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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5257 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ (già 3^ BIS)
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'ambrosio Presidente
dott Michele Magliulo Consigliere
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2310 dell'anno 2020, vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., dott. rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Marina Di Lorenzo (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliata in Torre del Greco (NA) al C.so Vittorio Emanuele n. 146, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello;
appellante- appellata incidentale
E
(C.F. , in persona del Suo Controparte_1 P.IVA_2
Liquidatore e legale rappresentante p.t. , Controparte_2 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Controparte_3
), (CF: ), C.F._2 CP_4 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Desiré Carmen Gugliandolo, (C.F.
) e dall'avv. Anna Leggiero, C.F. C.F._4
, elettivamente domiciliati in Milano, Via Monte C.F._5
Napoleone 8, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellati - appellanti incidentali-
FATTO E DIRITTO
Primo grado di giudizio
Con atto di citazione notificato il 02/01/2015 la nonché CP_1 CP_2
, e , quali fideiussori della predetta
[...] Controparte_3 CP_4
società, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la per sentir accertare, in relazione a due rapporti Parte_1
intrattenuti, ossia contratto di conto corrente n. 1085140 e mutuo chirografario n. 34/936608, la indebita contabilizzazione di interessi anatocistici ed usurari sul conto corrente, nonché l'usurarietà ab origine del mutuo con conseguente derubricazione del suddetto contratto a titolo gratuito ex art 1815, 2 comma, c.c..
In entrambi i casi, chiedevano di sentir condannare la alla restituzione Pt_1
delle somme illegittimamente addebitate e riscosse così come quantificate nelle perizie econometriche, nonché al risarcimento dei danni per la temeraria condotta contra legem della controparte. I fideiussori, quindi, chiedevano di accertare l'inoperatività della fideiussione prestata, attesa la suddetta condotta contra legem tenuta dall'istituto di credito.
Tanto esposto, gli attori così concludevano: “1) Quanto al rapporto di conto corrente n. 147571085140: Accertare e dichiarare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che l'istituto di credito convenuto, nell'ambito del conto corrente n. 147571085140 negli anni dal 2011 al 2013, oltre che, ove accertato in sede di CTU, per i periodi successivi fino alla sentenza, abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della
Repubblica competente, nonchè accertare e dichiarare l'illegittimità dell'anatocismo perpetrato ed applicato dalla nell'ambito del suddetto Pt_1
rapporto di conto corrente;
per l'effetto accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa e in ragione dell'elaborato peritale prodotto, che la è CP_1
creditrice nei confronti della NC convenuta in relazione al rapporto di conto corrente n. 147571085140 per il periodo dall'anno 2011 all'anno 2013, stante
l'usura, della somma complessiva pari ad € 15.931,63 per i titoli di cui al presente atto per l'usura dalla stessa praticata e/o pattuita e per anatocismo, ovvero per interessi ed oneri addebitati dalla convenuta alla Società Pt_1
attrice, e non dovuti, ovvero di quanto verrà accertato in corso di causa, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
di conseguenza condannare la convenuta a versare alla la somma complessiva pari ad € Pt_1 CP_1
15.931,63, per i titoli di cui al presente atto per l'usura dalla stessa praticata e/o pattuita e per anatocismo, ovvero per interessi ed oneri addebitati dalla NC convenuta alla Società attrice, e non dovuti, ovvero di quanto verrà accertato in corso di causa, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa compensazione con quanto dovuto alla e quanto asseritamente CP_1
ed eventualmente dovuto alla NC convenuta - in ogni caso, sulla base dell'elaborato peritale in atti e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, procedere, a mezzo dell'espletanda CTU, al ricalcolo del rapporto di conto corrente per cui è causa senza anatocismo alcuno, senza spese, e senza interessi ad alcun saggio dal sorgere del rapporto, al fine di rideterminare il reale saldo conto ("dare - avere tra le parti") alla data di citazione, secondo legge e con esclusione di ogni voce non dovuta e, per l'effetto, all'esito delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di giustizia in ordine alla condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, Pt_1
con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa compensazione con quanto dovuto alla Società attrice e quanto asseritamente ed eventualmente dovuto alla convenuta;
Quanto al contratto di mutuo n. 034936608: Pt_1
Accertare e dichiarare, anche per le causali dedotte in narrativa e in perizie, che il contratto di mutuo n. 034936608 per cui è giudizio, stipulato tra le parti in data 07/11/2011, sia affetto da usura ab origine, in violazione della Legge
108/96 e dell'art. 644 del Codice penale;
conseguentemente, dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi convenzionali
e moratori, disponendo la derubricazione del suddetto contratto a titolo gratuito ex art. 1815, 2° comma, c.c. e per contrarietà a norme imperative;
per l'effetto
1. in via principale: condannare la convenuta alla restituzione in favore Pt_1
della Società attrice delle somme indebitamente percepite in conseguenza del maggior importo pagato dalla per interessi ed oneri in relazione CP_1
al contratto di mutuo per cui è causa, quantificate in € 22.446,76 in perizia econometrica, o in quella maggiore e/o diversa somma che verrà ritenuta di giustizia anche all'esito dell'espletanda CTU contabile, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo sulle somme dovute in restituzione, con ricalcolo dell'importo delle nuove rate dovute che andranno epurate della quota interessi ex art. 1815,co 2, c.c., previa compensazione con quanto eventualmente dovuto alla 2. in via subordinata: compensare il suddetto maggiore Pt_1
importo pagato dalla società attrice alla pari ad € 22.446,76, con Pt_1
l'importo, epurato da ogni interesse, che risulterà ancora dovuto alla per Pt_1
l'estinzione del contratto, con conseguente rideterminazione delle ragioni di dare/avere tra le parti, conseguente rideterminazione dell'importo dovuto dalla
Società attrice alla pari ad € 49.013,88, come quantificato in perizia e/o Pt_1
in quella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, e ricalcolo dell'importo delle rate ancora dovute, che andranno epurate da ogni quota interessi ex art. 1815, comma 2, c.c., in misura pari ad € 1.885,15 per ciascuna rata ancora dovuta, come determinato nella relativa perizia ovvero pari a quel diverso importo che verrà determinato in corso di causa, anche all'esito dell'espletanda CTU, oltre al rispetto da parte della convenuta del nuovo piano di ammortamento con quote capitali senza interessi. In ogni caso, per entrambi
i contratti per cui è causa:- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa e per quanto provato in corso di causa, che la condotta contra legem della NC convenuta ne determina la responsabilità risarcitoria ex art. 2043
c.c. e 185 c.p. nei confronti degli attori e, per l'effetto, condannare
[...]
al risarcimento di tutti i danni Controparte_5
in favore della nella misura che il Tribunale adito vorrà CP_1
quantificare in via equitativa;
Ordinare alla convenuta la restituzione in Pt_1
favore della Società attrice del titolo di pegno da € 25.000,00 e/o di ogni altro diverso pegno, presso la stessa ancora depositato, nonchè di ogni altro titolo e/o valore e/o effetto, anche proveniente da clienti della presso la CP_1
stessa convenuta ancora depositat;
accertare e dichiarare l'inoperatività delle fideiussioni prestate dai garanti per tutte le obbligazioni assunte dalla CP_1
nei confronti di parte convenuta e la conseguente liberazione dei Sig.ri
[...]
, e quali prestatori di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
fideiussione ex art. 1956 c.c. e/o assumere in loro favore ogni statuizione di giustizia e di legge, attesa la condotta contra legem della NC convenuta, nonché alla luce dei rapporti di dare/avere effettivamente sussistenti tra le parti secondo le determinazioni della perizia e/o alla luce di ogni statuizione che verrà assunta all'esito del presente giudizio;
in ogni caso, ordinare alla NC convenuta di non segnalare i presenti procedimenti e/o rapporti, e quindi tutti gli attori di cui alla presente causa, in Centrale dei Rischi ovvero, ove non avesse modificato spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione dei presenti procedimenti e rapporti in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" contestato, ai sensi del 13 ° e 14° aggiornamento della Circolare NC d'IT
11.2.1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Nel giudizio così incardinato si costituiva la , la quale Parte_1
contestava integralmente la domanda attorea. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale asserendo di essere a sua volta creditrice nei confronti degli attori tutti rispetto ai medesimi rapporti di conto corrente e di mutuo della complessiva somma di € 79.804,16, così distinta: € 5.066,83 per scoperto del c/c n.10851410 alla data del 31/03/2015, oltre interessi al tasso del 9% dall'01/04/2015 ed € 74.737,33 quale residuo importo dovuto per il mutuo chirografario n. 34/936608, ridoto nelle more di euro 52.915,09 peer effetto della garanzia erogata dal . Controparte_6
Pertanto, la convenuta chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “-Rigettare la domanda spiegata dalla nonché dai Sigg.ri Controparte_1
, ed in quanto Controparte_2 Controparte_3 CP_4
inammissibile, oltre che destituita di ogni e qualunque fondamento. Accogliere domanda riconvenzionale spiegata dalla perché ampiamente Pt_1
documentata e fornita di prova scritta con la precisazione che, per effetto della erogazione dell'importo di € 52.915.09 da parte del in Controparte_6
favore della in virtù della Parte_1
garanzia che assiste il Mutuo chirografario, la pretesa creditoria si è ridotta a complessivi € 26.888,57 (di cui € 5.066,83 per inadempienze derivanti dal scoperto di C/c ed € 21.822,24 per il mutuo chirografario), oltre interessi come richiesti. Condannare, in ogni caso e per effetto della riduzione della pretesa creditoria come sopra precisato, gli attori tutti al pagamento, in favore della comparente banca della somma di 26.888,57, oltre interessi come richiesti o comunque ad altra somma che dovesse essere eventualmente accertata in corso di causa, oltre gli interessi che il Giudice dovesse ritenere di concedere. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre il rimborso spese generali”.
Espletata l'attività istruttoria e precisate le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 2315/2019, pubblicata in data
25.10.2019, così provvedeva: “-1) accerta che, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 85140 oggetto di causa, il correntista è creditore dell'Istituto di credito convenuto della somma complessiva di (+) €. 18.576,83 anziché essere debitore della somma di €. 5.066,83 alla data del 31.03.2015; 2) condanna la convenuta al pagamento in favore di della somma di € 18.576,83 CP_1
oltre interessi dalla presente domanda al saldo;
3) rigetta la domanda proposta da , e;
4) condanna la Controparte_2 Controparte_3 CP_4
convenuta al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida CP_1
in € 600,00 (oltre oneri per CTU già liquidati dal giudice istruttore) per esborsi ed € 4.835,00 per compensi, oltre IVA e CPA ed oltre rimborso generale delle spese al 15%; 5) compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti del giudizio”.
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
appello avverso la predetta sentenza sulla base di un unico motivo di gravame.
L'appellante deduceva l'omessa pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dalla in primo grado, evidenziando che il giudice Pt_1
di prime cure sarebbe incorso in una palese omissione di pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale laddove si limita a prendere in esame e, quindi, a pronunciarsi esclusivamente sulle doglianze e richieste degli attori.
L'appellante, pertanto, chiedeva all'adita Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito: “ferme le risultanze della CTU espletata nel giudizio di primo grado, pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale ritualmente proposta dalla e, per l'effetto: Dichiarare rispetto al rapporto Parte_3
di mutuo chirografario n. 34/936608 la . coop. Controparte_7
per azioni creditrice nei confronti della nonché Controparte_1
dei Sigg.ri , ed in solido tra Controparte_2 Controparte_3 CP_4 loro, della complessiva somma di € 21.609,21, quale importo calcolato tenuto conto delle risultanze della CTU al netto di quanto già ricevuto dalla per Pt_1
effetto della intervenuta garanzia del (ovvero Controparte_6
(€74.521,30- € 52.915,09); Dichiarare con riferimento al conto corrente n.
117571085110 la creditrice nei confronti della Controparte_1
NC di Credito popolare di € 18.576,83 cosi come calcolate dal CTU.
Riequilibrare per l'effetto le poste creditorie e debitorie tra le parti in forze dei singoli rapporti intervenuti, determinando quindi in € 3.032,38 l'importo complessivo a credito in favore della . Controparte_7 Pt_1
per azioni nei confronti della;
condannare per Controparte_1
l'effetto la , in solido con i Sig.ri , Controparte_1 Controparte_2
ed in qualità di garanti, a pagare, in favore Controparte_3 CP_4
della . Coop. per azioni, l'importo complessivo Controparte_7
di € 8.082,38come sopra determinatosi;
condannare, quindi, ancora per l'effetto, la , in solido con i Sigg.ri , Controparte_1 Controparte_2
ed , a pagare, in favore della Controparte_3 CP_4 Parte_1
le spese di lite del doppio grado di giudizio, ponendo definitivamente
[...]
a carico di parte appellata le spese di CTU”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituivano la nonché CP_1
, e , i quali insistevano per la Controparte_2 Controparte_3 CP_4
conferma della pronuncia gravata e spiegavano, altresì, appello incidentale.
Chiedevano, pertanto, alla Corte: “IN VIA PRELIMINARE: atteso che
l'impugnazione non è fondata su prova scritta, confermarsi la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza. NEL MERITO, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa da parte appellata, rigettare
l'impugnazione per cui si procede, confermando l'impugnata Sentenza;
NEL
MERITO IN VIA INCIDENTALE, Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate dai Sigg.ri e e CP_2 Controparte_3 CP_4
alla luce di tutte le ragioni, in fatto e in diritto, esposte e comprovate dalla
[...] produzione documentale;
e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla
NC avversaria da parte dei Sigg.ri LF e e Controparte_3 CP_4
; accertare e dichiarare tenuta la appellante al risarcimento di tutti
[...] Pt_1
i danni, patrimoniali e non, patiti da parte appellante in via incidentale, come quantificati nella perizia sub doc. 3 prodotta o nella diversa misura ritenuta di giustizia e/o di equità. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%
e successive spese occorrende, se del caso anche ex art. 96 c.p.c., in relazione al doppio grado di giudizio”.
Precisate dalle parti le definitive conclusioni e depositate note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
Preliminarmente, rileva la Corte che si è ormai formato il giudicato interno relativamente alle statuizioni contenute nella sentenza appellata ed aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, gli interessi anatocistici e l'usura, non essendo stati proposti in merito nè appello principale, né appello incidentale.
Inoltre, deve precisarsi che è ormai passato in giudicato l'accertamento del credito della in relazione al saldo positivo del conto corrente dedotto CP_1
in giudizio, che ammonta alla complessiva somma di euro Euro 18.576,83, oltre interessi come specificati dal Giudice di primo grado.
Ciò posto, l'appello principale è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito illustrate.
Nel caso di specie, parte appellante denunciava la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art 112 cpc, in conseguenza dell'omesso esame della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione delle somme ancora dovute relativamente al rapporto di mutuo per cui è causa.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che: “Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto
e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto”. (Cass. civ. ordin n. 18402/24; Cass. n. 28308/2017;
Cass. n. 7653/2012).
Dall'esame degli atti di causa e, in particolare, della comparsa di costituzione risposta con domanda riconvenzionale proposta dalla si evince che il Pt_1
Tribunale, pur avendo parzialmente accolto la domanda attorea, ha omesso di considerare e decidere sul punto specifico relativo alla domanda riconvenzionale ritualmente avanzata in primo grado. Infatti, la sentenza impugnata, pur avendo deciso sulla domanda principale, non contiene alcuna statuizione sulla domanda riconvenzionale della NC, né di accoglimento, né di rigetto, né risulta assorbita o decisa implicitamente da altra statuizione, essendosi il primo giudice limitato, quanto al contratto di mutuo, ad escluderne l'usurarietà. Ne consegue l'evidenza dell'omissione di pronuncia sulla domanda riconvenzionale in oggetto.
Venendo al merito, dalla disamina della relazione redatta dal CTU in primo grado, dott.ssa depositata in data 11.11.2016 si evince che il Persona_1
consulente accertava, in seguito alla rielaborazione contabile di entrambi i rapporti (conto corrente e mutuo) un saldo negativo finale per il correntista pari ad € 55.947,47: "in relazione al conto corrente n. 85140 intrattenuto dalla società . in liquidazione presso l'istituto di credito CP_1 Parte_1
la scrivente ha accertato l'esistenza di una posizione creditoria della
[...]
società correntista di (+) € 18.576,83 anziché di (-) € 5.066,83 come certificata ex art. 50 Tub e richiesta dall'istituto di credito. In relazione al finanziamento chirografario n. 6608 la scrivente ha accertato l'esistenza di una posizione debitoria residua della società correntista di (-) € 74.524,30 anziché di (-) €
74.737,33 come certificata ex art 50 tub e richiesta dall' istituto di credito.
Complessivamente l'esposizione debitoria residua di parte attrice del giudizio nei confronti dell'istituto di credito convenuto è pari a (-) € 55.947,47 anziché pari ad (-) € 79.804,16 come richiesti dall'istituto di credito” (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 21 e ss).
Ed invero, il Giudice di prime cure, pur facendo proprie le risultanze della CTU, ha condannato l'odierna appellante al pagamento di €18.576,83 a favore della correntista senza considerare che il CTU nominato aveva rideterminato l'esposizione debitoria totale degli odierni appellati nei confronti della di € Pt_1
55.947,47 in quanto comprensiva del credito della fondato sul contratto di Pt_1
mutuo e senza considerare che l'Istituto aveva formulato domanda riconvenzionale per ottenere la condanna delle controparti al pagamento della debitoria complessiva residua.
Ora, nell'accertamento del credito relativo al mutuo, va condiviso e fatto proprio da questa Corte il corretto conteggio elaborato dal consulente contabile di ufficio di primo grado, che, oltre a rideterminare il saldo del conto corrente n. 85140 anche per effetto delle indicate condizioni economiche usurarie (“ …dette condizioni, sin dall'origine, dovevano ritenersi usurarie considerato che per il trimestre 01.01.2011 – 31.03.2011 il tasso soglia ex L. 108/96 rilevato dal
Ministero del Tesoro… era pari al 13,53% ...), quanto al contratto di finanziamento n. 034936608 escludeva l'usura (“Non si è quindi concretizzato alcun fenomeno di usura “ab origine” della pattuizione, con conseguente regolarità degli addebiti di competenze così come operati dall'Istituto di Credito” cfr. pag. 19 consulenza tecnica d'ufficio).
Ora, espunto l'importo pari ad € 18.573,83 di cui la correntista è creditrice in riferimento al contratto di conto corrente n. 85140 in forza di giudicato interno per come sopra detto, emerge una debitoria complessiva a favore della pari Pt_1
ad € 55.947,47. Somma quest'ultima che si è ulteriormente ridotta a euro 3.032,38 per effetto della intervenuta garanzia che assisteva il mutuo chirografario mediante l'erogazione di € 52.915,09 da parte di . Controparte_6
In altri termini, sottraendo dall'importo a credito della pari a € 74.524,30, Pt_1
la somma erogata dal garante di € 52.915,09, si determina un ammontare ancora dovuto in restituzione a favore della a titolo di mutuo pari ad € 21.609,21. Pt_1
Per effetto della sottrazione dalla predetta somma di quella di euro €18.573,83, quale controcredito spettante al cliente in relazione al conto 85140, residua un credito della di euro 3.032,38 in relazione al mutuo chirografario dedotto Pt_1
in giudizio.
Per tali motivi l'appello principale è fondato e, per l'effetto, in accoglimento della originaria domanda riconvenzionale formulata dalla l'importo spettante a Pt_1
credito dell'odierna appellante è pari ad € 3.032,38 (€ 21.609,21 - €18.573,83), oltre interessi legali dalla domanda (02.01.2015) al soddisfo, cui vanno condannati al pagamento gli appellati con vincolo solidale tra loro.
Venendo ad esaminare l'impugnazione incidentale, le doglianze avanzate dagli appellanti non colgono il segno e non meritano accoglimento.
Ritiene la Corte che la perizia di parte, a firma dei dott. Milano ed , che gli CP_4
appellanti incidentali hanno allegato alla propria produzione solo in secondo grado, non può essere utilizzata ai fini del decidere.
Invero, detta perizia non si concreta in allegazioni tecniche aventi ad oggetto i temi di indagine dibattuti tra le parti nel precedente grado di giudizio, dovendosi al riguardo sottolineare che i risultati della espletata consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa non sono stati in alcun modo criticati e anzi a detti Per_1 risultati gli stessi appellanti incidentali si sono più volte richiamati, prestandone piena condivisione.
L'elaborato a firma dei dott Milano e ha ad oggetto l'individuazione dei CP_4
danni asseritamente patiti dalla società e dai suoi fideiussori, la descrizione della loro consistenza e la relativa quantificazione mediante valutazione di circostanze nuove che non possono avere ingresso in appello.
Gli appellanti incidentali non hanno contraddetto efficacemente la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria di cui alla sentenza impugnata, che si fonda sul rilievo della mancata allegazione e dimostrazione del danno patito e della sua derivazione causale dalla condotta contra legem della NC convenuta. Gli appellanti incidentali, infatti, esponevano in primo grado considerazioni varie e generali di diritto sulla risarcibilità del danno da usura ma non precisavano gli effettivi riverberi sul piano concreto e così concludevano in atto di citazione di primo grado, pagg. 32-33, “… accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti in narrativa e per quanto provato in corso di causa, che la condotta contra legem della convenuta ne determina la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 Pt_1
c.c. e 185 c.p. nei confronti degli attori e per l'effetto condannare
[...]
al risarcimento di tutti danni in favore della Controparte_5
nella misura che il Tribunale adito vorrà quantificare in via CP_1
equitativa....”. Anche con la memoria di precisazione depositata ai sensi del sesto comma dell'art. 183 c.p.c. gli attori, che avevano senz'altro in quella sede la possibilità di precisare e modificare la domanda, ribadivano le medesime generiche conclusioni dell'atto introduttivo, senza alcun approfondimento sul piano delle allegazioni in tema di risarcimento danni e, in particolare, senza offrire alcun indice utile ai fini di indirizzare in qualche modo la liquidazione equitativa dei paventati danni (cfr. memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6 n. 1, pag.16:
“…accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti in narrativa e per quanto provato in corso di causa, che la condotta contra legem della convenuta Pt_1
ne determina la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. e 185 c.p. nei confronti degli attori e per l'effetto condannare Controparte_5
al risarcimento di tutti danni in favore della nella
[...] CP_1
misura che il Tribunale adito vorrà quantificare in via equitativa...”).
Non cmerita accoglimento neppure il secondo motivo di appello incidentale, con il quale gli appellanti incidentali hanno lamentato la nullità delle fideiussioni in questione in quanto violative della normativa antitrust (legge n. 287/1990), deducendo che le relative clausole riproducessero lo schema predisposto dall'ABI, già censurato dalla NC d'IT con provvedimento del 2005.
Per quanto attiene al necessario profilo dell'onere della prova delle suddette nullità, che integrano una eccezione rilevabile d'ufficio, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce nel periodo di interesse prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione.
Nel caso di specie, gli istanti non hanno depositato in giudizio né lo schema ABI contestato, né il provvedimento della NC d'IT invocato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c., mancando dunque di provare la conformità della garanzia prestata allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002 (per il principio per cui la nullità del contratto di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziale non può essere dichiarata, né d'ufficio, né su eccezione di parte, ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della NC d'IT ed il modello ABI, vedi, tra tante,
Cass. civ., 15.11.2024, n. 30383; Cass. civ., 8.1.2025, n. 416; Cass. civ.,13.1.2025, n. 863). Inoltre, gli appellanti non hanno effettuato alcun riferimento intorno alla tipologia di accordo o intesa cui afferiva il cartello, né sui concreti riflessi, nel caso di specie, dello stesso sull'assunzione dell'obbligazione fideiussoria, che, tra l'altro, risale al 2011 e, dunque, è di molto successiva all'istruttoria compiuta a monte del provvedimento della NC di IT. Infine, quanto alle specifiche considerazioni in tema di concessione abusiva del credito formulate dagli appellanti per la prima volta in questo grado di giudizio e mai delineate né in atto di citazione, né nelle memorie ex art 183 cpc, è sufficiente osservare che nel giudizio d'appello non possono proporsi questioni nuove, ai sensi dell'art. 345, comma 1, c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie, la questione sollevata in materia di abusiva concessione del credito dagli odierni appellanti, introduce un tema d'indagine e di decisione completamente estraneo al petitum e alla causa petendi del giudizio di primo grado e non può qualificarsi come semplice eccezione, difesa, o mero chiarimento di una domanda già proposta, accessoria o consequenziale alla domanda principale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va accolto l'appello principale con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, mentre va rigettato l'appello incidentale.
Spese di lite:
1 Essendo stata la sentenza di primo grado riformata, le spese del primo e secondo grado di giudizio vanno liquidate ex novo sulla base di una valutazione unitaria che tenga conto dell'esito globale della lite.
Stante l'esito finale del giudizio, ritiene questa Corte che le spese processuali del doppio grado vadano compensate per un terzo tra le parti e che per i restanti due terzi vadano poste a carico solidale di , Controparte_1 CP_2
, e , come liquidate, per intero, in
[...] Controparte_3 CP_4
dispositivo. Con particolare riguardo alle differenti conclusioni dell'accertamento peritale in tema di usura relativa al rapporto di conto e a quello di mutuo, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico per metà dell' e per Controparte_8
l'altra metà a carico solidale della , nonché di Controparte_1 CP_2
, e .
[...] Controparte_3 CP_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale ed in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna la , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e al pagamento, con vincolo solidale tra loro, in CP_3 CP_4
favore della della somma di € Parte_1
3.032,38 (€21.609,21- €18.576,83), oltre interessi dalla domanda
(02.01.2015) al soddisfo;
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da , Controparte_1
, e;
Controparte_2 Controparte_3 CP_4
3) Compensa tra le parti per un terzo le spese processuali del doppio grado di giudizio e condanna solidalmente , Controparte_1 CP_2
, e al pagamento, in favore di
[...] Controparte_3 CP_4
dei restanti due terzi di dette spese, Parte_1
che si liquidano, per intero, quanto al primo grado in euro 7.616,00 per compensi di avvocato e quanto al secondo grado in € 436,73 per spese vive ed 8469,00 per compensi di avvocato, oltre sulle predette spese il rimborso forfettario del 15 %, iva e cpa come per legge;
4) Pone le spese della ctu definitivamente a carico dell'appellante
[...]
p.a. nella misura della metà e a carico solidale Controparte_5
di , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
nella restante misura della metà; CP_4
5) Dà atto che, ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo. Così deciso in Napoli, addì 09.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il
Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia
D'RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ (già 3^ BIS)
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott.ssa Aurelia D'ambrosio Presidente
dott Michele Magliulo Consigliere
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2310 dell'anno 2020, vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., dott. rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Marina Di Lorenzo (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliata in Torre del Greco (NA) al C.so Vittorio Emanuele n. 146, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello;
appellante- appellata incidentale
E
(C.F. , in persona del Suo Controparte_1 P.IVA_2
Liquidatore e legale rappresentante p.t. , Controparte_2 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Controparte_3
), (CF: ), C.F._2 CP_4 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Desiré Carmen Gugliandolo, (C.F.
) e dall'avv. Anna Leggiero, C.F. C.F._4
, elettivamente domiciliati in Milano, Via Monte C.F._5
Napoleone 8, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellati - appellanti incidentali-
FATTO E DIRITTO
Primo grado di giudizio
Con atto di citazione notificato il 02/01/2015 la nonché CP_1 CP_2
, e , quali fideiussori della predetta
[...] Controparte_3 CP_4
società, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la per sentir accertare, in relazione a due rapporti Parte_1
intrattenuti, ossia contratto di conto corrente n. 1085140 e mutuo chirografario n. 34/936608, la indebita contabilizzazione di interessi anatocistici ed usurari sul conto corrente, nonché l'usurarietà ab origine del mutuo con conseguente derubricazione del suddetto contratto a titolo gratuito ex art 1815, 2 comma, c.c..
In entrambi i casi, chiedevano di sentir condannare la alla restituzione Pt_1
delle somme illegittimamente addebitate e riscosse così come quantificate nelle perizie econometriche, nonché al risarcimento dei danni per la temeraria condotta contra legem della controparte. I fideiussori, quindi, chiedevano di accertare l'inoperatività della fideiussione prestata, attesa la suddetta condotta contra legem tenuta dall'istituto di credito.
Tanto esposto, gli attori così concludevano: “1) Quanto al rapporto di conto corrente n. 147571085140: Accertare e dichiarare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che l'istituto di credito convenuto, nell'ambito del conto corrente n. 147571085140 negli anni dal 2011 al 2013, oltre che, ove accertato in sede di CTU, per i periodi successivi fino alla sentenza, abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della
Repubblica competente, nonchè accertare e dichiarare l'illegittimità dell'anatocismo perpetrato ed applicato dalla nell'ambito del suddetto Pt_1
rapporto di conto corrente;
per l'effetto accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa e in ragione dell'elaborato peritale prodotto, che la è CP_1
creditrice nei confronti della NC convenuta in relazione al rapporto di conto corrente n. 147571085140 per il periodo dall'anno 2011 all'anno 2013, stante
l'usura, della somma complessiva pari ad € 15.931,63 per i titoli di cui al presente atto per l'usura dalla stessa praticata e/o pattuita e per anatocismo, ovvero per interessi ed oneri addebitati dalla convenuta alla Società Pt_1
attrice, e non dovuti, ovvero di quanto verrà accertato in corso di causa, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
di conseguenza condannare la convenuta a versare alla la somma complessiva pari ad € Pt_1 CP_1
15.931,63, per i titoli di cui al presente atto per l'usura dalla stessa praticata e/o pattuita e per anatocismo, ovvero per interessi ed oneri addebitati dalla NC convenuta alla Società attrice, e non dovuti, ovvero di quanto verrà accertato in corso di causa, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa compensazione con quanto dovuto alla e quanto asseritamente CP_1
ed eventualmente dovuto alla NC convenuta - in ogni caso, sulla base dell'elaborato peritale in atti e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, procedere, a mezzo dell'espletanda CTU, al ricalcolo del rapporto di conto corrente per cui è causa senza anatocismo alcuno, senza spese, e senza interessi ad alcun saggio dal sorgere del rapporto, al fine di rideterminare il reale saldo conto ("dare - avere tra le parti") alla data di citazione, secondo legge e con esclusione di ogni voce non dovuta e, per l'effetto, all'esito delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di giustizia in ordine alla condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, Pt_1
con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa compensazione con quanto dovuto alla Società attrice e quanto asseritamente ed eventualmente dovuto alla convenuta;
Quanto al contratto di mutuo n. 034936608: Pt_1
Accertare e dichiarare, anche per le causali dedotte in narrativa e in perizie, che il contratto di mutuo n. 034936608 per cui è giudizio, stipulato tra le parti in data 07/11/2011, sia affetto da usura ab origine, in violazione della Legge
108/96 e dell'art. 644 del Codice penale;
conseguentemente, dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi convenzionali
e moratori, disponendo la derubricazione del suddetto contratto a titolo gratuito ex art. 1815, 2° comma, c.c. e per contrarietà a norme imperative;
per l'effetto
1. in via principale: condannare la convenuta alla restituzione in favore Pt_1
della Società attrice delle somme indebitamente percepite in conseguenza del maggior importo pagato dalla per interessi ed oneri in relazione CP_1
al contratto di mutuo per cui è causa, quantificate in € 22.446,76 in perizia econometrica, o in quella maggiore e/o diversa somma che verrà ritenuta di giustizia anche all'esito dell'espletanda CTU contabile, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo sulle somme dovute in restituzione, con ricalcolo dell'importo delle nuove rate dovute che andranno epurate della quota interessi ex art. 1815,co 2, c.c., previa compensazione con quanto eventualmente dovuto alla 2. in via subordinata: compensare il suddetto maggiore Pt_1
importo pagato dalla società attrice alla pari ad € 22.446,76, con Pt_1
l'importo, epurato da ogni interesse, che risulterà ancora dovuto alla per Pt_1
l'estinzione del contratto, con conseguente rideterminazione delle ragioni di dare/avere tra le parti, conseguente rideterminazione dell'importo dovuto dalla
Società attrice alla pari ad € 49.013,88, come quantificato in perizia e/o Pt_1
in quella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, e ricalcolo dell'importo delle rate ancora dovute, che andranno epurate da ogni quota interessi ex art. 1815, comma 2, c.c., in misura pari ad € 1.885,15 per ciascuna rata ancora dovuta, come determinato nella relativa perizia ovvero pari a quel diverso importo che verrà determinato in corso di causa, anche all'esito dell'espletanda CTU, oltre al rispetto da parte della convenuta del nuovo piano di ammortamento con quote capitali senza interessi. In ogni caso, per entrambi
i contratti per cui è causa:- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa e per quanto provato in corso di causa, che la condotta contra legem della NC convenuta ne determina la responsabilità risarcitoria ex art. 2043
c.c. e 185 c.p. nei confronti degli attori e, per l'effetto, condannare
[...]
al risarcimento di tutti i danni Controparte_5
in favore della nella misura che il Tribunale adito vorrà CP_1
quantificare in via equitativa;
Ordinare alla convenuta la restituzione in Pt_1
favore della Società attrice del titolo di pegno da € 25.000,00 e/o di ogni altro diverso pegno, presso la stessa ancora depositato, nonchè di ogni altro titolo e/o valore e/o effetto, anche proveniente da clienti della presso la CP_1
stessa convenuta ancora depositat;
accertare e dichiarare l'inoperatività delle fideiussioni prestate dai garanti per tutte le obbligazioni assunte dalla CP_1
nei confronti di parte convenuta e la conseguente liberazione dei Sig.ri
[...]
, e quali prestatori di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
fideiussione ex art. 1956 c.c. e/o assumere in loro favore ogni statuizione di giustizia e di legge, attesa la condotta contra legem della NC convenuta, nonché alla luce dei rapporti di dare/avere effettivamente sussistenti tra le parti secondo le determinazioni della perizia e/o alla luce di ogni statuizione che verrà assunta all'esito del presente giudizio;
in ogni caso, ordinare alla NC convenuta di non segnalare i presenti procedimenti e/o rapporti, e quindi tutti gli attori di cui alla presente causa, in Centrale dei Rischi ovvero, ove non avesse modificato spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione dei presenti procedimenti e rapporti in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" contestato, ai sensi del 13 ° e 14° aggiornamento della Circolare NC d'IT
11.2.1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Nel giudizio così incardinato si costituiva la , la quale Parte_1
contestava integralmente la domanda attorea. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale asserendo di essere a sua volta creditrice nei confronti degli attori tutti rispetto ai medesimi rapporti di conto corrente e di mutuo della complessiva somma di € 79.804,16, così distinta: € 5.066,83 per scoperto del c/c n.10851410 alla data del 31/03/2015, oltre interessi al tasso del 9% dall'01/04/2015 ed € 74.737,33 quale residuo importo dovuto per il mutuo chirografario n. 34/936608, ridoto nelle more di euro 52.915,09 peer effetto della garanzia erogata dal . Controparte_6
Pertanto, la convenuta chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “-Rigettare la domanda spiegata dalla nonché dai Sigg.ri Controparte_1
, ed in quanto Controparte_2 Controparte_3 CP_4
inammissibile, oltre che destituita di ogni e qualunque fondamento. Accogliere domanda riconvenzionale spiegata dalla perché ampiamente Pt_1
documentata e fornita di prova scritta con la precisazione che, per effetto della erogazione dell'importo di € 52.915.09 da parte del in Controparte_6
favore della in virtù della Parte_1
garanzia che assiste il Mutuo chirografario, la pretesa creditoria si è ridotta a complessivi € 26.888,57 (di cui € 5.066,83 per inadempienze derivanti dal scoperto di C/c ed € 21.822,24 per il mutuo chirografario), oltre interessi come richiesti. Condannare, in ogni caso e per effetto della riduzione della pretesa creditoria come sopra precisato, gli attori tutti al pagamento, in favore della comparente banca della somma di 26.888,57, oltre interessi come richiesti o comunque ad altra somma che dovesse essere eventualmente accertata in corso di causa, oltre gli interessi che il Giudice dovesse ritenere di concedere. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre il rimborso spese generali”.
Espletata l'attività istruttoria e precisate le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 2315/2019, pubblicata in data
25.10.2019, così provvedeva: “-1) accerta che, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 85140 oggetto di causa, il correntista è creditore dell'Istituto di credito convenuto della somma complessiva di (+) €. 18.576,83 anziché essere debitore della somma di €. 5.066,83 alla data del 31.03.2015; 2) condanna la convenuta al pagamento in favore di della somma di € 18.576,83 CP_1
oltre interessi dalla presente domanda al saldo;
3) rigetta la domanda proposta da , e;
4) condanna la Controparte_2 Controparte_3 CP_4
convenuta al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida CP_1
in € 600,00 (oltre oneri per CTU già liquidati dal giudice istruttore) per esborsi ed € 4.835,00 per compensi, oltre IVA e CPA ed oltre rimborso generale delle spese al 15%; 5) compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti del giudizio”.
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
appello avverso la predetta sentenza sulla base di un unico motivo di gravame.
L'appellante deduceva l'omessa pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dalla in primo grado, evidenziando che il giudice Pt_1
di prime cure sarebbe incorso in una palese omissione di pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale laddove si limita a prendere in esame e, quindi, a pronunciarsi esclusivamente sulle doglianze e richieste degli attori.
L'appellante, pertanto, chiedeva all'adita Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito: “ferme le risultanze della CTU espletata nel giudizio di primo grado, pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale ritualmente proposta dalla e, per l'effetto: Dichiarare rispetto al rapporto Parte_3
di mutuo chirografario n. 34/936608 la . coop. Controparte_7
per azioni creditrice nei confronti della nonché Controparte_1
dei Sigg.ri , ed in solido tra Controparte_2 Controparte_3 CP_4 loro, della complessiva somma di € 21.609,21, quale importo calcolato tenuto conto delle risultanze della CTU al netto di quanto già ricevuto dalla per Pt_1
effetto della intervenuta garanzia del (ovvero Controparte_6
(€74.521,30- € 52.915,09); Dichiarare con riferimento al conto corrente n.
117571085110 la creditrice nei confronti della Controparte_1
NC di Credito popolare di € 18.576,83 cosi come calcolate dal CTU.
Riequilibrare per l'effetto le poste creditorie e debitorie tra le parti in forze dei singoli rapporti intervenuti, determinando quindi in € 3.032,38 l'importo complessivo a credito in favore della . Controparte_7 Pt_1
per azioni nei confronti della;
condannare per Controparte_1
l'effetto la , in solido con i Sig.ri , Controparte_1 Controparte_2
ed in qualità di garanti, a pagare, in favore Controparte_3 CP_4
della . Coop. per azioni, l'importo complessivo Controparte_7
di € 8.082,38come sopra determinatosi;
condannare, quindi, ancora per l'effetto, la , in solido con i Sigg.ri , Controparte_1 Controparte_2
ed , a pagare, in favore della Controparte_3 CP_4 Parte_1
le spese di lite del doppio grado di giudizio, ponendo definitivamente
[...]
a carico di parte appellata le spese di CTU”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituivano la nonché CP_1
, e , i quali insistevano per la Controparte_2 Controparte_3 CP_4
conferma della pronuncia gravata e spiegavano, altresì, appello incidentale.
Chiedevano, pertanto, alla Corte: “IN VIA PRELIMINARE: atteso che
l'impugnazione non è fondata su prova scritta, confermarsi la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza. NEL MERITO, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa da parte appellata, rigettare
l'impugnazione per cui si procede, confermando l'impugnata Sentenza;
NEL
MERITO IN VIA INCIDENTALE, Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate dai Sigg.ri e e CP_2 Controparte_3 CP_4
alla luce di tutte le ragioni, in fatto e in diritto, esposte e comprovate dalla
[...] produzione documentale;
e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla
NC avversaria da parte dei Sigg.ri LF e e Controparte_3 CP_4
; accertare e dichiarare tenuta la appellante al risarcimento di tutti
[...] Pt_1
i danni, patrimoniali e non, patiti da parte appellante in via incidentale, come quantificati nella perizia sub doc. 3 prodotta o nella diversa misura ritenuta di giustizia e/o di equità. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%
e successive spese occorrende, se del caso anche ex art. 96 c.p.c., in relazione al doppio grado di giudizio”.
Precisate dalle parti le definitive conclusioni e depositate note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
Preliminarmente, rileva la Corte che si è ormai formato il giudicato interno relativamente alle statuizioni contenute nella sentenza appellata ed aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, gli interessi anatocistici e l'usura, non essendo stati proposti in merito nè appello principale, né appello incidentale.
Inoltre, deve precisarsi che è ormai passato in giudicato l'accertamento del credito della in relazione al saldo positivo del conto corrente dedotto CP_1
in giudizio, che ammonta alla complessiva somma di euro Euro 18.576,83, oltre interessi come specificati dal Giudice di primo grado.
Ciò posto, l'appello principale è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito illustrate.
Nel caso di specie, parte appellante denunciava la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art 112 cpc, in conseguenza dell'omesso esame della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione delle somme ancora dovute relativamente al rapporto di mutuo per cui è causa.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che: “Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto
e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto”. (Cass. civ. ordin n. 18402/24; Cass. n. 28308/2017;
Cass. n. 7653/2012).
Dall'esame degli atti di causa e, in particolare, della comparsa di costituzione risposta con domanda riconvenzionale proposta dalla si evince che il Pt_1
Tribunale, pur avendo parzialmente accolto la domanda attorea, ha omesso di considerare e decidere sul punto specifico relativo alla domanda riconvenzionale ritualmente avanzata in primo grado. Infatti, la sentenza impugnata, pur avendo deciso sulla domanda principale, non contiene alcuna statuizione sulla domanda riconvenzionale della NC, né di accoglimento, né di rigetto, né risulta assorbita o decisa implicitamente da altra statuizione, essendosi il primo giudice limitato, quanto al contratto di mutuo, ad escluderne l'usurarietà. Ne consegue l'evidenza dell'omissione di pronuncia sulla domanda riconvenzionale in oggetto.
Venendo al merito, dalla disamina della relazione redatta dal CTU in primo grado, dott.ssa depositata in data 11.11.2016 si evince che il Persona_1
consulente accertava, in seguito alla rielaborazione contabile di entrambi i rapporti (conto corrente e mutuo) un saldo negativo finale per il correntista pari ad € 55.947,47: "in relazione al conto corrente n. 85140 intrattenuto dalla società . in liquidazione presso l'istituto di credito CP_1 Parte_1
la scrivente ha accertato l'esistenza di una posizione creditoria della
[...]
società correntista di (+) € 18.576,83 anziché di (-) € 5.066,83 come certificata ex art. 50 Tub e richiesta dall'istituto di credito. In relazione al finanziamento chirografario n. 6608 la scrivente ha accertato l'esistenza di una posizione debitoria residua della società correntista di (-) € 74.524,30 anziché di (-) €
74.737,33 come certificata ex art 50 tub e richiesta dall' istituto di credito.
Complessivamente l'esposizione debitoria residua di parte attrice del giudizio nei confronti dell'istituto di credito convenuto è pari a (-) € 55.947,47 anziché pari ad (-) € 79.804,16 come richiesti dall'istituto di credito” (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 21 e ss).
Ed invero, il Giudice di prime cure, pur facendo proprie le risultanze della CTU, ha condannato l'odierna appellante al pagamento di €18.576,83 a favore della correntista senza considerare che il CTU nominato aveva rideterminato l'esposizione debitoria totale degli odierni appellati nei confronti della di € Pt_1
55.947,47 in quanto comprensiva del credito della fondato sul contratto di Pt_1
mutuo e senza considerare che l'Istituto aveva formulato domanda riconvenzionale per ottenere la condanna delle controparti al pagamento della debitoria complessiva residua.
Ora, nell'accertamento del credito relativo al mutuo, va condiviso e fatto proprio da questa Corte il corretto conteggio elaborato dal consulente contabile di ufficio di primo grado, che, oltre a rideterminare il saldo del conto corrente n. 85140 anche per effetto delle indicate condizioni economiche usurarie (“ …dette condizioni, sin dall'origine, dovevano ritenersi usurarie considerato che per il trimestre 01.01.2011 – 31.03.2011 il tasso soglia ex L. 108/96 rilevato dal
Ministero del Tesoro… era pari al 13,53% ...), quanto al contratto di finanziamento n. 034936608 escludeva l'usura (“Non si è quindi concretizzato alcun fenomeno di usura “ab origine” della pattuizione, con conseguente regolarità degli addebiti di competenze così come operati dall'Istituto di Credito” cfr. pag. 19 consulenza tecnica d'ufficio).
Ora, espunto l'importo pari ad € 18.573,83 di cui la correntista è creditrice in riferimento al contratto di conto corrente n. 85140 in forza di giudicato interno per come sopra detto, emerge una debitoria complessiva a favore della pari Pt_1
ad € 55.947,47. Somma quest'ultima che si è ulteriormente ridotta a euro 3.032,38 per effetto della intervenuta garanzia che assisteva il mutuo chirografario mediante l'erogazione di € 52.915,09 da parte di . Controparte_6
In altri termini, sottraendo dall'importo a credito della pari a € 74.524,30, Pt_1
la somma erogata dal garante di € 52.915,09, si determina un ammontare ancora dovuto in restituzione a favore della a titolo di mutuo pari ad € 21.609,21. Pt_1
Per effetto della sottrazione dalla predetta somma di quella di euro €18.573,83, quale controcredito spettante al cliente in relazione al conto 85140, residua un credito della di euro 3.032,38 in relazione al mutuo chirografario dedotto Pt_1
in giudizio.
Per tali motivi l'appello principale è fondato e, per l'effetto, in accoglimento della originaria domanda riconvenzionale formulata dalla l'importo spettante a Pt_1
credito dell'odierna appellante è pari ad € 3.032,38 (€ 21.609,21 - €18.573,83), oltre interessi legali dalla domanda (02.01.2015) al soddisfo, cui vanno condannati al pagamento gli appellati con vincolo solidale tra loro.
Venendo ad esaminare l'impugnazione incidentale, le doglianze avanzate dagli appellanti non colgono il segno e non meritano accoglimento.
Ritiene la Corte che la perizia di parte, a firma dei dott. Milano ed , che gli CP_4
appellanti incidentali hanno allegato alla propria produzione solo in secondo grado, non può essere utilizzata ai fini del decidere.
Invero, detta perizia non si concreta in allegazioni tecniche aventi ad oggetto i temi di indagine dibattuti tra le parti nel precedente grado di giudizio, dovendosi al riguardo sottolineare che i risultati della espletata consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa non sono stati in alcun modo criticati e anzi a detti Per_1 risultati gli stessi appellanti incidentali si sono più volte richiamati, prestandone piena condivisione.
L'elaborato a firma dei dott Milano e ha ad oggetto l'individuazione dei CP_4
danni asseritamente patiti dalla società e dai suoi fideiussori, la descrizione della loro consistenza e la relativa quantificazione mediante valutazione di circostanze nuove che non possono avere ingresso in appello.
Gli appellanti incidentali non hanno contraddetto efficacemente la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria di cui alla sentenza impugnata, che si fonda sul rilievo della mancata allegazione e dimostrazione del danno patito e della sua derivazione causale dalla condotta contra legem della NC convenuta. Gli appellanti incidentali, infatti, esponevano in primo grado considerazioni varie e generali di diritto sulla risarcibilità del danno da usura ma non precisavano gli effettivi riverberi sul piano concreto e così concludevano in atto di citazione di primo grado, pagg. 32-33, “… accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti in narrativa e per quanto provato in corso di causa, che la condotta contra legem della convenuta ne determina la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 Pt_1
c.c. e 185 c.p. nei confronti degli attori e per l'effetto condannare
[...]
al risarcimento di tutti danni in favore della Controparte_5
nella misura che il Tribunale adito vorrà quantificare in via CP_1
equitativa....”. Anche con la memoria di precisazione depositata ai sensi del sesto comma dell'art. 183 c.p.c. gli attori, che avevano senz'altro in quella sede la possibilità di precisare e modificare la domanda, ribadivano le medesime generiche conclusioni dell'atto introduttivo, senza alcun approfondimento sul piano delle allegazioni in tema di risarcimento danni e, in particolare, senza offrire alcun indice utile ai fini di indirizzare in qualche modo la liquidazione equitativa dei paventati danni (cfr. memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6 n. 1, pag.16:
“…accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti in narrativa e per quanto provato in corso di causa, che la condotta contra legem della convenuta Pt_1
ne determina la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. e 185 c.p. nei confronti degli attori e per l'effetto condannare Controparte_5
al risarcimento di tutti danni in favore della nella
[...] CP_1
misura che il Tribunale adito vorrà quantificare in via equitativa...”).
Non cmerita accoglimento neppure il secondo motivo di appello incidentale, con il quale gli appellanti incidentali hanno lamentato la nullità delle fideiussioni in questione in quanto violative della normativa antitrust (legge n. 287/1990), deducendo che le relative clausole riproducessero lo schema predisposto dall'ABI, già censurato dalla NC d'IT con provvedimento del 2005.
Per quanto attiene al necessario profilo dell'onere della prova delle suddette nullità, che integrano una eccezione rilevabile d'ufficio, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce nel periodo di interesse prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione.
Nel caso di specie, gli istanti non hanno depositato in giudizio né lo schema ABI contestato, né il provvedimento della NC d'IT invocato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c., mancando dunque di provare la conformità della garanzia prestata allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002 (per il principio per cui la nullità del contratto di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziale non può essere dichiarata, né d'ufficio, né su eccezione di parte, ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della NC d'IT ed il modello ABI, vedi, tra tante,
Cass. civ., 15.11.2024, n. 30383; Cass. civ., 8.1.2025, n. 416; Cass. civ.,13.1.2025, n. 863). Inoltre, gli appellanti non hanno effettuato alcun riferimento intorno alla tipologia di accordo o intesa cui afferiva il cartello, né sui concreti riflessi, nel caso di specie, dello stesso sull'assunzione dell'obbligazione fideiussoria, che, tra l'altro, risale al 2011 e, dunque, è di molto successiva all'istruttoria compiuta a monte del provvedimento della NC di IT. Infine, quanto alle specifiche considerazioni in tema di concessione abusiva del credito formulate dagli appellanti per la prima volta in questo grado di giudizio e mai delineate né in atto di citazione, né nelle memorie ex art 183 cpc, è sufficiente osservare che nel giudizio d'appello non possono proporsi questioni nuove, ai sensi dell'art. 345, comma 1, c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie, la questione sollevata in materia di abusiva concessione del credito dagli odierni appellanti, introduce un tema d'indagine e di decisione completamente estraneo al petitum e alla causa petendi del giudizio di primo grado e non può qualificarsi come semplice eccezione, difesa, o mero chiarimento di una domanda già proposta, accessoria o consequenziale alla domanda principale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va accolto l'appello principale con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, mentre va rigettato l'appello incidentale.
Spese di lite:
1 Essendo stata la sentenza di primo grado riformata, le spese del primo e secondo grado di giudizio vanno liquidate ex novo sulla base di una valutazione unitaria che tenga conto dell'esito globale della lite.
Stante l'esito finale del giudizio, ritiene questa Corte che le spese processuali del doppio grado vadano compensate per un terzo tra le parti e che per i restanti due terzi vadano poste a carico solidale di , Controparte_1 CP_2
, e , come liquidate, per intero, in
[...] Controparte_3 CP_4
dispositivo. Con particolare riguardo alle differenti conclusioni dell'accertamento peritale in tema di usura relativa al rapporto di conto e a quello di mutuo, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico per metà dell' e per Controparte_8
l'altra metà a carico solidale della , nonché di Controparte_1 CP_2
, e .
[...] Controparte_3 CP_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale ed in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna la , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e al pagamento, con vincolo solidale tra loro, in CP_3 CP_4
favore della della somma di € Parte_1
3.032,38 (€21.609,21- €18.576,83), oltre interessi dalla domanda
(02.01.2015) al soddisfo;
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da , Controparte_1
, e;
Controparte_2 Controparte_3 CP_4
3) Compensa tra le parti per un terzo le spese processuali del doppio grado di giudizio e condanna solidalmente , Controparte_1 CP_2
, e al pagamento, in favore di
[...] Controparte_3 CP_4
dei restanti due terzi di dette spese, Parte_1
che si liquidano, per intero, quanto al primo grado in euro 7.616,00 per compensi di avvocato e quanto al secondo grado in € 436,73 per spese vive ed 8469,00 per compensi di avvocato, oltre sulle predette spese il rimborso forfettario del 15 %, iva e cpa come per legge;
4) Pone le spese della ctu definitivamente a carico dell'appellante
[...]
p.a. nella misura della metà e a carico solidale Controparte_5
di , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
nella restante misura della metà; CP_4
5) Dà atto che, ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo. Così deciso in Napoli, addì 09.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il
Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia
D'RO