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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/05/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5373/2019 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 27 febbraio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniela BITTARELLI e Parte_1
Alessio PEPÈ ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Via Agostino
Dati n.28;
PARTE ATTRICE
CONTRO
- rappresentata e difesa dall' Avv.to Pietro DE Controparte_1
ANGELIS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sezze, Via Veneto;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesioni personali
Per l'udienza di discussione del 27 febbraio 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 17 febbraio 2025 e parte convenuta come da note scritte depositate in data 26 febbraio 2025.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 9 ottobre 2019 deduceva: Parte_1
a) in data 18.06.2018 alle ore 12:15 circa percorreva alla guida del proprio motociclo
IO CA 150 Tg. AM05296 assicurato per la RCA con la
[...]
Via di Monte CI in San LI CI (LT) con direzione Controparte_2
Borgo Monte Nero. Una volta giunto all'altezza del parcheggio del negozio di alimentari situato sul lato destro della strada, al civico 44, l'attore veniva sorpaSSto dall'autocarro Fiat Scudo Tg. CK759VS, di proprietà e condotto dal sig. _3
assicurato per la RCA con la Società Quest'ultimo, dopo aver
[...] CP_4 sorpaSSto il motociclo con a bordo l'attore, improvvisamente e repentinamente svoltava a destra al fine di immettersi nel parcheggio del negozio di alimentari, tagliando così la strada al primo contro cui andava ad impattare sul lato sinistro determinandone la rovinosa caduta a terra;
b) sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale del Comune di S. LI
CI che redigeva verbale di incidente al quale avevano assistito i sig.ri
[...]
e Parte_2 Parte_3
c) la collisione determinava danni materiali al motociclo, nonché lesioni fisiche a carico dell'attore come da referti di Pronto Soccorso dell'Ospedale A. Fiorini di
Terracina e dell'Ospedale S. Eugenio di Roma e da ulteriore documentazione medica;
d) l'attore tramite lo Studio “AN .” con missiva del 20/06/2018 Controparte_5
formulava richiesta di risarcimento danni, ex art. 149 legge 21.02.2006 n. 102 D.Lgs.
209/2005 nei confronti di la quale incaricava un proprio Controparte_1 perito fiduciario che stimava i danni riportati dal motociclo nella misura di € 600.00; e) la società convenuta incaricava il TT. il quale, eseguita la visita Persona_1
medico legale, riconosceva al una I.P. pari al 5% della totale, giorni 15 di Pt_1
ITP al 75% e giorni 20 di ITP al 50% e riteneva congrue le spese mediche per €
704.00;
f) la convenuta addebitava il cinquanta per cento di responsabilità al sig. Parte_1
nella causazione del sinistro e, pertanto, a titolo di risarcimento dei danni
[...]
materiali offriva la somma di € 350.00 di cui € 50.00 per onorari legali e per il ristoro dei danni fisici la somma di € 3.6180,00, di cui € 704.00 per spese mediche ed €
480.00 per onorari legali;
g) NO ritenendosi soddisfatto dell'operato dello studio “ ” inviava Controparte_6
nuova Pec in data 26/03/2019 dove reiterava l'istanza risarcitoria. Dopo vari contatti telefonici intercorsi con la liquidatrice incaricata alla gestione del sinistro,
TT.SS , al fine di giungere all'integrazione del risarcimento Persona_2
dei danni patiti dal sig. , la steSS confermava la corresponsabilità Parte_1 dell'attore nel sinistro de quo;
h) con missiva del 10/05/2019 inviata a mezzo pec, la convenuta veniva invitata alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita cx art. 2 de1 D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014. Poi con successiva lettera del 13.05.2019 l'attore formulava nuovamente richiesta risarcimento danni ed invito alla negoziazione assistita anche alla compagnia assicuratrice dell'autocarro Controparte_7
Fiat Scudo responsabile del sinistro. La dava riscontro alla Controparte_7
richiesta risarcitoria con missiva del 15/05/2019 con cui comunicava che i danni lamentati dell'attore dovevano essere gestiti dalla in regime di Controparte_8
risarcimento diretto. con raccomandata a.r. del 04.06.2019 Controparte_1 aderiva poi all'istanza di negoziazione assistita a cui seguiva però verbale negativo;
i) per la valutazione dei postumi di invalidità permanente residuati a seguito del sinistro, il sig. veniva sottoposto a visita medico legale dal CTP Parte_1 dott. il quale presa visione della documentazione medica Persona_3
prodotta ed accertate le condizioni fisiche dell'attore riscontrava esiti di invalidità permanente nella misura del 9 % della totale, con una incapacità temporanea assoluta di gg. 40 ed una incapacità temporanea parziale al 50% di gg. 60; j) quanto al danno non patrimoniale il grave trauma riportato dall'attore aveva determinato importanti limitazioni nei movimenti dello stesso, in particolar modo con riferimento alla spalla e all'atto inferiore sinistro. A seguito dei postumi invalidanti subiti nel sinistro de quo accusava forti dolori al piede sinistro e alla spalla sinistra ed in virtù di ciò non poteva più svolgere serenamente l'attività sportiva e neppure occuparsi del suo cane. Oltre a ciò, l'attore precisava che un'equa valutazione di tale pregiudizio rientrante nel danno non patrimoniale era da quantificarsi nella maggiorazione nella misura di 1/5 del danno biologico.
Maggiorazione che doveva cumularsi con quella precedentemente descritta ed anch'eSS stimata nella misura di 1/5 del danno biologico, e così per un totale di
2/5. Inoltre, precisava che in caso di contestazione dell'an debeatur, chiedeva la condanna dei convenuti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
Concludeva pertanto chiedendo: Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. _3 in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannarlo in solido
[...] con la in persona del legale rappresentante p.t. ex lege 21/02/06 n. Controparte_2
102 D.Lgs. 209/2005, al pagamento in favore del sig. della residua somma di Parte_1
Euro 20.911,46 per i danni fisici, morali, biologici ed alla vita di relazione connessi al sinistro per cui b causa nonché della residua somma di Euro 300 per i danni materiali subiti dal motociclo di sua proprietà così per un totale di Euro 21.211,46 o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto all'integrale soddisfo.
Condannare, altresì, i convenuti al pagamento delle spese legali da liquidarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari. Inoltre, in caso di contestazione dell'an debeatur, si chiede la condanna dei convenuti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In via istruttoria: in caso di contestazione dell'an debeatur si chiede: -interrogatorio formale del convenuto Controparte_3 sui capitoli 1) 2) 3) del presente atto di citazione preceduti dalla locuzione “Vero che”; prova per testi sui capitoli 1) 2) e 3) del presente atto di citazione preceduti dalla locuzione “Vero che”. Si indicano quali testi i signori: residente a S. LI CI (LT) Parte_2
Via Monte CI 79; residente a [...]. Parte_3
Al fine di contrastare la prova dei convenuti si chiede sin da ora di essere abilitati alla prova contraria e a quella articolata dagli stessi con i medesimi testi di quest'ultimi e con i testi sopra menzionati punto ci si riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori, in relazione a quanto sarà dedotto da parte convenuta. Si chiede sin da ora CTU medico legale finalizzato all'accertamento e quantificazione dei danni fisici subiti dall'attore.
Con comparsa del 18 febbraio 2020 si costituiva in Controparte_1 giudizio deducendo:
a) l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex art. 2 e 3 D.L. 132/2014, da espletarsi anche nei confronti del litisconsorte neceSSrio;
b) La responsabilità dell'occorso in capo all'attore, per imperizia, imprudenza ed inosservanza delle norme del Codice della Strada e, precipuamente, degli artt. 140,
141 e 149 del D. Lgs. n. 285/2002 giacché come risultava dalla disamina del rapporto redatto dagli agenti del Comando di Polizia Locale di San LI CI
l'attore, alla guida del motociclo IO CA tg. AM05296, nel percorrere Via di Monte CI (con direzione Borgo Monte Nero), ometteva di osservare la distanza di sicurezza ed effettuava manovra di sorpasso a destra, così collidendo con il mezzo Fiat Scudo tg. CK759VS, che in quel frangente percorreva la predetta
Via di Monte CI con la medesima direzione di marcia e si accingeva ad ultimare la presegnalata manovra di svolta a destra. La collisione si concretizzava nel margine destro della carreggiata della via ed intereSSva la ruota anteriore destra dell'autocarro Fiat Scudo tg. CK759VS e la ruota anteriore del motociclo IO
CA tg. AM05296. Stante la repentinità del sorpasso sulla destra operato dall'attore, a nulla valeva la pronta fermata del mezzo azionata dal Sig. _3
. A seguito dell'urto, il motociclo finiva a terra e terminava la corsa sul
[...]
marciapiede del margine destro della Via di Monte CI. In tale contesto di riferimento, la pro bono pacis liquidava il risarcimento Controparte_1
dovuto al Sig. ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c. tuttavia tale Parte_1
ipotesi non era realizzabile in presenza di violazione dell'art. 149 del Codice della
Strada;
c) l'infondatezza della richiesta di risarcimento danni poiché abnorme, eccessiva, generica, illegittima e perché i danni non risultavano riconducibili al sinistro per cui era causa. In tale contesto, dunque, la somma di € 4.030,00, già corrisposta dalla in favore dell'attore risultava congrua e satisfattiva;
Controparte_1 d) il danno biologico era stato accertato correttamente dal TT. , il Persona_1
quale a seguito di accurata visita medico-legale lo quantificava nella misura del 4 % di 1.P. oltre ad una LT.T. al 75% di gg. 15 e una LT.T. al 50% di ulteriori gg. 20.
Pertanto, non aveva rilevanza la consulenza tecnica di parte prodotta dall'attore in quanto chiaramente errata poiché risultava del tutto abnorme ed “insolita” la quantificazione della LP. nella misura del 9% come pure la postulata durata dei periodi di inabilità temporanea assoluta e parziale. Mancava anche la prova del pregiudizio morale, mentre per il danno patrimoniale arrecato al motociclo, la somma di € 350,00 già corrisposta all'attore ante causam risultava ampiamente satisfattiva di detto pregiudizio. Quanto alle spese mediche nulla era dovuto;
Concludeva pertanto chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere la domanda attrice così come proposta, perché improponibile, improcedibile, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, perché sfornita del neceSSrio corredo dimostrativo nei suoi elementi costitutivi. Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali ed accessori di legge”.
All'udienza del 18 febbraio 2020 parte attrice formulava richiesta di rinvio per esperire la procedura di negoziazione assistita nei confronti del responsabile civile, si riportava all'atto introduttivo, depositava notifica al responsabile civile e Controparte_3
Parte convenuta si riportava invece alla comparsa di Controparte_1 costituzione. Il Giudice dato atto, dichiarava la contumacia del responsabile civile e rinviava per l'esperimento della procedura di negoziazione assistita Controparte_3
al 15 settembre 2020 con termine per parte attrice di iniziarla entro giorni 15.
All'udienza del 15 settembre 2020 parte attrice esibiva l'invito alla negoziazione assistita fatta nei confronti di con esito negativo. Entrambe le parti Controparte_3 chiedevano i termini ex art. 183 c.p.c. che il Giudice concedeva rinviando all'udienza dell'11 marzo 2021
Con memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. secondo termine del 4 novembre 2020 parte attrice vista la persistente contestazione dell'an debeatur da parte della convenuta richiedeva prova per testi dei signori e sui Parte_3 Parte_2 capitoli: 1) E' vero che il giorno 18 giugno 2018 alle ore 12:15 circa il signor Parte_1
alla guida del motociclo CA 150 Tg. AM05296 veniva urtato dall'autocarro
[...]
