CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6964 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Cons. relatrice dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5306/2019, posta in deliberazione il giorno 03/04/2025, vertente tra
; con l'Avv. MANCINI LUIGI;
Parte_1 Parte_2
- appellante -
e con l'Avv. TORRONI LAURA;
CP_1
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.14321/2019 publicata in data 08/07/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato – n. q. di erede legittimo della madre CP_1
, deceduta ab intestato il 6.4.2001 – conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Persona_1
Roma i coeredi (suo padre, vedovo della defunta) e sua sorella , chiedendo Parte_1 Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare avvenuta la donazione indiretta da parte della Sig.ra e del coniuge in favore della figlia Sig.ra Persona_1 Parte_2 dell'appartamento ubicato in Roma, Via Prenestina n.364; donazione indirettamente effettuata con l'acquisto dell'appartamento da parte della Sig.ra e del Sig. Persona_1 Parte_1 fornitogli a tal fine, con atto pubblico di compravendita stipulato dinanzi al Notaio in data Per_2 09.03.1999 rep. n.3447; 2) per l'effetto, dichiarare la Sig.ra non dispensata dalla collazione, Parte_2 tenuta a rendere alla massa ereditaria l'immobile in natura oppure ad imputarne il valore alla propria porzione, in quest'ultimo caso, avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione, ai sensi e per gli effetti degli artt.li 737, 746, 747 codice civile;
3) accertare gli effettivi importi di denaro e il valore dei titoli di cui ai rapporti contrattuali nn.6730620, 3002475, 1205695 intrattenuti dalla Sig.ra con la Agenzia di EO fino alla data del 06.04.2001; 4) per Persona_1 CP_2
l'effetto ordinare al Sig. i restituire alla massa attiva ereditaria le somme di cui sopra e/o Parte_1 tutti gli importi di denaro di proprietà della de cuius che saranno accertate in corso di causa con gli interessi, la rivalutazione monetaria dalla consegna alla restituzione effettiva, o in subordine, imputare le medesime somme rivalutate alla porzione dell'eredità spettante al Sig. 5) all'esito della CP_1 domanda di riduzione della donazione e reintegrazione della quota di riserva di cui sopra, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, con la nomina di un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
6) disporre la rispettiva divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità dei beni immobili, procedere alla vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
7) condannare il coerede sig. lla corresponsione della quota parte dei frutti derivati dal Parte_1 godimento pieno integrale ed esclusivo dei cespiti immobiliari oggetto della massa ereditaria;
8) porre ogni spesa a carica della massa ed in caso di infondate e temerarie contestazioni sulla divisione e/o contestazioni durante le operazioni peritali, condannare gli eventuali opponenti alle relative spese legali di procedura”
2. Secondo la ricostruzione offerta dall'attore l'asse ereditario era costituito dai seguenti cespiti:
- quota pari al 50% dell'appartamento in Roma, via Prenestina n.372 int.19, acquistato in comproprietà dai coniugi e;
Parte_1 Persona_1
- quota pari al 50% del box in Roma Via Prenestina n.370/E, piano interrato int. 21, acquistato da
[...]
in regime di comunione legale dei beni con la moglie ,;- quota pari al Pt_1 Persona_1
50% del locale a uso commerciale in Roma, via Cavour n.209, acquistato da in regime di Parte_1 comunione legale dei beni con la moglie;
- quota pari al 25% dell'immobile a uso di abitazione in EO (Rieti) SS 471 CI TE;
- quota pari al 25% (3/12) dell'autorimessa sita in EO (Rieti) SS 471 CI TE;
- quota pari a 1/4 del capitale della Soc. AM con sede in Roma, Via Cavour n.209;
- quota pari al 50% dei titoli, per nominali pari a € 41.316,55 depositati in dossier cointestato a
[...]
e presso la Cassa di Risparmio di Rieti Agenzia di EO;
Pt_1 Persona_1
- quota pari al 100% della somma di £.
6.761.689 giacente sul conto corrente n.3002475 presso la suddetta agenzia bancaria;
- quota pari al 100% della somma di lire 17.792.613 depositata sul libretto di risparmio presso la suddetta agenzia bancaria;
- preziosi in ora “descritti nell'inventario redatto in data 5.10.2001”.
3. L'attore deduceva altresì che l'asse ereditario avrebbe dovuto comprendere anche l'appartamento in Roma Via Prenestina 364 che, ancorchè acquistato da , sarebbe stato oggetto di Parte_2 donazione indiretta da parte dei genitori che le avrebbero fornito il danaro necessario per l'acquisto; in alternativa, avrebbe dovuto imputare alla propria porzione di eredità il valore di detto Parte_2 appartamento.
4. Chiedeva oltretutto che il padre , entrato nel possesso integrale ed esclusivo delle Parte_1 somme di danaro di proprietà della defunta, dei preziosi appartenenti a quest'ultima nonché nel pieno ed esclusivo godimento di ciascuno dei cespiti immobiliari sopra descritti, fosse condannato a conferire nella massa ereditaria il danaro e i frutti derivanti dai cespiti in questione.
5. Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano tutto quanto sostenuto dall'attore, deducendo anzitutto che l'asse ereditario era costituito esclusivamente dalle quote immobiliari indicate nell'atto di citazione.
6. Tuttavia, con riguardo all'appartamento ubicato in Via Prenestina n. 372 e all'autorimessa sita al civico n.370/E sito nella medesima strada, i convenuti eccepivano che entrambi i cespiti costituivano la ex casa coniugale della de cuius, sicchè al coniuge superstite, erano riservati il diritto Parte_1 di abitazione oltre che di uso dei mobili che la corredavano, ex art.540, II co c.c.. Il valore dei diritti in questione, pertanto, avrebbe dovuto necessariamente essere sottratto dalla massa ereditaria determinando un significativo decremento di valore dell'asse ereditario.
7. Quanto alla quota del 25% del capitale della con sede in Roma, i convenuti Parte_3 deducevano che le relative quote societarie, intestate alla de cuius, erano già state suddivise tra gli eredi secondo le rispettive quote.
8. Inoltre i cespiti in danaro e i titoli indicati dall'attore, previo accordo tra gli eredi, erano già tutti confluiti su conto corrente cointestato ai tre eredi ed estinto in data 18.1.2012 con contestuale ripartizione pro quota del saldo attivo tra i cointestatari.
9. Tra i cespiti in discorso rientravano, peraltro, i canoni di locazione pagati dalla soc. AM, conduttrice del locale di Via Cavour n.209 da considerarsi gli unici frutti derivanti dagli immobili compresi nell'asse ereditario.
10. Infine, nel verbale di inventario redatto in data 5.10.2001, non venivano indicati i preziosi rivendicati dall'attore che dunque non potevano rientrare nella massa ereditaria e dei quali i convenuti dichiaravano comunque di non essere a conoscenza.
11. Con riguardo alla pretesa donazione indiretta dell'appartamento ubicato al civico n.364 di Via Prenestina alla figlia i convenuti eccepivano che il prezzo di quest'ultimo era stato pagato Parte_2 con denaro appartenente all'acquirente e non con somme fornite dai genitori contrariamente a quanto sostenuto dall'attore
12. Conseguentemente deducevano la nullità per indeterminatezza della domanda di “riduzione” proposta dall'attore, stante la totale mancanza di allegazione dei relativi presupposti di fatto e di diritto e anche perché la citazione non consentiva di stabilire come, ed eventualmente in quale proporzione, la de cuius avesse asseritamente “contribuito” a pagare il prezzo dell'appartamento in questione
13 e dichiaravano in ogni caso di aderire alla domanda di divisione dei beni Parte_1 Parte_2 immobili compresi nella massa ereditaria.
14. Da ultimo proponeva domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso pro quota Parte_1 delle spese da lui anticipate nell'interesse della comunione ereditaria e/o per conto di tutti gli eredi: spese funerarie e di sepoltura della de cuius;
imposta di successione;
imposta di registrazione del contratto di locazione di Via Cavour n.209 ; spese condominiali e/o di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili caduti in successione pro quota.
15. La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, con CT grafologica sulla firma apposta da ll'atto di estinzione del conto corrente cointestato, disconosciuta dall'attore (che, invece, CP_1 risultava apocrifa all'esito delle indagini peritali e nel confronto con le scritture comparative), nonché con CT finalizzata alla stima degli immobili oggetto di divisione e alla verifica della divisibilità in natura degli stessi.
16. Con le note critiche formulate all'elaborato peritale, tuttavia, il difensore dei convenuti segnalava l'incompletezza della risposta del quesito posto al consulente attesa la mancata applicazione, da parte di quest'ultimo, dell'abbattimento previsto dall'art. 540 co. 2 C.C. alla stima dell'appartamento di Via Prenestina n. 372 e del box di pertinenza in quanto destinati ad abitazione coniugale.
17. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale, facendo proprie le risultanze delle disposte CT, in quanto puntuali e assolutamente attendibili, accoglieva la domanda di scioglimento della comunione sugli immobili sopra specificati e di divisione degli stessi rigettando nel resto le ulteriori domande attoree.
18. Inoltre, accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da per Parte_1 ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute nell'interesse della comunione ereditaria, sebbene nei limiti delle spese funerarie e per il pagamento delle imposte di successione sostenute e documentate dall'istante.
19. Il primo giudice accoglieva, altresì, le domande dei convenuti volte a ottenere l'assegnazione congiunta delle quote immobiliari di spettanza dell'attore, e quindi assegnava:
- a , in via esclusiva, le quote dell'appartamento in Roma, Via Prenestina n.372, Scala A Parte_1 int.19, ponendo a carico dello stesso il pagamento a favore di ciascuno dei due coeredi del conguaglio di € 69.144,30;
- a e a , congiuntamente, la quota del box sito in Roma, Via Prenestina Parte_1 Parte_2
n.370/E, ponendo a carico solidale di detti convenuti il pagamento in favore di del CP_1 conguaglio di € 7.366,00;
- a e a , congiuntamente, la quota del locale a uso commerciale sito in Roma, Parte_1 Parte_2
Via Cavour n.209, di spettanza di , previo pagamento in favore di quest'ultimo del conguaglio CP_1 di € 58.450,00, posto a carico solidale dei convenuti e;
Parte_1 Parte_2
- a e a , congiuntamente, la quota dell'abitazione in EO (Rieti) Parte_1 Parte_2 spettante a , previo pagamento in favore di quest'ultimo del conguaglio di € 12.219,16 posto CP_1
a carico solidale di e;
Parte_1 Parte_2
- a e a , congiuntamente, la quota dell'immobile a uso autorimessa in Parte_1 Parte_2
EO (Rieti) spettante a , previo pagamento in favore di quest'ultimo del conguaglio di € CP_1
2.126,66, posto a carico solidale di e . Parte_1 Parte_2
20. Il Tribunale, infine, dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di lite ex art.92 secondo comma C.C. e poneva definitivamente e solidalmente a carico delle parti i costi delle espletate consulenze.
21. I convenuti in primo grado proponevano tempestivamente appello avverso l'anzidetta decisione con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, circoscrivendo i motivi di gravame sostanzialmente a due uniche questioni riguardanti : a)l'omesso abbattimento del valore dell'immobile adibito a casa coniugale in quanto gravato dal diritto di abitazione del coniuge superstite;
b)il governo delle spese di lite del grado in quanto contrastante con il principio di soccombenza sostanziale, ritenendo per il resto pienamente condivisibile la sentenza emessa dal primo giudice.
