TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/06/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 184/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 4.6.2025
Letto l'art. 127ter c.p.c.; rilevato che il giudizio è stato rinviato per l'udienza di discussione, sostituita con note di trattazione scritta;
dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione sulla questione di competenza e pronuncia la allegata sentenza da considerarsi letta in udienza.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Aureliana Di Matteo ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 184/2025 promossa da:
(P.IVA ), in persona del titolare Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Negri (c.f. C.F._1
) e dall'Avv. Pericle M. Negri (c.f. ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata nel loro studio in Ariano Irpino, via Calvario n.5/2 (PEC – Email_1
Email_2
ATTORE/opponente contro c.f. , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Pietro Iannelli ( e Paola C.F._4
Grazia Iannelli ( ) e con questi elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA) C.F._5 alla Via E. ER n.61 (pec: – Email_3
; Email_4
CONVENUTO- opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione di cui al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 1062/2024 (R.G. 3417/2024) emesso dal Tribunale di Avellino in data 10/12/2024, notificato in data 13/12/2024 (all. 1), con il quale veniva ingiunto a , quale titolare Parte_1
pagina 2 di 4 dell'impresa individuale La Perla del Mare di Sodano Mario, di pagare alla parte ricorrente a somma di € 18.682,44, oltre interessi e spese di lite. Controparte_1
In via pregiudiziale l'opponente eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino, essendo competente ad emettere il decreto monitorio il Tribunale di Benevento, nel merito contestava la pretesa e chiedeva la revoca del d.i..
Si è costituita la parte opposta, prestando adesione all'eccezione di incompetenza.
Nel decreto per le verifiche preliminari è stato dato l'invito alle parti di precisare le rispettive conclusioni sulla questione di competenza.
***
§ Sull'eccezione di incompetenza
L'opponente ha contestato il foro adito in sede monitoria;
invero, l'eccezione è stata ritualmente formulata in relazione ai fori alternativi ed è pertanto ammissibile.
Sull'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di
Benevento sollevata nell'atto di opposizione, va valorizzata l'adesione all'eccezione formulata da parte opposta nella comparsa di costituzione e nelle note in sostituzione di udienza del 04.06.2025.
L'adesione della parte consente di accogliere l'eccezione atteso che, a mente dell'art. 38, comma 2
c.p.c.. quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione.
Invero, da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha confermato che l'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
11764 del 08/06/2016).
§ Sulla revoca del d.i.
Va peraltro considerato che tale disposizione non è interamente applicabile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo poiché, come è noto, all'accoglimento (rectius adesione) della eccezione d'incompetenza consegue la declaratoria di incompetenza accompagnata da quella di nullità del decreto ingiuntivo e conseguente sua revoca (cfr. ex multis Cass. 2005, n. 14552, da ultimo Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 21975 del 12/10/2020; Trib. Torino, 2 luglio 2013, n. 4451), decisione da assumersi con sentenza non essendo limitata alla declaratoria di incompetenza e/o cancellazione della causa dal ruolo
(Cass. 2012, n. 14594).
Ne discende che il provvedimento con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo,
pagina 3 di 4 prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione (cfr. in termini Tribunale Milano sez. IV, 24/01/2019, n.681).
§ Sulle spese di lite
L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a sé, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa;
si veda in senso conforme Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 21300 del 30/07/2024 : “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa”.
In applicazione del suddetto principio si compensano le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Benevento dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1062/2024;
3. compensa le spese.
AVELLINO, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 4.6.2025
Letto l'art. 127ter c.p.c.; rilevato che il giudizio è stato rinviato per l'udienza di discussione, sostituita con note di trattazione scritta;
dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione sulla questione di competenza e pronuncia la allegata sentenza da considerarsi letta in udienza.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Aureliana Di Matteo ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 184/2025 promossa da:
(P.IVA ), in persona del titolare Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Negri (c.f. C.F._1
) e dall'Avv. Pericle M. Negri (c.f. ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata nel loro studio in Ariano Irpino, via Calvario n.5/2 (PEC – Email_1
Email_2
ATTORE/opponente contro c.f. , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Pietro Iannelli ( e Paola C.F._4
Grazia Iannelli ( ) e con questi elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA) C.F._5 alla Via E. ER n.61 (pec: – Email_3
; Email_4
CONVENUTO- opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione di cui al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 1062/2024 (R.G. 3417/2024) emesso dal Tribunale di Avellino in data 10/12/2024, notificato in data 13/12/2024 (all. 1), con il quale veniva ingiunto a , quale titolare Parte_1
pagina 2 di 4 dell'impresa individuale La Perla del Mare di Sodano Mario, di pagare alla parte ricorrente a somma di € 18.682,44, oltre interessi e spese di lite. Controparte_1
In via pregiudiziale l'opponente eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino, essendo competente ad emettere il decreto monitorio il Tribunale di Benevento, nel merito contestava la pretesa e chiedeva la revoca del d.i..
Si è costituita la parte opposta, prestando adesione all'eccezione di incompetenza.
Nel decreto per le verifiche preliminari è stato dato l'invito alle parti di precisare le rispettive conclusioni sulla questione di competenza.
***
§ Sull'eccezione di incompetenza
L'opponente ha contestato il foro adito in sede monitoria;
invero, l'eccezione è stata ritualmente formulata in relazione ai fori alternativi ed è pertanto ammissibile.
Sull'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di
Benevento sollevata nell'atto di opposizione, va valorizzata l'adesione all'eccezione formulata da parte opposta nella comparsa di costituzione e nelle note in sostituzione di udienza del 04.06.2025.
L'adesione della parte consente di accogliere l'eccezione atteso che, a mente dell'art. 38, comma 2
c.p.c.. quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione.
Invero, da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha confermato che l'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
11764 del 08/06/2016).
§ Sulla revoca del d.i.
Va peraltro considerato che tale disposizione non è interamente applicabile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo poiché, come è noto, all'accoglimento (rectius adesione) della eccezione d'incompetenza consegue la declaratoria di incompetenza accompagnata da quella di nullità del decreto ingiuntivo e conseguente sua revoca (cfr. ex multis Cass. 2005, n. 14552, da ultimo Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 21975 del 12/10/2020; Trib. Torino, 2 luglio 2013, n. 4451), decisione da assumersi con sentenza non essendo limitata alla declaratoria di incompetenza e/o cancellazione della causa dal ruolo
(Cass. 2012, n. 14594).
Ne discende che il provvedimento con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo,
pagina 3 di 4 prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione (cfr. in termini Tribunale Milano sez. IV, 24/01/2019, n.681).
§ Sulle spese di lite
L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a sé, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa;
si veda in senso conforme Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 21300 del 30/07/2024 : “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa”.
In applicazione del suddetto principio si compensano le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Benevento dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1062/2024;
3. compensa le spese.
AVELLINO, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 4 di 4