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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4926 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5664/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5664 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza dell'11 settembre 2024
TRA
(c.f. ), nata a [...], il [...] ed ivi residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via delle Vigne Nuove n. 602; rappresentata e difesa dagli Avv. Alessandro Bianchini ed Enzo
Carnevali ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95;
- opponente
E
, con sede in Roma, via Sardegna n. Controparte_1
129 (Codice Fiscale n. , Partita Iva ), in persona del Presidente del P.IVA_1 P.IVA_2
Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia
Falcone ed elettivamente domiciliata, presso il suo studio in Roma, via Pasquale Leonardi Cattolica
n. 6;
- opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell'11 settembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
17235/2020, emesso dal Tribunale in data 2 novembre 2020, per sentir “
1. In via preliminare, Cont dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria proposta dalla per non aver preliminarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2. In via principale e nel merito, per i motivi sopra illustrati, accertare la nullità dell'impugnato decreto ingiuntivo per tutti i motivi sopra esposti, e, per l'effetto, revocare quindi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese…”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto la notificazione del decreto opposto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 54.182,04, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitorio residuo dei rapporti di apertura di credito a valere sul c/c bancario n. 12667 e di mutuo chirografario intrattenuti con la Banca.
Nel proporre l'opposizione, eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti, in ragione dell'intervenuta applicazione da parte della di CP_1 interessi anatocistici, in violazione di legge, riferendosi a sostegno dell'assunto alle risultanze di una consulenza di parte che assumeva di avere depositato nel fascicolo di parte.
Si costituiva la parte opposta, ribadendo la fondatezza della sua pretesa e contestando ciascuno dei motivi di opposizione.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “in via pregiudiziale: fissare i termini per introdurre la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. 28/2010, in ossequio alla recente sentenza Cass. S.U. n.
19596/2020. In via cautelare: concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., del d. i. opposto di € 54.182,04 oltre interessi e spese, perché l'opposizione non è fondata sulla prova scritta di avvenuto pagamento, a fronte di tutti i documenti allegati e ben 139 pagine di estratto conto (mai contestato nei termini) che provano l'esattezza del credito nei particolari;
con il Cont trascorrere del tempo che diminuisce le già residue possibilità per la di ottenere quanto
Cont legittimamente dovuto …. Nel merito: respingere l'eccezione di anatocismo, perché la ha agito nel rispetto della legge vigente (art. 120, co. 2, TUB) assicurando “nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori” …dunque, per
2 l'effetto: confermare il decreto ingiuntivo … con condanna della sig.ra a pagare in Parte_1 solido alla parte ricorrente: 1) la somma di € 54.182,04; gli interessi come da domanda;
le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.630,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi, oltre
i.v.a. e c.a. come per legge. Nel merito, in via subordinata: solo nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle domande di controparte rideterminare la somma dovuta Cont col decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente a corrispondere alla la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese….”.
Con ordinanza depositata in data 6 ottobre 2021, era concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza dell'11 settembre 2024, della quale era disposta sostituzione ex art. 127 ter c.p.c; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
La ricorrente per ingiunzione ha agito nei confronti dell'opponente per l'importo di euro 54.182,04.
(oltre interessi e spese) e segnatamente per € 12.848,24 per la mancata restituzione del denaro attinto dall'apertura di credito (di originari € 10.000) del 21.2.2018, affidata sul c/c n. 12667 del
18.6.2013, e per i restanti € 41.333,80 per la mancata restituzione del mutuo chirografario (capitale
€ 40.000) n. 739445 del 21.2.2018 (del quale ha assunto fossero state pagate solo 7 rate su 120 del piano di ammortamento).
Nel proporre l'opposizione, l'opponente ha sollevato eccezione di improcedibilità, in ragione del mancato esperimento da parte della ricorrente del tentativo di mediazione, quest'ultima superata dall'intervenuto esperimento di esso nel corso del procedimento, nel termine concesso dal Giudice.
Ha poi lamentato l'intervenuta applicazione da parte della di interessi anatocistici, senza CP_1
neppure indicare il rapporto al quale fosse riferita la doglianza e richiamando le risultanze di una perizia, invero, neppure prodotta in atti. Tale lacuna (assertiva e probatoria) è stata peraltro evidenziata dal Giudice nel provvedimento con il quale è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, senza che la parte opponente vi ponesse rimedio nei termini di preclusione previsti dal codice di rito.
Soltanto nella comparsa conclusionale, la parte opponente ha poi ribadito la doglianza relativa all'illegittimità della previsione di interessi anatocistici in violazione di legge da parte della CP_1
3 specificando che essa si riferisse al contratto di apertura di credito, ma senza precisare ulteriormente sotto quale profilo essa dovessi ritenersi illegittima: invero nel contratto risulta espressamente convenuta la previsione della capitalizzazione degli interessi con pari periodicità. Ha altresì eccepito la nullità del contratto costitutivo del rapporto di finanziamento, nella parte in cui in esso non era stata pattuita la riduzione dei costi complessivamente sopportati per il perfezionamento del contratto in caso di estinzione anticipata di esso, invocando le norme a tutela del consumatore;
sennonché, da un lato, la qualità di consumatore dell'opponente è stata contestata dalla che CP_1
ha posto in rilievo la circostanza che i rapporti per cui è causa fossero stati instaurati dalla medesima nella sua qualità di imprenditrice;
d'altro lato, l'allegazione sarebbe stata in ogni caso irrilevante non essendo stata formulata da parte dell'opponente alcuna istanza di estinzione anticipata del rapporto cosicché la clausola in ipotesi affetta da nullità non avrebbe trovato comunque applicazione.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza la parte opponente è condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte opposta, che si liquidano complessivamente in euro 60,04 per esborsi ed euro 7.052, per compensi professionali (euro 1.276, per la fase di studio, euro 814, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 2.127, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento, che liquida nella misura di euro 7.052, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 31/03/2025
Il Giudice
Laura Centofanti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5664 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza dell'11 settembre 2024
TRA
(c.f. ), nata a [...], il [...] ed ivi residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via delle Vigne Nuove n. 602; rappresentata e difesa dagli Avv. Alessandro Bianchini ed Enzo
Carnevali ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95;
- opponente
E
, con sede in Roma, via Sardegna n. Controparte_1
129 (Codice Fiscale n. , Partita Iva ), in persona del Presidente del P.IVA_1 P.IVA_2
Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia
Falcone ed elettivamente domiciliata, presso il suo studio in Roma, via Pasquale Leonardi Cattolica
n. 6;
- opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell'11 settembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
17235/2020, emesso dal Tribunale in data 2 novembre 2020, per sentir “
1. In via preliminare, Cont dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria proposta dalla per non aver preliminarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2. In via principale e nel merito, per i motivi sopra illustrati, accertare la nullità dell'impugnato decreto ingiuntivo per tutti i motivi sopra esposti, e, per l'effetto, revocare quindi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese…”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto la notificazione del decreto opposto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 54.182,04, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitorio residuo dei rapporti di apertura di credito a valere sul c/c bancario n. 12667 e di mutuo chirografario intrattenuti con la Banca.
Nel proporre l'opposizione, eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti, in ragione dell'intervenuta applicazione da parte della di CP_1 interessi anatocistici, in violazione di legge, riferendosi a sostegno dell'assunto alle risultanze di una consulenza di parte che assumeva di avere depositato nel fascicolo di parte.
Si costituiva la parte opposta, ribadendo la fondatezza della sua pretesa e contestando ciascuno dei motivi di opposizione.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “in via pregiudiziale: fissare i termini per introdurre la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. 28/2010, in ossequio alla recente sentenza Cass. S.U. n.
19596/2020. In via cautelare: concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., del d. i. opposto di € 54.182,04 oltre interessi e spese, perché l'opposizione non è fondata sulla prova scritta di avvenuto pagamento, a fronte di tutti i documenti allegati e ben 139 pagine di estratto conto (mai contestato nei termini) che provano l'esattezza del credito nei particolari;
con il Cont trascorrere del tempo che diminuisce le già residue possibilità per la di ottenere quanto
Cont legittimamente dovuto …. Nel merito: respingere l'eccezione di anatocismo, perché la ha agito nel rispetto della legge vigente (art. 120, co. 2, TUB) assicurando “nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori” …dunque, per
2 l'effetto: confermare il decreto ingiuntivo … con condanna della sig.ra a pagare in Parte_1 solido alla parte ricorrente: 1) la somma di € 54.182,04; gli interessi come da domanda;
le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.630,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi, oltre
i.v.a. e c.a. come per legge. Nel merito, in via subordinata: solo nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle domande di controparte rideterminare la somma dovuta Cont col decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente a corrispondere alla la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese….”.
Con ordinanza depositata in data 6 ottobre 2021, era concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza dell'11 settembre 2024, della quale era disposta sostituzione ex art. 127 ter c.p.c; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
La ricorrente per ingiunzione ha agito nei confronti dell'opponente per l'importo di euro 54.182,04.
(oltre interessi e spese) e segnatamente per € 12.848,24 per la mancata restituzione del denaro attinto dall'apertura di credito (di originari € 10.000) del 21.2.2018, affidata sul c/c n. 12667 del
18.6.2013, e per i restanti € 41.333,80 per la mancata restituzione del mutuo chirografario (capitale
€ 40.000) n. 739445 del 21.2.2018 (del quale ha assunto fossero state pagate solo 7 rate su 120 del piano di ammortamento).
Nel proporre l'opposizione, l'opponente ha sollevato eccezione di improcedibilità, in ragione del mancato esperimento da parte della ricorrente del tentativo di mediazione, quest'ultima superata dall'intervenuto esperimento di esso nel corso del procedimento, nel termine concesso dal Giudice.
Ha poi lamentato l'intervenuta applicazione da parte della di interessi anatocistici, senza CP_1
neppure indicare il rapporto al quale fosse riferita la doglianza e richiamando le risultanze di una perizia, invero, neppure prodotta in atti. Tale lacuna (assertiva e probatoria) è stata peraltro evidenziata dal Giudice nel provvedimento con il quale è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, senza che la parte opponente vi ponesse rimedio nei termini di preclusione previsti dal codice di rito.
Soltanto nella comparsa conclusionale, la parte opponente ha poi ribadito la doglianza relativa all'illegittimità della previsione di interessi anatocistici in violazione di legge da parte della CP_1
3 specificando che essa si riferisse al contratto di apertura di credito, ma senza precisare ulteriormente sotto quale profilo essa dovessi ritenersi illegittima: invero nel contratto risulta espressamente convenuta la previsione della capitalizzazione degli interessi con pari periodicità. Ha altresì eccepito la nullità del contratto costitutivo del rapporto di finanziamento, nella parte in cui in esso non era stata pattuita la riduzione dei costi complessivamente sopportati per il perfezionamento del contratto in caso di estinzione anticipata di esso, invocando le norme a tutela del consumatore;
sennonché, da un lato, la qualità di consumatore dell'opponente è stata contestata dalla che CP_1
ha posto in rilievo la circostanza che i rapporti per cui è causa fossero stati instaurati dalla medesima nella sua qualità di imprenditrice;
d'altro lato, l'allegazione sarebbe stata in ogni caso irrilevante non essendo stata formulata da parte dell'opponente alcuna istanza di estinzione anticipata del rapporto cosicché la clausola in ipotesi affetta da nullità non avrebbe trovato comunque applicazione.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza la parte opponente è condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte opposta, che si liquidano complessivamente in euro 60,04 per esborsi ed euro 7.052, per compensi professionali (euro 1.276, per la fase di studio, euro 814, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 2.127, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento, che liquida nella misura di euro 7.052, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 31/03/2025
Il Giudice
Laura Centofanti
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