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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/07/2025, n. 3602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3602 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1093 del ruolo generale dell'anno 2019 vertente tra
(R.G. n. 1093/2019)
Parte_1
(C.F. , in persona del Curatore p.t.,
[...] C.F._1 difeso dall'avv. Luca Jaime Asproso (C.F. ); C.F._2
Appellante
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente a [...];
Appellata CO
E
pagina 1 di 19 (P.I. ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., avente sede in legale in Roma, via Ciro il Grande n.
21;
Appellato CO
E
(P.I. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., difesa dall'avv. Silvio Messuri (C.F. ; C.F._4
Appellata
E
(già (P.I. (P.I. ), in Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_3 persona del legale rapp.te p.t., avente sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156;
Appellata CO
, nata a San Giorgio a [...] il [...] (C.f. Controparte_6
) e residente in [...]
65, rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Napolitano nato a [...] il [...]
(C.f. ) e con studio in alla Via Agostino Depretis n. 51 C.F._6 CP_5 presso il quale elettivamente domicilia;
Appellata
TRA
(R.G. n. 2726/2019)
Parte_1
(C.F. , in persona del Curatore p.t., difeso dall'avv. Luca C.F._1
Jaime Asproso (C.F. ) C.F._2
Appellante
E
, deceduta il 26/8/2018, collettivamente ed Controparte_7 impersonalmente indicati, presso l'ultimo domicilio della defunta in San Giorgio a
Cremano (NA), via Pittore n. 65;
Appellati Contumaci
E
pagina 2 di 19 (C.F. , quale erede di Controparte_8 C.F._7 CP_1
dom.to in San Prisco (CE), via A. Stellato/Parco Oren;
[...]
Appellato CO
(P.I. ), Controparte_2 P.IVA_3 in persona del legale rapp.te p.t., avente sede in legale in Roma, via Ciro il Grande n.
21;
Appellato CO
E
(P.I. ), subentrata ex lege Controparte_3 P.IVA_2 nei rapporti facenti capo ad Equitalia Servizi di Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., difesa dall'avv. Silvio Messuri (C.F. ; C.F._4
Appellata
E
(già (P.I. (P.I. ), Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_3 in persona del legale rapp.te p.t., avente sede legale in Torino, piazza San Carlo n.
156;
Appellata CO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7199/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 23/7/2018 in tema di divisione di beni in comunione legale tra coniugi.
Conclusioni: con nota di trattazione scritta per l'udienza del 25.3.2025 depositate dalla (appellante) e da Controparte_9 [...]
(appellata). CP_10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 16.03.2011 la Parte_2 di conveniva in giudizio innanzi al
[...] Parte_1
Tribunale di Napoli la sig.ra l' , l' ed il Controparte_1 CP_2 Controparte_11 [...]
deducendo che: Controparte_5
pagina 3 di 19 con atto pubblico del 30.06.1982 rogato dal notaio di Vallo della Persona_1
CA (SA) i coniugi e in regime di Parte_1 Controparte_1 comunione legale ex art.177 ss. c.c., avevano acquistato dai germani , Parte_3
, , , e la piena proprietà dei seguenti CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16 Per_2 cespiti, tutti siti nel territorio del Comune di
Casalvelino(SA):
1) appartamento ubicato in Via Torre, composto di tre vani ed accessori;
in secondo piano, compresa tra gli accessori, la soffitta e con annesso spiazzo di terreno coperto da lamierati, riportata nel N.C.E.U. del Comune di
Casalvelino alla partita 676, folio 31, part. 344, sub 2, Via Torre, piano 1, cat.A/4, rendita catastale £. 264;
2) porzione di fabbricato, posto in Via Torre, riportato in catasto al folio 31, part. 378, sub 2;
3) zona di terreno agricolo, di natura pascolo arborato, in località Torre, costituente pertinenza degli immobili sopra descritti, riportato in catasto al folio 31, part.344, are 01.24, R.D. 0,68, R.A. 0,19;
4) altra zona di terreno agricolo, di natura pascolo arborato, in località Torre, costituente pertinenza degli immobili sopra descritti, riportato in catasto al folio 31, part.378, are 05.70, R.D. £. 3,13, R.A. 0,86, successivamente identificato, a seguito di rettifica catastale del 17.04.1989 effettuata per atto del notaio , al folio 31, Per_1 part. 802 (ex part.267/B);
- che in data 12.10.1993 il in virtù di decreto ingiuntivo del Controparte_5
Tribunale di Napoli del 01.04.1993, aveva provveduto ad iscrivere ipoteca giudiziale presso l'Agenzia del Territorio di Salerno per una somma complessiva di €.
90.000.000 (euro 46.481,12) sulla quota di ½ spettante a sui beni Parte_1 immobili innanzi indicati;
- che in data 9 ottobre 2001 l' Controparte_2
in virtù di tre decreti ingiuntivi della Pretura di aveva provveduto ad
[...] CP_5 iscrivere tre diverse ipoteche giudiziali sulla quota di ½ spettante a Parte_1 sui beni immobili indicati, per una somma complessiva rispettivamente di £.
176.867.814 (€. 91.344,60) per la prima, di £. 6.288.428.437 (€. 3.247.702,25) per la seconda e di £. 137.458.238 (€.
pagina 4 di 19 70.991,25) per la terza;
- che in data 29.11.2004 la in virtù di atto amministrativo Controparte_17
04.04.2003, aveva provveduto, ai sensi dell'art.77 d.p.r. 602/73, ad iscrivere ipoteca legale presso l'Agenzia del Territorio di Salerno, per una somma complessiva di euro 64.933,22 sulla quota di ½ spettante a;
Controparte_1
- che con sentenza n.45 del 07.05.2008 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento di quale titolare della impresa individuale Parte_1
Co. Ge.In.;
- che l'intervenuto fallimento di aveva determinato lo Parte_1 scioglimento della comunione legale tra coniugi ai sensi dell'art. 191 c.c. e, dunque, aveva fatto sorgere in capo a questi ultimi il diritto di domandare, ai sensi dell'art. 194 c.c., la divisione dei beni ricadenti nella comunione.
Orbene, così concludeva:
“a) accertare l'avvenuto scioglimento della comunione legale tra i coniugi
[...] per effetto dell'intervenuto fallimento del marito con la sentenza n.45 del Parte_4
07.05.2008 del Tribunale di Napoli;
b) disporre la divisione, in parti uguali, ai sensi dell'art. 194 c.c., dei beni mobili, crediti, somme di denaro ed immobili ricadenti nella comunione legale tra i coniugi;
c) ordinare a di rendere il conto delle rendite da essa percepite Controparte_1 dalla data della dichiarazione di fallimento;
d) designare un esperto al quale conferire incarico di valutare la massa, nonché di redigere progetto di divisione;
e) procedere ad ogni altra operazione finalizzata allo scioglimento della comunione ed alla divisione della massa in quote uguali ivi compreso il sorteggio delle quote (o lotti) e la consequenziale attribuzione in favore dei singoli condividenti;
f) ordinare i necessari rilasci.” si costituiva e dichiarava di non opporsi alla richiesta di Controparte_1 scioglimento della comunione legale esistente con il coniuge e Parte_1 dunque, non si opponeva alla divisione in parti uguali dei beni caduti in comunione, deducendo, però, che la comunione aveva ad oggetto esclusivamente i beni immobili indicati in citazione.
pagina 5 di 19 Sosteneva che i beni mobili oggetto di divisione fossero già stati inventariati e valutati dal curatore e che avesse già acquistato la quota di spettanza del marito direttamente dal fallimento, mentre per le suppellettili e gli arredi dell'immobile sito in Casalvelino non accampava diritti lasciando la disponibilità degli stessi al curatore fallimentare.
