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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 12/08/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1728/2021 R.G., assunta in decisione in data 4 febbraio 2025, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede Parte_1 C.F._1 di (C.F. ), rappresentato e difeso dagli RS C.F._2 avv.ti Francesco Mancini e Antonino Mancini, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II n.
9;
Opponente contro
(C.F. , in persona del legale CO P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bosco, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale
Email_1
Opposto
Nei confronti di
(C.F. ), in proprio e nella Controparte_2 C.F._3 qualità di erede di (C.F. ), rappresentata RS C.F._2
e difesa dagli avv.ti Francesco Mancini e Antonino Mancini, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Campobasso, Piazza Vittorio
Emanuele II n. 9;
Terzo chiamato
pagina 1 di 11 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, testamento.
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione dell'11.10.2021, convenendo in giudizio Parte_1
, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CO
460/2021, emetto dal Tribunale di Campobasso in data 23.8.2021 e notificato in data 7.7.2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di euro 136.480,00 nella qualità di erede testamentario di , chiedendone la revoca, previo Persona_2 accertamento del difetto di legittimazione passiva dell'opponente e dell'accertamento della non debenza di qualsivoglia somma.
A sostegno della domanda ha dedotto: il proprio difetto di legittimazione passiva, non potendo essere individuato quale unico soggetto tenuto a rispondere dei presunti debiti di nei confronti di Im;
Persona_2 Controparte_3
l'esistenza di altri coeredi, da individuarsi nella persona di e RS [...]
(rispettivamente, coniuge e figlia del defunto Controparte_2 Persona_2 ancora, madre e sorella dell'opponente ); la violazione dell'art. 754 Parte_1
c.c. ad opera della parte opposta, non sussistendo alcuna obbligazione solidale in capo ai coeredi e dovendo rispondere, ciascuno di essi, in misura corrispondente alla rispettiva quota ereditaria;
l'inesistenza di qualsivoglia disposizione che consenta al testatore, in presenza di più eredi, di stabilire che uno solo di essi sia chiamato a rispondere dei debiti ereditari;
la possibilità, per il creditore, di pretendere il pagamento dell'obbligazione nei soli limiti della quota ereditaria, trattandosi di obbligazione divisibile e parziaria;
la non corrispondenza al vero che il testatore avrebbe voluto lasciare al solo figlio tutti i debiti dell'asse Persona_2 Pt_1 ereditario, dovendo correttamente interpretare la disposizione testamentaria nel senso che al figlio sarebbero stati lasciati i soli debiti derivanti dalla ditta Pt_1 individuale di gestione bar e tabacchi sita in Bojano, non anche quelli derivanti anche dalla società di capitali da ripartirsi, invece, in parti uguali, tra CP_1 tutti gli eredi;
l'infondatezza, nel merito, della domanda, in assenza di qualsivoglia riconoscimento di debito nei confronti della parte opposta, essendosi
[...] limitato a procedere al rimborso, in proprio favore, di quanto anticipato in Per_2
pagina 2 di 11 favore della società; la pendenza di un giudizio penale in ordine alle condotte relative al predetto rimborso, all'esito del quale avrebbe provveduto alla Persona_2 relativa restituzione ove a ciò condannato dal Tribunale.
Si è costituita la parte convenuta , chiedendo, in via CO preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi e RS [...]
e, nel merito, il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto Controparte_2
e in diritto e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento del debito nei limiti della sua quota ereditaria, evidenziando: che il testamento olografo deve essere correttamente interpretato nel senso che avrebbe lasciato al figlio Persona_2
i debiti derivanti da tutte le sue attività (in ragione dell'utilizzo del plurale Pt_1
“delle mie attività”); la mancanza nel testamento di formale istituzione di erede, avendo il de cuius attribuito singoli beni ai figli e al coniuge;
la necessità di considerare come institutio ex re certa la sola disposizione testamentaria in favore di
, essendo comprensiva anche dei debiti, dovendo considerare le altre Parte_1 disposizioni in favore del coniuge e dell'altra figlia come meri legati;
la legittimità della pretesa creditoria avanzata nei confronti di , essendo unico Parte_1 erede di;
l'infondatezza nel merito dell'opposizione; l'insussistenza
Persona_2 di qualsivoglia credito di nei confronti della società e l'esistenza, di
Persona_2 contro, del diritto di quest'ultima alla restituzione, da parte di
Persona_2 ovvero dei suoi eredi, delle somme da questi illegittimamente distratte in suo favore quanto era amministratore della società; la piena prova del credito vantato, data: - dall'avvenuta approvazione del bilancio sociale 2019 contenente l'indicazione di un credito nei confronti di , approvazione avvenuta anche con il voto
Persona_2 favorevole di quest'ultimo; - da due bonifici disposti da verso un
Persona_2 suo conto personale, per complessivi € 136.480,00, a valere su conti sociali, con causali di restituzione somme anticipate, non suffragate da documentazione contabile o deliberazioni;
- dall'avvenuto riconoscimento del debito, desumibile dalle comunicazioni di indirizzate al commissario liquidatore della
Persona_2
Società, nelle quali aveva espressamente dichiarato la volontà di procedere alla restituzione delle somme, subordinandola soltanto all'esito del procedimento penale non definito.
pagina 3 di 11 Disposto il differimento di udienza onde consentire la chiamata in causa dei terzi, si cono costituite le terze chiamate e , RS Controparte_2 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, proponendo difese sostanzialmente coincidenti con quelle spiegate da . Parte_1
Con provvedimento del 13.5.2022 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita in via documentale.
Riassegnata la causa ad altro magistrato per anticiparne la decisione, con provvedimento del 15.1.2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, in conseguenza dell'intervenuto decesso di , terza chiamata in causa. RS
Con ricorso depositato il 9.4.2024, e , in Parte_1 Controparte_2 proprio e quali eredi di hanno riassunto il giudizio in epigrafe, RS chiedendone la prosecuzione.
Si è costituita la parte convenuta IM. . Controparte_3
Tutte le parti hanno richiamato le difese svolte prima dell'interruzione del giudizio.
All'udienza del 4 febbraio 2025, previa precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
L'opposizione è solo in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
La soluzione della controversia necessita dell'esame delle seguenti questioni: in primo luogo occorre verificare l'esistenza del credito posto a fondamento della domanda monitoria e la relativa prova;
in secondo luogo occorre verificare se e in che misura detto debito grava sulla parte opponente e sulla parta terza chiamata.
1. Sull'esistenza e sulla prova del credito
La controversia attiene al credito vantato da nei confronti CO di ed azionato in via monitoria originariamente nei confronti del Persona_2 figlio;
secondo la prospettazione della parte opposta, si tratta di credito della società nei confronti del suo amministratore pro tempore, avente ad oggetto la restituzione di somme che quest'ultimo avrebbe arbitrariamente distratto in proprio favore, in assenza di qualsivoglia causa giustificativa. La parte opponente e terza chiamata sostengono l'insussistenza di detto debito, trattandosi di somme di cui il defunto pagina 4 di 11 avrebbe disposto in proprio favore a titolo di rimborso di spese Persona_2 anticipate in precedenza in favore della società.
Occorre soffermarsi sui principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova, con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda;
e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento o di fatti estintivi-impeditivi- modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
Nel caso che occupa, la parte creditrice opposta ha assolto all'onere della prova su di lei gravante, depositando: la visura storica della in liquidazione (da cui CP_1 si evince la composizione della compagine sociale e la circostanza per cui
[...] ha ricoperto la carica di amministratore fino alla messa in liquidazione Per_2 della società ad opera dell'autorità giudiziaria, con conseguente nomina a liquidatore della dott.ssa ); la situazione patrimoniale al 31.12.2018 (dalla Persona_3
pagina 5 di 11 quale si evince la presenza di un credito dell'importo di euro 136.480,00 nei confronti di;
lo scambio di missive tra e il Persona_2 Persona_2 liquidatore;
la ricevuta di esecuzione di due bonifici bancari, tratti Persona_3 dal conto di IM. in favore di (rispettivamente del 26.11.2018 CP_3 Persona_2 per euro 96.185,00 e del 6.12.2018 per euro 40.295,00, recanti causale restituzione somme anticipate per acquisto terreni negli anni 1999-2000); il verbale di assemblea ordinaria dei soci del 15.7.2020 e il bilancio relativo al periodo 1.1.2019-31.12.2019
(da cui si evince che il bilancio 2019 è stato approvato con il voto dei soci che rappresentavano il 60% del capitale sociale, tra i quali figura anche
[...]
presente e che ha espresso voto favorevole;
nello stato patrimoniale Per_2 allegato compare ancora il credito di euro 136.480,00 nei confronti del socio
[...]
; il testamento olografo di e la successiva pubblicazione Per_2 Persona_2 del 16.4.2021 ad opera del notaio.
D'altro canto, si ritiene che la parte opponente e terza chiamata non abbia adempiuto all'onere della prova su di lei gravante e come sopra descritto, essendosi limitata a mere e generiche contestazioni, senza tuttavia dare prova dell'adempimento, ovvero della non imputabilità dell'inadempimento, né di ulteriori fatti modificativi-estintivi-impeditivi dell'avversa pretesa;
dette parti, in realtà, si sono limitate, da un lato, a sostenere la non debenza di qualsivoglia importo, insistendo sulla circostanza che gli importi prelevati costituiscono rimborso di anticipi erogati da in favore della società; dall'altro, a riportare Persona_2 quanto in precedenza affermato da , il quale avrebbe rappresentato Persona_2
l'intenzione di restituire detto importo solo ove ciò avesse costituito oggetto di condanna penale, all'esito di un processo tuttavia mai definito.
Deve ritenersi, allora, che il credito della società opposta nei confronti di
[...] sussista, nell'ammontare indicato, avuto riguardo alla cospicua Per_2 produzione documentale allegata al ricorso monitorio e in questa sede nuovamente depositata, come sopra descritta: in particolare, costituisce elemento determinante quello per cui lo stesso abbia approvato il bilancio nel quale era Persona_2 indicato l'importo oggi ingiunto quale credito della società nei propri confronti – quale implicito riconoscimento di debito – e non abbia mai impugnato detta delibera assembleare.
pagina 6 di 11 Ed invero, “In tema di accertamento dell'obbligo del terzo (nel regime anteriore alla l.
n. 228 del 2012), incombe sul creditore–attore l'onere di provare il credito del debitore esecutato verso il debitor debitoris;
a tal fine, poiché il bilancio regolarmente approvato dall'assemblea di una società ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci (anche se assenti o dissenzienti), la delibera di approvazione, in deroga all'art. 2709 c.c., fa piena prova, nei confronti dei soci, dell'esistenza dei crediti della società, purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto non raggiunta la prova del credito oggetto del pignoramento, in quanto il bilancio prodotto non risultava approvato ed il preteso credito della società cooperativa nei confronti dei soci esecutati non poteva desumersi da altri atti, quali la relazione del collegio sindacale o i bilanci degli esercizi precedenti).” (Cass. 1943/2023).
Diversamente, non si comprende la ragione per la quale avrebbe Persona_2 approvato detto bilancio senza proferire alcuna contestazione sullo specifico punto.
2. Sulla legittimazione passiva della parte opponente e terza chiamata e sulla misura di partecipazione al debito di ciascuna parte
Accertata l'esistenza del credito di nei confronti di CP_1 CO [...]
occorre verificare se ed in che misura siano chiamati a risponderne Per_2
l'opponente e la terza chiamata , entrambi in Parte_1 Controparte_2 proprio e nella qualità di eredi di tutti nella qualità di eredi di RS
. Persona_2
La soluzione non può prescindere dall'esame del testamento olografo di
[...]
Per_2
È pacifico tra le parti che e sono figli di Parte_1 Controparte_2
, così che era coniuge di e che Persona_2 RS Persona_2 tutti sono eredi di quest'ultimo, per espresso riconoscimento e non risultando rinunce all'eredità. Parimenti, deve ritenersi, in quanto espressamente affermato e non contestato dalla parte opposta, che e Parte_1 Controparte_2 sono eredi anche di (per essersi costituiti come tali in riassunzione, RS all'esito del decesso della madre).
Nel testamento olografo, ha così disposto: Persona_2
pagina 7 di 11 - l'attività di bar e tabacchi in Bojano, insieme ai debiti verso terzi ed erario, “a causa delle mie attività”, al figlio;
Pt_1
- i crediti dello studio alla figlia;
CP_2
- le quote della in parti uguali a moglie e figli;
CP_1
- tutta la rimanente proprietà immobiliare in favore dei figli e , Pt_1 CP_2 con costituzione di usufrutto in favore della moglie;
Per_1
- tutti i contratti di affitto, giacenze di conti correnti, libretti e investimenti alla moglie . Per_1
Ritiene il giudicante che la scheda testamentaria debba essere interpretata nel modo che segue: il testatore ha disposto di tutte le sue sostanze in favore dei suoi eredi (la moglie e i figli e ); non può ritenersi che si tratti di mera Per_1 Pt_1 CP_2 assegnazione di singoli beni, dunque di legati in favore di e , CP_2 Per_1 avendo il testatore disposto con riferimento ad ogni suo avere, di tal che le quote ereditarie, sebbene non espressamente individuate dal testatore, sono tuttavia evincibili ex post in ragione delle singole disposizioni, da intendersi tutte come institutiones ex re certa; essendo tutti eredi (non anche legatari), tutte le parti rispondono dei debiti ereditari in misura corrispondente alla rispettiva quota (un terzo ciascuno: un terzo ciascun figlio ed un terzo il coniuge;
a fronte del sopravvenuto decesso del coniuge, un mezzo a ciascun figlio); non può ritenersi che il testatore abbia voluto gravare solo dei debiti derivanti da tutte le Parte_1 attività (non soltanto dal bar tabacchi, ma anche dalle quote sociali di CP_1 in ragione del tenore letterale della disposizione: l'indicazione dei debiti (verso terzi ed erario) deve ragionevolmente ritenersi riferita alle sole passività derivanti dall'attività di bar tabacchi, in quanto inserita in quella specifica frase, nulla avendo specificato il testatore in senso diverso laddove ha disposto in ordine alle quote della società ed invero, nella successiva disposizione, il testatore si limita a CP_1 stabilire che le quote di detta società debbano andare in parti uguali a moglie e figli, senza specificare che le relative passività avrebbero dovuto gravare solo sul figlio
, di tal che, dovendo interpretare il testamento con la precipua finalità di Pt_1 ricostruire la volontà del testatore, non si vede la ragione per la quale attribuire alle disposizioni in commento un significato diverso;
del resto, il testatore, nel disporre pagina 8 di 11 delle quote sociali di avrebbe potuto specificare che delle relative passività CP_1 sarebbe stato gravato il solo figlio , eppure così non è stato. Pt_1
Del resto, detta interpretazione è conforme al dato normativo, al quale non vi è motivo di derogare;
in altri termini, i coeredi sono tenuti al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione alle loro quote ereditarie (artt. 752 e 754 c.c.) (non ricorrendo, nel caso di specie, l'ipotesi in cui il testatore abbia diversamente disposto).
