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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3441/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con gli avv.ti Matteo GIORGI e Parte_1 C.F._1
OB TI
e
SE MA (C.F. ), con l'avv. Francesco SCHIOPPA, C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e scioglimento del matrimonio: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della rinuncia dei ricorrenti a comparire per il tentativo di conciliazione, omologhi con sentenza la separazione dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
pag. 1 di 4
1. separazione personale
I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo riterrà.
2. rapporti patrimoniali
Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale, finanziario ed economico e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.
3. spese di lite
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
Decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti, pur sostituita da note di trattazione scritta, Voglia il Tribunale rimettere la causa a ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione, sostituita dall'autorizzazione al deposito di note scritte di trattazione, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. pronuncia sullo status
Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto in Sloviansk (Ucraina) in data 22.08.2006 tra nata in [...] in data [...] e SE EN nato in Donezc (Ucraina) in [...] [...], mandando la cancelleria per le annotazioni di rito al Comune di Venezia e in particolare per
l'aggiornamento anagrafico.
2. rapporti patrimoniali
Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale, finanziario ed economico e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.
3. spese di lite
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 22/8/2006 a Sloviansk (Ucraina), registrato presso il
Comune di Venezia come risulta dal certificato anagrafico di matrimonio allegato sub doc. 1;
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 5/11/2025 innanzi al Giudice relatore, ex art. 473 bis.51 c.p.c., avendo dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini suindicati;
visto l'intervento del P.M.;
pag. 2 di 4
ritenuto che
le condizioni congiuntamente presentate siano conformi alla legge essendo compiutamente indicate compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti, e siano dunque meritevoli di omologa;
ritenuto altresì che le condizioni economiche concordate siano congrue rispetto al quadro reddituale dei coniugi;
ritenuto di rimandare ogni determinazione in punto di spese all'esito della sentenza definitiva;
considerato che
la causa vada rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio contestualmente proposta dai coniugi;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e SE MA (C.F. ), alle C.F._1 C.F._2 condizioni indicate in ricorso e confermate con le note scritte depositate;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti e di seguito riprodotte:
“1. separazione personale
I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo riterrà.
2. rapporti patrimoniali
Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale, finanziario ed economico e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa”
RIMETTE infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 3 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con gli avv.ti Matteo GIORGI e Parte_1 C.F._1
OB TI
e
SE MA (C.F. ), con l'avv. Francesco SCHIOPPA, C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e scioglimento del matrimonio: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della rinuncia dei ricorrenti a comparire per il tentativo di conciliazione, omologhi con sentenza la separazione dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
pag. 1 di 4
1. separazione personale
I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo riterrà.
2. rapporti patrimoniali
Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale, finanziario ed economico e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.
3. spese di lite
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
Decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti, pur sostituita da note di trattazione scritta, Voglia il Tribunale rimettere la causa a ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione, sostituita dall'autorizzazione al deposito di note scritte di trattazione, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. pronuncia sullo status
Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto in Sloviansk (Ucraina) in data 22.08.2006 tra nata in [...] in data [...] e SE EN nato in Donezc (Ucraina) in [...] [...], mandando la cancelleria per le annotazioni di rito al Comune di Venezia e in particolare per
l'aggiornamento anagrafico.
2. rapporti patrimoniali
Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale, finanziario ed economico e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.
3. spese di lite
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 22/8/2006 a Sloviansk (Ucraina), registrato presso il
Comune di Venezia come risulta dal certificato anagrafico di matrimonio allegato sub doc. 1;
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 5/11/2025 innanzi al Giudice relatore, ex art. 473 bis.51 c.p.c., avendo dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini suindicati;
visto l'intervento del P.M.;
pag. 2 di 4
ritenuto che
le condizioni congiuntamente presentate siano conformi alla legge essendo compiutamente indicate compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti, e siano dunque meritevoli di omologa;
ritenuto altresì che le condizioni economiche concordate siano congrue rispetto al quadro reddituale dei coniugi;
ritenuto di rimandare ogni determinazione in punto di spese all'esito della sentenza definitiva;
considerato che
la causa vada rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio contestualmente proposta dai coniugi;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e SE MA (C.F. ), alle C.F._1 C.F._2 condizioni indicate in ricorso e confermate con le note scritte depositate;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti e di seguito riprodotte:
“1. separazione personale
I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo riterrà.
2. rapporti patrimoniali
Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale, finanziario ed economico e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa”
RIMETTE infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 3 di 4