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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 5236 del 2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
Passanti Flocco n.255 ( ), rappresentata e difesa, in virtù di CodiceFiscale_1 mandato in calce al ricorso, dall' avv. Pasquale Guastafierro (C.F. CodiceFiscale_2
e P. IVA ), ed elettivamente domiciliata in Boscoreale (NA), alla Piazza Pace P.IVA_1
n. 20
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.9.2024, la parte ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della ditta “Cooperativa Agricola CORAG SCARL con la qualifica di bracciante agricolo per il periodo dal 1.06.2021 al 30.09.2021 per un totale di 52 giornate lavorative e dal 25.09.2020 per un totale di 51 giornate lavorative (cfr. doc.1-2 CP_ della prod. nrg. 1547/2023) presentava, in data 28.03.2022, alla sede di Castellammare di Stabia, domanda di disoccupazione agricola n. 2022921811292 relativa all'anno 2021; che l' resistente, con provvedimento del 23.07.2022, comunicava alla CP_2 ricorrente “che la domanda di disoccupazione agricola n. 2022921811292 relativa all'anno 2021 era stata respinta in quanto i documenti richiesti non erano stati presentati (cfr. doc. 3 della prod. nrg. 1547/2023); che, pertanto, la ricorrente depositava ricorso ex art.442 c.p.c., presso il Tribunale di
Torre Annunziata, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, a decorrere dal 29.03.2022, primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;
che il suddetto procedimento, n. R.G. 1547/2023, si concludeva con sentenza di condanna generica n.430/2024; che, nonostante la notifica, l' non pagava quanto dovuto. CP_1
Tanto premesso, adiva questo Tribunale per ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la cessazione della materia del contendere, stante il pagamento di quanto dovuto.
1 All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Con le note depositate in data 27.5.2025, parte istante ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento, nelle more, della prestazione per cui è CP_ causa ( Sulla scorta di quanto prodotto dall' ossia della stampa del cassetto fiscale della ricorrente dal quale si evince che la chiesta prestazione è stata pagata in data odierna, chiede decidersi la causa dichiarando cessata la materia del contendere con il riconoscimento delle spese integrali di lite, in quanto il pagamento è avvenuto soltanto in corso di causa, precisamente il 27.05.25).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, rilevato che risulta documentato l'intervenuto pagamento del dovuto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80,
n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Pacifico il diritto della ricorrente, accertato con sentenza passata in giudicato, rilevato che il pagamento è avvenuto dopo la notifica del ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenendo conto del valore della lite ( € 1.073,68).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € CP_1
341, oltre spese generali, iva e c.p.a., come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 10.6.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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