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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 8961 del ruolo generale dell'anno 2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ex art. 316-bis c.c.;
promosso da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Patrizia Straface e nel cui studio in IA Rossano (CS) alla Via B. Telesio
n. 17, elettivamente domicilia;
- opponente –
contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Lilia CP_1 C.F._2
Cianfrone e nel cui studio in IA Rossano alla Via dei Normanni elettivamente domicilia;
- opposta –
nonché
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Aurora CP_2 C.F._3
Arone e nel cui studio in Cosenza alla Via A. Serra n. 22/a, elettivamente domicilia;
-terzo chiamato –
e
RG 136/2012 (C.F.: ) e. (C.F. Parte_2 C.F._4 Parte_3
) rappresentati e difesi dall'avv. Aurora Arone e nel cui studio in C.F._5
Cosenza alla Via A. Serra n. 22/a, elettivamente domicilia;
- terzi chiamati –
e
residente in [...] alla C.da Camigliano;
Persona_1
- terzo chiamato contumace -
Oggetto: opposizione avverso decreto Presid. Tribunale di Rossano del 31.12.2012 proc.
Rgac 460/2012.
Conclusioni e discussione: come da verbale d'udienza del 02.10.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di opposizione notificato in data 31.01.2013 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto Presidenziale emesso dal Tribunale di Rossano all'esito del procedimento n 469/2012 Rgac. Chiedeva di dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra a titolo di contributo e mantenimento nei confronti dei nipoti Parte_1
RG 136/2012 minori , e e conseguentemente revocare il decreto Per_2 Persona_3 Persona_4
emesso.
Lamentava l'opponente che il provvedimento con il quale il giudicante aveva posto a suo carico, in qualità di ascendente, l'obbligo di contribuzione nel mantenimento dei nipoti e fosse viziato da una non corretta valutazione di tutti gli Persona_5 Per_3
elementi sottesi alla fattispecie, in particolare modo, con riferimento ai presupposti economici considerato che l'opponente sosteneva di versare in condizioni tali da non poter sostenere l'impegno economico disposto dal Tribunale e che contrariamente i genitori dei minori avessero sufficienti mezzi economici per far fronte alle esigenze dei predetti. In via subordinata, e previa integrazione del contraddittorio dei sigg.ri e Persona_1 [...]
, di contribuire proporzionalmente al mantenimento dei minori. Richiedeva altresì CP_3
la condanna al risarcimento del danno per averla aggredita sul piano processuale nonché,
nelle comparse conclusionali, richiedeva “che gli altri obbligati in solido ovvero i nonni Per_1
e (per esso gli eredi costituiti in giudizio), provvedano alla restituzione della quota parte
[...] CP_3
di propria spettanza in favore della sig.ra che, dagli esiti dell'odierno giudizio, è Parte_1
evidente essere l'unica persona ad aver fatto fronte alle esigenze degli allora minori, Persona_6 Per_3
e . Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. Per_4
in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Autorizzata la chiamata in causa di e genitori della ricorrente, CP_3 Persona_1
si costituiva solo il primo con comparsa di costituzione e risposta del 09.11.2017
“impugnando e contestando la domanda attorea, perché infondata, sia in fatto che in diritto, stante il carattere di accessorietà del mantenimento degli ascendenti, nonché la mancanza dei presupposti di fatto a sostegno dell'azione proposta dalla sig.ra , per avere provveduto, esso stesso, anche da prima Parte_1
CP_ dell'introduzione del giudizio, al mantenimento della figlia e dei nipoti”.
RG 136/2012 Seppur regolarmente evocata in giudizio nessuno si costituiva in giudizio per la Per_1
di cui ne veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del 10.11.2017.
[...]
Il giudizio veniva interrotto per il decesso del e riassunto con istanza CP_3
depositata in data 10.12.2018 nei confronti della sola , regolarmente costituita CP_2
con comparsa depositata telematicamente in data 28.09.2020; mentre per e Parte_3
, costituiti con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in Parte_2
data 28.09.2020, il giudizio veniva dichiarato estinto ex art. 307, co III, c.p.c. con provvedimento del 26.03.2021.
La causa veniva istruita con prova testi e all'udienza del 02.10.2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
Ai sensi dell'art. 316-bis c.c., l'obbligo di mantenimento dei figli spetta innanzitutto ai genitori, sicché – se uno dei due non può o non intende adempiere – l'altro deve far fronte per intero alle esigenze degli stessi, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche di costui;
“pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano
adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari
grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata
e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci
si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il contributo al
mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli” (Cass., 23.03.1995, n. 3402; Cass.
sez. I, 30.09.2010, n. 20509).
Pertanto, la circostanza che il padre risulti inadempiente alla statuizione del Tribunale non comporta automaticamente l'obbligo di contribuzione da parte degli ascendenti, dovendosi
RG 136/2012 sempre verificare se l'impossibilità derivi da mancanza di ogni capacità economica dell'obbligato o da un'omissione volontaria da parte dello stesso (Trib. Parma, 26.05.2014;
Trib. Mantova, 22.11.2012), nonché dovendosi valutare l'impossibilità per l'altro genitore di provvedere al mantenimento dei figli, oltre – in caso di esito positivo dei due precedenti accertamenti – alla capacità economica degli ascendenti.
Orbene, nel caso di specie, risulta che il Tribunale nell'emissione del decreto del
31.12.2012 ha adeguatamente tenuto conto di tutti gli elementi in questione: a) sussisteva,
infatti, l'inadempimento di , padre dei minori, (cfr provvedimento Trib. Controparte_4
Rossano del 21.03.2012 in atti); b) l'impossibilità della madre di provvedere da sola al mantenimento dei figli minori (stante il suo stato di disoccupazione salvi brevi occupazioni saltuarie) e c) la capacità economica della nonna materna.
Al momento della sua emissione, quindi, il decreto risultava corretto.
D'altro canto, deve anche escludersi che il decreto dovesse essere pronunciato pure nei confronti degli ascendenti materni, poiché non sussiste una ipotesi di litisconsorzio obbligatorio, pur involgendo l'obbligo di mantenimento tutti gli ascendenti di pari grado
[Cass., sez. I, 10.01.2002, n. 251, punto h) della motivazione]; nel caso di specie, peraltro, la convivenza della con i suoi genitori (esito istruttoria con testi di cui non vi è CP_1
motivo di dubitare della la loro attendibilità) è già di per sé sufficiente a dimostrare l'aiuto fornito dagli ascendenti di parte materna.
Orbene, nelle more del presente giudizio, l'attrice, su cui gravava l'onere probatorio, non ha dimostrato una modifica della situazione reddituale in capo alla . CP_1
La capacità lavorativa generica e specifica della , che andava dimostrata e CP_1
provata nel presente giudizio, rende evidente l'impossibilità della stessa di occuparsi di tutti i minori, senza dover ricorrere all'obbligazione sussidiaria degli ascendenti;
d'altro
RG 136/2012 canto, non sono state provate le possibilità economiche dell'attrice tali da modificare il decreto presidenziale.
La causa sconta, quindi, un deficit probatorio che non può essere colmato con generiche produzioni documentali che non dimostrano la capacità reddituale in capo alla . CP_1
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento compreso tra euro 5.201,00 ed euro 25.000.
p.q.m.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto Presidenziale del 31.12.2012 così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di , della somma di Parte_1 CP_1
euro 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) condanna al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 CP_2
di euro 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, 29.01.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 136/2012
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 8961 del ruolo generale dell'anno 2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ex art. 316-bis c.c.;
promosso da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Patrizia Straface e nel cui studio in IA Rossano (CS) alla Via B. Telesio
n. 17, elettivamente domicilia;
- opponente –
contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Lilia CP_1 C.F._2
Cianfrone e nel cui studio in IA Rossano alla Via dei Normanni elettivamente domicilia;
- opposta –
nonché
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Aurora CP_2 C.F._3
Arone e nel cui studio in Cosenza alla Via A. Serra n. 22/a, elettivamente domicilia;
-terzo chiamato –
e
RG 136/2012 (C.F.: ) e. (C.F. Parte_2 C.F._4 Parte_3
) rappresentati e difesi dall'avv. Aurora Arone e nel cui studio in C.F._5
Cosenza alla Via A. Serra n. 22/a, elettivamente domicilia;
- terzi chiamati –
e
residente in [...] alla C.da Camigliano;
Persona_1
- terzo chiamato contumace -
Oggetto: opposizione avverso decreto Presid. Tribunale di Rossano del 31.12.2012 proc.
Rgac 460/2012.
Conclusioni e discussione: come da verbale d'udienza del 02.10.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di opposizione notificato in data 31.01.2013 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto Presidenziale emesso dal Tribunale di Rossano all'esito del procedimento n 469/2012 Rgac. Chiedeva di dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra a titolo di contributo e mantenimento nei confronti dei nipoti Parte_1
RG 136/2012 minori , e e conseguentemente revocare il decreto Per_2 Persona_3 Persona_4
emesso.
Lamentava l'opponente che il provvedimento con il quale il giudicante aveva posto a suo carico, in qualità di ascendente, l'obbligo di contribuzione nel mantenimento dei nipoti e fosse viziato da una non corretta valutazione di tutti gli Persona_5 Per_3
elementi sottesi alla fattispecie, in particolare modo, con riferimento ai presupposti economici considerato che l'opponente sosteneva di versare in condizioni tali da non poter sostenere l'impegno economico disposto dal Tribunale e che contrariamente i genitori dei minori avessero sufficienti mezzi economici per far fronte alle esigenze dei predetti. In via subordinata, e previa integrazione del contraddittorio dei sigg.ri e Persona_1 [...]
