Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/05/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 10.01.2023 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1267 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
SFERRAZZA CALOGERO e CARNABUCI GIANMARCO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
-convenuto contumace-
Oggetto: mansioni superiori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso del 23 aprile 2024, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere dipendente a tempo indeterminato del sin dal 16/02/2006, con contratto CP_1
per 20 ore settimanali part-time ed inquadramento nella categoria A1, nel profilo professionale “operatore area tecnica-manutentiva”; che, con la disposizione prot. n. 7146
del 23/09/2010, veniva trasferito alla posizione organizzativa n. 4 come autista del mezzo di trasporto di soggetti diversamente abili. Lamentava di avere svolto in modo continuativo e
Nonostante la regolare notifica del ricorso, il non si costituiva. CP_1
La causa, istruita mediante escussione testimoniale e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , regolarmente citato in CP_1
giudizio e non costituitosi.
Il ricorso può trovare accoglimento.
In ordine alla “disciplina delle mansioni” nell'ambito del c.d. pubblico impiego privatizzato,
appare opportuno riportare l'art. 52 del D. L.vo 165/2001 che (riproducendo l'art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs n. 387 del 1998) sancisce che :”…L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”.
La norma sopra richiamata, in primo luogo, esclude chiaramente la possibilità per il dipendente pubblico di ottenere (in deroga a quanto disposto dell'art. 2103 c.c.) un superiore inquadramento in ragione dell'espletamento di fatto di mansioni superiori.
L'art. 52 stabilisce, inoltre, che l'espletamento di mansioni superiori, sia nell'ipotesi di assegnazione legittima delle stesse (disciplinata dal comma 2) che in quella “illegittima”
(prevista dal comma 5), fa sorgere in capo al lavoratore pubblico esclusivamente il diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto per la qualifica (anche non immediatamente) superiore, ma non quello al superiore inquadramento.
E' noto che “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti,
tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie -
il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod.
civ.” (cfr. Cass. sent. n. 1677/1984). Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuali relative alla qualifica entro cui il ricorrente chiede di essere incluso.
Nel caso di specie, il CCNL 2016-2018 applicabile ratione temporis al caso di specie, conferma all'art. 12 il del sistema di classificazione del personale previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. del 31
marzo 1999, restando lo stesso articolato in quattro categorie, denominate rispettivamente
A, B, C e D.
Quest'ultimo prevede che appartengono alla Categoria A “i lavoratori che svolgono attività
caratterizzate da: - Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
- Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Problematiche lavorative di tipo semplice;
-
Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili: - lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa. -
lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali,
comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro. Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello”.
Poi prevede che appartengono alla Categoria B “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più
ampi processi produttivi/amministrativi; - Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più
soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni. - lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto. -
lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale”.
I testi escussi hanno confermato lo svolgimento delle mansioni allegate.
Invero, collega del ricorrente, ha riferito che lo stesso svolge le mansioni Testimone_1
di autista dal 2003/2004 fino al 2022, facendo la tratta Palermo-Catania-Agrigento-Canicattì-
Caltagirone-Sciacca; ha altresì riferito che per l'espletamento della mansione era necessaria la patente abilitante per il mezzo per i disabili, di tipo NNCC.
Anche assistente sociale, ha confermato che il ricorrente faceva l'autista sia Persona_1
per loro sia per i disabili o persone che dovevano fare terapia;
parimenti Persona_2
ispettore di polizia municipale, ha indicato il ricorrente come colui che “guidava i pulmini che erano a disposizione per il trasporto di personale diversamente abile, lo vedevo sostare in piazza,
gliel'ho visto fare da sempre, da quando era stato istituito il servizio che poi è stato dismesso perché
siamo andati in dissesto finanziario. Di solito ci vuole una patente e penso un'abilitazione per la guida di mezzi speciali. Erano pulmini piccoli, tipo 9 posti, uno di colore giallo con la pedana e l'altro era bianco ma sempre con la scritta del . CP_1
Pertanto, dagli esiti dell'istruttoria orale e documentale svolta (cfr. disposizioni di servizio depositate unitamente al ricorso) può dirsi acclarato che il ricorrente svolgesse le mansioni allegate che rientrano nella Cat. B del CCNL allegato, così come esemplificate.
A fronte della richiesta delle differenze retributive dovute per le mansioni espletate, si è
ritenuto di non disporre ctu stante i conteggi depositati in atti che risultano privi di manifeste illogicità e motivati sulla base di dati contabili, che quantificano il dovuto in €
14.370,22, oltre interessi sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara che , nel periodo compreso tra il 01/01/2018 Parte_1
e il 31/12/2022, ha svolto le mansioni di autista riconducibili alla categoria B, posizione economica B3;
condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, a corrispondere al CP_1
ricorrente € 14.370,22 a titolo di differenze retributive, oltre interessi sino al soddisfo;
condanna il al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro CP_1
2.695,00, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Agrigento, il 28/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo