TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. HI ZZ Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8091 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promosso da:
nata a [...] in data [...], CF: elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Ussana presso lo studio dell'avv. Emanuela Serra, che la rappresenta e difende per procura in atti attrice nei confronti di
PUBBLICO MINISTERO intervenuto per legge conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale: autorizzare , nata a [...] il [...], alla rettificazione dell'attribuzione di Parte_1
sesso nei dati anagrafici contenuti nell'atto di nascita e in tutti i documenti correlati con variazione del genere da femminile a maschile e modifica del prenome da a;
Pt_1 Per_1
- conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari e ai vari uffici amministrativi di effettuare la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti , con variazione del genere da femminile a maschile e modifica del Parte_1
prenome da a;
- autorizzare l'esponente a sottoporsi ai trattamenti medico Pt_1 Per_1
1 chirurgici -isteroannessiectomia, mastectomia e ricostruzione del neofallo- per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, ha domandato la rettificazione degli atti Parte_1
dello stato civile, con l'attribuzione del sesso maschile e del nome di e l'autorizzazione a Per_1
sottoporsi a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri del sesso alle proprie caratteristiche psicologiche, corrispondenti a quelle del sesso maschile.
A sostegno della domanda, ha allegato: che sin dall'infanzia aveva percepito la propria immagine come quella di una persona di sesso biologicamente maschile, mal tollerando – soprattutto con l'ingresso nell'età puberale – il proprio corpo femminile, non riuscendo a guardarsi allo specchio e provando disgusto verso il proprio aspetto;
che nel 2021 ha cominciato a riconoscersi come un ragazzo transgender, scegliendo il nome e parlandone con amici e familiari;
che nel mese Per_1
Pa di maggio 2023 ha intrapreso un percorso di psicoterapia di adeguamento di genere con la dott.
del Centro Sui Generis;
che nel mese di novembre 2023 ha iniziato la terapia ormonale CP_1
mascolinizzante a base di testosterone con il dottor e, parallelamente, il Controparte_2
monitoraggio psicologico mensile.
All'udienza del 27.05.2025 parte ricorrente, comparsa personalmente, ha dichiarato di avere iniziato la terapia ormonale dal mese di novembre 2023, di avere accettato tutte le modifiche che si sono conseguentemente verificate nel proprio corpo, avvertendo fin da subito un maggiore benessere, senza mai avere ripensamenti e di voler proseguire con il percorso.
Nella medesima udienza la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
Deve preliminarmente rilevarsi che la rettificazione dello stato civile, per essere attuata, non richiede necessariamente la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, dovendo escludersi che l'esame integrato della L. 164/1982, artt. 1 e 3, porti a ritenere necessaria la preventiva demolizione, sia essa totale o parziale, dei caratteri sessuali anatomici primari.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, occorre procedere ad “un'interpretazione delle norme che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo
2 sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con
l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica” (Cass., I Sez. Civ., sent.
20.07.2015, n. 15138).
Non si richiede, dunque, la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, ma un mutamento di sesso effettivo e compiuto: il richiedente deve dimostrare che la propria domanda non è ancorata a condizioni di ordine solo soggettivo o oggettivamente suscettibili di variare nel tempo.
Deve pertanto essere accertato se parte attrice esprima una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuta quale appartenente al genere maschile e se tale volontà trovi riscontri nella compiutezza ed irreversibilità del cammino di cambiamento intrapreso.
Venendo al caso concreto, dalla documentazione prodotta è emersa nella parte attrice la presenza di disforia di genere.
Nel mese di novembre del 2023 la parte attrice ha avviato la terapia ormonale mascolinizzante e, come emerge dalla relazione endocrinologica del 13.11.2024, sono state evidenziate nel tempo le seguenti modificazioni fisiche: ipertrofia del clitoride ( irreversibile); abbassamento del timbro della voce (irreversibile); aumento della massa muscolare ( parzialmente reversibile); aumento della rappresentazione dell'apparato pilifero ( prevalentemente irreversibile); atrofia delle ghiandole mammarie ( reversibile); amenorrea ( reversibile) ; ridistribuzione del grasso corporeo
(reversibile); modificazione degli ormoni sessuali in senso maschile;
miglioramento dell'accettazione di sé con risvolti positivi sugli aspetti sociali e relazionali;
riduzione della sofferenza percepita;
Tali cambiamenti, come risulta dalla relazione del 18.11.2024, “hanno comportato un evidente e progressivo miglioramento del benessere psicologico del paziente dovuto ai cambiamenti da lui desiderati e portati dalla terapia ormonale, in particolare l'abbassamento della voce, i cambiamenti ai lineamenti del volto e l'aumento della peluria corporea e del viso, che hanno portato a un abbassamento della disforia anatomica e sociale e a un conseguente miglioramento nelle interazioni con gli altri, in quanto il Sig. è ora percepito anche da persone che non Pt_1
3 fanno parte della sua cerchia ristretta come individuo di genere maschile. All'interno della sua cerchia sociale e familiare ormai quasi tutti i componenti si impegnano a utilizzare nome e pronomi
d'elezione, permettendo un'interazione piacevole. Permangono delle difficoltà con alcuni familiari, nonostante ciò, il Sig. si dichiara sempre più contento del supporto ricevuto dalla madre, Pt_1
con la quale mantiene contatti regolari anche a distanza e che informa continuamente rispetto all'andamento del percorso, risultando un importantissimo punto di riferimento per lui”.
La relazione citata evidenzia, inoltre, come non siano emersi precedenti né attuali sintomi di problematiche psicopatologiche e conclude sottolineando che “attraverso il percorso psicologico è stato possibile evidenziare come i vissuti disforici, legati alla propria immagine corporea e alla capacità di relazionarsi in modo soddisfacente con gli altri, abbiano inciso e incidano tuttora sulla salute psicologica del paziente. La disforia è ancora presente per i caratteri sessuali femminili non modificabili dalla terapia ormonale, limitando la libertà del paziente nel vivere la propria quotidianità in modo pienamente soddisfacente.
Inoltre, l'incongruenza tra la presentazione di genere attuale e il genere riportato sui documenti espone il Sig. ad un elevato e concreto rischio di discriminazione, nonché ad evidenti Pt_1
difficoltà nell'attuazione di cambiamenti che possano portarlo a raggiungere i propri obiettivi personali.
Si valuta, pertanto, che la rettifica dei dati anagrafici e la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali siano le uniche pratiche a poter consentire un permanente e significativo miglioramento della salute psicologica del paziente”;
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11 per procedersi all'attribuzione del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche della parte attrice.
Quanto alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico, deve rilevarsi che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, il regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione n. 15138 del 2015 e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale
n. 221 del 2015.
4 Tale evoluzione giurisprudenziale, infatti, “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione
è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”
La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
L'intervento chirurgico di adeguamento potrà, dunque, seguire la sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, a prescindere dalla richiesta autorizzazione giudiziale, che, come visto, non corrisponde più alla ratio legis.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...], Parte_1
nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto “sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” il prenome debba invece intendersi scritto il prenome ”; Pt_1 Per_1
• dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
5 • non luogo a provvedere in ordine alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione della parte attrice a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili;
• dispone che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata;
• nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il giudice rel.
Dott. HI ZZ
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. HI ZZ Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8091 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promosso da:
nata a [...] in data [...], CF: elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Ussana presso lo studio dell'avv. Emanuela Serra, che la rappresenta e difende per procura in atti attrice nei confronti di
PUBBLICO MINISTERO intervenuto per legge conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale: autorizzare , nata a [...] il [...], alla rettificazione dell'attribuzione di Parte_1
sesso nei dati anagrafici contenuti nell'atto di nascita e in tutti i documenti correlati con variazione del genere da femminile a maschile e modifica del prenome da a;
Pt_1 Per_1
- conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari e ai vari uffici amministrativi di effettuare la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti , con variazione del genere da femminile a maschile e modifica del Parte_1
prenome da a;
- autorizzare l'esponente a sottoporsi ai trattamenti medico Pt_1 Per_1
1 chirurgici -isteroannessiectomia, mastectomia e ricostruzione del neofallo- per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, ha domandato la rettificazione degli atti Parte_1
dello stato civile, con l'attribuzione del sesso maschile e del nome di e l'autorizzazione a Per_1
sottoporsi a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri del sesso alle proprie caratteristiche psicologiche, corrispondenti a quelle del sesso maschile.
A sostegno della domanda, ha allegato: che sin dall'infanzia aveva percepito la propria immagine come quella di una persona di sesso biologicamente maschile, mal tollerando – soprattutto con l'ingresso nell'età puberale – il proprio corpo femminile, non riuscendo a guardarsi allo specchio e provando disgusto verso il proprio aspetto;
che nel 2021 ha cominciato a riconoscersi come un ragazzo transgender, scegliendo il nome e parlandone con amici e familiari;
che nel mese Per_1
Pa di maggio 2023 ha intrapreso un percorso di psicoterapia di adeguamento di genere con la dott.
del Centro Sui Generis;
che nel mese di novembre 2023 ha iniziato la terapia ormonale CP_1
mascolinizzante a base di testosterone con il dottor e, parallelamente, il Controparte_2
monitoraggio psicologico mensile.
All'udienza del 27.05.2025 parte ricorrente, comparsa personalmente, ha dichiarato di avere iniziato la terapia ormonale dal mese di novembre 2023, di avere accettato tutte le modifiche che si sono conseguentemente verificate nel proprio corpo, avvertendo fin da subito un maggiore benessere, senza mai avere ripensamenti e di voler proseguire con il percorso.
