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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/04/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4974/2018 avente ad oggetto “contratti bancari”
TRA
(P.I. , Parte_1 P.IVA_1
con sede in Salerno alla via Terre Risaie 10, zona industriale, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Rossini e Raffaele Carrano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Battipaglia alla via Rosa Jemma
n. 2
- ATTRICE-
CONTRO
, con sede in Modena alla via San Carlo n. 8/20, già CP_1 [...]
, rappresentata e difesa dall' Controparte_2
Avv. Ciro Senatore (cod. fisc. ), presso il cui studio CodiceFiscale_1
elettivamente domicilia in Salerno alla Via SS, Martiri Salernitani 66
- CONVENUTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.05.18, la titolare di Parte_1
c/c presso la Filiale di Salerno della conveniva in P.IVA_2 CP_1
giudizio la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la CP_1
nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente n. 1117394 acceso nel 2002 intercorso con la convenuta banca, in relazione all'anatocismo trimestrale, agli interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi, ovvero unilateralmente determinati contra legem, alle valute c.c.d.d. virtuali, alle cc.dd. commissioni di massimo scoperto, ex artt. 1283, 1284 u.c., 1325, 1346, 1418 e 1419 c.c.; dichiarare conseguentemente dovuti, a seguito della ricostruzione secondo legge del
1 rapporto, dal correntista, senza alcuna capitalizzazione, i soli interessi passivi,
e dalla gli interessi attivi, entrambi da determinarsi ex art. 117 TUB co 7; CP_1 accertare l'eventuale applicazione di tassi di interessi usurari ai sensi della L.
108/96 e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inesigibilità da parte della degli interessi riscossi disapplicandoli per la loro;
accertare, per tutto CP_1
quanto innanzi, il saldo legittimo e condannare la banca alla rettifica dell'eventuale diverso saldo, oltre che al pagamento, in favore dell'attrice, delle somme di cui la banca dovesse risultare debitrice a seguito della ricostruzione secondo legittimità, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo e con anatocismo dalla domanda giudiziale;
in via istruttoria chiedeva ammettersi C.T.U. per accertare l'effettivo dare-avere tra le parti. A sostegno delle sue pretese parte attrice produceva lettera ex artt. 119 TUB datata 16.5.18, estratti conto, riassunti scalare e fogli competenze dal I trimestre 2008 (ripresa saldi 31.12.2007) al IV trimestre 2017 del conto corrente ordinario 1117394, decreti ministeriali dal 2002 al IV trimestre 2017.
Con comparsa di costituzione e di risposta del 05.09.2018 si costituiva in giudizio la convenuta che impugnava la domanda in fatto e in diritto - CP_1
contestando in via preliminare la doglianza di parte attrice circa la mancata consegna della documentazione da parte della atteso che la richiesta ex CP_1 art 119 TUB del 06.05.l8 aveva avuto immediato riscontro con pec della CP_1
del 29.06.2018 rimettendo la copia del contratto sottoscritto il 09.04.2002 - chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: in via principale rigettare la domanda perché inammissibile ed improcedibile per nullità dell'atto di citazione, ex artt. 163 e 164 cpc, per indeterminatezza del petitum e della causa petendi oltre che per carenza di prova documentale e di allegazioni, oltre che per irripetibilità di somme in costanza di rapporto. Dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda di ripetizione ovvero di rideterminazione del saldo attesa la mancata chiusura del conto corrente ancora in essere con saldo a debito;
dichiarare decaduto dal diritto di richiedere qualsiasi pretesa verifica, anche ai soli fini di rideterminazione del saldo, dei versamenti aventi natura solutoria intervenuti nel decennio antecedente alla data di introduzione del giudizio e quindi fino a tutto il 25.5.2008; In via gradata nel merito - dichiarare l'attore decaduto dalla possibilità di richiedere alla il ricalcolo e la restituzione di CP_1
qualsiasi somma derivante dal rapporto di conto corrente in seguito alla mancata contestazione degli estratti conto ai sensi e per gli effetti del combinato
2 disposto degli artt. 1832 c.c., richiamato dall'art. 1857 c.c., e dell'art. 119 comma
3 del D. Lgs. 385/93; - riconoscere la legittimità e validità delle condizioni ed i criteri economici richiamati nei contratti intercorsi;
- riconoscere la validità della capitalizzazione trimestrale applicata nel rispetto della normativa vigente perché sorta direttamente in regime di pari periodicità e riconoscere valide ed operanti tutte le condizioni concordate con il cliente e comunicate periodicamente ex art. 118 TULB e mai contestate dal correntista - riconoscere valide ed operanti e pertanto legittime le commissioni di massimo scoperto, e tutte le condizioni, le spese concordate con il cliente e le valute sulle operazioni;
- accertare e confermare la corretta annotazione dei movimenti in estratti conto e scalare e per l'effetto confermare la validità delle scritture contabili trimestrali di chiusura come annotate dalla negli estratti conto depositati in atti. - in CP_1
considerazione del comportamento della controparte accertare e dichiarare che la stessa non ha agito nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza contrattuale.
