TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/07/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 148-1/2025 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 23.05.2025 da (C.F. Parte_1
) residente in [...], rappresentata e difesa C.F._1 dall' Avv. Francesco Saverio Orlando e con questa elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Napoli (NA) alla Via Bartolo Longo n.333 in uno al delegato alle funzioni di Gestore della Crisi
Avv. Camillo Bruno;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L'istante ha depositato in data 23.05.2025 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII.
Il Giudice delegato, con decreto del 28.05.2025, dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati e ordinando, tra l'altro:
“che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”.
Con relazione depositata in data 30.06.2025 , il nominato Gestore, lette le osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti trasmesse all'OCC dai creditori NC NU TE e LA 23 PV , preso
1 atto della precisazione del credito pervenuta, procedeva all'aggiornamento del piano e al deposito delle osservazioni dei creditori nonché delle note di replica del difensore di parte ricorrente.
Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.
In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCI dispone che “il consumatore sovraindebitato, con
l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”.
Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCI , nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCI la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.
L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCI, documentandone l'avvenuto espletamento.
Infine, ai sensi dell'art. 69 CCI “il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Tanto premesso, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:
a) l'istante, contrariamente alle avverse allegazioni dei creditori, è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e nonostante la maggior parte dei debiti che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento sono sorti in ragione di garanzie fideiussorie prestate a garanzia di debiti rilasciate a favore di oggi Controparte_1
in data 03/02/2009 ed a favore di , oggi CP_2 Controparte_3 CP_4 per un'azienda , la MI EC s.r.l., dichiarata fallita e della quale facevano parte i figli ed il marito dell'istante.
Sulla qualifica di consumatore dell'istante, con riguardo alla questione del se il fideiussore che garantisce il debito di una società può essere considerato consumatore e, in caso affermativo, in presenza di quali presupposti lo status di consumatore può essere riconosciuto al fideiussore, la Suprema Corte già nell'anno 2018 (cfr. (Cass., n. 32225/2018), nell'affrontare la questione, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale il contratto di garanzia, pur considerabile, in relazione al suo oggetto, come accessorio rispetto al contratto principale, è, dal punto di vista delle parti contraenti, un contratto distinto, in quanto stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale;
ne discende che la
2 qualità di professionista o consumatore deve essere valutata avendo riguardo alle parti del contratto di garanzia. Peraltro, prosegue la Corte, secondo quanto discende dall'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE, la nozione di consumatore deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale consistente nel verificare se il rapporto contrattuale scrutinato sia riconducibile o meno ad attività estranee all'esercizio di una professione. Ne discende che il giudice nazionale è tenuto a verificare, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto ed alla luce di tutti gli elementi di prova, se il fideiussore possa essere o meno considerato come consumatore. Con maggiore impegno esplicativo, si osserva che la Corte di giustizia
UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva
93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale,
o se abbia agito per scopi di natura privata". Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che "Gli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del
5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau;
14 settembre
2016, C-534/15, . Ne deriva che il fideiussore, persona fisica, non è un Per_1
professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. La
Suprema Corte di Cassazione, invero, in varie occasioni , ha preso già atto delle citate decisioni della Corte di giustizia Europea (v. Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018).
Secondo la Corte di cassazione, dunque, alla luce della giurisprudenza europea, emergono due parametri che devono essere valutati dal giudice nazionale: la qualità di amministratore della società-debitrice principale e la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale di tale società, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali),
3 stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass., n. 5968/23).
Con riferimento al caso concreto, la ricorrente non ha mai svolto alcun ruolo nell'ambito della società, in favore della quale ha prestato le garanzie indicate né è mai stata titolare di una partecipazione nella società garantita e/o ha mai svolto attività amministrativa nell'ambito della società garantita. Emerge, infatti, dalla documentazione depositata da parte ricorrente che tali garanzie fideiussorie sono state prestate per scopi che appaiono estranei alla attività svolta. In definitiva, alla luce di tali elementi, non pare infondato che tali garanzie siano stata prestate non in ragione di un interesse “professionale”, ma in ragione del rapporto parentale con l'amministratore e i soci della suddetta società. Sulla base delle considerazioni che precedono appare possibile qualificare l'istante come consumatore e ritenere perciò ammissibile la proposta del piano di ristrutturazione dei debiti;
b) l'istante non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario dei ricorrenti. In particolare, in base alle dichiarazioni della ricorrente, nonché alla luce della documentazione in atti , il gestore nella propria relazione ha esposto le ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (pagg.7 e ss. relazione in atti), nei seguenti termini “Circa le cause che hanno condotto il ricorrente alla situazione di sovra indebitamento attuale, possiamo affermare che si tratta di eventi interamente circoscritti all'attivazione di due fideiussioni personali rilasciate a favore di (in data Controparte_1
03/02/2009 allorquando la ricorrente era già pensionata) ed a favore di
[...]
per un'azienda (MI EC s.r.l., poi dichiarata fallita) della quale Controparte_3 facevano parte i figli ed il marito dell'istante (v. all. 11 Trib. Napoli D.I. n.136/2014 r.g.
28961/2013). Chi scrive non può che prendere atto di quanto dichiarato nella domanda e nell'incontro con i debitori, nonché di quanto riportato nel ricorso ed a tali documenti si fa integrale rinvio. Va evidenziato che quanto dedotto dalla ricorrente, relativamente ad un
4 improvviso indebitamento, è effettivamente supportato dalla documentazione versata in atti, dalla quale emerge con chiarezza che a determinare lo squilibrio finanziario è stata
l'attivazione delle due fideiussioni, quella concessa a favore di addirittura per un CP_1
milione di euro! Va, altresì, evidenziato che, la ricorrente ha contratto un unico finanziamento senza ottenere alcun diniego da parte delle finanziarie, le quali non hanno operato alcun controllo preventivo sulla possibilità, da parte del debitore, di sopportare il peso delle rate in relazione ai costi necessari al sostentamento proprio”;
d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nelle relazioni del gestore risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, in quanto la ricorrente è pensionata con un reddito medio mensile percepito in media di circa € 1.503,96 , è titolare di una unità immobiliare con relativa pertinenza, di un bene mobile registrato di modico valore e di una limitata somma di denaro giacente sul conto corrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro
678.700,37 (al netto del compenso preventivato dell'OCC e dell'advisor legale), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 788,59;
f) in relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, essa prevede : 1) il pagamento del 100% dei crediti prededucibili con la precisazione che l'advisor legale sarà saldato per la quota apposta in prededuzione, mentre per la parte restante la quota restante sarà inserita nella classe dei creditori privilegiati il compenso dell'OCC sarà distribuito su 120 rate, più una rata a saldo di € 105,49; 2) il pagamento dell'importo 95.294,46 (pari a circa il 16%) in favore del creditore ipotecario mentre il restante credito , pari ad € 494.607,20 viene degradato al rango chirografario con riconoscimento della percentuale del 2,5%; 3) il pagamento del restante
25% del credito privilegiato dell'advisor legale al termine del pagamento del creditore ipotecario;
4) il pagamento del 2,5 % dei crediti chirografari mediante il pagamento di n.160
5 rate mensili di importo variabile tra gli euro 700,0 e gli euro 800,00 secondo le specificazioni contenute nella relazione del gestore e con l'apporto di finanza esterna da parte del figlio
(cfr. dichiarazione di impegno in atti). Parte_2
Tanto premesso, a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCI. risultano pervenute osservazioni .
Il creditore si è opposto alla omologazione del piano tra l'altro, per i seguenti motivi: CP_5
1) violazione del diritto di difesa;
2) violazione art. 10 del DM 202/2014; 3) erronea quantificazione del credito;
4) la compimento di atti in frode, per avere la ricorrente taciuto l'avvenuto rilascio delle garanzie.
In relazione a tali osservazioni, il gestore incaricato , dopo aver proceduto all'aggiornamento della posizione creditoria del creditore, a seguito delle osservazioni depositate ha rilevato quanto segue
“nulla cambia in relazione alla valutazione sull'accertamento del merito creditorio che NC NU
TE avrebbe dovuto effettuare all'atto dell'erogazione del prestito. Infatti, con la pec del
17/03/2025 il creditore non ha inviato l'istruttoria, la quale invece è stata inoltrata allo scrivente solo con le osservazioni”: il gestore, esaminando la documentazione sottoscritta dalla ricorrente in sede di richiesta di finanziamento, ha rilevato che la medesima ha reso dichiarazioni veritiere e, al contrario, l'Istituto non ha compiuto una adeguata istruttoria in quanto quest'ultima “ben avrebbe potuto (e dovuto) essere integrata con una altrettanto semplice visura in Centrale Rischi di NC
D'Italia, dalla quale sarebbero risultate anche le fideiussioni e non i soli prestiti. Peraltro, è bene ribadirlo, il creditore non ha mai chiesto se l'istante avesse rilasciato fideiussioni personali. Non Cont risponde al vero quanto indicato nelle osservazioni, nel punto in cui a pag. 5, ovvero che nel questionario l'istante avrebbe dichiarato il falso, in quanto nel questionario non vi è alcuna domanda con la quale si chiede di sapere se l'istante fosse esposto a causa di una fideiussione, concetto per altro di difficile comprensione per l'istante, la quale non ha un bagaglio culturale adeguato”.