Fiat Scudo Tg. CK759VS; 2) E' vero che all'altezza del civico 44 di Via di Monte CI in S. LI CI, il conducente dell'autocarro Fiat Scudo sorpaSSva il motociclo CA da cui era preceduto e che transitava sul lato destro della carreggiata;
3) E' vero che il conducente dell'autocarro Fiat Scudo svoltava repentinamente a destra, senza azionare l'indicatore direzionale tagliando la strada al motociclo CA contro il quale andava ad impattare determinandone la caduta a terra;
4) E' vero che il signor Parte_1
conducente il motociclo CA, a seguito della caduta riportava lesioni;
Si indicano a testi i signori: residente a [...] e Parte_3
residente a [...]. Parte_2
Con memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. secondo termine del 13 novembre 2020 parte convenuta in via istruttoria, chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attore sui capitoli: 1) Vero che il 18.06.2018, alle ore 12,50 circa, in San LI CI, il Sig. Parte_1
, alla guida del motociclo IO CA tg. AM05296, nel percorrere Via
[...]
Monte CI, con direzione Borgo Monte Nero, effettuava manovra di sorpasso a destra del mezzo Fiat Scudo tg. CK759VS, che in quel frangente percorreva la predetta Via Monte
CI con la medesima direzione di marcia e si accingeva ad ultimare la presegnalata manovra di svolta a destra;
2) Vero che nelle predette circostanze di tempo e di luogo il motociclo IO CA tg. AM05296, nell'effettuare manovra di sorpasso a destra del mezzo Fiat Scudo tg. CK759VS, collideva contro lo stesso;
3) Vero che l'urto si concretizzava sul margine destro della carreggiata della predetta Via Monte CI ed intereSSva la ruota anteriore destra del mezzo Fiat Scudo tg. CK759VS e la ruota anteriore del motociclo IO CA tg. AM05296; 4) Vero che a seguito della collisione, il mezzo Fiat Scudo tg. CK795VS restava nella posizione di quiete post urto sul margine destro della carreggiata, ed motociclo IO CA tg. AM05296 finiva a terra terminando la propria corsa diversi metri più avanti;
5) Vero che l'incidente descritto nei capi che precedono si verificava in assenza di testimoni oculari. Sempre in via istruttoria, chiedeva l'ammissione della prova per testi sui capitoli: 6) Vero che a seguito della ispezione del campo del sinistro, dell'esame dei danni riportati dai veicoli e dell'esecuzione dei rilievi planimetrici e fotografici, accertavate che il 18.06.2018, alle ore
12,50 circa, in San LI CI, il mezzo Fiat Scudo tg. CK759VS percorreva Via Monte
CI, con direzione Borgo Monte Nero, e si accingeva ad accedere al piazzale antistante il civico n. 44, effettuando manovra di svolta a destra, quando veniva colliso dal motociclo
IO CA tg. AM05296, sopraggiungente da tergo sulla destra;
7) Vero che l'urto si concretizzava sul margine destro della carreggiata della predetta Via Monte CI ed intereSSva la ruota anteriore destra del mezzo Fiat Scudo tg. CK759VS e la ruota anteriore del motociclo IO CA tg. AM05296; 8) Vero che a seguito della collisione, il mezzo Fiat Scudo tg. CK795VS restava nella posizione di quiete post urto sul margine destro della carreggiata, ed motociclo IO CA tg. AM05296 finiva a terra terminando la propria corsa diversi metri più avanti;
9) Vero che nel corso della ispezione del campo del sinistro, dell'esame dei danni riportati dai veicoli e della esecuzione dei rilievi planimetrici e fotografici, accertavate l'assenza di testimoni oculari;
10) Vero che redigevate la Relazione di Servizio allegata al fascicolo di parte convenuta
[...]
che viene mostrato e che confermate nel contenuto. Indicava a testi Controparte_1
sulle circostanze nn. 6,7,8,9 e 10 gli Agenti verbalizzanti, Isp. Sup. e e Controparte_9
, entrambi domiciliati c/o il Comando di Polizia Municipale Pt_4 Parte_5
del Comune di San LI CI.