Instaurato il contradditorio, concessi i termini ex art 183 VI cpc con ordinanza del 17.09.2020 veniva ammessa la CT IL . All' udienza del 11.12.2024 precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 cpc
Sull'eccezione di inammissibilità della domanda ripetizione
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle avverse domande di accertamento del saldo del conto e di ripetizione dell'asserito indebito, perché spiegate in costanza di rapporto;
invero il contratto di conto corrente ordinario n.
1117394, non risulta chiuso antecedentemente alla proposizione della domanda.
Parte attrice ha proposto domanda diretta ad ottenere la restituzione di quanto la convenuta avrebbe indebitamente percepito nell'ambito del rapporto CP_1 intrattenuto dalla società , a titolo di Parte_1
interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati, e comunque non dovuti.
Reputa questo Giudice preliminare qualificare la domanda come azione di accertamento in quanto il conto corrente dedotto risulta ancora aperto alla data di notifica dell' atto di citazione. E' ammissibile la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. che presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi. Solo nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione
3 della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
infatti l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione.
(Tribunale Roma, sez. XVI, 14/02/2018, n. 3325). Quindi la domanda di ripetizione proposta deve ritenersi inammissibile essendo il rapporto ancora in essere alla data di notifica dell'atto di citazione. Ciò però non esclude, contrariamente quanto dedotto da parte convenuta, l'interesse del correntista ad ottenere, anche prima della chiusura del conto, l'accertamento giudiziale della nullità della clausola anatocistica,
l'esistenza di addebiti illegittimi, nonchè l'entità del saldo parziale ricalcolato
(Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2018, n. 21646).
Fatta questa doverosa premessa le domande principali dell'attore, per come proposte utilmente in atto di citazione, devono intendersi, sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati e della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento.
Il merito
La domanda proposta è parzialmente fondata e pertanto merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte convenuta in quanto non appaiono rilevabili vizi inerenti nè alla vocatio in ius né alla editio actionis. Peraltro il convenuto risulta essersi costituito spiegando adeguatamente le proprie difese.
Venendo alla richiesta di integrazione istruttoria formulata da parte attrice, questo
Giudice rileva che non risultano svolte osservazioni tecniche alla bozza inviata dal ctu alle parti ( cfr. pag. 14 della consulenza). Dall'esame della relazione peritale risulta che soltanto il ctp della banca ha sollevate contestazioni alla bozza ricevuta e non anche parte attrice che aveva nominato un proprio ctp ( cfr. pag. 10 della consulenza).
Fatta questa premessa, si osserva in punto di diritto che nell'azione di accertamento grava sull'attore l'onere di fornire la prova della mancanza della causa debendi, nonché dell'avvenuto pagamento e del collegamento causale tra inesistenza della causa e
4 pagamento, incombendo sull' "accipiens" la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (tra le tante, Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896).
Parte attrice ha, in effetti, contestato all'istituto di credito l'applicazione di interessi ultralegali, la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'applicazione di commissioni non previste, il superamento del tasso soglia.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento negativo del credito vantato dall'istituto di credito convenuto a titolo di saldo negativo del conto corrente.
Occorre a questo punto precisare che, in tema di riparto dell'onere allegatorio e probatorio, nel caso di domanda di accertamento negativo anche in ipotesi senza azione di ripetizione di indebito, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)"). Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare le voci di indebita appostazione in conto
(c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass.
24948/2017).
Deve preliminarmente osservarsi che la Suprema Corte in un primo tempo, aveva enunciato il principio di diritto secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista non può essere
5 accolta in caso di incompletezza degli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione, essendo costui onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto (Cass. n. 30822 del 28/11/2018). Era stato, tuttavia, precisato che ove gli estratti conto bancari prodotti fossero comunque idonei ad attestare senza soluzione di continuità tutte le rimesse suscettibili di ripetizione verificatisi da un certo periodo in poi fino da all'estinzione del rapporto (rimanendo sprovvisto di documentazione solo il periodo iniziale), la domanda di ripetizione dell'indebito sarebbe stata parimenti accoglibile, previo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che prendesse come punto di partenza, nell'elaborazione dei conteggi" il saldo debitore del primo estratto conto disponibile (vedi Cass. n. 11543/2019). In tempi più recenti, vi è stata, sul tema, un'ulteriore evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, essendo stato enunciato il principio di diritto che, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526). Dunque, la prova dei movimenti del conto può desumersi anche "aliunde" (Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati).
Questo Giudice intende dare continuità al principio di diritto sopra enunciato secondo cui l'incompleta produzione degli estratti conto non è elemento ostativo alla rideterminazione del saldo del conto corrente, ove i movimenti contabili dello stesso possano comunque desumersi da altri elementi di prova parimenti idonei a fornire
(anche eventualmente con l'ausilio di una consulenza tecnica IL) indicazioni certe e complete che giustifichino il saldo maturato nel periodo privo degli estratti conto.
Va pertanto ribadito che la rideterminazione in sede giudiziaria del saldo del conto corrente non può che avvenire attraverso la produzione, il cui onere grava su chi agisce, dei relativi estratti conto a partire dalla data dell'apertura del conto, così da avere dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate, a meno che non vi sia un saldo iniziale ritenuto incontestato dalle parti, situazione che certamente non ricorre nel caso di specie.
6 Applicando i principi di diritto alla fattispecie concreta, parte attrice si duole in primo luogo della nullità/ inesistenza dei rapporti per mancanza di forma scritta e, della applicazione di interessi anatocistici, interessi usurari.
Risulta depositato con la memoria 183 comma VI n. 2 cpc il contratto di conto corrente n. 1117394 del 9.4.2002 consegnato dalla banca a seguito di attivazione dello strumento extraprocessuale previsto dall'art. 119 TUB.
In sede di comparsa conclusionale parte attrice solleva l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente per violazione dell'art. 117 TUB per mancata consegna di copia al cliente depositando anche giurisprudenza a supporto.
Parte convenuta in sede di memoria di replica ne ha eccepito la inammissibilità per tardività.
L'eccezione sollevata è ammissibile in quanto trattandosi di quaestio nullitatis può essere fatta valere in ogni stato e grado del processo.
Tuttavia l'eccezione è infondata.
Questo Giudice intende dare continuità all'orientamento secondo il quale la mancata consegna del documento non comporta la nullità del contratto. L'art. 117 TUB prevede testualmente la nullità solo per l'ipotesi di mancanza di rispetto della forma scritta ad substantiam e non anche per l'ipotesi della mancata consegna del documento. La consegna rappresenta un elemento esterno che ove non rispettato non comporta alcuna nullità del negozio.
La recente giurisprudenza di legittimità citata da parte convenuta ha confermato l'orientamento appena esposto. Invero nella pronuncia n. 7390/2025 si legge” Questa
Corte, intendendo rettamente il comando sul punto delle SS.UU., ha già avuto occasione di affermare, del tutto condivisibilmente, a definitiva tacitazione di ogni fuorviante difforme conclusione - e quindi anche dell'assunto qui in disamina - che "in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 385 del
1983 e dall'art. 23 del D.Lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale" (Cass., Sez. I,
3/07/2024, n. 18230).
Tale principio può ritenersi applicabile sia ai contratti sottoscritti da entrambe le parti e sia ai contratti cd. monofirma ritenuti validi con la pronuncia a Sez. Un., nn. 898,
1200, 1201 e 1653 del 2018, dove è stato affermato che "la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta... trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale",
7 sicché "e' sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti" (Cass. 14646 del 2018; Cass. n. 16070 del
2018).
Superata l'eccezione di nullità del contratto e venendo al merito si osserva che la società risulta aver intrattenuto con Controparte_3
la il seguente rapporto: 1) conto corrente ordinario n. 1117394 acceso in data CP_1
9.4.2002. Il conto corrente risulta regolamentato per iscritto.
Dalla documentazione depositata, per come verificato anche dal CT, si riscontra che le parti hanno prodotto gli estratti conto dalla data di accensione, avvenuta il
09/04/2002, alla data del 31/08/2018 (data disponibilità documentazione). In data
17.10.2018 il conto è stato girocontato a sofferenza .
All'esito della compiuta istruttoria, anche alla luce delle conclusioni della
Consulenza espletata che si condivide in quanto immune da vizi logici, la domanda nel merito è parzialmente fondata.
All'esito delle indagini peritali, svoltesi mediante la disamina dei documenti contabili prodotti in particolare gli estratti conto e il contratto di conto corrente, è emerso che la banca nel corso del rapporto “fin dall'inizio del rapporto, ha applicato tassi debitori diversi da quelli concordati in data 04/06/2002. Si ritiene che l'applicazione di tassi diversi da quelli pattuiti originariamente in data 04/06/2002, sia legata all'esercizio dello jus variandi regolato dall'art. 17 del contratto del 09/04/2002…Si evince, altresì, che la CP_1
annotava in calce agli estratti conto le variazioni di tasso applicate, ma tra la documentazione depositata in atti non si rinvengono proposte di modifiche unilaterali del contratto e/o ogni altro documento afferente variazioni delle condizioni economiche ex art. 118 TUB. Per quanto sopra esposto ed in ossequio a quanto richiesto al quesito C), la rideterminazione del saldo è avvenuta applicando i tassi di interessi passivi convenuti in data 04/06/2002, ovvero considerando i tassi praticati dalla Banca e comunque entro il limite di quelli concordati.”
Per quanto riguarda la dedotta applicazione di interessi anatocistici, si osserva che il contratto risulta stipulato in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera
CICR. È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità. Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi
8 sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, che risultano correttamente rispettate dal contratto di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio.
Per il periodo successivo, vi è prova documentale agli atti dell'adeguamento da parte della Banca alle disposizioni previste dagli artt. 4 e 5 della citata Delibera CICR del
03/08/2016 . Per il periodo dall'01/04/2014 alla 10/09/2016 (data entrata in vigore della
Delibera C.I.C.R. del 03/08/2016) correttamente il ctu ha escluso ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi. Correttamente il consulente nella ricostruzione del saldo ha provveduto ad escludere , per l'intero periodo di indagine
“la commissione di massimo scoperto poiché pattuita nell'entità ma non nella modalità di calcolo (base di calcolo, criteri e periodicità dell'addebito) nonchè la “commissione disponibilità fondi”, addebitata trimestralmente dal 30/09/2009, poiché in atti non si rinviene alcuna pattuizione.”
Non è stato rilevato alcuno sforamento del TEG né della cms soglia.
Sull'eccezione di prescrizione
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione della domanda di ripetizione.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione è noto che a partire dalla pronuncia n.
24418 del 2010 delle Sezioni Unite Civili è stato elaborato il principio secondo il quale
, stante la natura unitaria del contratto di conto corrente, il “dies a quo” per la prescrizione (ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.) dell'azione di ripetizione proposta dal correntista inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto, poiché è solo in questo momento che si attualizzano le reciproche pretese creditorie e, dunque, che vi può essere tecnicamente un pagamento, un “atto solutorio” da ripetere. Soltanto laddove emerga che il correntista abbia effettuato nel corso del rapporto un
“pagamento”, come laddove il conto corrente sia in passivo o “scoperto” oppure assistito da affidamento i cui limiti siano stati travalicati, il “dies a quo” della prescrizione comincerà a decorrere dalla data della singola operazione.
Con riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio: a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927;
Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704). In conseguenza,
l'apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul detto soggetto.
9 Nel caso in esame parte attrice nulla ha prodotto per dimostrare la natura affidata.
Tuttavia depone per l'esistenza di un fido di fatto la circostanza che nel caso in esame il saldo risultante dagli estratti conto recava il segno negativo senza che nel corso del residuo del rapporto sia tornato in positivo;
ciononostante la banca non ha inviato richieste di revoca, recesso, intimazioni di rientro, diffide, segnalazioni “a sofferenza”; inoltre depone sempre per l'esistenza di un fido di fatto la circostanza della durata del passivo che non può essere intesa come mera tolleranza;
infine elemento forse ancora più importante in questo senso è l'addebito nel corso di un rapporto ormai già compromesso, perché riportante un segno negativo, di assegni bancari . Quindi la stabilità e non l'occasionalità dell'esposizione a debito nel corso del tempo e il sistematico pagamento di assegni con saldo conto in passivo depongono per l'esistenza del fido di fatto.
Inoltre il consulente ha verificato “ che sul conto de quo la avrebbe concesso le CP_1
seguenti linee di credito: decorrenza 31/05/2002 Euro 2.582,00; decorrenza 02/04/2003 Euro
11.000,00; decorrenza 21/10/2015 Euro 25.000,00. “
Si identificano, senz'altro, come versamenti solutori quei pagamenti effettuati dal correntista su conto al passivo, oppure destinati a ripianare un passivo già esistente, ovvero rimesse eseguite su un conto con scoperto extra fido, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 CC, mentre si definiscono ripristinatori quei versamenti definiti tali solo alla chiusura del rapporto di conto corrente ed effettuati al fine di ripristinare il saldo attivo e dunque poter accedere nuovamente al credito bancario.
Di talchè, nel primo caso, secondo ormai consolidata giurisprudenza (ex multis,
Cass. Civ. Sent. 29411/2020) il termine decennale di prescrizione decorrerà dal singolo versamento, e dunque la qualificazione delle rimesse come solutorie sarà rilevante onde determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione, mentre nel secondo il termine di decorrenza della prescrizione decorrerà dalla data della chiusura del conto.
Fatta questa premessa, l'eccezione di prescrizione decennale è ammissibile in quanto anche se il conto è ancora aperto alla data di notifica dell'atto di citazione sussiste un interesse della banca a contrastare anche pure parzialmente la domanda di accertamento negativo del credito. In ogni caso la prescrizione per le rimesse solutorie non può che decorrere dalle singole annotazioni in conto di quel pagamento da stornare perché illegittimo e non dovuto.
In applicazione dei superiori principi l'atto di citazione risulta notificato in data 25-
5-2018 interrompendo la prescrizione . Nel decennio anteriore alla notifica dell'atto
10 di citazione ovvero fino all'aprile 2002 data di accensione del rapporto “le somme illegittimamente annotate ammontano a complessivi Euro 4.348,64. Ma quelle prescritte e, quindi non ripetibili poiché pagate da rimesse solutorie, sarebbero pari ad Euro 3.624,04, ovvero solo quelle annotate fino al 30/06/2006. “
Considerazioni conclusive
Alla luce della complessiva istruttoria espletata e aderendo alla prima ipotesi elaborata dal CT ( cf. pag. 25) ne consegue che il saldo del conto corrente alla data del 25.5.2018 ( data di notifica dell'atto di citazione) è pari a euro -21.652,95 a debito per la società correntista.
Spese processuali
Tanto premesso, le spese di giudizio meritano di essere compensate tenuto conto della reciproca soccombenza. Le spese della CT sono poste definitivamente a carico di tutte le parti essendo stata la consulenza utile ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara inammissibile la domanda di ripetizione di indebito per le causali di cui in motivazione.
2) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, ridetermina il saldo del conto corrente n. 1117394 nella misura di euro -21.652,95 a debito per il correntista alla data di notifica dell'atto di citazione.
3) Accoglie l'eccezione di prescrizione nei termini indicati in parte motiva.
4) Spese processuali integralmente compensate .
5) Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti con vincolo solidale.
Così deciso in Salerno, 30.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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