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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, a scioglimento della riserva che precede, visti gli atti del subprocedimento cautelare iscritto al R.G. n. 211-1/2025, introdotto da c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Nicola De Cicco, presso cui
è elettivamente domiciliata;
nei confronti di
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Michelina Vitale, presso cui è elettivamente domiciliato;
OSSERVA in FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c., depositato in data
20.1.2025, la suindicata società esponeva che, in data 16.1.2025, le veniva notificato atto di precetto, con cui la parte odierna opposta aveva intimato il pagamento della somma di € 6.103,28 per sorta capitale, costituita dal saldo per spese di lite a cui era stata condannata in due provvedimenti giudiziari, ivi menzionati.
Con separata istanza del 3.2.2025, in via cautelare chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, ritenendo sussistere i seguenti gravi motivi: quanto al fumus boni iuris, la nullità della notifica di uno dei due titoli esecutivi per violazione dell'art. 479 c.p.c., essendo stata effettuata presso la sede della società anziché presso il domicilio eletto, nonché la nullità a regime intermedio per violazione delle regole di notifica, ed altresì l'assenza di responsabilità dei nuovi soci per i crediti dei lavoratori il cui rapporto era cessato prima del trasferimento;
quanto al periculum in mora, il rischio di un danno grave e irreparabile per la nuova proprietà della società, che non aveva conoscenza dei debiti pregressi, l'evidenza di un tentativo di composizione bonaria attraverso l'invio di acconti per le due condanne alle spese di lite, corrisposti prima della notifica del precetto, nonché l'aggravio delle spese determinatosi, ciò nonostante, con il precetto opposto.
Precisava che la minacciata esecuzione l'avrebbe esposta a pregiudizi sia economici, 1 connessi all'espropriazione, sia reputazionali, connessi al danno d'immagine derivante da potenziali etti esecutivi, sia conoscitivi, non avendo la nuova proprietà contezza dei debiti preesistenti, sia agli investimenti eseguiti con l'acquisto della società stessa da parte dei nuovi soci, trattandosi di costi imprevisti.
Specificava di essere in bona fede poiché non aveva conoscenza del debito al momento dell'acquisto e che il venditore avrebbe omesso di comunicare correttamente i debiti, che non risultavano chiaramente dagli atti della società, in quanto non era registrati nel bilancio e/o nei libri contabili.
Ritualmente instaurato il contraddittorio nel subprocedimento cautelare, il creditore si costituiva in giudizio, contestando l'avversa domanda.
Eccepiva l'inammissibilità dell'azione cautelare poiché diretta ad ottenere la sospensione dell'efficacia del precetto, mentre la norma azionata (art. 615 co. 1 c.p.c.) prevede il solo potere del giudice dell'opposizione di sospendere l'efficacia del titolo.
Contestava l'esistenza di una trattativa fra le parti per il pagamento rateale del debito, in quanto la controparte aveva arbitrariamente deciso di frazionare il pagamento.
Sottolineava che, tra la pubblicazione dei due provvedimenti giudiziari di cui aveva preannunciato l'esecuzione (ordinanza n. 18951/2024 dell'8.5.2024, emessa dalla
Corte di Cassazione, sez. lav., nel giudizio recante R. G. n. 4763/2023, pubblicata il
10.7.2024; sentenza del Tribunale di Avellino, sett. lav., dott. Luce, n. 1067/2024 del
12/11/2024) e la data di notifica del precetto erano decorsi diversi mesi.
Deduceva l'infondatezza dei motivi posti a base dell'istanza cautelare in quanto: l'art. 479 co. 2 c.p.c. prevede che la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c., sicché il domicilio eletto non trova applicazione per la notifica del titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata, con conseguente insussistenza della dedotta nullità; gli acconti versati non escludevano l'inadempimento delle condanne portate nei due provvedimenti detti, vieppiù considerando che il precetto era stato notificato per la differenza;
eventuali cessioni di quote societarie, trattandosi di fatti antecedenti ai titoli esecutivi, non potevano essere fatte valere in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c.; il credito non poteva essere inciso dall'ignoranza dei debiti pregressi, rilevante nei soli rapporti interni tra venditore e acquirente;
non era stata prodotta né la copia notificata dell'ordinanza della
Cassazione, né la copia notificata dell'atto di precetto;
la mera pendenza di un'impugnazione avverso la predetta sentenza non costituisce di per sé motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., vieppiù considerando che non erano stati indicati gli estremi del giudizio di gravame;
i requisiti del fumus boni iuris 2 e del periculum in mora erano stati dedotti genericamente, specie considerando che i gravi motivi ai fini della sospensione non coincidono con la sottoposizione ad esecuzione forzata, ma richiedono un pregiudizio ulteriore;
il credito precettato ammontava ad una somma di denaro esigua.
Concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione, con vittoria di spese di lite e con condanna dell'istante ex art. 96 c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudice assumeva in riserva la presente decisione.
2. La domanda cautelare di sospensione è infondata e va rigettata.
Difatti, non è dato ravvisare la sussistenza del periculum in mora.
Ogni rilievo inerente al fumus boni iuris è, dunque, assorbito, dovendo i due requisiti coesistere ai fini della concessione della misura di cui all'art. 615 co. 1 c.p.c., nella parte in cui essi concretizzano i gravi motivi richiesti dalla norma stessa per la sospensione.
Giova precisare che, secondo l'autorevole insegnamento nomofilattico della Suprema
Corte (Cassazione civile, sez. un., 23/07/2019, n. 19889), il presente procedimento cautelare è retto dai seguenti principi: “29. Infatti, nonostante il potere conferito al giudice dall'art. 615 c.p.c., comma 1, riguardi testualmente l'efficacia esecutiva del titolo, non è però
l'impugnazione di questo l'oggetto dell'opposizione pre-esecutiva, la quale mira invece, per il momento in cui interviene, a contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva sulla base del precetto come in concreto formulato ed intimato e, quindi, mira a contrastare quella particolare connotazione del diritto di procedere in executivis impressa con la specifica minaccia contenuta nel precetto medesimo. … 39. L'opposizione pre-esecutiva investe il diritto ad agire in via esecutiva … il suo effetto
è inibire lo sviluppo processuale consistente negli snodi successivi alla notificazione di quel precetto, cioè l'inizio dell'esecuzione. … 44. Pertanto, i gravi motivi in base a cui concedere la sospensione pre- esecutiva non coincidono sic et simpliciter con il fumus boni iuris ed il periculum in mora sempre necessari per ogni provvedimento cautelare: il primo si identifica con la plausibile fondatezza dell'opposizione … ed il secondo va assunto in un'accezione affatto peculiare, cioè di rischio di un pregiudizio per il debitore che ecceda quello normalmente indotto dall'esecuzione, di per sé integrante un'invasione della sfera giuridica dell'esecutato, ma operata secundum legem, in quanto indispensabile alla funzionalità dell'intero ordinamento giuridico, che esige che i propri comandi (nel caso di specie, contenuti nel titolo) siano rispettati …”).
Come si vede, la giurisprudenza di legittimità ha anzitutto chiarito che l'art. 615 co. 1
c.p.c., in ordine alla sospensione del titolo ivi prevista, va interpretato non già in senso letterale, bensì in senso sistematico, poiché deve ritenersi che esso attribuisca al giudice dell'opposizione a precetto il potere di sospendere il diritto del creditore ad agire in via esecutiva, e non già di sospendere atti quali il titolo esecutivo o il precetto.
Resta fermo che il debitore precettato non è abilitato ad invocare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 283 c.p.c. (potere riservato al giudice d'appello), 3 ma può chiedere la sospensione dell'inizio dell'esecuzione, dovendo però allegare e provare l'esistenza dei gravi motivi, costituiti dalla congiunta sussistenza del fumus boni iuris e da un periculum in mora che non coincida in sé e per sé con l'espropriazione coattiva, ma che consista in un aliquid pluris.
Ebbene, in conformità al dominante indirizzo interpretativo, l'assenza di uno dei due requisiti rende l'istanza di sospensiva infondata (Tribunale di Avellino, II sez. civ., dott.ssa Valeria Villani, ordinanza del 12.12.2024, R. G. n. 2562-1/2024: “richiamato, sul punto, l'orientamento espresso dalla Sezioni Unite della Cassazione (cit. Cass. civ., Sez. Un., n.
21860/2007; S.U. n. 19889 del 23 luglio 2019), secondo cui la natura cautelare del provvedimento ex art. 615, comma 1, c.p.c. impone, ai fini del suo accoglimento, la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora;
considerato, dunque, che la concessione della tutela sospensiva è subordinata alla compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, i quali incidono in egual misura sulla determinazione finale dell'organo decidente (per la necessità della sussistenza di entrambi i detti presupposti, v. Corte d'Appello di Milano ord. 9.10.2006; cfr. Corte d'Appello Bari ord.
11.02.2003; v. Tribunale Fermo, 24/07/2018) …”).
Inoltre, il pregiudizio irreparabile non solo non può consistere nella mera minaccia dell'esecuzione forzata, ma deve altresì essere allegato con rigorosa specificità, nel senso che il debitore opponente non può limitarsi a deduzioni vaghe, generiche e non circostanziate, ma è tenuto a formulare asserzioni concrete e precise (Tribunale di
Avellino, in composizione collegiale, dott. Sossio Pellecchia pres., dott. Teresa
Cianciulli giudice, dott. Antonio Pasquariello giudice rel. ed est., ordinanza del
21.11.2023, R. G. n. 3038/2023: “… ai fini della sospensione del titolo opposto ex art. 615, 1° comma c.p.c. è necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti (fumus boni iuris e periculum in mora) tradizionalmente richiesti per la concessione della tutela cautelare, seppure nella peculiare accezione da ultimo chiarita, potendo per l'effetto addivenirsi all'accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata ai sensi della citata norma soltanto ove, alla plausibile fondatezza dell'opposizione, purché non palesemente inammissibile, si affianchi altresì il rischio di un pregiudizio per il debitore che ecceda quello normalmente indotto dall'esecuzione. Orbene, nella fattispecie in esame, del tutto inadeguate ed insufficienti, quantomeno al vaglio richiesto sul punto dalla richiamata giurisprudenza, risultavano le deduzioni articolate in opposizione, ove, come eccepito in questa sede anche dalla controparte, ci si
è limitati ad affermare quanto segue: … si trova, incontestabilmente, esposta ad un danno grave ed irreparabile, in quanto in caso di mancato pagamento delle predette somme la stessa si troverebbe esposto ad una ingiustificata procedura esecutiva sul proprio patrimonio … con l'ulteriore integrazione secondo cui ciò […] comporterebbe inoltre una perdita di credibilità finanziaria ed un ingiustificato danno di immagine anche nei confronti di terzi (Banche e/o fornitori etc), eventualmente coinvolti in una procedura di espropriazione presso terzi … Evidente dunque risulta l'assenza di compiute allegazioni, prima ancora che di riscontri, circa la ravvisabilità, in caso di prosecuzione dell'azione esecutiva, di elementi idonei a ritenere eccedente rispetto a quello normalmente indotto dall'esecuzione il pregiudizio in ipotesi derivante al debitore … Alla stregua di quanto sin qui riferito, 4 quindi, non può che addivenirsi alla conferma, seppure per le diverse ed assorbenti ragioni sin qui esposte, del provvedimento di diniego della sospensiva qui reclamato, non essendo stato - a fronte dell'obiettiva controvertibilità delle questioni dedotte in opposizione, soprattutto alla luce delle contrapposte deduzioni, anche documentali, delle parti - compiutamente allegato, prima ancora che provato, il diverso - e, per l'effetto, necessario - requisito del periculum in mora, con il conseguente assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile …”).
3. Facendo applicazione di tali condivisibili criteri nella fattispecie concreta, non si riscontra il requisito del periculum in mora.
Più, in dettaglio, non può ravvisarsi la sussistenza del lamentato pregiudizio, ossia di un quid pluris rispetto alla sola minaccia dell'espropriazione, in assenza di allegazioni idonee a tal uopo.