Con memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. terzo termine del 16 novembre 2020 parte attrice chiedeva l'ammissione alla prova contraria sui capitoli indicati dalla società convenuta nelle note ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., indicando quali testi i signori Parte_3
e
[...] Parte_2
Con memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. terzo termine del 4 dicembre 2020 parte convenuta si opponeva all'ammissione della prova orale ex adverso richiesta sui capp. 3 e 4, poiché intrisi di giudizi e valutazioni non demandabili a testi, quindi, inammissibile ed all'ammissione della ctu medico legale siccome ultronea ed esplorativa. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste istruttorie orali articolate da controparte, chiedeva di essere ammeSS alla prova contraria con i propri e gli altrui testi indicati sulle circostanze oggetto di prova diretta.
Con ordinanza del 4 marzo 2021 il Giudice letti gli atti di causa, considerato che l'udienza dell'11 marzo 2021 risultava fiSSta per l'ammissione delle prove;
ritenuto che
a detto incombente si potesse provvedere fuori udienza al fine di evitare accessi ed assembramenti a palazzo di giustizia;
viste le memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. così provvedeva: sulle richieste di prova orale diretta di parte attrice ammetteva i testi indicati e sui capitoli 2 Parte_1 Pt_3 Parte_2
e 3 escluse le valutazioni. Non ammetteva il capitolo 1 perché valutativo e il capitolo 4 perché superfluo. Sulla richiesta di prova orale diretta della convenuta
[...] ammetteva due testi a scelta sui capitoli 1, 2 , 6 e 8 escluse le valutazioni. CP_1
Non ammetteva gli ulteriori capitoli perché superflui tenuto conto degli atti acquisiti.
Ammetteva entrambe le parti alla prova contraria. Revocava la precedente ordinanza nella parte in cui fiSSva l'udienza dell'11 marzo 2021. Rinviava la causa per l'esame di tutti i testi ammessi all'udienza del 21 ottobre 2021 e fiSSva l'udienza del 24 febbraio 2022 per eventuale conferimento incarico CTU o precisazione delle conclusioni;
l'udienza del 30 giugno 2022 per il deposito della CTU e l'udienza del 20 ottobre 2022 per precisazione delle conclusioni
All'udienza del 21 ottobre 2021 parte convenuta depositava intimazione a testi di e e rilevava che risultava già depositata la Controparte_9 Testimone_1
comunicazione del Comando di San LI CI attestante l'impossibilità del teste
. Insisteva per l'ammissione dell'interpello dell'attore. Veniva Controparte_9
introdotto il primo testimone di parte attrice, che dichiarava: “sono Parte_2
nato a [...] il [...] di professione disoccupato, residente in
[...]
San LI CI via Monte CI 79 identificato con CI n. rilasciata dal Comune Num_1
di San LI CI in corso di validità non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sui capitoli della memoria istruttoria di parte attrice dichiarava: Capitolo 2): è vero. Capitolo 3): è vero. A domanda di parte convenuta: io stavo correndo sul marciapiede con provenienza da Montenero verso San LI quindi in direzione opposta rispetto a quella percorsa dai veicoli che hanno avuto l'incidente. Io rispetto al punto del sinistro mi trovavo a circa sette metri perché l'incidente è avvenuto alla mia sinistra. Avevo la visuale libera. A domanda di parte convenuta: non conosco il sig. forse lo conoscevo di vista ma non ci siamo mai frequentati perché il sig. Pt_1
vive a Roma. A domanda di parte convenuta: mi sono avvicinato ho visto quello Pt_1 che era successo. HO aspettato che arrivassero i soccorsi che non ho chiamato io. IO mi sono avvicinato insieme ad una persona che correva con me e che si chiama Parte_3
e che è un mio cugino. Non ricordo se il conducente del furgone fosse da solo. Non
[...] so dire chi abbia chiamato i soccorsi. Per soccorsi intendo l'ambulanza. Dopo l'impatto entrambi i mezzi sono rimasti sulla strada. Il sig. era da solo. A domanda del Pt_1
