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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/02/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott. Salvatore Nasti a scioglimento della riserva ex art 281 sexies ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 345/2022 di R.G. avente per oggetto: responsabilità extracontrattuale,
vertente:
tra
IC BA, nato a [...] il [...] e residente in Arzachena (SS) alla località Portocervo – CF: [...]–, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione dal sottoscritto Avv. Vincenzo
Vingiani– CF: [...]– ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via Mazzini nr. 32, PEC:
vincenzo.vingiani@forotorre.it;
ATTORE
Contro
ING BANK N.V. con sede in Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam (Paesi Bassi) e sede secondaria in Milano viale Fulvio Testi n. 250 Codice Fiscale e numero di iscrizione al
Registro Imprese di Milano n.11241140158 iscritta al REA della Camera di Commercio di
Milano - Monza – Brianza - Lodi al n. 1446792 capitale sociale € 525.489.559,04 in persona dei Procuratori avv. Lorenza Prati e dott. Franciscus Gerardus Rokers abilitati alla firma in virtù di poteri conferiti giusta procura del 18.02.2021 in autentica Notaio dott. Massimo D'Amore, rep. n. 14173 racc. 7140, elettivamente domiciliata in Milano, via Quadronno n.24,
presso lo studio dell'avv. Paola Polacchini (C.F. [...]tel. 02.58437165 fax
02.58433130 posta elettronica certificata paola.polacchini@pec.studiopolacchini.com) che la rappresenta e difende, in forza di procura ex art. 83 comma 3 c.p.c. allegata al fascicolo telematico prodotto con il presente atto (di seguito “ING” o “Banca”).
CONVENUTA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69. Pertanto, devono all'uopo,
considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
In sintesi, con atto di citazione l'attore, a seguito della disposizione di due bonifici dell'importo di € 21.200,00 cadauno in favore del conto corrente IBAN
NL33INGB0442280432 in essere presso una filiale di Amsterdam di ING BANK e intestato a Dota B.V., si rendeva conto di essere stato vittima di truffa e, pertanto, procedeva alla richiesta di blocco e alla conseguente procedura di “recall”. Si costituiva controparte la quale, nel contestare integralmente l'atto di citazione, poneva l'accento sul difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario italiano in favore della giurisdizione olandese,
luogo effettivo in cui si sarebbe verificato l'effettivo danno. Eccepiva, altresì, nella denegata ipotesi di sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, la giurisdizione del foro di
Milano, attesa la sede legale della Succursale di ING BANK in Milano.
In via preliminare, in relazione all'eccezione del difetto di giurisdizione, sollevata dalla ING
BANK in sede di comparsa di costituzione, occorre precisare quanto segue. Il presente giudizio verte, sostanzialmente, attorno al danno economico subito dall'attore a seguito della disposizione di due bonifici su un conto corrente estero, con sede in Olanda. In
particolare, l'attore richiede l'accertamento della responsabilità extracontrattuale di controparte, attesa la mancanza di un tempestivo intervento volte ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso. In primo luogo, alla luce di quanto esposto, deve ritenersi senz'altro competente il Tribunale individuato ai sensi dell'art. 20 c.p.c. che recita : “ per le cause relative
a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
l'obbligazione dedotta in giudizio”. Tuttavia, nel caso che occupa, trattandosi di un'obbligazione sorta per danno extracontrattuale, si applica il principio secondo cui è
competente il Tribunale del luogo in cui è sorto il fatto dannoso, ove per fatto dannoso vanno intesi sia il comportamento sia l'evento dannoso. A tal proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che, allorquando non vi sia coincidenza tra il luogo in cui è stata commessa la condotta dannosa e quella in cui si è verificato l'evento dannoso, il forum commissi delicti andrà individuato ai sensi dell'art. 20 c.p.c. del tribunale in cui si è verificato l'evento. Nelle obbligazioni derivanti da fatto illecito, l'azione va proposta davanti al giudice del luogo in cui il danno si è prodotto e non in quello della condotta illecita, laddove si tratti di luoghi diversi. Solo se risulti particolarmente complesso individuare dove si sia verificato l'evento dannoso si potrà considerare competente il giudice del luogo in cui fu commesso l'illecito. Nel caso di specie, l'eventuale danno lamentato dall'odierno attore si sarebbe prodotto in Olanda, atteso che l'accredito del bonifico sul conto corrente e la conseguente riscossione si è verificata in Olanda. In
definitiva, quindi, l'effettivo danno subito dall'attore, ovvero il depauperamento patrimoniale, si sarebbe prodotto in Olanda. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il foro di competenza risulta essere quello di Milano, attesa la sede della succursale di ING BANK in
Milano. In definitiva, atteso quanto esposto, non può che concludersi per la dichiarazione del difetto di giurisdizione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice olandese
2) compensa le spese di lite;
Torre Annunziata
Il G.o.
dott. Salvatore Nasti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott. Salvatore Nasti a scioglimento della riserva ex art 281 sexies ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 345/2022 di R.G. avente per oggetto: responsabilità extracontrattuale,
vertente:
tra
IC BA, nato a [...] il [...] e residente in Arzachena (SS) alla località Portocervo – CF: [...]–, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione dal sottoscritto Avv. Vincenzo
Vingiani– CF: [...]– ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via Mazzini nr. 32, PEC:
vincenzo.vingiani@forotorre.it;
ATTORE
Contro
ING BANK N.V. con sede in Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam (Paesi Bassi) e sede secondaria in Milano viale Fulvio Testi n. 250 Codice Fiscale e numero di iscrizione al
Registro Imprese di Milano n.11241140158 iscritta al REA della Camera di Commercio di
Milano - Monza – Brianza - Lodi al n. 1446792 capitale sociale € 525.489.559,04 in persona dei Procuratori avv. Lorenza Prati e dott. Franciscus Gerardus Rokers abilitati alla firma in virtù di poteri conferiti giusta procura del 18.02.2021 in autentica Notaio dott. Massimo D'Amore, rep. n. 14173 racc. 7140, elettivamente domiciliata in Milano, via Quadronno n.24,
presso lo studio dell'avv. Paola Polacchini (C.F. [...]tel. 02.58437165 fax
02.58433130 posta elettronica certificata paola.polacchini@pec.studiopolacchini.com) che la rappresenta e difende, in forza di procura ex art. 83 comma 3 c.p.c. allegata al fascicolo telematico prodotto con il presente atto (di seguito “ING” o “Banca”).
CONVENUTA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69. Pertanto, devono all'uopo,
considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
In sintesi, con atto di citazione l'attore, a seguito della disposizione di due bonifici dell'importo di € 21.200,00 cadauno in favore del conto corrente IBAN
NL33INGB0442280432 in essere presso una filiale di Amsterdam di ING BANK e intestato a Dota B.V., si rendeva conto di essere stato vittima di truffa e, pertanto, procedeva alla richiesta di blocco e alla conseguente procedura di “recall”. Si costituiva controparte la quale, nel contestare integralmente l'atto di citazione, poneva l'accento sul difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario italiano in favore della giurisdizione olandese,
luogo effettivo in cui si sarebbe verificato l'effettivo danno. Eccepiva, altresì, nella denegata ipotesi di sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, la giurisdizione del foro di
Milano, attesa la sede legale della Succursale di ING BANK in Milano.
In via preliminare, in relazione all'eccezione del difetto di giurisdizione, sollevata dalla ING
BANK in sede di comparsa di costituzione, occorre precisare quanto segue. Il presente giudizio verte, sostanzialmente, attorno al danno economico subito dall'attore a seguito della disposizione di due bonifici su un conto corrente estero, con sede in Olanda. In
particolare, l'attore richiede l'accertamento della responsabilità extracontrattuale di controparte, attesa la mancanza di un tempestivo intervento volte ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso. In primo luogo, alla luce di quanto esposto, deve ritenersi senz'altro competente il Tribunale individuato ai sensi dell'art. 20 c.p.c. che recita : “ per le cause relative
a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
l'obbligazione dedotta in giudizio”. Tuttavia, nel caso che occupa, trattandosi di un'obbligazione sorta per danno extracontrattuale, si applica il principio secondo cui è
competente il Tribunale del luogo in cui è sorto il fatto dannoso, ove per fatto dannoso vanno intesi sia il comportamento sia l'evento dannoso. A tal proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che, allorquando non vi sia coincidenza tra il luogo in cui è stata commessa la condotta dannosa e quella in cui si è verificato l'evento dannoso, il forum commissi delicti andrà individuato ai sensi dell'art. 20 c.p.c. del tribunale in cui si è verificato l'evento. Nelle obbligazioni derivanti da fatto illecito, l'azione va proposta davanti al giudice del luogo in cui il danno si è prodotto e non in quello della condotta illecita, laddove si tratti di luoghi diversi. Solo se risulti particolarmente complesso individuare dove si sia verificato l'evento dannoso si potrà considerare competente il giudice del luogo in cui fu commesso l'illecito. Nel caso di specie, l'eventuale danno lamentato dall'odierno attore si sarebbe prodotto in Olanda, atteso che l'accredito del bonifico sul conto corrente e la conseguente riscossione si è verificata in Olanda. In
definitiva, quindi, l'effettivo danno subito dall'attore, ovvero il depauperamento patrimoniale, si sarebbe prodotto in Olanda. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il foro di competenza risulta essere quello di Milano, attesa la sede della succursale di ING BANK in
Milano. In definitiva, atteso quanto esposto, non può che concludersi per la dichiarazione del difetto di giurisdizione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice olandese
2) compensa le spese di lite;
Torre Annunziata
Il G.o.
dott. Salvatore Nasti