A tali condivisibili affermazioni e, in disparte il disposto dell'art. art. 69 comma 2 CCII secondo cui “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, per contestare la convenienza della proposta”, va aggiunto che non vi è la prova che la ricorrente, nel momento in cui richiedeva l'erogazione del finanziamento, abbia agito con colpa grave, malafede o frode, come in precedenza chiarito: infatti, alla luce della tipologia del finanziamento richiesto, dello stato patrimoniale e familiare della ricorrente al momento della richiesta di accesso al credito, ritiene il Tribunale che all'epoca dei fatti il debitore non abbia agito con la consapevolezza della totale
6 assenza di possibilità di adempimento, in ragione del “mera possibilità di attivazione delle fideiussioni” dovendosi, peraltro, considerare che proprio il finanziamento del creditore opponente è risultato fino ad un recente passato ancora in regolare ammortamento.
Inoltre, quanto alle prospettate “mala fede” o “frode” da parte del debitore nella richiesta del finanziamento, ritiene il Tribunale che la condotta posta in essere dal debitore, consistita nell'aver omesso di dichiarare l'esistenza di pregresse fideiussioni, sia priva di valenza causale circa l'evento costituito dall'erogazione del finanziamento. Infatti, in prospettiva generale, deve ritenersi che spetti al creditore che affermi la sussistenza della “mala fede” o della “frode” fornire prova, eventualmente mediante elementi indiziari, non solo di fatti idonei ad essere in tal modo qualificati, ma anche dell'efficacia causale degli stessi in relazione alla formazione dell'indebitamento (come si desume chiaramente dalla formulazione letterale dell'art. 69 CCII, il quale prevede come condizione ostativa all'omologa la circostanza che il debitore abbia “determinato” la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode).
Nel caso di specie, una simile prova non può dirsi raggiunta, in quanto alla luce dei redditi percepiti dal debitore può affermarsi (in assenza di elementi che depongano in senso inverso) che l'istituto bancario avrebbe egualmente erogato il finanziamento in favore del debitore.
Infine, gli ulteriori motivi di doglianza non risultano condivisibili, in quanto, da un lato, alcuna violazione del diritto di difesa si è verificato, avendo il creditore articolato compiutamente le proprie doglianze e, dall'altro, con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 10 cit. , la relazione del gestore riporta l'accordo sottoscritto tra le parti per la definizione del compenso.
Ulteriori osservazioni risultano pervenute dal creditore che si è opposto Parte_3 all'omologazione del piano per i seguenti motivi: 1) eccessiva durata del piano;
2) assenza di qualifica di consumatore;
3) “nel piano si evince che la finanza esterna sarà apportata dal figlio . Parte_2
In realtà, anche il SI. è debitore di in quanto anch'egli Parte_2 Parte_3
destinatario del provvedimento di ingiunzione sopra indicato. Pertanto, tale tipo di finanza esterna prospettata dall'OCC non è attendibile se lo stesso finanziatore ha ulteriori debiti che potrebbe compromettere il buon andamento del piano”.
Orbene, anche tali motivi di doglianza non possono ritenersi condivisibili.
In relazione alla contestazione di non convenienza del piano con riguardo alla durata, va osservato che a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito, relativi alla disciplina della l. 3/2012, oggi trasfusa nel CCII, il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro orientamento ha inteso
7 individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- non è possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della disciplina del sovraindebitamento, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. 1, 24-05-2018, in
Pluris/Cedam, 2021).
La L. 27 gennaio 2012, n. 3, oggi CCI, invero, nell'introdurre, le procedure di composizione della crisi al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) indicazioni al riguardo si rinvengono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa.
Ciò precisato, risulta condivisibile quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui, come già esposto, è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012 (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore), una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).
In particolare, con la prima pronuncia sopra richiamata la Suprema Corte ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. ( La
Suprema Corte, ha chiarito che “è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla
8 luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura”.
Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si
è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento;
del resto la dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori.
La stessa Suprema Corte ha altresì chiarito come la diversa conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria
(rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge, oggi concordato minore) può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano;
regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (cfr. Cass. N.
17834 del 2019.
