omessa motivazione in ordine alla liquidazione degli importi in misura difforme alla parcella depositata e comunque inferiore ai minimi dei parametri di cui al D.M. 147/2022, nonché la violazione del divieto di liquidazione in misura inferiore ai minimi dei parametri.
Ha quindi concluso chiedendo “Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Macerata adito riformare il decreto di liquidazione opposto, emesso in data 06.11.2024 dal
Tribunale di Macerata nel procedimento penale n. 2276/2021 R.G.N.R. – n. 161/2024
R.G. TRIB e notificato via pec al difensore d'ufficio in data 14.11.2024 e, conseguentemente, liquidare in favore della ricorrente Avv. Parte_1
applicando i parametri di liquidazione minimi (riduzione del 50% dei valori medi) previsti dal D.M. n. 14//2022 per la Fase di Giudizio del Tribunale Monocratico, il compenso nella misura di € 945,50 ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R.
115/02 ad € 630,33, oltre Rimborso Forfettario al 15% per € 94,55 e CAP 4% per €
29,00 e così complessivamente € 753,88, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 147/2022 comprensivo di tutte le fasi processuali svolte (Fase di Studio e Fase Decisoria).on vittoria di spese e compensi del presente procedimento come da nota che segue € 131,00FASE Parte_2
INTRODUTTIVA € 131,00FASE DECISORIA € 200,00TOTALE COMPENSI €
462,00OLTREContributo unificato € 43,00Diritti cancelleria € 27,00TOTALE
COMPLESSIVO € 532,00Oltre Rimborso Spese Forfettario 15%, CAP ed IVA come per Legge.” Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 8.01.2025), CP_1
è rimasto contumace.
All'udienza del 12.03.2025 il Presidente, al termine della discussione orale, ha rimesso la causa in decisione.
***
Il ricorso, certamente tempestivo perché proposto nei 30 giorni previsti per l'impugnazione, è da ritenersi fondato e va accolto.
Infatti, dall'esame degli atti è emerso che l'avv. ha difeso il citato imputato Parte_1
nel sopra indicato procedimento conclusosi in fase predibattimentale con sentenza ex art. 420 quater c.p.p.
La decisione processuale di non doversi procedere ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. è conseguenza diretta della mancata conoscenza, nel giudizio de quo, della pendenza del giudizio da parte dell'imputato perché irreperibile, e tale circostanza non legittima di per sé una liquidazione del compenso al difensore inferiore ai minimi tabellari che, pertanto, deve ritenersi liquidabile tra i valori minimi e medi tabellari così come disposto dal D.M. n. 55/14., e comunque da ridursi nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/02.
Si richiama a tal proposito l'orientamento espresso più volte dalla Corte di Cassazione,
(Ordinanza n. 12531/2024 del 8.5.2024) che ha riaffermato la vigenza della inderogabilità dei minimi tariffari, statuendo che “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9815 del
13/04/2023, Rv. 667534; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023, Rv.
669200, che esclude la derogabilità dei minimi tariffari anche mediante ricorso ai cd.
Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari). La posizione assunta da parte ricorrente appare pertanto condivisibile ed erroneo risulta il provvedimento impugnato per aver il Giudice liquidato un importo che si pone ben al di sotto dei minimi tariffari.
Alla luce di quanto esposto ed in riforma del provvedimento impugnato, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, dello scaglione di riferimento e dell'attività svolta, seguendo la nota spese del difensore indicata in ricorso, vanno riconosciuti all'avv. gli importi ivi richiesti, cioè per la fase di studio €. 237,00 e per la Parte_1
fase decisoria € 709,00 e quindi complessivi € 946,00, somma da ridurre di 1/3 ex. art. 106 bis ai sensi del D.P.R. 115/2002, e pertanto € 631,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente in ragione della CP_1
soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con valore da prendere in considerazione (quale decisum) compreso nello scaglione fino a 1.100,00 euro e con importi prossimi ai minimi (attesa la limitatezza dell'attività, escludendo l'istruttoria, completamente assente).
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 2626/2024, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. in riforma del decreto impugnato del 6.11.2024, liquida in favore dell'avv.
per l'opera prestata in favore di , di Parte_1 Persona_1
fatto irreperibile, nell'ambito del procedimento penale avente n. 2276/2021
R.G.N.R., n. 161/2024 R.G.TRIB, la somma complessiva di € 631,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge sulla misura dei compensi;
2. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1
lite che liquida in € 70,00 per esborsi documentati ed € 250,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi. Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 25/03/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'