22. Instavano, infine, per la correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza gravata con specifico riguardo all'assegnazione del Villino bifamiliare sito in EO trattandosi di errore rilevante ai fini della trascrizione presso l'Agenzia del Territorio chiedendo, all'uopo: “ - laddove si legge “assegna, quanto all'immobile ad uso abitativo (tipo villino bifamiliare con garage) … così dichiarando Parte_1
e comproprietari rispettivamente per la quota di 3/4 e di 1/4”, dovrà leggersi “…
[...] Parte_2 comproprietari rispettivamente, il primo, per la quota indivisa di 3/4 in via esclusiva ed entrambi congiuntamente per le residua quota indivisa di 1/4”; - laddove si legge “assegna, quanto all'immobile ad uso garage sito in EO … così dichiarando e comproprietari Parte_1 Parte_2 rispettivamente per la quota di 3/4 e di 1/4”, dovrà leggersi “…comproprietari rispettivamente, il primo, per la quota indivisa di 3/4 in via esclusiva ed entrambi congiuntamente per le residua quota indivisa di 1/4 Parte_1
23. Da ultimo, così concludevano: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta – disposta preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva, o dell'esecuzione della sentenza impugnata qualora risulti iniziata nelle more – in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il valore complessivo dell'asse ereditario da dividere, per effetto della detrazione – dall'importo stimato dal CT in complessivi € 453.751,50 – del valore capitale del diritto di abitazione spettante a sulla casa di Via Prenestina n.372 Parte_1
Scala A, interno 19, adibito a residenza familiare di esso appellante e della de cuius, e sul box di pertinenza sito in Roma, Via Prenestina n.372/E, nonché del diritto di uso dei mobili che la corredano, ammonta alla minor somma di € 312.533,50 o a quell'altra minor somma che riterrà di giustizia;
per l'effetto, dichiarare che l'ammontare della quota ereditaria di ciascuno coerede (pari a 1/3) ammonta non già a € 151.250,00 come stimato dal CT, sibbene alla minor somma di € 104.177,83 o a quell'altra minor somma che la Corte riterrà di giustizia e determinare di conseguenza i minori conguagli da porre a carico degli appellanti a seguito della assegnazione agli stessi, congiuntamente e/o singolarmente, delle quote immobiliari da dividere;
- in parziale riforma della sentenza impugnata, porre altresì a carico dell'odierno appellato – quanto meno in parte e/o per quanto riguarda il procedimento incidentale di verificazione della firma disconosciuta – le spese e i compensi del giudizio di primo grado;
- condannare in ogni caso l'appellato a rifondere integralmente agli appellanti le spese e i compensi del presente grado di giudizio;
- disporre la correzione della sentenza come sopra richiesto al paragrafo VI o, in via alternativa, accogliere l'appello proposto sul punto”
24. Si costituivano ritualmente l'appellato contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte e istando per la reiezione dell'istanza di sospensione dell'appello ritenuto assolutamente infondato e pretestuoso.
25. Rigettata la sospensiva e precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c all'udienza cartolare del 03/04/2025.
26. Con il primo motivo di appello, come anticipato, gli appellanti censurano il metodo di stima dell'appartamento di Via Prenestina 372 e del box ubicato sulla medesima strada al civico n. 370/E, sostenendo che il valore di detti immobili sarebbe stato calcolato erroneamente in quanto, pur essendo destinati ad abitazione coniugale, la stima operata dal CT non ha tenuto conto dell'abbattimento di valore derivante dall'insistenza del diritto di abitazione del coniuge superstite su entrambi i cespiti.
27. Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
28. Per vero, il consulente tecnico del giudice ha omesso di calcolare il valore del diritto di abitazione del coniuge superstite sull'appartamento sito in Via Prenestina 372 escludendo il relativo importo dall'intero asse ereditario. Correttamente, invece, non ha effettuato tale detrazione con riferimento al box sito al civico 370/E, di cui ha escluso la natura pertinenziale rispetto all'anzidetto appartamento.
29. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “il diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540, secondo comma, cod. civ.) può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare.” Il diritto in questione, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso immobile, formalmente autonomo rispetto alla sede domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per esigenze abitative (Cass.n.12042/2020).
30. Con riguardo, invece, al cespite effettivamente adibito ad abitazione coniugale (l'appartamento sito in Via Prenestina n.372) è necessario giungere a conclusioni diametralmente opposte. Infatti, non è revocabile in dubbio che, sia in sede di successione legittima, come nel caso di specie, che in sede di successione necessaria, al coniuge superstite spetta un diritto d'uso e di abitazione sulla casa ex coniugale, assegnatogli in qualità di prelegato. Il diritto in questione viene attribuito, per l'appunto, quale legato ex lege, a prescindere dal valore di detto immobile e dell'accettazione o meno dell'eredità, con espressa eccezione al principio d'intangibilità della legittima ex art 549 c.c. .
31. Pertanto, “Il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall'asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato". (SS. UU. 4847/2013; Cass 4008/2023)
32. Ne consegue che i diritti spettanti al coniuge gravano sulla quota di tutti i coeredi anche legittimari benchè, in ipotesi siffatte, sia ravvisabile una distinzione fra successione legittima e successione necessaria:
- nel caso di successione legittima, il valore del diritto di uso o di abitazione viene detratto dalla massa ereditaria (Cass S. U. n. 4847/2013),
- quando invece si parla di successione necessaria, quindi testamentaria, i diritti del coniuge sulla casa coniugale sono equiparati al legato testamentario con dispensa dalla collazione e il coniuge, una volta scomputato il diritto di abitazione dall'asse e se ha esaurito la disponibile ma non ha intaccato la legittima, può soddisfarsi per l'intero su altri beni.
33. Nell'ipotesi che ci occupa, vertendosi in ipotesi di successione legittima, sarà quindi sufficiente detrarre dalla massa ereditaria il valore del diritto di abitazione ed uso del coniuge superstite sulla casa familiare, calcolato sulla base delle apposite tabelle e dunque moltiplicando il valore della piena proprietà dell'immobile per l'interesse legale vigente e per un coefficiente basato sull'età del beneficiario, alla stregua di quanto accade per la determinazione del valore del diritto di usufrutto, cui applicare una correzione in diminuzione atteso che il valore di quest'ultimo è tendenzialmente superiore a quello del diritto di abitazione.
34. Nel caso di specie, alla stregua dei suddetti criteri, il valore del diritto di abitazione e uso del coniuge superstite sull'appartamento di Via Prenestina è già stato correttamente calcolato in euro 127.958,40 dal difensore di condiviso dal CT ( pag. 19 dell'elaborato tecnico). Parte_1
35. Conseguentemente, l'asse ereditario deve essere rideterminato sulla base delle minor valore delle singole quote derivante dallo scomputo del valore del diritto in questione dall'asse che, all'esito di detta operazione risulta pari a euro 325.793,10 ovvero euro 453.751,50 (valore dell'asse come complessivamente calcolato dal ctu avuto riguardo al valore dei singoli cespiti immobiliari ) meno euro 127.958,40 (valore del diritto di abitazione e di uso dell'immobile adibito a ex casa coniugale).
36. Ciascuna quota, pertanto, deve essere rideterminata in euro 108.597,70 a fronte dei 151. 250,00 calcolati dal CT. Ne consegue che ciascuna delle quote in questione subirà una decurtazione di euro 42.650,00 euro che andranno evidentemente ad incidere, benchè in misura limitata, sul progetto divisionale elaborato nella sentenza di primo grado. 37 .Nel caso di specie, infatti, è possibile rideterminare le assegnazioni contenute nell'anzidetto progetto incidendo unicamente sui conguagli dovuti da ai due figli in relazione Parte_1 all'immobile di Via Prenestina assegnatogli in proprietà esclusiva, atteso che tutte le quote devono essere proporzionalmente diminuite nella stessa misura.