Aggiungeva, inoltre, che non vi era mai stata alcuna rendita dalle proprietà immobiliari e dunque, non vi erano rendiconti sul punto.
In ultimo asseriva che l'importo ipotecato fosse inferiore di quello indicato dalla società , avendo provveduto al versamento di alcune somme. CP_18
Nella fattispecie così concludeva:
“- accertato lo scioglimento della comunione familiare tra e Controparte_1 Pt_1
, per l'intervenuto fallimento di quest'ultimo;
[...]
- disporre la divisione in parti uguali dei beni già in comunione, dandosi ogni conseguenziale provvedimento;
- rigettare igni ulteriore richiesta;
- disporre le spese a carico della massa.”
Si costituiva l' quale successore universale ex lege Controparte_3 di Equitalia Servizi di Riscossione non opponendosi alla domanda di parte attrice, sostenendo la legittimità delle ipoteche all'epoca iscritte fondate su un debito tributario non ancora onorato.
L' non si costituiva risultando contumace. CP_2
Il non si costituiva risultando contumace. Controparte_5
Conclusa l'istruttoria, volta alla descrizione dei beni immobili (dalla quale emergevano abusi edilizi) e alla predisposizione di un progetto di divisione degli stessi, il Tribunale dichiarava le domande attoree inammissibili e compensava le spese di lite con sentenza n. 7199/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
23/7/2018.
Nella motivazione della sentenza si legge che:
- come acclarato dal CT nella relazione tecnica in atti, l'immobile oggetto di divisione tra i coniugi presenta notevoli difformità rispetto al titolo abilitativo, il che ne ostacolava la commerciabilità, sul punto richiamava l'art. 40, L. n. 47/1985, refluito nell'art. 47, D.P.R. n. 380/2001, prevede che gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti
pagina 6 di 19 reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35”;
- nella specie, non poteva applicarsi l'ultimo comma della disposizione sopra richiamata, a norma del quale “Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.
L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria”;
- infatti, mentre rientrano nella deroga qui prevista gli atti derivanti dalla divisione e dalla successiva vendita svolte all'interno della procedura fallimentare (art. 107 L.F.), diversamente qualora, come nel caso di specie, il giudizio fosse stato iniziato dal curatore, titolare delle quote di uno dei due coniugi, innanzi al tribunale ordinario, giudizio che si svolge secondo le normali regole procedurali e sostanziali e le cui pronunce non potevano essere ritenute “atti derivanti da procedura concorsuale” perché da quest'ultima derivava solo la legittimazione dell'attore;
- l'autonomia esistente tra il giudizio di divisione innanzi al tribunale ordinario e la procedura fallimentare impediva, quindi, di ritenere esentata dalla sanzione di nullità la pronuncia di divisione avente ad oggetto beni abusivi;
- inoltre, come emergeva dalla relazione tecnica, gli attuali estremi catastali dei terreni di proprietà non erano aggiornati, poiché, non allineati al tipo di Parte_5 frazionamento n. 10 approvato dall' il 21/3/1998 allegato dell'atto di CP_19 rettifica catastale del 17/4/1989, Repertorio n. 53.429, a firma del Notaio
[...]
; Persona_1
pagina 7 di 19 - pertanto, la domanda andava dichiarata inammissibile, stante l'impossibilità di conseguire i provvedimenti invocati a causa delle condizioni catastali, urbanistiche e edilizie in cui versano gli immobili in comunione.
B. Giudizio d'appello
Il propone appello avverso la decisione di primo grado e conviene in Parte_1 giudizio le controparti dinanzi a questa Corte, deducendo, quale primo motivo di impugnazione, che il Giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che la sanzione della nullità di cui alla L. n. 47/1985 e al D.P.R. n. 380/2001 fosse applicabile anche alle divisioni cc.dd. endoesecutive o endoconcorsuali.
In particolare, con il primo motivo d'appello censura la sentenza di prime cure nel non considerare la procedura de qua, quale un trasferimento derivante da procedura esecutiva immobiliare concorsuale e dunque, espressamente esclusa dalla norma applicata dal Tribunale.
Aggiunge, inoltre, che di conseguenza, dal dettato della succitata norma, si ricava l'assunto secondo cui anche gli immobili abusivi non sanabili, come nel caso di specie, possono essere oggetto di vendita forzata.
Asserisce, poi, che la ratio della norma è chiara e nell'ipotesi in cui il patrimonio del debitore sia stato edificato in violazione di norme urbanistiche, prevale l'interesse del ceto creditorio alla soddisfazione delle proprie pretese, diversamente, l'abuso andrebbe a vantaggio del debitore fallito con insoddisfazione dei creditori.
Con il secondo motivo d'appello eccepisce la violazione dell'art. 40 L. 47/85 e dell'art. e dell'art.46 dpr 380/2001 sotto il profilo della ritenuta applicabilità delle nullità ivi previste anche alle ipotesi di insussistenza di totale difformità, come nel caso di specie.
Sostiene, infatti, che seppure si volesse ritenere infondato il primo motivo d'appello, va evidenziato che alcuni lotti, oggetto di divisione, non sono colpiti da difformità totale (come da ctu in atti) rispetto alla concessione edilizia e dunque, la sentenza di primo grado, che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda, in relazione a questi ultimi è erronea.
Con il terzo ed ultimo motivo d'appello eccepisce la violazione dell'art. 29 co.1 bis L.
52/85, così come introdotto dall'art.19 co.14 d.l. 78/2010 conv. in L. 122/2010
pagina 8 di 19 sotto il profilo della ritenuta applicabilità delle nullità ivi previste anche alle ipotesi in cui il giudizio di divisione sia stato introdotto dal curatore innanzi al Tribunale ordinario.
Precisa, infatti, che il giudizio di divisione costituisce un mero incidente di cognizione sorto all'interno di una procedura fallimentare e– come si evince dal primo motivo di gravame – esclusa dalle nullità della norma succitata.
A contrario la Curatela appellante sostiene che l'azione introdotta riveste una funzione esecutiva, al fine di ottenere la divisione dei bene immobili ricadenti nella massa attiva.
Dopo la notificazione dell'atto di appello, la causa veniva iscritta al numero di R.G.
1093/2019.
Con atto di citazione in riassunzione, il Fallimento deduce:
- che l'atto di appello viene notificato alla presso il procuratore costituito CP_1 nel giudizio di primo grado, il quale però comunica all'Ufficiale Giudiziario che la propria assistita era deceduta;
- che, risultando dalla relata la morte della suindicata parte appellata, intende riassumere il processo, interrotto il 25/2/2019, data della notificazione in oggetto.
Pertanto, provvedeva alla notificazione dell'atto riassuntivo nei confronti delle parti appellate, nonché degli eredi della collettivamente ed impersonalmente CP_1 indicati, presso l'ultimo domicilio della defunta.
Dopo tale notificazione, la causa veniva iscritta al numero di R.G. 2726/2019.
Disposta la riunione dei due giudizi, con provvedimento in data 27/11/2019 viene ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti di , altro coerede della Controparte_8 CP_1
Il Fallimento provvede a detta integrazione del contraddittorio, mediante atto notificato in data 22/1/2020.
Tuttavia, dopo aver constatato il decesso della parte appellata , Controparte_1 risultante dalla relata della notificazione dell'atto di appello, il Parte_1 erroneamente introduce un autonomo giudizio, iscritto al numero di R.G.
2726/2019, il quale poi è stato riunito al primo giudizio, iscritto al numero di R.G.
1093/2019.
pagina 9 di 19 Si costituisce l' chiedendo di dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità ed improcedibilità del proposto appello, con condanna a carico dell'appellante al pagamento di spese di lite e competenze di giudizio.
Sostiene che vi sia la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eventuali contestazioni inerenti agli aspetti sostanziali della pretesa, di cui deve rispondere esclusivamente l'Ente creditore, mantenendo ferma, però, l'attuale debenza dei debiti retributivi dovute dalla signora . Controparte_1
La Corte d'Appello di Napoli Sez. IV con sentenza parziale n.3447 pubblicata il
7/08/2024, ha dichiarato la contumacia degli eredi di CP_1 [...]
quale coerede specificamente individuato, dell' e di CP_8 CP_2 Controparte_4
ha accolto l'appello e per l'effetto riforma la sentenza impugnata, dichiara
[...]
l'ammissibilità della domanda di divisione degli immobili per cui è causa;
rimette al definitivo il governo delle spese e provvede come da separata ordinanza in data
30/07/2024 per il proseguimento del giudizio.
Preliminarmente, la Corte si è pronunciata sulla riunione dei due appelli proposti avverso la medesima sentenza, considerandola non ai sensi dell'art. 335 c.p.c., ma come due identici giudizi ex art. 273 c.p.c., considerando la notificazione dell'atto riassuntivo come mera riassunzione operata nell'ambito del medesimo giudizio;
ha dichiarato la contumacia degli appellati eredi di , collettivamente Controparte_1 ed impersonalmente evocati, di , dell' e di Controparte_8 CP_2 Controparte_4
nel merito ha ritenuto l'appello fondato e meritevole di accoglimento alla luce
[...] dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che con sentenza n. 25021/2019 hanno affermato la tesi di ammissibilità della divisione nata da una procedura espropriativa ovvero fallimentare (contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure nel caso in esame), ritenendo che la sanzione di nullità in tema di espropriazione individuale o concorsuale di beni immobili abusivi ben si colloca nel solco della ratio dell'art. 40, co. 2, L. n. 47/1985 e 46. Co. 1,
D.P.R. n. 380/2001. Gli atti di espropriazione dei beni pignorati o di quelli soggetti a procedura concorsuale costituiscono atti che il proprietario del fabbricato abusivo deve patire e a tutela dei suoi creditori, mentre la nullità degli atti inter vivos che abbiano ad oggetto edifici abusivi ha natura sanzionatoria, volta a precludere la possibilità di negoziare diritti reali relativi a tali edifici da parte del proprietario o dei pagina 10 di 19 suoi eredi (diretta a conseguire un vantaggio). Considerando, dunque, la vendita forzata, in sede di esecuzione immobiliare individuale o in sede concorsuale sottratta alla nullità prevista dagli atti tra vivi, aventi ad oggetto diritti reali concernenti edifici abusivi, si ritiene applicabile la medesima sottrazione per lo scioglimento della comunione finalizzata all'esecuzione individuale o concorsuale. Il legislatore, infatti, con l'espressione atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, si è riferito ad un novero di atti più ampio, facendovi rientrare quindi, anche le divisioni disposte con separato giudizio nell'ambito del medesimo procedimento esecutivo. La ratio della normativa succitata ricomprende, dunque, la sottrazione della nullità per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, anche con riferimento alla divisione endoesecutiva e quella endoconcorsuale.
Tanto premesso, la Corte ha sostenuto che divisione dei beni immobili oggetto di causa è ammissibile, con riforma della sentenza impugnata.
Con separata ordinanza n. 4230/2024 pubblicata l'11/10/2024 la Corte d'appello ha poi conferisce incarico al CT di valutare l'eventuale divisibilità dei cespiti in comunione, con predisposizione di un progetto di divisione.
In data 21.3.2025 si è costituita in giudizio impugnando e Controparte_6 contestando ogni deduzione avversa in quanto infondata in fatto e in diritto, chiede il rigetto dell'appello.
In data 23.3.2025 è stata depositata consulenza tecnica da parte dell'ing. Per_3
e con decreto del 2.4.2025 si è provveduto alla liquidazione dei compensi in
[...] favore del ctu.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 25.3.2025 l'appellante ha chiesto, innanzitutto, che alla luce di una non comoda divisibilità dei cespiti (come da relazione tecnica) venga predisposta vendita forzata dell'intero compendio immobiliare.
Successivamente, con comparsa conclusionale l'appellante ha chiesto che la Corte:
- voglia sottoporre al Ctu il calcolo dell'incremento delle quote di concorso del
, rispetto a quelle risultanti dal titolo di comunione (175.685,00 calcolati Parte_1 dal ctu) sulla scorta dell'incidenza dei frutti vantati nei riguardi degli eredi della
(119.222, 71 calcolati dal ctu); CP_1
- predisporre il calcolo di quota spettante al Fallimento derivante.
pagina 11 di 19 Con note di trattazione scritta dell'udienza del 23.3.2025 l'appellata CP_6
ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna delle spese del doppio grado
[...] di giudizio in capo al . Ha sostenuto l'appellata l'inammissibilità Parte_1 Pt_1 della domanda di divisione dei fabbricati oggetto di giudizio, poiché, non vi è regolarità edilizia degli stessi ed in quanto, il non ha fornito la prova che i Parte_1 crediti ammessi al passivo fossero sorti prima dell'entrata in vigore della legge
47/1985 o della legge 380/2001 che indicano i casi tassativi in cui è possibile sanare le nullità che rendono impossibile la divisione. L'inammissibilità della domanda di divisione discende, secondo tale parte appellata, anche dalla mancanza di titolarità di tutti i cespiti in capo ai comunisti, come si evince dalla relazione tecnica del perito. Ha sostenuto, poi, tale parte che il corrispettivo del godimento degli immobili non può essere posto a carico degli appellati perché detti cespiti non sono stati occupati dagli eredi di (come si evince dalla relazione tecnica CP_1
d'ufficio) e ciò porta a compensare le partite di credito e debito derivanti dal corrispettivo di godimento calcolato dal magistrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento ai sensi dell'art. 191-194 c.c., dei beni ricadenti nella comunione legale tra i coniugi è fondata e deve essere acconta Parte_5 stante la richiesta di parte appellante di divisione dei beni per intervenuto il fallimento del coniuge e la divisibilità dei beni risultante dagli atti di causa tale da non rendere necessario procedere a vendita degli stessi.
Al riguardo si osserva che la sentenza che dichiara la sussistenza del diritto allo scioglimento della comunione tra coniugi è quella che pone fine al regime di comunione legale dei beni, stabilendo che i beni precedentemente facenti parte di questa comunione non sono più considerati tali, ma possono essere divisi tra i coniugi o attribuiti a uno solo di essi, con un eventuale diritto di credito per l'altro.
Si applicano in materia i principi emersi in sede di giurisprudenza di legittimità secondo cui “allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali (cfr. Cassazione civile sez. II,
13/07/2023, n.20066).
pagina 12 di 19 La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che i beni non sono comodamente divisibili in natura nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, siano realizzabili porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del compendio (cfr. ex plurimis, Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass.
24 ottobre 2006 n. 22833; Cass. 28 maggio 2007, n. 12406; Cass. 29 maggio 2007,
n. 12498; Cass. 21 agosto 2012 n. 14577).
Analogamente i beni sono da considerarsi non comodamente divisibili allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr. Cass. 21 maggio 2003, n.
7961).
