Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 09/10/2024, da:
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/07/1976, e
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
13/01/1974, entrambi con il proc. dom. avv. MORETTI PAOLO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 11/06/2005 a Stezzano (BG), in regime di comunione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli (n. a Bergamo il 25/07/2008) e Per_1
(n. a Bergamo il 06/02/2014). Per_2
1
29/01/2025, poi rinviata al giorno 05/03/2025 in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare alle condizioni di cui al ricorso così como parzialmente modificate e integrate nelle note depositate in data 04/03/2025.
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate nelle note scritte di udienza, che si riportano in dispositivo.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando senza nulla provvedere sulla spese di causa, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1 [...]
lle seguenti condizioni: Parte_2
1. Affidamento congiunto dei figli minori e con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre.
2. La casa coniugale sita in Lallio (BG), Via Provinciale n. 12 acquistata in data
09.06.2023, come da atto not. verrà posta in vendita. Con l'incasso verrà Pt_3
estinto il mutuo. La rimanenza sarà suddivisa al 50%. I separandi ed i figli minori così fisseranno la loro residenza:
i. il nucleo composto dalla Sig.ra e dai due figli minori attualmente è Pt_1 domiciliato in Bergamo, Via Delle Cave n. 45, presso l'abitazione della nonna materna, la quale è ricoverata presso la struttura RSA San Sisto in Bergamo, Via
Colognola ai Colli n. 8;
ii. in forza di contratto preliminare di compravendita la Sig.ra si Parte_1
è impegnata ad acquistare l'immobile sito in Dalmine (BG), Via delle Camelie
2 n. 2 con consegna dello stesso entro e non oltre il 30/05/2025. La Sig.ra Pt_1
ed i figli minori, quindi, a decorrere dalla predetta data lì trasferiranno residenza e domicilio;
iii. in forza di preliminare di compravendita, il Sig. si è impegnato ad Parte_2
acquistare un immobile in Dalmine (BG), Via Negri n. 8, del quale prenderà
possesso entro il 31/03/2025, ivi trasferendovi residenza e domicilio;
4. I coniugi concordano che la autovettura Kia modello Stonic targa GJ291SL
resterà in proprietà esclusiva al IG. che si farà carico del pagamento Parte_2
del residuo finanziamento mentre la cucina resterà in proprietà della IG.ra che provvederà ad estinguere il finanziamento;
l'autovettura Renault Pt_1
Twingo targa FF468ES resta intestata a . Parte_1
5. Il IG. corrisponderà a favore della IG.ra , ogni mese, la Parte_2 Pt_1 somma di € 300,00 per il mantenimento di ciascun figlio, con versamento entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
su tale importo, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo la sottoscrizione dell'accordo separativo. L'assegno unico erogato dall'INPS per i figli a carico verrà percepito dalla IG.ra . Parte_1
6. Il IG. contribuirà in misura del 50% alle spese straordinarie Parte_2
riguardanti i figli e ed indicate nel protocollo da individuarsi Per_1 Per_2
secondo il seguente schema: -spese mediche (da documentare) che non richiedano il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
3 c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare)
che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
7. Il IG. terrà con sé i figli e Parte_2 Per_1 Per_2
a. due pomeriggi alla settimana;
b. due fine settimana al mese a week-end alternati dal venerdì sera alle ore 18:30 sino alla domenica alle ore 21:00.
Qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati uno dei coniugi abbia impegni seri di lavoro, il giorno di visita ed il week-end potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni del padre o della madre. In caso di malattia di uno dei figli durante i giorni stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà fare loro visita presso la casa materna, previo accordo telefonico. Nei giorni di visita del padre i minori saranno prelevati presso l'asilo/scuola o la casa materna o nel luogo in cui si trova con la madre o nel luogo in cui si trova con la madre o con i nonni;
nel medesimo modo data l'impossibilità della presenza di ciascun genitore, gli stessi potranno essere prelevati dai nonni, ovvero da terzi di fiducia di entrambi i coniugi. I minori trascorreranno con il padre n. 2 settimane tra luglio e agosto, periodo che verrà definito entro il 31 maggio di ogni anno;
compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori. I minori trascorreranno con il padre sette giorni nel periodo natalizio, da concordare preventivamente. I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dai minori alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con uno e la festività con l'altro. Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli quotidianamente e fare loro visita previo accordo telefonico nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge”.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
4 Stezzano (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2005, atto n.15, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di conIGlio del 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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