Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
09.01.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale, nella causa iscritta al n. R.G.
1316/2023
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
Pietro Gambino
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia resistente
OGGETTO: interessi
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 19.06.2023 ritualmente notificato,
agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti del Controparte_1
richiedendo la disapplicazione del provvedimento contenuto
[...]
nella nota del M_D A934676 REG 0058780 07-06-2023 posizione
5633/SSB con il quale rigettava la richiesta del sig. CP_3
di pagamento degli interessi legali sulla speciale Pt_1
526/2021- 639/2021 e 122/2023, chiedendo, altresì, di accertare l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme percepite oltre che il proprio diritto agli interessi maturati e quantificati come da atti.
Con memoria depositata in data 09.10.2023, si costituiva in
Giudice il contestando le avverse deduzioni Controparte_1
ed insistendo per il rigetto delle avverse pretese.
La domanda di parte ricorrente può essere accolta per le ragioni di seguito indicati.
***
Con decreti nn. 526/2021, 639/2021 e 122/2023, il ricorrente,
, Caporal Maggiore dell'Esercito Italiano, veniva Parte_1
riconosciuto quale soggetto equiparato a vittima del dovere con riconoscimento dei relativi benefici a seguito della decisione del
Consiglio di Stato n. 5816/2021.
L'amministrazione, con il primo decreto 526/2021, erogava la speciale elargizione per un'invalidità del 50% comprensiva di rivalutazione monetaria per un importo di € 126.200,00; con successivo decreto 122/2023, in esecuzione della sentenza della
Corte di Appello Lavoro di Roma n. 2429/2022, l'amministrazione riconosceva la speciale elargizione nel suo importo massimo pagando la differenza dell'ulteriore 50% per un importo comprensivo di rivalutazione di € 142.700,00 in virtù dell'accertata invalidità dell'80%. Da ultimo, con il Con decreto
639/2021 concedeva l'assegno vitalizio pari ad € 500,00 mensili a decorrere dal gennaio 2006 e lo speciale assegno vitalizio di
1033,00 a decorrere dal gennaio 2008.
Con la presente azione giudiziaria, il ricorrente lamentava la mancata corresponsione in proprio favore degli interessi legali dovuti ex lege sugli assegni riconosciuti. Il della difesa eccepiva preliminarmente la violazione CP_1
del principio del be bis in idem essendo passata in giudicato la sentenza n. 2429/2022 della Corte d'appello di Roma, la quale aveva dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo alle domande avanzate da di accertamento dello Parte_1
status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, di liquidazione dello speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 legge n. 206/2004 e di liquidazione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 legge n. 407/1998, in quanto riconosciuti dall'Amministrazione in pendenza del giudizio, con condanna del a Controparte_1
corrispondere a la speciale elargizione di cui Parte_1 all'art. 5, comma 1, legge n. 206/2004, calcolata su una invalidità complessiva dell'80%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione al soddisfo.
In pratica, secondo la tesi sostenuta dall'Amministrazione resistente, con riferimento agli assegni vitalizi, siccome perequati
(Assegno Vitalizio e Speciale Assegno Vitalizio), la Corte di
Appello, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, aveva ritenuto corretta l'operata liquidazione sia nell'an sia nelle decorrenze di legge, respingendo dunque il riconoscimento degli ulteriori interessi legali. Le questioni oggi proposte sarebbero quindi coperte da giudicato.
A parere di chi scrive, la tesi del Ministero non può essere condivisa.
Si rammenta che la sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, a cui il giudice può e deve addivenire, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ogniqualvolta sia riconosciuto da tutte le parti interessate, oppure emerga pacificamente dagli atti di causa, il sopravvenire di una situazione idonea ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite o, comunque, tale da far venire meno, per ragioni oggettive o soggettive, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.
Secondo Cass. 17312/2015 menzionata da parte ricorrente, la declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sarebbero idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio.
Pertanto, nel caso di specie, la cessazione della materia del contendere limitatamente agli assegni vitalizi, ha natura processuale e non pregiudica il diritto del ricorrente alla corresponsione degli interessi dovuti ex lege per il ritardato pagamento.
Quanto all'asserito divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione si condivide la tesi del ricorrente che si rifà ai principi statuiti dalla sentenza 460/2022 del Tribunale di Trapani che richiama Cass.
11013/2022,con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sui benefici economici delle vittime del dovere atteso che “le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere ed alle categorie equiparate hanno indubbiamene natura assistenziale
(Cass. n. 22753/2018, n. 233300/2016), a tali prestazioni vanno applicati i principi sopra esposti, sicché il diritto di credito vantato dal ricorrente va corredato della rivalutazione monetaria, nella misura prevista dall'art. 8 della legge n. 302/1990 nonché degli interessi legali”.
In propositov. recentissime Cass. n.24255/2024 e n. 24651/2024, secondo cui: “rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali estinti in ritardo, come la Corte ha in numerose occasioni affermato, costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto dell'obbligazione, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore. Tale regime giuridico è scaturito dalle sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, con le quali la Corte costituzionale, con riferimento, rispettivamente, ai crediti previdenziali ed a quelli assistenziali, ha parzialmente caducato l'art. 442 c.p.c., dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, in modo analogo a quanto previsto, per i crediti di lavoro, dall'art. 429 c.p.c., comma
3, oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito, cosicché interessi e rivalutazione finiscono per essere un tutt'uno col credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali componenti, rappresenta, nel tempo, l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato.”
Non risponde neppure al vero quanto scritto dall'amministrazione con riguardo al fatto che la Corte di Appello avesse ritenuto corretto il calcolo degli arretrati degli assegni vitalizi in quanto la richiesta dei conteggi è successiva alla sentenza.
Sulla scorta di quanto rimesso, al ricorrente andranno riconosciute e liquidate le somme non contestate nel loro ammontare come da note autorizzate del ricorrente;
a questo vanno, pertanto, riconosciuti:
a) gli interessi legali sull'assegno vitalizio di € 500 con decorrenza gennaio 2006 e fino al soddisfo avvenuto in data 05.03.2022 per un totale di € 14.124,89; b) gli interessi legali sullo speciale assegno vitalizio di € 1033,00 con decorrenza gennaio 2008 e fino all'effettivo soddisfo avvenuto il 05.03.2022 per un totale in €
17.723,93; c) gli interessi legali sulla speciale elargizione concessa per differenza dalla Corte di appello di Roma n 2429/2022 essendo determinabile a monte già dal 2003 di € 142.700,00 con decorrenza dicembre 2003 e fino alla data del 08.03.2023 del visto contabile del Mef come da decreto Ministeriale per un ammontare complessivo di € 33.054,74; d) gli interessi legali sulla speciale elargizione liquidata in via amministrativa con decreto 526/2021 a seguito della Sentenza del Consiglio di stato n 5816/2021 per ammontare complessivo di euro 33.731,38 dal 01.12.2003 al
07.12.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che nessuna somma è dovuta dal ricorrente al per i fatti di causa;
Controparte_1
accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione in proprio favore degli interessi legali e rivalutazione monetaria sugli assegni riconosciutigli con le decorrenze e secondo gli importi di cui alla parte motiva;
- condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 10.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta