Articolo 47 della Legge 11 aprile 1955, n. 379
Articolo 46Articolo 48
Versione
31 maggio 1955
Art. 47.
A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, per gli iscritti agli Istituti di previdenza, la concessione del riscatto e' deliberata dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa, depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. - Sezione seconda - in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.
Sono, invece, sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta.
Entrata in vigore il 31 maggio 1955
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