Nell'istanza in esame, l'allegazione dell'elemento del pregiudizio grave ed irreparabile
è, invero, articolata in maniera generica.
La società opponente ha anzitutto lamentato l'incolpevole ignoranza dei debiti pregressi da parte dei nuovi soci e l'asserita pendenza di una composizione bonaria, così indicando, però, elementi inconferenti con quello del periculum e, piuttosto, da sussumersi nell'altro requisito del fumus.
Tali elementi non costituiscono danni o pregiudizi, bensì motivi che, piuttosto, potrebbero al più inquadrarsi nelle allegazioni inerenti alla probabile fondatezza dell'opposizione a precetto.
In tal senso va intesa anche la dedotta ed invero non documentata pendenza del giudizio d'appello avverso la sentenza di questo Tribunale, indicata nell'atto di precetto quale titolo esecutivo.
Inoltre, la società ha indicato, quale pregiudizio economico, il potenziale pignoramento di beni, peraltro non meglio precisati: tale elemento, si ribadisce, non è idoneo a configurare il periculum in mora “qualificato”, esigendosi ulteriori rischi, diversi dall'esecuzione forzata stessa.
Neppure possono considerarsi tali i pregiudizi d'immagine indicati nell'istanza, poiché essi sono stati oggetto di affermazione generica e finanche laconica (“… può danneggiare l'immagine della società nei confronti di clienti, fornitori e partner commerciali …”, anch'essi indicati in maniera vaga e non meglio precisati), neppure accompagnata dall'indicazione delle concrete modalità attraverso le quali la notizia di un eventuale pignoramento verrebbe a diffondersi.
Parimenti va ribadito che l'ignoranza dei debiti societari non costituisce un motivo attinente al grave pregiudizio, bensì alla probabile fondatezza dell'opposizione.
Altrettanto generica, poi, si presenta l'allegazione riferita al preteso danno agli 5 investimenti già operati dai nuovi soci, di cui la società istante non ha precisato entità, consistenza e valore, il che impedisce di valutare l'incidenza del pagamento delle somme precettate sul reddito d'impresa atteso.
A monte, l'istante non ha precisato se i nuovi soci abbiano effettuato aumenti del capitale sociale, che, comunque, non si rinvengono nella visura camerale in atti.
Ancora, l'istanza risulta carente di qualsiasi allegazione in ordine ai nominativi dei nuovi soci, ai nominativi dei soci uscenti, alle date di acquisto delle quote e ad ogni altro profilo utile a sorreggere la tesi professata, elementi che neppure emergono chiaramente dalla visura camerale depositata.
Peraltro, a sconfessare il preteso subentro in una posizione debitoria preesistente e non conosciuta, in questa sede (con riserva di maggior impegno esplicativo nel provvedimento definitivo del giudizio di opposizione), basti osservare che non vi è stato mutamento della soggettività giuridica del debitore né cessione d'azienda, e che, comunque, la verifica dei contenziosi giudiziari pendenti rientra nella ordinaria diligenza esigibile nel corso delle trattative precontrattuali, fermo che eventuali occultamenti dolosi rilevano esclusivamente nei rapporti interni tra acquirenti e venditori delle quote, come eccepito dalla parte opposta, e non sono, invece, opponibili ai terzi creditori.
Né la società stessa ha allegato alcunché, tanto meno specificamente, in ordine all'eventuale carenza di liquidità derivante dal pagamento del credito precettato ed alle ripercussioni sulle vicende aziendali (pagamento di stipendi, contributi, corrispettivi ai fornitori, ratei di mutui o finanziamenti, ecc.).
Alla luce di tutto quanto sinora osservato, deve escludersi la sussistenza di pregiudizi qualificati, diversi ed ulteriori rispetto al solo strepitus dell'esecuzione forzata, il che conduce al riscontro d'insussistenza del periculum in mora e, con esso, dei gravi motivi ai fini della invocata sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c.
4. Spese al merito, in uno ad ogni determinazione sull'istanza ex art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda cautelare di sospensione;
2) spese al merito.
