Articolo 13 della Legge 28 giugno 2016, n. 130
Articolo 12Articolo 14
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30 luglio 2016
Art. 13. Regime tributario 1. Agli effetti tributari gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti, possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalita' di tali enti, alla normativa europea e alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.
Entrata in vigore il 30 luglio 2016