Forme di volontà che il creditore dissenziente ha qui espressamente manifestato opponendosi alla omologa del piano.
Sennonché, va esclusa la impossibilità di omologare un piano del consumatore che preveda una durata notevole, laddove lo stesso, come nel caso di specie, dia specifico conto dei motivi della durata (la quale non può che essere rapportata alle possibilità economiche dei debitori, alla sostenibilità effettiva dell'impegno che assumono ed alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato) e consenta comunque una soddisfazione non irrisoria dei creditori, non sussistendo alcun automatismo tra una maggiore durata del piano ed il mancato soddisfacimento dei creditori.
In definitiva, l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva sulla ragionevole durata rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, imponendosi, pertanto, una valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della concreta fattispecie oggetto di indagine.
Nel caso di specie, si ritiene che la proposta oggi in esame appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.
Del resto, sebbene sia indubbio che l'omologazione del piano determini un sacrificio per il creditore con riguardo alla durata (per cui vedi infra), tale sacrificio, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, deve essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinarsi con
9 l'immediata vendita dei cespiti: dall'analisi dell'alternativa liquidatoria con riguardo alla posizione del creditore opponente, l'unica da considerare (art. 70 comma 9 CCII) , la soddisfazione del creditore chirografario non è in alcun modo garantita. Infatti nella relazione del gestore, con riguardo alla valutazione della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. pag. 20-21 rel. in atti) viene osservato che “il debitore non ha altri beni immobili ed i mobili, ivi compresi quelli registrati, risultano di scarso valore e comunque necessari alla sua sopravvivenza. Non sfuggirà a questo giudice che in ogni caso il ricorrente potrebbe comunque accedere alla liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 269 e ss. Codice Impresa), nel qual caso formato il passivo,
l'unico programma di liquidazione possibile sarebbe quello di mettere a disposizione dei creditori esattamente il valore incamerato dalla vendita dell'immobile, nonché la differenza tra l'importo dello stipendio dei ricorrenti e le esigenze minime a garantire la sopravvivenza dell'istante, somma che si può preventivare in € 500,00 (in quanto non vi sarebbe più l'apporto di finanza esterna) da moltiplicarsi per la durata di 3 anni ovvero 36 rate, per un totale di € 18.000,00. Va considerato, poi, che liquidazione avrebbe una durata, per l'appunto, inferiore e dunque quanto offerto mediante la messa a disposizione volontaria della finanza esterna, non ricadrebbe nella liquidazione, con pagamenti decisamente meno satisfattivi per i creditori, laddove ai sensi dell'art. 279 il debitore decorsi tre anni avrà diritto a conseguire l'esdebitazione, ricorrendo i presupposti di cui al successivo art. 280; per altro la liquidazione si appesantirebbe anche dei costi del liquidatore…. Per la liquidazione è possibile ipotizzare, quindi, un versamento complessivo di circa € 113.294 a fronte dei quasi 127.000 totalizzati dall'accordo. Il ricavato liquido viene indicato in € 16775,00, in quanto
€ 1225,00 si ipotizza vadano destinati all'advisor quale unico creditore privilegiato dopo il pagamento della prededuzione e del creditore ipotecario”.
Infine, con riguardo alla posizione del garante, figlio della ricorrente e dell'impossibilità di questi di adempiere all'impegno assunto va rilevato, in primo luogo, che l'omologazione può essere sempre revocata, in caso di mancato adempimento ai sensi dell'art. 72 CCII a tenore del quale “ Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato … in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo”.
Inoltre, nei confronti dei confronti dei coobbligati, nonostante la normativa relativa al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non preveda, diversamente dal concordato minore, che non sono pregiudicati i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, si deve ritenere che, salvo che sia diversamente previsto, anche nella procedura del consumatore trovi applicazione la regola, che può ritenersi espressiva di un principio generale in materia concorsuale, dettata in tema di esdebitazione, dall'art. 278, sesto comma, C.C.I.
10 per cui “sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso” (Tribunale di Pavia, Sez. I civ. - Ufficio procedure concorsuali., 27 marzo 2024 – Giudice Francesco Rocca) e, pertanto, nulla impedisce al creditore, che ha solo paventato l'avvio di azioni nei confronti del garante, allo stato non documentate, di agire anche nei suoi confronti.
In definitiva, questo giudice ritiene che il piano proposto appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
(C.F. ) residente in [...]°; C.F._1 dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità; dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.23 (cui si rimanda per le relative indicazioni)
a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni Email_1
15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
11 manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.
Nola, 24.07.2025
Il Giudice delegato dott.ssa Rosa Paduano
12