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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/12/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1648/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1648/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZI ALIDA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17 dicembre 2025.
pagina 1 di 5
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.5.2025 la ricorrente adiva il Tribunale in epigrafe deducendo che con sentenza n. 175 (1608) datata 04.04.2023(causa civile n. 248/867) il Tribunale del Distretto Giudiziario di Scutari (Albania) aveva emesso sentenza divorzile fra le parti, ma non si era pronunciato sulle domande relative al minore nato il [...] dal matrimonio (doc. 1). Per_1
La ricorrente chiedeva, quindi, che venissero disposti l'affido super esclusivo del minore alla madre, il suo collocamento presso la madre, assegno a carico del padre per il mantenimento di pari ad Per_1
€ 400, oltre al 50% delle spese straordinarie, frequentazione padre/figlio in Sn.
A sostegno delle proprie domande deduceva che il dal momento del trasferimento dall'Albania CP_1 all'Italia, nel 2011, non era riuscito ad inserirsi nel mondo del lavoro, dapprima per difficoltà oggettive sul suolo italiano, e, in seguito, in quanto dedito all'abuso di bevande alcoliche, che impediva al resistente di mantenere un posto di lavoro.
Dal 2018, il sig. si era progressivamente disinteressato della crescita e cura del figlio CP_1
lasciandolo da subito alle esclusive cure della madre che aveva sempre provveduto a Per_1 soddisfare ogni sua necessità, senza alcun aiuto effettivo del padre.
Dal 2018 il padre aveva iniziato ad occuparsi sempre meno del minore e, dal 2023, e cioè dopo il divorzio, non aveva più visto il figlio, se non per poche ore.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
All'esito della prima udienza, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che le domande di parte ricorrente siano fondate, salve alcune precisazioni relative all'aspetto economico.
Deve essere disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre, con collocamento di Per_1 presso quest'ultima.
Il padre, infatti, risulta di fatto irreperibile e non avere rapporti con da anni. Per_1
Anche i SS nella relazione depositata il 9.12.2025, rilevavano:
Il resistente, nel giugno 2023, proponeva ricorso davanti al TM chiedendo l'autorizzazione a permanere in Italia ex art.31 D.Lgs. 286/98 adducendo gravi motivi legati alla crescita del figlio.
pagina 2 di 5 Il minore, infatti, presenta una gravissima disabilità comportamentale e ha una diagnosi di disturbo dello spettro autistico livello di gravità 3, presenta importanti deficit nella comunicazione sociale, verbale e non verbale, che causano una grave difficoltà nel funzionamento, con iniziativa molto limitata nell'interazione sociale e minima risposta all'iniziativa altrui. Presenta inoltre preoccupazioni, rituali fissi e comportamenti ripetitivi che interferiscono marcatamente con il funzionamento in tutte le sfere, con stress marcato quando i rituali o le routine sono interrotti e rilevante difficoltà a distogliere il soggetto dal suo focus di interesse.
Il TM, però, rigettava il ricorso evidenziando che non era presente un'effettiva relazione familiare tra il richiedente e il figlio minore;
che la diade non conviveva dal 2018 e il padre non aveva provato l'esistenza di rapporti significativi e neppure la sussistenza di una contribuzione al mantenimento del figlio, a conferma del disinteresse rappresentato dalla madre.
Dalla relazione dei SS, poi, emerge che la madre del minore è in grado di provvedere ad ed Per_1 alle sue esigenze:
Pertanto, la domanda di affido super-esclusivo deve essere accolta (si precisa che non si procedeva all'audizione del minore in considerazione della sua incapacità).
Quanto alla regolamentazione del rapporto padre/figlio si dispone che, qualora il padre voglia intraprendere un percorso di riavvicinamento con ciò avvenga almeno inizialmente in SN, Per_1 alla presenza di un operatore, valutando la possibilità di ampliare e liberalizzare tali incontri qualora ce ne fossero le condizioni o di interromperli se lesivi per il benessere di Per_1
Qualora ci siano le condizioni affinché riagganci i rapporti con il padre, il Servizio, in Per_1 sinergia con la madre, preparerà il minore e monitorerà il suo stato di benessere, adeguando i tempi e le modalità di incontro.
Si precisa che detto mandato all'ente non comporta alcuna limitazione della responsabilità genitoriale della madre.
A carico del padre deve poi essere previsto l'obbligo di versamento di un assegno mensile di € 400 (di cui € 100 a titolo di spese straordinarie, salvo conguaglio ogni quattro mesi), a titolo di contributo al mantenimento indiretto di Per_1
pagina 3 di 5 Le spese straordinarie, regolate come Protocollo della Corte d'Appello di Milano, devono essere ripartite al 50% fra i genitori e l'AUU deve essere interamente percepito dalla madre, quale unico genitore affidatario.
Ai fini della quantificazione dell'assegno mensile, si deve tenere conto del fatto che la madre percepisce l'indennità di frequenza di € 500 per i mesi di scuola e l'AUU di € 300.
Convive con il nuovo compagno, con il quale ha avuto un figlio, e che lavora e guadagna € 1.900 al mese. Il compagno della ricorrente ha altri due figli, che vivono principalmente con la loro madre, per i quali il padre versa € 400 al mese.
La ricorrente ha uno stipendio € 1.600 (salve temporanee riduzioni per il congedo per maternità). E' comproprietari della casa familiare, per la quale paga una rata di mutuo di € 325.
Il resistente, invece, non risulta avere mai lavorato in regola, come dichiarato dalla ricorrente.
Ciò nonostante, considerata l'età (nasceva nel 1981), la mancata prova di un'inabilità lavorativa, il fatto che la madre è l'unica a provvedere al mantenimento diretto di deve essere posto a carico Per_1 del padre un assegno nella misura sopraindicata. Non può, invece, essere previsto un assegno pari ad
€400 oltre alle spese straordinarie, considerato che le difficoltà lavorative prospettate dalla ricorrente, il tentativo (non andato a buon fine) di ottenere dal TM l'autorizzazione a permanere in Italia, rimandano una situazione economica indubbiamente non florida.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite della ricorrente devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dispone l'affido super - esclusivo di alla madre con collocamento presso la Persona_2 medesima;
2) dispone che i rapporti padre/figlia siano regolati dai Servizi Sociali di Gallarate come in parte motiva;
3) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno mensile di € 400,00 (di cui € 100 a titolo di rimborso spese straordinarie e salvo conguaglio ogni quattro mesi), annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
4) dispone che l'assegno unico e l'indennità di frequenza siano percepiti interamente dalla madre;
pagina 4 di 5 5) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in € 4.000, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, per compensi.
Dispone la comunicazione della sentenza ai Servizi Sociali di Gallarate
Busto Arsizio, 18 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1648/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZI ALIDA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17 dicembre 2025.
pagina 1 di 5
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.5.2025 la ricorrente adiva il Tribunale in epigrafe deducendo che con sentenza n. 175 (1608) datata 04.04.2023(causa civile n. 248/867) il Tribunale del Distretto Giudiziario di Scutari (Albania) aveva emesso sentenza divorzile fra le parti, ma non si era pronunciato sulle domande relative al minore nato il [...] dal matrimonio (doc. 1). Per_1
La ricorrente chiedeva, quindi, che venissero disposti l'affido super esclusivo del minore alla madre, il suo collocamento presso la madre, assegno a carico del padre per il mantenimento di pari ad Per_1
€ 400, oltre al 50% delle spese straordinarie, frequentazione padre/figlio in Sn.
A sostegno delle proprie domande deduceva che il dal momento del trasferimento dall'Albania CP_1 all'Italia, nel 2011, non era riuscito ad inserirsi nel mondo del lavoro, dapprima per difficoltà oggettive sul suolo italiano, e, in seguito, in quanto dedito all'abuso di bevande alcoliche, che impediva al resistente di mantenere un posto di lavoro.
Dal 2018, il sig. si era progressivamente disinteressato della crescita e cura del figlio CP_1
lasciandolo da subito alle esclusive cure della madre che aveva sempre provveduto a Per_1 soddisfare ogni sua necessità, senza alcun aiuto effettivo del padre.
Dal 2018 il padre aveva iniziato ad occuparsi sempre meno del minore e, dal 2023, e cioè dopo il divorzio, non aveva più visto il figlio, se non per poche ore.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
All'esito della prima udienza, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che le domande di parte ricorrente siano fondate, salve alcune precisazioni relative all'aspetto economico.
Deve essere disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre, con collocamento di Per_1 presso quest'ultima.
Il padre, infatti, risulta di fatto irreperibile e non avere rapporti con da anni. Per_1
Anche i SS nella relazione depositata il 9.12.2025, rilevavano:
Il resistente, nel giugno 2023, proponeva ricorso davanti al TM chiedendo l'autorizzazione a permanere in Italia ex art.31 D.Lgs. 286/98 adducendo gravi motivi legati alla crescita del figlio.
pagina 2 di 5 Il minore, infatti, presenta una gravissima disabilità comportamentale e ha una diagnosi di disturbo dello spettro autistico livello di gravità 3, presenta importanti deficit nella comunicazione sociale, verbale e non verbale, che causano una grave difficoltà nel funzionamento, con iniziativa molto limitata nell'interazione sociale e minima risposta all'iniziativa altrui. Presenta inoltre preoccupazioni, rituali fissi e comportamenti ripetitivi che interferiscono marcatamente con il funzionamento in tutte le sfere, con stress marcato quando i rituali o le routine sono interrotti e rilevante difficoltà a distogliere il soggetto dal suo focus di interesse.
Il TM, però, rigettava il ricorso evidenziando che non era presente un'effettiva relazione familiare tra il richiedente e il figlio minore;
che la diade non conviveva dal 2018 e il padre non aveva provato l'esistenza di rapporti significativi e neppure la sussistenza di una contribuzione al mantenimento del figlio, a conferma del disinteresse rappresentato dalla madre.
Dalla relazione dei SS, poi, emerge che la madre del minore è in grado di provvedere ad ed Per_1 alle sue esigenze:
Pertanto, la domanda di affido super-esclusivo deve essere accolta (si precisa che non si procedeva all'audizione del minore in considerazione della sua incapacità).
Quanto alla regolamentazione del rapporto padre/figlio si dispone che, qualora il padre voglia intraprendere un percorso di riavvicinamento con ciò avvenga almeno inizialmente in SN, Per_1 alla presenza di un operatore, valutando la possibilità di ampliare e liberalizzare tali incontri qualora ce ne fossero le condizioni o di interromperli se lesivi per il benessere di Per_1
Qualora ci siano le condizioni affinché riagganci i rapporti con il padre, il Servizio, in Per_1 sinergia con la madre, preparerà il minore e monitorerà il suo stato di benessere, adeguando i tempi e le modalità di incontro.
Si precisa che detto mandato all'ente non comporta alcuna limitazione della responsabilità genitoriale della madre.
A carico del padre deve poi essere previsto l'obbligo di versamento di un assegno mensile di € 400 (di cui € 100 a titolo di spese straordinarie, salvo conguaglio ogni quattro mesi), a titolo di contributo al mantenimento indiretto di Per_1
pagina 3 di 5 Le spese straordinarie, regolate come Protocollo della Corte d'Appello di Milano, devono essere ripartite al 50% fra i genitori e l'AUU deve essere interamente percepito dalla madre, quale unico genitore affidatario.
Ai fini della quantificazione dell'assegno mensile, si deve tenere conto del fatto che la madre percepisce l'indennità di frequenza di € 500 per i mesi di scuola e l'AUU di € 300.
Convive con il nuovo compagno, con il quale ha avuto un figlio, e che lavora e guadagna € 1.900 al mese. Il compagno della ricorrente ha altri due figli, che vivono principalmente con la loro madre, per i quali il padre versa € 400 al mese.
La ricorrente ha uno stipendio € 1.600 (salve temporanee riduzioni per il congedo per maternità). E' comproprietari della casa familiare, per la quale paga una rata di mutuo di € 325.
Il resistente, invece, non risulta avere mai lavorato in regola, come dichiarato dalla ricorrente.
Ciò nonostante, considerata l'età (nasceva nel 1981), la mancata prova di un'inabilità lavorativa, il fatto che la madre è l'unica a provvedere al mantenimento diretto di deve essere posto a carico Per_1 del padre un assegno nella misura sopraindicata. Non può, invece, essere previsto un assegno pari ad
€400 oltre alle spese straordinarie, considerato che le difficoltà lavorative prospettate dalla ricorrente, il tentativo (non andato a buon fine) di ottenere dal TM l'autorizzazione a permanere in Italia, rimandano una situazione economica indubbiamente non florida.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite della ricorrente devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dispone l'affido super - esclusivo di alla madre con collocamento presso la Persona_2 medesima;
2) dispone che i rapporti padre/figlia siano regolati dai Servizi Sociali di Gallarate come in parte motiva;
3) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno mensile di € 400,00 (di cui € 100 a titolo di rimborso spese straordinarie e salvo conguaglio ogni quattro mesi), annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
4) dispone che l'assegno unico e l'indennità di frequenza siano percepiti interamente dalla madre;
pagina 4 di 5 5) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in € 4.000, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, per compensi.
Dispone la comunicazione della sentenza ai Servizi Sociali di Gallarate
Busto Arsizio, 18 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 5 di 5