38. Sul punto si ritiene opportuno precisare che , sebbene il valore del diritto di abitazione gravi sull'intera massa, nulla osta a che la relativa detrazione sia effettuata su un unico cespite comunque rientrante nell'asse, a maggior ragione se da ciò consegua, come nell'ipotesi che ci occupa, che l'assegnazione dei restanti beni rientranti nel patrimonio ereditario e la determinazione dei singoli conguagli resti invariata rispetto a quanto stabilito nel progetto divisionale formulato all'esito del giudizio di primo grado.
39.Tutti gli altri cespiti, infatti, sono stati assegnati in comproprietà a e in Parte_1 Parte_2 ragione delle rispettive quote con conguaglio in denaro a CP_1
40. Detraendo, quindi, dai conguagli dovuti a e per l'immobile di Via Prenestina 372 CP_1 Parte_2
(quantificati dal CT in euro 69.144,30 ciascuno) l'importo corrispondente al decremento del valore di ciascuna quota (euro 42.650,00) e considerato che anche la quota del coniuge superstite (assegnatario esclusivo del bene) deve essere proporzionalmente ridotta, l'asse ereditario può essere agevolmente rideterminato alla stregua del suo valore effettivo in euro 325.793,00 al netto del valore del diritto di abitazione sulla casa coniugale e di uso dei mobili che la corredano gravante sull'intero compendio ereditario. (127.958,00).
41. Conseguentemente, in relazione all'immobile in questione, ciascun erede ha diritto a una quota pari a euro 28.453,00, e dall'assegnazione di quest'ultimo in proprietà esclusiva a eriva che Parte_1
a ciascuno dei restanti coeredi è dovuto un conguaglio pari alla somma testé indicata.
42. Di tal guisa, le singole quote ereditarie sono rideterminate in euro 108.597, 70 per ciascun coerede pur senza pregiudicare l'assegnazione dei cespiti ulteriori rispetto all'abitazione ex coniugale e la quantificazione dei relativi conguagli stabiliti nella sentenza di primo grado.
43. Conclusivamente, quindi, in applicazione dei principi di cui all'art. 336 c.p.c. gli eredi non assegnatari dell'immobile di Via Prenestina 372, avendo percepito un conguaglio maggiore a quello effettivamente corrispondente al valore della propria quota, dovranno restituire tutte le somme ricevute in ragione della riformata sentenza del Tribunale.
44. Diversamente, non merita accoglimento il secondo motivo di appello con il quale l'appellante lamenta l'incongruenza della compensazione delle spese di primo grado rispetto all'effettivo esito del giudizio in violazione del principio della soccombenza che presiede la materia.
45. Nei giudizi di divisione, infatti, la regolamentazione delle spese di lite è sottoposta a una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria, alla stregua della quale il giudice può, in una certa misura, prescindere dal principio di effettiva soccombenza in ragione della peculiare natura dell'oggetto del giudizio. (Cass 1635/2020; Cass 2770/2020).
46. Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, invero, “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (Cass 1635/2020; Cass 2770/2020) . Sicchè nel giudizio di divisione ordinaria si applica una regola potenzialmente eccentrica rispetto alla disciplina generale mentre, il principio di soccombenza, torna ad applicarsi soltanto nei giudizi di divisione endo-esecutiva. 47. Conseguentemente il primo giudice, nel liquidare le spese del grado, ha fatto piana e corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità dal momento che le gravi ed eccezionali ragioni, necessarie per la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c. , assumono carattere recessivo rispetto al profilo dirimente della natura del giudizio divisorio.
48. In definitiva, l'appello deve essere accolto nei limiti precedentemente enunciati con parziale riforma della sentenza di primo grado sul punto.
49. Le spese di lite sono compensate tra le parti, in ragione della peculiare natura del giudizio, come detto sopra.
50. Infine, letta l'istanza di correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza gravata, formulata nell'atto di citazione in appello dall'Avv. Luigi Mancini e rilevato:
- che trattasi di mera svista emendabile con il procedimento di correzione disciplinato dagli artt. 287 e ss. c.p.c, essendo chiaramente desumibile dalla CT e dalla documentazione in atti che Parte_1 prima dell'apertura della successione, era già proprietario di ¾ della quota indivisa sia dell'immobile ad uso abitativo sito in EO (tipo villino bifamiliare) che dell'annesso garage,
- che pertanto solo il residuo quarto dei suddetti immobili, in quanto caduto in successione, è stato assegnato congiuntamente all'istante e alla di lui figlia Parte_2
- che trattasi di dati rilevanti ai fini della trascrizione della sentenza presso l'Agenzia del Territorio.
Si provvede quindi come da dispositivo.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 14321/2019, Parte_2 CP_1 pubblicata in data 08/07/2019, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara che il valore complessivo dell'asse ereditario da dividere, per effetto della detrazione del valore capitale del diritto di abitazione spettante a ulla casa di Via Prenestina n.372 Scala Parte_1
A, interno 19, adibito a residenza familiare nonché del diritto di uso dei mobili che la corredano, ammonta alla minor somma di euro 325.793,00, che la quota spettante a ciascun coerede ammonta a euro 108. 598,00 e che i conguagli dovuti a e in ragione Parte_2 CP_1 dell'assegnazione in proprietà esclusiva dell'immobile all'appellante ammontano a euro 28.453,00 pro capite;
- conferma nel resto, salvo la correzione che segue;
- accoglie l'istanza di correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza di primo grado e per l' effetto dispone che laddove nel dispositivo dell'impugnata decisione è scritto “assegna, quanto all'immobile ad uso abitativo (tipo villino bifamiliare con garage) … così dichiarando Parte_1
e IA omproprietari rispettivamente per la quota di 3/4 e di 1/4”, si legga “… comproprietari Pt_1 rispettivamente, il primo, per la quota indivisa di 3/4 in via esclusiva ed entrambi congiuntamente per le residua quota indivisa di 1/4”;
- laddove è scritto “assegna, quanto all'immobile ad uso garage sito in EO … così dichiarando e IA TI comproprietari rispettivamente per la quota di 3/4 e di 1/4”, si Parte_1 legga“…comproprietari rispettivamente, il primo, per la quota indivisa di 3/4 in via esclusiva ed entrambi congiuntamente per le residua quota indivisa di 1/4”. - Compensa le spese del grado tra tutte le parti del giudizio.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 14/11/2025.
