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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 4790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4790 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1511/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere Relatore
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1511/2025 avente ad oggetto: appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 2304 resa dal Tribunale di Napoli in data 06 Controparte_1
marzo 2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MI NL e dell'avv. LIMATOLA ALESSANDRO elettivamente domiciliato in VIA SANTA LUCIA, 15 80100 NAPOLI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
IS AV e dell'avv. ONZA MAURIZIO ( ) C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA MORGHEN 36 NAPOLI
APPELLATA
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto appello avverso la sentenza n. 2304 resa dal Controparte_1
Tribunale di Napoli all'esito del giudizio nrg 6442/2020 in data 06 marzo 2025.
Chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, così provvedere: “Rigettare, in accoglimento delle eccezioni preliminari e comunque nel merito, tutte le domanda formulate in primo grado dalla 5) Controparte_2
Accogliere la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, di pagamento del corrispettivo, come quantificata dal CTU e pari ad Euro 2.607.291,50# oltre IVA e quindi per un totale lordo di Euro 3.180.896,24# oltre interessi moratori maturati ex dlg
231/02 anno per anno a far data dal 2015 sino al 2020 e poi sulla sola sorta capitale ex art. 1284 comma 4 cod. civ. dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
condannare, per
l'effetto al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1
dell'importo suddetto, ovvero una somma diversa di Giustizia maggiore o minore che la
Ecc.ma Corte di Appello vorrà determinare anche secondo il prudente apprezzamento maggiorandola, in ogni caso, degli interessi moratori maturati ex dlg 231/02 anno per anno a far data dal 2015 sino al 2020 e poi sulla sorta ex art 1284 comma 4 cod. civ. dalla domanda giudiziale sino al soddisfo. 6) Condannare alle Controparte_2
competenze del doppio grado di giudizio oltre esborsi SG ed accessori di legge, disponendo la ripetizione di quanto versato – per evitare un'ingiusta esecuzione – alla stessa”.
Si costituiva la società e chiedeva così provvedere: “rigetti l'istanza Controparte_2
di sospensione ex art. 283 e 351 c.p.c. e nel merito rigetti integralmente l'appello, con conferma della sentenza di primo grado e con condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze del giudizio di appello, oltre accessori di legge”.
Disattesa l'stanza cautelare, veniva fissata l'udienza ex art. 350 c.p.c. per il 27 novembre
2025. A seguito di istanza congiunta delle parti costituite, la Corte di Appello di Napoli, ha anticipato la suddetta udienza all'udienza del 25 settembre 2025 da trattarsi con modalità cartolare. Le parti costituite, a mezzo dei loro difensori, con le note di udienza pagina 2 di 4 a trattazione scritta ex art 127 ter cpc, hanno ribadito che “è intervenuto accordo transattivo novativo, generale e tombale, a saldo di ogni pretesa presente e futura anche non oggetto di causa e che ha adempiuto tempestivamente, Controparte_1
puntualmente ed integralmente alle obbligazioni assunte con la scrittura transattiva”.
Tutto quanto sopra premesso, ed Controparte_1 Controparte_2
rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali, hanno chiesto:
“dichiarare, con sentenza, cessata la materia del contendere per intervenuto accordo il tutto con compensazione integrale delle spese di lite”.
Il consigliere istruttore ha, quindi, rimesso la causa alla decisione del Collegio senza fissare i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non vi è dubbio che le parti abbiano inteso regolare definitivamente la controversia tra esse insorta attraverso il menzionato accordo transattivo.
Pertanto, essendo stata risolto fuori del processo ogni aspetto della controversia, ivi compreso quello attinente alle spese del giudizio, ed essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le dette parti e con essa il concreto interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, si impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
In proposito si osserva che la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale pagina 3 di 4 conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. (Cass.sez.un. 28.9.2000 n.1048; 3.3.2006 n.4714; 25.3.2010 n.7185; 19.2.2020
n.4167). E ciò a differenza della rinuncia agli atti in appello che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
pertanto nella ipotesi di accordo transattivo che determini la cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato. (Cass.
3.3.2003 n.3122).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle pretese avanzate nel giudizio innanzi al Tribunale di Napoli conclusosi con sentenza n. 2304 resa in data 06 marzo 2025.
Alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio avendo le parti definito totalmente ogni aspetto della vicenda, ivi compreso la regolamentazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2304 resa dal Controparte_1
Tribunale di Napoli in data 06 marzo 2025, e contro così provvede: Controparte_2
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 02.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere Relatore
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1511/2025 avente ad oggetto: appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 2304 resa dal Tribunale di Napoli in data 06 Controparte_1
marzo 2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MI NL e dell'avv. LIMATOLA ALESSANDRO elettivamente domiciliato in VIA SANTA LUCIA, 15 80100 NAPOLI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
IS AV e dell'avv. ONZA MAURIZIO ( ) C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA MORGHEN 36 NAPOLI
APPELLATA
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto appello avverso la sentenza n. 2304 resa dal Controparte_1
Tribunale di Napoli all'esito del giudizio nrg 6442/2020 in data 06 marzo 2025.
Chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, così provvedere: “Rigettare, in accoglimento delle eccezioni preliminari e comunque nel merito, tutte le domanda formulate in primo grado dalla 5) Controparte_2
Accogliere la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, di pagamento del corrispettivo, come quantificata dal CTU e pari ad Euro 2.607.291,50# oltre IVA e quindi per un totale lordo di Euro 3.180.896,24# oltre interessi moratori maturati ex dlg
231/02 anno per anno a far data dal 2015 sino al 2020 e poi sulla sola sorta capitale ex art. 1284 comma 4 cod. civ. dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
condannare, per
l'effetto al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1
dell'importo suddetto, ovvero una somma diversa di Giustizia maggiore o minore che la
Ecc.ma Corte di Appello vorrà determinare anche secondo il prudente apprezzamento maggiorandola, in ogni caso, degli interessi moratori maturati ex dlg 231/02 anno per anno a far data dal 2015 sino al 2020 e poi sulla sorta ex art 1284 comma 4 cod. civ. dalla domanda giudiziale sino al soddisfo. 6) Condannare alle Controparte_2
competenze del doppio grado di giudizio oltre esborsi SG ed accessori di legge, disponendo la ripetizione di quanto versato – per evitare un'ingiusta esecuzione – alla stessa”.
Si costituiva la società e chiedeva così provvedere: “rigetti l'istanza Controparte_2
di sospensione ex art. 283 e 351 c.p.c. e nel merito rigetti integralmente l'appello, con conferma della sentenza di primo grado e con condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze del giudizio di appello, oltre accessori di legge”.
Disattesa l'stanza cautelare, veniva fissata l'udienza ex art. 350 c.p.c. per il 27 novembre
2025. A seguito di istanza congiunta delle parti costituite, la Corte di Appello di Napoli, ha anticipato la suddetta udienza all'udienza del 25 settembre 2025 da trattarsi con modalità cartolare. Le parti costituite, a mezzo dei loro difensori, con le note di udienza pagina 2 di 4 a trattazione scritta ex art 127 ter cpc, hanno ribadito che “è intervenuto accordo transattivo novativo, generale e tombale, a saldo di ogni pretesa presente e futura anche non oggetto di causa e che ha adempiuto tempestivamente, Controparte_1
puntualmente ed integralmente alle obbligazioni assunte con la scrittura transattiva”.
Tutto quanto sopra premesso, ed Controparte_1 Controparte_2
rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali, hanno chiesto:
“dichiarare, con sentenza, cessata la materia del contendere per intervenuto accordo il tutto con compensazione integrale delle spese di lite”.
Il consigliere istruttore ha, quindi, rimesso la causa alla decisione del Collegio senza fissare i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non vi è dubbio che le parti abbiano inteso regolare definitivamente la controversia tra esse insorta attraverso il menzionato accordo transattivo.
Pertanto, essendo stata risolto fuori del processo ogni aspetto della controversia, ivi compreso quello attinente alle spese del giudizio, ed essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le dette parti e con essa il concreto interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, si impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
In proposito si osserva che la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale pagina 3 di 4 conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. (Cass.sez.un. 28.9.2000 n.1048; 3.3.2006 n.4714; 25.3.2010 n.7185; 19.2.2020
n.4167). E ciò a differenza della rinuncia agli atti in appello che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
pertanto nella ipotesi di accordo transattivo che determini la cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato. (Cass.
3.3.2003 n.3122).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle pretese avanzate nel giudizio innanzi al Tribunale di Napoli conclusosi con sentenza n. 2304 resa in data 06 marzo 2025.
Alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio avendo le parti definito totalmente ogni aspetto della vicenda, ivi compreso la regolamentazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2304 resa dal Controparte_1
Tribunale di Napoli in data 06 marzo 2025, e contro così provvede: Controparte_2
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 02.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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