, di contribuire proporzionalmente al mantenimento dei minori. Richiedeva altresì CP_3
la condanna al risarcimento del danno per averla aggredita sul piano processuale nonché,
nelle comparse conclusionali, richiedeva “che gli altri obbligati in solido ovvero i nonni Per_1
e (per esso gli eredi costituiti in giudizio), provvedano alla restituzione della quota parte
[...] CP_3
di propria spettanza in favore della sig.ra che, dagli esiti dell'odierno giudizio, è Parte_1
evidente essere l'unica persona ad aver fatto fronte alle esigenze degli allora minori, Persona_6 Per_3
e . Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. Per_4
in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Autorizzata la chiamata in causa di e genitori della ricorrente, CP_3 Persona_1
si costituiva solo il primo con comparsa di costituzione e risposta del 09.11.2017
“impugnando e contestando la domanda attorea, perché infondata, sia in fatto che in diritto, stante il carattere di accessorietà del mantenimento degli ascendenti, nonché la mancanza dei presupposti di fatto a sostegno dell'azione proposta dalla sig.ra , per avere provveduto, esso stesso, anche da prima Parte_1
CP_ dell'introduzione del giudizio, al mantenimento della figlia e dei nipoti”.
RG 136/2012 Seppur regolarmente evocata in giudizio nessuno si costituiva in giudizio per la Per_1
di cui ne veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del 10.11.2017.
[...]
Il giudizio veniva interrotto per il decesso del e riassunto con istanza CP_3
depositata in data 10.12.2018 nei confronti della sola , regolarmente costituita CP_2
con comparsa depositata telematicamente in data 28.09.2020; mentre per e Parte_3
, costituiti con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in Parte_2
data 28.09.2020, il giudizio veniva dichiarato estinto ex art. 307, co III, c.p.c. con provvedimento del 26.03.2021.
La causa veniva istruita con prova testi e all'udienza del 02.10.2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
Ai sensi dell'art. 316-bis c.c., l'obbligo di mantenimento dei figli spetta innanzitutto ai genitori, sicché – se uno dei due non può o non intende adempiere – l'altro deve far fronte per intero alle esigenze degli stessi, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche di costui;
“pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano
adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari
grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata
e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci
si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il contributo al
mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli” (Cass., 23.03.1995, n. 3402; Cass.
sez. I, 30.09.2010, n. 20509).
Pertanto, la circostanza che il padre risulti inadempiente alla statuizione del Tribunale non comporta automaticamente l'obbligo di contribuzione da parte degli ascendenti, dovendosi
RG 136/2012 sempre verificare se l'impossibilità derivi da mancanza di ogni capacità economica dell'obbligato o da un'omissione volontaria da parte dello stesso (Trib. Parma, 26.05.2014;
Trib. Mantova, 22.11.2012), nonché dovendosi valutare l'impossibilità per l'altro genitore di provvedere al mantenimento dei figli, oltre – in caso di esito positivo dei due precedenti accertamenti – alla capacità economica degli ascendenti.
Orbene, nel caso di specie, risulta che il Tribunale nell'emissione del decreto del
31.12.2012 ha adeguatamente tenuto conto di tutti gli elementi in questione: a) sussisteva,
infatti, l'inadempimento di , padre dei minori, (cfr provvedimento Trib. Controparte_4
Rossano del 21.03.2012 in atti); b) l'impossibilità della madre di provvedere da sola al mantenimento dei figli minori (stante il suo stato di disoccupazione salvi brevi occupazioni saltuarie) e c) la capacità economica della nonna materna.
Al momento della sua emissione, quindi, il decreto risultava corretto.
D'altro canto, deve anche escludersi che il decreto dovesse essere pronunciato pure nei confronti degli ascendenti materni, poiché non sussiste una ipotesi di litisconsorzio obbligatorio, pur involgendo l'obbligo di mantenimento tutti gli ascendenti di pari grado
[Cass., sez. I, 10.01.2002, n. 251, punto h) della motivazione]; nel caso di specie, peraltro, la convivenza della con i suoi genitori (esito istruttoria con testi di cui non vi è CP_1
motivo di dubitare della la loro attendibilità) è già di per sé sufficiente a dimostrare l'aiuto fornito dagli ascendenti di parte materna.
Orbene, nelle more del presente giudizio, l'attrice, su cui gravava l'onere probatorio, non ha dimostrato una modifica della situazione reddituale in capo alla . CP_1
La capacità lavorativa generica e specifica della , che andava dimostrata e CP_1
provata nel presente giudizio, rende evidente l'impossibilità della stessa di occuparsi di tutti i minori, senza dover ricorrere all'obbligazione sussidiaria degli ascendenti;
d'altro
RG 136/2012 canto, non sono state provate le possibilità economiche dell'attrice tali da modificare il decreto presidenziale.
La causa sconta, quindi, un deficit probatorio che non può essere colmato con generiche produzioni documentali che non dimostrano la capacità reddituale in capo alla . CP_1
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento compreso tra euro 5.201,00 ed euro 25.000.
p.q.m.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto Presidenziale del 31.12.2012 così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di , della somma di Parte_1 CP_1
euro 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) condanna al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 CP_2
di euro 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, 29.01.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 136/2012