giudice: il furgone era bianco. Il motociclo IO era verde acqua. A domanda di parte convenuta: non ho visto se il furgone abbia sorpaSSto altri mezzi prima dello scooter. Tra il furgone e lo scoter non c'erano altri veicoli. Non ricordo se provenissero veicoli in senso opposto al furgone ed allo scooter. A domanda del giudice: non so se il conducente del furgone si sia fatto male. HO chiesto al conducente del furgone cosa era successo. Non sono in grado di descrivere il conducente del furgone. Non ricordo se sia stato il conducente del furgone a chiamare i soccorsi. Veniva introdotto il secondo testimone di parte attrice, che dichiarava: “sono nato a nato a [...] il 5 Parte_3
aprile 1974 di professione operaio, residente in [...] identificato con CI n. rilasciata dal Comune di San LI CI in corso di validità Num_1
non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Conosco il sig. perché abita vicino a me. Anzi precisa di non Controparte_3
conoscere il sig. e che invece conosce il sig. perché Controparte_3 Parte_1
ha un bed end breakfast in via Vigne di Circe e quindi vicino casa mia. Sui capitoli della memoria istruttoria di parte attrice dichiara: capitolo 2 ): è vero. Capitolo 3): è vero. A domanda di parte convenuta: non ho chiamato io i soccorsi. Io stavo facendo footing insieme ad un ragazzo che stava con me e che si chiama e Parte_2 venivamo da Borgo Montenero verso San LI. Stavamo sul lato opposto rispetto a quello dove è avvenuto l'incidente. Mi trovavo a circa 20 o 30 metri rispetto al punto dell'impatto. Correvamo uno accanto all'altro. Anzi al momento del sinistro io ero davanti ed il mio amico era dietro. Quel giorno stavano facendo i lavori di rifacimento del ponte e quindi le dimensioni del marciapiede erano ridotte. Non so dire chi abbia chiamato i soccorsi. Posso dire che è intervenuto un medico che sopraggiungeva con il suo veicolo.
Noi siamo stati i primi ad intervenire. Non li ho chiamati io perché sono intervenute delle persone prima di me che li hanno chiamati. Dietro il motorino non ho visto altre macchine.
Ho sentito solo la botta. Nel senso in cui procedevo io vi erano altre vetture. Dopo
l'intervento dell'ambulanza sono andato via. Non ricordo dopo quanto tempo è arrivata l'ambulanza. Non so dire se è intervenuta prima la Polizia Locale o l'ambulanza. Io non ho visto la Polizia Locale sul posto. Non ricordo quante persone vi fossero sul furgone. Vicino al furgone c'erano due persone. Nulla so riferire sulle fattezze fisiche del conducente del furgone. Non ricordo se queste persone fossero uomini o donne. Non ricordo se alla guida del furgone ci fosse un uomo o una donna. Io con queste due persone non ho parlato perché mi preoccupavo della persona ferita. Non ricordo come si sono posizionati i mezzi dopo l'impatto. Non ricordo se il furgone avesse un carrello attaccato dietro. A domanda del giudice: il furgone era bianco il motociclo era uno scarabeo 150 di colore verde chiaro petrolio. Parte convenuta indicava a sospetto i testi stante le palesi contraddizioni in cui erano incorsi reciprocamente e con i dati oggettivi rilevati dalle autorità e chiedeva rinvio per il prosieguo della prova. Parte attrice si opponeva perché superflui e perché la polizia era intervenuta con 30 minuti di ritardo. Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 21 ottobre 2021 il Giudice visti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, a modifica dell'ordinanza istruttoria del 4 marzo 2021 ammetteva l'interrogatorio formale di parte attrice richiesto da parte convenuta su tutti i capitoli formulati, confermava nel resto e rinviava per l'assunzione di tutte le prove residue, compreso l'interpello, all'udienza del 17 marzo 2022.
All'udienza del 17 marzo 2022 parte convenuta esibiva gli atti di intimazione al teste
Ispettore e sovrintendente presso Polizia Municipale di San LI CP_9 Parte_5
CI con giustificazione per che si riservava di depositare e chiedeva rinvio per CP_9
la loro escussione. Chiedeva poi di darsi atti della mancata risposta all'interrogatorio di
. Il Giudice dava atto della mancata risposta all'interrogatorio di Parte_1 Parte_1
e rinviava per l'escussione dei due testi non presenti all'udienza dell'8 novembre
[...]