Ed invero, “Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato pro quota, in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del de cuius, tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 3391 del 03/02/2023; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 28447 del
15/12/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24639 del 05/11/2020; Sez. 1, Sentenza n.
23765 del 17/09/2008; Sez. 2, Sentenza n. 20874 del 28/10/2004; Sez. 1, Sentenza
n. 9418 del 12/07/2001; Sez. 2, Sentenza n. 8437 del 03/09/1997).” (cfr.
Cassazione civile sez. II, 16/10/2024, n.26833); ancora, “Questa Corte ha ripetutamente affermato che la disposizione di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del de cuius secondo il valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, con esclusione di qualsivoglia relazione di solidarietà tra le rispettive obbligazioni (giusta il principio nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur), deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare, al creditore, questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale dell'eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero (Cass. 05/08/1997, n. 7216; Cass. 12/07/2007, n. 15592;
Cass. 31/03/2015, n. 6431).” (v. Cassazione civile, sez. III, 13/06/2022, n. 18977).
In conclusione, deve ritenersi che il debito in questione, sulla scorta dell'interpretazione del testamento ora fornita, debba essere ripartito in parti uguali pagina 9 di 11 tra gli eredi, nei limiti della quota ereditaria di ciascuno: in origine, un terzo al coniuge e un terzo a ciascun figlio;
a seguito del decesso del coniuge Per_1
un mezzo a carico di ciascun figlio.
[...]
Nel consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e e Parte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di eredi di tutti nella Controparte_2 RS qualità di eredi di devono essere condannati ciascuno al Persona_2 pagamento, in favore della società opposta, dell'importo di euro 68.240,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza cd. sostanziale: “Anche nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, deve essere compiuta in relazione all'esito complessivo della controversia. Ne consegue che il creditore opposto, al quale venga riconosciuto in via definitiva – ancorché solo in parte, anche minima – il credito azionato con il procedimento monitorio, non può essere considerato soccombente e, pertanto, non può essere condannato, neppure parzialmente, al pagamento delle spese processuali, pur restando ferma la facoltà del giudice di disporne la compensazione.” (v. Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2024, n. 4982).
Considerato che nella presente sede è stata accertata l'esistenza del credito vantato dalla parte opposta nei confronti dell'opponente e del terzo chiamato, ciascuno nei limiti della quota ereditaria, le parti sostanzialmente soccombenti ( e Parte_1
, in proprio e nella qualità di eredi di tutti CP_2 Controparte_2 RS nella qualità di eredi di ) devono essere condannati al pagamento, in Persona_2 favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, dello scaglione di valore corrispondente a quello della ripartizione pro quota del debito, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 10 di 11 - accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
460/2021;
- Accerta e dichiara che il credito di nei confronti di CO
e MA , ciascuno, in proprio e nella qualità di Parte_1 Controparte_2 eredi di tutti nella qualità di eredi di Angelo Bernardo, è pari ad RS euro 68.240,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna e , ciascuno, in proprio e nella Parte_1 Controparte_2 qualità di eredi di tutti nella qualità di eredi di , RS Persona_2 al pagamento in favore di dell'importo di euro CO
68.240,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna e , in proprio e nella qualità di Parte_1 Controparte_2 eredi di al pagamento, in solido, in favore di RS CO
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00,
[...] oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti, oltre spese vive documentate.
Così deciso in Campobasso, 10 agosto 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1728/2021 R.G., assunta in decisione in data 4 febbraio 2025, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede Parte_1 C.F._1 di (C.F. ), rappresentato e difeso dagli RS C.F._2 avv.ti Francesco Mancini e Antonino Mancini, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II n.
9;
Opponente contro
(C.F. , in persona del legale CO P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bosco, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale
Email_1
Opposto
Nei confronti di
(C.F. ), in proprio e nella Controparte_2 C.F._3 qualità di erede di (C.F. ), rappresentata RS C.F._2
e difesa dagli avv.ti Francesco Mancini e Antonino Mancini, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Campobasso, Piazza Vittorio
Emanuele II n. 9;
Terzo chiamato
pagina 1 di 11 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, testamento.
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione dell'11.10.2021, convenendo in giudizio Parte_1
, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CO
460/2021, emetto dal Tribunale di Campobasso in data 23.8.2021 e notificato in data 7.7.2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di euro 136.480,00 nella qualità di erede testamentario di , chiedendone la revoca, previo Persona_2 accertamento del difetto di legittimazione passiva dell'opponente e dell'accertamento della non debenza di qualsivoglia somma.
A sostegno della domanda ha dedotto: il proprio difetto di legittimazione passiva, non potendo essere individuato quale unico soggetto tenuto a rispondere dei presunti debiti di nei confronti di Im;
Persona_2 Controparte_3
l'esistenza di altri coeredi, da individuarsi nella persona di e RS [...]
(rispettivamente, coniuge e figlia del defunto Controparte_2 Persona_2 ancora, madre e sorella dell'opponente ); la violazione dell'art. 754 Parte_1
c.c. ad opera della parte opposta, non sussistendo alcuna obbligazione solidale in capo ai coeredi e dovendo rispondere, ciascuno di essi, in misura corrispondente alla rispettiva quota ereditaria;
l'inesistenza di qualsivoglia disposizione che consenta al testatore, in presenza di più eredi, di stabilire che uno solo di essi sia chiamato a rispondere dei debiti ereditari;
la possibilità, per il creditore, di pretendere il pagamento dell'obbligazione nei soli limiti della quota ereditaria, trattandosi di obbligazione divisibile e parziaria;
la non corrispondenza al vero che il testatore avrebbe voluto lasciare al solo figlio tutti i debiti dell'asse Persona_2 Pt_1 ereditario, dovendo correttamente interpretare la disposizione testamentaria nel senso che al figlio sarebbero stati lasciati i soli debiti derivanti dalla ditta Pt_1 individuale di gestione bar e tabacchi sita in Bojano, non anche quelli derivanti anche dalla società di capitali da ripartirsi, invece, in parti uguali, tra CP_1 tutti gli eredi;
l'infondatezza, nel merito, della domanda, in assenza di qualsivoglia riconoscimento di debito nei confronti della parte opposta, essendosi
[...] limitato a procedere al rimborso, in proprio favore, di quanto anticipato in Per_2
pagina 2 di 11 favore della società; la pendenza di un giudizio penale in ordine alle condotte relative al predetto rimborso, all'esito del quale avrebbe provveduto alla Persona_2 relativa restituzione ove a ciò condannato dal Tribunale.
Si è costituita la parte convenuta , chiedendo, in via CO preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi e RS [...]
e, nel merito, il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto Controparte_2
e in diritto e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento del debito nei limiti della sua quota ereditaria, evidenziando: che il testamento olografo deve essere correttamente interpretato nel senso che avrebbe lasciato al figlio Persona_2
i debiti derivanti da tutte le sue attività (in ragione dell'utilizzo del plurale Pt_1
“delle mie attività”); la mancanza nel testamento di formale istituzione di erede, avendo il de cuius attribuito singoli beni ai figli e al coniuge;
la necessità di considerare come institutio ex re certa la sola disposizione testamentaria in favore di
, essendo comprensiva anche dei debiti, dovendo considerare le altre Parte_1 disposizioni in favore del coniuge e dell'altra figlia come meri legati;
la legittimità della pretesa creditoria avanzata nei confronti di , essendo unico Parte_1 erede di;
l'infondatezza nel merito dell'opposizione; l'insussistenza
Persona_2 di qualsivoglia credito di nei confronti della società e l'esistenza, di
Persona_2 contro, del diritto di quest'ultima alla restituzione, da parte di
Persona_2 ovvero dei suoi eredi, delle somme da questi illegittimamente distratte in suo favore quanto era amministratore della società; la piena prova del credito vantato, data: - dall'avvenuta approvazione del bilancio sociale 2019 contenente l'indicazione di un credito nei confronti di , approvazione avvenuta anche con il voto
Persona_2 favorevole di quest'ultimo; - da due bonifici disposti da verso un
Persona_2 suo conto personale, per complessivi € 136.480,00, a valere su conti sociali, con causali di restituzione somme anticipate, non suffragate da documentazione contabile o deliberazioni;
- dall'avvenuto riconoscimento del debito, desumibile dalle comunicazioni di indirizzate al commissario liquidatore della
Persona_2
Società, nelle quali aveva espressamente dichiarato la volontà di procedere alla restituzione delle somme, subordinandola soltanto all'esito del procedimento penale non definito.
pagina 3 di 11 Disposto il differimento di udienza onde consentire la chiamata in causa dei terzi, si cono costituite le terze chiamate e , RS Controparte_2 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, proponendo difese sostanzialmente coincidenti con quelle spiegate da . Parte_1
Con provvedimento del 13.5.2022 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita in via documentale.
Riassegnata la causa ad altro magistrato per anticiparne la decisione, con provvedimento del 15.1.2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, in conseguenza dell'intervenuto decesso di , terza chiamata in causa. RS
Con ricorso depositato il 9.4.2024, e , in Parte_1 Controparte_2 proprio e quali eredi di hanno riassunto il giudizio in epigrafe, RS chiedendone la prosecuzione.
Si è costituita la parte convenuta IM. . Controparte_3
Tutte le parti hanno richiamato le difese svolte prima dell'interruzione del giudizio.
All'udienza del 4 febbraio 2025, previa precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
L'opposizione è solo in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
La soluzione della controversia necessita dell'esame delle seguenti questioni: in primo luogo occorre verificare l'esistenza del credito posto a fondamento della domanda monitoria e la relativa prova;
in secondo luogo occorre verificare se e in che misura detto debito grava sulla parte opponente e sulla parta terza chiamata.
1. Sull'esistenza e sulla prova del credito
La controversia attiene al credito vantato da nei confronti CO di ed azionato in via monitoria originariamente nei confronti del Persona_2 figlio;
secondo la prospettazione della parte opposta, si tratta di credito della società nei confronti del suo amministratore pro tempore, avente ad oggetto la restituzione di somme che quest'ultimo avrebbe arbitrariamente distratto in proprio favore, in assenza di qualsivoglia causa giustificativa. La parte opponente e terza chiamata sostengono l'insussistenza di detto debito, trattandosi di somme di cui il defunto pagina 4 di 11 avrebbe disposto in proprio favore a titolo di rimborso di spese Persona_2 anticipate in precedenza in favore della società.
Occorre soffermarsi sui principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova, con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda;
e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento o di fatti estintivi-impeditivi- modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
Nel caso che occupa, la parte creditrice opposta ha assolto all'onere della prova su di lei gravante, depositando: la visura storica della in liquidazione (da cui CP_1 si evince la composizione della compagine sociale e la circostanza per cui
[...] ha ricoperto la carica di amministratore fino alla messa in liquidazione Per_2 della società ad opera dell'autorità giudiziaria, con conseguente nomina a liquidatore della dott.ssa ); la situazione patrimoniale al 31.12.2018 (dalla Persona_3
pagina 5 di 11 quale si evince la presenza di un credito dell'importo di euro 136.480,00 nei confronti di;
lo scambio di missive tra e il Persona_2 Persona_2 liquidatore;
la ricevuta di esecuzione di due bonifici bancari, tratti Persona_3 dal conto di IM. in favore di (rispettivamente del 26.11.2018 CP_3 Persona_2 per euro 96.185,00 e del 6.12.2018 per euro 40.295,00, recanti causale restituzione somme anticipate per acquisto terreni negli anni 1999-2000); il verbale di assemblea ordinaria dei soci del 15.7.2020 e il bilancio relativo al periodo 1.1.2019-31.12.2019
(da cui si evince che il bilancio 2019 è stato approvato con il voto dei soci che rappresentavano il 60% del capitale sociale, tra i quali figura anche
[...]
presente e che ha espresso voto favorevole;
nello stato patrimoniale Per_2 allegato compare ancora il credito di euro 136.480,00 nei confronti del socio
[...]
; il testamento olografo di e la successiva pubblicazione Per_2 Persona_2 del 16.4.2021 ad opera del notaio.
D'altro canto, si ritiene che la parte opponente e terza chiamata non abbia adempiuto all'onere della prova su di lei gravante e come sopra descritto, essendosi limitata a mere e generiche contestazioni, senza tuttavia dare prova dell'adempimento, ovvero della non imputabilità dell'inadempimento, né di ulteriori fatti modificativi-estintivi-impeditivi dell'avversa pretesa;
dette parti, in realtà, si sono limitate, da un lato, a sostenere la non debenza di qualsivoglia importo, insistendo sulla circostanza che gli importi prelevati costituiscono rimborso di anticipi erogati da in favore della società; dall'altro, a riportare Persona_2 quanto in precedenza affermato da , il quale avrebbe rappresentato Persona_2
l'intenzione di restituire detto importo solo ove ciò avesse costituito oggetto di condanna penale, all'esito di un processo tuttavia mai definito.
Deve ritenersi, allora, che il credito della società opposta nei confronti di
[...] sussista, nell'ammontare indicato, avuto riguardo alla cospicua Per_2 produzione documentale allegata al ricorso monitorio e in questa sede nuovamente depositata, come sopra descritta: in particolare, costituisce elemento determinante quello per cui lo stesso abbia approvato il bilancio nel quale era Persona_2 indicato l'importo oggi ingiunto quale credito della società nei propri confronti – quale implicito riconoscimento di debito – e non abbia mai impugnato detta delibera assembleare.
pagina 6 di 11 Ed invero, “In tema di accertamento dell'obbligo del terzo (nel regime anteriore alla l.
n. 228 del 2012), incombe sul creditore–attore l'onere di provare il credito del debitore esecutato verso il debitor debitoris;
a tal fine, poiché il bilancio regolarmente approvato dall'assemblea di una società ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci (anche se assenti o dissenzienti), la delibera di approvazione, in deroga all'art. 2709 c.c., fa piena prova, nei confronti dei soci, dell'esistenza dei crediti della società, purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto non raggiunta la prova del credito oggetto del pignoramento, in quanto il bilancio prodotto non risultava approvato ed il preteso credito della società cooperativa nei confronti dei soci esecutati non poteva desumersi da altri atti, quali la relazione del collegio sindacale o i bilanci degli esercizi precedenti).” (Cass. 1943/2023).
Diversamente, non si comprende la ragione per la quale avrebbe Persona_2 approvato detto bilancio senza proferire alcuna contestazione sullo specifico punto.
2. Sulla legittimazione passiva della parte opponente e terza chiamata e sulla misura di partecipazione al debito di ciascuna parte
Accertata l'esistenza del credito di nei confronti di CP_1 CO [...]
occorre verificare se ed in che misura siano chiamati a risponderne Per_2
l'opponente e la terza chiamata , entrambi in Parte_1 Controparte_2 proprio e nella qualità di eredi di tutti nella qualità di eredi di RS
. Persona_2
La soluzione non può prescindere dall'esame del testamento olografo di
[...]
Per_2
È pacifico tra le parti che e sono figli di Parte_1 Controparte_2
, così che era coniuge di e che Persona_2 RS Persona_2 tutti sono eredi di quest'ultimo, per espresso riconoscimento e non risultando rinunce all'eredità. Parimenti, deve ritenersi, in quanto espressamente affermato e non contestato dalla parte opposta, che e Parte_1 Controparte_2 sono eredi anche di (per essersi costituiti come tali in riassunzione, RS all'esito del decesso della madre).
Nel testamento olografo, ha così disposto: Persona_2
pagina 7 di 11 - l'attività di bar e tabacchi in Bojano, insieme ai debiti verso terzi ed erario, “a causa delle mie attività”, al figlio;
Pt_1
- i crediti dello studio alla figlia;
CP_2
- le quote della in parti uguali a moglie e figli;
CP_1
- tutta la rimanente proprietà immobiliare in favore dei figli e , Pt_1 CP_2 con costituzione di usufrutto in favore della moglie;
Per_1
- tutti i contratti di affitto, giacenze di conti correnti, libretti e investimenti alla moglie . Per_1
Ritiene il giudicante che la scheda testamentaria debba essere interpretata nel modo che segue: il testatore ha disposto di tutte le sue sostanze in favore dei suoi eredi (la moglie e i figli e ); non può ritenersi che si tratti di mera Per_1 Pt_1 CP_2 assegnazione di singoli beni, dunque di legati in favore di e , CP_2 Per_1 avendo il testatore disposto con riferimento ad ogni suo avere, di tal che le quote ereditarie, sebbene non espressamente individuate dal testatore, sono tuttavia evincibili ex post in ragione delle singole disposizioni, da intendersi tutte come institutiones ex re certa; essendo tutti eredi (non anche legatari), tutte le parti rispondono dei debiti ereditari in misura corrispondente alla rispettiva quota (un terzo ciascuno: un terzo ciascun figlio ed un terzo il coniuge;
a fronte del sopravvenuto decesso del coniuge, un mezzo a ciascun figlio); non può ritenersi che il testatore abbia voluto gravare solo dei debiti derivanti da tutte le Parte_1 attività (non soltanto dal bar tabacchi, ma anche dalle quote sociali di CP_1 in ragione del tenore letterale della disposizione: l'indicazione dei debiti (verso terzi ed erario) deve ragionevolmente ritenersi riferita alle sole passività derivanti dall'attività di bar tabacchi, in quanto inserita in quella specifica frase, nulla avendo specificato il testatore in senso diverso laddove ha disposto in ordine alle quote della società ed invero, nella successiva disposizione, il testatore si limita a CP_1 stabilire che le quote di detta società debbano andare in parti uguali a moglie e figli, senza specificare che le relative passività avrebbero dovuto gravare solo sul figlio
, di tal che, dovendo interpretare il testamento con la precipua finalità di Pt_1 ricostruire la volontà del testatore, non si vede la ragione per la quale attribuire alle disposizioni in commento un significato diverso;
del resto, il testatore, nel disporre pagina 8 di 11 delle quote sociali di avrebbe potuto specificare che delle relative passività CP_1 sarebbe stato gravato il solo figlio , eppure così non è stato. Pt_1
Del resto, detta interpretazione è conforme al dato normativo, al quale non vi è motivo di derogare;
in altri termini, i coeredi sono tenuti al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione alle loro quote ereditarie (artt. 752 e 754 c.c.) (non ricorrendo, nel caso di specie, l'ipotesi in cui il testatore abbia diversamente disposto).
Ed invero, “Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato pro quota, in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del de cuius, tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 3391 del 03/02/2023; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 28447 del
15/12/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24639 del 05/11/2020; Sez. 1, Sentenza n.
23765 del 17/09/2008; Sez. 2, Sentenza n. 20874 del 28/10/2004; Sez. 1, Sentenza
n. 9418 del 12/07/2001; Sez. 2, Sentenza n. 8437 del 03/09/1997).” (cfr.
Cassazione civile sez. II, 16/10/2024, n.26833); ancora, “Questa Corte ha ripetutamente affermato che la disposizione di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del de cuius secondo il valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, con esclusione di qualsivoglia relazione di solidarietà tra le rispettive obbligazioni (giusta il principio nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur), deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare, al creditore, questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale dell'eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero (Cass. 05/08/1997, n. 7216; Cass. 12/07/2007, n. 15592;
Cass. 31/03/2015, n. 6431).” (v. Cassazione civile, sez. III, 13/06/2022, n. 18977).
In conclusione, deve ritenersi che il debito in questione, sulla scorta dell'interpretazione del testamento ora fornita, debba essere ripartito in parti uguali pagina 9 di 11 tra gli eredi, nei limiti della quota ereditaria di ciascuno: in origine, un terzo al coniuge e un terzo a ciascun figlio;
a seguito del decesso del coniuge Per_1
un mezzo a carico di ciascun figlio.
[...]
Nel consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e e Parte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di eredi di tutti nella Controparte_2 RS qualità di eredi di devono essere condannati ciascuno al Persona_2 pagamento, in favore della società opposta, dell'importo di euro 68.240,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza cd. sostanziale: “Anche nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, deve essere compiuta in relazione all'esito complessivo della controversia. Ne consegue che il creditore opposto, al quale venga riconosciuto in via definitiva – ancorché solo in parte, anche minima – il credito azionato con il procedimento monitorio, non può essere considerato soccombente e, pertanto, non può essere condannato, neppure parzialmente, al pagamento delle spese processuali, pur restando ferma la facoltà del giudice di disporne la compensazione.” (v. Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2024, n. 4982).
Considerato che nella presente sede è stata accertata l'esistenza del credito vantato dalla parte opposta nei confronti dell'opponente e del terzo chiamato, ciascuno nei limiti della quota ereditaria, le parti sostanzialmente soccombenti ( e Parte_1
, in proprio e nella qualità di eredi di tutti CP_2 Controparte_2 RS nella qualità di eredi di ) devono essere condannati al pagamento, in Persona_2 favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, dello scaglione di valore corrispondente a quello della ripartizione pro quota del debito, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 10 di 11 - accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
460/2021;
- Accerta e dichiara che il credito di nei confronti di CO
e MA , ciascuno, in proprio e nella qualità di Parte_1 Controparte_2 eredi di tutti nella qualità di eredi di Angelo Bernardo, è pari ad RS euro 68.240,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna e , ciascuno, in proprio e nella Parte_1 Controparte_2 qualità di eredi di tutti nella qualità di eredi di , RS Persona_2 al pagamento in favore di dell'importo di euro CO
68.240,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna e , in proprio e nella qualità di Parte_1 Controparte_2 eredi di al pagamento, in solido, in favore di RS CO
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00,
[...] oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti, oltre spese vive documentate.
Così deciso in Campobasso, 10 agosto 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
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