La Consigliera Relatrice
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Cons. relatrice dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5306/2019, posta in deliberazione il giorno 03/04/2025, vertente tra
; con l'Avv. MANCINI LUIGI;
Parte_1 Parte_2
- appellante -
e con l'Avv. TORRONI LAURA;
CP_1
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.14321/2019 publicata in data 08/07/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato – n. q. di erede legittimo della madre CP_1
, deceduta ab intestato il 6.4.2001 – conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Persona_1
Roma i coeredi (suo padre, vedovo della defunta) e sua sorella , chiedendo Parte_1 Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare avvenuta la donazione indiretta da parte della Sig.ra e del coniuge in favore della figlia Sig.ra Persona_1 Parte_2 dell'appartamento ubicato in Roma, Via Prenestina n.364; donazione indirettamente effettuata con l'acquisto dell'appartamento da parte della Sig.ra e del Sig. Persona_1 Parte_1 fornitogli a tal fine, con atto pubblico di compravendita stipulato dinanzi al Notaio in data Per_2 09.03.1999 rep. n.3447; 2) per l'effetto, dichiarare la Sig.ra non dispensata dalla collazione, Parte_2 tenuta a rendere alla massa ereditaria l'immobile in natura oppure ad imputarne il valore alla propria porzione, in quest'ultimo caso, avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione, ai sensi e per gli effetti degli artt.li 737, 746, 747 codice civile;
3) accertare gli effettivi importi di denaro e il valore dei titoli di cui ai rapporti contrattuali nn.6730620, 3002475, 1205695 intrattenuti dalla Sig.ra con la Agenzia di EO fino alla data del 06.04.2001; 4) per Persona_1 CP_2
l'effetto ordinare al Sig. i restituire alla massa attiva ereditaria le somme di cui sopra e/o Parte_1 tutti gli importi di denaro di proprietà della de cuius che saranno accertate in corso di causa con gli interessi, la rivalutazione monetaria dalla consegna alla restituzione effettiva, o in subordine, imputare le medesime somme rivalutate alla porzione dell'eredità spettante al Sig. 5) all'esito della CP_1 domanda di riduzione della donazione e reintegrazione della quota di riserva di cui sopra, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, con la nomina di un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
6) disporre la rispettiva divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità dei beni immobili, procedere alla vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
7) condannare il coerede sig. lla corresponsione della quota parte dei frutti derivati dal Parte_1 godimento pieno integrale ed esclusivo dei cespiti immobiliari oggetto della massa ereditaria;
8) porre ogni spesa a carica della massa ed in caso di infondate e temerarie contestazioni sulla divisione e/o contestazioni durante le operazioni peritali, condannare gli eventuali opponenti alle relative spese legali di procedura”
2. Secondo la ricostruzione offerta dall'attore l'asse ereditario era costituito dai seguenti cespiti:
- quota pari al 50% dell'appartamento in Roma, via Prenestina n.372 int.19, acquistato in comproprietà dai coniugi e;
Parte_1 Persona_1
- quota pari al 50% del box in Roma Via Prenestina n.370/E, piano interrato int. 21, acquistato da
[...]
in regime di comunione legale dei beni con la moglie ,;- quota pari al Pt_1 Persona_1
50% del locale a uso commerciale in Roma, via Cavour n.209, acquistato da in regime di Parte_1 comunione legale dei beni con la moglie;
- quota pari al 25% dell'immobile a uso di abitazione in EO (Rieti) SS 471 CI TE;
- quota pari al 25% (3/12) dell'autorimessa sita in EO (Rieti) SS 471 CI TE;
- quota pari a 1/4 del capitale della Soc. AM con sede in Roma, Via Cavour n.209;
- quota pari al 50% dei titoli, per nominali pari a € 41.316,55 depositati in dossier cointestato a
[...]
e presso la Cassa di Risparmio di Rieti Agenzia di EO;
Pt_1 Persona_1
- quota pari al 100% della somma di £.
6.761.689 giacente sul conto corrente n.3002475 presso la suddetta agenzia bancaria;
- quota pari al 100% della somma di lire 17.792.613 depositata sul libretto di risparmio presso la suddetta agenzia bancaria;
- preziosi in ora “descritti nell'inventario redatto in data 5.10.2001”.
3. L'attore deduceva altresì che l'asse ereditario avrebbe dovuto comprendere anche l'appartamento in Roma Via Prenestina 364 che, ancorchè acquistato da , sarebbe stato oggetto di Parte_2 donazione indiretta da parte dei genitori che le avrebbero fornito il danaro necessario per l'acquisto; in alternativa, avrebbe dovuto imputare alla propria porzione di eredità il valore di detto Parte_2 appartamento.
4. Chiedeva oltretutto che il padre , entrato nel possesso integrale ed esclusivo delle Parte_1 somme di danaro di proprietà della defunta, dei preziosi appartenenti a quest'ultima nonché nel pieno ed esclusivo godimento di ciascuno dei cespiti immobiliari sopra descritti, fosse condannato a conferire nella massa ereditaria il danaro e i frutti derivanti dai cespiti in questione.
5. Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano tutto quanto sostenuto dall'attore, deducendo anzitutto che l'asse ereditario era costituito esclusivamente dalle quote immobiliari indicate nell'atto di citazione.
6. Tuttavia, con riguardo all'appartamento ubicato in Via Prenestina n. 372 e all'autorimessa sita al civico n.370/E sito nella medesima strada, i convenuti eccepivano che entrambi i cespiti costituivano la ex casa coniugale della de cuius, sicchè al coniuge superstite, erano riservati il diritto Parte_1 di abitazione oltre che di uso dei mobili che la corredavano, ex art.540, II co c.c.. Il valore dei diritti in questione, pertanto, avrebbe dovuto necessariamente essere sottratto dalla massa ereditaria determinando un significativo decremento di valore dell'asse ereditario.
7. Quanto alla quota del 25% del capitale della con sede in Roma, i convenuti Parte_3 deducevano che le relative quote societarie, intestate alla de cuius, erano già state suddivise tra gli eredi secondo le rispettive quote.
8. Inoltre i cespiti in danaro e i titoli indicati dall'attore, previo accordo tra gli eredi, erano già tutti confluiti su conto corrente cointestato ai tre eredi ed estinto in data 18.1.2012 con contestuale ripartizione pro quota del saldo attivo tra i cointestatari.
9. Tra i cespiti in discorso rientravano, peraltro, i canoni di locazione pagati dalla soc. AM, conduttrice del locale di Via Cavour n.209 da considerarsi gli unici frutti derivanti dagli immobili compresi nell'asse ereditario.
10. Infine, nel verbale di inventario redatto in data 5.10.2001, non venivano indicati i preziosi rivendicati dall'attore che dunque non potevano rientrare nella massa ereditaria e dei quali i convenuti dichiaravano comunque di non essere a conoscenza.
11. Con riguardo alla pretesa donazione indiretta dell'appartamento ubicato al civico n.364 di Via Prenestina alla figlia i convenuti eccepivano che il prezzo di quest'ultimo era stato pagato Parte_2 con denaro appartenente all'acquirente e non con somme fornite dai genitori contrariamente a quanto sostenuto dall'attore
12. Conseguentemente deducevano la nullità per indeterminatezza della domanda di “riduzione” proposta dall'attore, stante la totale mancanza di allegazione dei relativi presupposti di fatto e di diritto e anche perché la citazione non consentiva di stabilire come, ed eventualmente in quale proporzione, la de cuius avesse asseritamente “contribuito” a pagare il prezzo dell'appartamento in questione
13 e dichiaravano in ogni caso di aderire alla domanda di divisione dei beni Parte_1 Parte_2 immobili compresi nella massa ereditaria.
14. Da ultimo proponeva domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso pro quota Parte_1 delle spese da lui anticipate nell'interesse della comunione ereditaria e/o per conto di tutti gli eredi: spese funerarie e di sepoltura della de cuius;
imposta di successione;
imposta di registrazione del contratto di locazione di Via Cavour n.209 ; spese condominiali e/o di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili caduti in successione pro quota.
15. La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, con CT grafologica sulla firma apposta da ll'atto di estinzione del conto corrente cointestato, disconosciuta dall'attore (che, invece, CP_1 risultava apocrifa all'esito delle indagini peritali e nel confronto con le scritture comparative), nonché con CT finalizzata alla stima degli immobili oggetto di divisione e alla verifica della divisibilità in natura degli stessi.
16. Con le note critiche formulate all'elaborato peritale, tuttavia, il difensore dei convenuti segnalava l'incompletezza della risposta del quesito posto al consulente attesa la mancata applicazione, da parte di quest'ultimo, dell'abbattimento previsto dall'art. 540 co. 2 C.C. alla stima dell'appartamento di Via Prenestina n. 372 e del box di pertinenza in quanto destinati ad abitazione coniugale.
17. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale, facendo proprie le risultanze delle disposte CT, in quanto puntuali e assolutamente attendibili, accoglieva la domanda di scioglimento della comunione sugli immobili sopra specificati e di divisione degli stessi rigettando nel resto le ulteriori domande attoree.
18. Inoltre, accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da per Parte_1 ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute nell'interesse della comunione ereditaria, sebbene nei limiti delle spese funerarie e per il pagamento delle imposte di successione sostenute e documentate dall'istante.
19. Il primo giudice accoglieva, altresì, le domande dei convenuti volte a ottenere l'assegnazione congiunta delle quote immobiliari di spettanza dell'attore, e quindi assegnava:
- a , in via esclusiva, le quote dell'appartamento in Roma, Via Prenestina n.372, Scala A Parte_1 int.19, ponendo a carico dello stesso il pagamento a favore di ciascuno dei due coeredi del conguaglio di € 69.144,30;
- a e a , congiuntamente, la quota del box sito in Roma, Via Prenestina Parte_1 Parte_2
n.370/E, ponendo a carico solidale di detti convenuti il pagamento in favore di del CP_1 conguaglio di € 7.366,00;
- a e a , congiuntamente, la quota del locale a uso commerciale sito in Roma, Parte_1 Parte_2
Via Cavour n.209, di spettanza di , previo pagamento in favore di quest'ultimo del conguaglio CP_1 di € 58.450,00, posto a carico solidale dei convenuti e;
Parte_1 Parte_2
- a e a , congiuntamente, la quota dell'abitazione in EO (Rieti) Parte_1 Parte_2 spettante a , previo pagamento in favore di quest'ultimo del conguaglio di € 12.219,16 posto CP_1
a carico solidale di e;
Parte_1 Parte_2
- a e a , congiuntamente, la quota dell'immobile a uso autorimessa in Parte_1 Parte_2
EO (Rieti) spettante a , previo pagamento in favore di quest'ultimo del conguaglio di € CP_1
2.126,66, posto a carico solidale di e . Parte_1 Parte_2
20. Il Tribunale, infine, dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di lite ex art.92 secondo comma C.C. e poneva definitivamente e solidalmente a carico delle parti i costi delle espletate consulenze.
21. I convenuti in primo grado proponevano tempestivamente appello avverso l'anzidetta decisione con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, circoscrivendo i motivi di gravame sostanzialmente a due uniche questioni riguardanti : a)l'omesso abbattimento del valore dell'immobile adibito a casa coniugale in quanto gravato dal diritto di abitazione del coniuge superstite;
b)il governo delle spese di lite del grado in quanto contrastante con il principio di soccombenza sostanziale, ritenendo per il resto pienamente condivisibile la sentenza emessa dal primo giudice.
22. Instavano, infine, per la correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza gravata con specifico riguardo all'assegnazione del Villino bifamiliare sito in EO trattandosi di errore rilevante ai fini della trascrizione presso l'Agenzia del Territorio chiedendo, all'uopo: “ - laddove si legge “assegna, quanto all'immobile ad uso abitativo (tipo villino bifamiliare con garage) … così dichiarando Parte_1
e comproprietari rispettivamente per la quota di 3/4 e di 1/4”, dovrà leggersi “…
[...] Parte_2 comproprietari rispettivamente, il primo, per la quota indivisa di 3/4 in via esclusiva ed entrambi congiuntamente per le residua quota indivisa di 1/4”; - laddove si legge “assegna, quanto all'immobile ad uso garage sito in EO … così dichiarando e comproprietari Parte_1 Parte_2 rispettivamente per la quota di 3/4 e di 1/4”, dovrà leggersi “…comproprietari rispettivamente, il primo, per la quota indivisa di 3/4 in via esclusiva ed entrambi congiuntamente per le residua quota indivisa di 1/4 Parte_1
23. Da ultimo, così concludevano: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta – disposta preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva, o dell'esecuzione della sentenza impugnata qualora risulti iniziata nelle more – in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il valore complessivo dell'asse ereditario da dividere, per effetto della detrazione – dall'importo stimato dal CT in complessivi € 453.751,50 – del valore capitale del diritto di abitazione spettante a sulla casa di Via Prenestina n.372 Parte_1
Scala A, interno 19, adibito a residenza familiare di esso appellante e della de cuius, e sul box di pertinenza sito in Roma, Via Prenestina n.372/E, nonché del diritto di uso dei mobili che la corredano, ammonta alla minor somma di € 312.533,50 o a quell'altra minor somma che riterrà di giustizia;
per l'effetto, dichiarare che l'ammontare della quota ereditaria di ciascuno coerede (pari a 1/3) ammonta non già a € 151.250,00 come stimato dal CT, sibbene alla minor somma di € 104.177,83 o a quell'altra minor somma che la Corte riterrà di giustizia e determinare di conseguenza i minori conguagli da porre a carico degli appellanti a seguito della assegnazione agli stessi, congiuntamente e/o singolarmente, delle quote immobiliari da dividere;
- in parziale riforma della sentenza impugnata, porre altresì a carico dell'odierno appellato – quanto meno in parte e/o per quanto riguarda il procedimento incidentale di verificazione della firma disconosciuta – le spese e i compensi del giudizio di primo grado;
- condannare in ogni caso l'appellato a rifondere integralmente agli appellanti le spese e i compensi del presente grado di giudizio;
- disporre la correzione della sentenza come sopra richiesto al paragrafo VI o, in via alternativa, accogliere l'appello proposto sul punto”
24. Si costituivano ritualmente l'appellato contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte e istando per la reiezione dell'istanza di sospensione dell'appello ritenuto assolutamente infondato e pretestuoso.
25. Rigettata la sospensiva e precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c all'udienza cartolare del 03/04/2025.
26. Con il primo motivo di appello, come anticipato, gli appellanti censurano il metodo di stima dell'appartamento di Via Prenestina 372 e del box ubicato sulla medesima strada al civico n. 370/E, sostenendo che il valore di detti immobili sarebbe stato calcolato erroneamente in quanto, pur essendo destinati ad abitazione coniugale, la stima operata dal CT non ha tenuto conto dell'abbattimento di valore derivante dall'insistenza del diritto di abitazione del coniuge superstite su entrambi i cespiti.
27. Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
28. Per vero, il consulente tecnico del giudice ha omesso di calcolare il valore del diritto di abitazione del coniuge superstite sull'appartamento sito in Via Prenestina 372 escludendo il relativo importo dall'intero asse ereditario. Correttamente, invece, non ha effettuato tale detrazione con riferimento al box sito al civico 370/E, di cui ha escluso la natura pertinenziale rispetto all'anzidetto appartamento.
29. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “il diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540, secondo comma, cod. civ.) può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare.” Il diritto in questione, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso immobile, formalmente autonomo rispetto alla sede domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per esigenze abitative (Cass.n.12042/2020).
30. Con riguardo, invece, al cespite effettivamente adibito ad abitazione coniugale (l'appartamento sito in Via Prenestina n.372) è necessario giungere a conclusioni diametralmente opposte. Infatti, non è revocabile in dubbio che, sia in sede di successione legittima, come nel caso di specie, che in sede di successione necessaria, al coniuge superstite spetta un diritto d'uso e di abitazione sulla casa ex coniugale, assegnatogli in qualità di prelegato. Il diritto in questione viene attribuito, per l'appunto, quale legato ex lege, a prescindere dal valore di detto immobile e dell'accettazione o meno dell'eredità, con espressa eccezione al principio d'intangibilità della legittima ex art 549 c.c. .
31. Pertanto, “Il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall'asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato". (SS. UU. 4847/2013; Cass 4008/2023)
32. Ne consegue che i diritti spettanti al coniuge gravano sulla quota di tutti i coeredi anche legittimari benchè, in ipotesi siffatte, sia ravvisabile una distinzione fra successione legittima e successione necessaria:
- nel caso di successione legittima, il valore del diritto di uso o di abitazione viene detratto dalla massa ereditaria (Cass S. U. n. 4847/2013),
- quando invece si parla di successione necessaria, quindi testamentaria, i diritti del coniuge sulla casa coniugale sono equiparati al legato testamentario con dispensa dalla collazione e il coniuge, una volta scomputato il diritto di abitazione dall'asse e se ha esaurito la disponibile ma non ha intaccato la legittima, può soddisfarsi per l'intero su altri beni.
33. Nell'ipotesi che ci occupa, vertendosi in ipotesi di successione legittima, sarà quindi sufficiente detrarre dalla massa ereditaria il valore del diritto di abitazione ed uso del coniuge superstite sulla casa familiare, calcolato sulla base delle apposite tabelle e dunque moltiplicando il valore della piena proprietà dell'immobile per l'interesse legale vigente e per un coefficiente basato sull'età del beneficiario, alla stregua di quanto accade per la determinazione del valore del diritto di usufrutto, cui applicare una correzione in diminuzione atteso che il valore di quest'ultimo è tendenzialmente superiore a quello del diritto di abitazione.
34. Nel caso di specie, alla stregua dei suddetti criteri, il valore del diritto di abitazione e uso del coniuge superstite sull'appartamento di Via Prenestina è già stato correttamente calcolato in euro 127.958,40 dal difensore di condiviso dal CT ( pag. 19 dell'elaborato tecnico). Parte_1
35. Conseguentemente, l'asse ereditario deve essere rideterminato sulla base delle minor valore delle singole quote derivante dallo scomputo del valore del diritto in questione dall'asse che, all'esito di detta operazione risulta pari a euro 325.793,10 ovvero euro 453.751,50 (valore dell'asse come complessivamente calcolato dal ctu avuto riguardo al valore dei singoli cespiti immobiliari ) meno euro 127.958,40 (valore del diritto di abitazione e di uso dell'immobile adibito a ex casa coniugale).
36. Ciascuna quota, pertanto, deve essere rideterminata in euro 108.597,70 a fronte dei 151. 250,00 calcolati dal CT. Ne consegue che ciascuna delle quote in questione subirà una decurtazione di euro 42.650,00 euro che andranno evidentemente ad incidere, benchè in misura limitata, sul progetto divisionale elaborato nella sentenza di primo grado. 37 .Nel caso di specie, infatti, è possibile rideterminare le assegnazioni contenute nell'anzidetto progetto incidendo unicamente sui conguagli dovuti da ai due figli in relazione Parte_1 all'immobile di Via Prenestina assegnatogli in proprietà esclusiva, atteso che tutte le quote devono essere proporzionalmente diminuite nella stessa misura.
38. Sul punto si ritiene opportuno precisare che , sebbene il valore del diritto di abitazione gravi sull'intera massa, nulla osta a che la relativa detrazione sia effettuata su un unico cespite comunque rientrante nell'asse, a maggior ragione se da ciò consegua, come nell'ipotesi che ci occupa, che l'assegnazione dei restanti beni rientranti nel patrimonio ereditario e la determinazione dei singoli conguagli resti invariata rispetto a quanto stabilito nel progetto divisionale formulato all'esito del giudizio di primo grado.
39.Tutti gli altri cespiti, infatti, sono stati assegnati in comproprietà a e in Parte_1 Parte_2 ragione delle rispettive quote con conguaglio in denaro a CP_1
40. Detraendo, quindi, dai conguagli dovuti a e per l'immobile di Via Prenestina 372 CP_1 Parte_2
(quantificati dal CT in euro 69.144,30 ciascuno) l'importo corrispondente al decremento del valore di ciascuna quota (euro 42.650,00) e considerato che anche la quota del coniuge superstite (assegnatario esclusivo del bene) deve essere proporzionalmente ridotta, l'asse ereditario può essere agevolmente rideterminato alla stregua del suo valore effettivo in euro 325.793,00 al netto del valore del diritto di abitazione sulla casa coniugale e di uso dei mobili che la corredano gravante sull'intero compendio ereditario. (127.958,00).
41. Conseguentemente, in relazione all'immobile in questione, ciascun erede ha diritto a una quota pari a euro 28.453,00, e dall'assegnazione di quest'ultimo in proprietà esclusiva a eriva che Parte_1
a ciascuno dei restanti coeredi è dovuto un conguaglio pari alla somma testé indicata.
42. Di tal guisa, le singole quote ereditarie sono rideterminate in euro 108.597, 70 per ciascun coerede pur senza pregiudicare l'assegnazione dei cespiti ulteriori rispetto all'abitazione ex coniugale e la quantificazione dei relativi conguagli stabiliti nella sentenza di primo grado.
43. Conclusivamente, quindi, in applicazione dei principi di cui all'art. 336 c.p.c. gli eredi non assegnatari dell'immobile di Via Prenestina 372, avendo percepito un conguaglio maggiore a quello effettivamente corrispondente al valore della propria quota, dovranno restituire tutte le somme ricevute in ragione della riformata sentenza del Tribunale.
44. Diversamente, non merita accoglimento il secondo motivo di appello con il quale l'appellante lamenta l'incongruenza della compensazione delle spese di primo grado rispetto all'effettivo esito del giudizio in violazione del principio della soccombenza che presiede la materia.
45. Nei giudizi di divisione, infatti, la regolamentazione delle spese di lite è sottoposta a una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria, alla stregua della quale il giudice può, in una certa misura, prescindere dal principio di effettiva soccombenza in ragione della peculiare natura dell'oggetto del giudizio. (Cass 1635/2020; Cass 2770/2020).
46. Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, invero, “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (Cass 1635/2020; Cass 2770/2020) . Sicchè nel giudizio di divisione ordinaria si applica una regola potenzialmente eccentrica rispetto alla disciplina generale mentre, il principio di soccombenza, torna ad applicarsi soltanto nei giudizi di divisione endo-esecutiva. 47. Conseguentemente il primo giudice, nel liquidare le spese del grado, ha fatto piana e corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità dal momento che le gravi ed eccezionali ragioni, necessarie per la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c. , assumono carattere recessivo rispetto al profilo dirimente della natura del giudizio divisorio.
48. In definitiva, l'appello deve essere accolto nei limiti precedentemente enunciati con parziale riforma della sentenza di primo grado sul punto.
49. Le spese di lite sono compensate tra le parti, in ragione della peculiare natura del giudizio, come detto sopra.
50. Infine, letta l'istanza di correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza gravata, formulata nell'atto di citazione in appello dall'Avv. Luigi Mancini e rilevato:
- che trattasi di mera svista emendabile con il procedimento di correzione disciplinato dagli artt. 287 e ss. c.p.c, essendo chiaramente desumibile dalla CT e dalla documentazione in atti che Parte_1 prima dell'apertura della successione, era già proprietario di ¾ della quota indivisa sia dell'immobile ad uso abitativo sito in EO (tipo villino bifamiliare) che dell'annesso garage,
- che pertanto solo il residuo quarto dei suddetti immobili, in quanto caduto in successione, è stato assegnato congiuntamente all'istante e alla di lui figlia Parte_2
- che trattasi di dati rilevanti ai fini della trascrizione della sentenza presso l'Agenzia del Territorio.
Si provvede quindi come da dispositivo.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 14321/2019, Parte_2 CP_1 pubblicata in data 08/07/2019, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara che il valore complessivo dell'asse ereditario da dividere, per effetto della detrazione del valore capitale del diritto di abitazione spettante a ulla casa di Via Prenestina n.372 Scala Parte_1
A, interno 19, adibito a residenza familiare nonché del diritto di uso dei mobili che la corredano, ammonta alla minor somma di euro 325.793,00, che la quota spettante a ciascun coerede ammonta a euro 108. 598,00 e che i conguagli dovuti a e in ragione Parte_2 CP_1 dell'assegnazione in proprietà esclusiva dell'immobile all'appellante ammontano a euro 28.453,00 pro capite;
- conferma nel resto, salvo la correzione che segue;
- accoglie l'istanza di correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza di primo grado e per l' effetto dispone che laddove nel dispositivo dell'impugnata decisione è scritto “assegna, quanto all'immobile ad uso abitativo (tipo villino bifamiliare con garage) … così dichiarando Parte_1
e IA omproprietari rispettivamente per la quota di 3/4 e di 1/4”, si legga “… comproprietari Pt_1 rispettivamente, il primo, per la quota indivisa di 3/4 in via esclusiva ed entrambi congiuntamente per le residua quota indivisa di 1/4”;
- laddove è scritto “assegna, quanto all'immobile ad uso garage sito in EO … così dichiarando e IA TI comproprietari rispettivamente per la quota di 3/4 e di 1/4”, si Parte_1 legga“…comproprietari rispettivamente, il primo, per la quota indivisa di 3/4 in via esclusiva ed entrambi congiuntamente per le residua quota indivisa di 1/4”. - Compensa le spese del grado tra tutte le parti del giudizio.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 14/11/2025.
La Consigliera Relatrice
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta