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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/10/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 720/2024 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott. ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello avverso la sentenza n° 1026/2024 emessa dal Tribunale di Genova nelle cause riunite aventi RG 10061/2021, 11110/2021 e 266/2022, pubblicata in data 03.04.2024, notificata in data 21.06.2024, promossa da:
, 07.05.1952 Genova, avvocato, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1
e dall'Avv. Gian Paolo Poggi del Foro di Genova, giusta procura allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Genova, Via Palestro 6/1 APPELLANTE contro
, 18.06.1977 Genova, e , 26.07.1973 Genova, CP_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Laura Gazzolo del Foro di Genova, in forza di mandato allegato in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Genova, Via XX Settembre 2/31 APPELLATI avente a oggetto: comunione e condominio – spese condominiali
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma OR d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe tutte le declaratorie ed attività del caso ivi compresa l'acquisizione del fascicolo di ufficio ex art. 347, 3° comma, c.p.c., - in via preliminare e/o pregiudiziale, sospendere l'esecutorietà della sentenza n. 1026/2024, resa dal Giudice, Dott. Mirko Parentini, nelle cause riunite aventi RG n.ri 10061/2021, 11110/2021 e 266/2022 pubblicata in data 3.4.2024, notificata in data 21.6.2024, oggetto di impugnazione, per i motivi di cui sopra e con ogni consequenziale pronuncia;
- in via istruttoria si insta affinché l'Ill.ma OR d'Appello di Genova, revocata l'ordinanza del Tribunale di Genova datata 5.6.2023, voglia ammettere i capitoli di prova per interpello degli odierni appellati così come dedotti dall'appellante nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.1.2022 nn. da 1 a 4.
- nel merito e in totale riforma della sentenza oggetto di impugnazione n. 1026/2024, resa dal Tribunale di Genova, nella persona del Giudice, Dott. Mirko Parentini, nelle cause riunite aventi RG
1 n.ri 10061/2021, 11110/2021 e 266/2022, piaccia all'Ill.ma OR d'Appello di Genova CONFERMARE i decreti ingiuntivi nn. 2569/2021 e 3283/2021 così come emessi dal Tribunale di Genova per tutti i motivi esposti nel presente e nei precedenti e successivi atti conseguentemente DICHIARANDO, in via principale, le avverse opposizioni infondate in fatto e in diritto e comunque non provate con conseguente rigetto di tutte le domande ex adverso formulate ex art. 645 c.p.c. e, quindi, in via principale, confermare il decreto ingiuntivo n. 2569/2021, siccome emesso dal Tribunale di Genova nella procedura monitoria avente R.G. n. 7352/2021, e il decreto ingiuntivo n. 3283/2021, così come emesso dal Tribunale di Genova nella procedura monitoria avente R.G. 9690/2021, ovvero, subordinatamente, CONDANNARE gli appellati a rimborsare all'appellante/opposto tutte le spese dal medesimo anticipate per loro conto relative al condominio di C.so Paganini 21 ed oggetto dei decreti ingiuntivi opposti anche come sostenute ed approvate per la gestione dello stabile in comproprietà tra le parti dalla dante causa degli odierni appellati e, come, all'esito dell'istruttoria, comprovate ed approvate, quanto meno in parte, anche dagli odierni appellati. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa per il primo ed il secondo grado di giudizio.”.
PER GLI APPELLATI COSTITUITI
“Piaccia all'Ill.ma OR d'Appello adita, contrariis reiectis:
1) Rigettare preliminarmente l'istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della Sentenza impugnata;
2) Rigettare l'istanza di ammissione dei capitoli di prova per interpello degli appellati sui capitoli di prova da n. 1 a 4 dedotti nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado del 26.1.2022 del sig. ; Parte_1
3) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal sig. avverso la Sentenza del Tribunale di Parte_1
Genova n. 1026/2024 resa nel procedimento a cause riunite N.R.G. 10061/2021, 11110/2021 e 266/2022, e per l'effetto, rigettate le domande tutte formulate dall'appellante, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
4) Condannare ex art. 96 c.p.c. il sig. al risarcimento alla parte appellata del danno Parte_1 per lite temeraria, nella misura ritenuta equa dalla OR d'Appello adita;
5) Con vittoria di spese e compensi anche del presente secondo grado di giudizio oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 02.10.2021, l'avv. chiedeva Parte_1 che venisse ingiunto a , e , quali eredi di Parte_2 CP_1 Controparte_2 Persona_1
(condomina dell'edificio sito in Genova, C.so Paganini n. 21), il pagamento delle seguenti
[...] somme: a) € 629,00 a titolo di conguaglio per l'anno 2020; b) € 7.000,00 a titolo di acconti dovuti per i mesi da febbraio ad agosto 2021; c) € 1.000,00 a titolo di rimborso di metà degli onorari del geom. er studio di fattibilità Pt_3 relativo al superbonus 110%. A fondamento della sua domanda, l'allora ricorrente deduceva, in particolare: - che, già a far data dal 2000, egli amministrava le parti comuni del caseggiato di C.so Paganini in virtù di accordo tacito intercorso con la sorella, , comproprietaria degli altri alloggi;
- che, in forza di tale Persona_1 accordo, la sorella prima, e successivamente il suo amministratore di sostegno avevano versato annualmente, sino al gennaio 2021, un acconto di € 1.000,00, salvo conguaglio;
- che tali versamenti erano stati effettuati con regolarità fino al 2018 dalla sorella;
- che, dopo la morte di quest'ultima, gli
2 eredi , e non avevano provveduto ai pagamenti, pur Parte_2 CP_1 Controparte_2 avendo approvato il rendiconto 2020, contenente il bilancio preventivo del 2021 e nonostante i reiterati solleciti. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2569/2021 del 16.09.2021, il Tribunale accoglieva la richiesta e ingiungeva il pagamento, con relative spese. Avverso tale decreto proponevano opposizione ex art.645 c.p.c., (poi Parte_2 deceduto), e , contestando la legittimazione attiva del ricorrente: in CP_1 Controparte_2 particolare gli opponenti eccepivano: - che l'avv. non era mai stato nominato Parte_1 amministratore con delibera assembleare, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1129 c.c., né aveva mai convocato assemblee per approvare i rendiconti;
- che, peraltro, mancava la documentazione giustificativa degli esborsi, sì da chiedere, oltre alla revoca del provvedimento monitorio, la sospensione della provvisoria esecutorietà. Si costituiva l'avv. con atto del 26.01.2022, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Pt_1
L'allora Parte opposta sosteneva, in particolare, quanto segue: - i rendiconti 2020-2021 erano stati approvati all'unanimità dai condomini mediante sottoscrizione;
- tale consenso implicava anche la conferma della sua nomina ad amministratore, titolo che si aggiungeva al fatto di detenere la maggioranza dei millesimi (60%) in forza dell'atto di divisione del 10.05.1990; - sin dal 2000, peraltro, lui e la sorella avevano gestito congiuntamente l'edificio, senza formalizzare convocazioni assembleari, ma approvando sempre congiuntamente i bilanci e i rendiconti. Con successivo ricorso del 02.11.2021, l'avv. con la medesima prospettazione di Pt_1 cui sopra, chiedeva un altro decreto ingiuntivo, nei confronti degli stessi citati eredi, domandando il pagamento di € 3.000,00 a titolo di acconti per le mensilità settembre-novembre 2021 e di € 2.609,20 quale quota del 40% di una fattura per lavori straordinari afferenti al riscaldamento, sì CP_3 che con decreto n. 3283/2021 del 16.11.2021, il Tribunale accoglieva la richiesta, con provvisoria esecutorietà. Anche contro tale decreto proponevano opposizione separatamente (R.G. CP_1
2662/2022) e e (R.G. 11110/2021), lamentando le stesse ragioni già dedotte Pt_2 Controparte_2 nel primo giudizio di opposizione, in particolare circa l'insussistente qualità di amministratore in capo all'avv. contestando ogni pretesa. Pt_1
Costituitosi in tali giudizi l'attuale appellante, con due diverse ordinanze, i Giudici designati accoglievano le istanze ex art. 649 c.p.c., sospendendo la provvisoria esecutorietà, per mancanza di delibera assembleare di approvazione dei bilanci 2020 e 2021. Successivamente, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva tra i procedimenti, il Tribunale disponeva la riunione del tre procedimenti ex art.645 c.p.c., correlati ai due decreti ingiuntivi sopra rammentati. Il Giudice di primo grado, dunque, in esito ai termini concessi ex art. 183, VI comma, c.p.c., ritenute inammissibili le istanze istruttorie, valutata la causa matura per decisione, con ordinanza del 06.06.2023 fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 27.06.2023 il processo veniva interrotto per il decesso di . Parte_2
Nel novembre 2023 gli eredi e riassumevano la causa, CP_1 Controparte_2 anche nella qualità, chiedendo fissarsi nuova udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19.12.2023, celebrata in trattazione scritta, le Parti precisavano, dunque, le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. Il Tribunale di Genova, per l'effetto, in data 03.04.2024, pronunciava la sentenza n° 1026/2024 e statuiva:
“…
P.Q.M.
definitivamente decidendo ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
3
1. in accoglimento dell'opposizione revoca il D.I. n. 2569/2021 del 16.09.2021 e il D.I. n. 3283/2021 del 16.11.2021: per carenza di legittimazione attiva dell'Avv.to quanto agli importi Parte_1 pretesi a titolo di conguaglio 2020, acconti 2021 e a titolo di contribuzione al pagamento della fattura n. VL080635 emessa da e per carenza dei presupposti di cui all'art. 1134 c.c. quanto CP_3 alla pretesa di rimborso di spese per lo studio di fattibilità dell'agevolazione fiscale del 110%.
2. dichiara tenuto e condanna l'Avv. a rifondere ai Sigg.ri e Parte_1 CP_2 CP_1 le spese di lite, che si liquidano in € 355,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso del difensore (di cui
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria/di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
3. rigetta la domanda ex art. 96 terzo comma c.p.c. formulata da parte convenuta opposta.”. In particolare, Il Tribunale medesimo, rispetto alle ragioni di tale decisione, argomentava come segue:
-a fronte del fatto che gli opponenti avevano eccepito, sin dall'introduzione dei giudizi, il difetto di legittimazione attiva dell'avv. poiché egli non era mai stato nominato amministratore con Pt_1 delibera assembleare dei condomini, né risultava che vi fossero stati bilanci consuntivi e preventivi regolarmente approvati in assemblea, era emerso dagli atti che l'originario ricorrente fondava le proprie pretese su un accordo tacito intervenuto con la sorella , comproprietaria Persona_1 dell'edificio, accordo in forza del quale egli amministrava le parti comuni e percepiva acconti annuali;
- tale mandato, pacificamente accettato fino al decesso della sorella, si era, tuttavia, estinto, ai sensi dell'art. 1722 n. 4 c.c., con la morte della stessa;
- con la successione ereditaria, dunque, i coeredi erano subentrati nella titolarità degli immobili, ma non avevano conferito alcun nuovo incarico all'avv. Pt_1
- non era possibile attribuire valore di valida nomina alla sottoscrizione del rendiconto 2020 da parte del solo , avvenuta in data 10.05.2021, poiché tale atto rimaneva estraneo CP_1 ad una regolare assemblea e non coinvolgeva gli altri comproprietari;
- parimenti, l'assunto dell'avv. secondo cui i rapporti intercorsi nel tempo, Pt_1 costituivano comportamento concludente di nomina, non era conforme alla disciplina vigente, atteso che, infatti, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 220/2012, l'art. 1129 c.c. richiedeva che la nomina dell'amministratore fosse deliberata formalmente dall'assemblea e risultasse da un documento contenente la specifica del compenso;
- non era, altresì, condivisibile l'argomento difensivo circa un presunto pagamento di acconto nel gennaio 2021, autorizzato dall'A.d.S. della sorella, atteso che tale circostanza, oltre a risultare allegata tardivamente, non trovava alcun riscontro probatorio e, comunque, non costituiva valido atto di investitura. Il primo Giudice, ancora, evidenziava come confermasse tali conclusioni anche l'ordinanza del 29.09.2022, resa nel procedimento R.V.G. 9520/2021, con la quale il Tribunale aveva nominato un amministratore per l'edificio, provvedimento che non sarebbe stato necessario ove vi fosse già stato un valido incarico in capo all'avv. sì che quest'ultimo non era legittimato ad agire in Pt_1 giudizio, nei confronti degli eredi della sorella, per il recupero di acconti, conguagli o spese di gestione, in mancanza di una valida delibera assembleare. In merito, poi, alla pretesa di rimborso delle spese per lo studio di fattibilità del superbonus 110%, il Tribunale: - affermava che l'avv. aveva chiesto il rimborso di € 1.000,00, pari a metà Pt_1 degli onorari corrisposti al geom. incaricato nel novembre 2020 – secondo quanto da lui Pt_3 sostenuto – di redigere uno studio di fattibilità sul superbonus;
- doveva, tuttavia, constatarsi che agli
4 atti non vi era alcun documento idoneo a provare il conferimento congiunto dell'incarico da parte sua e dell'amministratore di sostegno della sorella;
- tale spesa, peraltro, non avrebbe potuto essere frutto di un incarico da parte anche dell della sorella, poiché, trattandosi di spesa straordinaria, CP_4 essa avrebbe richiesto l'autorizzazione del Giudice Tutelare, non prodotta in giudizio. Oltre a quanto sopra, il Tribunale rilevava, in ogni caso, come qualsivoglia iniziativa unilaterale dell'avv. non desse diritto ad alcun rimborso ex art. 1134 c.c. , atteso che lo Pt_1 stesso, in rapporto a tale fonte normativa, sorgeva solo in presenza di spese urgenti ed indifferibili, presupposti che, nel caso concreto, mancavano, poiché non era stata neppure allegata una situazione di urgenza tale da giustificare l'intervento sostitutivo del singolo condomino, con l'effetto che anche tale domanda non poteva trovare accoglimento. Il Giudice di prime cure, pertanto, affermava che, venuto meno il mandato conferito dalla sorella defunta e non essendo intervenuta una nuova nomina conforme all'art. 1129 c.c., l'avv. Pt_1 non aveva legittimazione a richiedere agli eredi il pagamento degli acconti e dei conguagli,
[...] come dedotto in sede monitoria, così come, analogamente, non gli spettava il rimborso delle somme anticipate per lo studio di fattibilità del superbonus, in difetto di urgenza e di regolare autorizzazione, il tutto con la conseguente condanna alle spese di lite, per soccombenza, nei limiti dei valori medi previsti per lo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00. Con atto di appello del 15.07.2024 l'avv. ha impugnato tutti i capi della Parte_1 sentenza n. 1026/2024 emessa dal Tribunale di Genova, ritenendoli erronei, contraddittori, illegittimi, gravatori ed ingiustamente lesivi dei suoi diritti, sì da svolgere, prima di articolare i singoli motivi, una premessa, consistente nella narrativa della vicenda processuale, nella prospettazione difensiva dell'appellante, salvo dolersi, espressamente, in quest'ultima, della mancata ammissione di alcune prove orali , nei seguenti termini : “…Sul punto, quindi, si eccepisce l'erroneità e la violazione di legge nella formazione dell'ordinanza 5.6.2023 e, conseguentemente, del capo 3.3.) dell'impugnata sentenza laddove, senza la benché minima giustificazione e/o motivazione, vengono ritenuti inammissibili i capitoli di prova dedotti in comparsa di costituzione e risposta dall'odierno appellante senza distinguere tra le due forme di prova richieste (testimoniale e interrogatorio formale) laddove, viceversa, i detti capitoli di prova, così come richiamati in sede di precisazione delle conclusioni, risultavano dedotti anche per interrogatorio formale essendo chiaramente ed esplicitamente volti a provocare la confessione giudiziale delle controparti su circostanze ed eventi indispensabili al fine del decidere, e, conseguentemente, l'appellante, giusta quanto innanzi, insta affinché l'Ill.ma OR d'Appello di Genova, revocata l'ordinanza del Tribunale di Genova datata
5.6.2023, voglia ammettere i capitoli di prova per interpello degli odierni appellati così come dedotti nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.1.2022 nn. da 1) a 4).” A fronte di ciò, l'avv. ha, poi, dedotto i seguenti specifici motivi di gravame. Parte_1
I MOTIVO - Punto 4 (sottoparagrafi 4.1) - 4.2) – 4.3) – 4.4) – 4.5) – 4.6) – 4.7) – 4.8) – 4.9)
– 4.10) – 4.11) – 4.12) – 4.13) – 4.14) – 3.15) [rectius 4.15)] – 3.15) [rectius 4.16)]. Asserita carenza di legittimazione attiva in capo all'avv. – Violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 1129 c.c. - Omessa e contraddittoria motivazione del punto 4. e relativi sottoparagrafi (pagg. da 7 a 11 dell'impugnata sentenza). L'appellante, con tale motivo di appello, ha sostenuto che il Giudice di prime cure fosse incorso in un errore di diritto e di interpretazione della normativa in tema di condominio minimo, avendo ritenuto insussistente un valido incarico di amministratore in capo all'avv. . Parte_1
In particolare, l'appellante ha osservato che:
- ai sensi dell'art. 1129, comma I, c.c., la nomina dell'amministratore è obbligatoria solo nei condominii con più di otto partecipanti, mentre nei cosiddetti “condominii minimi” (da 2 a 8 condomini) essa non è obbligatoria, ma può avvenire con decisione unanime, come nel caso di specie;
5 - la figura dell'amministratore, in tali contesti, è riconducibile ad un mandato con rappresentanza, soggetto alle regole di cui all'art. 1392 c.c., sicché il conferimento può avvenire anche in forma verbale o per comportamenti concludenti, senza necessità di formale deliberazione assembleare;
- i due fratelli e avevano unanimemente stabilito che non fosse Persona_1 Parte_1 necessaria una convocazione assembleare per l'approvazione dei rendiconti o per la conferma della carica di amministratore, ritenendo sufficiente l'approvazione unanime informale, modalità rimasta incontestata per oltre vent'anni e condivisa anche dall
[...]
(avv. Antonluca CR) e dai conduttori dell'immobile; Controparte_5
- le contestazioni erano insorte solo dopo il decesso di (dicembre 2020) Persona_1 per iniziativa degli eredi, privi di titolo per sindacare le decisioni della loro dante causa. L'appellante ha altresì dedotto che:
- con ordinanza del 29.09.2022, il Tribunale di Genova aveva rigettato l'istanza degli eredi volta alla nomina giudiziale di un amministratore, sicché non si poteva desumere da tale procedimento l'insussistenza di un incarico in capo a;
Parte_1
- l'amministratore nominato d'ufficio (studio ) aveva ricevuto un incarico limitato a Tes_1 convocare l'assemblea per i lavori straordinari e costituire un fondo speciale, non già a sostituire l'amministratore in carica;
- l'incarico di amministratore deliberato nel 2020 doveva ritenersi rinnovato ex art. 1129, comma X, c.c. anche per il 2021;
- l'art. 1105, comma II, c.c., imponeva la vincolatività delle decisioni di ordinaria amministrazione per la minoranza, previa informazione, ed era provato documentalmente che gli eredi erano stati informati e, in parte, avevano aderito alle decisioni medesime, con versamenti del 2021, sia da parte di , sia da parte dell della de cuius; CP_1 CP_4
- non era possibile ritenere estinto il mandato per effetto della morte di , Persona_1 trovando applicazione l'art. 1728 c.c. (obbligo del mandatario di continuare se vi è pericolo nel ritardo), nonché l'istituto della prorogatio imperii ex art. 1129, comma VIII, c.c., pacificamente ammesso dalla giurisprudenza, con conseguente prosecuzione dei poteri dell'amministratore sino alla sostituzione. L'appellante, inoltre:
- ha contestato come il Tribunale non avesse considerato gli obblighi contributivi ex art. 1104 c.c., secondo cui ciascun partecipante era tenuto a sostenere le spese necessarie e deliberate, e la giurisprudenza costante, che qualificava tali spese come obbligazioni propter rem;
- ha evidenziato come nessun provvedimento di revoca dell'amministratore fosse stato emesso, a fronte del fatto che la gestione di cui si tratta riguardava esclusivamente spese necessarie ed urgenti per la conservazione delle parti comuni e che il nuovo amministratore,
, era subentrato solo nel gennaio 2023. Controparte_6
Per tali ragioni, l'appellante ha chiesto la totale riforma della sentenza impugnata, con conferma dei decreti ingiuntivi nn. 2569/2021 e 3283/2021 emessi dal Tribunale di Genova, ovvero, in subordine, la condanna degli appellati al rimborso delle spese condominiali sostenute, con vittoria di spese di lite.
II MOTIVO – violazione e falsa applicazione dell'art. 1137 e ss c.c. e delle altre leggi in materia – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. L'appellante, con tale ulteriore motivo di appello, ha sostenuto che il rendiconto consuntivo 2020 ed il preventivo 2021, predisposti dall'avv. nell'esercizio della prorogatio imperii, Parte_1 non erano mai stati impugnati dagli eredi nei termini di legge.
6 In merito, l'appellante ha posto in risalto che detti documenti risultavano:
- sottoscritti per approvazione nel 2021 da uno degli appellati, ; CP_1
- approvati all'unanimità dei partecipanti, seppur con importi ridotti, come risulta dal verbale di assemblea del 04.04.2023, prodotto agli atti in data 03.05.2023, unitamente al verbale di udienza della medesima data. Secondo l'appellante, occorreva considerare che, se i comproprietari e Pt_2 CP_2 non fossero stati d'accordo, avrebbero dovuto proporre tempestiva impugnazione nei 30
[...] giorni previsti dalla legge, dovendosi anche valutare che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 67, comma 2, disp. att. c.c., non doveva ignorarsi, come, ove un'unità immobiliare appartenga in comunione a più soggetti, questi abbiano diritto a un solo rappresentante. L'originario opposto, attore sostanziale, ha, altresì, rilevato che gli appellati avevano più volte dichiarato che il versamento di € 2.000, effettuato da , fosse stato eseguito a nome CP_1 di tutti e tre i coeredi, con l'effetto che, o i versamenti effettuati dall'avv. Antonluca CR (
[...]
, pari ad € 1.000) e da (€ 2.000) dovevano ritenersi Controparte_5 CP_1 insussistenti, oppure essi erano stati effettuati, come sostenuto, anche in nome e per conto degli altri coeredi, con conseguente conferma del fatto che sia l , sia il citato Controparte_5
avevano operato con autorizzazione ad approvare i rendiconti e a versare gli acconti CP_1 anche per conto degli ulteriori eredi.
III MOTIVO – Sull'urgenza dei pagamenti attuati dall'avv. – capi 4.3. e Parte_1
4.4 dell'impugnata sentenza. Erroneità della sentenza impugnata sotto altro profilo. Illegittima acquisizione di risultanze istruttorie. L'appellante, con il terzo motivo di appello, ha sostenuto che il Giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato le domande relative al rimborso delle spese per lo studio di fattibilità dell'agevolazione fiscale del 110%, ritenendole non rimborsabili ai sensi dell'art. 1134 c.c. Secondo l'appellante, il Tribunale non aveva considerato che il pagamento delle fatture in ambito condominiale integra, di per sé, attività urgente, poiché il mancato pagamento comporta rischi immediati, quali l'interruzione di servizi essenziali (gas, acqua, energia elettrica, assicurazione globale fabbricati), già verificatasi in concreto in due casi ( ed Enel), con possibili gravi CP_3 danni non solo per i condomini, ma anche per gli inquilini, tra i quali figurava una Comunità Alloggio per Anziani. Parte appellante ha, inoltre, lamentato come il Giudice, nell'eventualità di revocare i decreti ingiuntivi opposti, avrebbe comunque dovuto considerare la prova documentale degli esborsi sostenuti dall'avv. in nome e per conto dei comproprietari, spese successivamente Parte_1 approvate dall'unanimità dei condomini nella misura di circa € 9.000, come da verbale di assemblea del 04.04.2023 prodotto in giudizio, sì che da ciò sarebbe dovuta derivare la condanna degli odierni appellati al rimborso, quantomeno, per gli importi approvati, ancorché inferiori rispetto agli esborsi complessivamente documentati. L'avv. ha, infine, richiamato tutte le fatture prodotte, comprovanti pagamenti effettuati Pt_1 nell'interesse dell'intero condominio e, a supporto, ha segnalato che la rata annuale di € 2.609,20, dovuta ad dai fratelli relativa al rifacimento dell'impianto di riscaldamento CP_3 Pt_1 deliberato nel 2015, per un importo complessivo di € 6.500, non necessitava di ulteriore approvazione, trattandosi di obbligazione pregressa che gli appellati erano comunque tenuti ad adempiere.
IV MOTIVO – Istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ex art. 351 e 283 c.p.c. L'avv. , infine, con l'ultimo motivo di appello, ha chiesto che l'esecutività della Parte_1 sentenza del Tribunale di Genova n. 1026/2024 fosse sospesa, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., stante 7 la ricorrenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, richiamando, quanto al primo profilo, le ragioni di doglianza, e quanto al secondo che al deducente sarebbe derivato un grave pregiudizio, ove fosse stato costretto ad adempiere agli obblighi derivanti dalla sentenza, avendo già sostenuto ingenti spese per conto degli appellati, con il rischio di incontrare difficoltà nel ripetere le somme una volta riformata la decisione, il tutto in rapporto all'assenza di rischi, per gli appellati, rispetto al soddisfacimento eventuale delle lore pretese, attesa la solidità patrimoniale dell'appellante. Con comparsa di costituzione e risposta del 03.12.2024 e Controparte_2 CP_1 si sono costituiti nel presente giudizio, richiamando integralmente le difese svolte nel primo grado di giudizio. Preliminarmente e hanno lamentato come l'appellante avesse CP_2 CP_1 cercato di rappresentare di aver sempre agito nell'interesse del , Controparte_7 mentre, in realtà, le sue pretese erano prive di fondamento, sia in fatto, che in diritto, le due iniziative monitorie proposte, oggetto di opposizione, essendo state assunte, a distanza di pochi mesi dal decesso della sorella , senza alcuna legittimazione attiva, in forza di mere affermazioni, Persona_1 non supportate da prova documentale, finalizzate a recuperare denaro dai familiari. Gli appellati, a tal riguardo, hanno, in particolare, evidenziato che:
- il giudizio si inseriva in un più ampio contenzioso insorto dopo il decesso della loro dante causa, a seguito della scoperta da parte degli eredi di una gestione arbitraria da parte dell'avv. , che aveva imposto alla sorella e successivamente agli eredi le Parte_1 proprie decisioni, non solo in ambito condominiale;
- già con PEC del 10.07.2021 essi avevano formalmente censurato la pretesa qualità di amministratore di , le condizioni fatiscenti dello stabile, l'infondatezza delle Parte_1 richieste di pagamento relative a spese mai deliberate (comprese le presunte spettanze del Geom. , nonché l'esistenza di ingenti crediti della de cuius nei confronti dello stesso Pt_3
; Parte_1
- l'odierno appellante, quale mero condomino, non aveva alcun titolo per agire in via monitoria nei confronti degli eredi, come correttamente rilevato dal Tribunale, trattandosi peraltro di spese mai deliberate, né approvate in sede assembleare;
- non era mai stata adottata alcuna delibera di nomina dell'appellante ad amministratore, né di approvazione di consuntivi e preventivi o di riparti di spesa da lui predisposti, sicché ogni pretesa avanzata era stata ritenuta, correttamente, priva di base giuridica e documentale. Gli appellati hanno, altresì, precisato che:
- era stato nominato amministratore del all'unanimità con Controparte_6 CP_7 delibera del 22.12.2022, e non nel gennaio 2023 come dedotto dall'appellante;
- l'amministratore era già stato individuato in precedenza nello Studio D'Angelo, nominato dal Tribunale con ordinanza del 29.09.2022, per la gestione di opere straordinarie indifferibili, a causa del conflitto tra i condomini e dell'assenza di un amministratore in carica;
- in sede processuale lo stesso appellante aveva ammesso di trovarsi in ritardo e in stato di morosità nel pagamento dei propri debiti condominiali, per importi rilevanti, circostanza emersa nel contenzioso con Europam S.p.A., ove era risultato che la gran parte del debito gravava proprio su mentre gli eredi avevano provveduto a pagare Parte_1 direttamente la loro quota. Ciò detto, e hanno poi rilevato che: CP_2 CP_1
- l'appellante non aveva censurato il capo 3.17 della sentenza impugnata, con cui il Tribunale aveva affermato che la legittimazione ad agire per il recupero delle quote spetta unicamente all'amministratore e non ai singoli condomini;
- successivamente alla sentenza, con delibera assembleare del 16.07.2024, i condomini avevano approvato i consuntivi 2021 e 2022 e affidato la gestione dei crediti
8 all'amministratore , delibera non impugnata dall'appellante, sì che da ciò CP_6 discendeva la cessazione della materia del contendere e la carenza di interesse dell'appellante a coltivare l'impugnazione. In merito, poi, alla situazione fattuale complessiva, Parti appellate hanno, inoltre, richiamato l'ordinanza collegiale del Tribunale di Genova n. 2166/2023, confermata dalla OR d'Appello con sentenza n. 885/2024, con cui era stato condannato a tenere indenni gli eredi da Parte_1 debiti da lui contratti e a rifondere spese di lite, con conseguente possibilità di opporre in compensazione il credito giudizialmente loro riconosciuto.
e hanno, infine, posto in ulteriore risalto che: CP_2 CP_1
- le spese per cui l'appellante aveva agito monitoriamente (D.I. nn. 2569/2021 e 3283/2021) non erano mai state deliberate, né approvate, trattandosi di acconti di spese ordinarie e di poste prive di giustificazione documentale, comprese quelle relative al Geom. e ad Pt_3
; CP_3
- la stessa condotta dell'appellante, peraltro, era confermativa della di lui estraneità al ruolo di amministratore, come da PEC del 30.11.2022 dell'avv. in cui egli aveva riconosciuto Pt_1 la necessità di individuare un legale rappresentante del condominio;
- i principi codicistici e giurisprudenziali, ancora, richiedevano, anche nei condominii minimi, la regolare convocazione e partecipazione di tutti i condomini per l'adozione di decisioni valide, con conseguente nullità delle delibere inesistenti poste a fondamento dei ricorsi monitori. In conclusione, gli appellati hanno chiesto il rigetto integrale dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e il riconoscimento della temerarietà dell'impugnazione, sottolineando che l'attività gestoria dell'appellante era stata svolta senza titolo, senza delibere e senza rendicontazione regolare, a differenza della loro condotta, improntata al rispetto delle regole condominiali e supportata da puntuale documentazione. Nello specifico, ancora, e hanno assunto ed eccepito quanto segue. CP_2 CP_1
Con riferimento al primo motivo di appello: -il Giudice di prime cure aveva correttamente dichiarato la carenza di legittimazione attiva dell'appellante e puntualmente motivato in diritto e in fatto, applicando alla fattispecie le regole codicistiche sul condominio, anche in presenza di mini- condominio, il tutto come da art. 1129 c.c. , senza possibilità di deroghe, in rapporto alle dimensioni del stesso;
- del tutto irrilevante era il richiamo avversario all'art. 1392 c.c., atteso che la CP_7 nomina dell'amministratore non poteva essere “tacita” o “orale” indipendentemente dall'investitura assembleare, poichè la legge imponeva la delibera con contenuti tipizzati;
- l'ordinanza RG 9520/2021 del Tribunale, a conferma, aveva nominato lo per Parte_4 superare lo stallo e convocare l'assemblea ai fini dei lavori urgenti, proprio sul presupposto che non vi fosse alcun amministratore;
- a fronte di tali risultanze, qualsivoglia tacito accordo dell'avv. Pt_1 con la sorella, ove qualificabile come mandato, si era, comunque, estinto con la morte della mandante, del tutto inapplicabile essendo l'art. 1728 c.c., atteso che non sussisteva un'attività
“salvifica” urgente da proseguire, ma, semmai, una situazione di grave criticità gestionale, accertata in CTU, che imponeva la tempestiva sostituzione con un professionista;
- non era stata provata alcuna delibera di approvazione delle spese poste a base delle pretese monitorie, né la previa informazione ai partecipanti;
- la sottoscrizione del solo , fuori assemblea, di un CP_1 rendiconto 2020, era inidonea a costituire un valido rapporto di amministrazione o ad impegnare gli altri coeredi;
- i richiami giurisprudenziali dell'appellante erano non pertinenti, atteso che il presupposto di qualsivoglia “prorogatio” non poteva che fondarsi sul presupposto di un amministratore validamente nominato e non poteva certo operare quando vi era volontà contraria dei condomini o mancata nomina originaria; - le doglianze dell'appellante, tese a minare la sentenza impugnata, si scontravano con il fatto che l'avv. condomino all'epoca titolare del 60% dei Pt_1 millesimi, aveva accumulato morosità, come dallo stesso riconosciuto;
- ogni doglianza, circa la
9 valenza della mancata “revoca”, non assumeva significato, considerato che l'appellante non rivestiva la carica di amministratore , con conseguente impossibilità logica e giuridica di un provvedimento di revoca;
- in ogni caso nei condominii a due partecipanti ogni delibera richiedeva la convocazione e la partecipazione di entrambi per deliberare all'unanimità le decisioni, tra cui la nomina dell'amministratore; - certo era, dunque, il difetto di legittimazione attiva dell'avv. per il Pt_1 recupero di crediti condominiali, in ragione dell'acclarata mancanza di valida e documentata nomina, oltre che di delibere su rendiconti/riparti/spese, e di pezze giustificative idonee. Con riferimento al secondo motivo di appello: - la seconda parte dell'atto di citazione di appello non era riferita a una parte specifica della sentenza impugnata, sì che l'appellante si era limitato a reiterare l'argomentazione secondo cui il rendiconto 2020 e il preventivo 2021, da lui predisposti in un presunto regime di prorogatio imperii, erano stati approvati nella delibera assembleare del 04.04.2023, prodotta unitamente al verbale di udienza del 03.05.2023; - in ogni caso, il rendiconto 2020 e il preventivo 2021 non erano stati approvati nella delibera del 04.04.2023, come correttamente riconosciuto dal Giudice di prime cure, con l'effetto che del tutto destituito di fondamento era l'assunto per cui gli eredi della sorella dell'avv. avrebbero dovuto impugnare Pt_1 la delibera in questione;
- l'insistenza dell'appellante sul versamento complessivo di € 3.000 da parte degli eredi, nel 2021, non era pertinente, trattandosi di due distinti pagamenti unilaterali non autorizzati dagli altri coeredi, rilevanti unicamente sotto il profilo contabile e non quale manifestazione di approvazione assembleare. Con riferimento al terzo motivo di appello: - l'oggetto della causa non era costituito dai pagamenti effettuati dal condomino bensì dalla sua pretesa creditoria quale Parte_1 sedicente amministratore del condominio, relativa ad acconti di spese ordinarie non deliberati e ad altre spese straordinarie non documentate e, per quanto emerso in giudizio, non dovute, né esigibili;
- nessuna delle spese di cui l'appellante aveva chiesto il rimborso aveva carattere di urgenza;
- tale carattere, peraltro, non era mai stato dedotto dall' avv. in primo grado, non potendosi Pt_1 dimenticare , comunque, l'onere, gravante sul condomino che pretende il rimborso, di dimostrare l'indifferibilità della spesa ex art. 1134 c.c.; - anche nei condominii minimi, ancora, tale rimborso era possibile soltanto per le spese urgenti, da intendersi come indifferibili e tali da non consentire il previo avviso agli altri condomini o all'amministratore. Gli appellati hanno, ulteriormente, osservato, a riguardo che: - l'appellante, opponendosi alla nomina di un amministratore, aveva determinato uno stallo gestionale, impedendo agli eredi Pt_1 di avere un referente qualificato per la gestione contabile, il pagamento regolare delle spese condominiali e l'adozione delle decisioni assembleari nel rispetto delle regole;
- tale opposizione aveva, inoltre, impedito l'apertura e la gestione di un conto corrente condominiale separato, ormai da anni necessaria garanzia di trasparenza e correttezza amministrativa;
- solo dopo la morte di
(dicembre 2020), gli eredi, subentrando nella sua posizione, avevano potuto Persona_1 constatare la situazione di disordine gestionale e la conseguente esigenza di nominare un amministratore professionale per il condominio. In merito all'istanza, sub motivo IV, di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, e si sono radicalmente opposti, assumendo CP_1 Controparte_2
l'insussistenza dei presupposti di legge. A fronte di quanto sopra, respinta, con ordinanza del 18.12.2024, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, non ravvisando la OR la manifesta fondatezza del gravame e neppure il pericolo di danno grave ed irreparabile, il Consigliere istruttore, con successiva ordinanza 20.12.2024, ai sensi dell'art. 185bis c.p.c., formulava proposta conciliativa, attesa la natura della controversia, inerente al pagamento di spese condominiali di modesto importo rispetto al patrimonio immobiliare delle Parti, nonché considerate le peculiarità
10 della vicenda connesse ai rapporti familiari, alla gestione di beni comuni ed alla conflittualità già esistente tra le stesse Parti. In esito all'udienza cartolare dell'11.02.2025, fallito il tentativo di conciliazione, non avendo aderito l'appellante, diversamente dagli appellati, la causa, valutata matura per la decisione, veniva rinviata al 27.05.2025, con contestuale assegnazione dei termini per le difese finali ex art. 352 c.p.c., udienza poi differita, già esauriti i termini per le difese finali medesime, per la sola rimessione al Collegio, alla data del 30.09.2025, ferme, appunto, le attività difensive già espletate e i termini precedentemente assegnati. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva la OR come, in via preliminare, vada esaminata la doglianza, comunque, contenuta nell'appello, circa la non ammissione delle prove orali per interrogatorio formale dedotte in primo grado e riproposte in appello. Orbene, tale doglianza, va detto, risulta in primo luogo immotivata, poiché non specifica affatto quale sarebbe stata la rilevanza delle prove stesse, ove ammesse, rispetto alla decisione assunta, al di là di affermazioni apodittiche, lamentando, inoltre, una pretesa omessa motivazione (“ …senza la benchè minima giustificazione e/o motivazione…”) ,circa la dichiarata inammissibilità del capitolato, che, tuttavia, è seccamente smentita dal verbale di causa , ove si legge nell'ordinanza 5.6.23: “ … - che le prove orali dedotte non siano ammissibili posto che i fatti dedotti sub 9), 8), 7), 5), 4), 3) e
2) devono essere provati documentalmente (attenendo ad approvazione di rendiconti ed effettuazione di spese condominiali) ed i fatti dedotti sub 1) e 6) hanno contenuto generico…”.
In ogni caso, per completezza, non può sfuggire che i capitoli 1, 2 e 3 afferiscono a vicende pregresse al decesso di , rispetto a prassi, a ben vedere, che in esito al primo Persona_1 giudizio sono state ritenute pacifiche, al di là della valenza giuridica, sì da essere i capitoli medesimi irrilevanti rispetto ai fatti di causa, esattamente come il capitolo 4, in rapporto a quanto dedotto a fondamento della pretesa di rimborso e, poi, deciso dal Tribunale, con riguardo alle ragioni di accoglimento delle opposizioni ex art.645 c.p.c., il che risulta del tutto pretermesso dall'appellante. La richiesta di prove reiterata, dunque, si appalesa priva di ogni fondamento e va respinta. Passando, dunque, alla disamina dei tre motivi effettivi di appello, il quarto afferendo alla sospensione del titolo appellato, su cui si è già deciso, reputa la OR di dover svolgere le seguenti considerazioni. Con riferimento al primo motivo , occorre muovere dalla constatazione che non è stata oggetto di specifica impugnazione quanto accertato ai punti 4.2 e 4.3. della sentenza del primo Giudice, in cui si legge: “ …4.2) Si premette in fatto che, nei due ricorsi monitori - che delimitano l'oggetto delle domande azionate in giudizio - l'Avv.to chiede che alle controparti, subentrate iure Parte_1 successionis nella titolarità egli immobili di proprietà della defunta sorella sig.ra , siano Persona_1 ingiunti i seguenti pagamenti: a) di € 629,00 a titolo di conguaglio a consuntivo per l'anno 2020; b) di € 7.000,00 a titolo di acconti dovuti per i mesi da febbraio 2021 ad agosto 2021;
c) di € 3.000,00 a titolo di acconti dovuti per i mesi da settembre a novembre 2021; d) di € 2.609,20 a titolo di quota del 40% della fattura n. VL080635 (prod. 2 fascicolo monitorio) emessa da (per i lavori straordinari di rifacimento dell'impianto di riscaldamento del palazzo). CP_3
e) di € 1.000,00 a titolo di rimborso dovuto all'Avv.to per aver anticipato gli onorari spettanti Pt_1 al Geom. er lo studio di fattibilità dell'agevolazione del superbonus;
Pt_3
4.3) Con riferimento alle pretese di cui alle lettere a), b) c) e d) del precedente punto l'Avv.to Pt_1 asserisce di agire quale amministratore delle parti comuni del caseggiato sito in Genova C.so Paganini 21 mentre, con riferimento alla pretesa sub e) egli pare più propriamente chiedere il rimborso di somme sostenute anche nell'interesse del condomino proprietario dei restanti alloggi costituenti il caseggiato.” Ciò, merita di essere sottolineato, è coerente, peraltro, al tenore dei ricorsi monitori oggetto di opposizione ex art. 645 c.p.c., oltre che con le conclusioni assunte tempestivamente nei giudizi di opposizione e, financo, con il terzo motivo di appello, ove il punto 4.3 è censurato solo nella parte in
11 cui il Tribunale ha ritenuto non sussistere, quanto alla voce e) citata, i presupposti applicativi dell'art.1134 c.c. Tale realtà processuale, non può tacersi:
- è, altresì, coerente con le ondivaghe difese di cui al motivo in esame, in cui, in modo non scevro da contraddittorietà, l'appellante ha rivendicato la qualità di amministratore, sì da aver legittimamente agito in “prorogatio”, per poi vantare la qualità di mandatario della sorella, con ultrattività del mandato stesso, alla morte della mandante, il tutto in rapporto anche a pretese condotte concludenti giuridicamente tali da confortare le pretese in discussione;
- non può essere messa in discussione, comunque, neppure dal tentativo dell'avv. Pt_1
su cui, comunque, si tornerà, di far discendere la fondatezza delle azioni ex art.633 c.p.c.
[...] da delibere successive dell'assemblea condominiale. Quanto sopra , va chiarito, necessita di essere sottolineato a fronte di conclusioni, in sede di gravame, in cui è stata formulata una domanda subordinata (“ … ovvero, subordinatamente, CONDANNARE gli appellati a rimborsare all'appellante/opposto tutte le spese dal medesimo anticipate per loro conto relative al condominio di C.so Paganini 21 ed oggetto dei decreti ingiuntivi opposti anche come sostenute ed approvate per la gestione dello stabile in comproprietà tra le parti dalla dante causa degli odierni appellati e, come, all'esito dell'istruttoria, comprovate ed approvate, quanto meno in parte, anche dagli odierni appellati…”), tesa, in concreto, in modo confusivo, a superare il citato perimetro del giudizio, obliquamente mutando, del tutto inammissibilmente, l'oggetto della causa, così da indirizzarlo verso una pronuncia sui concreti rapporti dare/avere fra le Parti. A tal riguardo, ancora, rileva, d'altra parte, anche quanto eccepito dagli appellati, circa l'omessa specifica impugnazione del punto 3.17, pag.11, della sentenza appellata, circa il fatto, peraltro pacifico, che la legittimazione a pretendere quanto approvato in seguito alla nomina dell'amministratore competa solo a quest'ultimo. Controparte_6 Orbene, ciò detto, al fine di affrontare le contestazioni mosse alle valutazioni del primo Giudice, fermo, come detto, il citato perimetro del giudizio, occorre muovere dalla considerazione che le deduzioni dell'appellante non si confrontano con i dati normativi in materia di condominio, in esito anche alla riforma di cui alla L. 220/12 e con i chiari orientamenti giurisprudenziali relativi, cui, invece, reputa la OR , il Tribunale ha fatto correttamente riferimento e che pare, opportuno, richiamare. Già con pronuncia Cass. SS.UU. n.2046, 31.1.2006, infatti, era stato affermato il principio secondo cui: “ La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori
", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni.” Ciò con l'effetto, che ben si evince e viene confermato da Cass.sez.6-2, n. 20071, 11.8.17, per cui “ Instaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali e riscontrandosi la medesima situazione nel condominio cd. "minimo", ne discende che anche rispetto a quest'ultimo trova applicazione, sia per l'organizzazione interna dell'assemblea che per le situazioni soggettive dei partecipanti, la disciplina di cui agli artt. 1117 e ss. c.c., potendo pertanto in tal caso
i condomini, in applicazione del principio maggioritario ed anche se in numero inferiore, rispettivamente, a quattro e dieci, nominare un amministratore ed approvare un regolamento. (Principio reso in fattispecie regolata, "ratione temporis", dalla disciplina anteriore a quella introdotta dalla l. n. 220 del 2012)”. Gli effetti, inevitabili, degli approdi sopra richiamati sono ben descritti , parimenti, dalla giurisprudenza di legittimità, anche in ordine alle modalità e criteri di approvazione delle decisioni condominiali, come, in particolare, da seguenti pronunce: - Cass, sez.6-2, n.5288, 3.4.12, ove si legge: “In tema di condominio negli edifici, la comunicazione, da parte di un condominio, del riparto delle
12 spese non può sostituire l'atto presupposto, ossia la delibera di approvazione, che è necessaria anche in presenza di un condominio composto di due soli condomini, cui è applicabile l'art. 1136 cod. civ.; mentre il pagamento di acconti non può costituire prova di una delibera di approvazione delle spese inesistente. Resta, peraltro, possibile, ove non si raggiunga l'unanimità e non si decida, poiché la maggioranza non può formarsi in concreto, il ricorso all'autorità giudiziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1105 e 1139 cod. civ.”;
-Cass., sez.2, n.5329, 2.3.17, ove si legge: “ Nel condominio cd. minimo (formato, cioè, da due partecipanti con diritti di comproprietà paritari sui beni comuni), le regole codicistiche sul funzionamento dell'assemblea si applicano allorché quest'ultima si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con decisione "unanime", tale dovendosi intendere quella che sia frutto della partecipazione di ambedue i comproprietari;
ove, invece, non si raggiunga l'unanimità, o perché
l'assemblea, in presenza di entrambi i condomini, decida in modo contrastante, oppure perché, come nella specie, alla riunione - benché regolarmente convocata - si presenti uno solo dei partecipanti e l'altro resti assente, è necessario adire l'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c., non potendosi ricorrere al criterio maggioritario “; - Cass. sez. 6-2, n. 15705, 23.7.20, ove si legge: “ Deve ravvisarsi un "condominio minimo" per il quale opera la disciplina dettata dal codice civile in tema di funzionamento dell'assemblea condominiale laddove i partecipanti siano, uno, proprietario esclusivo di un'unità immobiliare ed altri comproprietari "pro indiviso" delle restanti unità immobiliari comprese nell'edificio; non opera, tuttavia, il principio di maggioranza atteso che i medesimi comproprietari, con riguardo all'elemento personale supposto dall'art. 1136 c.c., sebbene abbiano designato distinti rappresentanti, esprimono comunque un solo voto con la conseguenza che, ove non si raggiunga l'unanimità, è necessario adire l'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c.”; - Cass., sez. 6-2, n. 16337, 30.7.20, ove si legge: “
Nell'ipotesi di costituito da due soli condomini, seppur titolari di quote diseguali, ove si debba CP_7 procedere all'approvazione di deliberazioni che - come quella di nomina dell'amministratore - richiedano comunque sotto il profilo dell'elemento personale, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex art. 1136, comma 2, c.c., la valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i condomini e la decisione "unanime", non potendosi ricorrere al criterio maggioritario”. A tal riguardo, ancora, la necessità di una compiuta assemblea e delibera condominiale, per la nomina di un amministratore, risulta sottolineata dalla Suprema, ove, nella vigenza dell'attuale normativa, evidenzia la natura contrattuale, tipica, di tale incarico, qualificata rispetto alle previsioni di cui all'art.71bis disp. att. c.c., in rapporto ai doveri posti a carico a detta figura ex art.1129 c.c., sì da affermare, come da pronuncia Cass., sez. 2, n. 28195, 31.10.24, “ La deliberazione dell'assemblea condominiale che nomini amministratore un soggetto privo dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dall'art. 71-bis disp. att. c.c. è nulla per contrarietà a norma imperativa, trattandosi di requisiti dettati a tutela degli interessi generali della collettività, come tali incidenti sulla capacità del contraente”, con l'ulteriore effetto per cui, come da pronuncia Cass. sez. 2 n. 28196, 31.10.24: “ L'incarico di amministratore di condominio può intendersi rinnovato per un anno, come previsto dall'art. 1129, comma 10,
c.c., solo se la delibera originaria di nomina non sia nulla per contrarietà all'art. 71-bis disp. att. c.c., dovendosi in tal caso negare la possibilità di una rinnovazione tacita dell'incarico, in applicazione del principio quod nullum est nullum producit effectum;
l'interpretazione contraria, infatti, porterebbe al risultato di eludere i requisiti dettati da quest'ultima disposizione a tutela degli interessi generali della collettività.” Risulta, dunque, chiaro che l'avv. per agire, come ha ritenuto di fare, in via monitoria, Pt_1 quale amministratore condominiale, avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di una valida nomina, assunta previa convocazione assembleare e decisa all'unanimità, nei modi e nelle forme di cui all'art.1129 c.c., anche ai fini della dedotta pretesa di “prorogatio”, in rapporto all'esercizio 2020/2021, il che, a ben vedere, non è stato neppure concretamente dedotto ed anzi è stato, financo,
13 escluso, tanto da leggersi: - nella domanda sostanziale introdotta ex art. 633 c.p.c. che lui e la sorella si erano accordati, nell'anno 2000, circa il fatto che l'attuale appellante si occupasse di gestire l'amministrazione del caseggiato;
- nel gravame l'esistenza di una prassi, “ contra legem”, rispetto alla non necessità di una convocazione e delibera assembleare per l'approvazione dei rendiconti e per la nomina dell'amministratore. A tal riguardo non consente di pervenire ad una diversa decisione, superando le considerazioni svolte, l'isolata pronuncia Cass. sez.2, n.2242, 4.2.2016, che, peraltro, atteneva ad una fattispecie regolata dalla disciplina anteriore alla riforma di cui alla L. n. 220 del 2012, né la citazione di sentenze afferenti alla possibilità di “ prorogatio” , in fattispecie comunque in cui risulta esservi stata, a monte, una delibera di nomina, delibera, nel caso di specie, mai intervenuta. Quanto sopra, in definitiva, acclara l'insussistenza di quanto richiesto dal citato art.1129 c.c., palesando anche l'infondatezza dell'assunto per cui vi sarebbe stata una nomina ad amministratore nel 2020, poi prorogatasi. Ciò detto, non può tacersi che, nel caso di specie, l'inesistenza di un'effettiva nomina, discende, inoltre, dal fatto stesso che l'appellante abbia evidenziato la mancanza di un obbligo di legge, per i condominii minimi, della figura dell'amministratore, il che , pur vero, non esime, nel caso in cui si decida la nomina, come vantata, di procedere comunque nelle forme di legge, il che, nel caso di specie, come detto, non è avvenuto. Merita, inoltre, di essere sottolineato che , diversamente da quanto opinato nel gravame, quanto si rinviene anche nell'ordinanza 29.9.22 del Tribunale di Genova, non smentisce affatto le valutazioni che precedono, atteso che quel procedimento non aveva ad oggetto una richiesta di revoca dell'amministratore ex art.1129, comma 11, c.c., ma, deducendo l'inesistenza giuridica di tale figura, la richiesta di nomina di un amministratore, ex comma 1 di detta norma, inesistenza presupposta dalla decisione del Collegio, che, nel respingere la domanda degli allora ricorrenti, in ragione della mancanza di obbligo della nomina di amministratore, accoglieva la stessa ai sensi dell'art.1105 c.c., u.c., ove si legge: “…d) Nella domanda presentata dai ricorrenti deve peraltro ritenersi implicitamente contenuta la richiesta di nomina di un amministratore ai sensi della disposizione di cui all'art.
1105 u.c. cod. civ. rappresentando in ogni caso il condominio una speciale ipotesi di comunione. e) Tale domanda, ad avviso del Collegio, è da considerarsi fondata sussistendo nell'ambito del oggetto CP_7 di giudizio un evidente conflitto tra i condomini che, come emerge altresì dalla CTU espletata, ha determinato uno stallo nell'esecuzione di significative opere necessarie per la conservazione delle parti comuni dell'edificio; parti che, allo stato attuale, presentano rilevanti criticità ai limiti della pericolosità ed esigono pertanto il tempestivo espletamento di lavori di ristrutturazione (cfr. in particolare il riepilogo alle pagine 70-71 dell'elaborato peritale). f) Al nominando amministratore dovrà quindi essere demandata la pronta convocazione di un'assemblea condominiale al fine di prospettare ai condomini la necessità di risolvere i problemi suindicati corrispondendo le necessarie provviste nonché la vigilanza sull'esecuzione dei lavori stessi.
g) Trattandosi di procedimento in materia di volontaria giurisdizione non occorre provvedere sulle spese di giudizio mentre le spese di CTU possono essere poste a carico solidale delle parti;
così provvede 1) Respinta ogni altra domanda ed eccezione, accoglie parzialmente il ricorso e nomina amministratore delle parti comuni dell'edificio sito in Genova Corso Paganini 21 lo con sede in Genova Corso Parte_4
Torino 24/I demandando a quest'ultimo l'immediata convocazione dell'assemblea dei condomini al fine di prospettare l'esigenza di eseguire i lavori che risolvano i problemi evidenziati dal CTU alle pagine 70-71 dell'elaborato peritale, l'acquisizione delle provviste a ciò necessarie e la successiva vigilanza sull'esecuzione dei lavori stessi. 2) Dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del procedimento. 3) Pone le spese di CTU a carico solidale delle parti. …”.
Affermato quanto sopra, occorre osservare che la pretesa valenza, in ogni caso, dedotta nel motivo di gravame, del mandato conferito dalla sorella, dante causa degli originari ingiunti, al di là
14 della possibilità di conferimento dello stesso in forma libera, in relazione all'art.1392 c.c. ( in via assorbente di ogni considerazione sugli effetti della nomina di amministratore di sostegno della donna, anche in termini autorizzativi), in ogni caso si scontra con il fatto che , con la morte di
, avvenuta il 19.12.20, detto mandato ebbe ad estinguersi “ ipso iure” ex Persona_1 art.1722, n.4, c.c, con esclusione, nel caso di specie, di qualsivoglia “ prorogatio” ex art.1728 c.c., l'approvazione dei rendiconti ed il pagamento di una fattura non integrando manifestamente alcun pericolo nel ritardo, a fronte del fatto che , quale condomino, l'unica urgenza di cui poteva vantarsi l'avv. era quella di convocare subito l'assemblea con gli eredi della sorella, per assumere le Pt_1 decisioni del caso ex art.1105 c.c. e 1129 c.c. Lo stesso contenuto, devesi sottolineare, del citato decreto del Tribunale di Genova, nel 2022, attesta come, comunque, nel dicembre 2020 non sussistesse alcuna necessità di proseguire nel mandato ricevuto dalla “ de cuius”, con riferimento alla deroga afferente al “ pericolo nel ritardo”. In merito, devesi aggiungere, le doglianze dell'appellante si appalesano generiche ed inidonee, a fronte anche di un parametro normativo chiaro, rispetto all'eccezionalità dell'ultrattività del mandato, che, non a caso, trova una limitazione rispetto all'attività gestionale, quale di fatto quella in questione, solo con riferimento all'esercizio di un'impresa, come da ultimo periodo del citato n.4 dell'art.1722 c.c. In relazione, poi, ai richiami agli artt.1104 e 1105 c.c., osserva la OR come il primo sia inconferente rispetto all'oggetto del giudizio, non essendo in discussione se gli eredi di Persona_1 dovessero contribuire a pagare spese di amministrazione, ma se l'avv. fosse
[...] Pt_1
l'amministratore e avesse titolo, al momento dei ricorsi monitori, per determinare gli importi dovuti, da versare, peraltro, non al “ ”, ma a sé, anche quale mandatario, nel caso, dei CP_7 comproprietari. Quanto poi all'art.1105 c.c., sempre rispetto al perimetro del presente giudizio e non altro, non può tacersi quanto segue:
- l'approvazione effettuata da , il 21.6.21, in calce al rendiconto consuntivo CP_1
2020 e preventivo 2021, è avvenuto al di fuori di qualsiasi convocazione assembleare, senza, dunque, il rispetto dell'art.1105 c.c., in relazione alla previsione dei commi 1 e 3, avendo tutti i partecipanti alla comunione, al di là della rappresentanza unica in sede di assemblea, diritto di partecipare alle decisioni ed essere previamente informati;
- il pagamento compiuto dall della “de cuius”, nel gennaio 2021, come prospettato, CP_4 costituisce un fattore del tutto neutro, non potendosi riverberare nella sfera giuridica degli eredi, nei termini pretesi, a prescindere da ogni considerazione circa la legittimità di un atto dispositivo patrimoniale da parte dell stesso, “post mortem” della beneficiaria, rispetto all'estinzione, “ipso CP_4 iure”, dei poteri correlati a tale misura di protezione;
- diversamente da quanto asserito, anche in sede di difese finali, a fronte della deduzione esplicita, di cui alla conclusionale in primo grado, per cui detto avrebbe eseguito tale CP_4 pagamento su indicazione e con l'accordo degli eredi, è stata, viceversa, subito eccepita l'unilateralità di tale iniziativa dell stesso ( “ …Nella comparsa conclusionale il convenuto opposto, CP_4 pur di trovare conferma della sua inesistente qualifica di amministratore, è arrivato a sostenere che l'ADS
Avv. Antonluca CR della Fu avrebbe provveduto nel gennaio 2021 a saldare all'avv. Persona_1
€ 1.000,00 di primo acconto sulle spese di amministrazione a preventivo per l'anno 2021 previa Parte_1 autorizzazione dal Tribunale al versamento “su specifica e concorde richiesta degli eredi”. La deduzione avversa per la prima volta formulata in comparsa conclusionale, è tanto temeraria quanto falsa e priva di riscontro probatorio oltre che contestata implicitamente dalla contestazione dei conchiudenti già nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. in cui, alla pag. 5, deducevano che il pagamento eseguito per € 1.000,00 dall'ADS era stato unilaterale, e dunque un mero dato di fatto in nessuna misura incidente sulla valutazione della fondatezza delle pretese attoree….”);
15 - tale unilateralità non è stata in alcun modo contrastata, essendo assorbente, comunque, il fatto che trattasi, in ogni caso, di versamento di acconto per le necessità del condominio, secondo quanto in uso ed ampiamente documentato in atti per il periodo precedente la morte di Persona_1
sì da essere, tale pagamento, rilevante solo ai fini contabili rispetto ai rapporti dare/avere
[...] che, tuttavia, esulano dal presente giudizio, il tutto in modo coerente con la giurisprudenza sopra citata;
- neppure dirimente è, per la stessa ragione, il pagamento effettuato da , con CP_1 assegno circolare 21.6.21 intestato a , assegno in calce al quale, peraltro, come da Parte_1 produzione in atti, risulta indicato, dal beneficiario: “ Questo assegno è parte di quanto deve CP_1 per la sua quota…” , il che nulla aggiunge alle considerazioni svolte sopra, in ordine all'inidoneità di tale approvazione ed attesta, ferma la valenza di acconto, anche in questo caso, la rilevanza, semmai, per la definizione dei rapporti dare/avere fra comproprietari, ma non per la contestata qualità in forza della quale furono promosse le azioni monitorie, poi opposte. Le considerazioni che precedono, in conclusione, palesano come il tentativo dell'appellante di ribaltare la decisione del primo Giudice, in ordine alla mancanza dei poteri di amministratore in capo all'appellante medesimo, non possa trovare spazio di accoglimento, gli obliqui e vari
“equipollenti” invocati, scontrandosi con la pronuncia, correttamente valorizzata dal primo Giudice, a dimostrazione della valenza e del rigore anche della riforma di cui alla legge L.220/12 , come da Cass., sez. 6, n.12927, 22.4.22, ove si legge un : “…La nomina dell'amministratore di condominio rientra fra le attribuzioni deliberative dell'assemblea (artt. 1129, comma 1, e 1136, comma 4, c.c.). La fattispecie della nomina assembleare dell'amministratore di condominio, a seguito della Riforma introdotta con la legge
n. 220 del 2012, si struttura, in particolare, come scambio di proposta ed accettazione, secondo quanto si desume altrettanto testualmente dai commi 2 e 14 del medesimo art. 1129 c.c., nonché dall'art. 1130, n. 7,
c.c., il quale dispone che la nomina dell'amministratore deve essere annotata in apposito registro. Più in generale, dall'art. 1130 n. 7 e dall'art. 1136, ultimo comma, c.c. si evince che la delibera di nomina dell'amministratore ed il correlato contratto di amministrazione debbano avere anche forma scritta (arg. da
Cass. Sez. Unite, 30/12/1999, n. 943). L'art. 1129, comma 14, c.c., prescrive, in particolare, che
“l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente,
a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”. La “nullità della nomina”, ove non sia specificato l'importo del compenso, che è alla base del generale principio di predeterminazione onnicomprensiva dello stesso, è, dunque, una nullità “testuale”, in quanto è stabilita dalla legge. Di tale fattispecie legale di nullità, peraltro non direttamente sancita per la deliberazione assembleare, si dà atto in motivazione anche nella sentenza delle Sezioni Unite 14 aprile 2021, n. 9839. Al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste, dunque, in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto”. Il primo motivo di gravame si appalesa, pertanto, del tutto infondato.
Passando alla disamina del secondo motivo, osserva la OR come lo stesso riproponga, a ben vedere, argomenti già spesi, rispetto ai quali si è già motivato, tentando, nuovamente, un approccio sostanzialistico alla vicenda in esame, rispetto , al contrario, a quanto effettivo oggetto del giudizio, sì da essere del tutto infondato l'assunto per cui l'approvazione, anche parziale, del consuntivo 2020 e preventivo 2021, portato in assemblea il 4.4.23 dall'amministratore CP_8 nominato, possa avere valenza per legittimare le azioni monitorie del 2021 proposte da un
16 amministratore che tale non era, su rendiconti, a questo punto, devesi ancor più rilevare, mai validamente approvati a quell'epoca. Appare evidente, in realtà, anche in questo caso, come l'appellante confonda la questione delle somme dovute, da tutti i comproprietari, attuale appellante compreso, con la scelta arbitraria di quest'ultimo di agire, nel 2021, nei confronti degli eredi della sorella in forza di una qualità che non aveva e di rendiconti, financo, non approvati. Non a caso, va detto, l'appellante non si confronta con l'argomento di cui alla motivazione del primo Giudice circa il fatto che detta approvazione, due anni dopo, fosse, in realtà, ulteriore prova dell'infondatezza dell'azione monitoria. Parimenti, proprio per tali ragioni, va detto che del tutto inconferente è, in radice, la deduzione circa gli effetti della mancata impugnazione della delibera assembleare del 4.4.23, con richiamo all'art.1137 c.c., a prescindere dal contenuto di tale delibera e dall'ulteriore approvazione nel 2024. Circa, ancora, la valenza dei pagamenti effettuati, reputa la OR di dover richiamare quanto già detto sub primo motivo, l'appellante riproponendo , di fatto, gli stessi argomenti. In conclusione, il motivo in esame si appalesa, come il primo, destituito di fondamento e va respinto.
Passando alla disamina del terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento della metà della somma pagata per lo studio di fattibilità dell'agevolazione fiscale del 110%, pretesa vantata ex art.1134 c.c. , sul presupposto che l'avv. , come accertato, non fosse l'amministratore, Parte_1 merita di essere ricordato che tale norma ha, quale presupposto, situazioni di concreta urgenza, per cui il singolo condomino si trova nella situazione di sostituirsi all'amministratore e/o all'assemblea, onde evitare nocumento a sé o a terzi, ove , proprio in ragione del verificarsi di una situazione connotata come sopra, risulti impossibile avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. In merito, devesi osservare che la giurisprudenza è costante, quanto rigorosa, al fine di preservare il corretto funzionamento del , rispetto alle competenze dei diversi organi, CP_7 anche a fronte dei poteri propri dell'amministratore, in caso di urgenza, onde prevenire interferenze arbitrarie del singolo condomino: tale ratio, è opportuno sottolineare, è rimasta intonsa anche in esito alla riforma di cui alla L.220/2012, riforma che, rispetto all'articolo in esame, ha, in realtà, inteso ampliare l'ambito di riserva degli organi condominiali rispetto alle possibili iniziative autonome del singolo, così da far riferimento alla nozione, più ampia, di atti di “gestione delle parti comuni”. Sul tema, occorre rammentare la pronuncia Cass. sez. 2, n.18759, 23.9.16, secondo cui “Il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri, ex art. 1134 c.c.,
l'urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini”, alla quale sono seguiti pronunciamenti, fino ad epoca recente, in piena continuità rafforzativa del ristretto ambito di applicazione della norma. In tal senso vanno rammentate Cass., sez. 2, n. 20528, 30.8.17, secondo cui: “ Al condomino cui non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell'urgenza all'uopo richiesto dall'art. 1134 c.c., non spetta neppure il rimedio sussidiario dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. in quanto, per un verso, essa non può essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti e, per altro verso ed avuto riguardo al suo carattere sussidiario, esso difetta giacché, se la spesa non è urgente ma è necessaria, il condomino interessato può comunque agire perché sia sostenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt.
1133 c.c. (con ricorso all'assemblea) e 1137 e 1105 c.c. (con ricorso all'autorità giudiziaria)”, così come
17 Cass., sez. n. 9280, 16.4.18, secondo cui : “ In tema di cd. condominio minimo, il singolo condominio ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune nell'interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali, solo qualora, ai sensi dell'art. 1134 c.c., dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza dalla mera necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa, mentre nulla è dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 c.c).”, ed ancora Cass., sez. 2, n.27106, 6.10.21 , secondo la quale: “ Nella materia condominiale, il diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per la gestione delle cose comuni ai sensi dell'art. 1134 c.c., a differenza di quanto previsto dall'art. 1100 c.c. nella comunione ordinaria, non insorge in caso di trascuranza degli altri comunisti, ma presuppone il requisito dell'urgenza, intendendo la legge trattare con rigore la possibilità che il singolo possa intervenire nell'amministrazione dei beni in proprietà. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che su un condominio minimo aveva negato il diritto al rimborso delle spese anticipate per le parti comuni, attesa la carenza del requisito della loro indifferibilità).” Orbene, muovendo dalle considerazioni che precedono, risulta di metallica evidenza come l'assunto dell'appellante per cui in materia condominiale il pagamento delle fatture integra, in sé, un atto urgente, si pone del tutto al di fuori del perimetro applicativo della norma, al di là dei suggestivi richiami ad utenze, del tutto inconferenti, ed al di là di qualsivoglia situazione pregressa, irrilevante rispetto alla spesa di cui si tratta, relativa, va rammentato, ad un progetto di fattibilità di future opere straordinarie da determinarsi ed approvarsi. Ciò detto, allora, il motivo di appello non coglie nel segno, poiché non si confronta con la motivazione del primo Giudice, che ha respinto la domanda in rapporto alla mancanza di prova di dell'incarico conferito da entrambi i comproprietari, ancor più a fronte di soggetto sottoposto a misura di protezione, per poi affermare l'insussistenza dell'urgenza, implicitamente riconoscendo l'unilateralità dell'iniziativa, urgenza destituita di ogni fondamento, anche rispetto al disposto di cui agli artt.1100 e 1105 c.c. Affermato quanto sopra, va sottolineato che il motivo di gravame in questione si articola, poi, nella già rammentata ottica sostanzialistica, rispetto ad una pretesa ricostruzione dei rapporti dare/avere fra le Parti, che esula, tuttavia, dal presente giudizio, occorrendo chiarire, in particolare, come l'argomento speso circa la rata annuale dovuta ad , in ragione di asserito precedente CP_3 contratto, sia del tutto inconferente, rispetto all'oggetto del motivo ed al fatto che, comunque, come più volte detto, l'avv. non era amministratore condominiale quando ha agito contro Parte_1 gli attuali appellati, ferma restando, inoltre, la necessità di compiuta rendicontazione ed approvazione di tale rata, per l'anno 2020/2021, a prescindere dalla fonte negoziale originaria. Come i primi due, pertanto, anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
*** *** *** In ragione delle argomentazioni svolte circa i motivi di appello, occorre porre in risalto che le difese finali non offrono deduzioni meritevoli di ulteriore trattazione da parte di questa OR, trattandosi, di fatto, della riproposizione delle vicende familiari sottese alla presente controversia e del loro evolversi, in molteplici sedi, giudiziali e non, prospettate in termini giuridici rispetto ad esigenze partigiane. Ciò, merita di essere sottolineato, da un lato si risolve in asserzioni coerenti con il giudizio, ma già trattate da questa OR ( “ … Appare corretto pertanto, ritenere valida ed efficace la nomina dell'amministratore in capo a relativa agli anni 2020 e 2021, in quanto rimessa alla decisione Parte_1 presa all'unanimità dai due condomini (ancorché rappresentata negli ultimi 2 anni dall'Avv. Persona_1
CR suo ADS) e ”), dall'altro non tiene, viceversa, conto in modo idoneo del perimetro Parte_1 processuale di primo grado e di quanto devoluto con il gravame, in relazione alle scansioni del codice di rito, sì da continuare a valorizzare circostanze sopravvenute, circa la debenza di somme
18 all'amministrazione condominiale odierna ed a sovrapporre, alle questioni oggetto di lite, il piano meramente contabile afferente ai rapporti dare/avere fra i diversi proprietari, in esito, si noti, alla successione di ed alla ricostruzione, in buona sostanza, della contabilità Persona_1 condominiale come maturata negli anni successivi alle azioni monitorie, prospettando, financo, responsabilità in capo ad , per l'apparenza creata, con pregiudizio per l'appellante (“ CP_1
…Nel caso che qui ci occupa, il pagamento degli acconti effettuati sia dall'Avv. CR sia da CP_1 confermano la solidarietà da parte degli altri coeredi ( e ) atteso che hanno più volte Pt_2 Controparte_2 dichiarato che detti importi andavano considerati quale acconto versato da tutti e tre. Qualora detta statuizione non venisse ritenuta applicabile al caso in esame si dovrà, comunque, considerare che ai sensi dell'art. 1398 c.c. “Colui che ha contratto come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli (cioè n.d.r.), è responsabile del danno che il terzo contraente CP_1 Pt_1
n.d.r.) ha sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto…”.).
[...]
A fronte di tutto quanto sopra, dunque, non può che concludersi per il totale rigetto del gravame, con conferma integrale della sentenza appellata. Le spese di lite devono seguire la soccombenza, la complessità dei rapporti fra le Parti, anche a fronte dell'esito della proposta conciliativa del C.I., non giustificando altra decisione, mentre non si ravvisano, proprio in ragione del contesto conflittuale e delle risultanze valutabili, rispetto a situazioni che vedevano, comunque, presente, prima del decesso di , la presenza di un Persona_1
A.d.S., i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., non potendosi qualificare l'impugnazione
“de qua” come temeraria, sebbene infondata. In ragione dei parametri previsti dal D.M. 55/14, per la cause di valore fino ad € 26.000,00, applicando i parametri medi, per tutte le fasi, le stesse devono essere determinate in € 5.809,00, oltre al 15% ex art.2 citato DM, CPA ed IVA come per legge. Occorre, in ultimo, dare atto della sussistenza dei presupposti in capo all'avv. Parte_1 di cui all'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo, atteso il totale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n° 1026/2024 emessa dal Tribunale di Genova nelle cause riunite aventi RG 10061/2021, 11110/2021 e 266/2022, pubblicata in data 03.04.2024, notificata in data 21.06.2024, la OR, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA a rifondere ad e le spese del presente Parte_1 CP_1 Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.809,00, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA e IVA come per legge;
DA' ATTO che sussistono in capo all'appellante, atteso il totale rigetto del gravame, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 7.10.2025
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott. ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello avverso la sentenza n° 1026/2024 emessa dal Tribunale di Genova nelle cause riunite aventi RG 10061/2021, 11110/2021 e 266/2022, pubblicata in data 03.04.2024, notificata in data 21.06.2024, promossa da:
, 07.05.1952 Genova, avvocato, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1
e dall'Avv. Gian Paolo Poggi del Foro di Genova, giusta procura allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Genova, Via Palestro 6/1 APPELLANTE contro
, 18.06.1977 Genova, e , 26.07.1973 Genova, CP_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Laura Gazzolo del Foro di Genova, in forza di mandato allegato in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Genova, Via XX Settembre 2/31 APPELLATI avente a oggetto: comunione e condominio – spese condominiali
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma OR d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe tutte le declaratorie ed attività del caso ivi compresa l'acquisizione del fascicolo di ufficio ex art. 347, 3° comma, c.p.c., - in via preliminare e/o pregiudiziale, sospendere l'esecutorietà della sentenza n. 1026/2024, resa dal Giudice, Dott. Mirko Parentini, nelle cause riunite aventi RG n.ri 10061/2021, 11110/2021 e 266/2022 pubblicata in data 3.4.2024, notificata in data 21.6.2024, oggetto di impugnazione, per i motivi di cui sopra e con ogni consequenziale pronuncia;
- in via istruttoria si insta affinché l'Ill.ma OR d'Appello di Genova, revocata l'ordinanza del Tribunale di Genova datata 5.6.2023, voglia ammettere i capitoli di prova per interpello degli odierni appellati così come dedotti dall'appellante nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.1.2022 nn. da 1 a 4.
- nel merito e in totale riforma della sentenza oggetto di impugnazione n. 1026/2024, resa dal Tribunale di Genova, nella persona del Giudice, Dott. Mirko Parentini, nelle cause riunite aventi RG
1 n.ri 10061/2021, 11110/2021 e 266/2022, piaccia all'Ill.ma OR d'Appello di Genova CONFERMARE i decreti ingiuntivi nn. 2569/2021 e 3283/2021 così come emessi dal Tribunale di Genova per tutti i motivi esposti nel presente e nei precedenti e successivi atti conseguentemente DICHIARANDO, in via principale, le avverse opposizioni infondate in fatto e in diritto e comunque non provate con conseguente rigetto di tutte le domande ex adverso formulate ex art. 645 c.p.c. e, quindi, in via principale, confermare il decreto ingiuntivo n. 2569/2021, siccome emesso dal Tribunale di Genova nella procedura monitoria avente R.G. n. 7352/2021, e il decreto ingiuntivo n. 3283/2021, così come emesso dal Tribunale di Genova nella procedura monitoria avente R.G. 9690/2021, ovvero, subordinatamente, CONDANNARE gli appellati a rimborsare all'appellante/opposto tutte le spese dal medesimo anticipate per loro conto relative al condominio di C.so Paganini 21 ed oggetto dei decreti ingiuntivi opposti anche come sostenute ed approvate per la gestione dello stabile in comproprietà tra le parti dalla dante causa degli odierni appellati e, come, all'esito dell'istruttoria, comprovate ed approvate, quanto meno in parte, anche dagli odierni appellati. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa per il primo ed il secondo grado di giudizio.”.
PER GLI APPELLATI COSTITUITI
“Piaccia all'Ill.ma OR d'Appello adita, contrariis reiectis:
1) Rigettare preliminarmente l'istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della Sentenza impugnata;
2) Rigettare l'istanza di ammissione dei capitoli di prova per interpello degli appellati sui capitoli di prova da n. 1 a 4 dedotti nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado del 26.1.2022 del sig. ; Parte_1
3) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal sig. avverso la Sentenza del Tribunale di Parte_1
Genova n. 1026/2024 resa nel procedimento a cause riunite N.R.G. 10061/2021, 11110/2021 e 266/2022, e per l'effetto, rigettate le domande tutte formulate dall'appellante, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
4) Condannare ex art. 96 c.p.c. il sig. al risarcimento alla parte appellata del danno Parte_1 per lite temeraria, nella misura ritenuta equa dalla OR d'Appello adita;
5) Con vittoria di spese e compensi anche del presente secondo grado di giudizio oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 02.10.2021, l'avv. chiedeva Parte_1 che venisse ingiunto a , e , quali eredi di Parte_2 CP_1 Controparte_2 Persona_1
(condomina dell'edificio sito in Genova, C.so Paganini n. 21), il pagamento delle seguenti
[...] somme: a) € 629,00 a titolo di conguaglio per l'anno 2020; b) € 7.000,00 a titolo di acconti dovuti per i mesi da febbraio ad agosto 2021; c) € 1.000,00 a titolo di rimborso di metà degli onorari del geom. er studio di fattibilità Pt_3 relativo al superbonus 110%. A fondamento della sua domanda, l'allora ricorrente deduceva, in particolare: - che, già a far data dal 2000, egli amministrava le parti comuni del caseggiato di C.so Paganini in virtù di accordo tacito intercorso con la sorella, , comproprietaria degli altri alloggi;
- che, in forza di tale Persona_1 accordo, la sorella prima, e successivamente il suo amministratore di sostegno avevano versato annualmente, sino al gennaio 2021, un acconto di € 1.000,00, salvo conguaglio;
- che tali versamenti erano stati effettuati con regolarità fino al 2018 dalla sorella;
- che, dopo la morte di quest'ultima, gli
2 eredi , e non avevano provveduto ai pagamenti, pur Parte_2 CP_1 Controparte_2 avendo approvato il rendiconto 2020, contenente il bilancio preventivo del 2021 e nonostante i reiterati solleciti. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2569/2021 del 16.09.2021, il Tribunale accoglieva la richiesta e ingiungeva il pagamento, con relative spese. Avverso tale decreto proponevano opposizione ex art.645 c.p.c., (poi Parte_2 deceduto), e , contestando la legittimazione attiva del ricorrente: in CP_1 Controparte_2 particolare gli opponenti eccepivano: - che l'avv. non era mai stato nominato Parte_1 amministratore con delibera assembleare, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1129 c.c., né aveva mai convocato assemblee per approvare i rendiconti;
- che, peraltro, mancava la documentazione giustificativa degli esborsi, sì da chiedere, oltre alla revoca del provvedimento monitorio, la sospensione della provvisoria esecutorietà. Si costituiva l'avv. con atto del 26.01.2022, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Pt_1
L'allora Parte opposta sosteneva, in particolare, quanto segue: - i rendiconti 2020-2021 erano stati approvati all'unanimità dai condomini mediante sottoscrizione;
- tale consenso implicava anche la conferma della sua nomina ad amministratore, titolo che si aggiungeva al fatto di detenere la maggioranza dei millesimi (60%) in forza dell'atto di divisione del 10.05.1990; - sin dal 2000, peraltro, lui e la sorella avevano gestito congiuntamente l'edificio, senza formalizzare convocazioni assembleari, ma approvando sempre congiuntamente i bilanci e i rendiconti. Con successivo ricorso del 02.11.2021, l'avv. con la medesima prospettazione di Pt_1 cui sopra, chiedeva un altro decreto ingiuntivo, nei confronti degli stessi citati eredi, domandando il pagamento di € 3.000,00 a titolo di acconti per le mensilità settembre-novembre 2021 e di € 2.609,20 quale quota del 40% di una fattura per lavori straordinari afferenti al riscaldamento, sì CP_3 che con decreto n. 3283/2021 del 16.11.2021, il Tribunale accoglieva la richiesta, con provvisoria esecutorietà. Anche contro tale decreto proponevano opposizione separatamente (R.G. CP_1
2662/2022) e e (R.G. 11110/2021), lamentando le stesse ragioni già dedotte Pt_2 Controparte_2 nel primo giudizio di opposizione, in particolare circa l'insussistente qualità di amministratore in capo all'avv. contestando ogni pretesa. Pt_1
Costituitosi in tali giudizi l'attuale appellante, con due diverse ordinanze, i Giudici designati accoglievano le istanze ex art. 649 c.p.c., sospendendo la provvisoria esecutorietà, per mancanza di delibera assembleare di approvazione dei bilanci 2020 e 2021. Successivamente, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva tra i procedimenti, il Tribunale disponeva la riunione del tre procedimenti ex art.645 c.p.c., correlati ai due decreti ingiuntivi sopra rammentati. Il Giudice di primo grado, dunque, in esito ai termini concessi ex art. 183, VI comma, c.p.c., ritenute inammissibili le istanze istruttorie, valutata la causa matura per decisione, con ordinanza del 06.06.2023 fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 27.06.2023 il processo veniva interrotto per il decesso di . Parte_2
Nel novembre 2023 gli eredi e riassumevano la causa, CP_1 Controparte_2 anche nella qualità, chiedendo fissarsi nuova udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19.12.2023, celebrata in trattazione scritta, le Parti precisavano, dunque, le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. Il Tribunale di Genova, per l'effetto, in data 03.04.2024, pronunciava la sentenza n° 1026/2024 e statuiva:
“…
P.Q.M.
definitivamente decidendo ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
3
1. in accoglimento dell'opposizione revoca il D.I. n. 2569/2021 del 16.09.2021 e il D.I. n. 3283/2021 del 16.11.2021: per carenza di legittimazione attiva dell'Avv.to quanto agli importi Parte_1 pretesi a titolo di conguaglio 2020, acconti 2021 e a titolo di contribuzione al pagamento della fattura n. VL080635 emessa da e per carenza dei presupposti di cui all'art. 1134 c.c. quanto CP_3 alla pretesa di rimborso di spese per lo studio di fattibilità dell'agevolazione fiscale del 110%.
2. dichiara tenuto e condanna l'Avv. a rifondere ai Sigg.ri e Parte_1 CP_2 CP_1 le spese di lite, che si liquidano in € 355,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso del difensore (di cui
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria/di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
3. rigetta la domanda ex art. 96 terzo comma c.p.c. formulata da parte convenuta opposta.”. In particolare, Il Tribunale medesimo, rispetto alle ragioni di tale decisione, argomentava come segue:
-a fronte del fatto che gli opponenti avevano eccepito, sin dall'introduzione dei giudizi, il difetto di legittimazione attiva dell'avv. poiché egli non era mai stato nominato amministratore con Pt_1 delibera assembleare dei condomini, né risultava che vi fossero stati bilanci consuntivi e preventivi regolarmente approvati in assemblea, era emerso dagli atti che l'originario ricorrente fondava le proprie pretese su un accordo tacito intervenuto con la sorella , comproprietaria Persona_1 dell'edificio, accordo in forza del quale egli amministrava le parti comuni e percepiva acconti annuali;
- tale mandato, pacificamente accettato fino al decesso della sorella, si era, tuttavia, estinto, ai sensi dell'art. 1722 n. 4 c.c., con la morte della stessa;
- con la successione ereditaria, dunque, i coeredi erano subentrati nella titolarità degli immobili, ma non avevano conferito alcun nuovo incarico all'avv. Pt_1
- non era possibile attribuire valore di valida nomina alla sottoscrizione del rendiconto 2020 da parte del solo , avvenuta in data 10.05.2021, poiché tale atto rimaneva estraneo CP_1 ad una regolare assemblea e non coinvolgeva gli altri comproprietari;
- parimenti, l'assunto dell'avv. secondo cui i rapporti intercorsi nel tempo, Pt_1 costituivano comportamento concludente di nomina, non era conforme alla disciplina vigente, atteso che, infatti, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 220/2012, l'art. 1129 c.c. richiedeva che la nomina dell'amministratore fosse deliberata formalmente dall'assemblea e risultasse da un documento contenente la specifica del compenso;
- non era, altresì, condivisibile l'argomento difensivo circa un presunto pagamento di acconto nel gennaio 2021, autorizzato dall'A.d.S. della sorella, atteso che tale circostanza, oltre a risultare allegata tardivamente, non trovava alcun riscontro probatorio e, comunque, non costituiva valido atto di investitura. Il primo Giudice, ancora, evidenziava come confermasse tali conclusioni anche l'ordinanza del 29.09.2022, resa nel procedimento R.V.G. 9520/2021, con la quale il Tribunale aveva nominato un amministratore per l'edificio, provvedimento che non sarebbe stato necessario ove vi fosse già stato un valido incarico in capo all'avv. sì che quest'ultimo non era legittimato ad agire in Pt_1 giudizio, nei confronti degli eredi della sorella, per il recupero di acconti, conguagli o spese di gestione, in mancanza di una valida delibera assembleare. In merito, poi, alla pretesa di rimborso delle spese per lo studio di fattibilità del superbonus 110%, il Tribunale: - affermava che l'avv. aveva chiesto il rimborso di € 1.000,00, pari a metà Pt_1 degli onorari corrisposti al geom. incaricato nel novembre 2020 – secondo quanto da lui Pt_3 sostenuto – di redigere uno studio di fattibilità sul superbonus;
- doveva, tuttavia, constatarsi che agli
4 atti non vi era alcun documento idoneo a provare il conferimento congiunto dell'incarico da parte sua e dell'amministratore di sostegno della sorella;
- tale spesa, peraltro, non avrebbe potuto essere frutto di un incarico da parte anche dell della sorella, poiché, trattandosi di spesa straordinaria, CP_4 essa avrebbe richiesto l'autorizzazione del Giudice Tutelare, non prodotta in giudizio. Oltre a quanto sopra, il Tribunale rilevava, in ogni caso, come qualsivoglia iniziativa unilaterale dell'avv. non desse diritto ad alcun rimborso ex art. 1134 c.c. , atteso che lo Pt_1 stesso, in rapporto a tale fonte normativa, sorgeva solo in presenza di spese urgenti ed indifferibili, presupposti che, nel caso concreto, mancavano, poiché non era stata neppure allegata una situazione di urgenza tale da giustificare l'intervento sostitutivo del singolo condomino, con l'effetto che anche tale domanda non poteva trovare accoglimento. Il Giudice di prime cure, pertanto, affermava che, venuto meno il mandato conferito dalla sorella defunta e non essendo intervenuta una nuova nomina conforme all'art. 1129 c.c., l'avv. Pt_1 non aveva legittimazione a richiedere agli eredi il pagamento degli acconti e dei conguagli,
[...] come dedotto in sede monitoria, così come, analogamente, non gli spettava il rimborso delle somme anticipate per lo studio di fattibilità del superbonus, in difetto di urgenza e di regolare autorizzazione, il tutto con la conseguente condanna alle spese di lite, per soccombenza, nei limiti dei valori medi previsti per lo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00. Con atto di appello del 15.07.2024 l'avv. ha impugnato tutti i capi della Parte_1 sentenza n. 1026/2024 emessa dal Tribunale di Genova, ritenendoli erronei, contraddittori, illegittimi, gravatori ed ingiustamente lesivi dei suoi diritti, sì da svolgere, prima di articolare i singoli motivi, una premessa, consistente nella narrativa della vicenda processuale, nella prospettazione difensiva dell'appellante, salvo dolersi, espressamente, in quest'ultima, della mancata ammissione di alcune prove orali , nei seguenti termini : “…Sul punto, quindi, si eccepisce l'erroneità e la violazione di legge nella formazione dell'ordinanza 5.6.2023 e, conseguentemente, del capo 3.3.) dell'impugnata sentenza laddove, senza la benché minima giustificazione e/o motivazione, vengono ritenuti inammissibili i capitoli di prova dedotti in comparsa di costituzione e risposta dall'odierno appellante senza distinguere tra le due forme di prova richieste (testimoniale e interrogatorio formale) laddove, viceversa, i detti capitoli di prova, così come richiamati in sede di precisazione delle conclusioni, risultavano dedotti anche per interrogatorio formale essendo chiaramente ed esplicitamente volti a provocare la confessione giudiziale delle controparti su circostanze ed eventi indispensabili al fine del decidere, e, conseguentemente, l'appellante, giusta quanto innanzi, insta affinché l'Ill.ma OR d'Appello di Genova, revocata l'ordinanza del Tribunale di Genova datata
5.6.2023, voglia ammettere i capitoli di prova per interpello degli odierni appellati così come dedotti nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.1.2022 nn. da 1) a 4).” A fronte di ciò, l'avv. ha, poi, dedotto i seguenti specifici motivi di gravame. Parte_1
I MOTIVO - Punto 4 (sottoparagrafi 4.1) - 4.2) – 4.3) – 4.4) – 4.5) – 4.6) – 4.7) – 4.8) – 4.9)
– 4.10) – 4.11) – 4.12) – 4.13) – 4.14) – 3.15) [rectius 4.15)] – 3.15) [rectius 4.16)]. Asserita carenza di legittimazione attiva in capo all'avv. – Violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 1129 c.c. - Omessa e contraddittoria motivazione del punto 4. e relativi sottoparagrafi (pagg. da 7 a 11 dell'impugnata sentenza). L'appellante, con tale motivo di appello, ha sostenuto che il Giudice di prime cure fosse incorso in un errore di diritto e di interpretazione della normativa in tema di condominio minimo, avendo ritenuto insussistente un valido incarico di amministratore in capo all'avv. . Parte_1
In particolare, l'appellante ha osservato che:
- ai sensi dell'art. 1129, comma I, c.c., la nomina dell'amministratore è obbligatoria solo nei condominii con più di otto partecipanti, mentre nei cosiddetti “condominii minimi” (da 2 a 8 condomini) essa non è obbligatoria, ma può avvenire con decisione unanime, come nel caso di specie;
5 - la figura dell'amministratore, in tali contesti, è riconducibile ad un mandato con rappresentanza, soggetto alle regole di cui all'art. 1392 c.c., sicché il conferimento può avvenire anche in forma verbale o per comportamenti concludenti, senza necessità di formale deliberazione assembleare;
- i due fratelli e avevano unanimemente stabilito che non fosse Persona_1 Parte_1 necessaria una convocazione assembleare per l'approvazione dei rendiconti o per la conferma della carica di amministratore, ritenendo sufficiente l'approvazione unanime informale, modalità rimasta incontestata per oltre vent'anni e condivisa anche dall
[...]
(avv. Antonluca CR) e dai conduttori dell'immobile; Controparte_5
- le contestazioni erano insorte solo dopo il decesso di (dicembre 2020) Persona_1 per iniziativa degli eredi, privi di titolo per sindacare le decisioni della loro dante causa. L'appellante ha altresì dedotto che:
- con ordinanza del 29.09.2022, il Tribunale di Genova aveva rigettato l'istanza degli eredi volta alla nomina giudiziale di un amministratore, sicché non si poteva desumere da tale procedimento l'insussistenza di un incarico in capo a;
Parte_1
- l'amministratore nominato d'ufficio (studio ) aveva ricevuto un incarico limitato a Tes_1 convocare l'assemblea per i lavori straordinari e costituire un fondo speciale, non già a sostituire l'amministratore in carica;
- l'incarico di amministratore deliberato nel 2020 doveva ritenersi rinnovato ex art. 1129, comma X, c.c. anche per il 2021;
- l'art. 1105, comma II, c.c., imponeva la vincolatività delle decisioni di ordinaria amministrazione per la minoranza, previa informazione, ed era provato documentalmente che gli eredi erano stati informati e, in parte, avevano aderito alle decisioni medesime, con versamenti del 2021, sia da parte di , sia da parte dell della de cuius; CP_1 CP_4
- non era possibile ritenere estinto il mandato per effetto della morte di , Persona_1 trovando applicazione l'art. 1728 c.c. (obbligo del mandatario di continuare se vi è pericolo nel ritardo), nonché l'istituto della prorogatio imperii ex art. 1129, comma VIII, c.c., pacificamente ammesso dalla giurisprudenza, con conseguente prosecuzione dei poteri dell'amministratore sino alla sostituzione. L'appellante, inoltre:
- ha contestato come il Tribunale non avesse considerato gli obblighi contributivi ex art. 1104 c.c., secondo cui ciascun partecipante era tenuto a sostenere le spese necessarie e deliberate, e la giurisprudenza costante, che qualificava tali spese come obbligazioni propter rem;
- ha evidenziato come nessun provvedimento di revoca dell'amministratore fosse stato emesso, a fronte del fatto che la gestione di cui si tratta riguardava esclusivamente spese necessarie ed urgenti per la conservazione delle parti comuni e che il nuovo amministratore,
, era subentrato solo nel gennaio 2023. Controparte_6
Per tali ragioni, l'appellante ha chiesto la totale riforma della sentenza impugnata, con conferma dei decreti ingiuntivi nn. 2569/2021 e 3283/2021 emessi dal Tribunale di Genova, ovvero, in subordine, la condanna degli appellati al rimborso delle spese condominiali sostenute, con vittoria di spese di lite.
II MOTIVO – violazione e falsa applicazione dell'art. 1137 e ss c.c. e delle altre leggi in materia – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. L'appellante, con tale ulteriore motivo di appello, ha sostenuto che il rendiconto consuntivo 2020 ed il preventivo 2021, predisposti dall'avv. nell'esercizio della prorogatio imperii, Parte_1 non erano mai stati impugnati dagli eredi nei termini di legge.
6 In merito, l'appellante ha posto in risalto che detti documenti risultavano:
- sottoscritti per approvazione nel 2021 da uno degli appellati, ; CP_1
- approvati all'unanimità dei partecipanti, seppur con importi ridotti, come risulta dal verbale di assemblea del 04.04.2023, prodotto agli atti in data 03.05.2023, unitamente al verbale di udienza della medesima data. Secondo l'appellante, occorreva considerare che, se i comproprietari e Pt_2 CP_2 non fossero stati d'accordo, avrebbero dovuto proporre tempestiva impugnazione nei 30
[...] giorni previsti dalla legge, dovendosi anche valutare che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 67, comma 2, disp. att. c.c., non doveva ignorarsi, come, ove un'unità immobiliare appartenga in comunione a più soggetti, questi abbiano diritto a un solo rappresentante. L'originario opposto, attore sostanziale, ha, altresì, rilevato che gli appellati avevano più volte dichiarato che il versamento di € 2.000, effettuato da , fosse stato eseguito a nome CP_1 di tutti e tre i coeredi, con l'effetto che, o i versamenti effettuati dall'avv. Antonluca CR (
[...]
, pari ad € 1.000) e da (€ 2.000) dovevano ritenersi Controparte_5 CP_1 insussistenti, oppure essi erano stati effettuati, come sostenuto, anche in nome e per conto degli altri coeredi, con conseguente conferma del fatto che sia l , sia il citato Controparte_5
avevano operato con autorizzazione ad approvare i rendiconti e a versare gli acconti CP_1 anche per conto degli ulteriori eredi.
III MOTIVO – Sull'urgenza dei pagamenti attuati dall'avv. – capi 4.3. e Parte_1
4.4 dell'impugnata sentenza. Erroneità della sentenza impugnata sotto altro profilo. Illegittima acquisizione di risultanze istruttorie. L'appellante, con il terzo motivo di appello, ha sostenuto che il Giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato le domande relative al rimborso delle spese per lo studio di fattibilità dell'agevolazione fiscale del 110%, ritenendole non rimborsabili ai sensi dell'art. 1134 c.c. Secondo l'appellante, il Tribunale non aveva considerato che il pagamento delle fatture in ambito condominiale integra, di per sé, attività urgente, poiché il mancato pagamento comporta rischi immediati, quali l'interruzione di servizi essenziali (gas, acqua, energia elettrica, assicurazione globale fabbricati), già verificatasi in concreto in due casi ( ed Enel), con possibili gravi CP_3 danni non solo per i condomini, ma anche per gli inquilini, tra i quali figurava una Comunità Alloggio per Anziani. Parte appellante ha, inoltre, lamentato come il Giudice, nell'eventualità di revocare i decreti ingiuntivi opposti, avrebbe comunque dovuto considerare la prova documentale degli esborsi sostenuti dall'avv. in nome e per conto dei comproprietari, spese successivamente Parte_1 approvate dall'unanimità dei condomini nella misura di circa € 9.000, come da verbale di assemblea del 04.04.2023 prodotto in giudizio, sì che da ciò sarebbe dovuta derivare la condanna degli odierni appellati al rimborso, quantomeno, per gli importi approvati, ancorché inferiori rispetto agli esborsi complessivamente documentati. L'avv. ha, infine, richiamato tutte le fatture prodotte, comprovanti pagamenti effettuati Pt_1 nell'interesse dell'intero condominio e, a supporto, ha segnalato che la rata annuale di € 2.609,20, dovuta ad dai fratelli relativa al rifacimento dell'impianto di riscaldamento CP_3 Pt_1 deliberato nel 2015, per un importo complessivo di € 6.500, non necessitava di ulteriore approvazione, trattandosi di obbligazione pregressa che gli appellati erano comunque tenuti ad adempiere.
IV MOTIVO – Istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ex art. 351 e 283 c.p.c. L'avv. , infine, con l'ultimo motivo di appello, ha chiesto che l'esecutività della Parte_1 sentenza del Tribunale di Genova n. 1026/2024 fosse sospesa, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., stante 7 la ricorrenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, richiamando, quanto al primo profilo, le ragioni di doglianza, e quanto al secondo che al deducente sarebbe derivato un grave pregiudizio, ove fosse stato costretto ad adempiere agli obblighi derivanti dalla sentenza, avendo già sostenuto ingenti spese per conto degli appellati, con il rischio di incontrare difficoltà nel ripetere le somme una volta riformata la decisione, il tutto in rapporto all'assenza di rischi, per gli appellati, rispetto al soddisfacimento eventuale delle lore pretese, attesa la solidità patrimoniale dell'appellante. Con comparsa di costituzione e risposta del 03.12.2024 e Controparte_2 CP_1 si sono costituiti nel presente giudizio, richiamando integralmente le difese svolte nel primo grado di giudizio. Preliminarmente e hanno lamentato come l'appellante avesse CP_2 CP_1 cercato di rappresentare di aver sempre agito nell'interesse del , Controparte_7 mentre, in realtà, le sue pretese erano prive di fondamento, sia in fatto, che in diritto, le due iniziative monitorie proposte, oggetto di opposizione, essendo state assunte, a distanza di pochi mesi dal decesso della sorella , senza alcuna legittimazione attiva, in forza di mere affermazioni, Persona_1 non supportate da prova documentale, finalizzate a recuperare denaro dai familiari. Gli appellati, a tal riguardo, hanno, in particolare, evidenziato che:
- il giudizio si inseriva in un più ampio contenzioso insorto dopo il decesso della loro dante causa, a seguito della scoperta da parte degli eredi di una gestione arbitraria da parte dell'avv. , che aveva imposto alla sorella e successivamente agli eredi le Parte_1 proprie decisioni, non solo in ambito condominiale;
- già con PEC del 10.07.2021 essi avevano formalmente censurato la pretesa qualità di amministratore di , le condizioni fatiscenti dello stabile, l'infondatezza delle Parte_1 richieste di pagamento relative a spese mai deliberate (comprese le presunte spettanze del Geom. , nonché l'esistenza di ingenti crediti della de cuius nei confronti dello stesso Pt_3
; Parte_1
- l'odierno appellante, quale mero condomino, non aveva alcun titolo per agire in via monitoria nei confronti degli eredi, come correttamente rilevato dal Tribunale, trattandosi peraltro di spese mai deliberate, né approvate in sede assembleare;
- non era mai stata adottata alcuna delibera di nomina dell'appellante ad amministratore, né di approvazione di consuntivi e preventivi o di riparti di spesa da lui predisposti, sicché ogni pretesa avanzata era stata ritenuta, correttamente, priva di base giuridica e documentale. Gli appellati hanno, altresì, precisato che:
- era stato nominato amministratore del all'unanimità con Controparte_6 CP_7 delibera del 22.12.2022, e non nel gennaio 2023 come dedotto dall'appellante;
- l'amministratore era già stato individuato in precedenza nello Studio D'Angelo, nominato dal Tribunale con ordinanza del 29.09.2022, per la gestione di opere straordinarie indifferibili, a causa del conflitto tra i condomini e dell'assenza di un amministratore in carica;
- in sede processuale lo stesso appellante aveva ammesso di trovarsi in ritardo e in stato di morosità nel pagamento dei propri debiti condominiali, per importi rilevanti, circostanza emersa nel contenzioso con Europam S.p.A., ove era risultato che la gran parte del debito gravava proprio su mentre gli eredi avevano provveduto a pagare Parte_1 direttamente la loro quota. Ciò detto, e hanno poi rilevato che: CP_2 CP_1
- l'appellante non aveva censurato il capo 3.17 della sentenza impugnata, con cui il Tribunale aveva affermato che la legittimazione ad agire per il recupero delle quote spetta unicamente all'amministratore e non ai singoli condomini;
- successivamente alla sentenza, con delibera assembleare del 16.07.2024, i condomini avevano approvato i consuntivi 2021 e 2022 e affidato la gestione dei crediti
8 all'amministratore , delibera non impugnata dall'appellante, sì che da ciò CP_6 discendeva la cessazione della materia del contendere e la carenza di interesse dell'appellante a coltivare l'impugnazione. In merito, poi, alla situazione fattuale complessiva, Parti appellate hanno, inoltre, richiamato l'ordinanza collegiale del Tribunale di Genova n. 2166/2023, confermata dalla OR d'Appello con sentenza n. 885/2024, con cui era stato condannato a tenere indenni gli eredi da Parte_1 debiti da lui contratti e a rifondere spese di lite, con conseguente possibilità di opporre in compensazione il credito giudizialmente loro riconosciuto.
e hanno, infine, posto in ulteriore risalto che: CP_2 CP_1
- le spese per cui l'appellante aveva agito monitoriamente (D.I. nn. 2569/2021 e 3283/2021) non erano mai state deliberate, né approvate, trattandosi di acconti di spese ordinarie e di poste prive di giustificazione documentale, comprese quelle relative al Geom. e ad Pt_3
; CP_3
- la stessa condotta dell'appellante, peraltro, era confermativa della di lui estraneità al ruolo di amministratore, come da PEC del 30.11.2022 dell'avv. in cui egli aveva riconosciuto Pt_1 la necessità di individuare un legale rappresentante del condominio;
- i principi codicistici e giurisprudenziali, ancora, richiedevano, anche nei condominii minimi, la regolare convocazione e partecipazione di tutti i condomini per l'adozione di decisioni valide, con conseguente nullità delle delibere inesistenti poste a fondamento dei ricorsi monitori. In conclusione, gli appellati hanno chiesto il rigetto integrale dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e il riconoscimento della temerarietà dell'impugnazione, sottolineando che l'attività gestoria dell'appellante era stata svolta senza titolo, senza delibere e senza rendicontazione regolare, a differenza della loro condotta, improntata al rispetto delle regole condominiali e supportata da puntuale documentazione. Nello specifico, ancora, e hanno assunto ed eccepito quanto segue. CP_2 CP_1
Con riferimento al primo motivo di appello: -il Giudice di prime cure aveva correttamente dichiarato la carenza di legittimazione attiva dell'appellante e puntualmente motivato in diritto e in fatto, applicando alla fattispecie le regole codicistiche sul condominio, anche in presenza di mini- condominio, il tutto come da art. 1129 c.c. , senza possibilità di deroghe, in rapporto alle dimensioni del stesso;
- del tutto irrilevante era il richiamo avversario all'art. 1392 c.c., atteso che la CP_7 nomina dell'amministratore non poteva essere “tacita” o “orale” indipendentemente dall'investitura assembleare, poichè la legge imponeva la delibera con contenuti tipizzati;
- l'ordinanza RG 9520/2021 del Tribunale, a conferma, aveva nominato lo per Parte_4 superare lo stallo e convocare l'assemblea ai fini dei lavori urgenti, proprio sul presupposto che non vi fosse alcun amministratore;
- a fronte di tali risultanze, qualsivoglia tacito accordo dell'avv. Pt_1 con la sorella, ove qualificabile come mandato, si era, comunque, estinto con la morte della mandante, del tutto inapplicabile essendo l'art. 1728 c.c., atteso che non sussisteva un'attività
“salvifica” urgente da proseguire, ma, semmai, una situazione di grave criticità gestionale, accertata in CTU, che imponeva la tempestiva sostituzione con un professionista;
- non era stata provata alcuna delibera di approvazione delle spese poste a base delle pretese monitorie, né la previa informazione ai partecipanti;
- la sottoscrizione del solo , fuori assemblea, di un CP_1 rendiconto 2020, era inidonea a costituire un valido rapporto di amministrazione o ad impegnare gli altri coeredi;
- i richiami giurisprudenziali dell'appellante erano non pertinenti, atteso che il presupposto di qualsivoglia “prorogatio” non poteva che fondarsi sul presupposto di un amministratore validamente nominato e non poteva certo operare quando vi era volontà contraria dei condomini o mancata nomina originaria; - le doglianze dell'appellante, tese a minare la sentenza impugnata, si scontravano con il fatto che l'avv. condomino all'epoca titolare del 60% dei Pt_1 millesimi, aveva accumulato morosità, come dallo stesso riconosciuto;
- ogni doglianza, circa la
9 valenza della mancata “revoca”, non assumeva significato, considerato che l'appellante non rivestiva la carica di amministratore , con conseguente impossibilità logica e giuridica di un provvedimento di revoca;
- in ogni caso nei condominii a due partecipanti ogni delibera richiedeva la convocazione e la partecipazione di entrambi per deliberare all'unanimità le decisioni, tra cui la nomina dell'amministratore; - certo era, dunque, il difetto di legittimazione attiva dell'avv. per il Pt_1 recupero di crediti condominiali, in ragione dell'acclarata mancanza di valida e documentata nomina, oltre che di delibere su rendiconti/riparti/spese, e di pezze giustificative idonee. Con riferimento al secondo motivo di appello: - la seconda parte dell'atto di citazione di appello non era riferita a una parte specifica della sentenza impugnata, sì che l'appellante si era limitato a reiterare l'argomentazione secondo cui il rendiconto 2020 e il preventivo 2021, da lui predisposti in un presunto regime di prorogatio imperii, erano stati approvati nella delibera assembleare del 04.04.2023, prodotta unitamente al verbale di udienza del 03.05.2023; - in ogni caso, il rendiconto 2020 e il preventivo 2021 non erano stati approvati nella delibera del 04.04.2023, come correttamente riconosciuto dal Giudice di prime cure, con l'effetto che del tutto destituito di fondamento era l'assunto per cui gli eredi della sorella dell'avv. avrebbero dovuto impugnare Pt_1 la delibera in questione;
- l'insistenza dell'appellante sul versamento complessivo di € 3.000 da parte degli eredi, nel 2021, non era pertinente, trattandosi di due distinti pagamenti unilaterali non autorizzati dagli altri coeredi, rilevanti unicamente sotto il profilo contabile e non quale manifestazione di approvazione assembleare. Con riferimento al terzo motivo di appello: - l'oggetto della causa non era costituito dai pagamenti effettuati dal condomino bensì dalla sua pretesa creditoria quale Parte_1 sedicente amministratore del condominio, relativa ad acconti di spese ordinarie non deliberati e ad altre spese straordinarie non documentate e, per quanto emerso in giudizio, non dovute, né esigibili;
- nessuna delle spese di cui l'appellante aveva chiesto il rimborso aveva carattere di urgenza;
- tale carattere, peraltro, non era mai stato dedotto dall' avv. in primo grado, non potendosi Pt_1 dimenticare , comunque, l'onere, gravante sul condomino che pretende il rimborso, di dimostrare l'indifferibilità della spesa ex art. 1134 c.c.; - anche nei condominii minimi, ancora, tale rimborso era possibile soltanto per le spese urgenti, da intendersi come indifferibili e tali da non consentire il previo avviso agli altri condomini o all'amministratore. Gli appellati hanno, ulteriormente, osservato, a riguardo che: - l'appellante, opponendosi alla nomina di un amministratore, aveva determinato uno stallo gestionale, impedendo agli eredi Pt_1 di avere un referente qualificato per la gestione contabile, il pagamento regolare delle spese condominiali e l'adozione delle decisioni assembleari nel rispetto delle regole;
- tale opposizione aveva, inoltre, impedito l'apertura e la gestione di un conto corrente condominiale separato, ormai da anni necessaria garanzia di trasparenza e correttezza amministrativa;
- solo dopo la morte di
(dicembre 2020), gli eredi, subentrando nella sua posizione, avevano potuto Persona_1 constatare la situazione di disordine gestionale e la conseguente esigenza di nominare un amministratore professionale per il condominio. In merito all'istanza, sub motivo IV, di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, e si sono radicalmente opposti, assumendo CP_1 Controparte_2
l'insussistenza dei presupposti di legge. A fronte di quanto sopra, respinta, con ordinanza del 18.12.2024, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, non ravvisando la OR la manifesta fondatezza del gravame e neppure il pericolo di danno grave ed irreparabile, il Consigliere istruttore, con successiva ordinanza 20.12.2024, ai sensi dell'art. 185bis c.p.c., formulava proposta conciliativa, attesa la natura della controversia, inerente al pagamento di spese condominiali di modesto importo rispetto al patrimonio immobiliare delle Parti, nonché considerate le peculiarità
10 della vicenda connesse ai rapporti familiari, alla gestione di beni comuni ed alla conflittualità già esistente tra le stesse Parti. In esito all'udienza cartolare dell'11.02.2025, fallito il tentativo di conciliazione, non avendo aderito l'appellante, diversamente dagli appellati, la causa, valutata matura per la decisione, veniva rinviata al 27.05.2025, con contestuale assegnazione dei termini per le difese finali ex art. 352 c.p.c., udienza poi differita, già esauriti i termini per le difese finali medesime, per la sola rimessione al Collegio, alla data del 30.09.2025, ferme, appunto, le attività difensive già espletate e i termini precedentemente assegnati. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva la OR come, in via preliminare, vada esaminata la doglianza, comunque, contenuta nell'appello, circa la non ammissione delle prove orali per interrogatorio formale dedotte in primo grado e riproposte in appello. Orbene, tale doglianza, va detto, risulta in primo luogo immotivata, poiché non specifica affatto quale sarebbe stata la rilevanza delle prove stesse, ove ammesse, rispetto alla decisione assunta, al di là di affermazioni apodittiche, lamentando, inoltre, una pretesa omessa motivazione (“ …senza la benchè minima giustificazione e/o motivazione…”) ,circa la dichiarata inammissibilità del capitolato, che, tuttavia, è seccamente smentita dal verbale di causa , ove si legge nell'ordinanza 5.6.23: “ … - che le prove orali dedotte non siano ammissibili posto che i fatti dedotti sub 9), 8), 7), 5), 4), 3) e
2) devono essere provati documentalmente (attenendo ad approvazione di rendiconti ed effettuazione di spese condominiali) ed i fatti dedotti sub 1) e 6) hanno contenuto generico…”.
In ogni caso, per completezza, non può sfuggire che i capitoli 1, 2 e 3 afferiscono a vicende pregresse al decesso di , rispetto a prassi, a ben vedere, che in esito al primo Persona_1 giudizio sono state ritenute pacifiche, al di là della valenza giuridica, sì da essere i capitoli medesimi irrilevanti rispetto ai fatti di causa, esattamente come il capitolo 4, in rapporto a quanto dedotto a fondamento della pretesa di rimborso e, poi, deciso dal Tribunale, con riguardo alle ragioni di accoglimento delle opposizioni ex art.645 c.p.c., il che risulta del tutto pretermesso dall'appellante. La richiesta di prove reiterata, dunque, si appalesa priva di ogni fondamento e va respinta. Passando, dunque, alla disamina dei tre motivi effettivi di appello, il quarto afferendo alla sospensione del titolo appellato, su cui si è già deciso, reputa la OR di dover svolgere le seguenti considerazioni. Con riferimento al primo motivo , occorre muovere dalla constatazione che non è stata oggetto di specifica impugnazione quanto accertato ai punti 4.2 e 4.3. della sentenza del primo Giudice, in cui si legge: “ …4.2) Si premette in fatto che, nei due ricorsi monitori - che delimitano l'oggetto delle domande azionate in giudizio - l'Avv.to chiede che alle controparti, subentrate iure Parte_1 successionis nella titolarità egli immobili di proprietà della defunta sorella sig.ra , siano Persona_1 ingiunti i seguenti pagamenti: a) di € 629,00 a titolo di conguaglio a consuntivo per l'anno 2020; b) di € 7.000,00 a titolo di acconti dovuti per i mesi da febbraio 2021 ad agosto 2021;
c) di € 3.000,00 a titolo di acconti dovuti per i mesi da settembre a novembre 2021; d) di € 2.609,20 a titolo di quota del 40% della fattura n. VL080635 (prod. 2 fascicolo monitorio) emessa da (per i lavori straordinari di rifacimento dell'impianto di riscaldamento del palazzo). CP_3
e) di € 1.000,00 a titolo di rimborso dovuto all'Avv.to per aver anticipato gli onorari spettanti Pt_1 al Geom. er lo studio di fattibilità dell'agevolazione del superbonus;
Pt_3
4.3) Con riferimento alle pretese di cui alle lettere a), b) c) e d) del precedente punto l'Avv.to Pt_1 asserisce di agire quale amministratore delle parti comuni del caseggiato sito in Genova C.so Paganini 21 mentre, con riferimento alla pretesa sub e) egli pare più propriamente chiedere il rimborso di somme sostenute anche nell'interesse del condomino proprietario dei restanti alloggi costituenti il caseggiato.” Ciò, merita di essere sottolineato, è coerente, peraltro, al tenore dei ricorsi monitori oggetto di opposizione ex art. 645 c.p.c., oltre che con le conclusioni assunte tempestivamente nei giudizi di opposizione e, financo, con il terzo motivo di appello, ove il punto 4.3 è censurato solo nella parte in
11 cui il Tribunale ha ritenuto non sussistere, quanto alla voce e) citata, i presupposti applicativi dell'art.1134 c.c. Tale realtà processuale, non può tacersi:
- è, altresì, coerente con le ondivaghe difese di cui al motivo in esame, in cui, in modo non scevro da contraddittorietà, l'appellante ha rivendicato la qualità di amministratore, sì da aver legittimamente agito in “prorogatio”, per poi vantare la qualità di mandatario della sorella, con ultrattività del mandato stesso, alla morte della mandante, il tutto in rapporto anche a pretese condotte concludenti giuridicamente tali da confortare le pretese in discussione;
- non può essere messa in discussione, comunque, neppure dal tentativo dell'avv. Pt_1
su cui, comunque, si tornerà, di far discendere la fondatezza delle azioni ex art.633 c.p.c.
[...] da delibere successive dell'assemblea condominiale. Quanto sopra , va chiarito, necessita di essere sottolineato a fronte di conclusioni, in sede di gravame, in cui è stata formulata una domanda subordinata (“ … ovvero, subordinatamente, CONDANNARE gli appellati a rimborsare all'appellante/opposto tutte le spese dal medesimo anticipate per loro conto relative al condominio di C.so Paganini 21 ed oggetto dei decreti ingiuntivi opposti anche come sostenute ed approvate per la gestione dello stabile in comproprietà tra le parti dalla dante causa degli odierni appellati e, come, all'esito dell'istruttoria, comprovate ed approvate, quanto meno in parte, anche dagli odierni appellati…”), tesa, in concreto, in modo confusivo, a superare il citato perimetro del giudizio, obliquamente mutando, del tutto inammissibilmente, l'oggetto della causa, così da indirizzarlo verso una pronuncia sui concreti rapporti dare/avere fra le Parti. A tal riguardo, ancora, rileva, d'altra parte, anche quanto eccepito dagli appellati, circa l'omessa specifica impugnazione del punto 3.17, pag.11, della sentenza appellata, circa il fatto, peraltro pacifico, che la legittimazione a pretendere quanto approvato in seguito alla nomina dell'amministratore competa solo a quest'ultimo. Controparte_6 Orbene, ciò detto, al fine di affrontare le contestazioni mosse alle valutazioni del primo Giudice, fermo, come detto, il citato perimetro del giudizio, occorre muovere dalla considerazione che le deduzioni dell'appellante non si confrontano con i dati normativi in materia di condominio, in esito anche alla riforma di cui alla L. 220/12 e con i chiari orientamenti giurisprudenziali relativi, cui, invece, reputa la OR , il Tribunale ha fatto correttamente riferimento e che pare, opportuno, richiamare. Già con pronuncia Cass. SS.UU. n.2046, 31.1.2006, infatti, era stato affermato il principio secondo cui: “ La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, " a fortiori
", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni.” Ciò con l'effetto, che ben si evince e viene confermato da Cass.sez.6-2, n. 20071, 11.8.17, per cui “ Instaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali e riscontrandosi la medesima situazione nel condominio cd. "minimo", ne discende che anche rispetto a quest'ultimo trova applicazione, sia per l'organizzazione interna dell'assemblea che per le situazioni soggettive dei partecipanti, la disciplina di cui agli artt. 1117 e ss. c.c., potendo pertanto in tal caso
i condomini, in applicazione del principio maggioritario ed anche se in numero inferiore, rispettivamente, a quattro e dieci, nominare un amministratore ed approvare un regolamento. (Principio reso in fattispecie regolata, "ratione temporis", dalla disciplina anteriore a quella introdotta dalla l. n. 220 del 2012)”. Gli effetti, inevitabili, degli approdi sopra richiamati sono ben descritti , parimenti, dalla giurisprudenza di legittimità, anche in ordine alle modalità e criteri di approvazione delle decisioni condominiali, come, in particolare, da seguenti pronunce: - Cass, sez.6-2, n.5288, 3.4.12, ove si legge: “In tema di condominio negli edifici, la comunicazione, da parte di un condominio, del riparto delle
12 spese non può sostituire l'atto presupposto, ossia la delibera di approvazione, che è necessaria anche in presenza di un condominio composto di due soli condomini, cui è applicabile l'art. 1136 cod. civ.; mentre il pagamento di acconti non può costituire prova di una delibera di approvazione delle spese inesistente. Resta, peraltro, possibile, ove non si raggiunga l'unanimità e non si decida, poiché la maggioranza non può formarsi in concreto, il ricorso all'autorità giudiziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1105 e 1139 cod. civ.”;
-Cass., sez.2, n.5329, 2.3.17, ove si legge: “ Nel condominio cd. minimo (formato, cioè, da due partecipanti con diritti di comproprietà paritari sui beni comuni), le regole codicistiche sul funzionamento dell'assemblea si applicano allorché quest'ultima si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con decisione "unanime", tale dovendosi intendere quella che sia frutto della partecipazione di ambedue i comproprietari;
ove, invece, non si raggiunga l'unanimità, o perché
l'assemblea, in presenza di entrambi i condomini, decida in modo contrastante, oppure perché, come nella specie, alla riunione - benché regolarmente convocata - si presenti uno solo dei partecipanti e l'altro resti assente, è necessario adire l'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c., non potendosi ricorrere al criterio maggioritario “; - Cass. sez. 6-2, n. 15705, 23.7.20, ove si legge: “ Deve ravvisarsi un "condominio minimo" per il quale opera la disciplina dettata dal codice civile in tema di funzionamento dell'assemblea condominiale laddove i partecipanti siano, uno, proprietario esclusivo di un'unità immobiliare ed altri comproprietari "pro indiviso" delle restanti unità immobiliari comprese nell'edificio; non opera, tuttavia, il principio di maggioranza atteso che i medesimi comproprietari, con riguardo all'elemento personale supposto dall'art. 1136 c.c., sebbene abbiano designato distinti rappresentanti, esprimono comunque un solo voto con la conseguenza che, ove non si raggiunga l'unanimità, è necessario adire l'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c.”; - Cass., sez. 6-2, n. 16337, 30.7.20, ove si legge: “
Nell'ipotesi di costituito da due soli condomini, seppur titolari di quote diseguali, ove si debba CP_7 procedere all'approvazione di deliberazioni che - come quella di nomina dell'amministratore - richiedano comunque sotto il profilo dell'elemento personale, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex art. 1136, comma 2, c.c., la valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i condomini e la decisione "unanime", non potendosi ricorrere al criterio maggioritario”. A tal riguardo, ancora, la necessità di una compiuta assemblea e delibera condominiale, per la nomina di un amministratore, risulta sottolineata dalla Suprema, ove, nella vigenza dell'attuale normativa, evidenzia la natura contrattuale, tipica, di tale incarico, qualificata rispetto alle previsioni di cui all'art.71bis disp. att. c.c., in rapporto ai doveri posti a carico a detta figura ex art.1129 c.c., sì da affermare, come da pronuncia Cass., sez. 2, n. 28195, 31.10.24, “ La deliberazione dell'assemblea condominiale che nomini amministratore un soggetto privo dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dall'art. 71-bis disp. att. c.c. è nulla per contrarietà a norma imperativa, trattandosi di requisiti dettati a tutela degli interessi generali della collettività, come tali incidenti sulla capacità del contraente”, con l'ulteriore effetto per cui, come da pronuncia Cass. sez. 2 n. 28196, 31.10.24: “ L'incarico di amministratore di condominio può intendersi rinnovato per un anno, come previsto dall'art. 1129, comma 10,
c.c., solo se la delibera originaria di nomina non sia nulla per contrarietà all'art. 71-bis disp. att. c.c., dovendosi in tal caso negare la possibilità di una rinnovazione tacita dell'incarico, in applicazione del principio quod nullum est nullum producit effectum;
l'interpretazione contraria, infatti, porterebbe al risultato di eludere i requisiti dettati da quest'ultima disposizione a tutela degli interessi generali della collettività.” Risulta, dunque, chiaro che l'avv. per agire, come ha ritenuto di fare, in via monitoria, Pt_1 quale amministratore condominiale, avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di una valida nomina, assunta previa convocazione assembleare e decisa all'unanimità, nei modi e nelle forme di cui all'art.1129 c.c., anche ai fini della dedotta pretesa di “prorogatio”, in rapporto all'esercizio 2020/2021, il che, a ben vedere, non è stato neppure concretamente dedotto ed anzi è stato, financo,
13 escluso, tanto da leggersi: - nella domanda sostanziale introdotta ex art. 633 c.p.c. che lui e la sorella si erano accordati, nell'anno 2000, circa il fatto che l'attuale appellante si occupasse di gestire l'amministrazione del caseggiato;
- nel gravame l'esistenza di una prassi, “ contra legem”, rispetto alla non necessità di una convocazione e delibera assembleare per l'approvazione dei rendiconti e per la nomina dell'amministratore. A tal riguardo non consente di pervenire ad una diversa decisione, superando le considerazioni svolte, l'isolata pronuncia Cass. sez.2, n.2242, 4.2.2016, che, peraltro, atteneva ad una fattispecie regolata dalla disciplina anteriore alla riforma di cui alla L. n. 220 del 2012, né la citazione di sentenze afferenti alla possibilità di “ prorogatio” , in fattispecie comunque in cui risulta esservi stata, a monte, una delibera di nomina, delibera, nel caso di specie, mai intervenuta. Quanto sopra, in definitiva, acclara l'insussistenza di quanto richiesto dal citato art.1129 c.c., palesando anche l'infondatezza dell'assunto per cui vi sarebbe stata una nomina ad amministratore nel 2020, poi prorogatasi. Ciò detto, non può tacersi che, nel caso di specie, l'inesistenza di un'effettiva nomina, discende, inoltre, dal fatto stesso che l'appellante abbia evidenziato la mancanza di un obbligo di legge, per i condominii minimi, della figura dell'amministratore, il che , pur vero, non esime, nel caso in cui si decida la nomina, come vantata, di procedere comunque nelle forme di legge, il che, nel caso di specie, come detto, non è avvenuto. Merita, inoltre, di essere sottolineato che , diversamente da quanto opinato nel gravame, quanto si rinviene anche nell'ordinanza 29.9.22 del Tribunale di Genova, non smentisce affatto le valutazioni che precedono, atteso che quel procedimento non aveva ad oggetto una richiesta di revoca dell'amministratore ex art.1129, comma 11, c.c., ma, deducendo l'inesistenza giuridica di tale figura, la richiesta di nomina di un amministratore, ex comma 1 di detta norma, inesistenza presupposta dalla decisione del Collegio, che, nel respingere la domanda degli allora ricorrenti, in ragione della mancanza di obbligo della nomina di amministratore, accoglieva la stessa ai sensi dell'art.1105 c.c., u.c., ove si legge: “…d) Nella domanda presentata dai ricorrenti deve peraltro ritenersi implicitamente contenuta la richiesta di nomina di un amministratore ai sensi della disposizione di cui all'art.
1105 u.c. cod. civ. rappresentando in ogni caso il condominio una speciale ipotesi di comunione. e) Tale domanda, ad avviso del Collegio, è da considerarsi fondata sussistendo nell'ambito del oggetto CP_7 di giudizio un evidente conflitto tra i condomini che, come emerge altresì dalla CTU espletata, ha determinato uno stallo nell'esecuzione di significative opere necessarie per la conservazione delle parti comuni dell'edificio; parti che, allo stato attuale, presentano rilevanti criticità ai limiti della pericolosità ed esigono pertanto il tempestivo espletamento di lavori di ristrutturazione (cfr. in particolare il riepilogo alle pagine 70-71 dell'elaborato peritale). f) Al nominando amministratore dovrà quindi essere demandata la pronta convocazione di un'assemblea condominiale al fine di prospettare ai condomini la necessità di risolvere i problemi suindicati corrispondendo le necessarie provviste nonché la vigilanza sull'esecuzione dei lavori stessi.
g) Trattandosi di procedimento in materia di volontaria giurisdizione non occorre provvedere sulle spese di giudizio mentre le spese di CTU possono essere poste a carico solidale delle parti;
così provvede 1) Respinta ogni altra domanda ed eccezione, accoglie parzialmente il ricorso e nomina amministratore delle parti comuni dell'edificio sito in Genova Corso Paganini 21 lo con sede in Genova Corso Parte_4
Torino 24/I demandando a quest'ultimo l'immediata convocazione dell'assemblea dei condomini al fine di prospettare l'esigenza di eseguire i lavori che risolvano i problemi evidenziati dal CTU alle pagine 70-71 dell'elaborato peritale, l'acquisizione delle provviste a ciò necessarie e la successiva vigilanza sull'esecuzione dei lavori stessi. 2) Dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del procedimento. 3) Pone le spese di CTU a carico solidale delle parti. …”.
Affermato quanto sopra, occorre osservare che la pretesa valenza, in ogni caso, dedotta nel motivo di gravame, del mandato conferito dalla sorella, dante causa degli originari ingiunti, al di là
14 della possibilità di conferimento dello stesso in forma libera, in relazione all'art.1392 c.c. ( in via assorbente di ogni considerazione sugli effetti della nomina di amministratore di sostegno della donna, anche in termini autorizzativi), in ogni caso si scontra con il fatto che , con la morte di
, avvenuta il 19.12.20, detto mandato ebbe ad estinguersi “ ipso iure” ex Persona_1 art.1722, n.4, c.c, con esclusione, nel caso di specie, di qualsivoglia “ prorogatio” ex art.1728 c.c., l'approvazione dei rendiconti ed il pagamento di una fattura non integrando manifestamente alcun pericolo nel ritardo, a fronte del fatto che , quale condomino, l'unica urgenza di cui poteva vantarsi l'avv. era quella di convocare subito l'assemblea con gli eredi della sorella, per assumere le Pt_1 decisioni del caso ex art.1105 c.c. e 1129 c.c. Lo stesso contenuto, devesi sottolineare, del citato decreto del Tribunale di Genova, nel 2022, attesta come, comunque, nel dicembre 2020 non sussistesse alcuna necessità di proseguire nel mandato ricevuto dalla “ de cuius”, con riferimento alla deroga afferente al “ pericolo nel ritardo”. In merito, devesi aggiungere, le doglianze dell'appellante si appalesano generiche ed inidonee, a fronte anche di un parametro normativo chiaro, rispetto all'eccezionalità dell'ultrattività del mandato, che, non a caso, trova una limitazione rispetto all'attività gestionale, quale di fatto quella in questione, solo con riferimento all'esercizio di un'impresa, come da ultimo periodo del citato n.4 dell'art.1722 c.c. In relazione, poi, ai richiami agli artt.1104 e 1105 c.c., osserva la OR come il primo sia inconferente rispetto all'oggetto del giudizio, non essendo in discussione se gli eredi di Persona_1 dovessero contribuire a pagare spese di amministrazione, ma se l'avv. fosse
[...] Pt_1
l'amministratore e avesse titolo, al momento dei ricorsi monitori, per determinare gli importi dovuti, da versare, peraltro, non al “ ”, ma a sé, anche quale mandatario, nel caso, dei CP_7 comproprietari. Quanto poi all'art.1105 c.c., sempre rispetto al perimetro del presente giudizio e non altro, non può tacersi quanto segue:
- l'approvazione effettuata da , il 21.6.21, in calce al rendiconto consuntivo CP_1
2020 e preventivo 2021, è avvenuto al di fuori di qualsiasi convocazione assembleare, senza, dunque, il rispetto dell'art.1105 c.c., in relazione alla previsione dei commi 1 e 3, avendo tutti i partecipanti alla comunione, al di là della rappresentanza unica in sede di assemblea, diritto di partecipare alle decisioni ed essere previamente informati;
- il pagamento compiuto dall della “de cuius”, nel gennaio 2021, come prospettato, CP_4 costituisce un fattore del tutto neutro, non potendosi riverberare nella sfera giuridica degli eredi, nei termini pretesi, a prescindere da ogni considerazione circa la legittimità di un atto dispositivo patrimoniale da parte dell stesso, “post mortem” della beneficiaria, rispetto all'estinzione, “ipso CP_4 iure”, dei poteri correlati a tale misura di protezione;
- diversamente da quanto asserito, anche in sede di difese finali, a fronte della deduzione esplicita, di cui alla conclusionale in primo grado, per cui detto avrebbe eseguito tale CP_4 pagamento su indicazione e con l'accordo degli eredi, è stata, viceversa, subito eccepita l'unilateralità di tale iniziativa dell stesso ( “ …Nella comparsa conclusionale il convenuto opposto, CP_4 pur di trovare conferma della sua inesistente qualifica di amministratore, è arrivato a sostenere che l'ADS
Avv. Antonluca CR della Fu avrebbe provveduto nel gennaio 2021 a saldare all'avv. Persona_1
€ 1.000,00 di primo acconto sulle spese di amministrazione a preventivo per l'anno 2021 previa Parte_1 autorizzazione dal Tribunale al versamento “su specifica e concorde richiesta degli eredi”. La deduzione avversa per la prima volta formulata in comparsa conclusionale, è tanto temeraria quanto falsa e priva di riscontro probatorio oltre che contestata implicitamente dalla contestazione dei conchiudenti già nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. in cui, alla pag. 5, deducevano che il pagamento eseguito per € 1.000,00 dall'ADS era stato unilaterale, e dunque un mero dato di fatto in nessuna misura incidente sulla valutazione della fondatezza delle pretese attoree….”);
15 - tale unilateralità non è stata in alcun modo contrastata, essendo assorbente, comunque, il fatto che trattasi, in ogni caso, di versamento di acconto per le necessità del condominio, secondo quanto in uso ed ampiamente documentato in atti per il periodo precedente la morte di Persona_1
sì da essere, tale pagamento, rilevante solo ai fini contabili rispetto ai rapporti dare/avere
[...] che, tuttavia, esulano dal presente giudizio, il tutto in modo coerente con la giurisprudenza sopra citata;
- neppure dirimente è, per la stessa ragione, il pagamento effettuato da , con CP_1 assegno circolare 21.6.21 intestato a , assegno in calce al quale, peraltro, come da Parte_1 produzione in atti, risulta indicato, dal beneficiario: “ Questo assegno è parte di quanto deve CP_1 per la sua quota…” , il che nulla aggiunge alle considerazioni svolte sopra, in ordine all'inidoneità di tale approvazione ed attesta, ferma la valenza di acconto, anche in questo caso, la rilevanza, semmai, per la definizione dei rapporti dare/avere fra comproprietari, ma non per la contestata qualità in forza della quale furono promosse le azioni monitorie, poi opposte. Le considerazioni che precedono, in conclusione, palesano come il tentativo dell'appellante di ribaltare la decisione del primo Giudice, in ordine alla mancanza dei poteri di amministratore in capo all'appellante medesimo, non possa trovare spazio di accoglimento, gli obliqui e vari
“equipollenti” invocati, scontrandosi con la pronuncia, correttamente valorizzata dal primo Giudice, a dimostrazione della valenza e del rigore anche della riforma di cui alla legge L.220/12 , come da Cass., sez. 6, n.12927, 22.4.22, ove si legge un : “…La nomina dell'amministratore di condominio rientra fra le attribuzioni deliberative dell'assemblea (artt. 1129, comma 1, e 1136, comma 4, c.c.). La fattispecie della nomina assembleare dell'amministratore di condominio, a seguito della Riforma introdotta con la legge
n. 220 del 2012, si struttura, in particolare, come scambio di proposta ed accettazione, secondo quanto si desume altrettanto testualmente dai commi 2 e 14 del medesimo art. 1129 c.c., nonché dall'art. 1130, n. 7,
c.c., il quale dispone che la nomina dell'amministratore deve essere annotata in apposito registro. Più in generale, dall'art. 1130 n. 7 e dall'art. 1136, ultimo comma, c.c. si evince che la delibera di nomina dell'amministratore ed il correlato contratto di amministrazione debbano avere anche forma scritta (arg. da
Cass. Sez. Unite, 30/12/1999, n. 943). L'art. 1129, comma 14, c.c., prescrive, in particolare, che
“l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente,
a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”. La “nullità della nomina”, ove non sia specificato l'importo del compenso, che è alla base del generale principio di predeterminazione onnicomprensiva dello stesso, è, dunque, una nullità “testuale”, in quanto è stabilita dalla legge. Di tale fattispecie legale di nullità, peraltro non direttamente sancita per la deliberazione assembleare, si dà atto in motivazione anche nella sentenza delle Sezioni Unite 14 aprile 2021, n. 9839. Al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste, dunque, in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto”. Il primo motivo di gravame si appalesa, pertanto, del tutto infondato.
Passando alla disamina del secondo motivo, osserva la OR come lo stesso riproponga, a ben vedere, argomenti già spesi, rispetto ai quali si è già motivato, tentando, nuovamente, un approccio sostanzialistico alla vicenda in esame, rispetto , al contrario, a quanto effettivo oggetto del giudizio, sì da essere del tutto infondato l'assunto per cui l'approvazione, anche parziale, del consuntivo 2020 e preventivo 2021, portato in assemblea il 4.4.23 dall'amministratore CP_8 nominato, possa avere valenza per legittimare le azioni monitorie del 2021 proposte da un
16 amministratore che tale non era, su rendiconti, a questo punto, devesi ancor più rilevare, mai validamente approvati a quell'epoca. Appare evidente, in realtà, anche in questo caso, come l'appellante confonda la questione delle somme dovute, da tutti i comproprietari, attuale appellante compreso, con la scelta arbitraria di quest'ultimo di agire, nel 2021, nei confronti degli eredi della sorella in forza di una qualità che non aveva e di rendiconti, financo, non approvati. Non a caso, va detto, l'appellante non si confronta con l'argomento di cui alla motivazione del primo Giudice circa il fatto che detta approvazione, due anni dopo, fosse, in realtà, ulteriore prova dell'infondatezza dell'azione monitoria. Parimenti, proprio per tali ragioni, va detto che del tutto inconferente è, in radice, la deduzione circa gli effetti della mancata impugnazione della delibera assembleare del 4.4.23, con richiamo all'art.1137 c.c., a prescindere dal contenuto di tale delibera e dall'ulteriore approvazione nel 2024. Circa, ancora, la valenza dei pagamenti effettuati, reputa la OR di dover richiamare quanto già detto sub primo motivo, l'appellante riproponendo , di fatto, gli stessi argomenti. In conclusione, il motivo in esame si appalesa, come il primo, destituito di fondamento e va respinto.
Passando alla disamina del terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento della metà della somma pagata per lo studio di fattibilità dell'agevolazione fiscale del 110%, pretesa vantata ex art.1134 c.c. , sul presupposto che l'avv. , come accertato, non fosse l'amministratore, Parte_1 merita di essere ricordato che tale norma ha, quale presupposto, situazioni di concreta urgenza, per cui il singolo condomino si trova nella situazione di sostituirsi all'amministratore e/o all'assemblea, onde evitare nocumento a sé o a terzi, ove , proprio in ragione del verificarsi di una situazione connotata come sopra, risulti impossibile avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. In merito, devesi osservare che la giurisprudenza è costante, quanto rigorosa, al fine di preservare il corretto funzionamento del , rispetto alle competenze dei diversi organi, CP_7 anche a fronte dei poteri propri dell'amministratore, in caso di urgenza, onde prevenire interferenze arbitrarie del singolo condomino: tale ratio, è opportuno sottolineare, è rimasta intonsa anche in esito alla riforma di cui alla L.220/2012, riforma che, rispetto all'articolo in esame, ha, in realtà, inteso ampliare l'ambito di riserva degli organi condominiali rispetto alle possibili iniziative autonome del singolo, così da far riferimento alla nozione, più ampia, di atti di “gestione delle parti comuni”. Sul tema, occorre rammentare la pronuncia Cass. sez. 2, n.18759, 23.9.16, secondo cui “Il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri, ex art. 1134 c.c.,
l'urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini”, alla quale sono seguiti pronunciamenti, fino ad epoca recente, in piena continuità rafforzativa del ristretto ambito di applicazione della norma. In tal senso vanno rammentate Cass., sez. 2, n. 20528, 30.8.17, secondo cui: “ Al condomino cui non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell'urgenza all'uopo richiesto dall'art. 1134 c.c., non spetta neppure il rimedio sussidiario dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. in quanto, per un verso, essa non può essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti e, per altro verso ed avuto riguardo al suo carattere sussidiario, esso difetta giacché, se la spesa non è urgente ma è necessaria, il condomino interessato può comunque agire perché sia sostenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt.
1133 c.c. (con ricorso all'assemblea) e 1137 e 1105 c.c. (con ricorso all'autorità giudiziaria)”, così come
17 Cass., sez. n. 9280, 16.4.18, secondo cui : “ In tema di cd. condominio minimo, il singolo condominio ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune nell'interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali, solo qualora, ai sensi dell'art. 1134 c.c., dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza dalla mera necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa, mentre nulla è dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 c.c).”, ed ancora Cass., sez. 2, n.27106, 6.10.21 , secondo la quale: “ Nella materia condominiale, il diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per la gestione delle cose comuni ai sensi dell'art. 1134 c.c., a differenza di quanto previsto dall'art. 1100 c.c. nella comunione ordinaria, non insorge in caso di trascuranza degli altri comunisti, ma presuppone il requisito dell'urgenza, intendendo la legge trattare con rigore la possibilità che il singolo possa intervenire nell'amministrazione dei beni in proprietà. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che su un condominio minimo aveva negato il diritto al rimborso delle spese anticipate per le parti comuni, attesa la carenza del requisito della loro indifferibilità).” Orbene, muovendo dalle considerazioni che precedono, risulta di metallica evidenza come l'assunto dell'appellante per cui in materia condominiale il pagamento delle fatture integra, in sé, un atto urgente, si pone del tutto al di fuori del perimetro applicativo della norma, al di là dei suggestivi richiami ad utenze, del tutto inconferenti, ed al di là di qualsivoglia situazione pregressa, irrilevante rispetto alla spesa di cui si tratta, relativa, va rammentato, ad un progetto di fattibilità di future opere straordinarie da determinarsi ed approvarsi. Ciò detto, allora, il motivo di appello non coglie nel segno, poiché non si confronta con la motivazione del primo Giudice, che ha respinto la domanda in rapporto alla mancanza di prova di dell'incarico conferito da entrambi i comproprietari, ancor più a fronte di soggetto sottoposto a misura di protezione, per poi affermare l'insussistenza dell'urgenza, implicitamente riconoscendo l'unilateralità dell'iniziativa, urgenza destituita di ogni fondamento, anche rispetto al disposto di cui agli artt.1100 e 1105 c.c. Affermato quanto sopra, va sottolineato che il motivo di gravame in questione si articola, poi, nella già rammentata ottica sostanzialistica, rispetto ad una pretesa ricostruzione dei rapporti dare/avere fra le Parti, che esula, tuttavia, dal presente giudizio, occorrendo chiarire, in particolare, come l'argomento speso circa la rata annuale dovuta ad , in ragione di asserito precedente CP_3 contratto, sia del tutto inconferente, rispetto all'oggetto del motivo ed al fatto che, comunque, come più volte detto, l'avv. non era amministratore condominiale quando ha agito contro Parte_1 gli attuali appellati, ferma restando, inoltre, la necessità di compiuta rendicontazione ed approvazione di tale rata, per l'anno 2020/2021, a prescindere dalla fonte negoziale originaria. Come i primi due, pertanto, anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
*** *** *** In ragione delle argomentazioni svolte circa i motivi di appello, occorre porre in risalto che le difese finali non offrono deduzioni meritevoli di ulteriore trattazione da parte di questa OR, trattandosi, di fatto, della riproposizione delle vicende familiari sottese alla presente controversia e del loro evolversi, in molteplici sedi, giudiziali e non, prospettate in termini giuridici rispetto ad esigenze partigiane. Ciò, merita di essere sottolineato, da un lato si risolve in asserzioni coerenti con il giudizio, ma già trattate da questa OR ( “ … Appare corretto pertanto, ritenere valida ed efficace la nomina dell'amministratore in capo a relativa agli anni 2020 e 2021, in quanto rimessa alla decisione Parte_1 presa all'unanimità dai due condomini (ancorché rappresentata negli ultimi 2 anni dall'Avv. Persona_1
CR suo ADS) e ”), dall'altro non tiene, viceversa, conto in modo idoneo del perimetro Parte_1 processuale di primo grado e di quanto devoluto con il gravame, in relazione alle scansioni del codice di rito, sì da continuare a valorizzare circostanze sopravvenute, circa la debenza di somme
18 all'amministrazione condominiale odierna ed a sovrapporre, alle questioni oggetto di lite, il piano meramente contabile afferente ai rapporti dare/avere fra i diversi proprietari, in esito, si noti, alla successione di ed alla ricostruzione, in buona sostanza, della contabilità Persona_1 condominiale come maturata negli anni successivi alle azioni monitorie, prospettando, financo, responsabilità in capo ad , per l'apparenza creata, con pregiudizio per l'appellante (“ CP_1
…Nel caso che qui ci occupa, il pagamento degli acconti effettuati sia dall'Avv. CR sia da CP_1 confermano la solidarietà da parte degli altri coeredi ( e ) atteso che hanno più volte Pt_2 Controparte_2 dichiarato che detti importi andavano considerati quale acconto versato da tutti e tre. Qualora detta statuizione non venisse ritenuta applicabile al caso in esame si dovrà, comunque, considerare che ai sensi dell'art. 1398 c.c. “Colui che ha contratto come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli (cioè n.d.r.), è responsabile del danno che il terzo contraente CP_1 Pt_1
n.d.r.) ha sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto…”.).
[...]
A fronte di tutto quanto sopra, dunque, non può che concludersi per il totale rigetto del gravame, con conferma integrale della sentenza appellata. Le spese di lite devono seguire la soccombenza, la complessità dei rapporti fra le Parti, anche a fronte dell'esito della proposta conciliativa del C.I., non giustificando altra decisione, mentre non si ravvisano, proprio in ragione del contesto conflittuale e delle risultanze valutabili, rispetto a situazioni che vedevano, comunque, presente, prima del decesso di , la presenza di un Persona_1
A.d.S., i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., non potendosi qualificare l'impugnazione
“de qua” come temeraria, sebbene infondata. In ragione dei parametri previsti dal D.M. 55/14, per la cause di valore fino ad € 26.000,00, applicando i parametri medi, per tutte le fasi, le stesse devono essere determinate in € 5.809,00, oltre al 15% ex art.2 citato DM, CPA ed IVA come per legge. Occorre, in ultimo, dare atto della sussistenza dei presupposti in capo all'avv. Parte_1 di cui all'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo, atteso il totale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n° 1026/2024 emessa dal Tribunale di Genova nelle cause riunite aventi RG 10061/2021, 11110/2021 e 266/2022, pubblicata in data 03.04.2024, notificata in data 21.06.2024, la OR, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA a rifondere ad e le spese del presente Parte_1 CP_1 Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.809,00, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA e IVA come per legge;
DA' ATTO che sussistono in capo all'appellante, atteso il totale rigetto del gravame, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 7.10.2025
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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