2022.
All'udienza del 8 novembre 2022 parte convenuta comunicava che il proprio teste comandante polizia locale di San LI CI aveva giustificato la Controparte_9
propria assenza e chiedeva rinvio per la sua escussione. Parte attrice non si opponeva. Il
Giudice dato atto, rinviava per l'escussione del teste all'udienza del 4 aprile 2023. CP_9
All'udienza del 4 aprile 2023 veniva introdotto il primo testimone che, dichiarava: “sono nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_9
CI via della Bagnara n. 9 vice comandante della Polizia Locale del Comune di San
LI CI, non in possesso di documento di identità, le parti nulla osservano, non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sui capitoli della memoria istruttoria di parte convenuta dichiarava: Capitolo 6): è vero dalla dinamica abbiamo rilevato quanto mi si legge. Capitolo 8): è vero. Confermo. A chiarimenti di parte convenuta: quando siamo arrivati non c'erano testimoni. C'era soltanto il sig. conducente della Fiat Scudo. A domanda del giudice: dagli _3
accertamenti abbiamo constatato che il motociclo tentava di superare a destra la Fiat
Scudo. Parte attrice insisteva nella richiesta di CTU medica. Parte convenuta stante le risultanze istruttorie chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice dato atto si riservava.
Con ordinanza del 4 aprile 2023 il Giudice visti gli atti, a scioglimento della riserva assunta, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni
Con ordinanza del 27 febbraio 2025 il Giudice all'esito dell'udienza a trattazione scritta fiSSta per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 17 febbraio 2025 e da parte convenuta in data 26 febbraio 2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 26 aprile 2025 così concludendo:
“Alla luce delle prove documentali e testimoniali, in primis si INSISTE nell'ammissione della CTU medico legale per la valutazione dei danni fisici patiti da parte attrice. Nella denegata ipotesi di mancata ammissione della CTU richiesta, si chiede al Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor in ordine alla causazione del sinistro per cui Controparte_3
è causa e per l'effetto condannarlo in solido con la in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., ex lege 21/02/06 n. 102 D.Lgs. 209/2005, al pagamento in favore del signor della residua somma di Euro 20.911,46 Parte_1
per i danni fisici, morali, biologici ed alla vita di relazione connessi al sinistro per cui è causa nonché della residua somma di Euro 300.00 per i danni materiali subiti dal motociclo di sua proprietà così per un totale di Euro 21.211,46 o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'integrale soddisfo. Condannare, altresì, i convenuti al pagamento delle spese legali da liquidarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari”.
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 28 aprile 2025 così concludendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere la domanda attrice così come proposta, perché improponibile, improcedibile, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, perché sfornita del neceSSrio corredo dimostrativo nei suoi 8 elementi costitutivi. Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali ed accessori di legge come da allegata notula”.
Parte convenuta depositava memoria di replica in data 19 maggio 2025 insistendo per il rigetto della domanda ed opponendosi all'accoglimento della richiesta di CTU. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e pertanto deve essere rigettata.
La ricostruzione attorea del sinistro risulta smentita dal rapporto redatto dagli agenti del
Comando di Polizia Locale di San LI CI intervenuti in seguito al sinistro giacché sulla base dei rilievi planimetrici e fotografici, degli esaminati danni dei veicoli e a seguito dell'ispezione del campo del sinistro, emerge che l'attore, alla guida del motociclo IO
CA tg. AM05296, nel percorrere Via di Monte CI (con direzione Borgo Monte
Nero), ometteva di osservare la distanza di sicurezza ed effettuava manovra di sorpasso a destra, così impattando con il mezzo Fiat Scudo tg. CK759VS, che percorrendo la steSS via con la medesima direzione di marcia si accingeva ad ultimare la presegnalata manovra di svolta a destra. Le risultanze appena esposte venivano confermate dal teste n CP_9 sede di prove testimoniali. Per di più la contingenza riguardante la mancata osservanza della distanza di sicurezza da parte dell'attore risulta confermata anche dall'assenza di tracce di frenata sull'asfalto come indicato nel verbale sopracitato.
