Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
così composta: DE EL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7533 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 13.1.2025 tra
(cod. fisc. ), in persona del Presidente in Parte_1 P.IVA_1 carica della Giunta Regionale, dott. , elettivamente domici- Parte_2 liata in Roma, Via Nizza n. 53, presso lo studio dell'avv. Fabio Caiaffa, rap- presentata e difesa daIl'avv. Isabella Fornelli dell'Avvocatura regionale per procura in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante in riassunzione- e
(cod. fisc. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo n. Controparte_2
18, presso lo studio dell'avv. Carlo Cipriani, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Maggio per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-appellata in riassunzione- e
CP_3
-appellata in riassunzione contumace-
OGGETTO: fideiussione – polizza fideiussoria.
della somma di euro 5.703.080,00, oltre interessi decorrenti dalla
[...] data di erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso calcolati in ra- gione del tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali in vigore al momento della erogazione della anticipazione e con condanna delle convenute alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio nonché del giudizio di Cassazione e di quello odierno in riassunzione”; per : “1) in via prelimi- Controparte_1 nare, accertato che la fattispecie cui si riferisce la sentenza della Corte di Cassazione n. 20313/2019 non è conforme alle domande spiegate nel pre- sente giudizio dalle parti in causa come esposto nella parte narrativa del presente atto, accertare e dichiarare la tardività dell'appello proposto dalla nei confronti di avverso la sentenza del Tribu- Parte_1 CP_4 nale di Roma n. 11241/2012 ricorrendo, nella specie, un'ipotesi di cause scindibili, con la declaratoria del non luogo a provvedere nei confronti di non essendo stata rivolta nei confronti della stessa alcuna do- CP_1 manda, e, per l'effetto dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 11241/2012 depositata il 31 maggio 2012 tra le parti ed anche nei confronti d , Controparte_1 sempre in assenza di qualsivoglia domanda formulata da nei Parte_1 confronti della stessa;
2) in via subordinata DICHIARARE l'inammissibilità della riassunzione così come proposta per la totale carenza dei requisiti stabiliti dalla legge per la proposizione della domanda che, nella specie, avrebbe dovuto avere forma e sostanza di impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11241/2012;
3) RIGETTARE integralmente le domande formulate da con Parte_1
l'atto di citazione in riassunzione in data 3 ottobre 2019 e notificato in data
2 22 novembre 2019, confermando la sentenza n. 11241/2012 del Tribunale di Roma depositata il 31 maggio 2012;
4) CONDANNARE in ogni caso la a pagare le spese di tutti i Parte_1 precedenti gradi di giudizio in misura integrale, oltre al rimborso delle spese di registrazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2097/2017 depositata il 30 marzo 2017, versate d Controparte_1
all'Agenzia delle Entrate, pari ad € 217,50 come da ricevuta
[...] allegata”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 26.3.2007, la con- Controparte_4 venne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la e la Parte_1 [...]
, esponendo che in data Controparte_5
5.5.2005 aveva sottoscritto con quest'ultima un “atto di fideiussione” a fa- vore della , con il quale la aveva garantito Parte_1 Controparte_4
l' convenuta, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di CP_1
€ 5.707.080,00 (corrispondente al primo anticipo del 30%), per il finanzia- mento relativo ai corsi di formazione destinati ai lavoratori delle ex CCR di Bari che sarebbero stati svolti, appunto, dalla . In particolare: CP_1
- con determina dirigenziale n. 657 del 20.11.2002, la affidò Parte_1 alla l'attività formativa relativa a n. 89 corsi destinati ai lavori CP_1 delle ex CCR di Bari, ai sensi del d.l. 11.6.2002, n. 108, convertito dalla legge 31.07.2002, n. 172, per un finanziamento complessivo di € 20.398.800,00;
- venne, quindi, sottoscritta apposita Convenzione tra la e la Parte_1
, in cui si prevedeva - tra l'altro - la presentazione di una polizza CP_1 fideiussoria da parte del contraente privato;
- la presentò, dunque, apposita polizza, poi rinnovata alla sca- CP_1 denza iniziale, con la polizza sottoscritta con la (poi Parte_3 CP_4
e oggi;
[...] CP_3
- l'associazione espletò l'attività in questione, ma la contestò Parte_1 la correttezza di talune voci di spesa disconosceva una spesa pari ad €
5.454.608,19, formalizzando al contempo la richiesta di escussione della polizza fideiussoria fino al corrispondente importo garantito;
3 - ricevuta la richiesta di escussione della polizza fideiussoria, la CP_4 ne contestò la fondatezza e, quindi, citò in giudizio innanzi al Tribunale
[...] di Roma la e la per sentire accogliere le se- Parte_1 CP_1 guenti conclusioni: “in via principale, previa declaratoria della natura sospen- siva delle clausole ex art. 1 e 5 del contratto di fideiussione n. 10296 del 5.5.2005 ed accertato il mancato verificarsi delle condizioni contenute nelle citate statuizioni, dichiarare l'inefficacia e/o improduttività di effetti giuridici del contratto medesimo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi la polizza fosse ritenuta efficace: a) accertare e dichiarare la tardività dell'escussione della polizza fideiussoria da parte dell rispetto alla scadenza Parte_1 della garanzia;
b) comunque dichiarare l decaduta dalla ga- Parte_1 ranzia, ai sensi dell'art. 1 delle Condizioni Generali, per non aver comunicato all nel termine di tre giorni da quando fosse venuta a cono- Controparte_4 scenza del fatto, ogni inadempienza da parte del Contraente. Con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorario”.
Si costituirono nel giudizio di primo grado entrambe le convenute. La
[...]
spiegò domanda riconvenzionale, con cui chiese la condanna CP_6 della al pagamento in proprio favore della somma di € Controparte_4
5.707.080,00, oltre interessi decorrenti dalla data di erogazione delle anti- cipazioni a quella del rimborso calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali in vigore al momento dell'ero- gazione della anticipazione e con condanna alle spese, diritti ed onorari di giudizio. La contestò la pretesa avanzata dalla CP_1 Parte_1 nei confronti della (escussione della polizza fideiussoria), il- Controparte_4 lustrando tutte le ragioni di correttezza nell'esecuzione del progetto.
2. Con sentenza n. 11241/2012 del 31.5.2012 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha “a) dichiara[to] che la ha tar- Parte_1 divamente escusso la garanzia di cui era beneficiaria in base alla polizza fideiussoria n. 10296 del 5.5.2005, stipulata tra l (or ) Pt_3 CP_4
e ; b) rigetta[to] la domanda riconvenzionale di Controparte_1 condanna proposta dalla;
c) compensa[to] le spese proces- Parte_1 suali”.
Il giudice di primo grado, innanzitutto, qualificò il contratto in esame come contratto autonomo di garanzia, argomentando dal fatto che dall'appendice
4 della polizza, prevalente rispetto alle condizioni generali di contratto, risul- tava che la si era obbligata a pagare la detta somma a prima Controparte_4
e semplice richiesta ed a non opporre alcuna eccezione, mentre i richiami al rapporto tra la e la avevano mero valore de- CP_1 Parte_1 scrittivo per consentire l'esatta individuazione della funzione di garanzia as- solta dalla polizza. Inoltre, il Tribunale di Roma respinse la domanda di inef- ficacia fondata sull'invocata sussistenza di clausola condizionale, ritenendo che il contratto fosse immediatamente efficace.
Soprattutto, il giudice di prime cure ritenne che l'escussione della polizza da parte della Regione Lazio fosse avvenuta tardivamente, rigettando, di con- seguenza, la domanda riconvenzionale della . Al riguardo il giudice Pt_1 monocratico del Tribunale di Roma osservò che: (i) quanto alla data di sca- denza della polizza, doveva darsi prevalenza, in virtù del canone interpreta- tivo contra stipulato rem, alla scadenza del 31.7.2006 indicata nel testo della polizza assieme alla decorrenza dal 1°.1.2005, rispetto alla diversa data, con tale previsione contrastante, del 30.6.2006 ricavabile dall'appen- dice, nella quale si prevedeva invece che la durata della polizza si sarebbe estesa dalla data di rilascio (5.5.2005) sino ad un anno dal termine delle attività finanziate (30.6.2004), con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi;
(ii) quanto al termine di escussione, esso doveva coincidere, in difetto di diversa previsione, con quello di durata della polizza, senza che fosse ravvisabile una violazione dell'art. 2965 cc, giacché dalla documentazione in atti emergeva che la durata della polizza – stipulata quando era già scaduto il termine per concludere le attività finanziate – co- priva il successivo periodo destinato a compiere l'attività di valutazione di quelle attività da parte della ed era di ampiezza tale da consentire Pt_1 ragionevolmente l'esaurimento delle attività di valutazione;
(iii) quanto alla data di escussione, la polizza era stata escussa con lettera spedita il 28.7.2006, ma ricevuta il 1°.8.2006, onde la tardività dell'escussione, che costituisce un atto unilaterale recettizio.
3. Avverso la suddetta decisione di primo grado propose appello, con atto di citazione notificato il 26.10.2012, la , chiedendo a questa Parte_1
Corte d'Appello di “annullare la sentenza in epigrafe per le motivazioni di cui innanzi, con ogni consequenziale statuizione, e, in accoglimento della do- manda riconvenzionale, condannare l al pagamento in favore Controparte_4
5 della della somma di € 5.707.080,00, oltre interessi decor- Parte_1 renti dalla data di erogazione dell'anticipazione a quella rimborso calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali in vigore al momento della erogazione della anticipazione e con condanna alle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”.
Nel giudizio di secondo grado si costituirono entrambe le appellate,
[...]
, che chiesero l'integrale rigetto dell'appello proposto Controparte_7 dalla Regione Lazio.
Con sentenza n. 2097/2017 emessa il 30.3.2017 questa Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposto dalla , Parte_1 per essere stata proposta tardivamente, e quindi “dichiara[to] non luogo a provvedere nei riguardi di Controparte_8
”, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
[...]
4. La propose, quindi, ricorso per cassazione avverso tale Parte_1 decisione di secondo grado, affidandosi a quattro motivi.
Si costituì nel giudizio di legittimità la , resistendo al ricorso ed CP_1 argomentando per l'inammissibilità oltre che per l'infondatezza dello stesso.
La invece, non resistette al ricorso della . Controparte_9 Pt_1
Con ordinanza n. 20313/2019 del 26.7.2019 la Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e ha rinviato a questa Corte d'Appello affinché proceda al nuovo esame sulla base di quanto sta- tuito.
Con detto terzo motivo di ricorso la aveva contestato la vio- Parte_1 lazione dell'art. 331 c.p.c. e la Suprema Corte, rilevato che il giudice di me- rito, dopo avere qualificato quello stipulato tra la e la Parte_1 [...] un contratto autonomo di garanzia, ne aveva tratto la conse- Parte_4 guenza sul piano processuale, e segnatamente che non si fosse in presenza di un'unica causa, bensì di distinte controversie, cosicché la notifica dell'im- pugnazione nei confronti della sola non valesse a rendere ap- CP_1 plicabile il disposto dell'art. 331 c.p.c.; ha ritenuto che, pur a voler ritenere assistita da giudicato la qualificazione del contratto intervenuto tra le parti, come contratto autonomo di garanzia, non può escludersi la qualificazione in termini di inscindibilità del litisconsorzio processuale venutosi a creare tra e . In particolare, il giudice di Controparte_4 Parte_1 CP_1
6 legittimità ha osservato che, con riferimento alle ipotesi di garanzia, il ga- rante può partecipare in via adesiva al processo relativo alla causa principale (ai sensi degli artt. 105, co. 2, 106 o 107 c.p.c.) e, in tale caso, si è in presenza di una causa inscindibile e il garante è sempre parte necessaria nelle fasi di impugnazione.
La Suprema Corte ha concluso, dunque, che “Nel caso di specie il garante (la
) è stato, per diretta iniziativa processuale del soggetto in cui Parte_1 favore la garanzia era prestata , parte del giudizio sin dal Controparte_4 primo grado. Ne consegue, giusta quanto sopra evidenziato, l'inscindibilità della causa anche in fase di impugnazione”.
5. La ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte d'Ap- Parte_1 pello, chiedendo di “annullare la sentenza n. 11241/2012 del Tribunale di Roma resa nel giudizio n. 21238/2007 RG, per le motivazioni di cui innanzi, con ogni conseguenziale statuizione, ed in accoglimento della domanda ri- convenzionale, condannare al pagamento in favore della CP_4 [...]
della somma di euro 5.707.080,00, oltre interessi decorrenti CP_6 dalla data di erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali in vigore al momento della erogazione della anticipazione e con condanna delle convenute alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio nonché del giudizio di Cassazione e di quello odierno in riassunzione”.
Si è costituita nel presente giudizio di rinvio la , che, prelimi- CP_1 narmente, ha dedotto come, nel caso in esame, “la fattispecie risulta essere del tutto differente” da quella esaminata in astratto dalla Corte di Cassazione, poiché “l , costituendosi nel giudizio di primo grado dinanzi Parte_1 il Tribunale di Roma, citata a comparire dall , concludeva le proprie CP_4 richieste formulando una domanda riconvenzionale solo nei confronti di
, senza articolare (MAI) alcuna domanda nei confronti di CP_4 CP_10
nemmeno in via subordinata (…). Allo stesso modo, , co-
[...] CP_1 stituendosi in quel giudizio in primo grado, citata a comparire da CP_4 limitatamente alla domanda diretta alla declaratoria di inefficacia della po- lizza fideiussoria formulata da quest'ultima, articolava le conclusioni chie- dendo il rigetto delle domande avverse (…)”. E, con riguardo ai motivi di impugnazione proposti dalla avverso la sentenza di primo Parte_1
7 grado, ne ha contestata la fondatezza e ha concluso, come in epigrafe, per il rigetto degli stessi.
6. Con decreto di cartolarizzazione ex artt 221, co. 4, del d.l. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.7.2020, n. 77, e 1, co 3, lett. b) e c) n. 3 del d.l. 7.10.2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.11.2020, n. 159, in data 16.11.2020 il Consigliere relatore di questa Corte ha invitato l'attrice in riassunzione “a documentare l'esito della notifica” dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. alla e, in pari data, parte attrice ha depositato la nota prot. n. 3195 CP_11 del 13.11.2020, ricevuta via p.e.c. il successivo 14.11.2020, dall'Amba- sciata d'Italia a Panama circa la richiesta notifica, la quale attestava l'omessa notifica da parte dell'Autorità giudiziaria panamense, in quanto l'atto proces- suale – sebbene presentato in Italia per la notifica nel novembre 2019 - era pervenuto a tale Autorità giudiziaria straniera successivamente all'udienza fissata con tale atto di citazione (15.7.2020). Pertanto, la ha Parte_1 chiesto a questo giudicante di “autorizzare il rinnovo della notifica dell'atto di citazione, rinviando all'uopo, ove possibile, l'udienza di almeno di 12 mesi, atteso che i tempi di notifica richiedono nel caso di specie – per cause non dipendenti dalla parte notificante – periodi notevolmente più lunghi di quanto ordinariamente previsto per le notifiche all'estero”.
Con ordinanza in data 15.12.2020 questa Corte ha dato atto del deposito da parte dell'attrice in riassunzione della nota suddetta e, quindi, ha rinviato all'udienza del 31.1.2022, “con termine di legge per la notifica”, avendo quindi – in buona sostanza – autorizzato la rinnovazione della notificazione in questione. E ciò sull'evidente (seppure implicito) presupposto che la
[...]
si fosse attivata tempestivamente per la notificazione dell'atto CP_6 di citazione in riassunzione alla ma questa non fosse andata a CP_3 buon fine per causa alla stessa non imputabile;
nonché sulla base dell'ulte- riore presupposto che la stessa si fosse attivata tempestivamente, dopo il ricevimento in data 14.11.2020, della nota dell'Ambasciata d'Italia a Panama per chiedere a questa Corte di essere autorizzata a rinnovare la notificazione.
In data 24.2.2021 la ha quindi depositato nel fascicolo tele- Parte_1 matico la prova di avere provveduto, in data 17.2.2021, a rinnovare la noti- ficazione, sempre ai sensi dell'art. 142, co. 2, c.p.c., vale a dire chiedendo,
8 per il tramite dell presso questa Corte d'Appello, all'Ambasciata CP_12
d'Italia a Panama di curare la notifica alla con sede in quello CP_3
Stato, l'atto di citazione in riassunzione, allegando alla richiesta tre copie con traduzione giurata e legalizzata.
In data 27.1.2022 l'attrice in riassunzione ha depositato copia della nota dell'Ambasciata d'Italia a Panama con cui questa dava atto dell'avvenuta re- stituzione del plico da notificare da parte della autorità locali, rilevando che
“Panama non è paese firmatario di convenzioni multilaterali in materia di assistenza giudiziaria in campo civile, né di accordi bilaterali con l'Italia”. Con le note depositate in data 10.12.2024, quindi, la ha chiesto Parte_1
“che Codesta On.le Corte voglia prender(…)e atto [di quanto rappresentato con la suddetta nota dell'Ambasciata d'Italia a Panama] e, per l'effetto, di- chiarare la contumacia della societ , salva differente indicazione CP_3 del Collegio”.
L'art. 142, co. 2, c.p.c. disciplina il caso in cui si debba eseguire una notifi- cazione a persona residente all'estero tra l'Italia ed il Paese di residenza del destinatario non intercorrano convenzioni che la disciplinino. In presenza di tali presupposti, la notifica si realizza mediante spedizione al destinatario a mezzo posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pub- blico ministero, che ne cura la trasmissione al Ministero degli Affari Esteri per la consegna alla persona a cui è diretta. La notificazione si perfeziona, per il notificante, decorsi venti giorni dal compimento delle formalità ivi pre- viste, anche se il destinatario non ha avuto conoscenza effettiva dell'atto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 25.6.1981, n. 4129).
Conseguentemente, essendosi perfezionata la notifica nei confronti della questa deve essere dichiarata - con la presente sentenza - con- CP_3 tumace e, al contempo, questo giudicante deve esaminare i motivi di appello proposti dalla avverso la sentenza n. 11241/2012 emessa Parte_1 dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 31.5.2012, non esa- minati nel giudizio di secondo quanto per avere questa Corte dichiarato inammissibile l'impugnazione in questione, statuizione cassata dalla Su- prema Corte con l'ordinanza n. 20313/2019 del 26.7.2019, e riproposti dall'originaria appellante con l'atto di citazione introduttivo del presente giu- dizio di rinvio.
9 7. Con il primo motivo di appello la ha censurato la decisione Parte_1 del Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto che quello sottoscritto dalla con la (oggi costituisse un CP_1 Controparte_4 CP_3 contratto autonomo di garanzia. In particolare, si deduce come da tale erro- nea qualificazione del contratto di fideiussione tra le parti il giudice di prime cure abbia fatto coincidere il termine di efficacia della garanzia con quello per l'escussione della stessa.
Inoltre, nell'ambito di tale primo motivo di appello, la censura Parte_1 la decisione di primo grado laddove, in contrasto con quanto previsto dalla convenzione stipulata tra la e la , esclude dal CP_1 Parte_1 novero delle attività finanziate quelle di rendicontazione. E ciò in quanto
(anche) da tale esclusione conseguirebbe la ritenuta tardività dell'escussione della garanzia da parte della . Parte_1
Con il secondo motivo di appello, poi, si deduce la violazione dell'art. 2965
c.c. poiché "la data finale di validità della fideiussione individua il termine finale dell'obbligazione di garanzia, ma non comporta che il creditore debba procedere entro lo stesso termine all'escussione del fideiussore". In partico- lare, la deduce che la Suprema Corte ha chiarito che: "Nell'am- Parte_1 bito dei contratti di fideiussione ed autonomo di garanzia bisogna distin- guere il termine di scadenza della garanzia da quello decadenziale per la sua escussione e quest'ultimo deve essere tale da non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante, con la conseguenza che tale non può ovviamente essere il termine che coincide con la scadenza dell'obbligazione, potendosi, anzi, in questo caso, configurare la sua nullità ai sensi dell'art. 2965 c.c." (così Cass. civ., Sez. III, 28.2.2007, n. 4661).
Nell'ambito del secondo motivo di appello, poi, si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che “l'escussione della garanzia costituisce un atto unilaterale, che produce effetto dal momento in cui perviene a cono- scenza del destinatario, sicché deve escludersi che, al fine di individuare la data dell'escussione, assuma rilevanza la data di spedizione della lettera rac- comandata del 28.7.2006". Al riguardo, la deduce come tale Parte_1 conclusione del Tribunale di Roma non sia condivisibile per due ordini di ragioni: (i) si tratta di un termine decadenziale, sicché la messa in mora,
10 denotando la volontà di esercitare il proprio diritto, ha impedito la deca- denza dall'escussione, valendo a tal fine la sola spedizione della richiesta;
(ii) non si possono far ricadere sul garantito gli effetti negativi di attività di com- petenza altrui.
Le censure alla decisione assunta dal Tribunale di Roma possono essere esa- minate congiuntamente, in quanto connesse tra loro, e non sono fondate.
8. Con riguardo alla qualificazione del contratto stipulato in data 5.5.2005 tra la e la come contratto autonomo di garanzia, CP_1 Controparte_4 il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha ritenuto che tale contratto
"si caratterizza per contenere tutte le previsioni specifiche (…), che valgono a ricondurre il contratto nell'ambito del contratto autonomo di garanzia. I richiami al rapporto tr e , infatti, costituiscono CP_1 Parte_1 soltanto un elemento descrittivo, inserito nel testo contrattuale per consen- tire l'esatta individuazione della funzione di garanzia assolto dalla polizza".
La non svolge alcuna censura avverso le ragioni sulla scorta Parte_1 delle quali il giudice di primo grado ha ritenuto di fondare la propria deci- sione di qualificare come contratto autonomo di garanzia di quello sotto- scritto tra la e la . L'originaria parte appellante CP_1 Parte_1 si è limitata a rilevare, in buona sostanza, come la qualificazione in questione sia diversa da quella di fideiussione pacificamente data dalle parti, ma a tale riguardo, è sufficiente osservare che il giudice può dare una diversa qualifi- cazione, quale precipitato della teoria della sostanziazione della causa pe- tendi, sulla base della quale questa è costituita esclusivamente dal singolo o dai singoli fatti posti a base della domanda.
Né la qualificazione in questione contrasta con quella diversa espressamente data dalle parti al contratto stesso, il quale fa riferimento alla stipula di una
“fideiussione”.
Non solo il contratto autonomo di garanzia costituisce comunque una forma di garanzia personale, ma soprattutto il Tribunale di Roma è pervenuto a tale diversa qualificazione sulla scorta di quanto previsto dal contratto stesso, e quindi della volontà delle parti e di un'interpretazione della stessa (così dif- ferendo il caso in esame da quello esaminato da Cass. civ., SS.UU.,
16.11.2022, n. 33719). Infatti, a norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della
11 ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiara- zioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpre- tativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve con- siderare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legi- slatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coe- rente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. VI-3, 8.11.2022, n. 32786).
9. Neanche è fondata la censura alla decisione del Tribunale di Roma per avere escluso dal novero delle “attività finanziate” quelle di rendicontazione, le quali sono state effettuate necessariamente a seguito dell'espletamento delle prime e soltanto effettuate le quali la Regione Lazio ha potuto verificare la correttezza di talune voci di spesa, e quindi disconoscere una spesa pari ad € 5.454.608,19.
Secondo la , contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale Parte_1 di Roma, il termine per provvedere all'escussione della garanzia non può che decorrere dalla data in cui sono pervenuti i rendiconti finali, e quindi dal dicembre 2005, “in quanto l'attività finanziata riguardava non solo l'organiz- zazione e l'espletamento dei corsi di formazione, ma anche l'attività connessa e collegata, e, quindi, l'attività di rendicontazione, anch'essa oggetto dì fi- nanziamento”. In particolare, l'originaria appellante ha dedotto e deduce che un'interpretazione difforme da quella prospettata dalla stessa non consenti- rebbe di comprendere le ragioni per le quali le parti nel contratto principale avevano fissato la scadenza della garanzia al 31.7.2006, laddove in Appen- dice le stesse parti richiamavano quale termine di operatività della garanzia quello di due anni a decorre dal termine delle attività finanziate.
Di contro, una volta che si ritiene – come ha fatto il giudice di primo grado (con ragionamento che non merita censura, come si dirà di seguito) – che, con l'Appendice le parti abbiano inteso derogare al testo contrattuale ed
12 essendo chiaramente pattuito dalle stesse che l'escussione dovesse avvenire a decorrere dal termine delle attività finanziate, non è possibile sostenere che, di contro, l'escussione potesse avvenire nel diverso, incerto e imponde- rabile termine conseguente all'espletamento delle attività di verifica. È di tutta evidenza come, in questo caso, il garante resterebbe obbligato sine die, non essendo espressamente previsto dalla Convenzione un termine entro cui dovevano essere effettuate tali attività (v. doc. n. 2 del fascicolo della
[...]
– primo grado di giudizio); e, soprattutto, essendo notoriamente CP_6 frequente che le stesse vengano poste in essere a notevole distanza di tempo.
Per la stessa ragione non assume alcuna rilevanza, diversamente da quanto dedotto dall'odierna appellante in riassunzione, “a presenza di indagini giu- diziarie e comunitarie de/l'organismo OLAF che hanno certamente compor- tato uno slittamento dei termini di controllo, non avendo l CP_1 inviato la documentazione aII'uopo occorrente”.
10. Non merita accoglimento anche il secondo motivo di appello: infatti, la previsione di un termine di decadenza dall'escussione della garanzia di un anno dall'esaurimento delle attività finanziate, previsto dall'Appendice 01 al contratto n. 10296/01 del 5.5.2005, è congruo e non è contrario a quanto previsto dall'art. 2965 c.c.
È di tutta evidenza che, alla luce di quanto si è detto sopra, è non solo possibile, ma anche lecito, per il garante (sia esso autonomo o fideiussore) prevedere un termine decadenziale entro cui il diritto del creditore deve es- sere fatto valere, a tutela del suo interesse a conoscere la propria situazione debitoria. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, questo termine deve essere tale da non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante, mentre è tale il termine che coincide con la scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.2.2007, n. 4661, invocata da parte appellante).
In altri termini, la Suprema Corte ha ritenuto nulla ai sensi dell'art. 2965 c.c. la previsione contrattuale per cui il termine di scadenza dell'obbligazione e il termine decadenziale per l'escussione coincidano, poiché ciò rende ecces- sivamente difficile al creditore garantito l'esercizio dei diritti conseguenti al contratto di garanzia. Non è però questo il caso in cui sia previsto un termine
13 di un anno dall'esaurimento delle attività finanziate per l'escussione della garanzia da parte del terzo, senza che assuma rilevanza che il termine di decadenza decorra da un momento precedente rispetto a quello di efficacia della garanzia.
In altri termini, e seguendo quello che è l'assunto – corretto, in astratto – di parte appellante, vale a dire che è nulla la previsione di un termine di deca- denza coincidente con quello relativo all'espletamento delle attività garan- tite, si deve ritenere che, nel caso in esame, il termine per l'escussione della garanzia previsto pattiziamente è senz'altro congruo. Infatti, è congruo il ter- mine di un anno dal completamento delle attività garantite perché l'ammini- strazione provveda ad effettuare una verifica delle stesse ed eventualmente azionare la garanzia prestata dal garante in caso di inadempimento del ga-
. Pt_5
Altra cosa è il termine massimo di efficacia della garanzia, che attiene al rapporto tra le parti del contratto (la e la , e non CP_1 Controparte_4 anche alla sfera giuridica del garantito (la ). Parte_1
11. La deduce anche che, nel caso di specie, la fideiussione Parte_1 non indica un termine per l'escussione della polizza, sicché dovrebbe trovare applicazione l'ordinario termine di prescrizione, e che questo decorrerebbe dal termine di efficacia della garanzia, e quindi – secondo quanto ritenuto dal giudice di primo grado – dal 31.7.2006.
Al riguardo, si deve osservare che per affermare la natura decadenziale di un termine, previsto dalla legge o da un negozio, non è necessario che sia espressamente prevista la decadenza, essendo sufficiente che, in modo chiaro ed univoco, con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il termine destinato ad assolvere, risulti, anche implicitamente, che dalla man- cata osservanza derivi la perdita del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.2.2007, n. 4661, che richiama Cass. civ., Sez. I, 15.9.1995, n. 9764; Cass. civ., Sez.
L, 8.1.981, n. 187; Cass. civ., Sez. I, 9.2.1979, n. 896). Nel caso in esame, come si è detto sopra, l'Appendice n. 01 al contratto di fideiussione n. 10296/01 del 5.5.2005 prevede che “la presente garanzia fideiussoria ha effetto dalla data di rilascio fino ad un anno dal termine delle attività finan- ziate (…)”. E' dunque chiaramente previsto che, decorso tale termine, viene
14 meno la garanzia nei confronti del terzo, e quindi che questo deve far valere il proprio diritto entro il termine in questione.
Né l'odierna appellante in riassunzione può sostenere che l'escussione della fideiussione non costituisca un atto unilaterale, come ha ritenuto il giudice di primo grado, e dunque che non assumerebbe rilevanza la data in cui la raccomandata – inviata in data 28. – è pervenuta alla ma Controparte_4 quella di spedizione. Nel senso della natura di atto unilaterale recettizio di quello con cui viene escussa una garanzia è la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 4.4.1995, n. 3940).
12. In conclusione, i motivi di appello svolti dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 11241/2012 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 31.5.2012 devono essere rigettati.
Il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (cfr. Cass. civ., Sez.
II, ord. 6.4.2023, n. 9448; Cass. civ., S.U., 8.11.2022, n. 32906). Conse- guentemente, la deve rimborsare le spese di lite del giudizio Parte_1 di appello, di quello di cassazione e del presente giudizio di rinvio alla Me- diterranea, nonché alla le spese del giudizio di appello, mentre CP_3 nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite del giu- dizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio tra la e Parte_1 la la quale è rimasta contumace in entrambi questi due ultimi CP_3 giudizi e, quindi, non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta i motivi di appello svolti dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 11241/2012 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocra- tica, il 31.5.2012; condanna la a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese del giudizio di appello, che liquida in Parte_6
15 € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese del giudizio di cassazione, che liquida Parte_6 in € 15.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio di rinvio, che Parte_6 liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare alla le spese del Parte_1 CP_3 giudizio di appello, che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
compensa integralmente le spese di lite del giudizio di cassazione tra la e la Parte_1 CP_3
compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio di rinvio tra la e la Parte_1 CP_3
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 140061.
Roma, 13.1.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary
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