Nella medesima udienza la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
Deve preliminarmente rilevarsi che la rettificazione dello stato civile, per essere attuata, non richiede necessariamente la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, dovendo escludersi che l'esame integrato della L. 164/1982, artt. 1 e 3, porti a ritenere necessaria la preventiva demolizione, sia essa totale o parziale, dei caratteri sessuali anatomici primari.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, occorre procedere ad “un'interpretazione delle norme che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo
2 sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con
l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica” (Cass., I Sez. Civ., sent.
20.07.2015, n. 15138).
Non si richiede, dunque, la sottoposizione ad interventi chirurgici radicali, ma un mutamento di sesso effettivo e compiuto: il richiedente deve dimostrare che la propria domanda non è ancorata a condizioni di ordine solo soggettivo o oggettivamente suscettibili di variare nel tempo.
Deve pertanto essere accertato se parte attrice esprima una consapevole, effettiva e irreversibile volontà di essere riconosciuta quale appartenente al genere maschile e se tale volontà trovi riscontri nella compiutezza ed irreversibilità del cammino di cambiamento intrapreso.
Venendo al caso concreto, dalla documentazione prodotta è emersa nella parte attrice la presenza di disforia di genere.
Nel mese di novembre del 2023 la parte attrice ha avviato la terapia ormonale mascolinizzante e, come emerge dalla relazione endocrinologica del 13.11.2024, sono state evidenziate nel tempo le seguenti modificazioni fisiche: ipertrofia del clitoride ( irreversibile); abbassamento del timbro della voce (irreversibile); aumento della massa muscolare ( parzialmente reversibile); aumento della rappresentazione dell'apparato pilifero ( prevalentemente irreversibile); atrofia delle ghiandole mammarie ( reversibile); amenorrea ( reversibile) ; ridistribuzione del grasso corporeo
(reversibile); modificazione degli ormoni sessuali in senso maschile;
miglioramento dell'accettazione di sé con risvolti positivi sugli aspetti sociali e relazionali;
riduzione della sofferenza percepita;
Tali cambiamenti, come risulta dalla relazione del 18.11.2024, “hanno comportato un evidente e progressivo miglioramento del benessere psicologico del paziente dovuto ai cambiamenti da lui desiderati e portati dalla terapia ormonale, in particolare l'abbassamento della voce, i cambiamenti ai lineamenti del volto e l'aumento della peluria corporea e del viso, che hanno portato a un abbassamento della disforia anatomica e sociale e a un conseguente miglioramento nelle interazioni con gli altri, in quanto il Sig. è ora percepito anche da persone che non Pt_1
3 fanno parte della sua cerchia ristretta come individuo di genere maschile. All'interno della sua cerchia sociale e familiare ormai quasi tutti i componenti si impegnano a utilizzare nome e pronomi
d'elezione, permettendo un'interazione piacevole. Permangono delle difficoltà con alcuni familiari, nonostante ciò, il Sig. si dichiara sempre più contento del supporto ricevuto dalla madre, Pt_1
con la quale mantiene contatti regolari anche a distanza e che informa continuamente rispetto all'andamento del percorso, risultando un importantissimo punto di riferimento per lui”.
La relazione citata evidenzia, inoltre, come non siano emersi precedenti né attuali sintomi di problematiche psicopatologiche e conclude sottolineando che “attraverso il percorso psicologico è stato possibile evidenziare come i vissuti disforici, legati alla propria immagine corporea e alla capacità di relazionarsi in modo soddisfacente con gli altri, abbiano inciso e incidano tuttora sulla salute psicologica del paziente. La disforia è ancora presente per i caratteri sessuali femminili non modificabili dalla terapia ormonale, limitando la libertà del paziente nel vivere la propria quotidianità in modo pienamente soddisfacente.
Inoltre, l'incongruenza tra la presentazione di genere attuale e il genere riportato sui documenti espone il Sig. ad un elevato e concreto rischio di discriminazione, nonché ad evidenti Pt_1
difficoltà nell'attuazione di cambiamenti che possano portarlo a raggiungere i propri obiettivi personali.
Si valuta, pertanto, che la rettifica dei dati anagrafici e la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali siano le uniche pratiche a poter consentire un permanente e significativo miglioramento della salute psicologica del paziente”;
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11 per procedersi all'attribuzione del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche della parte attrice.
Quanto alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento chirurgico, deve rilevarsi che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, il regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione n. 15138 del 2015 e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale
n. 221 del 2015.
4 Tale evoluzione giurisprudenziale, infatti, “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione
è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”
La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
L'intervento chirurgico di adeguamento potrà, dunque, seguire la sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, a prescindere dalla richiesta autorizzazione giudiziale, che, come visto, non corrisponde più alla ratio legis.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...], Parte_1
nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto “sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” il prenome debba invece intendersi scritto il prenome ”; Pt_1 Per_1
• dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
5 • non luogo a provvedere in ordine alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione della parte attrice a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili;
• dispone che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata;
• nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il giudice rel.
Dott. HI ZZ
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
6