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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 859 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f. ) con sede legale in Roma, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata da (c.f. con sede legale in Parte_2 P.IVA_2 Pt_1 quest'ultima in persona del suo procuratore speciale avv. , Parte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Mara Lippolis, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Marianna Depasquale, come da mandato in atti
APPELLATI
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 18.01.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione in opposizione a precetto del 27.07.2016, notificato in data 09.08.2016, e convenivano Controparte_1 Controparte_2 in giudizio (all'epoca titolare del credito poi Controparte_3
ceduto a sostenendo che le somme così precettate in Parte_1
ragione delle n. 47 cambiali non potessero ritenersi esigibili sostenendo che gli effetti cambiari erano stati pagati per compensazione con il disinvestimento di titoli di investimento.
Conseguentemente veniva dagli opponenti demandato la nullità e/o
l'annullamento e/o l'inefficacia e/o illegittimità sia delle cambiali sottese all'atto di precetto, sia dell'atto di precetto stesso. Veniva altresì chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della CP_4
dei doveri di trasparenza, correttezza e buona fede precontrattuale e
[...]
contrattuale previsti dagli artt. 1337, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti degli opponenti.
Per l'effetto, veniva demandato di voler 'dichiarare la responsabilità contrattuale della Banca convenuta e obbligare la stessa banca a risarcire il danno e favore della parte opponente, secondo i principi generali che regolano la responsabilità contrattuale, all'uopo liquidando, oltre alla somma che verrà commisurata a titolo di danno emergente, anche un importo quale lucro cessante, per le ragioni di cui in narrativa, da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia in via equitativa, anche in applicazione dell'art. 96 c.p.c.; condannare in ogni caso in persona del legale rappresentante pro- tempore, a CP_4
risarcire tutti i danni patiti e patiendi dagli opponenti di natura economica e di natura morale, da quantificarsi nella somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ovvero in applicazione dell'art. 96 c.p.c., per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui alla narrativa'. In ogni caso con vittoria di spese. Si costituiva la banca, la quale chiedeva il rigetto della domanda eccependo che la
pag. 2/8 compensazione con i titoli di investimento era sì avvenuta, ma con altro credito vantato nei confronti dei debitori, ossia lo scoperto del conto corrente n.
632264,74, per il quale pendeva altro giudizio di merito innanzi al Tribunale di
Brindisi, iscritto al n. 1444/2016 R.G. Il Giudice assegnava, quindi, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con provvedimento del 18.04.2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.02.2019, il Giudice sospendeva
l'efficacia esecutiva dei titoli di cui al precetto impugnato per l'importo di €
75.952,32. La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU contabile”.
Il giudizio veniva iscritto al n. 3705/2016 R.G.
Con successivo atto di opposizione al pignoramento, e Controparte_1 [...] hanno chiesto che fosse dichiarata l'inesistenza del diritto Controparte_2 della banca a procedere in executivis, per le stesse ragioni espresse nell'atto di opposizione al precetto.
Il giudizio veniva iscritto al n. 3030/2018 R.G.
I due processi venivano riuniti con decreto presidenziale del 9.9.2020.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi, con sentenza n. 429 dell'11.03.2021 ha accolto parzialmente l'opposizione spiegata da CP_1
e ed ha dichiarato legittimo il precetto
[...] Controparte_2 limitatamente alla somma di € 61.593,70; ha, altresì, condannato
[...]
al pagamento di 2/3 delle spese processuali in favore degli opponenti, Parte_1
compensando la restante quota di 1/3.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, chiarito che il pagamento delle cambiali poste a fondamento della pretesa azionata dalla banca e il saldo negativo dei due conti correnti (n.
632274 e n. 2967) intestati a sono da considerarsi unica Controparte_1
posizione debitoria;
- ha ritenuto che, alla luce di quanto affermato dal perito nella CTU espletata in corso di causa, la banca avesse di fatto, attivato il precetto e la procedura pag. 3/8 esecutiva opposta, per una somma superiore a quella effettivamente dovuta dagli opponenti;
- ha, pertanto, ridimensionato il credito e ridotto il precetto.
§ 2
Avverso la sentenza n. 429/2021 del tribunale di Brindisi ha proposto appello
(nella sua qualità di cessionaria del credito vantato Parte_1
originariamente da ed ha chiesto che, in totale riforma di tale CP_4 provvedimento, fosse rigettata l'opposizione proposta da e Controparte_1 [...]
con vittoria di spese del doppio grado. Controparte_2
Gli appellati si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese e competenze.
In data 14.2.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
Con un unico motivo di gravame ha dedotto che avrebbe Parte_1 errato il giudice di prime cure ad accogliere l'opposizione spiegata da CP_1
e sul presupposto che “le cambiali ed i saldi
[...] Controparte_2
negativi dei conti correnti de quo sono da considerarsi unica posizione debitoria”
Ad avviso dell'appellante, invece, “la richiesta di pagamento degli effetti cambiari rappresenta la restituzione delle somme, che, per ripianare lo sconfinamento del conto n. 632274 alla data del 09.09.2014, erano state versate sullo stesso conto a seguito dell'emissione degli effetti cambiari”; ed ancora: “è evidente che la predetta somma portata dagli effetti cambiari è stata realmente accreditata in favore del debitore e conseguentemente la relativa richiesta avanzata con il precetto opposto non è assolutamente una duplicazione, perché
l'accreditamento delle somme portate dagli effetti cambiari ha ripianato lo scoperto del predetto c/c n. 632264,74 e, dunque, il saldo finale del c/c n.
pag. 4/8 632264,74, così come accertato nella sentenza n. 1618/2020 del 17.12.2020, è il saldo negativo che si è realizzato successivamente al 09.09.2014
(riconoscimento del debito ed emissione delle cambiali) e sino alla data di chiusura del c/c”, (cfr. atto di appello di . Parte_1
Parte appellante ha, poi, evidenziato che il giudice di prime cure, facendo propri i conteggi del consulente tecnico, avrebbe anche ingiustamente sottratto al credito della banca la somma di € 2.091,38 del conto corrente n. 2967, eccedendo i limiti della domanda avanzata dagli opponenti.
Il motivo è infondato.
Occorre innanzitutto rammentare che l'area del presente giudizio, inizialmente limitata alla verifica di legittimità dell'intimazione di pagamento contenuta nel precetto opposto, si è estesa - per effetto della riunione con il giudizio di opposizione al pignoramento - all'an ed al quantum exequatur.
La contemporanea pendenza di altro giudizio incardinato da Controparte_1
per ottenere la declaratoria di parziale nullità del contratto di conto corrente n.
662264.74 ed il ricalcolo del saldo passivo di tale conto impone il necessario raccordo tra le due controversie.
Ciò premesso, la corte osserva che l'operazione di finanziamento cambiario - concordata tra le parti in data 9.9.2014, adempiuta per i primi tredici titoli e poi degenerata nella comunicazione di decadenza del debitore dal termine ex art. 1186 c.c. e nella richiesta giudiziale della banca di pagamento del residuo debito portato dagli altri 47 titoli cambiari - debba essere necessariamente letta alla luce degli accertamenti contenuti nella sentenza n. 1618/2020 del tribunale di
Brindisi.
Dall'opera di ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti in causa effettuata dal CTU in primo grado è emerso che in data 9.9.2014 ha Controparte_1
sottoscritto n. 60 pagherò cambiari in favore di per un totale di € CP_4
180.000,00, al fine di ripianare due posizioni debitorie, annotate sui c/c a lui intestati n. 632264.74 e n. 2967.92 - per una scopertura totale di € 112.215,00
(dunque con una maggiorazione di € 67.785,00 rispetto alle pretese creditorie della banca, poi ridimensionate in sede giudiziaria).
pag. 5/8 Dal 9.9.2014 al 5.5.2016, soltanto 13 effetti cambiari (12 da € 1.000,00 ciascuno e uno da € 1.500,00) sono stati onorati.
Con il precetto opposto la banca (in data 27.7.2016) ha chiesto il pagamento della somma residua di € 166.500,00 (portata da 46 cambiali dell'importo di €
1.500,00 ciascuna e una cambiale dell'importo di 97.500,00).
Opponendosi al precetto (prima) e al pignoramento (poi), ha Controparte_1
dedotto:
- che le cause del proprio inadempimento (rispetto al piano di ammortamento del finanziamento cambiario) erano da imputarsi alle resistenze opposte da
[...]
alla richiesta di smobilizzo di svariati strumenti finanziari, circostanza che CP_4
lo aveva privato della liquidità necessaria ad onorare regolarmente i “pagherò”;
- che con separato giudizio, iscritto al n. 1444/2016 R.G. (incardinato prima del precetto opposto), aveva chiesto la rideterminazione del saldo passivo del conto corrente n. 632264.74.
La banca si è difesa deducendo che “Il credito vantato da CP_3 [...]
nei confronti del debitore e del Controparte_5 Controparte_1
fideiussore ed avallante è costituto sia dal saldo Controparte_2 negativo di c/c n. 632264.74, per l'accertamento del quale è stata spiegata domanda riconvenzionale nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Brindisi ed iscritto al n. 1444/2016 R.G. promosso da contro l'odierna Controparte_1 opposta, nonché da n. 47 effetti cambiari per un importo complessivo di €
166.500,00=, giusto atto di riconoscimento di debito del 09.09.2014”.
Quanto alla richiesta di disinvestimento degli strumenti finanziari di proprietà del la banca ha dedotto che sulle somme ricavate dalla vendita dei titoli CP_1
(pari a soli € 7.918,73), aveva esercitato il diritto di ritenzione e pegno (ex art. 5 del contratto di conto corrente) ed aveva proceduto alla compensazione con il maggior credito riveniente dal saldo negativo del c/c n. 632264.74, assestatosi, all'esito in € 59.793,20 a credito della banca.
L'esposizione debitoria del perciò, era composta da due posizioni CP_1 separate, una costituita dagli effetti cambiari e l'altra dal saldo negativo del conto corrente n. 632264.74.
pag. 6/8 In corso di causa, il separato giudizio iscritto al n. 1444/2016 R.G. è stato definito con la sentenza n. 1618/2020, che ha notevolmente ridotto il credito della banca.
Il ricalcolo dei rapporti dare-avere operato in quella sede con riguardo al conto corrente n. 632264.74, ha imposto al tribunale, in sede di opposizione a precetto e al pignoramento, una rivisitazione degli accordi sottesi al finanziamento cambiario.
I calcoli del CTU, che appaiono immuni da errori e da vizi di ordine logico, hanno depurato il credito della banca dagli interessi usurari e lo hanno adeguato alle sorti del giudizio n. 1444/2016 R.G.; più precisamente, detto credito è stato quantificato in € 61.593,70 (somma così determinata: € 21.905,07 a debito del correntista, in virtù della sentenza n. 1618/2020, più € 55.280,01 quale saldo passivo del c/c n. 2967, meno € 13.500,00 per cambiali pagate, meno € 2.091,38 per interessi usurari;
cfr pag. 4 della sentenza impugnata).
La sentenza impugnata non merita censura.
§ 4 – spese
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte, rigetta l'appello; condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1
in solido, delle spese processuali del giudizio di Controparte_2
appello che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% con distrazione in favore dell'avv. Marianna
Depasquale dichiaratasi antistataria. dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
pag. 7/8 Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 14 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 859 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f. ) con sede legale in Roma, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata da (c.f. con sede legale in Parte_2 P.IVA_2 Pt_1 quest'ultima in persona del suo procuratore speciale avv. , Parte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Mara Lippolis, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Marianna Depasquale, come da mandato in atti
APPELLATI
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 18.01.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione in opposizione a precetto del 27.07.2016, notificato in data 09.08.2016, e convenivano Controparte_1 Controparte_2 in giudizio (all'epoca titolare del credito poi Controparte_3
ceduto a sostenendo che le somme così precettate in Parte_1
ragione delle n. 47 cambiali non potessero ritenersi esigibili sostenendo che gli effetti cambiari erano stati pagati per compensazione con il disinvestimento di titoli di investimento.
Conseguentemente veniva dagli opponenti demandato la nullità e/o
l'annullamento e/o l'inefficacia e/o illegittimità sia delle cambiali sottese all'atto di precetto, sia dell'atto di precetto stesso. Veniva altresì chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della CP_4
dei doveri di trasparenza, correttezza e buona fede precontrattuale e
[...]
contrattuale previsti dagli artt. 1337, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti degli opponenti.
Per l'effetto, veniva demandato di voler 'dichiarare la responsabilità contrattuale della Banca convenuta e obbligare la stessa banca a risarcire il danno e favore della parte opponente, secondo i principi generali che regolano la responsabilità contrattuale, all'uopo liquidando, oltre alla somma che verrà commisurata a titolo di danno emergente, anche un importo quale lucro cessante, per le ragioni di cui in narrativa, da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia in via equitativa, anche in applicazione dell'art. 96 c.p.c.; condannare in ogni caso in persona del legale rappresentante pro- tempore, a CP_4
risarcire tutti i danni patiti e patiendi dagli opponenti di natura economica e di natura morale, da quantificarsi nella somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ovvero in applicazione dell'art. 96 c.p.c., per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui alla narrativa'. In ogni caso con vittoria di spese. Si costituiva la banca, la quale chiedeva il rigetto della domanda eccependo che la
pag. 2/8 compensazione con i titoli di investimento era sì avvenuta, ma con altro credito vantato nei confronti dei debitori, ossia lo scoperto del conto corrente n.
632264,74, per il quale pendeva altro giudizio di merito innanzi al Tribunale di
Brindisi, iscritto al n. 1444/2016 R.G. Il Giudice assegnava, quindi, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con provvedimento del 18.04.2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.02.2019, il Giudice sospendeva
l'efficacia esecutiva dei titoli di cui al precetto impugnato per l'importo di €
75.952,32. La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU contabile”.
Il giudizio veniva iscritto al n. 3705/2016 R.G.
Con successivo atto di opposizione al pignoramento, e Controparte_1 [...] hanno chiesto che fosse dichiarata l'inesistenza del diritto Controparte_2 della banca a procedere in executivis, per le stesse ragioni espresse nell'atto di opposizione al precetto.
Il giudizio veniva iscritto al n. 3030/2018 R.G.
I due processi venivano riuniti con decreto presidenziale del 9.9.2020.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi, con sentenza n. 429 dell'11.03.2021 ha accolto parzialmente l'opposizione spiegata da CP_1
e ed ha dichiarato legittimo il precetto
[...] Controparte_2 limitatamente alla somma di € 61.593,70; ha, altresì, condannato
[...]
al pagamento di 2/3 delle spese processuali in favore degli opponenti, Parte_1
compensando la restante quota di 1/3.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, chiarito che il pagamento delle cambiali poste a fondamento della pretesa azionata dalla banca e il saldo negativo dei due conti correnti (n.
632274 e n. 2967) intestati a sono da considerarsi unica Controparte_1
posizione debitoria;
- ha ritenuto che, alla luce di quanto affermato dal perito nella CTU espletata in corso di causa, la banca avesse di fatto, attivato il precetto e la procedura pag. 3/8 esecutiva opposta, per una somma superiore a quella effettivamente dovuta dagli opponenti;
- ha, pertanto, ridimensionato il credito e ridotto il precetto.
§ 2
Avverso la sentenza n. 429/2021 del tribunale di Brindisi ha proposto appello
(nella sua qualità di cessionaria del credito vantato Parte_1
originariamente da ed ha chiesto che, in totale riforma di tale CP_4 provvedimento, fosse rigettata l'opposizione proposta da e Controparte_1 [...]
con vittoria di spese del doppio grado. Controparte_2
Gli appellati si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese e competenze.
In data 14.2.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
Con un unico motivo di gravame ha dedotto che avrebbe Parte_1 errato il giudice di prime cure ad accogliere l'opposizione spiegata da CP_1
e sul presupposto che “le cambiali ed i saldi
[...] Controparte_2
negativi dei conti correnti de quo sono da considerarsi unica posizione debitoria”
Ad avviso dell'appellante, invece, “la richiesta di pagamento degli effetti cambiari rappresenta la restituzione delle somme, che, per ripianare lo sconfinamento del conto n. 632274 alla data del 09.09.2014, erano state versate sullo stesso conto a seguito dell'emissione degli effetti cambiari”; ed ancora: “è evidente che la predetta somma portata dagli effetti cambiari è stata realmente accreditata in favore del debitore e conseguentemente la relativa richiesta avanzata con il precetto opposto non è assolutamente una duplicazione, perché
l'accreditamento delle somme portate dagli effetti cambiari ha ripianato lo scoperto del predetto c/c n. 632264,74 e, dunque, il saldo finale del c/c n.
pag. 4/8 632264,74, così come accertato nella sentenza n. 1618/2020 del 17.12.2020, è il saldo negativo che si è realizzato successivamente al 09.09.2014
(riconoscimento del debito ed emissione delle cambiali) e sino alla data di chiusura del c/c”, (cfr. atto di appello di . Parte_1
Parte appellante ha, poi, evidenziato che il giudice di prime cure, facendo propri i conteggi del consulente tecnico, avrebbe anche ingiustamente sottratto al credito della banca la somma di € 2.091,38 del conto corrente n. 2967, eccedendo i limiti della domanda avanzata dagli opponenti.
Il motivo è infondato.
Occorre innanzitutto rammentare che l'area del presente giudizio, inizialmente limitata alla verifica di legittimità dell'intimazione di pagamento contenuta nel precetto opposto, si è estesa - per effetto della riunione con il giudizio di opposizione al pignoramento - all'an ed al quantum exequatur.
La contemporanea pendenza di altro giudizio incardinato da Controparte_1
per ottenere la declaratoria di parziale nullità del contratto di conto corrente n.
662264.74 ed il ricalcolo del saldo passivo di tale conto impone il necessario raccordo tra le due controversie.
Ciò premesso, la corte osserva che l'operazione di finanziamento cambiario - concordata tra le parti in data 9.9.2014, adempiuta per i primi tredici titoli e poi degenerata nella comunicazione di decadenza del debitore dal termine ex art. 1186 c.c. e nella richiesta giudiziale della banca di pagamento del residuo debito portato dagli altri 47 titoli cambiari - debba essere necessariamente letta alla luce degli accertamenti contenuti nella sentenza n. 1618/2020 del tribunale di
Brindisi.
Dall'opera di ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti in causa effettuata dal CTU in primo grado è emerso che in data 9.9.2014 ha Controparte_1
sottoscritto n. 60 pagherò cambiari in favore di per un totale di € CP_4
180.000,00, al fine di ripianare due posizioni debitorie, annotate sui c/c a lui intestati n. 632264.74 e n. 2967.92 - per una scopertura totale di € 112.215,00
(dunque con una maggiorazione di € 67.785,00 rispetto alle pretese creditorie della banca, poi ridimensionate in sede giudiziaria).
pag. 5/8 Dal 9.9.2014 al 5.5.2016, soltanto 13 effetti cambiari (12 da € 1.000,00 ciascuno e uno da € 1.500,00) sono stati onorati.
Con il precetto opposto la banca (in data 27.7.2016) ha chiesto il pagamento della somma residua di € 166.500,00 (portata da 46 cambiali dell'importo di €
1.500,00 ciascuna e una cambiale dell'importo di 97.500,00).
Opponendosi al precetto (prima) e al pignoramento (poi), ha Controparte_1
dedotto:
- che le cause del proprio inadempimento (rispetto al piano di ammortamento del finanziamento cambiario) erano da imputarsi alle resistenze opposte da
[...]
alla richiesta di smobilizzo di svariati strumenti finanziari, circostanza che CP_4
lo aveva privato della liquidità necessaria ad onorare regolarmente i “pagherò”;
- che con separato giudizio, iscritto al n. 1444/2016 R.G. (incardinato prima del precetto opposto), aveva chiesto la rideterminazione del saldo passivo del conto corrente n. 632264.74.
La banca si è difesa deducendo che “Il credito vantato da CP_3 [...]
nei confronti del debitore e del Controparte_5 Controparte_1
fideiussore ed avallante è costituto sia dal saldo Controparte_2 negativo di c/c n. 632264.74, per l'accertamento del quale è stata spiegata domanda riconvenzionale nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Brindisi ed iscritto al n. 1444/2016 R.G. promosso da contro l'odierna Controparte_1 opposta, nonché da n. 47 effetti cambiari per un importo complessivo di €
166.500,00=, giusto atto di riconoscimento di debito del 09.09.2014”.
Quanto alla richiesta di disinvestimento degli strumenti finanziari di proprietà del la banca ha dedotto che sulle somme ricavate dalla vendita dei titoli CP_1
(pari a soli € 7.918,73), aveva esercitato il diritto di ritenzione e pegno (ex art. 5 del contratto di conto corrente) ed aveva proceduto alla compensazione con il maggior credito riveniente dal saldo negativo del c/c n. 632264.74, assestatosi, all'esito in € 59.793,20 a credito della banca.
L'esposizione debitoria del perciò, era composta da due posizioni CP_1 separate, una costituita dagli effetti cambiari e l'altra dal saldo negativo del conto corrente n. 632264.74.
pag. 6/8 In corso di causa, il separato giudizio iscritto al n. 1444/2016 R.G. è stato definito con la sentenza n. 1618/2020, che ha notevolmente ridotto il credito della banca.
Il ricalcolo dei rapporti dare-avere operato in quella sede con riguardo al conto corrente n. 632264.74, ha imposto al tribunale, in sede di opposizione a precetto e al pignoramento, una rivisitazione degli accordi sottesi al finanziamento cambiario.
I calcoli del CTU, che appaiono immuni da errori e da vizi di ordine logico, hanno depurato il credito della banca dagli interessi usurari e lo hanno adeguato alle sorti del giudizio n. 1444/2016 R.G.; più precisamente, detto credito è stato quantificato in € 61.593,70 (somma così determinata: € 21.905,07 a debito del correntista, in virtù della sentenza n. 1618/2020, più € 55.280,01 quale saldo passivo del c/c n. 2967, meno € 13.500,00 per cambiali pagate, meno € 2.091,38 per interessi usurari;
cfr pag. 4 della sentenza impugnata).
La sentenza impugnata non merita censura.
§ 4 – spese
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte, rigetta l'appello; condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1
in solido, delle spese processuali del giudizio di Controparte_2
appello che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% con distrazione in favore dell'avv. Marianna
Depasquale dichiaratasi antistataria. dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
pag. 7/8 Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 14 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
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