La indivisibilità di ciascuno dei beni in questione, poi, non è di ostacolo allo scioglimento della comunione. Ai sensi dell'art. 720 c.c., qualora della comunione ereditaria facciano parte più immobili che, seppure isolatamente considerati non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni in modo che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendio, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione (v. Cass. 7700/1994;
8286/2019, nella cui massima si legge: “ove l'asse ereditario comprenda un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche se di valore inferiore alla sua quota, salvo conguaglio;
quando, al contrario, di esso facciano parte più immobili, il giudice deve accertare se il diritto dei singoli condividenti sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure con l'assegnazione ad essi di interi immobili, con la conseguenza che, qualora questi, da soli o con altri beni, consentano di comporre la quota di alcuno dei condividenti in maniera che le altre possano formarsi con i restanti
pagina 13 di 19 immobili, non si pone una questione di indivisibilità o non comoda divisibilità, essendo comunque ottenuta la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione nel rispetto del valore di ciascuna quota”).
Tanto premesso nel caso in esame dalle risultanze della ctu in atti a firma dell'ing.
il Collegio ritiene procedere allo scioglimento della comunione tra Persona_3 coniugi sui seguenti beni : ( 1)immobile Casal Velino, via Torre n. Parte_5
30, fg. 31- p.lla 344 – sub 2, piano primo int . N. 1; 2) immobile Casal Velino, via
Torre n. 30, fg. 31- p.lla 344 – sub 2, piano primo int. N. 2; 3) immobile Casal
Velino, via Torre n. 30, fg. 31- p.lla 344 – sub 2, piano secondo int. N. 3 + sottotetto int. N. 4; 4) terreno Casalvelino. Pascolo arborato fg 31 – p.lla 802, sulla scorta del progetto divisionale redatto dal ctu in atti, avente ad oggetto i beni sopra elencati in due lotti con i relativi conguagli sulla scorta dei valori delle singole unità immobiliari individuati dal ctu con la formazione di due quote di identico valore.
Questa Corte rileva altresì che, in primo grado, il tribunale non ha sottoposto alle parti alcun progetto divisionale avente ad oggetto i beni residuati in comunione, come imposto dall'art. 789 cpc (“il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti il decreto è comunicato alle parti, se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'art. 187. In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti”). Si ritiene, pertanto, di rimettere la causa sul ruolo per sottoporre a tutte le parti (anche a quelle contumaci, v. Cass.
880/2012; 21829/2010) il progetto divisionale redatto, nel corso del presente giudizio, dal ctu, ing. - che questa Corte fa suo -, disponendo, Persona_3 come da separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio.
Va inoltre dispone procedersi alla trascrizione della presente sentenza ex art. 2646
c.c. a cura dell' con esonero da Controparte_20 responsabilità.
Quanto alla ulteriore domanda formulata da parte appellante di rendiconto, volta ad ottenere l'ordine a di rendere il conto delle rendite da essa Controparte_1 percepite dalla data della dichiarazione di fallimento, la stessa è infondata e deve pagina 14 di 19 essere rigettata.
Al riguardo, preliminarmente, va affermata l'autonomia della domanda di rendiconto rispetto alla domanda di scioglimento della comunione.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo statuito che la resa dei conti di cui all'art. 723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato - così come avviene in qualsiasi situazione di comunione - sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti;
ne consegue che l'azione di rendiconto può presentarsi anche distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio, sicché le medesime possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti (v. Cass. 18857/2018;
30552/2011; v. anche Cass. 15182/2019, in cui si legge che “l'azione di rendiconto costituisce un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, sicché la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c.”).
Nella specie, dunque, l'esito della domanda di rendiconto non è legato a quello della domanda di scioglimento della comunione.
Dagli orientamenti emersi in sede di giurisprudenza si evince che: “In tema di comunione, il comproprietario che abbia fatto uso esclusivo del bene comune è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e tale facoltà gli sia stata negata, ovvero qualora risulti provato che il comproprietario abbia tratto un vantaggio patrimoniale dall'uso esclusivo” (cfr. Corte di Appello di Napoli, sentenza n.
2315/2023 del 22-05-2023).
Ed ancora, In tema di comunione, l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o pagina 15 di 19 potenziale, di tutti i comproprietari. Diverso regime rispetto all'uso della cosa comune vale per i frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti pro quota) e per i frutti civili (soggetti alla regola della divisione ipso iure, e però nella comunione ereditaria disciplinati ulteriormente dal principio della dichiaratività della divisione, di cui all'art. 757 c.c.). Perché sia ravvisabile un atto illecito e perciò un danno risarcibile, dunque, occorre che siano verificate le condizioni di cui all'art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius),
e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri. Quando, a norma dell'art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà (arg. da Cass. Sez. 2, 12/09/2003, n. 13424; Cass.
Sez. 2, 10/01/1981, n. 243; Cass. Sez. 2, 12/09/1970, n. 1388). Viceversa, è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez.
2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647; Cass. Sez. 2,
04/12/1991, n. 13036).
Nella specie, non risulta provato da parte appellante l'estromissione da parte della dal godimento dei beni ricadenti nella comunione legale con il coniuge né CP_1 la percezione da parte della stessa di rendite provenienti dagli immobili in comunione, con conseguente rigetto della domanda di rendiconto formulata da parte appellante nei confronti di . Controparte_1
pagina 16 di 19 B. Le spese processuali
Passando alla regolamentazione delle spese di lite la Corte deve procedere, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020;
Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
Per quanto riguarda le spese del giudizio di divisione, ivi comprese quelle di ctu nela misura determinata in corso di causa, può disporsi la compensazione integrale tra le parti atteso l'esito complessivo della lite e le rispettive domande articolate dalle parti in primo e secondo grado,
Attesa l'autonomia della domanda di rendiconto, possono, in questa sede, liquidarsi le spese relative a tale domanda in base al principio della soccombenza ex art.91
c.p.c.. che quindi vanno poste a esclusivo carico di parte appellante nei confronti di come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva Controparte_6 complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi, per le fasi sopra indicate per ognuna delle parti convenute per il giudizio di primo e secondo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n.
34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n.
28325), con applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, trattandosi di liquidazione che interviene in un momento successivo alla data di entrata in vigore dello stesso (cfr., fra le altre, Cass. 23/9/2020, n.
19980) e con riferimento allo scaglione indeterminabile di complessità media.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai numeri di R.G. 1093-2726/2019, aventi ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7199/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 23/7/2018, vertenti da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1 CP_2
pagina 17 di 19 , Controparte_2 Controparte_3
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_6 [...]
, , ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_7 Controparte_8 rigettata, così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1
, Controparte_1 Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_4
Controparte_6 Controparte_7 [...]
avverso la sentenza n. 7199/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata CP_8 in data 23/7/2018 e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione tra i coniugi sui seguenti beni:1) immobile Casal Velino, via Torre n. Parte_5
30, fg. 31- p.lla 344 – sub 2, piano primo int . N. 1; 2) immobile Casal Velino, via
Torre n. 30, fg. 31- p.lla 344 – sub 2, piano primo int. N. 2; 3) immobile Casal
Velino, via Torre n. 30, fg. 31- p.lla 344 – sub 2, piano secondo int. N. 3 + sottotetto int. N. 4; 4) terreno Casalvelino. fg 31 – p.lla 802; Controparte_21
2. dispone procedersi alla trascrizione della presente sentenza ex art. 2646 c.c. a cura dell'Agenzia del Territorio con esonero da Controparte_20 responsabilità;
3. rigetta la domanda di rendiconto proposta da parte appellante nei confronti di
; Controparte_1
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di divisione ivi comprese quelle di ctu nella misura determinata in corso di causa;
5. dichiara tenuto e condanna il mpresa Parte_1 Parte_1
al pagamento in favore di quanto alla
[...] Controparte_6 domanda di rendiconto, per il primo grado di € 4.500,00 per compensi professionali il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge per il secondo grado di €
5.500,00 per compensi professionali il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
6. rimette la causa sul ruolo e dispone la prosecuzione come da separata ordinanza.
pagina 18 di 19 Napoli, 4.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1093 del ruolo generale dell'anno 2019 vertente tra
(R.G. n. 1093/2019)
Parte_1
(C.F. , in persona del Curatore p.t.,
[...] C.F._1 difeso dall'avv. Luca Jaime Asproso (C.F. ); C.F._2
Appellante
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente a [...];
Appellata CO
E
pagina 1 di 19 (P.I. ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., avente sede in legale in Roma, via Ciro il Grande n.
21;
Appellato CO
E
(P.I. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., difesa dall'avv. Silvio Messuri (C.F. ; C.F._4
Appellata
E
(già (P.I. (P.I. ), in Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_3 persona del legale rapp.te p.t., avente sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156;
Appellata CO
, nata a San Giorgio a [...] il [...] (C.f. Controparte_6
) e residente in [...]
65, rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Napolitano nato a [...] il [...]
(C.f. ) e con studio in alla Via Agostino Depretis n. 51 C.F._6 CP_5 presso il quale elettivamente domicilia;
Appellata
TRA
(R.G. n. 2726/2019)
Parte_1
(C.F. , in persona del Curatore p.t., difeso dall'avv. Luca C.F._1
Jaime Asproso (C.F. ) C.F._2
Appellante
E
, deceduta il 26/8/2018, collettivamente ed Controparte_7 impersonalmente indicati, presso l'ultimo domicilio della defunta in San Giorgio a
Cremano (NA), via Pittore n. 65;
Appellati Contumaci
E
pagina 2 di 19 (C.F. , quale erede di Controparte_8 C.F._7 CP_1
dom.to in San Prisco (CE), via A. Stellato/Parco Oren;
[...]
Appellato CO
(P.I. ), Controparte_2 P.IVA_3 in persona del legale rapp.te p.t., avente sede in legale in Roma, via Ciro il Grande n.
21;
Appellato CO
E
(P.I. ), subentrata ex lege Controparte_3 P.IVA_2 nei rapporti facenti capo ad Equitalia Servizi di Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., difesa dall'avv. Silvio Messuri (C.F. ; C.F._4
Appellata
E
(già (P.I. (P.I. ), Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_3 in persona del legale rapp.te p.t., avente sede legale in Torino, piazza San Carlo n.
156;
Appellata CO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7199/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 23/7/2018 in tema di divisione di beni in comunione legale tra coniugi.
Conclusioni: con nota di trattazione scritta per l'udienza del 25.3.2025 depositate dalla (appellante) e da Controparte_9 [...]
(appellata). CP_10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 16.03.2011 la Parte_2 di conveniva in giudizio innanzi al
[...] Parte_1
Tribunale di Napoli la sig.ra l' , l' ed il Controparte_1 CP_2 Controparte_11 [...]
deducendo che: Controparte_5
pagina 3 di 19 con atto pubblico del 30.06.1982 rogato dal notaio di Vallo della Persona_1
CA (SA) i coniugi e in regime di Parte_1 Controparte_1 comunione legale ex art.177 ss. c.c., avevano acquistato dai germani , Parte_3
, , , e la piena proprietà dei seguenti CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16 Per_2 cespiti, tutti siti nel territorio del Comune di
Casalvelino(SA):
1) appartamento ubicato in Via Torre, composto di tre vani ed accessori;
in secondo piano, compresa tra gli accessori, la soffitta e con annesso spiazzo di terreno coperto da lamierati, riportata nel N.C.E.U. del Comune di
Casalvelino alla partita 676, folio 31, part. 344, sub 2, Via Torre, piano 1, cat.A/4, rendita catastale £. 264;
2) porzione di fabbricato, posto in Via Torre, riportato in catasto al folio 31, part. 378, sub 2;
3) zona di terreno agricolo, di natura pascolo arborato, in località Torre, costituente pertinenza degli immobili sopra descritti, riportato in catasto al folio 31, part.344, are 01.24, R.D. 0,68, R.A. 0,19;
4) altra zona di terreno agricolo, di natura pascolo arborato, in località Torre, costituente pertinenza degli immobili sopra descritti, riportato in catasto al folio 31, part.378, are 05.70, R.D. £. 3,13, R.A. 0,86, successivamente identificato, a seguito di rettifica catastale del 17.04.1989 effettuata per atto del notaio , al folio 31, Per_1 part. 802 (ex part.267/B);
- che in data 12.10.1993 il in virtù di decreto ingiuntivo del Controparte_5
Tribunale di Napoli del 01.04.1993, aveva provveduto ad iscrivere ipoteca giudiziale presso l'Agenzia del Territorio di Salerno per una somma complessiva di €.
90.000.000 (euro 46.481,12) sulla quota di ½ spettante a sui beni Parte_1 immobili innanzi indicati;
- che in data 9 ottobre 2001 l' Controparte_2
in virtù di tre decreti ingiuntivi della Pretura di aveva provveduto ad
[...] CP_5 iscrivere tre diverse ipoteche giudiziali sulla quota di ½ spettante a Parte_1 sui beni immobili indicati, per una somma complessiva rispettivamente di £.
176.867.814 (€. 91.344,60) per la prima, di £. 6.288.428.437 (€. 3.247.702,25) per la seconda e di £. 137.458.238 (€.
pagina 4 di 19 70.991,25) per la terza;
- che in data 29.11.2004 la in virtù di atto amministrativo Controparte_17
04.04.2003, aveva provveduto, ai sensi dell'art.77 d.p.r. 602/73, ad iscrivere ipoteca legale presso l'Agenzia del Territorio di Salerno, per una somma complessiva di euro 64.933,22 sulla quota di ½ spettante a;
Controparte_1
- che con sentenza n.45 del 07.05.2008 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento di quale titolare della impresa individuale Parte_1
Co. Ge.In.;
- che l'intervenuto fallimento di aveva determinato lo Parte_1 scioglimento della comunione legale tra coniugi ai sensi dell'art. 191 c.c. e, dunque, aveva fatto sorgere in capo a questi ultimi il diritto di domandare, ai sensi dell'art. 194 c.c., la divisione dei beni ricadenti nella comunione.
Orbene, così concludeva:
“a) accertare l'avvenuto scioglimento della comunione legale tra i coniugi
[...] per effetto dell'intervenuto fallimento del marito con la sentenza n.45 del Parte_4
07.05.2008 del Tribunale di Napoli;
b) disporre la divisione, in parti uguali, ai sensi dell'art. 194 c.c., dei beni mobili, crediti, somme di denaro ed immobili ricadenti nella comunione legale tra i coniugi;
c) ordinare a di rendere il conto delle rendite da essa percepite Controparte_1 dalla data della dichiarazione di fallimento;
d) designare un esperto al quale conferire incarico di valutare la massa, nonché di redigere progetto di divisione;
e) procedere ad ogni altra operazione finalizzata allo scioglimento della comunione ed alla divisione della massa in quote uguali ivi compreso il sorteggio delle quote (o lotti) e la consequenziale attribuzione in favore dei singoli condividenti;
f) ordinare i necessari rilasci.” si costituiva e dichiarava di non opporsi alla richiesta di Controparte_1 scioglimento della comunione legale esistente con il coniuge e Parte_1 dunque, non si opponeva alla divisione in parti uguali dei beni caduti in comunione, deducendo, però, che la comunione aveva ad oggetto esclusivamente i beni immobili indicati in citazione.
pagina 5 di 19 Sosteneva che i beni mobili oggetto di divisione fossero già stati inventariati e valutati dal curatore e che avesse già acquistato la quota di spettanza del marito direttamente dal fallimento, mentre per le suppellettili e gli arredi dell'immobile sito in Casalvelino non accampava diritti lasciando la disponibilità degli stessi al curatore fallimentare.
Aggiungeva, inoltre, che non vi era mai stata alcuna rendita dalle proprietà immobiliari e dunque, non vi erano rendiconti sul punto.
In ultimo asseriva che l'importo ipotecato fosse inferiore di quello indicato dalla società , avendo provveduto al versamento di alcune somme. CP_18
Nella fattispecie così concludeva:
“- accertato lo scioglimento della comunione familiare tra e Controparte_1 Pt_1
, per l'intervenuto fallimento di quest'ultimo;
[...]
- disporre la divisione in parti uguali dei beni già in comunione, dandosi ogni conseguenziale provvedimento;
- rigettare igni ulteriore richiesta;
- disporre le spese a carico della massa.”
Si costituiva l' quale successore universale ex lege Controparte_3 di Equitalia Servizi di Riscossione non opponendosi alla domanda di parte attrice, sostenendo la legittimità delle ipoteche all'epoca iscritte fondate su un debito tributario non ancora onorato.
L' non si costituiva risultando contumace. CP_2
Il non si costituiva risultando contumace. Controparte_5
Conclusa l'istruttoria, volta alla descrizione dei beni immobili (dalla quale emergevano abusi edilizi) e alla predisposizione di un progetto di divisione degli stessi, il Tribunale dichiarava le domande attoree inammissibili e compensava le spese di lite con sentenza n. 7199/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
23/7/2018.
Nella motivazione della sentenza si legge che:
- come acclarato dal CT nella relazione tecnica in atti, l'immobile oggetto di divisione tra i coniugi presenta notevoli difformità rispetto al titolo abilitativo, il che ne ostacolava la commerciabilità, sul punto richiamava l'art. 40, L. n. 47/1985, refluito nell'art. 47, D.P.R. n. 380/2001, prevede che gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti
pagina 6 di 19 reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35”;
- nella specie, non poteva applicarsi l'ultimo comma della disposizione sopra richiamata, a norma del quale “Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.
L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria”;
- infatti, mentre rientrano nella deroga qui prevista gli atti derivanti dalla divisione e dalla successiva vendita svolte all'interno della procedura fallimentare (art. 107 L.F.), diversamente qualora, come nel caso di specie, il giudizio fosse stato iniziato dal curatore, titolare delle quote di uno dei due coniugi, innanzi al tribunale ordinario, giudizio che si svolge secondo le normali regole procedurali e sostanziali e le cui pronunce non potevano essere ritenute “atti derivanti da procedura concorsuale” perché da quest'ultima derivava solo la legittimazione dell'attore;
- l'autonomia esistente tra il giudizio di divisione innanzi al tribunale ordinario e la procedura fallimentare impediva, quindi, di ritenere esentata dalla sanzione di nullità la pronuncia di divisione avente ad oggetto beni abusivi;
- inoltre, come emergeva dalla relazione tecnica, gli attuali estremi catastali dei terreni di proprietà non erano aggiornati, poiché, non allineati al tipo di Parte_5 frazionamento n. 10 approvato dall' il 21/3/1998 allegato dell'atto di CP_19 rettifica catastale del 17/4/1989, Repertorio n. 53.429, a firma del Notaio
[...]
; Persona_1
pagina 7 di 19 - pertanto, la domanda andava dichiarata inammissibile, stante l'impossibilità di conseguire i provvedimenti invocati a causa delle condizioni catastali, urbanistiche e edilizie in cui versano gli immobili in comunione.
B. Giudizio d'appello
Il propone appello avverso la decisione di primo grado e conviene in Parte_1 giudizio le controparti dinanzi a questa Corte, deducendo, quale primo motivo di impugnazione, che il Giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che la sanzione della nullità di cui alla L. n. 47/1985 e al D.P.R. n. 380/2001 fosse applicabile anche alle divisioni cc.dd. endoesecutive o endoconcorsuali.
In particolare, con il primo motivo d'appello censura la sentenza di prime cure nel non considerare la procedura de qua, quale un trasferimento derivante da procedura esecutiva immobiliare concorsuale e dunque, espressamente esclusa dalla norma applicata dal Tribunale.
Aggiunge, inoltre, che di conseguenza, dal dettato della succitata norma, si ricava l'assunto secondo cui anche gli immobili abusivi non sanabili, come nel caso di specie, possono essere oggetto di vendita forzata.
Asserisce, poi, che la ratio della norma è chiara e nell'ipotesi in cui il patrimonio del debitore sia stato edificato in violazione di norme urbanistiche, prevale l'interesse del ceto creditorio alla soddisfazione delle proprie pretese, diversamente, l'abuso andrebbe a vantaggio del debitore fallito con insoddisfazione dei creditori.
Con il secondo motivo d'appello eccepisce la violazione dell'art. 40 L. 47/85 e dell'art. e dell'art.46 dpr 380/2001 sotto il profilo della ritenuta applicabilità delle nullità ivi previste anche alle ipotesi di insussistenza di totale difformità, come nel caso di specie.
Sostiene, infatti, che seppure si volesse ritenere infondato il primo motivo d'appello, va evidenziato che alcuni lotti, oggetto di divisione, non sono colpiti da difformità totale (come da ctu in atti) rispetto alla concessione edilizia e dunque, la sentenza di primo grado, che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda, in relazione a questi ultimi è erronea.
Con il terzo ed ultimo motivo d'appello eccepisce la violazione dell'art. 29 co.1 bis L.
52/85, così come introdotto dall'art.19 co.14 d.l. 78/2010 conv. in L. 122/2010
pagina 8 di 19 sotto il profilo della ritenuta applicabilità delle nullità ivi previste anche alle ipotesi in cui il giudizio di divisione sia stato introdotto dal curatore innanzi al Tribunale ordinario.
Precisa, infatti, che il giudizio di divisione costituisce un mero incidente di cognizione sorto all'interno di una procedura fallimentare e– come si evince dal primo motivo di gravame – esclusa dalle nullità della norma succitata.
A contrario la Curatela appellante sostiene che l'azione introdotta riveste una funzione esecutiva, al fine di ottenere la divisione dei bene immobili ricadenti nella massa attiva.
Dopo la notificazione dell'atto di appello, la causa veniva iscritta al numero di R.G.
1093/2019.
Con atto di citazione in riassunzione, il Fallimento deduce:
- che l'atto di appello viene notificato alla presso il procuratore costituito CP_1 nel giudizio di primo grado, il quale però comunica all'Ufficiale Giudiziario che la propria assistita era deceduta;
- che, risultando dalla relata la morte della suindicata parte appellata, intende riassumere il processo, interrotto il 25/2/2019, data della notificazione in oggetto.
Pertanto, provvedeva alla notificazione dell'atto riassuntivo nei confronti delle parti appellate, nonché degli eredi della collettivamente ed impersonalmente CP_1 indicati, presso l'ultimo domicilio della defunta.
Dopo tale notificazione, la causa veniva iscritta al numero di R.G. 2726/2019.
Disposta la riunione dei due giudizi, con provvedimento in data 27/11/2019 viene ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti di , altro coerede della Controparte_8 CP_1
Il Fallimento provvede a detta integrazione del contraddittorio, mediante atto notificato in data 22/1/2020.
Tuttavia, dopo aver constatato il decesso della parte appellata , Controparte_1 risultante dalla relata della notificazione dell'atto di appello, il Parte_1 erroneamente introduce un autonomo giudizio, iscritto al numero di R.G.
2726/2019, il quale poi è stato riunito al primo giudizio, iscritto al numero di R.G.
1093/2019.
pagina 9 di 19 Si costituisce l' chiedendo di dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità ed improcedibilità del proposto appello, con condanna a carico dell'appellante al pagamento di spese di lite e competenze di giudizio.
Sostiene che vi sia la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eventuali contestazioni inerenti agli aspetti sostanziali della pretesa, di cui deve rispondere esclusivamente l'Ente creditore, mantenendo ferma, però, l'attuale debenza dei debiti retributivi dovute dalla signora . Controparte_1
La Corte d'Appello di Napoli Sez. IV con sentenza parziale n.3447 pubblicata il
7/08/2024, ha dichiarato la contumacia degli eredi di CP_1 [...]
quale coerede specificamente individuato, dell' e di CP_8 CP_2 Controparte_4
ha accolto l'appello e per l'effetto riforma la sentenza impugnata, dichiara
[...]
l'ammissibilità della domanda di divisione degli immobili per cui è causa;
rimette al definitivo il governo delle spese e provvede come da separata ordinanza in data
30/07/2024 per il proseguimento del giudizio.
Preliminarmente, la Corte si è pronunciata sulla riunione dei due appelli proposti avverso la medesima sentenza, considerandola non ai sensi dell'art. 335 c.p.c., ma come due identici giudizi ex art. 273 c.p.c., considerando la notificazione dell'atto riassuntivo come mera riassunzione operata nell'ambito del medesimo giudizio;
ha dichiarato la contumacia degli appellati eredi di , collettivamente Controparte_1 ed impersonalmente evocati, di , dell' e di Controparte_8 CP_2 Controparte_4
nel merito ha ritenuto l'appello fondato e meritevole di accoglimento alla luce
[...] dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che con sentenza n. 25021/2019 hanno affermato la tesi di ammissibilità della divisione nata da una procedura espropriativa ovvero fallimentare (contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure nel caso in esame), ritenendo che la sanzione di nullità in tema di espropriazione individuale o concorsuale di beni immobili abusivi ben si colloca nel solco della ratio dell'art. 40, co. 2, L. n. 47/1985 e 46. Co. 1,
D.P.R. n. 380/2001. Gli atti di espropriazione dei beni pignorati o di quelli soggetti a procedura concorsuale costituiscono atti che il proprietario del fabbricato abusivo deve patire e a tutela dei suoi creditori, mentre la nullità degli atti inter vivos che abbiano ad oggetto edifici abusivi ha natura sanzionatoria, volta a precludere la possibilità di negoziare diritti reali relativi a tali edifici da parte del proprietario o dei pagina 10 di 19 suoi eredi (diretta a conseguire un vantaggio). Considerando, dunque, la vendita forzata, in sede di esecuzione immobiliare individuale o in sede concorsuale sottratta alla nullità prevista dagli atti tra vivi, aventi ad oggetto diritti reali concernenti edifici abusivi, si ritiene applicabile la medesima sottrazione per lo scioglimento della comunione finalizzata all'esecuzione individuale o concorsuale. Il legislatore, infatti, con l'espressione atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, si è riferito ad un novero di atti più ampio, facendovi rientrare quindi, anche le divisioni disposte con separato giudizio nell'ambito del medesimo procedimento esecutivo. La ratio della normativa succitata ricomprende, dunque, la sottrazione della nullità per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, anche con riferimento alla divisione endoesecutiva e quella endoconcorsuale.
Tanto premesso, la Corte ha sostenuto che divisione dei beni immobili oggetto di causa è ammissibile, con riforma della sentenza impugnata.
Con separata ordinanza n. 4230/2024 pubblicata l'11/10/2024 la Corte d'appello ha poi conferisce incarico al CT di valutare l'eventuale divisibilità dei cespiti in comunione, con predisposizione di un progetto di divisione.
In data 21.3.2025 si è costituita in giudizio impugnando e Controparte_6 contestando ogni deduzione avversa in quanto infondata in fatto e in diritto, chiede il rigetto dell'appello.
In data 23.3.2025 è stata depositata consulenza tecnica da parte dell'ing. Per_3
e con decreto del 2.4.2025 si è provveduto alla liquidazione dei compensi in
[...] favore del ctu.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 25.3.2025 l'appellante ha chiesto, innanzitutto, che alla luce di una non comoda divisibilità dei cespiti (come da relazione tecnica) venga predisposta vendita forzata dell'intero compendio immobiliare.
Successivamente, con comparsa conclusionale l'appellante ha chiesto che la Corte:
- voglia sottoporre al Ctu il calcolo dell'incremento delle quote di concorso del
, rispetto a quelle risultanti dal titolo di comunione (175.685,00 calcolati Parte_1 dal ctu) sulla scorta dell'incidenza dei frutti vantati nei riguardi degli eredi della
(119.222, 71 calcolati dal ctu); CP_1
- predisporre il calcolo di quota spettante al Fallimento derivante.
pagina 11 di 19 Con note di trattazione scritta dell'udienza del 23.3.2025 l'appellata CP_6
ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna delle spese del doppio grado
[...] di giudizio in capo al . Ha sostenuto l'appellata l'inammissibilità Parte_1 Pt_1 della domanda di divisione dei fabbricati oggetto di giudizio, poiché, non vi è regolarità edilizia degli stessi ed in quanto, il non ha fornito la prova che i Parte_1 crediti ammessi al passivo fossero sorti prima dell'entrata in vigore della legge
47/1985 o della legge 380/2001 che indicano i casi tassativi in cui è possibile sanare le nullità che rendono impossibile la divisione. L'inammissibilità della domanda di divisione discende, secondo tale parte appellata, anche dalla mancanza di titolarità di tutti i cespiti in capo ai comunisti, come si evince dalla relazione tecnica del perito. Ha sostenuto, poi, tale parte che il corrispettivo del godimento degli immobili non può essere posto a carico degli appellati perché detti cespiti non sono stati occupati dagli eredi di (come si evince dalla relazione tecnica CP_1
d'ufficio) e ciò porta a compensare le partite di credito e debito derivanti dal corrispettivo di godimento calcolato dal magistrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento ai sensi dell'art. 191-194 c.c., dei beni ricadenti nella comunione legale tra i coniugi è fondata e deve essere acconta Parte_5 stante la richiesta di parte appellante di divisione dei beni per intervenuto il fallimento del coniuge e la divisibilità dei beni risultante dagli atti di causa tale da non rendere necessario procedere a vendita degli stessi.
Al riguardo si osserva che la sentenza che dichiara la sussistenza del diritto allo scioglimento della comunione tra coniugi è quella che pone fine al regime di comunione legale dei beni, stabilendo che i beni precedentemente facenti parte di questa comunione non sono più considerati tali, ma possono essere divisi tra i coniugi o attribuiti a uno solo di essi, con un eventuale diritto di credito per l'altro.
Si applicano in materia i principi emersi in sede di giurisprudenza di legittimità secondo cui “allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali (cfr. Cassazione civile sez. II,
13/07/2023, n.20066).
pagina 12 di 19 La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che i beni non sono comodamente divisibili in natura nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, siano realizzabili porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del compendio (cfr. ex plurimis, Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass.
24 ottobre 2006 n. 22833; Cass. 28 maggio 2007, n. 12406; Cass. 29 maggio 2007,
n. 12498; Cass. 21 agosto 2012 n. 14577).
Analogamente i beni sono da considerarsi non comodamente divisibili allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr. Cass. 21 maggio 2003, n.
7961).
La indivisibilità di ciascuno dei beni in questione, poi, non è di ostacolo allo scioglimento della comunione. Ai sensi dell'art. 720 c.c., qualora della comunione ereditaria facciano parte più immobili che, seppure isolatamente considerati non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni in modo che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendio, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione (v. Cass. 7700/1994;
8286/2019, nella cui massima si legge: “ove l'asse ereditario comprenda un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche se di valore inferiore alla sua quota, salvo conguaglio;
quando, al contrario, di esso facciano parte più immobili, il giudice deve accertare se il diritto dei singoli condividenti sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure con l'assegnazione ad essi di interi immobili, con la conseguenza che, qualora questi, da soli o con altri beni, consentano di comporre la quota di alcuno dei condividenti in maniera che le altre possano formarsi con i restanti
pagina 13 di 19 immobili, non si pone una questione di indivisibilità o non comoda divisibilità, essendo comunque ottenuta la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione nel rispetto del valore di ciascuna quota”).
Tanto premesso nel caso in esame dalle risultanze della ctu in atti a firma dell'ing.
il Collegio ritiene procedere allo scioglimento della comunione tra Persona_3 coniugi sui seguenti beni : ( 1)immobile Casal Velino, via Torre n. Parte_5
30, fg. 31- p.lla 344 – sub 2, piano primo int . N. 1; 2) immobile Casal Velino, via
Torre n. 30, fg. 31- p.lla 344 – sub 2, piano primo int. N. 2; 3) immobile Casal
Velino, via Torre n. 30, fg. 31- p.lla 344 – sub 2, piano secondo int. N. 3 + sottotetto int. N. 4; 4) terreno Casalvelino. Pascolo arborato fg 31 – p.lla 802, sulla scorta del progetto divisionale redatto dal ctu in atti, avente ad oggetto i beni sopra elencati in due lotti con i relativi conguagli sulla scorta dei valori delle singole unità immobiliari individuati dal ctu con la formazione di due quote di identico valore.
Questa Corte rileva altresì che, in primo grado, il tribunale non ha sottoposto alle parti alcun progetto divisionale avente ad oggetto i beni residuati in comunione, come imposto dall'art. 789 cpc (“il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti il decreto è comunicato alle parti, se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'art. 187. In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti”). Si ritiene, pertanto, di rimettere la causa sul ruolo per sottoporre a tutte le parti (anche a quelle contumaci, v. Cass.
880/2012; 21829/2010) il progetto divisionale redatto, nel corso del presente giudizio, dal ctu, ing. - che questa Corte fa suo -, disponendo, Persona_3 come da separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio.
Va inoltre dispone procedersi alla trascrizione della presente sentenza ex art. 2646
c.c. a cura dell' con esonero da Controparte_20 responsabilità.
Quanto alla ulteriore domanda formulata da parte appellante di rendiconto, volta ad ottenere l'ordine a di rendere il conto delle rendite da essa Controparte_1 percepite dalla data della dichiarazione di fallimento, la stessa è infondata e deve pagina 14 di 19 essere rigettata.
Al riguardo, preliminarmente, va affermata l'autonomia della domanda di rendiconto rispetto alla domanda di scioglimento della comunione.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo statuito che la resa dei conti di cui all'art. 723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato - così come avviene in qualsiasi situazione di comunione - sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti;
ne consegue che l'azione di rendiconto può presentarsi anche distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio, sicché le medesime possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti (v. Cass. 18857/2018;
30552/2011; v. anche Cass. 15182/2019, in cui si legge che “l'azione di rendiconto costituisce un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, sicché la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c.”).
Nella specie, dunque, l'esito della domanda di rendiconto non è legato a quello della domanda di scioglimento della comunione.
Dagli orientamenti emersi in sede di giurisprudenza si evince che: “In tema di comunione, il comproprietario che abbia fatto uso esclusivo del bene comune è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e tale facoltà gli sia stata negata, ovvero qualora risulti provato che il comproprietario abbia tratto un vantaggio patrimoniale dall'uso esclusivo” (cfr. Corte di Appello di Napoli, sentenza n.
2315/2023 del 22-05-2023).
Ed ancora, In tema di comunione, l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o pagina 15 di 19 potenziale, di tutti i comproprietari. Diverso regime rispetto all'uso della cosa comune vale per i frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti pro quota) e per i frutti civili (soggetti alla regola della divisione ipso iure, e però nella comunione ereditaria disciplinati ulteriormente dal principio della dichiaratività della divisione, di cui all'art. 757 c.c.). Perché sia ravvisabile un atto illecito e perciò un danno risarcibile, dunque, occorre che siano verificate le condizioni di cui all'art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius),
e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri. Quando, a norma dell'art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà (arg. da Cass. Sez. 2, 12/09/2003, n. 13424; Cass.
Sez. 2, 10/01/1981, n. 243; Cass. Sez. 2, 12/09/1970, n. 1388). Viceversa, è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez.
2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647; Cass. Sez. 2,
04/12/1991, n. 13036).
Nella specie, non risulta provato da parte appellante l'estromissione da parte della dal godimento dei beni ricadenti nella comunione legale con il coniuge né CP_1 la percezione da parte della stessa di rendite provenienti dagli immobili in comunione, con conseguente rigetto della domanda di rendiconto formulata da parte appellante nei confronti di . Controparte_1
pagina 16 di 19 B. Le spese processuali
Passando alla regolamentazione delle spese di lite la Corte deve procedere, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020;
Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
Per quanto riguarda le spese del giudizio di divisione, ivi comprese quelle di ctu nela misura determinata in corso di causa, può disporsi la compensazione integrale tra le parti atteso l'esito complessivo della lite e le rispettive domande articolate dalle parti in primo e secondo grado,
Attesa l'autonomia della domanda di rendiconto, possono, in questa sede, liquidarsi le spese relative a tale domanda in base al principio della soccombenza ex art.91
c.p.c.. che quindi vanno poste a esclusivo carico di parte appellante nei confronti di come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva Controparte_6 complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi, per le fasi sopra indicate per ognuna delle parti convenute per il giudizio di primo e secondo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n.
34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n.
28325), con applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, trattandosi di liquidazione che interviene in un momento successivo alla data di entrata in vigore dello stesso (cfr., fra le altre, Cass. 23/9/2020, n.
19980) e con riferimento allo scaglione indeterminabile di complessità media.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai numeri di R.G. 1093-2726/2019, aventi ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7199/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 23/7/2018, vertenti da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1 CP_2
pagina 17 di 19 , Controparte_2 Controparte_3
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_6 [...]
, , ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_7 Controparte_8 rigettata, così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1
, Controparte_1 Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_4
Controparte_6 Controparte_7 [...]
avverso la sentenza n. 7199/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata CP_8 in data 23/7/2018 e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione tra i coniugi sui seguenti beni:1) immobile Casal Velino, via Torre n. Parte_5
30, fg. 31- p.lla 344 – sub 2, piano primo int . N. 1; 2) immobile Casal Velino, via
Torre n. 30, fg. 31- p.lla 344 – sub 2, piano primo int. N. 2; 3) immobile Casal
Velino, via Torre n. 30, fg. 31- p.lla 344 – sub 2, piano secondo int. N. 3 + sottotetto int. N. 4; 4) terreno Casalvelino. fg 31 – p.lla 802; Controparte_21
2. dispone procedersi alla trascrizione della presente sentenza ex art. 2646 c.c. a cura dell'Agenzia del Territorio con esonero da Controparte_20 responsabilità;
3. rigetta la domanda di rendiconto proposta da parte appellante nei confronti di
; Controparte_1
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di divisione ivi comprese quelle di ctu nella misura determinata in corso di causa;
5. dichiara tenuto e condanna il mpresa Parte_1 Parte_1
al pagamento in favore di quanto alla
[...] Controparte_6 domanda di rendiconto, per il primo grado di € 4.500,00 per compensi professionali il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge per il secondo grado di €
5.500,00 per compensi professionali il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
6. rimette la causa sul ruolo e dispone la prosecuzione come da separata ordinanza.
pagina 18 di 19 Napoli, 4.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
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