Così deciso in Avellino, 18.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo 6
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, a scioglimento della riserva che precede, visti gli atti del subprocedimento cautelare iscritto al R.G. n. 211-1/2025, introdotto da c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Nicola De Cicco, presso cui
è elettivamente domiciliata;
nei confronti di
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Michelina Vitale, presso cui è elettivamente domiciliato;
OSSERVA in FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c., depositato in data
20.1.2025, la suindicata società esponeva che, in data 16.1.2025, le veniva notificato atto di precetto, con cui la parte odierna opposta aveva intimato il pagamento della somma di € 6.103,28 per sorta capitale, costituita dal saldo per spese di lite a cui era stata condannata in due provvedimenti giudiziari, ivi menzionati.
Con separata istanza del 3.2.2025, in via cautelare chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, ritenendo sussistere i seguenti gravi motivi: quanto al fumus boni iuris, la nullità della notifica di uno dei due titoli esecutivi per violazione dell'art. 479 c.p.c., essendo stata effettuata presso la sede della società anziché presso il domicilio eletto, nonché la nullità a regime intermedio per violazione delle regole di notifica, ed altresì l'assenza di responsabilità dei nuovi soci per i crediti dei lavoratori il cui rapporto era cessato prima del trasferimento;
quanto al periculum in mora, il rischio di un danno grave e irreparabile per la nuova proprietà della società, che non aveva conoscenza dei debiti pregressi, l'evidenza di un tentativo di composizione bonaria attraverso l'invio di acconti per le due condanne alle spese di lite, corrisposti prima della notifica del precetto, nonché l'aggravio delle spese determinatosi, ciò nonostante, con il precetto opposto.
Precisava che la minacciata esecuzione l'avrebbe esposta a pregiudizi sia economici, 1 connessi all'espropriazione, sia reputazionali, connessi al danno d'immagine derivante da potenziali etti esecutivi, sia conoscitivi, non avendo la nuova proprietà contezza dei debiti preesistenti, sia agli investimenti eseguiti con l'acquisto della società stessa da parte dei nuovi soci, trattandosi di costi imprevisti.
Specificava di essere in bona fede poiché non aveva conoscenza del debito al momento dell'acquisto e che il venditore avrebbe omesso di comunicare correttamente i debiti, che non risultavano chiaramente dagli atti della società, in quanto non era registrati nel bilancio e/o nei libri contabili.
Ritualmente instaurato il contraddittorio nel subprocedimento cautelare, il creditore si costituiva in giudizio, contestando l'avversa domanda.
Eccepiva l'inammissibilità dell'azione cautelare poiché diretta ad ottenere la sospensione dell'efficacia del precetto, mentre la norma azionata (art. 615 co. 1 c.p.c.) prevede il solo potere del giudice dell'opposizione di sospendere l'efficacia del titolo.
Contestava l'esistenza di una trattativa fra le parti per il pagamento rateale del debito, in quanto la controparte aveva arbitrariamente deciso di frazionare il pagamento.
Sottolineava che, tra la pubblicazione dei due provvedimenti giudiziari di cui aveva preannunciato l'esecuzione (ordinanza n. 18951/2024 dell'8.5.2024, emessa dalla
Corte di Cassazione, sez. lav., nel giudizio recante R. G. n. 4763/2023, pubblicata il
10.7.2024; sentenza del Tribunale di Avellino, sett. lav., dott. Luce, n. 1067/2024 del
12/11/2024) e la data di notifica del precetto erano decorsi diversi mesi.
Deduceva l'infondatezza dei motivi posti a base dell'istanza cautelare in quanto: l'art. 479 co. 2 c.p.c. prevede che la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c., sicché il domicilio eletto non trova applicazione per la notifica del titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata, con conseguente insussistenza della dedotta nullità; gli acconti versati non escludevano l'inadempimento delle condanne portate nei due provvedimenti detti, vieppiù considerando che il precetto era stato notificato per la differenza;
eventuali cessioni di quote societarie, trattandosi di fatti antecedenti ai titoli esecutivi, non potevano essere fatte valere in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c.; il credito non poteva essere inciso dall'ignoranza dei debiti pregressi, rilevante nei soli rapporti interni tra venditore e acquirente;
non era stata prodotta né la copia notificata dell'ordinanza della
Cassazione, né la copia notificata dell'atto di precetto;
la mera pendenza di un'impugnazione avverso la predetta sentenza non costituisce di per sé motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., vieppiù considerando che non erano stati indicati gli estremi del giudizio di gravame;
i requisiti del fumus boni iuris 2 e del periculum in mora erano stati dedotti genericamente, specie considerando che i gravi motivi ai fini della sospensione non coincidono con la sottoposizione ad esecuzione forzata, ma richiedono un pregiudizio ulteriore;
il credito precettato ammontava ad una somma di denaro esigua.
Concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione, con vittoria di spese di lite e con condanna dell'istante ex art. 96 c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudice assumeva in riserva la presente decisione.
2. La domanda cautelare di sospensione è infondata e va rigettata.
Difatti, non è dato ravvisare la sussistenza del periculum in mora.
Ogni rilievo inerente al fumus boni iuris è, dunque, assorbito, dovendo i due requisiti coesistere ai fini della concessione della misura di cui all'art. 615 co. 1 c.p.c., nella parte in cui essi concretizzano i gravi motivi richiesti dalla norma stessa per la sospensione.
Giova precisare che, secondo l'autorevole insegnamento nomofilattico della Suprema
Corte (Cassazione civile, sez. un., 23/07/2019, n. 19889), il presente procedimento cautelare è retto dai seguenti principi: “29. Infatti, nonostante il potere conferito al giudice dall'art. 615 c.p.c., comma 1, riguardi testualmente l'efficacia esecutiva del titolo, non è però
l'impugnazione di questo l'oggetto dell'opposizione pre-esecutiva, la quale mira invece, per il momento in cui interviene, a contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva sulla base del precetto come in concreto formulato ed intimato e, quindi, mira a contrastare quella particolare connotazione del diritto di procedere in executivis impressa con la specifica minaccia contenuta nel precetto medesimo. … 39. L'opposizione pre-esecutiva investe il diritto ad agire in via esecutiva … il suo effetto
è inibire lo sviluppo processuale consistente negli snodi successivi alla notificazione di quel precetto, cioè l'inizio dell'esecuzione. … 44. Pertanto, i gravi motivi in base a cui concedere la sospensione pre- esecutiva non coincidono sic et simpliciter con il fumus boni iuris ed il periculum in mora sempre necessari per ogni provvedimento cautelare: il primo si identifica con la plausibile fondatezza dell'opposizione … ed il secondo va assunto in un'accezione affatto peculiare, cioè di rischio di un pregiudizio per il debitore che ecceda quello normalmente indotto dall'esecuzione, di per sé integrante un'invasione della sfera giuridica dell'esecutato, ma operata secundum legem, in quanto indispensabile alla funzionalità dell'intero ordinamento giuridico, che esige che i propri comandi (nel caso di specie, contenuti nel titolo) siano rispettati …”).
Come si vede, la giurisprudenza di legittimità ha anzitutto chiarito che l'art. 615 co. 1
c.p.c., in ordine alla sospensione del titolo ivi prevista, va interpretato non già in senso letterale, bensì in senso sistematico, poiché deve ritenersi che esso attribuisca al giudice dell'opposizione a precetto il potere di sospendere il diritto del creditore ad agire in via esecutiva, e non già di sospendere atti quali il titolo esecutivo o il precetto.
Resta fermo che il debitore precettato non è abilitato ad invocare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 283 c.p.c. (potere riservato al giudice d'appello), 3 ma può chiedere la sospensione dell'inizio dell'esecuzione, dovendo però allegare e provare l'esistenza dei gravi motivi, costituiti dalla congiunta sussistenza del fumus boni iuris e da un periculum in mora che non coincida in sé e per sé con l'espropriazione coattiva, ma che consista in un aliquid pluris.
Ebbene, in conformità al dominante indirizzo interpretativo, l'assenza di uno dei due requisiti rende l'istanza di sospensiva infondata (Tribunale di Avellino, II sez. civ., dott.ssa Valeria Villani, ordinanza del 12.12.2024, R. G. n. 2562-1/2024: “richiamato, sul punto, l'orientamento espresso dalla Sezioni Unite della Cassazione (cit. Cass. civ., Sez. Un., n.
21860/2007; S.U. n. 19889 del 23 luglio 2019), secondo cui la natura cautelare del provvedimento ex art. 615, comma 1, c.p.c. impone, ai fini del suo accoglimento, la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora;
considerato, dunque, che la concessione della tutela sospensiva è subordinata alla compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, i quali incidono in egual misura sulla determinazione finale dell'organo decidente (per la necessità della sussistenza di entrambi i detti presupposti, v. Corte d'Appello di Milano ord. 9.10.2006; cfr. Corte d'Appello Bari ord.
11.02.2003; v. Tribunale Fermo, 24/07/2018) …”).
Inoltre, il pregiudizio irreparabile non solo non può consistere nella mera minaccia dell'esecuzione forzata, ma deve altresì essere allegato con rigorosa specificità, nel senso che il debitore opponente non può limitarsi a deduzioni vaghe, generiche e non circostanziate, ma è tenuto a formulare asserzioni concrete e precise (Tribunale di
Avellino, in composizione collegiale, dott. Sossio Pellecchia pres., dott. Teresa
Cianciulli giudice, dott. Antonio Pasquariello giudice rel. ed est., ordinanza del
21.11.2023, R. G. n. 3038/2023: “… ai fini della sospensione del titolo opposto ex art. 615, 1° comma c.p.c. è necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti (fumus boni iuris e periculum in mora) tradizionalmente richiesti per la concessione della tutela cautelare, seppure nella peculiare accezione da ultimo chiarita, potendo per l'effetto addivenirsi all'accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata ai sensi della citata norma soltanto ove, alla plausibile fondatezza dell'opposizione, purché non palesemente inammissibile, si affianchi altresì il rischio di un pregiudizio per il debitore che ecceda quello normalmente indotto dall'esecuzione. Orbene, nella fattispecie in esame, del tutto inadeguate ed insufficienti, quantomeno al vaglio richiesto sul punto dalla richiamata giurisprudenza, risultavano le deduzioni articolate in opposizione, ove, come eccepito in questa sede anche dalla controparte, ci si
è limitati ad affermare quanto segue: … si trova, incontestabilmente, esposta ad un danno grave ed irreparabile, in quanto in caso di mancato pagamento delle predette somme la stessa si troverebbe esposto ad una ingiustificata procedura esecutiva sul proprio patrimonio … con l'ulteriore integrazione secondo cui ciò […] comporterebbe inoltre una perdita di credibilità finanziaria ed un ingiustificato danno di immagine anche nei confronti di terzi (Banche e/o fornitori etc), eventualmente coinvolti in una procedura di espropriazione presso terzi … Evidente dunque risulta l'assenza di compiute allegazioni, prima ancora che di riscontri, circa la ravvisabilità, in caso di prosecuzione dell'azione esecutiva, di elementi idonei a ritenere eccedente rispetto a quello normalmente indotto dall'esecuzione il pregiudizio in ipotesi derivante al debitore … Alla stregua di quanto sin qui riferito, 4 quindi, non può che addivenirsi alla conferma, seppure per le diverse ed assorbenti ragioni sin qui esposte, del provvedimento di diniego della sospensiva qui reclamato, non essendo stato - a fronte dell'obiettiva controvertibilità delle questioni dedotte in opposizione, soprattutto alla luce delle contrapposte deduzioni, anche documentali, delle parti - compiutamente allegato, prima ancora che provato, il diverso - e, per l'effetto, necessario - requisito del periculum in mora, con il conseguente assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile …”).
3. Facendo applicazione di tali condivisibili criteri nella fattispecie concreta, non si riscontra il requisito del periculum in mora.
Più, in dettaglio, non può ravvisarsi la sussistenza del lamentato pregiudizio, ossia di un quid pluris rispetto alla sola minaccia dell'espropriazione, in assenza di allegazioni idonee a tal uopo.
Nell'istanza in esame, l'allegazione dell'elemento del pregiudizio grave ed irreparabile
è, invero, articolata in maniera generica.
La società opponente ha anzitutto lamentato l'incolpevole ignoranza dei debiti pregressi da parte dei nuovi soci e l'asserita pendenza di una composizione bonaria, così indicando, però, elementi inconferenti con quello del periculum e, piuttosto, da sussumersi nell'altro requisito del fumus.
Tali elementi non costituiscono danni o pregiudizi, bensì motivi che, piuttosto, potrebbero al più inquadrarsi nelle allegazioni inerenti alla probabile fondatezza dell'opposizione a precetto.
In tal senso va intesa anche la dedotta ed invero non documentata pendenza del giudizio d'appello avverso la sentenza di questo Tribunale, indicata nell'atto di precetto quale titolo esecutivo.
Inoltre, la società ha indicato, quale pregiudizio economico, il potenziale pignoramento di beni, peraltro non meglio precisati: tale elemento, si ribadisce, non è idoneo a configurare il periculum in mora “qualificato”, esigendosi ulteriori rischi, diversi dall'esecuzione forzata stessa.
Neppure possono considerarsi tali i pregiudizi d'immagine indicati nell'istanza, poiché essi sono stati oggetto di affermazione generica e finanche laconica (“… può danneggiare l'immagine della società nei confronti di clienti, fornitori e partner commerciali …”, anch'essi indicati in maniera vaga e non meglio precisati), neppure accompagnata dall'indicazione delle concrete modalità attraverso le quali la notizia di un eventuale pignoramento verrebbe a diffondersi.
Parimenti va ribadito che l'ignoranza dei debiti societari non costituisce un motivo attinente al grave pregiudizio, bensì alla probabile fondatezza dell'opposizione.
Altrettanto generica, poi, si presenta l'allegazione riferita al preteso danno agli 5 investimenti già operati dai nuovi soci, di cui la società istante non ha precisato entità, consistenza e valore, il che impedisce di valutare l'incidenza del pagamento delle somme precettate sul reddito d'impresa atteso.
A monte, l'istante non ha precisato se i nuovi soci abbiano effettuato aumenti del capitale sociale, che, comunque, non si rinvengono nella visura camerale in atti.
Ancora, l'istanza risulta carente di qualsiasi allegazione in ordine ai nominativi dei nuovi soci, ai nominativi dei soci uscenti, alle date di acquisto delle quote e ad ogni altro profilo utile a sorreggere la tesi professata, elementi che neppure emergono chiaramente dalla visura camerale depositata.
Peraltro, a sconfessare il preteso subentro in una posizione debitoria preesistente e non conosciuta, in questa sede (con riserva di maggior impegno esplicativo nel provvedimento definitivo del giudizio di opposizione), basti osservare che non vi è stato mutamento della soggettività giuridica del debitore né cessione d'azienda, e che, comunque, la verifica dei contenziosi giudiziari pendenti rientra nella ordinaria diligenza esigibile nel corso delle trattative precontrattuali, fermo che eventuali occultamenti dolosi rilevano esclusivamente nei rapporti interni tra acquirenti e venditori delle quote, come eccepito dalla parte opposta, e non sono, invece, opponibili ai terzi creditori.
Né la società stessa ha allegato alcunché, tanto meno specificamente, in ordine all'eventuale carenza di liquidità derivante dal pagamento del credito precettato ed alle ripercussioni sulle vicende aziendali (pagamento di stipendi, contributi, corrispettivi ai fornitori, ratei di mutui o finanziamenti, ecc.).
Alla luce di tutto quanto sinora osservato, deve escludersi la sussistenza di pregiudizi qualificati, diversi ed ulteriori rispetto al solo strepitus dell'esecuzione forzata, il che conduce al riscontro d'insussistenza del periculum in mora e, con esso, dei gravi motivi ai fini della invocata sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c.
4. Spese al merito, in uno ad ogni determinazione sull'istanza ex art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda cautelare di sospensione;
2) spese al merito.
Così deciso in Avellino, 18.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo 6