Orbene in virtù di tali elementi si appalesa la circostanza che nel caso di specie si versa nell'ipotesi di sorpasso a destra vietato e di tamponamento del veicolo che precede intento a svoltare a destra (cfr sul punto Cass. Civ. ord. n. 3398/2023: “ in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma
2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, C.d.S., dalla presunzione "de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale” e ancora cfr. Cass. Civ. ord.
n. 17896/2022: “In tema di inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, la presunzione di uguale colpa dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli nei tamponamenti a catena, qualora non sia stata fornita la prova liberatoria, postula, ai fini della sua applicabilità,
l'accertamento che si tratti di veicoli incolonnati nella steSS corsia di marcia.”.
In sostanza, in casi di tale specie, si determina una presunzione di responsabilità esclusiva in capo al conducente per i danni da questo causati al veicolo antistante;
ne deriva che il conducente di un veicolo deve sempre essere in grado di garantire l'arresto tempestivo del proprio mezzo, mentre il tamponamento di un veicolo pone a carico del conducente la presunzione di fatto di inosservanza della distanza di sicurezza.
Sul punto si evidenzia che la ricostruzione attorea della dinamica del sinistro per la quale ad aver effettuato il sorpasso in violazione alle norme del Codice della Strada fosse stato il non risulta sostenuta dai testi di parte attrice e _3 Pt_3 Parte_2
quali hanno reso dichiarazioni confuse e contraddittorie. In particolare, il teste Pt_3
riferisce “Io stavo facendo footing insieme a un ragazzo che stava con me e che si chiama e venivamo da Borgo Montenero verso San LI. Stavamo sul Parte_2
lato opposto rispetto a quello dove è avvenuto l'incidente” smentendo in tal modo quanto da lui stesso affermato nella dichiarazione sottoscritta in data 14/12/2018 dove riferiva di aver assistito al sinistro ed in particolare del presunto sorpasso effettuato dall'autocarro che lo precedeva mentre percorreva in auto Via Montecirceo. Per di più il teste Pt_3
asserendo “Mi trovavo a circa 20 o 30 metri rispetto al punto dell'impatto” contrasta con quanto riferito dal teste he al contrario riferisce di essersi trovato col Parte_2
a circa sette metri dall'impatto. Pt_3
Oltre a ciò di palese evidenza vi è la circostanza relativa all'incapacità di entrambi i testi di fornire elementi utili e delucidazioni circa la ricostruzione del sinistro occorso.
In ultimo le dichiarazioni rese dal teste quali “Vicino al furgone c'erano due Pt_3 persone” e “Non ricordo se queste persone fossero uomini o donne. Non ricordo se alla guida del furgone ci fosse un uomo o una donna. Io con queste due persone non ho parlato perché mi preoccupavo della persona ferita” vengono totalmente smentite dal teste che dichiara “quando siamo arrivati non c'erano testimoni. C'era soltanto il CP_9
sig. conducente della Fiat Scudo”. Tali ultime affermazioni sono confermate sia _3 da quanto riportato nel verbale di Polizia stilato a seguito del sinistro che dalle dichiarazioni spontanee rese dal sig. in occasione dell'occorso. _3
Pertanto alla luce degli elementi sopra evidenziati, considerata la corretta descrizione della dinamica enucleata nel verbale di incidente redatto dal Corpo della Polizia Municipale del
Comune di S. LI CI a seguito dell'occorso deve ritenersi che l'urto sia stato causato esclusivamente dalla condotta dell'attore.
Conseguentemente deve essere rigettata la domanda formulata dall'attore di responsabilità aggravata di parte convenuta e del responsabile civile ex. art. 96 cpc. La soccombenza di parte attrice nel merito della domanda regola le spese di lite liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 nella misura media.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali.
Lì 23 maggio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava