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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 8497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8497 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 17 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 8723 del RGAC dell'anno 2025, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Marilena Parte_1
Cardone – ricorrente E (c.f. , convenuta, contumace Controparte_1 P.IVA_1
Oggetto: Impugnazione licenziamento. Differenze retributive.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara il licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 2/8/2024 illegittimo secondo l'art.3, co.2, del d.lgs n.23/2015. Per l'effetto, lo annulla;
condanna la società convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, e al pagamento in favore dello stesso di una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per il periodo che va dal giorno del licenziamento alla reintegrazione;
oltre al versamento, per lo stesso periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
b) condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, per differenze retributive maturate in corso di rapporto, della somma di
€.5.890,90, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
c) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 20,00 per spese e €. 6.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 10/3/2025 conveniva Parte_1 qui in giudizio la Controparte_2
(in sintesi): di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal
[...]
15/12/2023 al 2/8/2024, sebbene il rapporto fosse stato formalizzato solo dal 12/1/2024, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale avente scadenza 31/3/2024, come cameriere inquadrato al livello D2 secondo il CCNL Turismo-Pubblici Esercizi Anpit/Cisal; data oltre la quale il rapporto era di fatto proseguito senza soluzione di continuità fino al 2/8/2024, quando, ormai trasformatosi il rapporto a tempo indeterminato secondo l'art. 22 ~ 2 ~
del d.lgs n.81/2015, era stato licenziato per pretesa giusta causa disciplinare;
dopo che da due mesi non era retribuito ed aver richiesto a più riprese il pagamento dello stipendio;
di aver sempre svolto effettivamente mansioni di cameriere dapprima presso un ristorante “Dar Bottarolo” sito in Via dei Gigli d'Oro in Roma;
e poi in altro ristorante omonimo in zona Conca d'Oro, dove aveva svolto anche mansioni di addetto alla cassa;
di aver sempre osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto dal contratto;
fino al 14/4/24, dalle 11,30 alle 16 e dalle 19 alle 24 dal sabato al martedi;
successivamente, con lo stesso orario, dal sabato al mercoledi;
dedotto (in sintesi): A) che per la retrodatazione del rapporto, il maggiore orario prestato, ed altri inadempimenti al CCNL applicato dalla società, aveva maturato un credito complessivo di €. 7.160,45, come da conteggio;
B) che il licenziamento intimatogli era nullo/illegittimo/inefficace per i seguenti motivi (in sintesi): i) ritorsività; ii) omissione della “procedura” di cui all'art. 7 della legge n.300/70, a partire dalla previa contestazione dell'addebito; iii) insussistenza del fatto;
iv) omessa affissione del codice disciplinare;
chiedeva (in sintesi):
1) dichiararsi il licenziamento intimatogli nullo o in subordine illegittimo, con le gradate conseguenze di cui al d.lgs n.23/2015;
2) condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore della somma di €. 7.160,45 oltre, nel caso di mancata reintegra, €. 772,46 per TFR. La ritualmente citata, restava contumace. Controparte_1
La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
2. Dalla documentazione prodotta (lettera assunzione, buste paga), facente prova solo contro la convenuta, l'attore risulta aver lavorato alle dipendenze della società convenuta almeno dal 12/1/2024 a tutto l'aprile 2024, in forza di contratto di lavoro subordinato che lo aveva inquadrato come cameriere al livello D2 secondo il CCNL Turismo-Pubblici Esercizi Anpit Cisal, a tempo parziale per 16 ore settimanali, e che aveva scadenza al 31/3/2024, ma risulta essere proseguito per tutto il mese successivo senza che risulti cessazione dalla busta paga di aprile.
3. I testi e hanno riferito di aver lavorato col ricorrente, presso il Tes_1 Tes_2 ristorante “Dar Bottarolo” in Via Conca d'Oro, il primo, per 3 o 4 mesi, ed il secondo per un paio di mesi, prima del 2/8/24, data nella quale l'attore risulta in atti essere stato licenziato. Tenuto conto della mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale ad essa ritualmente deferito, deve ritenersi provato che il rapporto proseguì di fatto anche oltre l'aprile 2024 fino al licenziamento.
4. In assenza di evidenza di pattuizioni in proroga, il rapporto deve ritenersi essersi trasformato a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 22, co.2, del d.lgs. ~ 3 ~
n.81/2015, dal 1° maggio 2024, per essere il rapporto di lavoro proseguito di fatto per oltre 30 giorni dopo la scadenza di un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi.
5. Il ricorrente, al di là della notifica dell'interpello, non ha inveceofferto alcuna prova riguardo all'andamento effettivo della prima fase del rapporto, quella che si svolse in Via dei Gigli d'Oro, come da contratto iniziale, presumibilmente fino a tutto l'aprile 2024 (tre mesi prima del licenziamento, secondo una lettura della deposizione del teste che più si avvicina a quella del teste , Tes_1 Tes_2 chiaramente inattendibile nel dire che l'attore aveva iniziato a lavorare a Conca d'Oro a luglio e di averci lavorato due mesi, essendo cessato il 2/8/24); in particolare riguardo al fatto di aver lavorato per più delle previste 16 ore settimanali;
e che il rapporto fosse iniziato il 15/12/23. Né può ritenersi a tal fine sufficiente la mancata risposta all'interrogatorio formale, dalla quale non possono desumersi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., che meri argomenti di prova.
6. Il contratto individuale di lavoro, sulla validità della cui pattuizione non è svolta alcuna contestazione, risulta del tutto chiaro nell'indicare un tempo parziale di 16 ore settimanali;
e le buste paga da gennaio ad aprile risultano in ciò coerenti (part-time 16 ore). In tale contesto, appare chiaro che l'indicazione 11/14 e 19/22 pure contenuta nel contratto era meramente indicativa degli archi orari nei quali avrebbe potuto essere chiesta la prestazione a tempo parziale.
7. Deve inoltre rilevarsi che il conteggio è redatto secondo il livello D1, superiore a quello di formale inquadramento, senza che nel ricorso siano illustrate in diritto le ragioni di tale rivendicazione.
8. Il CCNL applicato (titolo LV;
e artt. 254 e in particolare, per maggiore specificità anche esemplificativa 255), quanto al settore dei pubblici esercizi, inquadra tuttavia al livello D1 il cameriere, che era la qualifica formalmente riconosciuta al lavoratore da contratto;
circostanza di per sé idonea a fondare la pretesa sul punto.
9. Quanto al periodo che va dal maggio 2024 al 2/8/2024, il teste ha detto Tes_1 che l'attore lavorava sei giorni a settimana o dalle 10/10,30 alle 15,30 o la sera dalle 18,30 a chiusura che variava tra le 23 e le 24. Orario medio minimo 30 ore settimanali.
10. Secondo il teste l'attore lavorava sei giorni a settimana o dalle 11 alle Tes_2
15/16; o dalle 18/18,30 alle 24. La quantità di lavoro appare sostanzialmente omogenea.
11. I due testi hanno peraltro convenuto sul fatto che nei fine settimana, ed in particolare il sabato e la domenica, l'attore lavorava sia la mattina che la sera. Ciò considerato, appare integrato, nel periodo qui in esame, il tempo pieno.
12. Il conteggio va rifatto come segue (anche, se del caso, ex art. 431 c.p.c.) MESE DOVUTO AVUTO DIFF. Gen.24 (20/31^) 343,691 538,95 0
13^ relativa 44,392 35,28 9,11 ~ 4 ~
Feb.24 532,723 411,56 121,16
13^ 44,39 35,28 9,11 Mar.24 532,73 411,56 121,16
13^ 44,39 35,28 9,11 Apr.24 532,73 431,16 101,57
13^ 44,39 35,28 9,11 Mag.24 1.331,80 0 1.331,80
13^ 110,98 0 110,98 Giu.24 1.331,80 0 1.331,80
13^ 110,98 0 110,98 Lug.24 1.331,80 0 1.331,80
13^ 110,98 0 110,98 Ago.24 (2/31?^) 102,39 0 102,39
Differenze retributive ordinarie = €.4.811,06 Dalle deposizioni dei testi risulta, per il solo periodo Conca d'oro, che l'attore di rado non lavorava la domenica. Vanno pertanto riconosciute le somme rivendicate per lavoro festivo da maggio a luglio 2024: 229,92 x 3 = €. 689,76. Risulta altresì dalle medesime deposizioni provato che nello stesso periodo l'attore lavorava anche in cassa, sicchè vanno per lo stesso riconosciute le somme chieste per indennità di cassa (art. 266 CCNL): 78 x 3 = €. 234,00. Parzialmente fondata appare anche la rivendicazione per ECPS (Elemento contrattuale Perequativo Sostitutivo della Gestione Speciale). Il CCNL applicato prevede (art. 212) che ai lavoratori assunti per meno di 12 mesi (o meno di 16 ore settimanali), ai quali non spettano le prestazioni dell' CP_3 spettano €. 0,2023 orari. Le somme maturate dal gennaio all'aprile 2024 vanno riproporzionate alla non superata evidenza di orario di 16 ore settimanali, pari a 69,28 mensili, come segue: gen 24 69,28/31 x 20 x 0,2023 = 9.04 feb-apr. 24 69,28 x 3 x 0,2023 = 42,04 Da maggio vale il conteggio: 35 x 3 = €. 105. Totale ECPS = 156,08.
13. La società convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 5.890,90, oltre agli accessori di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c..
14. Il licenziamento intimato al ricorrente per motivi disciplinari (asserita trattenuta dall'incasso di 50 euro) risulta manifestamente invalido per violazione radicale dell'art. 7 della legge n.300/70 (omessa previa contestazione disciplinare) e totale assenza di prova dell'illecito, gravante sul datore secondo l'art. 5 della legge n.604/66.
15. Non vi è invece prova del dedotto motivo ritorsivo.
16. La prospettazione della difesa attorea secondo la quale in difetto di previa contestazione il licenziamento sarebbe nullo secondo l'art. 2 del d.lgs n.23/2015, come inciso da Cort. Cost. n. 22/2024, appare infondata perché in 3 1.331,80/20 x 16 ~ 5 ~
linea di principio la violazione dell'art. 7 della legge n. 300/70 è regolata dall'art. 4 del d.lgs n.23/2015 con tutela indennitaria, e quindi senza nullità, predicata solo dall'art 2; elementi che non consentono di ravvisare nemmeno una ipotesi di nullità virtuale.
17. I riferimenti al concetto di “nullità di protezione” operati mediante richiami a Cass. 17286/2015 e 9530/2023 appaino non pertinenti afferendo alla procedura disciplinare speciale degli autoferrotranvieri, che non trovando disciplina sanzionatoria specifica, segue il criterio generale della nullità virtuale per violazione di norme imperative, che nei casi generali è invece esclusa per legge.
18. D'altronde, tutte le regole che condizionano la validità di un licenziamento sono imperative;
e tuttavia da sempre non tutte trovano sanzione di nullità, ed anzi in gran parte trovano sanzioni differenziate ed in gran parte incompatibili con la nullità.
19. Il vizio appare invece ascrivibile all'ipotesi di cui all'art.3, co.2, del d.lgs n.23/2015.
20. Quanto al secondo vizio, malgrado l'art. 3, co.2 del d.lgs n.23/2015 preveda la tutela reale solo ove “sia direttamente dimostrata l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore”, a tale ipotesi va ad avviso del giudicante equiparata quella della mancanza totale di prova del fatto materiale contestato, sia perchè nel processo vige la regola di verità secondo la quale il fatto non provato da chi ne ha l'onere non esiste;
sia perché in tal senso depone l'aggiunta
“rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”, che nell'alternativa non avrebbe senso, perché un giudizio di sproporzione può essere reso solo su un illecito dimostrato. 21. Si deve peraltro rilevare (e qui il secondo vizio si collega al primo), che la formula “sia direttamente dimostrata l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore”, implica che vi sia stata una previa contestazione disciplinare secondo l'art. 7 della legge n.300/70. Se questa, come nella specie, non vi è stata, per definizione un fatto materiale contestato non sussiste, tanto più che secondo il diritto vivente solo il fatto materiale previamente contestato può essere valutato ai fini della legittimità del licenziamento. Si è così già affermato, in modo condiviso dal giudicante, e sostanzialmente (anche) per le stesse ragioni, seppure nell'ambito di applicazione dell'art. 18 della legge n.300/70 c.m. dalla legge n.92/2012, dove pure l'aggravante di cui al comma 4 è formulata in termini di “insussistenza del fatto contestato”, che nel caso sia mancata la contestazione disciplinare, la fattispecie è integrata per definizione (Cass. 25745/2016, 4879/2020). 22. Il licenziamento impugnato va pertanto annullato;
e la società convenuta va condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, e al pagamento di una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per il periodo che va dal giorno del licenziamento alla reintegrazione (non essendo ad oggi decorsi 12 mesi dal licenziamento); oltre al versamento, per lo stesso periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali (senza sanzioni per omissione). ~ 6 ~
23. Essendo il rapporto ricostituito, non spetta il TFR.
24. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza comunque assolutamente prevalente della convenuta. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 17 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1.331,80/40*16 ore/31*20 2 1.331,80/40 * 16 ore/12.
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 17 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 8723 del RGAC dell'anno 2025, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Marilena Parte_1
Cardone – ricorrente E (c.f. , convenuta, contumace Controparte_1 P.IVA_1
Oggetto: Impugnazione licenziamento. Differenze retributive.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara il licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 2/8/2024 illegittimo secondo l'art.3, co.2, del d.lgs n.23/2015. Per l'effetto, lo annulla;
condanna la società convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, e al pagamento in favore dello stesso di una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per il periodo che va dal giorno del licenziamento alla reintegrazione;
oltre al versamento, per lo stesso periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
b) condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, per differenze retributive maturate in corso di rapporto, della somma di
€.5.890,90, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
c) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 20,00 per spese e €. 6.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 10/3/2025 conveniva Parte_1 qui in giudizio la Controparte_2
(in sintesi): di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal
[...]
15/12/2023 al 2/8/2024, sebbene il rapporto fosse stato formalizzato solo dal 12/1/2024, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale avente scadenza 31/3/2024, come cameriere inquadrato al livello D2 secondo il CCNL Turismo-Pubblici Esercizi Anpit/Cisal; data oltre la quale il rapporto era di fatto proseguito senza soluzione di continuità fino al 2/8/2024, quando, ormai trasformatosi il rapporto a tempo indeterminato secondo l'art. 22 ~ 2 ~
del d.lgs n.81/2015, era stato licenziato per pretesa giusta causa disciplinare;
dopo che da due mesi non era retribuito ed aver richiesto a più riprese il pagamento dello stipendio;
di aver sempre svolto effettivamente mansioni di cameriere dapprima presso un ristorante “Dar Bottarolo” sito in Via dei Gigli d'Oro in Roma;
e poi in altro ristorante omonimo in zona Conca d'Oro, dove aveva svolto anche mansioni di addetto alla cassa;
di aver sempre osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto dal contratto;
fino al 14/4/24, dalle 11,30 alle 16 e dalle 19 alle 24 dal sabato al martedi;
successivamente, con lo stesso orario, dal sabato al mercoledi;
dedotto (in sintesi): A) che per la retrodatazione del rapporto, il maggiore orario prestato, ed altri inadempimenti al CCNL applicato dalla società, aveva maturato un credito complessivo di €. 7.160,45, come da conteggio;
B) che il licenziamento intimatogli era nullo/illegittimo/inefficace per i seguenti motivi (in sintesi): i) ritorsività; ii) omissione della “procedura” di cui all'art. 7 della legge n.300/70, a partire dalla previa contestazione dell'addebito; iii) insussistenza del fatto;
iv) omessa affissione del codice disciplinare;
chiedeva (in sintesi):
1) dichiararsi il licenziamento intimatogli nullo o in subordine illegittimo, con le gradate conseguenze di cui al d.lgs n.23/2015;
2) condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore della somma di €. 7.160,45 oltre, nel caso di mancata reintegra, €. 772,46 per TFR. La ritualmente citata, restava contumace. Controparte_1
La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
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1. Le domande attoree appaiono parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
2. Dalla documentazione prodotta (lettera assunzione, buste paga), facente prova solo contro la convenuta, l'attore risulta aver lavorato alle dipendenze della società convenuta almeno dal 12/1/2024 a tutto l'aprile 2024, in forza di contratto di lavoro subordinato che lo aveva inquadrato come cameriere al livello D2 secondo il CCNL Turismo-Pubblici Esercizi Anpit Cisal, a tempo parziale per 16 ore settimanali, e che aveva scadenza al 31/3/2024, ma risulta essere proseguito per tutto il mese successivo senza che risulti cessazione dalla busta paga di aprile.
3. I testi e hanno riferito di aver lavorato col ricorrente, presso il Tes_1 Tes_2 ristorante “Dar Bottarolo” in Via Conca d'Oro, il primo, per 3 o 4 mesi, ed il secondo per un paio di mesi, prima del 2/8/24, data nella quale l'attore risulta in atti essere stato licenziato. Tenuto conto della mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale ad essa ritualmente deferito, deve ritenersi provato che il rapporto proseguì di fatto anche oltre l'aprile 2024 fino al licenziamento.
4. In assenza di evidenza di pattuizioni in proroga, il rapporto deve ritenersi essersi trasformato a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 22, co.2, del d.lgs. ~ 3 ~
n.81/2015, dal 1° maggio 2024, per essere il rapporto di lavoro proseguito di fatto per oltre 30 giorni dopo la scadenza di un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi.
5. Il ricorrente, al di là della notifica dell'interpello, non ha inveceofferto alcuna prova riguardo all'andamento effettivo della prima fase del rapporto, quella che si svolse in Via dei Gigli d'Oro, come da contratto iniziale, presumibilmente fino a tutto l'aprile 2024 (tre mesi prima del licenziamento, secondo una lettura della deposizione del teste che più si avvicina a quella del teste , Tes_1 Tes_2 chiaramente inattendibile nel dire che l'attore aveva iniziato a lavorare a Conca d'Oro a luglio e di averci lavorato due mesi, essendo cessato il 2/8/24); in particolare riguardo al fatto di aver lavorato per più delle previste 16 ore settimanali;
e che il rapporto fosse iniziato il 15/12/23. Né può ritenersi a tal fine sufficiente la mancata risposta all'interrogatorio formale, dalla quale non possono desumersi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., che meri argomenti di prova.
6. Il contratto individuale di lavoro, sulla validità della cui pattuizione non è svolta alcuna contestazione, risulta del tutto chiaro nell'indicare un tempo parziale di 16 ore settimanali;
e le buste paga da gennaio ad aprile risultano in ciò coerenti (part-time 16 ore). In tale contesto, appare chiaro che l'indicazione 11/14 e 19/22 pure contenuta nel contratto era meramente indicativa degli archi orari nei quali avrebbe potuto essere chiesta la prestazione a tempo parziale.
7. Deve inoltre rilevarsi che il conteggio è redatto secondo il livello D1, superiore a quello di formale inquadramento, senza che nel ricorso siano illustrate in diritto le ragioni di tale rivendicazione.
8. Il CCNL applicato (titolo LV;
e artt. 254 e in particolare, per maggiore specificità anche esemplificativa 255), quanto al settore dei pubblici esercizi, inquadra tuttavia al livello D1 il cameriere, che era la qualifica formalmente riconosciuta al lavoratore da contratto;
circostanza di per sé idonea a fondare la pretesa sul punto.
9. Quanto al periodo che va dal maggio 2024 al 2/8/2024, il teste ha detto Tes_1 che l'attore lavorava sei giorni a settimana o dalle 10/10,30 alle 15,30 o la sera dalle 18,30 a chiusura che variava tra le 23 e le 24. Orario medio minimo 30 ore settimanali.
10. Secondo il teste l'attore lavorava sei giorni a settimana o dalle 11 alle Tes_2
15/16; o dalle 18/18,30 alle 24. La quantità di lavoro appare sostanzialmente omogenea.
11. I due testi hanno peraltro convenuto sul fatto che nei fine settimana, ed in particolare il sabato e la domenica, l'attore lavorava sia la mattina che la sera. Ciò considerato, appare integrato, nel periodo qui in esame, il tempo pieno.
12. Il conteggio va rifatto come segue (anche, se del caso, ex art. 431 c.p.c.) MESE DOVUTO AVUTO DIFF. Gen.24 (20/31^) 343,691 538,95 0
13^ relativa 44,392 35,28 9,11 ~ 4 ~
Feb.24 532,723 411,56 121,16
13^ 44,39 35,28 9,11 Mar.24 532,73 411,56 121,16
13^ 44,39 35,28 9,11 Apr.24 532,73 431,16 101,57
13^ 44,39 35,28 9,11 Mag.24 1.331,80 0 1.331,80
13^ 110,98 0 110,98 Giu.24 1.331,80 0 1.331,80
13^ 110,98 0 110,98 Lug.24 1.331,80 0 1.331,80
13^ 110,98 0 110,98 Ago.24 (2/31?^) 102,39 0 102,39
Differenze retributive ordinarie = €.4.811,06 Dalle deposizioni dei testi risulta, per il solo periodo Conca d'oro, che l'attore di rado non lavorava la domenica. Vanno pertanto riconosciute le somme rivendicate per lavoro festivo da maggio a luglio 2024: 229,92 x 3 = €. 689,76. Risulta altresì dalle medesime deposizioni provato che nello stesso periodo l'attore lavorava anche in cassa, sicchè vanno per lo stesso riconosciute le somme chieste per indennità di cassa (art. 266 CCNL): 78 x 3 = €. 234,00. Parzialmente fondata appare anche la rivendicazione per ECPS (Elemento contrattuale Perequativo Sostitutivo della Gestione Speciale). Il CCNL applicato prevede (art. 212) che ai lavoratori assunti per meno di 12 mesi (o meno di 16 ore settimanali), ai quali non spettano le prestazioni dell' CP_3 spettano €. 0,2023 orari. Le somme maturate dal gennaio all'aprile 2024 vanno riproporzionate alla non superata evidenza di orario di 16 ore settimanali, pari a 69,28 mensili, come segue: gen 24 69,28/31 x 20 x 0,2023 = 9.04 feb-apr. 24 69,28 x 3 x 0,2023 = 42,04 Da maggio vale il conteggio: 35 x 3 = €. 105. Totale ECPS = 156,08.
13. La società convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 5.890,90, oltre agli accessori di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c..
14. Il licenziamento intimato al ricorrente per motivi disciplinari (asserita trattenuta dall'incasso di 50 euro) risulta manifestamente invalido per violazione radicale dell'art. 7 della legge n.300/70 (omessa previa contestazione disciplinare) e totale assenza di prova dell'illecito, gravante sul datore secondo l'art. 5 della legge n.604/66.
15. Non vi è invece prova del dedotto motivo ritorsivo.
16. La prospettazione della difesa attorea secondo la quale in difetto di previa contestazione il licenziamento sarebbe nullo secondo l'art. 2 del d.lgs n.23/2015, come inciso da Cort. Cost. n. 22/2024, appare infondata perché in 3 1.331,80/20 x 16 ~ 5 ~
linea di principio la violazione dell'art. 7 della legge n. 300/70 è regolata dall'art. 4 del d.lgs n.23/2015 con tutela indennitaria, e quindi senza nullità, predicata solo dall'art 2; elementi che non consentono di ravvisare nemmeno una ipotesi di nullità virtuale.
17. I riferimenti al concetto di “nullità di protezione” operati mediante richiami a Cass. 17286/2015 e 9530/2023 appaino non pertinenti afferendo alla procedura disciplinare speciale degli autoferrotranvieri, che non trovando disciplina sanzionatoria specifica, segue il criterio generale della nullità virtuale per violazione di norme imperative, che nei casi generali è invece esclusa per legge.
18. D'altronde, tutte le regole che condizionano la validità di un licenziamento sono imperative;
e tuttavia da sempre non tutte trovano sanzione di nullità, ed anzi in gran parte trovano sanzioni differenziate ed in gran parte incompatibili con la nullità.
19. Il vizio appare invece ascrivibile all'ipotesi di cui all'art.3, co.2, del d.lgs n.23/2015.
20. Quanto al secondo vizio, malgrado l'art. 3, co.2 del d.lgs n.23/2015 preveda la tutela reale solo ove “sia direttamente dimostrata l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore”, a tale ipotesi va ad avviso del giudicante equiparata quella della mancanza totale di prova del fatto materiale contestato, sia perchè nel processo vige la regola di verità secondo la quale il fatto non provato da chi ne ha l'onere non esiste;
sia perché in tal senso depone l'aggiunta
“rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”, che nell'alternativa non avrebbe senso, perché un giudizio di sproporzione può essere reso solo su un illecito dimostrato. 21. Si deve peraltro rilevare (e qui il secondo vizio si collega al primo), che la formula “sia direttamente dimostrata l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore”, implica che vi sia stata una previa contestazione disciplinare secondo l'art. 7 della legge n.300/70. Se questa, come nella specie, non vi è stata, per definizione un fatto materiale contestato non sussiste, tanto più che secondo il diritto vivente solo il fatto materiale previamente contestato può essere valutato ai fini della legittimità del licenziamento. Si è così già affermato, in modo condiviso dal giudicante, e sostanzialmente (anche) per le stesse ragioni, seppure nell'ambito di applicazione dell'art. 18 della legge n.300/70 c.m. dalla legge n.92/2012, dove pure l'aggravante di cui al comma 4 è formulata in termini di “insussistenza del fatto contestato”, che nel caso sia mancata la contestazione disciplinare, la fattispecie è integrata per definizione (Cass. 25745/2016, 4879/2020). 22. Il licenziamento impugnato va pertanto annullato;
e la società convenuta va condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, e al pagamento di una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per il periodo che va dal giorno del licenziamento alla reintegrazione (non essendo ad oggi decorsi 12 mesi dal licenziamento); oltre al versamento, per lo stesso periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali (senza sanzioni per omissione). ~ 6 ~
23. Essendo il rapporto ricostituito, non spetta il TFR.
24. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza comunque assolutamente prevalente della convenuta. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma il 17 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
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