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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/06/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 844/2022 promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
procura alle liti, dall'avv. Laura Cucuzza;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
), in persona del legale rappresentate p.t,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Maugeri;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello- malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania, esponeva Parte_1
di avere svolto, nel corso della propria storia lavorativa, anche le mansioni di autista traslocatore (dal 1.10.2009 al 31.01.2014), comportanti costante ed abituale attività di movimentazione manuale di carichi, e di essere stato sottoposto in ragione della predetta attività lavorativa ad una prolungata e continuativa sollecitazione della colonna vertebrale determinante la patologia denunciata in data 21.03.2017. Chiedeva, pertanto, stante il rigetto della prestazione richiesta in via amministrativa e previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e i danni permanenti subiti, il riconoscimento della malattia professionale e la condanna dell' al pagamento della rendita vitalizia o dell'indennizzo in capitale per CP_1
l'invalidità e le menomazioni permanenti conseguenti.
Con sentenza n. 1043/2022 del 18.03.2022, il Tribunale adito, tenendo conto di quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio e delle risultanze della disposta CTU, il cui contenuto richiamava, rigettava il ricorso escludendo l'origine professionale della patologia (ernie discali dorso-lombari TH12-L1, L4-L5, L5-S1) riscontrata in capo al ricorrente, in ragione dell'insussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa espletata e la stessa patologia. Precisava il giudicante che, a fronte della valutazione tecnica effettuata dal consulente in ordine alla insufficienza del lasso temporale di eventuale esposizione a rischio, legato al breve periodo di lavoro in considerazione, risultava irrilevante l'esito della prova testimoniale che si limitava a confermare l'espletamento della prestazione lavorativa in sé come descritta in ricorso.
Con ricorso depositato in data 16.09.2022 impugnava la sentenza;
Parte_1
resisteva al gravame l' . CP_1
Disposta la rinnovazione delle operazioni peritali di primo grado, in data 3.01.2025 veniva depositata la relativa relazione peritale;
a seguito di successiva rinnovazione delle operazioni, in data 24.05.2025, veniva depositata ulteriore relazione di consulenza;
quindi, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 17.06.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza per avere il giudice aderito acriticamente alle conclusioni di cui alla disposta consulenza tecnica d'ufficio e per avere ritenuto insussistente il nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dallo stesso e la patologia lamentata.
Rileva che la valutazione conclusiva di assenza del nesso causale formulata dal CTU si pone in contrasto con la documentazione in atti e con le risultanze delle testimonianze assunte nel corso del giudizio, dalle quali sono emerse altre evidenze probatorie.
Segnatamente lamenta che la valutazione relativa alla sussistenza del nesso causale avrebbe dovuto ricomprendere due diversi fattori di rischio e dunque non solo la movimentazione manuale giornaliera dei carichi pesanti, alla quale lo stesso era sottoposto, ma anche la sollecitazione meccanica per la guida di mezzi pesanti, il c.d.
WBW (vibrazioni trasmesse al corpo intero e comportanti come da direttiva europea n. 2002/44 CE). Deduce che i conducenti di mezzi pesanti sono costantemente esposti a vibrazioni e urti trasmessi al corpo intero attraverso il sedile e il pavimento e sono di fatto maggiormente esposti al rischio di sviluppare discopatie, ernie discali e altresì ulteriori alterazioni degenerative della colonna vertebrale. Assume che il consulente non ha valutato l'appartenenza di esso appellante alla categoria dei lavoratori sottoposti ai predetti fattori di rischio, né le mansioni concretamente svolte e la concreta tempistica di esposizione ai fattori di rischio;
lamenta che la stessa consulenza è carente di motivazione, per avere escluso il nesso causale unicamente sulla base della breve durata dell'attività lavorativa a rischio.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione per omessa ed erronea valutazione delle risultanze testimoniali;
in particolare, censura il capo della sentenza nella parte in cui il giudicante afferma “…Va osservato come, a fronte della valutazione tecnica del consulente in ordine alla insufficienza del lasso temporale di eventuale esposizione al rischio, legato al breve periodo di lavoro di che trattasi, risulta irrilevante l'esito della prova testimoniale con la conferma dell'espletamento della prestazione lavorativa in sé sì come descritta in ricorso…”. Rileva che il giudice ha errato nel considerare che l'appellante non abbia fornito la prova della tecnopatia e altresì nel ritenere irrilevanti le risultanze probatorie in ordine al concreto svolgimento delle mansioni. Assume che le mansioni in concreto svolte da esso appellante (seppur nell'arco dei quattro anni di attività come autista traslocatore) rientrano indubbiamente tra le lavorazioni incluse nella tabella inerente alle malattie professionali allegata al
D.P.R. n.1124/65, come modificata con D.P.R. 336/94 e successivo D.M. 9 aprile
2008. Sostiene che “le lavorazioni di movimentazione manuale di carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili” nonché quelle “lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori ecc.” rientrano nell'art. 77 della nuova tabellazione, dove si rileva l'insorgenza dell'ernia discale lombare come malattia tabellata. Afferma che a prescindere dal rientrare o meno nell'area della presunzione legale d'origine, con riferimento ai limiti annuali previsti in tabella, all'attività svolta da esso appellante corrisponde certamente una tipologia di rischio direttamente connessa alla patologia dallo stesso sofferta. Con riferimento all'esposizione ai fattori di rischio specifico, contesta al CTU di non aver valutato: l'incidenza della tempistica vista nella sua globalità, con specifico riferimento all'orario giornaliero di lavoro;
il concreto svolgimento di movimentazione manuale di carichi pesanti, con ritmi stremanti come descritto in seno alle dichiarazioni testimoniali, spesso senza l'ausilio di mezzi meccanici;
la rilevanza della postura assunta durante lo svolgimento delle operazioni di sollevamento, trascinamento, traino e durante l'attività di guida di mezzi pesanti;
lo svolgimento delle attività di carico/scarico di merce dal peso variabile fino a 100 Kg.
Deduce relativamente alla valutazione dei mezzi di prova che il giudice ha errato nel considerare prive di valore probatorio entrambe le dichiarazioni testimoniali fornite dai colleghi di lavoro dell'appellante e rileva che questi hanno confermato l'attività lavorativa come descritta in senso al ricorso introduttivo, precisando tempistiche e ritmi lavorativi.
3. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
4. Va premesso che questo Collegio, ritenuto che la consulenza tecnica espletata in primo grado non offriva sufficienti elementi di giudizio ai fini della decisione, ha disposto la rinnovazione della CTU con ordinanza resa ad esito dell'udienza del
29.02.2024.
5. Il consulente tecnico nominato, dott.ssa , in risposta ai Persona_1
quesiti posti volti ad accertare l'esistenza del nesso causale tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dal dopo aver analiticamente esaminato la Pt_1
documentazione in atti (cfr. relazione di consulenza pp. 17-19), ha evidenziato che: “la durata del periodo di esposizione durante il quale il sig. fu Parte_1
sottoposto, per ragioni lavorative, alla movimentazione dei carichi risulta essere limitato a poco più di quattro anni (dal 01/10/09 al 31/01/14) ed in maniera non continuativa per cui non si ritiene che tale “breve” durata possa essere la causa idonea all'instaurarsi della sofferta degenerazione rachidea. Le malattie professionali sono malattie che si contraggono a causa dell'esposizione a specifici rischi presenti nell'ambiente di lavoro.
6. Esaminato l'elaborato peritale e ritenuto ancora una volta che la consulenza tecnica espletata non offrisse sufficienti elementi di valutazione ai fini della decisione, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 1.04.2025, veniva disposta una nuova consulenza tecnica.
7. Nella relazione finale, depositata il 24.05.2025, il nominato CTU, dott. Per_2
, ha così concluso:” Si evince che il sig. è stato riscontrato
[...] Parte_1
affetto da: discopatia caratterizzata da una lieve protrusione a livello L4-
L5,inizialmente erniaria in sede mediana e paramediana e a livello degli anelli toracico –lombari una riduzione di spazi intersomatici, in fase di disidratazione, relazionata nella RM del 26-07-2016, la patologia è determinata da cause degenerative, non responsabili dell'attività professionale svolta in atto e non compatibile cronologicamente per il breve periodo svolto nell'attività lavorativa di trasloco di mobili e nell'attività dell'uso del camion con le varie attrezzature per la mansione addetta. Dall'analisi della documentazione medica prodotta, dall'indagine anamnestica e dai dati clinici, strumentali e obiettivi, in base ai criteri medico legale di giudizio, si conclude nel dire che la discopatia, caratterizzata da una lieve protrusione a livello L4-L5,inizialmente erniaria in sede mediana e paramediana e con riduzione degli spazi intersomatici, a livello degli anelli toraco –lombari, non essendo inserita nelle malattie professionali tabellate e non avendo riscontrato nesso causale con l'attività di operaio addetto al trasporto e trasloco di mobili a Catania, non può essere catalogata neanche tra le cause non tabellate ma viene considerata malattia da inserire tra le molteplici cause legate a fattori predisponenti del soggetto.”
8. Le conclusioni del consulente tecnico - immuni da vizi logici, fondate su accertamenti esaurienti e altresì sorrette da adeguata e convincente motivazione -, appaiono pienamente condivisibili.
9. Ed invero, secondo i principi della Suprema Corte (Cass.n.8773/2018), “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa “ex officio”, diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità di esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti”. Nella vicenda in esame, correttamente il giudice di prime cure ha ammesso la prova testimoniale come dedotta dal ricorrente in primo grado al fine di ricercare ulteriori elementi che potessero chiarire l'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nessuna evidenza probatoria è stata possibile dedurre dalle dichiarazioni dei testi escussi ( e ) ai fini della dimostrazione Tes_1 Tes_2
dell'esistenza di un nesso eziologico tra l'attività espletata e la patologia in capo allo stesso riscontrata. Ed invero, le dichiarazioni dei testi in ordine alla durata della prestazione lavorativa e all'intensità dell'esposizione del lavoratore ai rischi specifici non hanno offerto elementi sufficienti ai fini dell'accertamento del nesso causale;
per contro, è stata riscontrata la presenza di fattori extralavorativi alternativi o concorrenti;
come prospettato dal consulente tecnico d'ufficio la patologia da cui è affetto l'appellante ha origine multifattoriale ed è particolarmente diffusa nella popolazione e può prescindere dallo svolgimento di attività lavorativa a rischio.
10. Tanto premesso, il collegio, alla luce del complessivo materiale probatorio acquisito agli atti, ritiene che le censure sollevate dall'appellante non siano idonee a scalfire la valutazione tecnica effettuata dal consulente, confermativa di quella già disposta nel primo grado di giudizio. Va, pertanto, escluso il nesso eziologico tra l'attività espletata dal e la patologia riscontrata e conseguentemente l'origine Pt_1
professionale di quest'ultima.
11. La sentenza di primo grado va, pertanto, confermata, con conseguente rigetto dell'appello proposto.
12. Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili anche in questo grado di giudizio, stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti;
quelle di CTU, separatamente liquidate, rimangono a carico definitivo dell' . CP_1
Si dà atto che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, CP_1
come liquidate in atti.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Maria Rosaria Carlà